DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 06/03/2007, DIVENUTA ESECUTICA IL 24/03/ REGIONE SICILIANA C O M U N E D I L I P A R I (PROV.

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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 06/03/2007, DIVENUTA ESECUTICA IL 24/03/ REGIONE SICILIANA C O M U N E D I L I P A R I (PROV. ME) SETTORE ECONOMIA E FINANZE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Proponente: si da incarico al Settore Economia e Finanze, 2 Servizio Tributi, di predisporre gli atti relativi all'oggetto di seguito riportato: OGGETTO: APPLICAZIONE ART. 1, COMMI 335, 336, 337 e 340, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311, IN MATERIA DI REVISIONE, AGGIORNAMENTO CLASSAMENTI E SUPERFICI CATASTALI DELLE UNITA IMMOBILIARI DI PROPRIETA PRIVATA, AI FINI I.C.I. E T.A.R.S.U.- AGEVOLAZIONI.- IL SINDACO L ASSESSORE.....

2 I RESPONSABILI DEL SETTORE E DEL SERVIZIO VISTO l Art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e successive integrazione e modificazioni. VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e successive integrazione e modificazioni. VISTO l art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, che prevede la potestà regolamentare comunale per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie. VISTO l art. 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, che prevede la potestà regolamentare comunale in materia di imposta comunale sugli immobili. TENUTO CONTO delle prescrizioni della Legge 27/07/2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente. VISTO, inoltre, l art. 13 della Legge 27/12/2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), il quale prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi propri, possano stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun Ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. VISTO l art. 8, comma 1, Computo delle superfici, del Regolamento per l applicazione della T.S.R.S.U. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 22/06/1995 e l art. 9, comma 1, Computo delle superfici, del Regolamento per l applicazione della T.S.R.S.U. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di C.C. n. 118 del 22/12/1997, e successive integrazioni e modifiche. VISTA la deliberazione di C.C. n. 09 del 26/02/99, relativa a: Approvazione progetto di definizione microzone catastali Art. 3 della legge 23/12/1996 n. 662 e relativo attestato di conformità dell Agenzia del Territorio di Messina, ai sensi dell art. 2, comma 3, D.P.R. n. 138/98.. VISTO l art. 1, comma 335, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005), che prevede l attivazione dei processi di revisione parziale di classamento nelle microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell applicazione dell imposta comunali sugli immobili si discosta significativamente. VISTO l art. 1, comma 336, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005), che consente ai comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, di richiedere ai soggetti interessati, obbligati ai sensi dell art. 3 del R.D. L. 13/04/1939, n. 652, convertito con modificazioni nella legge 11/08/1939, n. 1249, la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. VISTO l art. 1, comma 337, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005), secondo cui le rendite catastali dichiarate o attribuite ai sensi del comma 336, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo alla data cui far riferire la

3 mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell anno di notifica della richiesta del Comune. VISTO l art. 1, comma 340, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005), che modifica l art.. 70 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, aggiungendo al comma 3, quanto segue: a decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n VISTA la determinazione dell Agenzia del Territorio del 16/02/2005, con la quale sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l attuazione dei commi di cui sopra. VISTA la circolare n. 9 dell 1/08/2005, dell Agenzia del Territorio, che disciplina l applicazione del comma 335, stabilendo che soltanto i Comuni con più di tre microzone possono richiedere l avviamento del processo di revisione, nonché precisato che la soglia di scostamento minimo tra il tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale deve essere inferiore o superiore al 35%. VISTA la circolare n. 10 del 04/08/2005, dell Agenzia del Territorio, che disciplina l applicazione del comma 336, stabilendo, fra l altro, che gli accertamenti connessi all attuazione del comma 336 devono precedere quelli relativi alla revisione di cui al comma 335, poiché l attribuzione o l aggiornamento della rendita catastale potrebbe modificare il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale. VISTA la circolare n. 13 del 07/12/2005, dell Agenzia del Territorio, con la quale sono stabilite le modalità di fornitura ai Comuni delle superfici catastali e indicate le procedure operative. CONSIDERATO che, l avvio delle procedure di cui sopra, comporterà una intensa attività di controllo, di incrocio tra le banche dati dell Agenzia del Territorio, le banche dati tributarie dell ICI e della Tassa rifiuti, la banca dati delle licenze commerciali e quella dei provvedimenti edilizi, di sopralluoghi tecnici, e che, solo a seguito di tale attività preliminare lunga e complessa, e dopo aver individuato le unità immobiliari interessate dal processo di classamento o rilassamento, si procederà all individuazione dei soggetti a cui notificare una specifica richiesta in tal senso. CONSIDERATO che, a tutti i costi e le difficoltà di tali attività preliminari si aggiungono anche i costi di tutte le notifiche, che dalla legge sono posti a carico dell Amministrazione Comunale. RITENUTO che la procedura individuata dalla norma finanziaria e disciplinata dal Direttore dell Agenzia del Territorio, si presenti come un momento di equità fiscale, nel senso e nella misura in cui è volta a riallineare il classamento catastale e la conseguente rendita alle situazioni di fatto esistenti, nella consapevolezza che spesso è stato possibile verificare delle incongruenze non giustificate. TENUTO CONTO del fatto che si ritiene probabile che la maggior parte dei proprietari di immobili appartenenti alle categorie A/4 abitazioni di tipo popolare (ne risultano in catasto circa unità) e A/6 abitazioni di tipo rurale o ultrapopolare, caratterizzati dall assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici (ne risultano in catasto circa 1.847), abbiano, nel corso degli anni, eseguito opere tali da comportare variazioni nel classamento degli immobili stessi, senza presentare la dovuta domanda di variazione. TENUTO CONTO del fatto che si ritiene probabile che anche proprietari di immobili appartenenti ad altre categorie catastali abbiano eseguito opere tali da comportare variazioni nel classamento, senza presentare la dovuta domanda di variazione. CONSIDERATO che, l operazione avviata dalla norma finanziaria porterà ad una sostanziale

4 bonifica delle banche dati catastali e comunali con effetti, anche fiscali, di lunga durata e, prevedibilmente, di non irrilevante peso, al fine di garantire una congruenza fra i provvedimenti edilizi disposti nel corso degli anni e il valore fiscale (rendita catastale) attribuito agli immobili. CONSIDERATO che tale operazione comporterà gravami non indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale in specie per l efficacia retroattiva della norma e la particolare possibilità attribuita dal comma 337 della legge finanziaria di far retroagire gli effetti anche oltre i termini ordinari di accertamento previsti dalle leggi tributarie. VISTA la nota del Sindaco prot. n del 28/06/06, con la quale viene fornito l indirizzo politico per l avvio delle procedure di che trattasi. RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere un trattamento agevolativo a favore dei contribuenti, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, che provvedano a presentare, prima della richiesta del Comune, ai sensi del comma 336 dell art. 1, L. n. 311/04, alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19/04/1994, n. 701, secondo la seguente procedura: a) L importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell agevolazione, con l applicazione dell aliquota relativo al tipo di utilizzo degli immobili prevista peri diversi anni di riferimento, calcolata sull intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell effettiva variazione. b) Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione o aggiornamento di cui al D.M. n. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio di mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento, e con la presentazione della dichiarazioni I.C.I. al Comune a seguito dell avvenuta variazione catastale. c) Il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con relative sanzioni ed interessi. d) Qualora l atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l agevolazione prevista da questo articolo. e) Nel caso in cui, a seguito dell attività di controllo eseguita dall Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi. DARE ATTO che la presente deliberazione, non comportando impegni di spesa, non necessità dell attestazione relativa alla copertura finanziaria né di parere di regolarità contabile. VISTO lo statuto comunale. VISTO l Ordinamento amministrativo degli enti locali.

5 PROPONGONO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 1) MODIFICARE l art. 8, comma 1, Computo delle superfici, del Regolamento per l applicazione della T.S.R.S.U. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 22/06/1995 e l art. 9, comma 1, Computo delle superfici, del Regolamento per l applicazione della T.S.R.S.U. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione di C.C.n. 118 del 22/12/1997, e successive integrazioni e modifiche, inserendo dopo il primo capoverso di entrambi gli articoli il seguente periodo: per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n ) MODIFICARE l art. 13 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 24/09/2002, e successive integrazioni e modifiche, inserendo come quarto punto quanto segue: Ai fini dell applicazione dei commi 336 e 337, dell art. 1, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005), le rendite catastali dichiarate o attribuite ai sensi del comma 336, producono effetto fiscale, anche oltre i termini ordinari di accertamento previsti dalle leggi tributarie, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell anno di notifica della richiesta del Comune. 3) DARE ATTO che l attuazione dell art. 1, comma 336, della Legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005), devono precedere quella relativa alla revisione di cui al comma 335 dello stesso articolo della Legge 30/12/2004, n. 311, come affermato al punto 3 della circolare n. 10 del 04/08/2005, dell Agenzia del Territorio. 4) DARE ATTO che ai fini dell applicazione dei commi 336 e 337, dell art.1 della legge 30/12/2004 n. 311, si prevede che: a) I soggetti che possono usufruire dell agevolazione sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta da parte del comune, ai sensi del comma 336 dell art. 1, legge n. 311/04, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal D. M. 19/04/1994 n. 701, indicando, a pena di decadenza dall agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. b) L importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell agevolazione, con l applicazione dell aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell effettiva variazione. c) Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione o aggiornamento di cui al D.M. n. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31/12/2007.

6 d) Il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con relative sanzioni ed interessi. e) Qualora l atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l agevolazione prevista da questo articolo. f) Nel caso in cui, a seguito dell attività di controllo eseguita dall Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi g) All importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, la rateizzazione prevista dall art. 20 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio n. 70 del 24/09/2002 e successive modiche ed integrazioni. 5) DARE MANDATO al servizio competente per l applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento. Lipari, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Bartolo Mondello IL DIRIGENTE DEL 2 SETTORE Dott. Francesco Subba Pareri ai sensi dell art. 53 della Legge 08/06/90 N 142, recepita con L.R. 11/12/1991 N 48.

7 SETTORE ECONOMIA E FINANZE 2 Servizio Tributi PER LA REGOLARITA TECNICA SI ESPRIME PARERE: Lipari,... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMIA E FINANZE PER LA REGOLARITA CONTABILE SI ESPRIME PARERE: Lipari,. IL RESPONSABILE.. SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA SI ESPRIME PARERE: IL SEGRETARIO GENERALE Lipari,

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