ALLEGATO TECNICO. 1) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA NUOVA GALVANICA SAS dei F.lli D ANDREA SALVATORE E VITTORIO
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1 ALLEGATO TECNICO 1) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA Ragione Sociale: NUOVA GALVANICA SAS dei F.lli D ANDREA SALVATORE E VITTORIO Sede Legale : Via Galli, 3 PADERNO DUGNANO Insediamento Produttivo: Via Galli, 3 PADERNO DUGNANO Settore di appartenenza: Artigianato Settore Produttivo: Galvanico Attività Specifica : Trattamenti galvanici per conto terzi su minuterie CODICE ISTAT: Personale occupato: 3 (1 operaio, 2 impiegati/titolari) Articolazione orario di lavoro: 1 turno/die per 5 gg/sett. Zona urbanistica di insediamento: Prevalentemente produttiva e consolidata di completamento Certificazioni ambientali: Nessuna 2) ATTIVITA L attività complessivamente svolta dalla ditta - presente nella sede di Via Galli,3 precedentemente al 1988 prima con ragione sociale Galvanica Snc di D Andrea Giuseppe & C, successivamente con ragione sociale Nuova Galvanica Sas di Cilio Pina & C. alla quale Nuova Galvanica Sas dei F.lli D Andrea è subentrata per cambio di ragione sociale nel è rivolta è rivolta al trattamento galvanico di minuteria metallica per conto terzi. La domanda di autorizzazione presentata in data è inoltrata ai sensi degli Artt. 269 e 281 del D.L.vo 152/06 e smi per il rinnovo complessivo dell assetto autorizzativo già in essere, dichiarato definitivo di carattere generale conseguente agli adempimenti ex Art. 12 DPR 203/88 e DGR 41406/99 e smi. Il gestore risulta allo stato attuale titolare dell Autorizzazione Dirigenziale n. 87/2010 rilasciata da codesta Amministrazione per subentro alla precedente società. Contestualmente a quanto sopra il gestore comunica: l avvenuta eliminazione della cabina di verniciatura e di un forno di essicazione e delle relative emissioni connesse; di voler porre in essere modifiche non sostanziali consistenti nell installazione di due nuove linee di elettrodeposizione per minuteria metallica, le cui emissioni saranno convogliate nell impianto di captazione, convogliamento ed abbattimento esistente, già presidio della Linea 1 già in essere; l impianto di trattamento nel suo complesso che non subirà modificazioni a seguito di quanto sopra; la rinumerazione delle emissioni a seguito delle modifiche di cui sopra. Si osserva che il gestore classifica la modifica che intende porre in essere come non sostanziale verosimilmente in relazione al fatto che gli effluenti derivanti dalle nuove installazioni, del tutto similari a quelle della linea esistente, saranno convogliati nei punti di emissione E1 ed E2 esistenti, senza necessità della realizzazione di nuovi camini. Tali valutazioni non risultano condivisibili in relazione a quanto definito in proposito dalla vigente normativa di settore; l installazione delle due nuove linee produttive (Linea 2 e 3) costituiscono modifica sostanziale agli impianti già a suo tempo autorizzati ed in tale senso sono state considerate nel presente atto. Tutti gli atti autorizzativi, anche di carattere generale di cui il gestore è allo stato attuale titolare perdono di efficacia in relazione al presente provvedimento. 1
2 3) MATERIE PRIME DICHIARATE Le materie prime complessivamente dichiarate in uso, per le quali il gestore ha fornite le relative schede di sicurezza, sono riepilogate nella relazione tecnica inoltrata a corredo dell istanza di autorizzazione, che deve costituire parte integrante dell autorizzazione che verrà rilasciata. In relazione all impiego di sostanze etichettate comburenti, pericolose per l ambiente e CMR si ritiene necessario richiamare l attenzione del gestore circa le corrette modalità di deposito/stoccaggio, movimentazione ed utilizzo delle materie prime di cui trattasi al fine di ridurre al minimo la possibilità dell insorgenza di eventi incidentali. Presso il sito dovranno essere conservate le schede di sicurezza redatte in lingua italiana- di tutte le sostanze/materie prime impiegate. 4) FASI LAVORATIVE DICHIARATE Il ciclo lavorativo, per le cui specifiche si fa rimando alla documentazione tecnica complessivamente inoltrata a corredo dell istanza di autorizzazione, può schematicamente essere riepilogato nelle fasi di: carico manuale delle minuterie sulle rastrelliere; trattamento galvanico e lavaggi vari; scarico manuale delle minuterie trattate; confezionamento e spedizione. Presso il sito sono complessivamente presenti n. 3 linee produttive come di seguito indicato: Linea 1(esistente) Impianto automatico per trattamenti di nichelatura e cromatura, costituito da n. 34 vasche del volume di 1,2 m 3 cad., di cui n. 10 di trattamento e le restanti di lavaggio con acqua (volume vasche trattamento: 12 m 3 ); Linea 2 (oggetto di modifica) Impianto manuale per trattamenti di argentatura e doratura su morsetteria e contatti elettrici, costituita da n. 19 vasche della capacita di 0,13 m 3 cad., di cui 9 di trattamento, per un volume di 1,17 m 3 ; al fine della verifica del regime autorizzativo da applicare nel computo è stata calcolata anche la vasca indicata come vuota ; Linea 3 (oggetto di modifica) Impianto manuale per trattamenti di argentatura, stagnatura e doratura su filo animato e nastri metallici in piccole bobine, costituita da n. 11 vasche (6 di trattamento), di cui 9 da 0,6 m 3 e 2 da 0,9 m 3 ; al fine della valutazione del volume delle vasche di trattamento, in assenza di specifiche indicazioni in merito, sono state considerate anche le due di maggiori dimensioni, per un volume totale delle vasche di trattamento pari a 4,2 m 3 ; Il gestore specifica che tutte le vasche di trattamento galvanico e di sgrassaggio sono presidiate da sistema di captazione degli effluenti costituito da presidi applicati al bordo superiore delle vasche che convogliano in due distinte dorsali, una per vapori alcalini ed una per vapori acidi, a loro volta confluenti rispettivamente in E1ed E2 esistenti, previo trattamento in torri di lavaggio (scrubber) anch esse non di nuova realizzazione. Il gestore dichiara altresì che l impianto di captazione/aspirazione/abbattimento esistente risulta adeguato anche per il trattamento degli effluenti delle nuove linee 2 e 3 in ragione della consistente riduzione della produttività rispetto a quella per la quale a suo tempo è stato dimensionato l impianto di captazione/trattamento. Il volume complessivo delle vasche di trattamento, al netto dello sole vasche di lavaggio, risulta essere < a 30 m 3. Presso il sito è presente una officina meccanica dichiarata deputata alle sole esigenze manutentive dello stabilimento ed un impianto di trattamento acque per il quale non vengono fornite informazioni. 2
3 5 )EMISSIONI Emissione Fase Operativa Impianti produttivi Portata Nm 3 /h Altezza camino m. Sistema di Abbattimento E1 Trattamenti Scrubber Linea E2 galvanici Scrubber E4 Riscaldo Impianto termico alimento a gas naturale ambienti della potenzialità di 0,64 MW circa Naturale 7 Non previsto Diffusa Manutenzione interna Attrezzature varie, saldatrice // // // Diffusa Trattamento acque Impianto di depurazione // // // 6) PRESCRIZIONI SPECIFICHE Sostanze inquinanti e valori limite in emissione EMISSIONE E1 E2 Rif. Allegato Tecnico n. 14 al D.d.s. 8213/2009 Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche EMISSIONE E4 Scarsamente rilevante in relazione al combustile utilizzato ed alla potenzialità impiegata. EMISSIONE da attività di manutenzione interna, ivi comprese le operazioni di saldatura Scarsamente rilevante in ragione delle finalità EMISSIONE da impianto di trattamento acque reflue Scarsamente rilevante solo qualora la potenzialità sia inferiore a abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti. Al di fuori delle casistiche di cui sopra dovrà essere acquisita la dovuta autorizzazizne ex Art. 269 del D.Lvo 152/06 e smi. La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR 3552/12 che definisce e riepiloga - - rinnovando le previsioni della DGR 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità. Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell autorità competente al rilascio dell autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale. Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL 13943/03. CARATTERISTICHE CAMINI Le emissioni canalizzate conseguenti all attività oggetto della presente autorizzazione dovranno essere convogliate e disperse in atmosfera tramite camini per i quali dovrà essere prevista una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo e per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione ed altezza così da evitare accumuli locali e consentire uno sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN e UNI EN ISO e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall esercizio degli impianti di cui trattasi. 3
4 EMISSIONI DIFFUSE Non sono ammesse emissioni diffuse quando queste sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all esercente dell impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione. In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove sono eseguite le operazioni di cui trattasi. Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all esterno degli ambienti di lavoro MOLESTIE OLFATTIVE In relazione alla specifica attività svolta, caratterizzata dalla presenza di sostanze a bassa soglia olfattiva, che sono state nel passato oggetto di segnalazioni per maleodorazioni, il gestore dovrà tenere in particolare considerazione le Prescrizioni e considerazioni di carattere generale procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia e nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate. Laddove comunque si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l esercente, congiuntamente ai servizi locali di ARPA Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla DGR 3018/12 sulle emissioni odorigene Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN , per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa. IMPIANTI TERMICI Viene dichiarata la sola presenza di una installazione deputata alle sole esigenze civili del sito, già indicata ai precedenti paragrafi 5) e 6). Al di là comunque dell assoggettabilità al regime autorizzativo, si rammentano al gestore gli obblighi derivanti dall insieme delle norme connesse alle manutenzioni e conduzione (DPR 412/93). STOCCAGGIO Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo da confinare eventuali sversamenti. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove il materiale polverulento avvenga in sili, i limiti di emissione di considerano rispettati a condizione che i sili siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. 4
5 7) PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli art del D. Lgs. 152/06 e smi. 3. Gli impianti destinati alla produzione di calore, sia ad uso tecnologico che civile, sono regolamentati dalle previsioni di cui al titolo II parte V e dell allegato IX alla parte V del D.L.vo 152/06 e smi, che complessivamente disciplinano l esercizio degli impianti aventi così potenzialità inferiori alle soglie stabilite dal già citato Art così come identificate nella parte 1 punto dd) dell allegato IV alla parte V dello stesso D.Lvo 152/06 e smi 4. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 4.1 lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall utilizzo di un sistema ad umido, è consentito nel rispetto delle norme vigenti; idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte e a valle dei presidi depurativi installati. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN e UNI EN ISO e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 4.2 Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell esercente dell impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: non esistano impianti di abbattimento di riserva; si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all evento all Autorità Competente, al Comune ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. CRITERI DI MANUTENZIONE 1 - Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 1.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 1.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 1.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d estrazione e depurazione dell'aria. 2 - Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: la data di effettuazione dell intervento; il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); la descrizione sintetica dell'intervento; l indicazione dell autore dell intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. 5
6 MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME In relazione alle informazioni complessivamente rese si ritiene che per quanto concerne la Linea 1, trattandosi della continuazione dell esercizio di impianti esistenti già allo stato attuale in funzione, non sia necessaria la comunicazione di messa in esercizio ed a regime degli impianti oggetto della presente istanza così come definita dall Art. 269 comma 5 del D.L.vo 152/06 e smi. Qualora le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 6) PRESCRIZIONI SPECIFICHE siano identiche a quelle già assunte dal gestore come limitazioni ex Art. 12 DPR 203/88 e DGR 41406/99 e smi, lo stesso potrà mantenere, per le verifiche in regime di autocontrollo, la cadenza annuale già in essere; viceversa qualora le stesse siano difformi da quelli assunte dal gestore, lo stesso dovrà provvedere, entro 90 giorni dall acquisizione del presente atto, ad effettuare - in stretto raccordo con ARPA territorialmente competente - la prevista campagna di rilevazioni volta a verificare l effettivo rispetto delle prescrizioni imposte. Per le Linee 2 e 3, trattandosi di modifica sostanziale agli impianti esistenti la comunicazione di messa in esercizio ed a regime dovrà essere rese nelle forme previste dal già citato Art. 269 comma 5 del D.L.vo 152/06 e smi. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI 1 - Dalla data di messa a regime (per gli impianti di nuova installazione) decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento (per il complesso delle installazioni) deve: 1.1 essere pianificato entro un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. decorrenti dalla data di messa a regime o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all effettiva articolazione delle attività svolte; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti effettivamente presenti ed il conseguente flusso di massa ; 1.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 2 - Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio fatto salvo diverse specifiche disposizioni dell Autorità competente. 3 - I bilanci di massa relativi all utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio; 4 - L eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio all Autorità competente al fine dell adozione dei conseguenti provvedimenti. 5 - Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 6 - L esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio. 7 - Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell analisi periodica. 6
7 METODOLOGIA ANALITICA Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 e sm.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 1.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza ; 1.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 1.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm 3 S/h od in Nm 3 T/h; Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/nm 3 S od in mg/nm 3 T; Temperatura dell effluente in C; nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLE ATTIVITÀ Qualora la ditta si veda costretta a: interrompere in modo definitivo o parziale l attività produttiva; utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua; e conseguentemente sospendere l effettuazione delle analisi previste dall autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente specifica comunicazione alla Provincia, al Comune ed all ARPA territorialmente competenti. 7
8 ALLEGATO TECNICO 1) IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA Ragione Sociale: NUOVA GALVANICA SAS dei F.lli D ANDREA SALVATORE E VITTORIO Sede Legale : Via Galli, 3 PADERNO DUGNANO Insediamento Produttivo: Via Galli, 3 PADERNO DUGNANO Settore di appartenenza: Artigianato Settore Produttivo: Galvanico Attività Specifica : Trattamenti galvanici per conto terzi su minuterie CODICE ISTAT: Personale occupato: 3 (1 operaio, 2 impiegati/titolari) Articolazione orario di lavoro: 1 turno/die per 5 gg/sett. Zona urbanistica di insediamento: Prevalentemente produttiva e consolidata di completamento Certificazioni ambientali: Nessuna 2) ATTIVITA L attività complessivamente svolta dalla ditta - presente nella sede di Via Galli,3 precedentemente al 1988 prima con ragione sociale Galvanica Snc di D Andrea Giuseppe & C, successivamente con ragione sociale Nuova Galvanica Sas di Cilio Pina & C. alla quale Nuova Galvanica Sas dei F.lli D Andrea è subentrata per cambio di ragione sociale nel è rivolta è rivolta al trattamento galvanico di minuteria metallica per conto terzi. La domanda di autorizzazione presentata in data è inoltrata ai sensi degli Artt. 269 e 281 del D.L.vo 152/06 e smi per il rinnovo complessivo dell assetto autorizzativo già in essere, dichiarato definitivo di carattere generale conseguente agli adempimenti ex Art. 12 DPR 203/88 e DGR 41406/99 e smi. Il gestore risulta allo stato attuale titolare dell Autorizzazione Dirigenziale n. 87/2010 rilasciata da codesta Amministrazione per subentro alla precedente società. Contestualmente a quanto sopra il gestore comunica: l avvenuta eliminazione della cabina di verniciatura e di un forno di essicazione e delle relative emissioni connesse; di voler porre in essere modifiche non sostanziali consistenti nell installazione di due nuove linee di elettrodeposizione per minuteria metallica, le cui emissioni saranno convogliate nell impianto di captazione, convogliamento ed abbattimento esistente, già presidio della Linea 1 già in essere; l impianto di trattamento nel suo complesso che non subirà modificazioni a seguito di quanto sopra; la rinumerazione delle emissioni a seguito delle modifiche di cui sopra. Si osserva che il gestore classifica la modifica che intende porre in essere come non sostanziale verosimilmente in relazione al fatto che gli effluenti derivanti dalle nuove installazioni, del tutto similari a quelle della linea esistente, saranno convogliati nei punti di emissione E1 ed E2 esistenti, senza necessità della realizzazione di nuovi camini. Tali valutazioni non risultano condivisibili in relazione a quanto definito in proposito dalla vigente normativa di settore; l installazione delle due nuove linee produttive (Linea 2 e 3) costituiscono modifica sostanziale agli impianti già a suo tempo autorizzati ed in tale senso sono state considerate nel presente atto. Tutti gli atti autorizzativi, anche di carattere generale di cui il gestore è allo stato attuale titolare perdono di efficacia in relazione al presente provvedimento. 1
9 3) MATERIE PRIME DICHIARATE Le materie prime complessivamente dichiarate in uso, per le quali il gestore ha fornite le relative schede di sicurezza, sono riepilogate nella relazione tecnica inoltrata a corredo dell istanza di autorizzazione, che deve costituire parte integrante dell autorizzazione che verrà rilasciata. In relazione all impiego di sostanze etichettate comburenti, pericolose per l ambiente e CMR si ritiene necessario richiamare l attenzione del gestore circa le corrette modalità di deposito/stoccaggio, movimentazione ed utilizzo delle materie prime di cui trattasi al fine di ridurre al minimo la possibilità dell insorgenza di eventi incidentali. Presso il sito dovranno essere conservate le schede di sicurezza redatte in lingua italiana- di tutte le sostanze/materie prime impiegate. 4) FASI LAVORATIVE DICHIARATE Il ciclo lavorativo, per le cui specifiche si fa rimando alla documentazione tecnica complessivamente inoltrata a corredo dell istanza di autorizzazione, può schematicamente essere riepilogato nelle fasi di: carico manuale delle minuterie sulle rastrelliere; trattamento galvanico e lavaggi vari; scarico manuale delle minuterie trattate; confezionamento e spedizione. Presso il sito sono complessivamente presenti n. 3 linee produttive come di seguito indicato: Linea 1(esistente) Impianto automatico per trattamenti di nichelatura e cromatura, costituito da n. 34 vasche del volume di 1,2 m 3 cad., di cui n. 10 di trattamento e le restanti di lavaggio con acqua (volume vasche trattamento: 12 m 3 ); Linea 2 (oggetto di modifica) Impianto manuale per trattamenti di argentatura e doratura su morsetteria e contatti elettrici, costituita da n. 19 vasche della capacita di 0,13 m 3 cad., di cui 9 di trattamento, per un volume di 1,17 m 3 ; al fine della verifica del regime autorizzativo da applicare nel computo è stata calcolata anche la vasca indicata come vuota ; Linea 3 (oggetto di modifica) Impianto manuale per trattamenti di argentatura, stagnatura e doratura su filo animato e nastri metallici in piccole bobine, costituita da n. 11 vasche (6 di trattamento), di cui 9 da 0,6 m 3 e 2 da 0,9 m 3 ; al fine della valutazione del volume delle vasche di trattamento, in assenza di specifiche indicazioni in merito, sono state considerate anche le due di maggiori dimensioni, per un volume totale delle vasche di trattamento pari a 4,2 m 3 ; Il gestore specifica che tutte le vasche di trattamento galvanico e di sgrassaggio sono presidiate da sistema di captazione degli effluenti costituito da presidi applicati al bordo superiore delle vasche che convogliano in due distinte dorsali, una per vapori alcalini ed una per vapori acidi, a loro volta confluenti rispettivamente in E1ed E2 esistenti, previo trattamento in torri di lavaggio (scrubber) anch esse non di nuova realizzazione. Il gestore dichiara altresì che l impianto di captazione/aspirazione/abbattimento esistente risulta adeguato anche per il trattamento degli effluenti delle nuove linee 2 e 3 in ragione della consistente riduzione della produttività rispetto a quella per la quale a suo tempo è stato dimensionato l impianto di captazione/trattamento. Il volume complessivo delle vasche di trattamento, al netto dello sole vasche di lavaggio, risulta essere < a 30 m 3. Presso il sito è presente una officina meccanica dichiarata deputata alle sole esigenze manutentive dello stabilimento ed un impianto di trattamento acque per il quale non vengono fornite informazioni. 2
10 5 )EMISSIONI Emissione Fase Operativa Impianti produttivi Portata Nm 3 /h Altezza camino m. Sistema di Abbattimento E1 Trattamenti Scrubber Linea E2 galvanici Scrubber E4 Riscaldo Impianto termico alimento a gas naturale ambienti della potenzialità di 0,64 MW circa Naturale 7 Non previsto Diffusa Manutenzione interna Attrezzature varie, saldatrice // // // Diffusa Trattamento acque Impianto di depurazione // // // 6) PRESCRIZIONI SPECIFICHE Sostanze inquinanti e valori limite in emissione EMISSIONE E1 E2 Rif. Allegato Tecnico n. 14 al D.d.s. 8213/2009 Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche EMISSIONE E4 Scarsamente rilevante in relazione al combustile utilizzato ed alla potenzialità impiegata. EMISSIONE da attività di manutenzione interna, ivi comprese le operazioni di saldatura Scarsamente rilevante in ragione delle finalità EMISSIONE da impianto di trattamento acque reflue Scarsamente rilevante solo qualora la potenzialità sia inferiore a abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti. Al di fuori delle casistiche di cui sopra dovrà essere acquisita la dovuta autorizzazizne ex Art. 269 del D.Lvo 152/06 e smi. La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite prescritti e l assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue. Qualora questi fossero superati e/o in caso di accertata molestia la ditta dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla DGR 3552/12 che definisce e riepiloga - - rinnovando le previsioni della DGR 13943/03 - le caratteristiche tecniche ed i criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità. Soluzioni impiantistiche difformi da quelle previste dall atto normativo di cui sopra dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione dell autorità competente al rilascio dell autorizzazione unitamente alla competente struttura regionale. Gli impianti di abbattimento esistenti potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione se complessivamente conformi alle specifiche di cui alla DGRL 13943/03. CARATTERISTICHE CAMINI Le emissioni canalizzate conseguenti all attività oggetto della presente autorizzazione dovranno essere convogliate e disperse in atmosfera tramite camini per i quali dovrà essere prevista una adeguata raggiungibilità del punto di prelievo e per i quali dovranno essere opportunamente definiti dimensione ed altezza così da evitare accumuli locali e consentire uno sviluppo delle valutazioni delle emissioni coerente con la norma UNI EN e UNI EN ISO e tutte quelle necessarie a quantificare le emissioni residue derivanti dall esercizio degli impianti di cui trattasi. 3
11 EMISSIONI DIFFUSE Non sono ammesse emissioni diffuse quando queste sulla base delle migliori tecnologie disponibili - siano tecnicamente convogliabili; l onere della dimostrazione della non convogliabilità tecnica è posta in capo all esercente dell impianto, che deve opportunamente dimostrare tale condizione. In ogni caso, le operazioni che possono provocare emissioni di tipo diffusivo devono comunque essere il più possibile contenute e laddove fossero previsti impianti di aspirazione localizzata per la bonifica degli ambienti gli stessi dovranno essere progettati avendo cura di ridurre al minimo necessario la portata di aspirazione, definendo opportunamente il posizionamento dei punti di captazione nelle zone ove sono eseguite le operazioni di cui trattasi. Al di fuori delle casistiche di cui sopra gli effluenti prodotti dovranno essere captati e portati ad esalare all esterno degli ambienti di lavoro MOLESTIE OLFATTIVE In relazione alla specifica attività svolta, caratterizzata dalla presenza di sostanze a bassa soglia olfattiva, che sono state nel passato oggetto di segnalazioni per maleodorazioni, il gestore dovrà tenere in particolare considerazione le Prescrizioni e considerazioni di carattere generale procedendo alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia e nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate. Laddove comunque si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l esercente, congiuntamente ai servizi locali di ARPA Lombardia, dovrà ricercare ed oggettivare dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all evento e le cause scatenanti secondo i criteri definiti dalla DGR 3018/12 sulle emissioni odorigene Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN , per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa. IMPIANTI TERMICI Viene dichiarata la sola presenza di una installazione deputata alle sole esigenze civili del sito, già indicata ai precedenti paragrafi 5) e 6). Al di là comunque dell assoggettabilità al regime autorizzativo, si rammentano al gestore gli obblighi derivanti dall insieme delle norme connesse alle manutenzioni e conduzione (DPR 412/93). STOCCAGGIO Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo da confinare eventuali sversamenti. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove il materiale polverulento avvenga in sili, i limiti di emissione di considerano rispettati a condizione che i sili siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. 4
12 7) PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli art del D. Lgs. 152/06 e smi. 3. Gli impianti destinati alla produzione di calore, sia ad uso tecnologico che civile, sono regolamentati dalle previsioni di cui al titolo II parte V e dell allegato IX alla parte V del D.L.vo 152/06 e smi, che complessivamente disciplinano l esercizio degli impianti aventi così potenzialità inferiori alle soglie stabilite dal già citato Art così come identificate nella parte 1 punto dd) dell allegato IV alla parte V dello stesso D.Lvo 152/06 e smi 4. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 4.1 lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall utilizzo di un sistema ad umido, è consentito nel rispetto delle norme vigenti; idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte e a valle dei presidi depurativi installati. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN e UNI EN ISO e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 4.2 Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell esercente dell impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: non esistano impianti di abbattimento di riserva; si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all evento all Autorità Competente, al Comune ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. CRITERI DI MANUTENZIONE 1 - Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 1.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 1.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 1.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d estrazione e depurazione dell'aria. 2 - Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: la data di effettuazione dell intervento; il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); la descrizione sintetica dell'intervento; l indicazione dell autore dell intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. 5
13 MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME In relazione alle informazioni complessivamente rese si ritiene che per quanto concerne la Linea 1, trattandosi della continuazione dell esercizio di impianti esistenti già allo stato attuale in funzione, non sia necessaria la comunicazione di messa in esercizio ed a regime degli impianti oggetto della presente istanza così come definita dall Art. 269 comma 5 del D.L.vo 152/06 e smi. Qualora le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 6) PRESCRIZIONI SPECIFICHE siano identiche a quelle già assunte dal gestore come limitazioni ex Art. 12 DPR 203/88 e DGR 41406/99 e smi, lo stesso potrà mantenere, per le verifiche in regime di autocontrollo, la cadenza annuale già in essere; viceversa qualora le stesse siano difformi da quelli assunte dal gestore, lo stesso dovrà provvedere, entro 90 giorni dall acquisizione del presente atto, ad effettuare - in stretto raccordo con ARPA territorialmente competente - la prevista campagna di rilevazioni volta a verificare l effettivo rispetto delle prescrizioni imposte. Per le Linee 2 e 3, trattandosi di modifica sostanziale agli impianti esistenti la comunicazione di messa in esercizio ed a regime dovrà essere rese nelle forme previste dal già citato Art. 269 comma 5 del D.L.vo 152/06 e smi. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI 1 - Dalla data di messa a regime (per gli impianti di nuova installazione) decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento (per il complesso delle installazioni) deve: 1.1 essere pianificato entro un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. decorrenti dalla data di messa a regime o comunque coerente con gli obiettivi citati in relazione all effettiva articolazione delle attività svolte; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti effettivamente presenti ed il conseguente flusso di massa ; 1.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 2 - Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio fatto salvo diverse specifiche disposizioni dell Autorità competente. 3 - I bilanci di massa relativi all utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio; 4 - L eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio all Autorità competente al fine dell adozione dei conseguenti provvedimenti. 5 - Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 6 - L esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio. 7 - Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell analisi periodica. 6
14 METODOLOGIA ANALITICA Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 e sm.i. o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 1.1 L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza ; 1.2 I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 1.3 I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm 3 S/h od in Nm 3 T/h; Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/nm 3 S od in mg/nm 3 T; Temperatura dell effluente in C; nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLE ATTIVITÀ Qualora la ditta si veda costretta a: interrompere in modo definitivo o parziale l attività produttiva; utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua; e conseguentemente sospendere l effettuazione delle analisi previste dall autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente specifica comunicazione alla Provincia, al Comune ed all ARPA territorialmente competenti. 7
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