CONVENZIONE PER SMALTIMENTO DI BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE

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1 CONVENZIONE PER SMALTIMENTO DI BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE Tra il COMUNE di.. Provincia di.., legalmente rappresentato dal.., in qualità di.. (di seguito denominato COMUNE) ed il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, con sede a Roma, via Toscana 1, rappresentato dall Ing. Paolo Sormani in qualità di Direttore Generale su delega dell Ing. Giancarlo Morandi Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito nominato COBAT) PREMESSO CHE Con l art. 9 quinquies, comma 2 d.l. 6 settembre 1988, n. 397, conv. in l. 9 novembre 1988, n. 475, è stato istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; L art. 9 quinquies comma 2, lett. a), l. n. 475/88, prevede che il COBAT deve assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ; Con l istituzione di tale organismo il legislatore ha voluto creare una struttura centralizzata che garantisca il soddisfacimento dell interesse costituzionalmente rilevantedella tutela dell ambiente su tutto il territorio nazionale; il COBAT è tenuto per legge ad assicurare la migliore tutela dell ambiente e si avvale di imprese che possiedono tutti i requisiti di legge per la raccolta, stoccaggio, trasporto e recupero dei suddetti accumulatori; al COMUNE compete la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, tra i quali le batterie al piombo esauste conferite direttamente dai cittadini ovvero abbandonate sulle aree pubbliche e private ad uso pubblico, con ciò escludendosi espressamente le batterie eliminate nell ambito di attività artigianali e/o imprenditoriali, in quanto in tal caso dello smaltimento sono responsabili le categorie interessate. CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : ART.1 Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. ART.2

2 Il COMUNE consegna al COBAT le batterie al piombo esauste depositate presso i centri di raccolta differenziata custoditi di cui all allegato elenco, autorizzati secondo la normativa vigente. ART. 3 Il COBAT, tramite un proprio RACCOGLITORE INCARICATO, il cui nominativo sarà comunicato in tempi brevi, metterà a disposizione presso i centri di raccolta indicati all articolo precedente idonei contenitori, di proprietà del RACCOGLITORE INCARICATO, costruiti secondo la vigente normativa per lo stoccaggio delle batterie al piombo esauste. Resta comunque inteso che, in caso di sottrazione o danneggiamento che possa comportare il mancato corretto uso dei contenitori, gli stessi saranno sostituiti a cura del COBAT ed a spese del COMUNE. Il COBAT, tramite il proprio RACCOGLITORE INCARICATO munito delle necessarie autorizzazioni di legge, provvederà al ritiro delle batterie al piombo esauste entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa dal COMUNE a mezzo fax. Per ogni ritiro di batterie al piombo esauste e successivo trasporto e conferimento agli impianti di recupero tramite riciclaggio, verrà compilata la prescritta documentazione. Su tutte le fasi di svolgimento del servizio, il COMUNE si riserva di effettuare opportune verifiche. ART. 4 In esito a ciascun conferimento al COBAT, il RACCOGLITORE INCARICATO provvederà ad inoltrare al COMUNE la copia di sua spettanza del formulario di identificazione del trasporto di cui all art. 15, Dlgs 22/1997, e nel termine previsto dall art. 10, comma 3, Dlgs 22/1997. Il COMUNE deve conservare le copie del formulario per la trasmissione annuale come previsto dall art. 11, comma 4, Dlgs 22/1997. ART. 5 Gli oneri inerenti alla fornitura dei contenitori ed al loro posizionamento, così come le operazioni di bonifica, di manutenzione e sostituzione per normale usura, sono a carico del COBAT tramite il RACCOGLITORE INCARICATO. ART. 6 Il COBAT, tramite il proprio RACCOGLITORE INCARICATO, si impegna a dar inizio al servizio entro 30 giorni dall effettiva installazione dei relativi contenitori. ART. 7

3 Il COBAT si impegna a collaborare fattivamente con il COMUNE fornendo adeguato materiale informativo, pubblicitario e audiovisivo, per tutta la durata della Convenzione, teso a sensibilizzare i cittadini sulla disponibilità di utilizzo di un servizio finalizzato alla salvaguardia ambientale. Le parti potranno esaminare annualmente un budget di spesa da destinare all attuazione di campagne informative per quanto sopra. ART. 8 Per le modalità operative, dopo la firma della presente Convenzione, il COMUNE ed il COBAT si comunicheranno reciprocamente i nominativi degli interlocutori COMUNE/COBAT/RACCOGLITORE INCARICATO, preposti alla gestione della presente Convenzione. ART. 9 Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla eventuale registrazione della presente Convenzione sono a carico del COBAT e del COMUNE in parti uguali. La presente Convenzione decorre dal ed avrà validità tre anni da tale data con scadenza e si rinnoverà automaticamente per uno stesso periodo di tempo, salvo disdetta scritta di una delle parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., non oltre 90 giorni prima della sua scadenza. ART. 10 Per la soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, circa l interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il foro di Roma li IL DIRETTORE GENERALE IL COMUNE Per accettazione specifica, ai sensi e per gli effetti dell art e segg. codice civile, degli articoli 3, 5, 9, 10. IL DIRETTORE GENERALE IL COMUNE

4 CONVENZIONE PER SMALTIMENTO DI BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE Tra il Gestore dei Servizi R.S.U in concessione con sede in , legalmente rappresentato dal , in qualità di (di seguito denominato GESTORE) ed il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, con sede a Roma, via Toscana 1, rappresentato dall Ing. Paolo Sormani in qualità di Direttore Generale su delega dell Ing. Giancarlo Morandi Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito nominato COBAT) PREMESSO CHE Con l art. 9 quinquies, comma 2 d.l. 6 settembre 1988, n. 397, conv. in l. 9 novembre 1988, n. 475, è stato istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; L art. 9 quinquies comma 2, lett. a), l. n. 475/88, prevede che il COBAT deve assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ; Con l istituzione di tale organismo il legislatore ha voluto creare una struttura centralizzata che garantisca il soddisfacimento dell interesse costituzionalmente rilevante della tutela dell ambiente su tutto il territorio nazionale; COBAT è tenuto per legge ad assicurare la migliore tutela dell ambiente e si avvale di imprese che possiedono tutti i requisiti di legge per la raccolta, stoccaggio, trasporto e recupero dei suddetti accumulatori; Al GESTORE compete la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, tra i quali le batterie al piombo esauste conferite direttamente dai cittadini ovvero abbandonate sulle aree pubbliche e private ad uso pubblico, con ciò escludendosi espressamente le batterie eliminate nell ambito di attività artigianali e/o imprenditoriali, in quanto in tal caso dello smaltimento sono responsabili le categorie interessate. CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : ART.1 Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

5 ART. 2 Il GESTORE consegna al COBAT le batterie al piombo esauste depositate presso i centri di raccolta differenziata custoditi di cui all allegato elenco, reperite presso i Comuni serviti di cui all allegato elenco, autorizzati secondo la normativa vigente. E facoltà del GESTORE provvedere all eventuale soppressione e/o sostituzione dei centri di raccolta dandone semplice comunicazione scritta al COBAT. ART. 3 Il COBAT, tramite un proprio RACCOGLITORE INCARICATO, il cui nominativo sarà comunicato in tempi brevi, metterà a disposizione presso i centri di raccolta indicati all articolo precedente idonei contenitori, di proprietà del RACCOGLITORE INCARICATO, costruiti secondo la vigente normativa per lo stoccaggio delle batterie al piombo esauste. Resta comunque inteso che, in caso di sottrazione o danneggiamento che possa comportare il mancato corretto uso dei contenitori, gli stessi saranno sostituiti a cura del COBAT ed a spese del GESTORE. Il COBAT, tramite il proprio RACCOGLITORE INCARICATO munito delle necessarie autorizzazioni di legge, provvederà al ritiro delle batterie al piombo esauste entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa dal GESTORE a mezzo fax. Per ogni ritiro di batterie al piombo esauste e successivo trasporto e conferimento agli impianti di recupero tramite riciclaggio, verrà compilata la prescritta documentazione. Su tutte le fasi di svolgimento del servizio, il GESTORE si riserva di effettuare opportune verifiche. ART. 4 In esito a ciascun conferimento al COBAT, il RACCOGLITORE INCARICATO provvederà ad inoltrare al GESTORE la copia di sua spettanza del formulario di identificazione del trasporto di cui all art. 15, Dlgs 22/1997, nel termine previsto dall art. 10, comma 3, Dlgs 22/1997. Il GESTORE deve conservare le copie del formulario per la trasmissione annuale come previsto dall art. 11, comma 4, Dlgs 22/1997. Il GESTORE è obbligato alla tenuta del Registro di Carico e Scarico di cui all art. 12 Dlgs 22/1997. ART. 5 Gli oneri inerenti alla fornitura dei contenitori ed al loro posizionamento, così come le operazioni di bonifica, di manutenzione e sostituzione per normale usura, sono a carico del COBAT, tramite il RACCOGLITORE INCARICATO. ART.6

6 Il COBAT, tramite il proprio RACCOGLITORE INCARICATO, si impegna a dar inizio al servizio entro 30 giorni dall effettiva installazione dei relativi contenitori. ART. 7 Il COBAT si impegna a collaborare fattivamente con il GESTORE fornendo adeguato materiale informativo, pubblicitario e audiovisivo, per tutta la durata della Convenzione, teso a sensibilizzare i cittadini sulla disponibilità di utilizzo di un servizio finalizzato alla salvaguardia ambientale. Le parti potranno esaminare annualmente un budget di spesa da destinare all attuazione di campagne informative per quanto sopra. ART. 8 Per le modalità operative, dopo la firma della presente Convenzione, il GESTORE ed il COBAT si comunicheranno reciprocamente i nominativi degli interlocutori GESTORE/COBAT/RACCOGLITORE INCARICATO, preposti alla gestione della presente Convenzione. ART. 9 Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla eventuale registrazione della presente Convenzione sono a carico del COBAT e del GESTORE in parti uguali. La presente Convenzione decorre dal ed avrà validità tre anni da tale data con scadenza e si rinnoverà automaticamente per uno stesso periodo di tempo, salvo disdetta scritta di una delle parti, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., non oltre 90 giorni prima della sua scadenza. ART. 10 Per la soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, circa l interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il foro di Roma li IL DIRETTORE GENERALE IL GESTORE Per accettazione specifica, ai sensi e per gli effetti dell art e segg. codice civile, degli articoli 3, 5, 9, 10. IL GESTORE

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