REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
|
|
- Annunziata Poletti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9234 del 2013, proposto da: Fulvio De Toma, Michelina Maddalena Ciotta, Sara Di Martino, Agnese Di Blasio, Annunziato Cirillo, Carmela Coppola, Giulia Costantino, Carmelina Chiarolanza, Patrizia Colucci, Armando De Chiara, Natascia Di Martino, Mariarosaria Cambri, Maria Coppola, Anna Di Gaeta, Domenica De Bernardo, Filomena Caporaso, Giuseppe Curia, Angela Barbara Carbone, Luigi Di Paola, Debora Crapis, Teresa Cucciniello, Maria Giuseppa De Piano, Assunta De Pasquale, Clotilde Esposito, Anna Curci, Giovanna Donciglio, Maria Luisa Del Villano, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4; Giovanna D'Ettore, Carmine Esposito; sul ricorso numero di registro generale 443 del 2014, proposto da: Annamaria Vadalà, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;
2 Carretta Flavia, Porciello Rosa, Frongillo Antonella, Raia Gelsomina, Rusciano Marianna, Esposito Carmine, Strollo Emilia, Torella Antonella, Russo Gabriella, Capasso Ugo, Ansanelli Nicola, Nusco Antonietta, Degani Lia Anna, Gualtieri Maria Rosaria, Mariani Aurora, Mele Maria Grazia, Masi Adele; Casaburo Cristiana, Pellegrino Rosa, Di Bello Alessandra, De Maio Angelo, Valentino Giulia, Langella Gelsomina, Barbieri Assunta, Pirro Ferdinando, Clemente Gabriella, Iervolino Maria, Fierro Anna Maria, D'Ambrosio Gianmarco, Buono Maria Luisa, Mirabella Cristina, Mango Giuliano, Salvia Maria Luisa, D'Isanto Tiziana, Masillo Palmira, De Pasquale Giovanni, Monetti Liliana, Filomena Adinolfi, Faraone Angela, Vincenza D'Elia, Capuano Giacomina, Elena Pappalardo, Ersilia Buonocore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92; sul ricorso numero di registro generale 444 del 2014, proposto da: Aniello Della Rocca, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4; Giovanna D'Ettore, Carmine Esposito; sul ricorso numero di registro generale 445 del 2014, proposto da: Maria Cristina Tagliaferro, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via Villa Pepoli,4; Rocco Gervasio, Flavia Carretta, Rosa Porciello, Antonella Frongillo, Maria Rosaria Gualtieri, Aurora Mariani, Maria Grazia Mele, Adele Masi; Cristiana Casaburo, Rosa Pellegrino, Angela Faraone, Alessandra Di Bello, Cristina Mirabella, Giuliano Mango, Maria Luisa Salvia, Tiziana D'Isanto, Palmira Masillo, Giovanni
3 De Pasquale, Liliana Monetti, Elena Pappalardo, Vincenza D'Elia, Ersilia Buonocore, Filomena Adinolfi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92; sul ricorso numero di registro generale 446 del 2014, proposto da: Daniela Carullo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4; Rocco Gervasio, Flavia Carretta, Torella Antonella, Russo Gabriella, Capasso Ugo, Ansanelli Nicola, Nusco Antonietta, Degani Lia Anna, Gualtieri Maria Rosaria, Mariani Aurora, Mele Maria Grazia, Masi Adele; Valentino Giulia, Langella Gelsomina, Barbieri Assunta, Pirro Ferdinando, Clemente Gabriella, Iervolino Maria, Fierro Anna Maria, D'Ambrosio Gianmarco, D'Ambrosa Marcellino, Buono Maria Luisa, Mirabella Cristina, Mango Giuliano, Salvia Maria Luisa, D'Isanto Tiziana, Masillo Palmira, De Pasquale Giovanni, Monetti Liliana, Filomena Adinolfi, Angela Faraone, Elena Pappalardo, Vincenza D'Elia, Ersilia Buonocore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92; sul ricorso numero di registro generale 447 del 2014, proposto da: Elsa Di Gruccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4; Giovanna D'Ettore, Carmine Esposito;
4 sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2014, proposto da: Valeria Cortese, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4; per la riforma quanto al ricorso n del 2013: della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VII n. 3838/2013, resa tra le parti, concernente mancato superamento prova orale concorso dirigenti scolastici; quanto al ricorso n. 443 del 2014: della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 3239/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici quanto al ricorso n. 444 del 2014: della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VII n. 3863/2013, resa tra le parti, concernente mancata idoneità alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici quanto al ricorso n. 445 del 2014: della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 3833/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione prova orale concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici quanto al ricorso n. 446 del 2014: della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 3841/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione prova orale concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici quanto al ricorso n. 447 del 2014: della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 4517/2013, resa tra le parti, concernente mancata idoneità alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici quanto al ricorso n del 2014: della sentenza breve del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 3802/2013, resa tra le parti, concernente concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e gli istituti educativi Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e dei interessati in epigrafe indicati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti delle cause; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Marotta, Annunziata e l avvocato dello Stato Basilica; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO
5 Con distinti ricorsi in appello i docenti in epigrafe indicati hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo della Campania gli atti del concorso per esami e titoli, indetto per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2011, al quale essi hanno partecipato per la Regione Campania, con risultato non utile per il mancato superamento della prova orale. Le professoresse Annamaria Vadalà, Maria Cristina Tagliaferro e Daniela Carullo, invece, non sono state ammesse alla prova orale, avendo riportato un punteggio non utile nelle prove scritte (la Tagliaferro solo nella seconda prova). A) Hanno rappresentato i ricorrenti che il concorso prevedeva una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale; che con decreto del 6 ottobre 2011 è stata nominata la commissione giudicatrice per la Campania, successivamente integrata e modificata (anche con provvedimenti successivi alla pubblicazione della sentenza impugnata) e suddivisa in una commissione base e due sottocomissioni; che le prove scritte si sono svolte il 14 e il 15 dicembre 2011; che il 20 gennaio 2012 la commissione ha elaborato i criteri per la valutazione delle prove; che in data 30 ottobre 2012 l Ufficio scolastico per la Campania ha pubblicato l elenco dei candidati ammessi alla prova orale; che il 7 gennaio 2013 sono iniziati gli esami orali, che peraltro non sono stati condotti nel rispetto delle previsioni del bando, in particolare su tutte le otto aree tematiche previste, ma solo su cinque. Il Tribunale amministrativo della Campania ha respinto i ricorsi, avendo rilevato che, per quanto riguarda le censure comuni a tutti i gravami: - la commissione non ha escluso alcuna materia tra quelle previste dall art. 8 del bando dalla rosa di quelle da sottoporre ai candidati e ha correttamente condotto la valutazione delle prove orali anche con riferimento alle varie aree tematiche; - le griglie di valutazione delle prove orali sono state correttamente stabilite, in modo tale che il giudizio finale attribuito al colloquio fosse il risultato di una valutazione complessa, riguardante una pluralità di elementi; la commissione ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha attribuito un livello di eccellenza all indicatore E relativo all originalità e spessore culturale e professionale ; - non sussiste la violazione dell art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, poiché la dottoressa Giuseppina Bonaiuto, membro della commissione ed esponente, secondo i ricorrenti, della Federazione lavoratori della conoscenza - CGIL, non è stata designata dai sindacato né risulta scelta in ragione dell appartenenza ad una organizzazione sindacale, ma è stata nominata per la sua qualificazione professionale, e non può essere considerata rappresentante sindacale ai sensi della predetta norma; - neppure sussiste il vizio della composizione della commissione sotto il profilo dell esistenza di un vincolo personale di colleganza o di collaborazione o di docenza in master universitario tra alcuni membri e determinati candidati ammessi alla prova orale, né la violazione dell art. 35, comma 3, lettera a) del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 per la presenza, tra i membri, del componente supplente Angelo Francesco Marcucci, marito della candidata Rosalia Manesseri; - la scelta dei commissari rispetta il dettato dell art. 35, comma 3, lettera e) del d.lgs. citato, in quanto la qualifica rivestita dai singoli denota l idoneità a svolgere il compito assegnato, senza necessità di specifica motivazione. B) Le sentenze rese sui ricorsi delle professoresse Vadalà, Tagliaferro e Carullo hanno inoltre preso in considerazione le specifiche, ulteriori censure, attinenti alla valutazione delle prove scritte, rilevandone del pari l infondatezza. Con gli appelli in esame i ricorrenti hanno riproposto, in sostanza, i motivi dei ricorsi di primo grado. DIRITTO Gli appelli possono essere riuniti per essere decisi con un unica sentenza, prospettando questioni parzialmente uguali ed essendo proposti avverso gli atti della medesima procedura concorsuale. Essi sono infondati, e può pertanto prescindersi dall esaminarne l ammissibilità, contestata sotto diversi profili dai interessati. A) Le censure comuni a tutti gli appelli si appuntano sulla composizione della commissione, per la postulata incompatibilità di alcuni membri. 1) Le censure sono infondate, dato che: - la dottoressa Giuseppina Bonaiuto, componente della terza sottocommissione, è stata nominata in
6 ragione delle sua qualifica di dirigente scolastico in servizio, e non come rappresentante sindacale. Tale ultima qualifica non le è, del resto, attribuibile, data la non sufficienza della partecipazione, in rappresentanza della FLC CGIL, all osservatorio regionale di monitoraggio per la formazione e l aggiornamento del personale della scuola, evidenziata dagli appellanti. Diverso è, infatti, il concetto di rappresentante sindacale, del quale l art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 vieta la presenza nelle commissioni di concorso, e che sconta la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l appartenenza all apparato organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo plurisoggettivo in rappresentanza del sindacato stesso, cioè quale portavoce delle relative istanze. Né una tale appartenenza può essere fatta derivare dalla partecipazione della dottoressa Bonaiuto alla struttura di comparto dirigenti scolastici della Campania, anche evidenziata con i ricorsi, dato che la competenza in materia contrattuale propria di tale organizzazione si esplica nell ambito di scelte generali, e non attiene alla gestione e alle scelte organizzative e di reale impulso all attività che, secondo la circolare n. 11 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, condivisibilmente richiamata dal primo giudice, comporta l incompatibilità prevista dalla norma. Poiché, comunque, all'accertamento dell'incompatibilità sarebbe necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5947) e poiché, infine, la nomina in discorso è stata effettuata non dal sindacato e in ragione dell appartenenza al sindacato, ma dal direttore generale dell ufficio scolastico regionale in considerazione della qualifica professionale posseduta dalla dottoressa Bonaiuto, non può ravvisarsi l illegittimità, sul punto, della composizione della commissione; - i rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa. Come ha chiarito questo Consiglio di Stato (sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1606, sez. VI 27 novembre 2012 n.4858 e 31 maggio 2012 n. 3276), e come ha rilevato la sentenza impugnata, nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, tra le quali non rientra, di per sé (e cioè in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio), l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza, possano essere oggetto di estensione analogica. Per analoghe ragioni non può ritenersi sussistere il vizio dedotto con riferimento al ruolo di docente rivestito dalla dottoressa Alessandra Monda in un corso tenutosi presso l università degli studi di Salerno (corso non preordinato alla preparazione al concorso per dirigenti scolastici, ma teso a fornire le competenze di gestione strategica e le conoscenze di base per la funzione dirigenziale della scuola), al quale hanno partecipato alcuni candidati ammessi alle prove orali, né con riferimento alla partecipazione della dottoressa Antonietta Tartaglia quale semplice docente al corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico organizzato dall ENADIL, alla luce della non contestata, da parte degli appellanti, mancata dimostrazione della partecipazione al corso di candidati ammessi agli orali, rilevata dal Tribunale amministrativo; - la presenza del dottor Angelo Francesco Marcucci tra i componenti supplenti non inficia la legittimità della composizione della commissione, dato che tale soggetto non ha mai partecipato ai lavori e si è dimesso prima dell espletamento delle prove orali: il motivo è anche privo di rilevanza per i ricorsi attinenti al mancato superamento delle prove orali, fase alla quale il dottor Marcucci è comunque rimasto estraneo. 2) Come ha ritenuto il Tribunale amministrativo, non sussiste un obbligo di particolare motivazione in ordine alla scelta dei commissari, giustificandosi la scelta stessa in ragione della qualifica rivestita; né la censura svolta, in merito, dai ricorrenti deduce una concreta violazione dei criteri indicati dall art. 10 del d.p.r. 140 del 2008, per la concreta e specifica carenza della necessaria competenza in capo ad alcuni dei commissari. 3) La ripetuta sostituzione di alcuni commissari è stata dettata dalla necessità di porre rimedio alle dimissioni che si sono via via verificate nella compagine iniziale: del resto, i ricorrenti non dimostrano, né deducono, un concreto effetto causale che tali sostituzioni avrebbero avuto sul mancato superamento della loro prova. 4) I docenti che non hanno superato la prova orale sostengono che il colloquio avrebbe dovuto essere esteso a tutte le otto materie indicate dal bando. La censura non ha pregio. L art. 10 comma 2 del bando (in consonanza con l art. 6 del d.p.r. n. 140 del 2008) stabilisce che la prova orale sarebbe consistita in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando stesso in relazione alle tematiche di cui all art. 8: in nessuna parte di tale prescrizione è indicato, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, che tutte le aree tematiche avrebbero dovuto costituire distinto e
7 particolare oggetto del colloquio. Né può ritenersi che la violazione di un tale obbligo sia riferibile all art. 12 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, il quale prevede che le commissioni esaminatrici, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Il senso di tale prescrizione è quello di predeterminare, per tutte le materie d esame, le domande sottoponibili ai candidati, e di garantire perciò la par condicio tra gli stessi: tale precetto risulta sostanzialmente rispettato dalla commissione, dato che l interdisciplinarietà postulata dal bando di per sé costituisce garanzia dell estensione dell esame, indipendentemente dalla specifica riconduzione delle domande ad una, piuttosto che all altra, area tematica. La preparazione richiesta al fine del superamento del concorso di cui trattasi, che non attiene all ambito specifico di particolari competenze tecniche delle quali sia necessario testare il particolare e analitico possesso da parte del candidato (a differenza di quanto avviene per altri tipi di selezione), garantisce, in conclusione, la logicità del metodo scelto dalla commissione e la sua conformità ai parametri normativi. Per quanto riguarda l informatica (area g ) la prova orale richiedeva la verifica della conoscenza dei concetti base dell informatica e dell uso delle relative applicazioni nella gestione amministrativa, contabile e didattica. L art. 10 del bando non prevede, peraltro, che la verifica dell uso delle applicazioni informatiche mediante l ausilio di un computer: come ha ritenuto il Tribunale amministrativo, quindi, la presenza nella commissione e in ciascuna delle sottocommissioni di un esperto informatico ha reso sufficiente il colloquio anche per la verifica della competenza pratica nel campo considerato, tenuto presente che l art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha sostituito il d.p.r. 8 settembre 2000, n. 324, invocato dai ricorrenti), nel prescrivere la verifica pratica della conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, non necessariamente prescrive l utilizzo del computer. Anche questo motivo degli appelli è, in conclusione, infondato. 5) Sempre con attinenza allo svolgimento della prova orale, sostengono gli appellanti l illegittimità della procedura per essere state nuovamente inserite nelle urne le domande già estratte a sorte, consentendo così la conoscenza delle risposte da parte dei candidati presenti al colloquio. La censura non coglie nel segno, poiché tale alea è insita nel sistema stesso dell esame orale, soprattutto attesi l interdisciplinarietà delle prove e l alto numero dei partecipanti. 6) Del pari non fondato è il motivo che si appunta sull assegnazione del punteggio al termine di ogni seduta d esame, e non al termine di ogni colloquio. Tale modalità non configura un infrazione alle regole del concorso, e corrisponde a criteri di merito distributivo, dato che la preparazione del singolo candidato ben può essere meglio valutata alla luce di quella propria del gruppo esaminato. 7) Non illogico, né altrimenti viziato, appare il criterio adottato dalla commissione che, nel richiedere il punteggio minimo di 21 trentesimi per il superamento della prova orale, ha fissato una soglia più alta di quella raggiungibile con la somma delle sufficienze in tutte le aree tematiche. B.1) La professoressa Vadalà, che non ha superato le prove scritte, propone inoltre censure attinenti alla correzione di tali prove. Anche tali censure sono infondate, poiché: - non sussiste l inadeguatezza della motivazione del punteggio assegnato dalla commissione agli elaborati. Come ha ricordato il Tribunale amministrativo, sulla scorta di consolidata e condivisa giurisprudenza, il voto numerico costituisce in sé adeguata e sufficiente motivazione del giudizio, espresso in base al un codice diverso da quello letterale in maniera sintetica e specifica, alla luce dei criteri e della relativa griglia di valutazione elaborati dalla commissione nella seduta del 20 gennaio 2012; - anche infondata è la censura che si appunta sulla presunta disomogeneità tra i giudizi sintetici attribuiti agli scritti nella griglia di valutazione e il giudizio finale. Decisiva è l osservazione del Tribunale amministrativo, secondo la quale la prova di resistenza non risulterebbe superata anche a voler attribuire il punteggio preteso dalla ricorrente: ne consegue che le pretese discrasie non hanno comunque avuto un efficacia causale nella determinazione della contestata esclusione; - quanto al punteggio di 15/30 e di 18/30 riportato nelle prove scritte, il parere pro veritate depositato in primo grado, secondo il quale la ricorrente sarebbe meritevole di un punteggio almeno pari a 21/30, è del tutto inidoneo a smentirne la correttezza, dato che nei giudizi di valore sulle prove non è consentito, come ha rilevato la sentenza in esame, la sostituzione delle valutazioni di merito espresse dalla competente commissione; - la circostanza che nel giudizio afferente alla prima prova scritta si affermi l incompletezza delle analisi e delle sintesi svolte dalla candidata non significa affatto, e non dimostra, che la brutta copia dell elaborato non sia stata valutata, dato che il giudizio sopra riferito ben si attaglia anche allo svolgimento del compito nella sua interezza; inoltre la mancata trasposizione dell elaborato in bella
8 copia è comunque indicativa della insufficienza della prova, parametro di valutazione della quale è anche la capacità di completo svolgimento nel tempo prestabilito; - la traccia delle prima prova scritta, relativa alla elaborazione di un idea di scuola dell infanzia e/o di uno dei due cicli dell istruzione in relazione anche alla predisposizione di un piano di offerta formativa adeguato ai bisogni degli alunni e del territorio non appare né illogica né generica, ed è congruente con l area tematica individuata dall art. 8 del bando sub b), inerente alla gestione dell istituzione scolastica e del piano dell offerta formativa anche in rapporto al territorio; - la valutazione minima sufficiente di 21 trentesimi necessaria, secondo il bando, all ammissione agli orali corrisponde ad una valutazione superiore alla sufficienza in ciascuno degli elaborati: tale criterio corrisponde a quello stabilito dall art. 6 del d.p.r. n. 140 del 2008, che specifica anche per i dirigenti scolastici il principio per cui nelle procedure concorsuali per l accesso all impiego pubblico la soglia di idoneità per l ammissione alla prova orale deve superare la semplice sufficienza. Anche sul punto va, pertanto, condiviso quanto ha ritenuto il primo giudice; - la circostanza che nel verbale n. 12 non sia riportata la firma di tutti i 13 commissari, invece completa nell ultima pagina, è del tutto irrilevante al fine della legittimità degli atti di gara; - il tempo dedicato dalla commissione alla valutazione di ciascun elaborato non è sindacabile, dato che l indicatore medio sconta la disomogeneità dell oggetto del giudizio, nell ambito del quale l evidenza di assolute insufficienze ben può emergere anche in tempi brevissimi; inoltre, la dedotta insufficienza è stata riferita in modo del tutto generico, e non con attinenza agli specifici elaborati della ricorrente. B.2) Per i medesimi motivi sopra rilevati sono infondate le censure svolte dall appellante Tagliaferro che ha raggiunto il punteggio di 21 trentesimi nella prima prova scritta, ma che, anche a voler aggiungere l ulteriore punteggio rivendicato per la seconda prova, nella quale ha ottenuto 17 trentesimi, non supererebbe la soglia richiesta per l ammissione agli orali. Quanto alla valutazione della seconda prova, premesso che nessuna rilevanza può avere la consulenza tecnica di parte depositata in atti, come sopra si è detto, vale ricordare che il giudizio espresso dalla commissione non è censurabile nel merito, e che non sussistono, nella fattispecie in esame, i vizi logici o di travisamento estrinseco che ne rendono possibile il sindacato di legittimità. B.3) Anche le censure svolte dalla professoressa Carullo sono infondate, alla luce delle considerazioni sopra svolte, alle quali si aggiunge la considerazione della congruenza tra i giudizi sintetici espressi sugli scritti nella griglia di valutazione e il giudizio analitico descrittivo conclusivo, dato che il divario tra le locuzioni pertinente in pochissime situazioni e quasi sempre pertinente non è significativa di una contraddizione rilevante ai fini dell illegittimità pretesa dall appellante. Quanto alla affermata non integrità dei plichi contenenti gli elaborati, trattasi di circostanza non dimostrata e, anzi, smentita dalle modalità di conservazione di cui è traccia nel verbale n. 50, come ha rilevato il Tribunale amministrativo. Infine, la numerazione assegnata agli elaborati della ricorrente, e la circostanza che essi siano stati corretti dalla stessa sottocommissione che ha esaminato quelli della sorella Assunta non hanno, di per sé, alcuna valenza dimostrativa di una qualche illegittimità nella conduzione del procedimento, né della pretesa violazione dell anonimato. In conclusione, gli appelli sono tutti infondati e vanno respinti. Le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge, confermando, per l effetto, le sentenze impugnate. Spese del giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore Andrea Pannone, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/08/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliDecreto del Ministro dell interno
Decreto del Ministro dell interno Regolamento recante Modalità di svolgimento del concorso interno per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE
N. 03349/2010 REG.DEC. N. 01524/2006 REG.RIC. N. 02314/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliMinistero dell Istruzione, Università e Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE REGIONALE
Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE REGIONALE Ufficio 5 - Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari MIURAOOUSPCA Prot. n 14118 Cagliari,
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02746/2015REG.PROV.COLL. N. 04849/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliVista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n. 18; Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n. 7; Vista la Legge Regionale 16.1.2001. n. 28 e s.m.i.
28501 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
Dettaglidr. Pasquale Capo (Capo dipartimento per l istruzione) e dr. Giuseppe Cosentino (Direttore generale per il personale della scuola)
INTESA SULLA IPOTESI DI C.C.N.I. CONCERNENTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER I PASSAGGI DEL PERSONALE A.T.A. DALL AREA INFERIORE ALL AREA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE, AI SENSI DELL ARTICOLO 48 DEL C.C.N.L. 24.7.2003.
DettagliESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE La procedura per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, per le classi terze inizia nel primo Consiglio di classe successivo agli scrutini di febbraio, con
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale
Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 16458 Cagliari, 23/10/2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliSentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.
Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE
DettagliREGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado
DettagliDeliberazione n. 24/pareri/2008
Deliberazione n. 24/pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Giorgio Cancellieri dott.
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliDeliberazione n. 6/2008/Par.
Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliREGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO
102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliVisto il Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
ITIS Hensemberger DM 99/09 criteri di attribuzione della lode e nuove tabelle per il credito pag. 1/4 DM n. 99: Criteri per l attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliConsiglio di Stato n. 5805 del 05/12/2013
MASSIMA Come si è premesso, la sentenza impugnata ha accolto il motivo relativo alla composizione della commissione aggiudicatrice, in numero pari di membri. Tale composizione, tuttavia, non determina
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliGazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2006
Gazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2006 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 12 aprile 2006 Definizione, modalita' e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale
Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 8546 Cagliari, 03/06/2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012, pubblicato nella G.U. n. 75 del 25.09.2012 quarta serie speciale
Dettagli[REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA]
2010 Comune di Paglieta Provincia di Chieti [REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA ESTERNA] Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2010 Art. 1 Principi generali 1. Il presente
DettagliIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Afragola, 29/04/2015 prot.2185/a7 IL DIRIGENTE SCOLASTICO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso
DettagliDECRETA. ART. 1 (Posti a concorso) ART. 2 (Compiti e funzione dei distaccati)
c) BANDO DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 6 DOCENTI IN POSIZIONE DI SEMIESONERO, DI CUI DUE UNITA IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E QUATTRO UNITA IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE, DA UTILIZZARE
DettagliTIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
2. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante all insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale sostenuto
DettagliCONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
A) L accesso alla qualifica di dirigente scolastico avviene per corsoconcorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla SNA; B) Il corso-concorso è bandito per tutti i posti vacanti e disponibili
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI Regolamento (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) Testo in vigore dal 20.08.2009 1 Art. 1 Oggetto del regolamento Finalità e caratteri della valutazione 2. La valutazione è espressione
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
La somm.ne di medicine particolari (antiepilettici, cardiotonici, psicofarmaci) a soggetti disabili, richiede la valutazione del momento della loro somministrazione e perciò una qualifica, con la conseguenza
DettagliDECRETO MINISTERIALE N.
DECRETO MINISTERIALE N. 91 Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano
DettagliProt. n 6 Salerno, lì 8 Gennaio 2016
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI S e z i o n e R e g i o n a l e d i C o n t r o l l o p e r l a L i g u r i a
Deliberazione n. 52 /2014 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI S e z i o n e R e g i o n a l e d i C o n t r o l l o p e r l a L i g u r i a composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Angela PRIA
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliSchema di decreto del Ministro dell Interno
Schema di decreto del Ministro dell Interno Regolamento recante modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto
DettagliDIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII
DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII DECRETO MINISTERIALE N. 17 del 9 febbraio 2005 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi riuniti n. 9338 e n. 9505 del 2005 proposti
DettagliTar di Lecce - Sentenza n. 1591 del 9 settembre 2011 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Ma i pareri pro veritate che il ricorrente ha addotto quali elementi di prova non sono affatto convincenti nella direzione del clamoroso errore valutativo della commissione di esame. Tar di Lecce - Sentenza
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi - (Approvato
DettagliComune di Montagnareale Provincia di Messina
REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,
DettagliREGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GHISALBA (Provincia di Bergamo) Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 13/10/2014 REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 Sommario Art. 1 -
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliConcorso pubblico C1 Esperto Tecnico
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO SELEZIONE PUBBLICA PER COMPARAZIONE DI CURRICULA E SVOLGIMENTO DI PROVE VOLTE ALL ACCERTAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA PER L ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 01
Dettagli( D.R. n 142 del 01.03.2007) Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni. Articolo 2 Principi generali
Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale del personale tecnico ed amministrativo dell Università degli Studi del Sannio nel nuovo sistema di classificazione ( D.R. n 142
DettagliCOMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA OGLIASTRA SERVIZIO AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE N. 120 DEL 29/5/2014 OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante Istruttore Amministrativo
DettagliAllegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri
Allegato A al CCNL 2006/2009 comparto Ministeri AREA FUNZIONALE PRIMA ( ex A1 e A1S ) Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono
DettagliSi richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliPotenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI
Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI - ART. 37 D. LGS. 81/08 Accordi Stato Regioni del 21 dicembre
DettagliMINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2010 Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo
DettagliBando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al DR n. 71 del 14/11/2011
Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al DR n. 71 del 14/11/2011 R E L A Z I O N E F I N A L E Giudicatrice per il Bando di selezione per
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008376.27-07-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE Cagliari, 27/07/2015 VISTO il testo unico delle disposizioni legislative
DettagliREGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.
REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del 08.09.2005 Esecutivo dal 29.09.2005 SOMMARIO ARTICOLO 1 "AMBITO DI APPLICAZIONE"
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1734/2007 Reg.Dec. N. 2178 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio
DettagliSezione regionale di controllo per la Toscana
Del. n. 2/2015/PAR Sezione regionale di controllo per la Toscana composta dai magistrati: Gaetano D AURIA Paolo PELUFFO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO Presidente Consigliere, relatore Consigliere
DettagliUfficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale
Prot. MIURAOODRLO R.U. 22232 Milano, 9 dicembre 2009 Ai Signori Dirigenti degli UU.SS.PP. della Lombardia Ai Signori Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Lombardia
DettagliCAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio Sez.II Bis ha pronunciato la seguente SENTENZA
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 24 marzo 2004 n. 2782 Pres. Giulia, est. De Michele Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (Avv. Fauceglia) c. Ministero dell ambiente ; Ministero dell
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
Dettagli