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1 Provincia dell Aquila Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Aggiornamento Agosto 2009 Edizione a cura di: Dott.ssa Maria Stagnini Responsabile dell Osservatorio Provinciale dei rifiuti

2 La corretta gestione dei rifiuti Conoscere la definizione di rifiuto al fine di stabilire con esattezza se il materiale prodotto è o meno soggetto alla disciplina nazionale e regionale di riferimento. Per una corretta gestione dei rifiuti è necessario: Conoscere il proprio rifiuto Vale a dire conoscerne: 1) la classificazione; 2) la pericolosità; 3) il codice CER di riferimento. Adempiere agli obblighi previsti dalla legge a carico del produttore/ detentore dei rifiuti relativamente a: 1) deposito; 2) avvio a smaltimento/recupero: a. compilazione del formulario di identificazione per il trasporto e sua corretta conservazione; b. conferimento a trasportatori autorizzati; c. conferimento a terzi autorizzati a svolgere attività di smaltimento e/o di recupero; 3) tenuta del registro di carico e scarico; 4) compilazione annuale del MUD Modello Unico di Dichiarazione. 1

3 Conoscere la definizione di rifiuto Articolo 183, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) Ai fini dell applicazione del Decreto, si intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi. Questa definizione apparentemente semplice ha suscitato tali e tante interpretazioni da richiedere particolare attenzione: a) si disfi : qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006; b) abbia deciso : la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C alla parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, sostanze, materiali o beni; c) abbia l obbligo di disfarsi : l obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene. 2

4 Conoscere la classificazione dei rifiuti NON PERICOLOSI URBANI PERICOLO Come indicato nell articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati come segue, secondo l origine e secondo le caratteristiche di pericolosità ORIGINE PERICOLOSI: quelli non domestici indicati con asterisco * nell all. D alla Parte IV NON PERICOLOSI SPECIALI PERICOLO PERICOLOSI: quelli non domestici indicati con asterisco * nell all. D alla Parte IV 3

5 URBANI a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). SPECIALI a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti. 4

6 Il caso particolare delle terre e rocce di scavo (Art. 186 del T.U.): rifiuti o materiali? In merito alle terre e rocce da scavo, occorre prestare attenzione a quanto disposto dall art. 186 del D.Lgs. 152/2006 (come integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13), che di seguito si riporta: 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185 1, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per: reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. 1 ART. 185 Limiti al campo di applicazione. 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui; c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. 5

7 L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p) Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. 3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). 4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le 2 ART. 183 (Definizioni), comma 1 lett. p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato. 6

8 necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA. 7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. 7

9 Conoscere i codici europei dei rifiuti C.E.R. DIRETTIVA MINISTERIALE 9 APRILE 2002 ALLEGATO A Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Introduzione 1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE. 2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva. 3. Diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: 3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce e non alla voce Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1. 8

10 4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: - punto di infiammabilità 55 C, - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale 0,1%, - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale 3%, - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale 25%, - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale 1%, - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale 5%, - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale 10%, - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale 20%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione 0,1%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione 1%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione 0,5%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione 5%, - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione 0,1%, - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione 1%. 5. Ai fini del presente Allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. 6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto diverso da quello pericoloso ( voce a specchio ), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità 9

11 possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una voce a specchio e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. 7. Conformemente all articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell elenco conformemente all articolo 18 della direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. 8. Fatto salvo il disposto di cui al punto 7, gli Stati Membri possono decidere in casi eccezionali che un tipo di rifiuto classificato nell elenco come non pericoloso presenta almeno una delle caratteristiche di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE. In casi eccezionali gli Stati Membri possono decidere, sulla base di riscontri documentati dal detentore nella maniera più opportuna, che un determinato tipo di rifiuto classificato come pericoloso non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE. 9. Le decisioni adottate dagli Stati Membri conformemente al punto 8 sono comunicate alla Commissione, che esamina e confronta tutte queste decisioni e valuta se occorre provvedere ad una modifica dell elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi alla luce delle decisioni degli Stati Membri. 10. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all'articolo 2 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato. 11. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE. 10

12 Capitoli dell'elenco 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. =============================================== 11

13 [N.B. Si riporta di seguito a titolo esemplificativo il solo capitolo 17 relativo ai rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, fermo restando che da tali attività possono derivare rifiuti inseriti in altri capitoli dell elenco generale, per es. dal capitolo 15 degli imballaggi, al quale pertanto si rimanda] 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento mattoni mattonelle e ceramiche * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce legno, vetro e plastica legno vetro plastica * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame * miscele bituminose contenenti catrame di carbone miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame metalli (incluse le loro leghe) rame, bronzo, ottone alluminio piombo zinco ferro e acciaio stagno metalli misti * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 12

14 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose cavi, diversi da quelli di cui alla voce terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto * materiali isolanti contenenti amianto * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci e * materiali da costruzione contenenti amianto [1] [1] Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come pericoloso è posticipata fino all adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE sulle discariche, e comunque non oltre il 16 luglio materiali da costruzione a base di gesso * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci , e

15 Etichettatura sostanze pericolose (F) Infiammabile (F+) Facilmente infiammabile (O) Comburente (E) Esplosivo (T) Tossico (T+) Altamente (Molto) tossico (Xn) Nocivo (Xi)Irritante (C) Corrosivo (N) Pericoloso per l ambiente 14

16 Frasi di rischio (R) che caratterizzano le sostanze e i preparati pericolosi (ex 67/548/CEE, XXVIII adeguamento) Aggiornamento: R 34 R 35 R 36 R 37 R 38 R 39 R 40 R 41 R 46 R 60 R 61 R 62 R 63 Provoca ustioni Provoca gravi ustioni Irritante per gli occhi Irritante per le vie respiratorie Irritante per la pelle Pericolo di effetti irreversibili molto gravi Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti Rischio di gravi lesioni oculari Può provocare alterazioni genetiche ereditarie Può ridurre la fertilità Può danneggiare i bambini non ancora nati Possibile rischio di ridotta fertilità Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 15

17 Classi di pericolosità H1 H2 H3-A H3-B H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 esplosivo comburente facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile) infiammabile irritante nocivo tossico (incluso molto tossico) cancerogeno corrosivo infetto teratogeno mutageno a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico sorgente di sostanze pericolose ecotossico 16

18 Responsabilità ed oneri del produttore e del detentore di rifiuti Divieti Divieto di abbandono, di deposito incontrollato e di immissione nelle acque dei rifiuti (art. 192) e divieto di miscelazione dei rifiuti (art. 187) Corrette modalità di deposito a) deposito temporaneo qualora ricorrano le condizione di cui all art. 183, comma 1, lett. m); b) deposito preliminare D15 previa autorizzazione di cui agli articoli 208 o 210; c) messa in riserva R13 previa comunicazione di inizio attività alla Provincia ai sensi degli articoli 214 e 216. Corrette modalità di gestione a) autosmaltimento (a tutt oggi non ancora consentito per mancanza delle norme tecniche di cui all art. 215); b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati alle attività di recupero o smaltimento con ricevimento del formulario datato e firmato dal destinatario finale entro tre mesi dalla data di conferimento al trasportatore o avvenuta denuncia entro lo stesso termine alla Provincia del mancato ricevimento del formulario stesso; c) conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate; e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194. Corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti I soggetti di cui all art. 189, comma 3, tenuti alla presentazione del M.U.D., hanno l obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le modalità indicate nel D.M , n. 148 ed i tempi previsti nell art. 190, comma 1. Presentazione del modello unico di dichiarazione M.U.D. Il M.U.D. deve essere presentato con le modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70 entro il 30 APRILE di ogni anno dai soggetti elencati nell art. 189 commi 3 e 5. 17

19 Chi è il produttore dei rifiuti da C.&D.? Un dibattito ancora aperto Produce i rifiuti da demolizione edile il soggetto titolare della ditta che esegue i lavori oppure il proprietario dello stabile? Il dibattito sul tema è ancora aperto e si fonda su sentenze contrastanti. Da una parte alcuni ritengono che la cosiddetta attività fonte di produzione dei rifiuti non deve intendersi limitata a livello interpretativo solo a quella materiale, e cioè, in altre parole, alla vera e propria demolizione fisica, ma deve essere estesa anche ad una più ampia attività giuridica nonché a qualsiasi altro intervento che di fatto e sostanzialmente determina la produzione dei rifiuti. Quindi anche il proprietario dell immobile committente o l intestatario della concessione edilizia (nel contesto della quale è legalmente prevista la demolizione oltre che la ricostruzione) vanno individuati a livello formale, anche di responsabilità, come produttori di rifiuti derivanti dalle attività di abbattimento del vecchio manufatto. La teoria opposta ritiene invece di individuare esclusivamente nel titolare della ditta appaltatrice il produttore unico dei rifiuti in quanto titolare dell attività materiale fonte di produzione. Essendo detta attività materiale svolta esclusivamente dal titolare dell azienda appaltatrice, consegue in via logica e naturale che esso titolare in coerenza diventa l unico soggetto che produce i rifiuti e che dunque successivamente li trasporta in proprio verso un sito terzo. 18

20 ATTENZIONE Conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani L impresa che produce rifiuti speciali da attività di costruzione e demolizione può conferirli ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani solo a seguito della stipula di specifica convenzione ed unicamente se il gestore del servizio pubblico ha attivato un apposito servizio integrativo. È assolutamente vietato conferire rifiuti da costruzione e demolizione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati. L abbandono dei rifiuti inerti è punito penalmente. 19

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