COMUNE DI GUAGNANO PROVINCIA DI LECCE
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- Marcello Rossa
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1 ORIGINALE COMUNE DI GUAGNANO PROVINCIA DI LECCE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 34 del 29/07/2015 OGGETTO: INSERIMENTO DEL ALL ART. 29 BIS. Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilati Riduzioni percentuali E ART. 29 TER Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) L'anno 2015 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1, nelle persone dei sigg. P A 1 Fernando LEONE X 2 Danilo VERDOSCIA X 3 Antonio SORRENTO X 4 Salvatore CREMIS X 5 Angelo RICCIATO X 6 Andrea LEUCI X P A 7 Alfredo MONTE X 8 Francesco MELECHI' X 9 Giovanni Vito RIZZO X 10 Massimiliano GUERRIERI X 11 Giuseppe RIZZO X Partecipa il segretario comunale Dott. CUNA Davide. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. Pareri ai sensi dell Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N 267 REGOLARITA TECNICA Parere Favorevole. Addì, / / IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dr.ssa Cosima CARBONE ( FIRMA DIGITALE ) REGOLARITA CONTABILE Parere Favorevole. Addì, / / IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to CARBONE Dott.ssa Cosima ( FIRMA DIGITALE ) Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 1 di 9
2 Espone l argomento all ordine del giorno il consigliere Angelo Ricciato. Interviene il Consigliere Gianvito Rizzo che chiede alcuni chiarimenti con riferimento alla categoria CANTINE. Interviene il consigliere Guerrieri il quale sottolinea alcune lacune del regolamento. In particolare rileva l opportunità di inserire alcune previsioni di carattere sociale. Propone alcuni emendamenti in tal senso. Il Sindaco rileva la difficoltà di approvare la proposta del Consigliere Guerrieri considerato i ristretti tempi a disposizione per l'approvazione del bilancio ; Interviene il consigliere Cremis il quale tra l altro rileva gli interventi previsti in merito del Piano Sociale di Zona. Proposta del consigliere Guerrieri il quale nel sottolineare l'importanza delle proposte presentate per venire incontro alle persone più deboli della popolazione chiede quantomeno l'applicabilità della proposta di agevolazione a decorrere dal L'Assemblea tutta si impegna quindi a trattare le agevolazioni proposte dal consigliere Guerrieri in commissione consiliare competente e successivamente nella prossima seduta di Consiglio. Premesso che: IL CONSIGLIO COMUNALE - Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del è stato approvato il Regolamento comunale per l applicazione dell imposta unica comunale (IUC); - Che con l art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014 il comma 649, art. 1 della legge 2013 risulta così modificato: Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n ; Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 2 di 9
3 - Che l Ente nella ripartizione del carico tributario per la copertura del costo del servizio, ma anche nella definizione dei costi stessi, debba ispirarsi al rispetto del principio comunitario del chi inquina paga ; - Che la normativa TARI applica il principio comunitario anche attraverso il comma 649 della legge n. 147/2013 come modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con legge n. 68/2014 il quale individua il concetto di esclusione per la produzione di rifiuti speciali (evitando la duplicazione della spesa per gli utenti obbligati allo smaltimento autonomo) ed il concetto di riduzione della parte variabile per i rifiuti assimilati avviati al riciclo; - Che i rifiuti urbani di provenienza domestica sono quelli indicati nel comma 2, art. 184, Dlgs 152/2006; - Che i rifiuti speciali, ossia quelli derivati da attività industriali, artigianali, di commercio e di servizi sono quelli disciplinati dal comma 3, art. 184, Dlgs 152/2006; - Sia i rifiuti urbani che speciali vengono distinti in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e del c.5 art. 184 del Dlgs n. 152/2006 i rifiuti pericolosi hanno il codice identificativo di rifiuto (CER) contrassegnato con un asterisco; - Che nell ambito dei rifiuti urbani vi rientrano anche i rifiuti speciali assimilati agli urbani. Il rifiuto assimilato rappresenta quella tipologia di rifiuto che, nonostante sia stato prodotto da un attività economica e nonostante non rientri nell elenco di cui al c.2 art. 184, Dlgs n. 152/2006, è stato assimilato al rifiuto urbano con apposita deliberazione comunale; - Che il comma 649 modificato dal D.L. 16/2014 definitivamente convertito dalla legge 68/2014 prevede la riduzione della parte variabile della tariffa e mantiene dovuta la quota fissa per quelle superfici ove si producono rifiuti assimilati e pertanto tassabili; RITENUTO di voler integrare il regolamento IUC con l art. 29 BIS: Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilati Riduzioni percentuali 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. 3. Sono da ritenersi efficaci le riduzioni per detassazione concesse agli effetti Tarsu fermo restando l assolvimento dell adempimento previsto dal successivo comma 6 del presente articolo. 4. Nell ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all intera superficie su cui l attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: Tipologie di attività % di riduzione della superficie promiscua AUTOCARROZZERIE 70 % VERNICIATURA-GALVOTECNICI FONDERIE 70 % Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 3 di 9
4 FALEGNAMERIE 50 % ROSTICCERIE 50 % AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 70 % GOMMISTI 70 % TIPOGRAFIE 40 % LANVANDERIE E TINTORIE 40 % OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICA 40 % PASTICCERIE 30 % AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 70 % DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30 % AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978) 20 % STUDI E LABORATORI ODIONTOIATRICI 20 % MAGAZZINI (se ed in quanto produttivi di rifiuti di imballaggio e terziario) 10 % 5. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 6. Il riconoscimento ed il permanere delle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è, altresì, subordinato alla presentazione al Comune di copie dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 7. Il mancato adempimento, entro il termine su indicato, previsto dal precedente comma 6) da parte dei soggetti già oggetto di agevolazione comporterà la perdita del beneficio con conseguente versamento della differenza del tributo dovuto. RITENUTO di voler integrare il regolamento IUC con l art. 29 TER: Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore 1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani indicati nell allegato 2) del regolamento TARI che dimostrino attività di riciclo di tali rifiuti in misura pari o superiore al 15% in relazione alla produzione Kg/mq annuo di cui all art. 2 allegato 2) del citato regolamento TARI viene riconosciuta una riduzione della quota variabile nell entità di seguito indicate: % su Kg/mq.di cui alla tabella B % rimborso sul tributo versato da 15 fino a 29,90 70% da 30 fino a 49,90 90% Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 4 di 9
5 Oltre % 2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di riciclo. 3.La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base a quanto indicato ai commi precedenti in relazione ai rifiuti assimilali avviati a riciclo nel corso dell anno solare. VISTO l allegato 2) ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI prevista nella sopracitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del Regolamento IUC VISTA la circolare n. 1/2014 del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare registro ufficiale uscita n /GAB del 13/02/2014; Visto che il Ministro dell Interno con decreto del 13 maggio 2015 ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Visto il dlgs 23/2011; Visto la legge 147/2013; Visto il D.L. 16/2014; Visto il Dlgs 267/2000; Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare al Bilancio nella seduta del ; Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall art. 49 e 147 bis del T.U.n. 267/2000 Acquisito in data con protocollo n il parere del Dott. Paolo Brescia Revisore dei Conti di questo Ente nominato per il triennio 2012/2015; DELIBERA 1. di considerare parte integrante e sostanziale quanto in premessa evidenziato; 2. di inserire nel Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 09/09/2014 il seguente articolo: l art. 29 BIS: Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilati Riduzioni percentuali 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 5 di 9
6 2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. 3. Sono da ritenersi efficaci le riduzioni per detassazione concesse agli effetti Tarsu fermo restando l assolvimento dell adempimento previsto dal successivo comma 6 del presente articolo. 4. Nell ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all intera superficie su cui l attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: Tipologie di attività % di riduzione della superficie promiscua AUTOCARROZZERIE 70 % VERNICIATURA-GALVOTECNICI FONDERIE 70 % FALEGNAMERIE 50 % ROSTICCERIE 50 % AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 70 % GOMMISTI 70 % TIPOGRAFIE 40 % LANVANDERIE E TINTORIE 40 % OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICA 40 % PASTICCERIE 30 % AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 70 % DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30 % AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978) 20 % STUDI E LABORATORI ODIONTOIATRICI 20 % MAGAZZINI (se ed in quanto produttivi di rifiuti di imballaggio e terziario) 10 % 5. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 6. Il riconoscimento ed il permanere delle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è, altresì, subordinato alla presentazione al Comune di copie dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 7. Il mancato adempimento, entro il termine su indicato, previsto dal precedente comma 6) da parte dei soggetti già oggetto di agevolazione comporterà la perdita del beneficio con conseguente Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 6 di 9
7 versamento della differenza del tributo dovuto. 3. di inserire nel Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 09/09/2014 il seguente articolo: l art. 29 TER: Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore 1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani indicati nell allegato 2) del regolamento TARI che dimostrino attività di riciclo di tali rifiuti in misura pari o superiore al 15% in relazione alla produzione Kg/mq annuo di cui all art. 2 allegato 2) del citato regolamento TARI viene riconosciuta una riduzione della quota variabile nell entità di seguito indicate: % su Kg/mq.di cui alla tabella B % rimborso sul tributo versato da 15 fino a 29,90 70% da 30 fino a 49,90 90% Oltre % 2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di riciclo. 3.La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base a quanto indicato ai commi precedenti in relazione ai rifiuti assimilali avviati a riciclo nel corso dell anno solare. Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 7 di 9
8 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Art. 151, c.4 D.Lgs. 18/8/2000, N 267. Prenotazione spesa Cap. Art. anno Importo Parere Favorevole. Addì, / / REGOLARITA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima ( FIRMA DIGITALE ) Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 8 di 9
9 Verbale letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Ing. Fernando LEONE f.to Dott. CUNA Davide RELATA D I P U B B L I C A Z I O N E Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'albo Pretorio del Comune il 31/07/2015 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 D.Lgs. 18/8/2000, N 267. GUAGNANO, lì Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO f.to Dott. CUNA Davide ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000. Guagnano, Lì 31/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. CUNA Davide ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000. GUAGNANO, Lì IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. CUNA Davide Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio GUAGNANO, LI IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CUNA Davide Delibera di CC n.34 del 29/07/2015 Pag. 9 di 9
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