DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA n del 17 marzo 2003

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1 DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA n del 17 marzo 2003 Oggetto: Influenza aviaria Misure di contenimento dell influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. Abrogazione del D.D.U.O. n.3639 del 5 marzo IL DIRIGENTE UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34; VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 Misure per la lotta contro l afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; VISTO il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988; VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 Regolamento per l attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l influenza aviaria; VISTO il D.M. 28 settembre 2000 Misure integrative di lotta contro l influenza aviaria; VISTO IL Decreto della Direzione Generale Sanità n del Influenza aviaria. Programma di vaccinazione. CONSIDERATA la necessità di prevedere misure superiori e comuni di controllo al fine di prevenire il diffondersi dell'infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale; RITENUTO che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia; CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio; RITENUTO necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli presenti su tutto il territorio regionale; VISTI gli artt. 3 e 18 della L.R , n.16 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti; VISTO il decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n del Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l anno 2003 ;

2 VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n.vii/11699 del 23 dicembre 2002 Disposizioni a carattere organizzativo (4 provvedimento 2002) ; DECRETA Art.1 Misure a seguito di conferma ufficiale A seguito di conferma ufficiale della presenza di malattia, mediante un esame effettuato dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Veterinario competente per territorio delimita, intorno all azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 km e dispone l applicazione delle seguenti misure sanitarie: 1. Immediato abbattimento dei volatili presenti. L autorità sanitaria locale, sentito il parere della Regione, potrà autorizzare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimità dell epoca di macellazione. Gli animali presenti negli allevamenti infetti, trascorse tre settimane dall esito dell esame, devono essere avviati alla macellazione presso impianti situati in Veneto e in Lombardia. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche. 2. Individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della malattia; 3. Effettuazione dell indagine epidemiologica in collaborazione con l OEVR; 4. Esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili. 5. Sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati. 6. Divieto di introduzione ed accasamento di volatili. 7. Ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende. 8. Controllo delle movimentazioni all interno della zona. 9. Destino delle uova da cova, prodotte in allevamenti situati in zona di protezione, direttamente a un incubatoio, identificato dall autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilità delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati esclusivamente ad un unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui al D.D.U.O. n del Divieto di movimentazione degli animali dalle aziende in cui si trovano. In deroga al presente divieto potranno essere movimentati : - i pulcini di un giorno a condizione che i riproduttori siano stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo; - le pollastre a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell animale, al tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale eseguito nelle 48 ore - precedenti la movimentazione. Gli animali una volta raggiunto l allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli;

3 - pollastre vaccinate di allevamenti posti all interno dell area di vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell ambito dell area in oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione, a:! esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal programma di vaccinazione di emergenza (PVE) di cui all allegato A del D.D.U.O. n del ;! ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l inizio del carico;! prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l inizio del carico, per la ricerca dell antigene virale; - la selvaggina a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell animale a tampone tracheale per la ricerca dell antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali potranno essere liberati esclusivamente sul territorio della zona di vaccinazione di cui al successivo art I volatili, destinati alla macellazione potranno lasciare l azienda per essere inviati ad un impianto di macellazione situato nella zona di protezione o in caso di impossibilità, in un altro designato dall autorità sanitaria purché i volatili siano trasportati direttamente all impianto di destinazione. Gli animali devono essere macellati presso impianti situati in Veneto e in Lombardia, eventuali deroghe per la macellazione dei volatili in altri macelli del territorio nazionale devono essere concordati tra i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche. 12. La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello è subordinata all esecuzione, con esito favorevole, di: - ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell allevamento; - per gli animali non vaccinati, prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell IZS. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1; - per i volatili di allevamenti sottoposti a vaccinazione nei confronti dell influenza aviaria, i campioni ufficiali di cui al precedente trattino del presente punto 10 devono essere prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1; - I tamponi tracheali devono essere prelevati dal veterinario ufficiale anche al momento dell eventuale ripetizione dell ispezione veterinaria di cui al primo trattino del presente punto; - Il carico e il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato. 13. E vietata l introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna. 14. Controllo da parte del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di biosicurezza previste dal D.D.U.O. n del relativamente allo spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili.

4 Art.2 Disinfezioni Al termine delle operazioni previste al precedente art. 1, dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dall allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996 n.656. Le misure previste per la zona di protezione resteranno in vigore per 15 giorni dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell azienda infetta. Art.3 Zona di vaccinazione 3. Nella zona di vaccinazione, oltre a quanto previsto dal PVE, si applicano le seguenti misure:. - divieto di introduzione ed accasamento di tacchini negli allevamenti sia a carattere intensivo. In deroga al divieto del presente trattino del punto 1, il Servizio veterinario competente per territorio, in accordo con i Servizi Veterinari della Regione, può autorizzare, negli allevamenti intensivi presenti nell area di vaccinazione, l accasamento di tacchini a condizione che:! sia stato completato, per aree omogenee, un controllo virologico e sierologico su tutti gli allevamenti di tacchini;! le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio il programma di accasamento;! sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell allevamento;! l accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all epoca della macellazione;! le aree geografiche di cui al precedente trattino del presente punto 1., devono essere individuate dal Servizio veterinario competente per territorio sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio e della distribuzione spaziale degli allevamenti.! L accasamento, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento deve avvenire nel tempo massimo di 6 giorni;! l accasamento in ogni allevamento sarà autorizzato esclusivamente per tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine);! l accasamento deve essere autorizzato dall ASL competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all allegato III del PVE e dell avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento.! Così come previsto dall art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali o L.P., ognuno per quanto di competenza, dovranno monitorare e comunicare prontamente al Servizio Veterinario dell ASL competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomale.

5 2. E vietata l introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna. In deroga al divieto di cui al presente punto 2., il Servizio veterinario competente per territorio può autorizzare sul territorio della Regione Lombardia, l immissione di selvaggina cacciabile da penna se: - gli animali originano da allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili sono stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell influenza aviaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. 3. Per il carico degli animali in allevamento devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie: a. il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente all impianto di destinazione. Il mancato rispetto del termine previsto comporterà:! il sequestro dell allevamento;! l obbligo dell effettuazione, con spese a carico dell allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e sierologici a cadenza bisettimanale. Negli allevamenti di anatre da carne oltre al controllo sierologico a cadenza bisettimanale con spese a carico dell allevatore, il Servizio Veterinario dell ASL competente per l allevamento dovrà effettuare un tampone cloacale con cadenza mensile;! nel caso di accertata positività alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui all art.1. Se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte a seguito della malattia, il Servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88; b. ai proprietari di allevamenti di tacchini che non ottemperano a quanto disposto dal precedente punto a, verranno inoltre applicate le sanzioni previste dal successivo art.6; c. il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densità di allevamento; d. le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali; e. le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del contagio; f. le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego. 4. In aggiunta a quanto previsto dal piano di vaccinazione per la movimentazione dei volatili, la concessione, da parte del Servizio veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto di volatili vaccinati destinati al macello è subordinata all esecuzione, con esito favorevole, di: - ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il carico; - prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 72 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell antigene virale. I campioni ufficiali di cui al presente trattino devono essere prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell IZS.

6 Art.4 Controlli 1. Il Servizio veterinario competente per territorio garantirà l attuazione dei controlli sugli allevamenti previsti dal PVE secondo le modalità di cui all art. 1 del D.D.U.O. n del I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 1. Art.5 Misure sanitarie per il restante territorio regionale Nel territorio regionale di cui all allegato I: 1. La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello o per la movimentazione di tacchini è subordinata all esecuzione, con esito favorevole, di: - ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il carico; - prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell antigene virale. - Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua il controllo, così come previsto dal D.D.U.O. n del , degli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo e di riproduttori delle specie sensibili con prelievo di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell influenza aviaria. 2. In subordine, su specifica indicazione del Servizio Veterinario competente per territorio, i Veterinari aziendali effettuano il controllo degli allevamenti intensivi secondo le modalità di cui al punto 1 del presente articolo. 3. Le Ditte interessate devono fornire al Servizio Veterinario competente per territorio, il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza. 4. I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto Per le tipologie non previste dal PVE, nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali sugli animali secondo le modalità sotto riportate: - pollame da carne (con esclusione delle partite di tacchini già testati al momento del carico) prelievo, con cadenza settimanale, di 5 campioni di sangue per partita da almeno 5 partite di pollame da carne in provenienza dalla Regione Veneto e Lombardia. 6. I Veterinari ufficiali, i Veterinari aziendali ed il personale tecnico che effettuano i prelievi di campioni di sangue e tamponi tracheali previsti dal presente Decreto al momento della visita in allevamento devono rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni ulteriore diffusione del contagio. Art.6 Sanzioni Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.

7 Art.7 1. è abrogato il D.D.U.O. n.3639 del 5 marzo 2003 Influenza aviaria Misure di contenimento dell influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. 2. le misure previste dal presente Decreto, se non specificamente abrogate, restano in vigore per almeno 90 giorni e potranno essere modificate con l evolversi della situazione epidemiologica. 3. Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità. Mario Astuti

8 Allegato I ELENCO VETERINARI INCARICATI DEL RITIRO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO AZIENDA VETERINARIO N ISCRIZIONE ORDINE GRUPPO GES.CO - AMADORI GRUPPO ARENA HOLDING GRUPPO A.I.A. BIGNAMI VETERINARI Bellani Maurizio Como Lecco 135 Gavazzi Luigi Milano Brighi Paolo Forlì Luisetto Patrizio Treviso Ferdinandi Stefano Perugia Dall Angelo Alberto Padova Bernardi Zeno Verona Bianchi Ezio Verona Bissaro Paolo Padova Cremonesi Maurizio Udine Della Valentina Marco Milano Frison Sergio Padova Furlattini Veniero Verona Morandini Emilio Verona Ortali Giovanni Treviso Zuanni Sandro Verona Belloni Gianpiero Milano Battistoni Ferdinando Verona Vinco James Leonardo Verona AVECO Artegiani Daniale Verona Alessandri Enrico Arezzo LA FARAONA Dall Angelo Alberto Padova Luisetto Patrizio Treviso PARMOVO Burzoni Giovanni Piacenza CASCINA ITALIA SPA Daolio Aldino Bergamo 320 POLLO DEL CAMPO Ravaioli Mauro Forlì 353 AGRICOLA BIONATURE Prando Lucio Verona Fin Massimo Verona NATURAVI Artuso Andrea Padova Ragazzini Andrea Parma PASQUALI (UOVADOR) Vassili Kipriamidis Pordenone 92 AGRICOLA GUIDI Fin Massimo Verona Prando Lucio Verona Pizzabiocca Andrea Padova Sega Marco Verona GRUPPO BERICA/ILTA Trentin Tiziano Vicenza Sinigaglia Renato Padova EUROVO Matteucci David Forlì DIUSAFARM Streparola Gianluigi Cremona 354 FATTORIE GUGLIELMI Tonolini Leonardo Mantova 516 SANTA RITA Treccani Alberto Brescia 465 Decè Roberto Guido Cislaghi Giorgio Morandini Luca Viviani Franco Bergamo-369 Milano-1668 Verona-641 Verona-537

9 POLLASTRI ITALIA Ragni Giovanni Forlì Longoni Corrado Torino Stella Vittorio Vicenza Bertozzi Paolo Ravenna Dell Omo Matteo Forlì - 550

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