Le nuova classificazione dei rifiuti industriali
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- Alina Tortora
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1 Le nuova classificazione dei rifiuti industriali 6 Marzo 2015 CONFINDUSTRIA RAVENNA Servizio QSAE
2 Il primo step della corretta gestione dei rifiuti concerne la loro esatta classificazione. Infatti, la gestione illecita dei rifiuti avviene, in primo luogo, operandone artatamente una errata classificazione e, quindi, codifica. in quanto, a seconda della categoria in cui sono classificati, i rifiuti potranno essere gestiti da determinati impianti di trattamento ed a determinati costi. Appare chiaro, pertanto, quanto sia cruciale il momento della classificazione del rifiuto.
3 Tale obbligo, incombe sul produttore del rifiuto in quanto questo è l unico soggetto che conosce sia la natura che l origine del rifiuto. In pratica, tuttavia, tale onere viene spesso indebitamente delegato ad altri, quale il trasportatore che prende in carico i rifiuti, oppure il gestore dell impianto di destinazione dei rifiuti. Taledelegainfatto,oltreadesserecontralegem,nonesimeil produttore dalla responsabilità della gestione del rifiuto (gestione comprensiva di classificazione); ne consegue il concorso nella responsabilità nel caso di effettuazione di reati.
4 La classificazione dei rifiuti è indispensabile e fondamentale in quanto si ripercuote su tutte le fasi successive di gestione rifiuti che vanno dall archiviazione dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico e formulari) al controllo del deposito, del trasporto e dello smaltimento. la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno dipende in primo luogo dal come sono individuati e descritti nell elenco di cui all Allegato D: l attribuzione del codice è anche presupposto e condizione per la classificazione. L assegnazione del codice CER ad un rifiuto rispetta una procedura precisa che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista e individuata dal D. lgs. 152/2006.
5 Un errata attribuzione del codice, pertanto, può determinare un conseguente errore di classificazione. Non sempre la ricerca del codice appropriato è un operazione agevole. La non corretta attribuzione del codice CER di per sé non è direttamente sanzionata, nemmeno nei casi in cui da tale errore consegua anche un errata classificazione. L errata codifica, però, può automaticamente condurre alla commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono previste delle sanzioni.
6 Stato dell arte della normativa europea e nazionale in materia di classificazione rifiuti Legge 116/2014 normativa italiana Decisione 2014/955 UE norme europee Regolamento UE 1357/2014
7 La normativa attualmente vigente in Italia
8 Il codice ambientale (Dlgs 152/2006 s.m.i.)
9 Art. 184 classificazione dei rifiuti
10 Le modifiche all allegato D
11 Le modifiche all allegato D
12 Le modifiche all allegato D In Sostanza sono 3 i punti chiave: Viene confermata come prima cosa, la totale responsabilità della classificazione /caratterizzazione dei rifiuti, a carico esclusivo del Produttore. (era già prevista anche prima, ma non era dichiarato così esplicitamente). Viene indicato in modo univoco il processo da utilizzare per l attribuzione del codice cer. Viene messa in evidenza l obbligatorietà della classificazione del rifiuto prima di essere allontanato dal luogo di produzione.
13 Art. 13 comma 5 legge 116/2014
14 X i Codici CER «A SPECCHIO»
15 altrimenti
16 Commenti e criticità Rigidità applicativa della disposizione normativa da parte dei laboratori analitici con conseguente applicazione del principio di precauzione (prendendo in riferimento i composti peggiori) e classificazione del rifiuto come pericoloso. Tale principio potrebbe per assurdo portare ad una riclassificazione anche dei rifiuti già classificati come pericolosi. Possibili ricadute rilevanti in termini operativi e di continuità per il conseguente smaltimento di quantità significative di rifiuti speciali sul territorio nazionale. Difficoltà di applicare coerentemente la nuova norma, in quanto per alcune categorie (H1, H2, H9, H12, H13 e H15) non sono previste le soglie di attribuzione. Discrepanza con la normativa europea. I nuovi criteri non sono contemplati in alcun provvedimento comunitario. Pertanto si potrebbe presentare il caso in cui un rifiuto potrebbe risultare non pericolosi ai sensi della dec. 2000/532 e pericoloso a seguito dell applicazione delle nuove disposizioni normative.
17 criticità Riclassificazione dei rifiuti con codice specchio? Revisione delle omologhe e dei contratti con i gestori degli impianti? Aumento dei costi per il trasporto (a seguito di classificazione ADR) e lo smaltimento?
18 esempi di codici specchio categoria cer descrizione CODICE * Miscuglio cemento, mattoni, ceramica * Miscele bituminose * Cavi * Terre e rocce * * Materiali isolanti * * * Rifiuti misti attivitàdi costruzione e demolizione
19 esempi di codici specchio categoria cer descrizione CODICE * * Apparecchiature fuori uso * Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso categoria cer descrizione CODICE * Assorbenti, stracci, materiali filtranti
20 sanzioni SE CONSIDERIAMO: fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente), L art. 258 c.4 del D.Lgs152/2006 lo punisce con: Sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 a 9300 Sanzione Penale dell arresto fino a 2 anni (codice penale art. 483). Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Il D.Lgs231 con: Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di ,00 (la massima non la si calcola nemmeno perché comunque è sufficiente per determinare il fallimento di buona parte delle aziende).
21 sanzioni Se è stata sbagliata la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, si potrebbe aver affidato il rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati. Quindi Si potrebbe configurare anche il reato di Gestione illecita di rifiuti. L art 256, c.1 del D.Lgs152/2006 lo punisce con Sanzione Penale dell arresto fino a 2 anni esanz. amministrativa fino a Il D.Lgs231 con Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (cioè da a ,00). Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i costi potrebbero essere veramente incalcolabili.
22 Le novità dall Europa
23 I nuovi provvedimenti
24 Entrata in vigore
25 Perché queste novità?
26 Il regolamento CLP
27 Il regolamento CLP
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29 Cosa cambierà dal 1 giugno le principali novità introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE Vengono ridenominate le caratteristiche di pericolo sostituendo l attuale sigla H con HP (Hazardous Property) per evitare possibili confusioni con i nuovi codici delle indicazioni di pericolo del CLP. Quasi tutte le definizioni delle caratteristiche di pericolo subiscono variazioni più o meno rilevanti per garantire un allineamento con le nuove definizioni contenute nel CLP (per. Es. H5 e H6, H12 e H15, H4) Abrogazione dell allegato III della direttiva 98/2008/CE, relativo alle caratteristiche di pericolo. Attualmente vigente nel nostro ordinamento con l allegato I della parte IV del DLgs 152/2006.
30 Cosa cambierà dal 1 giugno le principali novità introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE Sono riportati, distinti per ciascuna HP, i nuovi limiti concentrazione ed i criteri per l attribuzione della relativa classe di pericolo. Cambiano i metodi di prova: si devo utilizzare i metodi di prova descritti nel Reg. 440/2008 Sparisce la differenza tra «facilmente infiammabile ed infiammabile», che vengono accorpati nella caratteristica HP3. Il punto di infiammabilità dell HP3 passa da 60 C a 55 C (sono quindi infiammabili, per es. il liquidi con punto di infiammabilità < 60 C).
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34 Considerazioni e criticità Alcune caratteristiche di pericolo prevedono limiti più alti; le sommatorie si modificano; sono introdotti valori soglia sotto i quali la sostanza non entra nella sommatoria -> possibile declassamento del rifiuto. Adeguamenti delle autorizzazioni e delle procedure di gestione
35 Sull H14
36 Sulla caratteristica «ECOTOSSICO»
37 Sulla caratteristica «ECOTOSSICO» A livello nazionale c è da chiedersi che sorte avranno la Legge 28/2012 e la Legge 116/2014. emergono diversi profili di incompatibilità con le nuove disposizioni europee
38 Cosa cambierà dal 1 giugno le principali novità introdotte dal Decisione 955/2014/UE Sostituzione dell allegato alla decisione 2000/532/CE (elenco europeo dei rifiuti) con quello riportato nella nuova decisione. Abrogazione dell art. 2 della decisione 2000/532/CE, recepito in Italia nell introduzione (punto3.4) dell Allegato D della parte IV del DLgs152/2006. i cui vengono riportati il valori limite di concentrazione per l attribuzione delle caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11.
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41 contatti Confindustria Ravenna Servizio QSAE Davide Ceccato mail: tel Monica Gigli mail: tel
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