Workshop IL TRASPORTO SU STRADA DEI RIFIUTI: Obblighi prescrizioni - sanzioni. RAVENNA 30 settembre 2009 Workshop C

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1 Workshop IL TRASPORTO SU STRADA DEI RIFIUTI: Obblighi prescrizioni - sanzioni RAVENNA 30 settembre 2009 Workshop C 1

2 Workshop IL TRASPORTO SU STRADA DEI RIFIUTI: Obblighi prescrizioni - sanzioni Il workshop illustra le problematiche tecniche relative al trasporto su strada dei rifiuti focalizzando l attenzione sugli obblighi di legge previsti dalle varie normative coinvolte: la normativa sui rifiuti (D.Lgs. 152/06) la normativa ADR (ADR 2009 in vigore dal 1 luglio 2 009) il codice della strada Lo scopo del workshop è quello di sensibilizzare le Aziende al rispetto assoluto delle leggi in modo tale da garantire la massima protezione ambientale e la sicurezza degli operatori e della comunità 2

3 Workshop C Il trasporto su strada dei rifiuti: obblighi prescrizioni- sanzioni Argomenti: - Il trasporto dei rifiuti su strada: autorizzazioni e prescrizioni - L applicazione della normativa ADR al trasporto dei rifiuti: le ultime novità connesse alla norma ADR I comportamenti e i controlli su strada: documentazione, aspetti del C.d.S. e sanzioni Relatori: Dott. Vito Emanuele MAGNANTE Consulente Responsabile Ecoricerche S.r.l. Dott. Filippo BONFATTI Consulente DSG Advisor ADR Ecoricerche S.r.l. Dott.ssa Anna Lisa MONGIORGI Vice Questore Aggiunto Polizia Stradale Modena Dott. Angelo TANCREDI Comandante Polizia Stradale Ravenna 3

4 Titolo: Il trasporto su strada dei rifiuti: obblighi prescrizioni- sanzioni Argomento: Il trasporto dei rifiuti su strada: autorizzazioni e prescrizioni Relatore: Dott. Vito Emanuele MAGNANTE Ecoricerche S.r.l. Workshop C Il trasporto su strada dei rifiuti: obblighi prescrizioni- sanzioni 4

5 INTRODUZIONE Con l entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, vi è stata una sostanziale riforma sia della struttura e del sistema autorizzatorio dell Ente preposto al rilascio delle autorizzazioni in tema di trasporto rifiuti. La normativa vigente prevede per il trasporto, specifiche disposizioni riportate all articolo 212. Attualmente l Ente preposto è l Albo Nazionale Gestori Ambientali con sede a Roma, presso il Ministero dell Ambiente e Sezioni regionali e provinciali (Trento e Bolzano) istituite presso le CCIAA dei capoluoghi di regione. In applicazione dell art. 212 D.Lgs. 152/06 (riferimento art. 30 D.Lgs. 22/97) è stato emanato nell aprile 1998 il DECRETO MINISTERIALE del 28 aprile 1998, n. 406 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

6 Dalla lettura combinata dell articolo e del decreto si evince come i compiti dell Albo Gestori Rifiuti non si limitino solo al semplice trasporto, ma si estendono anche alla gestione in genere (dalla gestione di impianti di terzi, sino a disciplinare le attività di bonifica (di siti inquinati e di materiali contenenti amianto) e alla intermediazione. Sono soggette all iscrizione le IMPRESE che: svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi effettuano trasporti in proprio dei rifiuti da loro prodotti di rifiuti pericolosi fino a 30 Kg o litri al giorno, non pericolosi per qualsiasi quantità effettuano attività di bonifica dei siti; effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto; di commercio ed intermediazione dei rifiuti; gestiscono impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi; gestiscono impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti

7 Categorie di iscrizione Cat. 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; Cat. 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Cat. 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo Cat. 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi Cat. 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi Cat. 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi Cat. 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Cat. 8: intermediazione e commercio di rifiuti Cat. 9: bonifica di siti Cat. 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto

8 Classi di iscrizione Le varie categorie sono divise in classi a seconda della popolazione servita (Categoria 1), in funzione delle t/anno di rifiuti trattati (Categorie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), in funzione del valore economico del cantiere (Categorie 9, 10): Categoria 1: a) superiore o uguale a abitanti; b) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; c) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; d) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; e) inferiore a abitanti e superiore o uguale a abitanti; f) inferiore a abitanti. Le categorie dalla 2 alla 8: a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t; b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t e inferiore a t; c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t e inferiore a t; d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t e inferiore a t; e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a t e inferiore a t; f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a t. Le categorie 9 e 10 in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili: a) oltre euro ,49 - b) fino a euro ,49 c) fino a euro ,70; - d) fino a euro ,52 e) fino a euro ,69

9 Requisiti e Condizioni di iscrizione all Albo Requisiti soggettivi: L'articolo 10 del Regolamento prevede che le imprese sono iscritte all'albo: - nella persona del titolare nel caso di impresa individuale; - nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi; - nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità. Tali soggetti debbono essere in possesso dei "requisiti morali", requisiti che si dimostrano mediante l'assenza di determinate condanne nel casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa Idoneità tecnica: L'articolo 11 del D.M.406/98 individua gli elementi che concorrono a formare i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria dell'impresa; l'idoneità tecnica si configura attraverso i seguenti elementi: Qualificazione professionale del responsabile tecnico (innovazione introdotta dal Reg. n. 406/98). disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria a svolgere l'attività per la quale si richiede l'iscrizione (mezzi d'opera, attrezzi, materiali, eccetera); adeguata dotazione di personale; eventuale esecuzione di opere o svolgimento di servizi nel settore per il quale si richiede l'iscrizione o in ambiti affini. Capacità finanziaria: L'articolo 11 del D.M.406/98 individua gli elementi che concorrono a formare i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria dell'impresa; gli elementi mediante i quali può essere dimostrata la capacità finanziaria sono costituiti da idonee referenze bancarie e da vari documenti in grado di comprovare le potenzialità economico finanziarie dell'impresa, quali: - il volume d'affari - la capacità contributiva ai fini IVA - il patrimonio - i bilanci - le certificazioni sull'attività svolta.

10 Fidejussione: Obbligo di prestare una fidejussione bancaria e/o assicurativa per gli importi di cui alla Delibere del Ministero della durata di cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell iscrizione, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia della fideiussione stessa; decorso il termine di due anni la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società. La fideiussione ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell Albo (coincide con l efficacia dell autorizzazione). Facoltà di recesso: la Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell Albo, al Ministero dell ambiente e all impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni. Il responsabile tecnico Deliberazione 21 aprile 1999: il responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme a tutela dell ambiente e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell idoneità dei beni strumentali utilizzati. Il RT dovrebbe essere la figura maggiormente coinvolta nella gestione ambientale dell impresa. Tale gestione è particolarmente importante nel settore del trasporto dei rifiuti per il quale l applicazione delle normative ambientali è uno degli aspetti più critici e importanti per la gestione aziendale (verifica gestione, verifica idoneità mezzi, ecc.) Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.M.406/98, la qualificazione professione del responsabile tecnico deve risultare da idoneo titolo di studio, dall' esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, dalla partecipazione ad appositi corsi di formazione. Diritti annui di iscrizione Categorie 1^- 2^- 3^- 4^- 5^ Classe A 1.807,60 Classe B 1.291,15 Classe C 1.032,92 Classe D 774,69 Classe E 361,52 Classe F 154,94 Art. 212 c. 8 50,00

11 Criteri di iscrizione all Albo Categorie 2 e 3 procedure semplificate (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati ad impianti che effettuano il recupero di rifiuti sulla base delle procedure semplificate) La Comunicazione di inizio attività deve essere presentata alla Sezione regionale nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero è competente la Sezione regionale o provinciale nel cui territorio vi é la sede secondaria con rappresentanza stabile). Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Sezione verifica la completezza formale della documentazione: in caso di esito positivo rilascia all interessato apposita attestazione di presa d atto dell avvenuta iscrizione. in caso di esito negativo chiede all interessato di regolarizzare la comunicazione di inizio attività entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Successivamente la Sezione effettua l istruttoria della pratica ed entro 30 giorni: in caso di esito positivo della verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l esercizio dell attività, la Sezione rilascia all interessato il provvedimento di iscrizione all Albo; In caso di mancanza di documentazione l Albo concede 30 giorni di tempo per la risoluzione delle non conformità riscontrate (alla quale seguirà il provvedimento), pena il diniego della domanda di iscrizione L efficacia dell iscrizione decorre dalla data della presa d atto La durata dell autorizzazione è di 5 anni ed il rinnovo deve essere richiesto da parte dell impresa entro la scadenza (per garantire la continuità lavorativa è consigliata la presentazione almeno 10 gg prima della scadenza).

12 Criteri di iscrizione all Albo Categorie 1-4 e 5 - procedura ordinaria (soggetti di cui all'articolo 212, c 5 D.Lgs. 152/06) La domanda d'iscrizione deve essere presentata alla Sezione regionale nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero è competente la Sezione regionale o provinciale nel cui territorio vi é la sede secondaria con rappresentanza stabile). Entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione la Sezione effettua l istruttoria e delibera sull accoglimento (o sul rigetto) dandone comunicazione all impresa richiedente (tale termine può essere interrotto, per non più di una volta, se risulta necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa. Qualora le imprese non provvedano a fornire quanto richiesto entro il termine stabilito dalla Sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione é respinta); In caso di accoglimento l impresa, entro il termine di 90 giorni, é tenuto a presentare la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all articolo 14 del D.M. 406/1998; la Sezione delibera sulla garanzia entro 45 giorni dalla presentazione della stessa; entro il termine di 10 giorni dall accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata dalla Sezione entro i 45 giorni dalla sua presentazione, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di 60 giorni dalla presentazione della stessa, la Sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione. La durata dell autorizzazione è di 5 anni e la validità è efficace solamente a seguito di rilascio del provvedimento di iscrizione da parte dell Albo Gestori Ambientali

13 Il trasporto dei rifiuti in proprio L Art.212 c.8 del D.Lgs. 152/06, prevede l iscrizione all Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (presso le sezioni regionali dell Albo istituite nelle CCIAA del capoluogo di regione ove ha luogo la sede legale dell impresa). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell art. 212 c. 8 non hanno scadenza e sono soggette solo al pagamento del diritto annuo (da corrispondere entro il 30 aprile di ogni anno e pari a 50,00) A seguito della riforma del D.Lgs. 152/06 (febbraio 2008) l Albo Nazionale ha deliberato la nuova modalità per l iscrizione: Nella modulistica devono essere esplicitati anche: Codici CER trasportati Targhe dei mezzi Attenzione: ai fini della regolarità dei trasporti NON è sufficiente l attestato di presentazione dell istanza, ma occorre l atto di iscrizione vero e proprio (da rilasciare a cura dell Albo entro 30 gg dalla presentazione della pratica o dalla regolarizzazione in caso di pratica incompleta) A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 171/2008 (convertito con legge 205/2008) al D.Lgs. 152/2006 il trasporto di rifiuti propri non necessita di autorizzazione solo se destinato al gestore del servizio pubblico di Rsu

14 Autorizzazioni ai sensi dell art. 212 del D.Lgs. 152/06 Trasporto di rifiuti in proprio Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell art. 212 c. 8 non hanno scadenza e sono soggetti solo al pagamento del diritto annuo Trasporto di rifiuti di terzi autorizzazioni per l avvio a smaltimento - recupero in procedura ORDINARIA (Cat.rie 1^ - 4^ - 5^) hanno validità 5 anni. autorizzazioni per l avvio a recupero di rifiuti in procedura SEMPLIFICATA (Cat.rie 2^ - 3^) hanno validità di 5 anni (dal 2006). ATTENZIONE: E possibile il trasporto di rifiuti ad impianti autorizzazioni ai sensi dell art. 216 (procedura semplificata) anche con l iscrizione in procedura ordinaria (ma NON viceversa) Il mancato versamento dei diritti annui comporta una sospensione dell autorizzazione dal 01 maggio fino alla data del pagamento degli stessi

15 Le prescrizioni nelle autorizzazioni Nei provvedimenti di iscrizione particolare importanza deve essere data alle PRESCRIZIONI ivi riportate Generalmente il testo è: La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni: 1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all originale resa dal legale rappresentante dell impresa ai sensi dell art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (c.d. fai da te ); 2. L attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; 3. L idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti,attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti. 4. E fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del D.Lgs 152/2006.

16 5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo. 6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni 7. E in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di: A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. 8. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

17 9. L imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose; l imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni: a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile; b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera R di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura. 10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto; in caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi. 11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l obbligo dell impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l efficacia dell iscrizione

18 Check - list verifica autorizzazioni al trasporto data di emissione del documento n di iscrizione sede legale azienda categoria di Iscrizione classe di iscrizione codici CER autorizzati con le relative targhe dei mezzi idonei al trasporto in funzione delle varie Categorie di iscrizione data efficacia atto data scadenza atto prescrizioni (art. 4 del provvedimento di iscrizione)

19 .. sanzione applicabile in ambito di trasporto rifiuti senza AUTORIZZAZIONE Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione da parte di chiunque Riferimento normativo: Art.256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 Arresto da 3 mesi ad 1 anno oppure ammenda da a Arresto da 6 mesi a 2 anni, più ammenda da a se si tratta di rifiuti pericolosi La pena è ridotta della metà in caso di inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

20 Titolo: Il trasporto su strada dei rifiuti: obblighi prescrizioni- sanzioni Argomento: L applicazione della normativa ADR al trasporto dei rifiuti: le ultime novità connesse alla norma ADR 2009 Relatore: Dott. Filippo BONFATTI Ecoricerche S.r.l. Workshop C Il trasporto su strada dei rifiuti: obblighi prescrizioni- sanzioni 20

21 L accordo ADR-contenuti e struttura A.D.R., acronimo di Accord ccord Dangereuses Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n L Accordo in senso stretto (17 articoli ed un protocollo d intesa) Allegato A (*), contenente le prescrizioni generali e le prescrizioni riguardanti merci ed oggetti pericolosi Allegato B (*), contenente le prescrizioni riguardanti i mezzi e le operazioni di trasporto (*) Sottoposti periodicamente a revisione (ogni 2 anni)

22 Merce pericolosa per l ADR - può causare danni alla persona che la manipola; - può causare danni a terzi ed alle cose di terzi; - può causare danni all ambiente; - può compromettere la sicurezza del trasporto; Materie prime, Rifiuti, Prodotti, Sostanze, Oggetti contraddistinti da un livello effettivo di pericolosità, valutabile tramite analisi o tramite l esperienza derivante dalla conoscenza del ciclo produttivo che ha generato la merce pericolosa

23 Accordo ADR Edizioni Direttive CE Data della Direttiva CE Recepimento Italia /55/CEE D.M /86/CE D.M /47/CE 2000/61/CE D.M e D.M /7/CE D.M /28/CE D.M /111/CE D.M /89/CE D.M /68/CE

24 Normativa In accordo alle disposizioni delle parti 2 e 3 delle UN Model Regulation, il Manuale dei Tests e dei Criteri (ST/SG/AC.10/11/Rev.4) fornisce le indicazioni e le procedure per la classificazione delle merci pericolose

25 Recepimento Direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 (GUCE n. L 260 del ) Art 10: Recepimento Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno Essi ne informano immediatamente la Commissione...(omissis) Tipologia di atto normativo possibile per il recepimento: Decreto Ministeriale Decreto Legislativo

26 Trasporti nazionali di merci pericolose su strada (fonte CNIT anni ) classe 1-58 milioni t/km classe milioni t/km classe milioni t/km classe milioni t/km classe milioni t/km classe confidenziale classe milioni t/km classe milioni t/km classe milioni t/km classe milioni t/km classe 7 - non disponibile classe milioni t/km classe milioni t/km

27 Trasporti internazionali di merci pericolose su strada (fonte CNIT anni ) classe 1-2 milioni t/km classe 2-54 milioni t/km classe milioni t/km classe milioni t/km classe non disponibile classe non disponibile classe non disponibile classe non disponibile classe milioni t/km classe non disponibile classe 7 - non disponibile classe milioni t/km classe 9-4 milioni t/km

28 Trasporti nazionali di merci pericolose su ferrovia Trasporti nazionali di merci pericolose su ferrovia (fonte CNIT anni )

29 Rapporto tra merce pericolosa caricata e superficie (t/ha) suddivisa per le varie regioni italiane (fonte ISTAT )

30 Organismi internazionali

31 Trasporto multimodale

32 Trasporto multimodale

33 Trasporto multimodale

34 Trasporto multimodale

35 Obblighi di sicurezza degli operatori Capitolo 1.4 dell ADR Misure generali di sicurezza Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, riguardo alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni dell ADR per quanto li concerne Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell intervento L ADR può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori. Se una Parte contraente ritiene che ciò non comporti alcuna diminuzione di sicurezza, essa può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore a uno o più altri operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui a e Queste deroghe devono essere comunicate dalla Parte contraente al Segretariato della Commissione Economica per l Europa delle Nazioni Unite che le porterà a conoscenza delle altre Parti contraenti. Le disposizioni di cui a 1.2.1, e relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l operatore in questione è, per esempio, una persona giuridica, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente.

36 1.4.2 Obblighi dei principali operatori Speditore Lo speditore di merci pericolose ha l obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell ADR. Nell ambito del deve in particolare: (a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all ADR; (b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3; (c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, containercisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall ADR; (d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione; (e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna), o i veicoli, grandi container e piccoli container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell ADR. Egli può tuttavia, nel caso del (a), (b), (c) e (e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori Quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all esecuzione dei suoi obblighi.

37 1.4.2 Obblighi dei principali operatori Trasportatore Nell ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in particolare: (a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all ADR; (b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell unità di trasporto; (c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; (d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicolibatteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata; (e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; (f) assicurarsi che siano apposte le etichette di pericolo e le marcature prescritte per i veicoli; (g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle istruzioni scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo. Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei container e, se il caso, del carico.

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