La gestione dei rifiuti in farmacia

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1 La gestione dei rifiuti in farmacia Durata del corso 4 ore Nr. 4 Crediti ECM rilasciati

2 Finalità del corso Conoscenza dell intera filiera della gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento Conoscenza dei compiti e degli oneri a carico del produttore farmacista Avere chiari riferimenti rispetto al quadro normativo vigente Conoscenza del regime sanzionatorio

3 Contenuti del corso Normativa Vigente Definizioni di base Classificazione dei Rifiuti Obblighi per il farmacista I rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico L imballaggio e la conservazione dei rifiuti Il Formulario di Identificazione Rifiuto Il Registro di Carico e Scarico Rifiuti Il MUD Il Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) Lo Smaltimento dei Farmaci Stupefacenti Scaduti Il Regime Sanzionatorio

4 Normativa Vigente di Riferimento Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE D.P.R. 254/2003 Gestione Rifiuti Sanitari D.M n. 52 Sistema della Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n. 205 Modifiche al D.lgs.152/06

5 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 Rifiuto Codice CER (Codice Europeo Rifiuto) Produttore di Rifiuti Intermediario Gestione dei Rifiuti Deposito Temporaneo

6 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 RIFIUTO Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore ( ) abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi.

7 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 CODICE CER Codice identificativo a sei cifre che identifica un rifiuto in base all attività che lo ha generato, elencati nell allegato D del D.Lgs. 152/06.

8 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 Catalogo Europeo dei Rifiuti è suddiviso in 20 capitoli che indicano l attività lavorativa che ha originato il rifiuto. 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

9 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 Catalogo Europeo dei Rifiuti 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici (laboratori galenici) 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici

10 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 Catalogo Europeo dei Rifiuti 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Rifiuti Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

11 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 Catalogo Europeo dei Rifiuti 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate 19 Rifiuti da impianti di tratt. dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua prep. per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

12 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 Catalogo Europeo dei Rifiuti 07 Rifiuti dei processi chimici organici (laboratori galenici) Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 07.02Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce

13 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 Catalogo Europeo dei Rifiuti Un codice CER contrassegnato da un asterisco * indica che quel rifiuto è pericoloso

14 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 PRODUTTORE DI RIFIUTI Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

15 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 INTERMEDIARIO Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

16 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 GESTIONE DEI RIFIUTI La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, non ché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

17 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 DEPOSITO TEMPORANEO Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

18 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 CONDIZIONI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti. - Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito. - Quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi. IN OGNI CASO IL DEPOSITO TEMPORANEO NON PUO AVERE DURATA SUPERIORE AD UN ANNO

19 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 CONDIZIONI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche (es. sostanze incompatibili tra loro)

20 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 CONDIZIONI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura delle sostanze pericolose.

21 Definizioni di Base Art. 183 D.Lgs. 152/06 CONDIZIONI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO Il DEPOSITO TEMPORANEO di rifiuti, se effettuato nel pieno rispetto di queste condizioni, non è soggetto a rilascio di autorizzazione da parte della provincia di competenza.

22 Classificazione dei Rifiuti Art. 184 D.Lgs. 152/06 I Rifiuti sono classificati secondo L Origine (Attività di Provenienza) La Pericolosità

23 Classificazione dei Rifiuti Art. 184 D.Lgs. 152/06 CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL ORIGINE RIFIUTI URBANI Rifiuti Domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. RIFIUTI I CUI ONERI DI SMALTIMENTO SONO A CARICO DEL COMUNE DI COMPETENZA

24 Classificazione dei Rifiuti Art. 184 D.Lgs. 152/06 CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL ORIGINE RIFIUTI SPECIALI Rifiuti da attività agricole e agro-industriali. Rifiuti da lavorazioni industriali. Rifiuti da lavorazioni artigianali. Rifiuti da attività commerciali. Rifiuti da attività di servizio. Rifiuti derivanti da attività sanitarie. RIFIUTI I CUI ONERI DI SMALTIMENTO SONO A CARICO DELL ATTIVITA CHE LI HA PRODOTTI

25 Classificazione dei Rifiuti Art. 184 D.Lgs. 152/06 CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL ORIGINE RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI Sono rifiuti speciali non pericolosi che, per qualità e quantità, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, quindi affidati al servizio pubblico di raccolta. Ogni comune, con propria ordinanza, stabilisce quali tipologie di rifiuti assimilare (Codici CER), ed il limite quantitativo per ciascuna attività (generalmente in Kg./Mq. Annui). POSSONO ESSERE ASSIMILATI SOLO I RIFIUTI NON PERICOLOSI

26 Classificazione dei Rifiuti Art. 184 D.Lgs. 152/06 CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA PERICOLOSITA Rifiuti PERICOLOSI Rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06. Le caratteristiche di pericolo sono identificate dalla lettera H e numerate da 1 a 15

27 Classificazione dei Rifiuti Art. 184 D.Lgs. 152/06 CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA PERICOLOSITA Allegato I Caratteristiche di Pericolo per i rifiuti (Esempi) H3-B Infiammabile Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55. H4 Irritante Sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. H5 Nocivo Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata. H6 Tossico Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici o anche la morte.

28 Classificazione dei Rifiuti Art. 184 D.Lgs. 152/06 CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA PERICOLOSITA Allegato I Caratteristiche di Pericolo per i rifiuti (Esempi) H7 Cancerogeno Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l incidenza. H8 Corrosivo Sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un azione distruttiva. H9 Infettivo Sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi cause di malattie nell uomo o in altri organismi viventi. H10 Tossico per la riproduzione Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza. H14 Ecotossico Rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

29 Obblighi per il Farmacista Art. 177 D.Lgs. 152/06 FINALITA DEL DECRETO Nell ambito della loro gestione, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente ed in particolare: Senza determinare rischi per l acqua, l aria, il suolo nonché per la fauna e la flora; Senza causare inconvenienti da rumori o odori; Senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

30 Obblighi per il Farmacista Art. 192 D.Lgs. 152/06 DIVIETO DI ABBANDONO L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; É altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

31 Obblighi per il Farmacista (1/2) Predisporre adeguate strutture ed ambienti per la raccolta differenziata dei rifiuti e per il deposito temporaneo ; Conciliare la normativa ambientale con le altre normative vigenti (fiscale e tributaria, Norme di Buona Preparazione, Stupefacenti, HACCP, Sicurezza dei Luoghi di Lavoro); Utilizzare gli appositi contenitori a norma; Verificare la periodicità (e la necessità) degli smaltimenti da effettuare secondo i limiti imposti per il deposito temporaneo ; Tenere correttamente aggiornato il Registro di Carico / Scarico dei Rifiuti Pericolosi; (Fino alla piena operatività del SISTRI)

32 Obblighi per il Farmacista (2/2) Presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione MUD al Catasto dei Rifiuti presso la propria camera di commercio; (Fino alla piena operatività del SISTRI) Verificare la presenza e la validità dei titoli autorizzativi dei soggetti a cui si affidano i rifiuti (Trasportatore, Intermediario, Destinatario) e tenerne in Farmacia una copia stampata; Conservare correttamente i Formulari di Identificazione del Rifiuto Registro di Carico / Scarico (qualora terminato) per almeno 5 anni.

33 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico FARMACI SCADUTI Indennizzabili ASSINDE CER Medicinali diversi da CER * Medicinali Citotossici e Citostatici (H10)

34 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico IL SISTEMA ASSINDE ASSINDE SERVIZI è una società creata da FEDERFARMA (Federazione nazionale farmacisti) e FARMINDUSTRIA (Federazione aziende farmaceutiche) con lo scopo di ottimizzare la gestione dei farmaci scaduti, attraverso l identificazione di alcuni prodotti farmaceutici indennizzabili. I FARMACI INDENNIZZABILI SONO RIFIUTI A TUTTI GLI EFFETTI I farmaci indennizzabili (resi ASSINDE) vengono conferiti presso l impianto di stoccaggio temporaneo fiduciario di ASSINDE SERVIZI (attualmente è l impianto di Pomezia, Roma); Vengono successivamente contabilizzati. Il risultato dell elaborazione viene poi consegnato alle varie aziende farmaceutiche che provvedono a rimborsare la società ASSINDE FINANZIARIA; ASSINDE FINANZIARIA provvede quindi, sulla base dell elaborato, ad indennizzare le farmacie (50 / 60 % del prezzo di vendita al pubblico) dopo aver trattenuto la propria provvigione. I farmaci vengono quindi avviati a distruzione.

35 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico FARMACI SCADUTI da avviare a Distruzione CER Medicinali diversi da CER * Medicinali Citotossici e Citostatici (H10)

36 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI SCADUTI E NON VENDIBILI Particolare attenzione nella gestione dei prodotti scaduti deve essere posta anche dal punto di vista fiscale, secondo quanto disposto dal DPR 441/1997 art. 2 comma 2, punto a) e comma 4 puntoa) b) c); L abbattimento delle giacenze, anche per effetto dello smaltimento di prodotti scaduti o non più vendibili, determina una riduzione del risultato economico di esercizio di fine anno, da cui deriva un abbassamento del carico tributario e fiscale. Per i soli prodotti MEDICINALI scaduti, a prescindere dal loro importo, è sufficiente la redazione di un Documento di Trasporto analitico con indicati quantità e valore di acquisto (Risoluzione /E prot Ministero delle Finanze); Nel caso di distruzione di prodotti diversi dai medicinali scaduti, per poter usufruire di tale beneficio è necessario, oltre al Documento di Trasporto analitico di cui sopra: Per importi fino a ,00: una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attestante data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti Per importi superiori a ,00: che la distruzione sia supervisionata dagli organi preposti al controllo (Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate) convocati con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la consegna allo smaltitore.

37 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico RIFIUTI SANITARI DA AUTOANALISI CER * Rifiuti che devono essere smaltiti applicando particolari precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni (H9) Sono costituiti da garze, cotone, guanti, cerotti, aghi, siringhe, e tutto ciò che può essere entrato in contatto con liquidi biologici umani, quindi caratterizzati da un POTENZIALE (e non necessariamente certo) Rischio di Infezione. Sono disciplinati anche dal DPR 254/03 sui Rifiuti Sanitari che prevede specifiche particolari per il confezionamento ed il deposito temporaneo. I Rifiuti sanitari a rischio infettivo TAGLIENTI E PUNGENTI, devono essere confezionati in contenitori di plastica rigida marcati UN atti ad evitare la fuoriuscita di parti appuntite che potrebbero ferire gli operatori. Per quantitativi fino a 200 Lt. possono essere smaltiti entro 30 giorni dalla chiusura del contenitore, quantitativi superiori entro 5 giorni.

38 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico Rifiuti di LABORATORIO GALENICO CER * Sostanze chimiche di laboratorio pericolose o contenenti sostanze pericolose (H3B - H6 - H14) Sono le MATERIE PRIME di laboratorio galenico non più utilizzabili o scadute, ma potenzialmente ancora pericolose. Data la varietà dei prodotti in questione, e quindi delle loro caratteristiche di pericolo, è necessaria un accurata classificazione analitica PRIMA dello smaltimento. Il trasportatore sarà così in grado di: Identificare sostanze incompatibili fra loro (es. Acidi e Basi) ed eventualmente disporne la separazione Identificare il tipo di imballaggio più idoneo alla merce da trasportare Redigere la necessaria documentazione accompagnatoria al trasporto e le relative etichette di identificazione dei pericoli secondo la normativa ADR (Accordo Europeo sul Trasporto di Merci Pericolose). In caso di mancato rispetto delle norme ADR, è responsabile, oltre al trasportatore, anche il committente del trasporto (D.Lgs. 40/2000) (in questo caso il produttore).

39 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico Rifiuti di LABORATORIO GALENICO CER * Imballaggi vuoti contenenti residui o contaminati da sostanze pericolose (H5 - H14) Sono costituiti dai contenitori vuoti delle materie prime di laboratorio. Devono essere conservati per sei mesi dalla data di termine del prodotto per chi si avvale delle NBP su scala ridotta. Possono essere smaltiti quando prodotti per chi utilizza le NBP integralmente. Sono considerati pericolosi in funzione delle caratteristiche di pericolo della sostanza che contenevano. Trattandosi di rifiuti pericolosi non è necessaria alcuna separazione tra plastica, vetro, metallo, cartone.

40 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico Rifiuti di LABORATORIO GALENICO CER * Assorbenti, stracci, indumenti, materiali filtranti contaminati da sostanze pericolose (H5 - H14) Sono costituiti da Filtri di cappe di aspirazione, guanti e mascherine usati per le preparazioni, prodotti monouso, panni, cartine per la pesa delle sostanze e tutto ciò che è rifiuto non liquido proveniente dal laboratorio. Sono considerati pericolosi in funzione delle caratteristiche di pericolo della sostanza dalla quale sono contaminati.

41 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico Rifiuti di LABORATORIO GALENICO CER * Acque reflue di primo lavaggio (H5 - H14) Sono costituite dalle acque utilizzate per la PRIMA PULIZIA / RISCIACQUO dei presidi di produzione dei preparati galenici. Devono essere raccolte tramite un apposito scarico differenziato in taniche omologate. Sono considerate pericolose in funzione delle caratteristiche di pericolo della sostanza dalla quale sono contaminate.

42 Rifiuti di produzione tipica del settore farmaceutico ALTRI RIFIUTI SPECIALI CER Toner e cartucce per stampa esauriti CER * Tubi al neon e lampade a risparmio energetico (H14) CER Batterie Alcaline (pile comuni) CER Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (es.: Computer, Stampanti, Telefoni ) CER * Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti sostanze pericolose (es.: Monitor CRT, Televisioni a Tubo Catodico) (H14) CER * Rifiuti contenenti mercurio (compresi termometri e Sfigmomanometri al mercurio) (H5-H14)

43 L Imballaggio e la conservazione dei Rifiuti Tutti i Rifiuti, di qualsiasi genere ed origine, devono essere confezionati in contenitori in buono stato, ed idonei al tipo di materiale contenuto. I Contenitori di Rifiuti devono essere etichettati in modo che sia ben visibile il contenuto (Codice CER) e, soprattutto, le eventuali caratteristiche di pericolo. I Rifiuti PERICOLOSI devono essere confezionati in contenitori OMOLOGATI e recanti il marchio UN seguito da una sigla che identifica le caratteristiche del contenitore. Esempi di Marcatura Corretta di un Imballaggio 4G/Y/145/S/02 1A2/Y/100/01 NL/VL823 USA/MM5

44 L Imballaggio e la conservazione dei Rifiuti Contenitore per Farmaci Scaduti ASSINDE O DISTRUZIONE in cartone (CER ) Capacità: 60 Lt.

45 L Imballaggio e la conservazione dei Rifiuti Contenitori per Rifiuti Sanitari a Rischio Infettivo, in cartone o plastica (CER *) Capacità da 60 Lt. a 1 Lt.

46 L Imballaggio e la conservazione dei Rifiuti Fusti a tenuta stagna per sostanze scadute, in plastica (CER *) Capacità 30 Lt., 5 Lt.

47 L Imballaggio e la conservazione dei Rifiuti Scatola in cartone + sacco in plastica per rifiuti pericolosi vari (CER * *) Capacità 60 Lt.

48 r a f o r L Imballaggio e la conservazione dei Rifiuti Tanica in Plastica per rifiuti pericolosi liquidi. (CER *) Capacità 10 Lt., 25 Lt. s a p i s

49 L Imballaggio e la conservazione dei Rifiuti Altri contenitori per Toner, Neon (CER *) Capacità 60 Lt.

50 Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) Art. 193 D.Lgs. 152/06 Il Formulario di Identificazione Rifiuto è un documento vidimato dalla Camera di Commercio che deve OBBLIGATORIAMENTE accompagnare qualsiasi trasporto di rifiuti. Riporta tutti i dati dei vari attori del ciclo dei rifiuti (Produttore, Trasportatore, Destinatario, Intermediario) compresi gli estremi dei propri titoli autorizzativi ed i dati relativi al rifiuto trasportato; E redatto a cura del PRODUTTORE di rifiuti in QUATTRO copie: Una per il produttore Una per il destinatario Una per il Trasportatore Una per il produttore timbrata dal destinatario, riconsegnata a cura del trasportatore Viene redatto un formulario per ciascuna tipologia di rifiuto (Codice CER) Deve essere conservato per almeno 5 anni. Sul Formulario deve essere annotato il Numero di registrazione dell operazione di scarico a cui fa riferimento sul Registro di Carico/Scarico. Verrà sostituito, per i soggetti iscritti al SISTRI, dalla Scheda Movimentazione a partire dall inizio operatività del SISTRI.

51 Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) Art. 193 D.Lgs. 152/06 (Parte Prima)

52 Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) Art. 193 D.Lgs. 152/06 (Parte Seconda)

53 Registro di Carico e Scarico Rifiuti Art. 190 D.Lgs. 152/06 E un registro, VIDIMATO dalla Camera di Commercio competente, in cui sono annotate le informazioni qualitative (Codice CER, Descrizione) e quantitative (Kg.) dei movimenti di Carico e Scarico dei rifiuti. Le Farmacie, in quanto attività commerciali/sanitarie sono soggette all annotazione sul registro dei soli movimenti di RIFIUTI PERICOLOSI. Le operazioni di Carico devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto (5 giorni per i rifiuti sanitari a rischio infettivo) Le operazioni di Scarico devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data di consegna del rifiuto al trasportatore autorizzato (5 giorni per i rifiuti sanitari a rischio infettivo) Deve essere conservato, qualora terminato, per 5 anni dalla data dell ultima registrazione. Verrà sostituito, per i soggetti iscritti al SISTRI, dal Registro Cronologico SISTRI a partire dall inizio operatività del SISTRI.

54 Registro di Carico e Scarico Rifiuti Art. 190 D.Lgs. 152/06

55 MUD Modello Unico Dichiarazione Art. 189 D.Lgs. 152/06 Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun produttore di rifiuti speciali deve presentare presso la competente Camera di Commercio la dichiarazione MUD, contenente tutti i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti nell anno precedente. Le Farmacie, essendo attività commerciali/sanitarie, devono presentare la dichiarazione MUD per la sola parte relativa ai RIFIUTI PERICOLOSI. La dichiarazione può essere inviata a mezzo raccomandata oppure inviata telematicamente dai soggetti autorizzati. A partire dalla piena operatività del SISTRI, l obbligo decadrà in quanto tutte le informazioni sulle movimentazioni di rifiuti verranno inserite in via telematica al momento della loro movimentazione.

56 Il Sistema SISTRI D.M n. 52 Con Decreto del 17 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. del 13 gennaio 2010 il Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definitivamente sancito l istituzione di un sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Tale sistema ha come scopo la prevenzione e la repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell ambito dello smaltimento e del traffico illecito dei rifiuti.

57 Il Sistema SISTRI D.M n. 52 L attuale Governo, primo in Europa, si è fatto carico di dare concreta attuazione all istituzione del sistema SISTRI, individuando le modalità organizzative per sostituire progressivamente il sistema cartaceo (Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico/scarico e MUD) con un sistema all avanguardia basato su tecnologie elettroniche.

58 Il Sistema SISTRI D.M n. 52 Di fatto, ed in sintesi, il SISTRI consiste in un sistema informatico centralizzato obbligatorio gestito dal Ministero dell Ambiente, all interno del quale transiteranno e verranno archiviate tutte le movimentazioni di rifiuti speciali, pericolosi e non, dal momento in cui essi vengono generati dal produttore al momento in cui essi vengono smaltiti dall impianto di destinazione finale, passando per le fasi della raccolta e del trasporto affidati alle imprese che gestiscono rifiuti.

59 Il Sistema SISTRI D.M n. 52 Il SISTRI è un sistema OBBLIGATORIO. Sono tenuti all iscrizione ed all adozione della tracciabilità dei rifiuti ALMENO tutti i produttori rifiuti speciali pericolosi. Il sistema SISTRI determinerà la scomparsa definitiva dei supporti di registrazione cartacei (Formulari, Registri, MUD). Il sistema SISTRI, integrato ufficialmente nel Testo Unico Ambientale con il D.Lgs. 205/2010 non determinerà, fino alla data ufficiale di inizio operatività completa (vedi scadenze sistri), alcuna modifica degli obblighi derivanti dalla normativa vigente né alcuna variazione del regime sanzionatorio vigente.

60 Il Sistema SISTRI D.M n. 52 AVVIO OPERATIVITA DEL SISTEMA SISTRI L ultima proroga, ufficializzata lo scorso 23 febbraio, prevede la partenza del sistema SISTRI per tutte le categorie di iscritti al: 30 giugno 2012

61 Il Sistema SISTRI D.M n. 52 CONTRIBUTO ANNUALE Anche la scadenza del contributo annuale per il 2012 è stata spostata (ma non annullata). La nuova scadenza è fissata per il 30 novembre 2012

62 Il Sistema SISTRI D.M n. 52 ACCESSIBILITA AL SISTEMA Al sistema SISTRI accedono tutti i soggetti interessati (produttori di rifiuti, detentori, trasportatori e gestori, impianti di stoccaggio e di smaltimento) tramite proprie chiavi di autenticazione elettronica (chiavette token USB). Attraverso tali chiavi ciascun attore del ciclo dei rifiuti dovrà inserire i dati di propria competenza. Al termine del suo percorso, il rifiuto, con tutte le informazioni relative alle sue caratteristiche (codice CER, quantità, stato solido, pericolosità, ecc ) ed alle sue movimentazioni (produzione, trasporto, stoccaggio e distruzione) rimarrà archiviato nel sistema, affinché possano essere svolti controlli e verifiche dagli organi preposti (Carabinieri).

63 Il Sistema SISTRI D.M n. 52 DELEGHE ESTERNE PROCEDURE SEMPLIFICATE Il produttore, qualora il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno risulti essere inferiore a 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi di cui al massimo 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, può delegare un Associazione di categoria di RETE Impresa Italia (Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, Confesercenti e CNA), le sole accreditate per quanto riguarda la gestione per conto terzi del sistema SISTRI e del registro cronologico. Le Associazioni accreditate e le loro società di servizi hanno partecipato ai Tavoli di Concertazione del SISTRI. Il soggetto delegato provvede ad effettuare, in nome e per conto del produttore dei rifiuti e attraverso un dispositivo elettronico unico, tutte le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti all interno del sistema SISTRI una volta che il rifiuto viene prodotto. Per i soggetti che producono fino a 200 kg di rifiuti pericolosi le annotazioni devono essere effettuate trimestralmente, per tutti gli altri mensilmente.

64 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) D.M. 8 marzo 2010 n. 65 La pubblicazione sulla G.U nr. 102 del 4 maggio 2010 del Decreto del Ministero dell Ambiente nr. 65 del 8 marzo 2010 obbliga i distributori e gli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ad assicurare, al momento della fornitura di un apparecchio nuovo, il ritiro gratuito dell apparecchiatura usata. (Cosiddetto Ritiro Uno Contro Uno ) Tali soggetti sono obbligati quindi ad iscriversi all Albo Gestori Ambientali presso le CCIAA in qualità di Imprese che effettuano il Raggruppamento dei RAEE. Gli oneri relativi allo smaltimento delle apparecchiature obsolete ritirate, con il criterio dell Uno Contro Uno, sono a carico dei Comuni di competenza, che li smaltiscono attraverso le proprie Isole Ecologiche RAEE.

65 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) D.M. 8 marzo 2010 n. 65 Tra i distributori rientrano quindi anche le farmacie, in quanto venditori, ad esempio, di misuratori per la pressione, scalda biberon e sterilizzatori per biberon, bilance elettroniche, reflettometri, giocattoli elettronici per l infanzia. Dopo essersi iscritte all Albo Gestori Ambientali, le Farmacie potranno consegnare i RAEE (anche tramite i loro trasportatori di rifiuti di fiducia) alle Isole Ecologiche altrimenti riservate ai soli rifiuti Urbani, senza riconoscere oneri di smaltimento ai comuni. Anche i trasportatori di RAEE devono essere iscritti all Albo Gestori Ambientali.

66 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) D.M. 8 marzo 2010 n. 65 Le apparecchiature ritirate devono essere registrate su uno schedario tenuto in forma libera. Le apparecchiature devono essere conservate presso il punto di vendita o presso altro punto dichiarato al momento dell iscrizione, in locali consoni alla conservazione dei rifiuti, dividendo i medesimi tra pericolosi e non pericolosi. Successivamente alla raccolta, e con cadenza mensile (o al raggiungimento di un quantitativo pari a kg, caso assai improbabile per le farmacie), il farmacista deve provvedere al trasporto con mezzi propri o con mezzi di terzi, tutti preventivamente dichiarati al momento dell iscrizione, al trasporto dei rifiuti RAEE presso un apposito centro di raccolta comunale (così dette ISOLE ECOLOGICHE). Le movimentazioni di scarico devono essere, anche queste, annotate sul registro in forma libera sul quale vengono registrate le prese in carico delle medesime apparecchiature.

67 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) D.M. 8 marzo 2010 n. 65 Considerato che chi vende e distribuisce tali apparecchi è obbligato a ritirare gratuitamente quelli dismessi, ne deriva che la predetta iscrizione presso l Albo è obbligatoria. Per le attività di ritiro, raggruppamento e trasporto ai centri di raccolta dei RAEE domestici di cui sopra, quindi è necessaria (e come già detto obbligatoria) la preventiva iscrizione dei distributori (ivi comprese le farmacie), in un apposita sezione dell Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tenuto presso le competenti sedi territoriali delle Camere di Commercio. L iscrizione, utilizzando la sezione 1 dell apposita modulistica a disposizione nelle locali Camere di Commercio, doveva avvenire entro e non oltre il 19 giugno 10, termine prorogato automaticamente al lunedì 22 giugno essendo il 19 un sabato, direttamente presso la competente CCIAA o a mezzo raccomandata A.R.

68 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) D.M. 8 marzo 2010 n. 65 SANZIONI La mancata iscrizione del distributore che effettua attività di raccolta e trasporto dei RAEE nell apposita sezione dell Albo Nazionale Gestori Ambientali è punita con la sanzione di cui all art. 256 del D.Lgs. 152/2006, ovvero con l arresto da 3 mesi ad 1 anno (2 anni nel caso in cui i rifiuti trattati siano rifiuti pericolosi) ed un ammenda da 2.600,00 a ,00 euro). Ai sensi dell art. 16 comma 1 del D.Lgs. 151/2005, il distributore che non ritira o non ritira a titolo gratuito un RAEE, è punito con una sanzione amministrativa da 150,00 a 400,00 euro per ogni apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

69 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) D.M. 8 marzo 2010 n. 65 I Distributori hanno inoltre l obbligo di pubblicizzare ai clienti il ritiro Uno Contro Uno Nota informativa sulla Gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) In ottemperanza al D.Lgs. 151/2005 e al D.M. 65 dell 8 marzo 2010, questa farmacia, a fronte dell acquisto di una qualsiasi apparecchiatura elettrica od elettronica (AEE) nuova, effettua il ritiro GRATUITO di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Le apparecchiature ritirate devono risultare integre, adibite alle stesse funzioni di quelle acquistate, e non devono contenere rifiuti diversi dai RAEE (Art. 6 del D.Lgs. 151/2005). Il ritiro avviene secondo il principio UNO CONTRO UNO : quindi, per ciascun apparecchio nuovo acquistato, ne verrà ritirato soltanto uno usato.

70 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) D.M. 8 marzo 2010 n. 65

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