Convenzione associati Assilea

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3 Convenzione associati Assilea Impresa di Assicurazione Oggetto dell Assicurazione Novero degli Assicurati Novero dei Terzi TORUS ACE ARCH Torus Insurance (UK) Ltd. Sede a Londra, 88 Leadenhall Street. Sede Secondaria (Rappre - sentanza Generale per l Italia) Milano, Via Matteo Bandello 1. Numero di iscrizione all Albo imprese di Assicurazioni: I Prevede il risarcimento dei danni patrimoniali (comprese multe ed ammende) involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti) per azioni ed omissioni colpevoli (compresa la colpa grave) commesse da un Mediatore Creditizio o da un Agente in attività finanziaria nell'esercizio delle rispettive attività professionali per conto del Contraente. Comprende la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da atti dolosi o fraudolenti, compresi gli indebiti arricchimenti, delle persone delle quali deve rispondere. Il Contraente, i Mediatori Creditizi e gli Agenti in attività finanziaria che operano per conto del Contraente stesso ACE European Group Ltd. Sede a Londra, ACE Building, 100 Leadenhall Street. Sede Secondaria (Rappresentanza Generale e Direzione Generale per l Italia) Milano, Viale Monza 258. Numero di iscrizione all Albo imprese di Assicurazioni: I Prevede il risarcimento dei danni patrimoniali (comprese multe ed ammende) involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti) per azioni ed omissioni colpevoli (compresa la colpa grave) commesse da un Mediatore Creditizio o da un Agente in attività finanziaria nell'esercizio delle rispettive attività professionali per conto del Contraente. Comprende la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da atti dolosi o fraudolenti, compresi gli indebiti arricchimenti, delle persone delle quali deve rispondere. Il Contraente, i Mediatori Creditizi e gli Agenti in attività finanziaria che operano per conto del Contraente stesso. Arch Insurance Company (Europe) Ltd. Sede a Londra, 6th Floor Plamtation Place South 60, Great Tower Street. Sede Secondaria (Rappresentanza Generale per l Italia), Milano, Via G. Casati 1. Numero di iscrizione all Albo imprese di Assicurazioni: I Prevede il risarcimento dei danni patrimoniali (comprese multe ed ammende) involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti) per azioni ed omissioni colpevoli (compresa la colpa grave) commesse da un Mediatore Creditizio o da un Agente in attività finanziaria nell'esercizio delle rispettive attività professionali per conto del Contraente. Comprende la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da atti dolosi o fraudolenti, compresi gli indebiti arricchimenti, delle persone delle quali deve rispondere. Il Contraente, i Mediatori Creditizi e gli Agenti in attività finanziaria che operano per conto del Contraente stesso. I Clienti e tutte le Mandanti I Clienti e tutte le Mandanti I Clienti e tutte le Mandanti

4 Convenzione associati Assilea Retroattività L operatività della garanzia vale per le richieste di risarcimento denunciate durante la validità della polizza, qualora il fatto sia avvenuto nei 2 anni precedenti la stipula della polizza. L operatività della garanzia vale per le richieste di risarcimento denunciate durante la validità della polizza, indipendentemente da quando è avvenuto il fatto. Retroattività illimitata. L operatività della garanzia vale per le richieste di risarcimento denunciate durante la validità della polizza, qualora il fatto sia avvenuto nei 2 anni precedenti la stipula della polizza, salvo diverso accordo caso per caso. Proroga dell Assicurazione Il Contratto si rinnova automaticamente in mancanza di disdetta da inviare entro 60 giorni dalla scadenza Il Contratto si rinnova automaticamente in mancanza di disdetta da inviare entro 30 giorni dalla scadenza. Il Contratto si rinnova automaticamente in mancanza di disdetta da inviare entro 30 giorni dalla scadenza. Franchigia Regolazione del premio Foro competente Fissa Fatturato fino ad : Fatturato oltre : Il premio è determinato sulla base del fatturato riportato in questionario, relativo all anno solare in corso. Nel caso in cui il fatturato si discosti per oltre il 25% rispetto a quello dell anno precedente verrà preso come dato di riferimento la media dell anno in corso e di quello precedente ,00 per reclamante per indebito arricchimento. Da determinarsi in funzione del fatturato per altri sinistri Il premio è parametrato al fatturato del periodo di vigenza della polizza, con definitiva regolazione al termine dell annualità assicurativa. Fissa Fatturato fino ad : Fatturato oltre : Clausola arbitrale. Milano. Clausola arbitrale. Spese Legali Comprese Comprese Comprese Responsabilità Civile Terzi per conduzione ufficio Non compreso Non compreso Compreso Il premio è determinato sulla base dei dati riportati sul questionario riferiti, per la prima annualità, all esercizio in corso. Pertanto non si procede a regolazione al termine dell annualità assicurativa.

5 Torus Insurance (UK) Limited CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: AGENTI IN ATTIVITA FINANZIARIA - MEDIATORI CREDITIZI IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA. VERSIONE SETTEMBRE 2012 Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No

6 Torus Insurance (UK) Limited NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali * * * * * a. Torus offre a livello globale prodotti di assicurazione e di riassicurazione anche relativi a rischi specialistici, attraverso proprie compagnie controllate situate in Europa, negli USA e nelle Bermuda. Negli Stati Uniti, per I tramite delle proprie controllate Torus National e Torus Specialty Insurance Company, Torus offre linee di prodotti ammesse su quel mercato, oltre che coperture in eccesso. Nel giugno del 2008, Torus si è stabilita anche a Londra (Inghilterra) e nelle Bermuda con propri uffici ed uno staff dedicato di 20 persone. Dalla specializzazione iniziale dei settori dell energia e delle coperture fabbricati ed impianti, Torus si è proposta di diversificare la propria offerta assicurativa mirando allo sviluppo di prodotti specialistici in classi di rischio diverse, proponendosi inoltre in aree geografiche dove era precedentemente assente, in modo da garantire stabilità e equilibrio al proprio portafoglio sotto il profilo dell assunzione e della gestione dei rischi. Nel 2010, a seguito del completamento dell acquisizione di Glacier lnsurance AG, Torus vanta uno staff di oltre 500 persone, distribuite in 14 uffici in tutto il mondo. Sede Legale: Torus Insurance (UK) Ltd. ha la sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom, e sede Secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia: in Via Matteo Bandello, 1, Milano (ITALIA) Per contattare Torus sono a disposizione i seguenti contatti: Thomas Guesde, Torus Insurance, 10 Place Vendome Paris. Tel. +33 (0) ; ; tguesde@torusinsurance.com Oppure a: Richard Grainger, Tel ; rgrainger@torusinsurance.com Website: info@torusinsurance.com Torus è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia: D 896R in data 19/07/2011. Numero Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione : n I in data 19/07/2011. Torus Insurance Company svolge la propria attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all art. 23 del Codice delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza Generale avente sede in Via Matteo Bandello, 1, Milano Nel Regno Unito la Compagnia è soggetta al controllo e regolamento della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di TORUS Torus ha conseguito il rating of A- (Excellent) dall agenzia di rating A.M. Best sin dal momento della propria fondazione Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 1 di 3

7 Torus Insurance (UK) Limited nel Questo è il rating più elevato che una compagnia possa conseguire al momento del proprio esordio. Come riportato del Rapporto Trimestrale del 2010*, il capitale proprio di Torus ammonta ad USD 950 milioni. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Non è previsto il tacito rinnovo. RINNOVO AUTOMATICO - Pag.6 del testo di polizza 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni RESPONSABILTA CIVILE PROFESSIONALE DANNI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Pag. 3 del testo di polizza ESTENSIONI Pag. 4 del testo di polizza ESCLUSIONI Pag. 3 del testo di polizza 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag. 7 punto 1 del testo di polizza 5. Aggravamento e diminuzione del rischio SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag.7 punto 5-6 del testo di polizza 6. Premi La presente polizza si perfeziona attraverso bonifico bancario o assegno negli importi massimi stabiliti dalla legge. La durata del contratto è ANNUALE, salvo diverse pattuizioni-deroghe stabilite dalle parti. SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag.6 punto. 3 del testo di polizza 7. Rivalse Diritto che, spetta all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. SURROGAZIONE - Pag. 6 del testo di polizza 8. Diritto di recesso CASI DI CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE - Pag. 6 del testo di polizza 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art CC. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Pag.7 Punto 9 del testo di polizza 11. Regime fiscale applicabile al contratto Il trattamento fiscale applicabile al contratto è quello stabilito in libertà di stabilimento. Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 2 di 3

8 Torus Insurance (UK) Limited C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO - Pag. 5 del testo di polizza SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag. 7 Punto 7 del testo di polizza AVVERTENZA! Ai sensi dell art del Codice Civile Avviso dell Assicuratore in caso di Sinistro si precisa che gli Amministratori o la Società o Suoi aventi diritto dovranno dare avviso di ogni Circostanza e/o richiesta di risarcimento agli assicuratori al Mandatario Torus 13. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano della TORUS: Rappresentanza Generale avente sede in Via Matteo Bandello, 1, Milano Alla attenzione del Rappresentante Generale. Oppure a: Torus Insurance (UK) Ltd. alla sua sede legale a Londra, 88 Leadenhall Street, EC3A 3BP London, United Kingdom, all attenzione del Complaints Manager fax n +44 (0) Oppure a: I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, via Del Quirinale, 21, Roma, fax n /353 Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato SEZIONE B CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pag. 7 punto 11. del testo di polizza ARBITRATO SPECIALE: Pag. 6 del testo di polizza * * * * Gli assuntori di rischi assicurativi di TORUS sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia Michael Zanetti Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 3 di 3

9 Torus Insurance (UK) Limited CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza di Responsabilità Civile Professionale Agenti in attività finanziaria - Mediatori Creditizi ATTIVITA PROFESSIONALE: Servizio inerente la professione di - MEDIATORE CREDITIZIO svolta secondo la legge 7/3/1996 n. 108 regolamentato dal DPR 28/7/2000, n. 287, dagli art. 1 e 4 del dlgs n. 374 del 25/11/1999, dgls n. 141/2010 e successive modifiche e/o integrazioni - AGENTE IN ATTIVITA FINANZIARIE svolta secondo il dlgs n. 374 del 25/!!/1999 così come regolamentato dal DM n. 485 del 13/12/2001, e dlgs n. 141/2010 e successive modifiche e/o integrazioni prestato dall Assicurato in relazione alle attività dichiarate nella proposta, per la quale l Assicurato risulta iscritto come tale nell apposito albo o elenco (OAM) La presente POLIZZA è prestata su base CLAIMS MADE. Sezione A DEFINIZIONI I termini in lettere maiuscole riportati nella presente POLIZZA, nel CERTIFICATO allegato ed in eventuali appendici, hanno il significato a loro attribuito di seguito: CLAIMS MADE: la POLIZZA assicura solamente le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate per la prima volta contro gli ASSICURATI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, anche se relative ad ATTI ILLECITI verificatisi prima dell inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel CERTIFICATO. QUESTIONARIO: il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E obbligo dell ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto. CERTIFICATO: il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell ASSICURATO, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli della POLIZZA. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto. CONTRAENTE: il soggetto indicato nel CERTIFICATO che sottoscrive la presente POLIZZA. ASSICURATO: in caso di Ditta individuale, nominata nel CERTIFICATO, la persona fisica. - in caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, nominate nel CERTIFICATO, i partners, i professionisti associati, tutti i soci e i collaboratori esclusivamente per l attività svolta per conto e nel nome dell Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società; Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA. STAFF E/O COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell ASSICURATO in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d udienza, collaboratore, consulente, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l ASSICURATO nello svolgimento delle attività previste nell Oggetto dell Assicurazione. ASSICURATORI: i soggetti indicati nel CERTIFICATO. TERZO: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude: a) il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l ASSICURATO; b) le imprese o Società di cui l ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; c) i Collaboratori dell ASSICURATO nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione. Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 1 di 8

10 Torus Insurance (UK) Limited RICHIESTA DI RISARCIMENTO: a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell ASSICURATO, oppure b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all ASSICURATO; Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO, anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, ad un unico LIMITE DI INDENNIZZO ed ad un unico SCOPERTO o FRANCHIGIA. ATTO ILLECITO: a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall ASSICURATO e o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORI b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto da un membro dello STAFF E/O COLLABORATORI dell ASSICURATO. Eventuali ATTI ILLECITI connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO. POLIZZA: il documento che prova l Assicurazione. CIRCOSTANZA: a) qualsiasi manifestazione dell intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti; d) un intimazione dell intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti di qualsiasi ASSICURATO; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi ASSICURATO o di un soggetto di cui CONTRAENTE sia responsabile, che possa dar luogo ad una PERDITA o un danno a TERZI; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più ASSICURATI PERIODO DI ASSICURAZIONE: il periodo di tempo indicato nel CERTIFICATO. PERDITA: a) l obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l ASSICURATO sia tenuto per legge; b) i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale; c) i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l ASSICURATO per Responsabilità Civile. COSTI E SPESE: a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell ASSICURATO derivanti dall investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell ASSICURATO e/o dei suoi Collaboratori. b) L indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. c) I COSTI E LE SPESE, come previsto all art del Codice Civile, sono limitati al 25% del LIMITI DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all applicazione di alcuna FRANCHIGIA O SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli ASSICURATORI. PREMIO: il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI. LIMITE DI INDENNIZZO: l ammontare, indicato nel CERTIFICATO che rappresenta l obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso il MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso). A tali ammontari vanno aggiunti i Costi e le Spese come indicato nelle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente CERTIFICATO sia previsto un SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO questo non sarà considerato in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO,bensì parte dello stesso, e rappresenta l obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 2 di 8

11 Torus Insurance (UK) Limited rischio. FRANCHIGIA O SCOPERTO: l ammontare del LIMITE DI INDENNIZZO, percentuale o fisso, indicato nel CERTIFICATO, che rimane a carico dell ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Nessuna franchigia o scoperto potrà essere opposta ai terzi danneggiati i quali avranno diritto a ricevere dagli ASSICURATORI l integrale risarcimento dei danni subiti. L ASSICURATO si obbliga a rimborsare agli ASSICURATORI la parte di danno a suo carico corrispondente alla Franchigia o Scoperto concordati entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso. BROKER: si intende l intermediario iscritto all Albo dei Mediatori ed autorizzato ad esercitare tale attività in base alle disposizioni del Nuovo Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), indicato nel CERTIFICATO. ATTI TERRORISTICI: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. SOSTANZE INQUINANTI: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti. DANNI CORPORALI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità. DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali). SezioneB OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Dietro pagamento del PREMIO convenuto e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l ASSICURATO contro le PERDITE delle quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l esercizio della professione. ESCLUSIONI L Assicurazione non opera: 1) in relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e nel QUESTIONARIO; 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui; 3) a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità (OAM) ad esercitare la/e attività prevista/e nella QUESTIONARIO o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell ASSICURATO. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l attività dell ASSICURATO, l Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera. L ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione. Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di: Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 3 di 8

12 Torus Insurance (UK) Limited I. recedere dalla polizza dando 60 giorni di preavviso; II. mantenere in vigore l Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti; 4) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo; 5) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto al capitolo Penalità Fiscali - che segue; 6) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da: I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; II. le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altrimenti pericolose di qualsiasi dispositivo nucleare o componente nucleare dello stesso; 7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall ASSICURATO esclusi quelli per i quali debba rispondere (collaboratori, staff, ausiliari in genere); 8) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalle pronunce emesse in seguito al ricorso ai RITI ALTERNATIVI normati nel nuovo codice di procedura penale (d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447); 9) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall ASSICURATO contrattualmente, salvo il caso in cui l ASSICURATO sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie; 10) per il pregiudizio economico, i danni, oneri o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento: I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o II. qualsiasi ATTO TERRORISTICO. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa ogni pregiudizio economico, danno, costo o esborso di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti I e II che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi pregiudizio economico, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l onere di fornire prova contraria incombe all ASSICURATO. L eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante. 10) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell ASSICURATO, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da TERZI; 12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell ASSICURATO; esclusi quelli per i quali debba rispondere (collaboratori, staff, ausiliari in genere). 13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI derivanti da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale; 14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dall esercizio di attività professionale di selezione e gestione delle risorse umane (recruiting); 15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente ingiuria e diffamazione commessi dall ASSICURATO e dalle persone che al momento del fatto erano STAFF E/O COLLABORATORI dell ASSICURATO. 16) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti dalla presenza o dalle conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto. 17) Danni Conseguenziali: i danni derivanti non dal comportamento diretto o indiretto dell'assicurato ma quelli delle perdite ed essi conseguenti (es.: conseguente perdita di profitto). 18) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente dallo svolgimento di attività di consulenza in materia di investimenti finanziari non previste o diverse da quelle consentite per legge all ASSICURATO; in particolare l assicurazione non vale in relazione alla gestione di beni affari altrui. ESTENSIONI Le seguenti estensioni sono sempre operanti. Ove non diversamente indicato ogni estensione è prestata con il LIMITE DI INDENNIZZO, FRANCHIGIA O SCOPERTO indicati nel CERTIFICATO. ESTENSIONE CODICE PRIVACY La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell errato trattamento di dati personali, (Dlgs. 30/06/2003 n. 196, ex art. 15 primo comma, danni cagionati per effetto Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 4 di 8

13 Torus Insurance (UK) Limited del trattamento) o comunque ricollegabili all errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. La garanzia opera entro il LIMITE DI INDENIZZO indicato nel CERTIFICATO ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato. ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO N.81 9/4/08 La presente POLIZZA, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l ASSICURATO può essere ritenuto responsabile per ogni PERDITA causata a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del Dl. 09/04/08 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all ASSICURATO. SMARRIMENTO DI DOCUMENTI Qualora l ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE che documenti quali:atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali) la cui custodia era stata affidata all ASSICURATO od ai suoi predecessori o a TERZI dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all ASSICURATO od ai suoi predecessori sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI terranno indenne l ASSICURATO per: a) ogni responsabilità legale nella quale l ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti; b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali COSTI o SPESE. PENALITA FISCALI A maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'assicurato - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) L ASSICURATO - a pena di decadenza parziale o totale del diritto all indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite il BROKER, comunicazione scritta entro sette giorni di: I. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata; II. qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO; III. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Se tale comunicazione viene effettuata dall ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE secondo quanto indicato nei precedenti punti (II) e (III) o nei successivi sette giorni, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE. b) L ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni necessarie cooperando con gli ASSICURATORI fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere. L ASSICURATO si impegna a non divulgare l esistenza ed il contenuto della presente polizza senza il consenso degli ASSICURATORI, salvo non sia diversamente disposto dalla Legge. c) I Legali e Periti scelti dall ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI d) L ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l entità oppure sostenerne I COSTI E SPESE senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell ASSICURATO. Qualora l ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i COSTI E SPESE maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l ammontare applicabile indicato nel CERTIFICATO. f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente POLIZZA. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata. 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14 Torus Insurance (UK) Limited g) Gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. h) La presente POLIZZA opererà in secondo rischio nel caso di esistenza di altro contratto assicurativo ed a esaurimento dello stesso. Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest ultimo risulti non aver diritto all indennizzo a termini del presente contratto. ARBITRATO SPECIALE Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell Art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli Assicuratori senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato congiuntamente dall ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l ASSICURATO. Gli ASSICURATORI (in nome e per conto dell ASSICURATO) e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro quelle del terzo arbitro saranno ripartite i uguale misura tra le Parti interessate. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. SURROGAZIONE Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell ASSICURATO per tali ammontari. In tal caso l ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare il diritto di surrogazione compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell ASSICURATO. In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili. CASI DI CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE a) Questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di: I. scioglimento della Società o dell Associazione professionale; II. cessazione dell attività; III. ritiro dall attività o morte dell ASSICURATO; IV. fusione od incorporazione della Società o dell Associazione professionale; V. messa in liquidazione anche volontaria della Società; VI. cessione del ramo di azienda ad altri In tutti i casi predetti la garanzia è prestata nei confronti delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle CIRCOSTANZE che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad ATTI ILLECITI commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della POLIZZA indicata nel CERTIFICATO. b) Gli ASSICURATORI e l ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA mediante invio di lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In questo caso se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO pagato e non goduto al netto delle tasse indicato nel CERTIFICATO. Se il recesso è esercitato dall ASSICURATO il PREMIO rimarrà in ogni caso acquisito dagli ASSICURATORI. L'eventuale rimborso sarà corrisposto all ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell ASSICURAZIONE. c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa. Qualora l ASSICURATO sia complice o provochi dolosamente RICHIESTA DI RISARCIMENTO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l ASSICURATO per indennizzi già effettuati. RINNOVO AUTOMATICO La presente POLIZZA in mancanza di disdetta, effettuata mediante lettera, spedita entro e non oltre 60 giorni prima della data di scadenza della POLIZZA viene rinnovata automaticamente per un ulteriore PERIODO DI ASSICURAZIONE di 12 mesi. Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata notificata agli ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente. 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15 Torus Insurance (UK) Limited CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE rischio Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell ASSICURATO relative a CIRCOSTANZE tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del diritto all indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA. 2. Altri contratti con altri assicuratori L ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art del Codice Civile). Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2 rischio, cioè per l eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre POLIZZE assicurative. 3. Pagamento del PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel CERTIFICATO se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite il BROKER. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede al BROKER si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Se il premio non è pagato entro 30 giorni dalla data in cui è dovuto, la POLIZZA si intende automaticamente nulla e priva di ogni effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza del premio insoluto. 4. Modifiche / Cessione della POLIZZA Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA. 5. Aggravamento del rischio L ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché il recesso dell ASSICURATORE dal contratto. (Art del Codice Civile). 6. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art del Codice Civile). 7. Pagamento Dell indennizzo Valutata la PERDITA, verificata l operatività della POLIZZA e ricevuta la necessaria documentazione, gli ASSICURATORI provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni dalla firma dell atto di liquidazione consensuale tra le Parti. 8. Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell ASSICURATO. 9. Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia. 10. Estensione Territoriale L Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI ILLECITI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel CERTIFICATO. 11. Arbitrato In caso di controversia tra ASSICURATO ed ASSICURATORI sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull operatività della presente POLIZZA si dovrà ricorrere ad un Collegio Arbitrale ai sensi dell Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall ASSICURATO, uno dagli ASSICURATORI e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l ASSICURATO. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all Albo dell Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l ASSICURATO. L arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. Il CONTRAENTE dichiara di essere a conoscenza del d.m. 180 del 18/10/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali che ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 7 di 8

16 Torus Insurance (UK) Limited Nel caso in cui il CONTRAENTE o l ASSICURATO intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale della Società. 12. Elezione di domicilio Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso il Mandatario Torus 13. Clausola BROKER Con la sottoscrizione della presente POLIZZA l ASSICURATO/CONTRAENTE conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel CERTIFICATO di rappresentarlo ai fini della presente POLIZZA. Pertanto: a) Ogni comunicazione effettuata al BROKER dal Mandatario Torus si considererà come effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO; b) ogni comunicazione effettuata dal BROKER del CONTRAENTE/ASSICURATO al Mandatario Torus si considererà come effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO stesso. Gli ASSICURATORI conferiscono al Mandatario Torus l incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente POLIZZA. Pertanto : a) Ogni comunicazione effettuata al Mandatario Torus si considererà come effettuata agli ASSICURATORI; b) ogni comunicazione effettuata dal Mandatario Torus si considererà come effettuata dagli ASSICURATORI. Il Contraente Il Rappresentante Generale per l Italia Michael Zanetti Agli effetti degli Artt e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli: Sezione A Oggetto dell Assicurazione - Obbligazione temporale dell Assicuratore (Claims Made) Definizioni Esclusioni Obblighi dell Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento Arbitrato speciale Surrogazione Casi di cessazione dell Assicurazione Sezione B - Condizioni Generali di Assicurazione 1. Dichiarazioni relative alle Circostanze del rischio 2. Altri contratti con altri assicuratori 3. Pagamento del Premio 4 Modifiche/Cessione della polizza 5. Aggravamento del rischio 6 Diminuzione del rischio 7 Pagamento dell indennizzo 8 Oneri fiscali 9 Rinvio alle norme di legge 10 Estensione territoriale 11 Arbitrato 12 Elezione di domicilio 13 Clausola broker Il Contraente Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 8 di 8

17 Torus Insurance (UK) Limited GLOSSARIO ATTIVITA PROFESSIONALE: Servizio inerente la professione di MEDIATORE CREDITIZIO svolta secondo la legge 7/3/1996 n. 108 regolamentato dal DPR 28/7/2000, n. 287, dagli art. 1 e 4 del dlgs n. 374 del 25/11/1999, dgls n. 141/2010 e successive modifiche e/o integrazioni AGENTE IN ATTIVITA FINANZIARIE svolta secondo il dlgs n. 374 del 25/!!/1999 così come regolamentato dal DM n. 485 del 13/12/2001, e dlgs n. 141/2010 e successive modifiche e/o integrazioni prestato dall Assicurato in relazione alle attività dichiarate nella proposta, per la quale l Assicurato risulta iscritto come tale nell apposito albo o elenco. (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) Claims made: la Polizza assicura solamente le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta contro gli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione, anche se relative ad Atti Illeciti verificatisi prima dell inizio del Periodo di Assicurazione, salvo quanto diversamente ed eventualmente indicato nel Certificato. Questionario/Modulo di proposta: il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso contenute integrano il contratto. E obbligo dell assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Fascicolo informativo, redatto a sensi dei Regolamenti vigenti, è parte del contratto. Certificato/Scheda di Polizza: il documento allegato al Contratto d Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli assicuratori che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d Assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula il Contratto d Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; Assicuratore: il membro o membri del Lloyd s, Torus Insurance (UK) Ltd (Rappresentanza Generale) in Italia: Via Matteo Bandello, 1, Milano (ITALIA) che ha accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione; Terzo: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall Assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine Terzo esclude: a) il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l Assicurato; b) le imprese o Società di cui l Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 1 di 4

18 Torus Insurance (UK) Limited c) i Collaboratori dell Assicurato nonché le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al punto a) di questa definizione. Richiesta di risarcimento: a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell Assicurato, oppure b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all Assicurato. Più Richieste di Risarcimento contestuali riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito, anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, ad un unico Limite di Indennizzo ed ad un unico Scoperto o Franchigia. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Atto illecito: a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall Assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratori. b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una perdita a terzi compiuto da un membro dello staff e/o collaboratori dell Assicurato. Eventuali atti illeciti connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo atto illecito. Polizza/Contratto d Assicurazione: il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. Circostanza: a) qualsiasi manifestazione dell intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento; c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti; d) un intimazione dell intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato; e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita o un danno a Terzi; f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati. Periodo di assicurazione: periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa, indicato nel Certificato, a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente. Perdita: a) l obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l Assicurato sia tenuto per legge; Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 2 di 4

19 Torus Insurance (UK) Limited b) i Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale; c) i Costi e Spese (soggette alla definizione che segue) sostenute dall Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l Assicurato per Responsabilità Civile. Costi e spese: a) tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell Assicurato derivanti dall investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri compensi ed indennità dell Assicurato e/o dei suoi Collaboratori. b) L indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente Polizza non potrà eccedere le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori. c) I Costi e le Spese, come previsto all art del Codice Civile, sono limitati al 25% del Limiti di Indennizzo indicato nel Certificato e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori. Periodo di retroattività: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indicato nel Certificato. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento denunciate per la prima volta dall Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o il Maggior Periodo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati, individualmente o collettivamente, entro detto Periodo di Retroattività. Il Limite di Indennizzo indicato nel Certificato non s intende in alcun modo aumentato per effetto di questa estensione. Maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato nel Certificato, durante il quale l Assicurato ha il diritto di notificare Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi o che si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Certificato e durante il Periodo di Retroattività (se concesso). Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente all Assicuratore; Limite d indennizzo/massimale: l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione; Sottolimite: l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 3 di 4

20 Torus Insurance (UK) Limited Franchigia: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Scoperto: importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso; Atti terroristici: a titolo esemplificativo ma non limitativo, l uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Sostanze inquinanti: qualsiasi sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: fumo, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti). Nel termine rifiuti sono compresi a titolo esemplificativo e non limitativo: materiali riciclati, revisionati e riconvertiti. Staff e/o collaboratori: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d udienza, collaboratore, consulente, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l Assicurato nello svolgimento delle attività previste nell oggetto dell assicurazione. Broker: si intende l intermediario iscritto all Albo dei Mediatori ed autorizzato ad esercitare tale attività in base alle disposizioni del Nuovo Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), indicato nel certificato.. Danni corporali : il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità. Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali). Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 4 di 4

21 Torus Insurance (UK) Limited MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale la copertura assicurativa riguarderà esclusivamente le richieste di risarcimento e i procedimenti di cui un assicurato sia venuto a conoscenza e che vengano comunicati nel periodo di assicurazione nei limiti e alle condizioni previste nella polizza. I sottoscrittori non possono prendere in considerazione proposte incomplete, non datate, non firmate, e non munite degli allegati necessari. Si prega di rispondere in modo esauriente a ciascuna domanda (indicando N/A non applicabile ove necessario) e se lo spazio non fosse sufficiente si utilizzi il foglio bianco INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE allegato 2. Le risposte alle domande del presente questionario, sono considerate di primaria importanza, pertanto si raccomanda, al firmatario del presente modulo, di verificare le risposte date e di rivolgere particolare attenzione alle domande che richiedono un attenta e completa analisi. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa avere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori, in quanto, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative alle circostanze, possono comportare l annullamento del contratto o comunque la perdita totale o parziale all indennizzo. Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria 1. Nome e Cognome del Proponente Partita Iva e/o Codice Fiscale del Proponente Indirizzo (via, città, CAP, provincia) del Proponente Anno di inizio dell attività Anno di iscrizione all albo Denominazione in caso di Studio Associato Partita Iva e/o Codice Fiscale dello Studio Associato Indirizzo (via, città, CAP, provincia) dello Studio Associato Sito Web Data di costituzione 2. Massimale richiesto , , ,00 Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 1 di 7

22 Torus Insurance (UK) Limited 3. Indicare i tre principali clienti e i relativi fatturati percepiti. DENOMINAZIONE FATTURATO 4. L Assicurato ha mai sottoscritto proposte o è mai stato assicurato per la R.C. Professionale? Si No Se si, indicare il nome dell assicuratore, i massimali, le franchigie, il premio lordo, la retroattività e la data di scadenza 5. Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per la R.C. Professionale dell Assicurato negli ultimi 5 anni? Si No Se si, fornire dettagli 6. Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni? Si No Se si, fornire tutti i dettagli possibili riguardo l ammontare della perdita o delle richieste di risarcimento, ALLEGANDO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 7. Siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Si No Se si, fornire dettagli Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 2 di 7

23 Torus Insurance (UK) Limited DICHIARAZIONE Il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore dell Assicurato e degli altri soggetti assicurati dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell Assicurato costituisce la base all eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza. Mi dichiaro/ci dichiariamo disponibili ad informare immediatamente gli assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario. La firma del presente questionario non impegna l Assicurato alla stipulazione del contratto. Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma IMPORTANTE Il Mandatario Torus si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto. NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO Il Mandatario Torus si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente questionario che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il questionario verrà considerato come base per la stipula della polizza stessa in tal caso il questionario sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa. Codice della Privacy (Art. 13 del D.LGS. n. 196/03) - Vi informiamo che il trattamento dei dati personali e sensibili riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto trattamento potrà da noi essere effettuato con l ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarvi che i dati personali non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a trasferimento, Vi precisiamo che il responsabile del trattamento è il Mandatario Torus con l ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente questionario è da intendersi quale assenso scritto al trattamento dei suddetti dati. Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 3 di 7

24 Torus Insurance (UK) Limited ALLEGATO N 1 - SPLIT DEL FATTURATO PER L ATTIVITA DI MEDIATORE AGENTE CREDITIZIO Inserire, per entrambi gli anni, il fatturato per ogni attività esercitata ATTIVITA ATTIVITA ORDINARIA Indicare il fatturato totale per l attività ordinaria ANNO PRECEDENTE 2. *Altro (specificare tipologia dell attività svolta e relativo fatturato) TOTALE *VI-Altro specificare: ANNO CORRENTE 2.. (STIMA) Prego indicare quali attività vengono svolte e relativa percentuale: Locazione finanziaria % Credito al consumo % Prestito su pegno % Rilascio fidejussioni a garanzia % Anticipi, sconti commerciali, crediti commerciali % Intermediazioni in cambi % con assunzioni % senza assunzioni % cambio valuta % Money transfer % Altre attività (specificare) % Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 4 di 7

25 Torus Insurance (UK) Limited ALLEGATO N 2 - FOGLIO INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE Nel caso gli spazi per le risposte alle domande del questionario non fossero sufficienti, prego utilizzare questo foglio. Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 5 di 7

26 Torus Insurance (UK) Limited ALLEGATO N 3 - NO CLAIMS DECLARATION La no claims declaration è una dichiarazione che il proponente/compilatore del questionario deve utilizzare nel caso trascorrano più di trenta giorni dalla data di compilazione del questionario alla data dell ordine fermo, per rivitalizzare il questionario precedentemente compilato e poter ottenere la copertura. Scaduto il termine di validità del questionario (30 giorni dalla data di compilazione), stampare su carta intestata la sottostante dichiarazione (in corsivo) e compilare tutti i campi liberi. Con la seguente NCD si dichiara che le informazioni contenute nel questionario datato / /. non hanno subito alcuna modifica e che, dopo un accurata indagine, non si è a conoscenza di nessun sinistro o circostanza tale da far presumere l insorgenza di un sinistro o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata. Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 6 di 7

27 Torus Insurance (UK) Limited Io sottoscritto/a (prego indicare nome e cognome leggibili) dichiaro di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall art. 32 punto 2 del Regolamento n. 35 dell ISVAP. Data _ / _ / _ Firma Authorised and Regulated by the Financial Services Authority Torus Insurance (UK) Limited Company registered in England & Wales No Pagina 7 di 7

28 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE PER AGENTI IN ATTIVITA FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota informativa Condizioni di Assicurazione Glossario deve essere consegnato al Contrante prima della sottoscrizione del contratto Attenzione: : La presente nota informativa si riferisce unicamente al modello di polizza claims made policy, ossia una copertura assicurativa operante per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta al Contraente e/o all'assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Assicurazione. SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012

29 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia NOTA INFORMATIVA Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 30/11/2010 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima Autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione. I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione che formano parte del fascicolo informativo cui accede la presente Nota Informativa. La presente Nota Informativa non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione che, in caso di divergenza, devono intendersi prevalere sulla presente Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nella presente Nota Informativa possono essere contenute nelle Condizioni Particolari di Assicurazione del fascicolo informativo. Avvertenza: Estensioni, Esclusioni, Delimitazioni e/o nuove garanzie Le condizioni di assicurazione del presente fascicolo, possono essere variate mediante una serie di estensioni di garanzia, nuove garanzie, delimitazioni, e/o esclusioni da concordarsi fra le parti, che modificano la portata dell assicurazione e sono contenute negli articoli a stampa negli Allegati alla polizza e/o nelle Condizioni Particolari di Polizza, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. A tal proposito si richiama l attenzione sulla necessità di leggere attentamente il contenuto degli Allegati e/o nelle Condizioni Particolari in quanto apportano modifiche alla polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali ACE European Group Ltd. è una società di diritto inglese, soggetta alla supervisione dell autorità di vigilanza del settore assicurativo nel Regno Unito (FSA) ed operante in Italia in regime di libero stabilimento. La società ha sede legale nel Regno Unito al seguente indirizzo: ACE Building, 100 Leadenhall St, Londra, Regno Unito. Il contratto viene stipulato con la sede secondaria di ACE European Group Ltd., la cui sede in Italia è in viale Monza 258, Milano, tel , fax Sito internet: Indirizzo di posta elettronica : info.ace.italy@acegroup.com ACE European Group Ltd - Direzione generale per l Italia, iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione al n. l.00043, è autorizzata all esercizio delle assicurazioni. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. è pari a 917,106 mil ( mil) e comprende il capitale sociale pari a 544,741 mil ( mil) e le riserve patrimoniali pari a 372,365 mil ( mil); gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente alla data di ultimo aggiornamento della presente Nota Informativa al 30 maggio Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito seguendo il percorso qui indicato: "Financial Information", "Reports & Accounts", "ACE European Group Limited" (alla voce "Balance Sheet" del documento ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS). L indice di solvibilità dell impresa, inteso come il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,5. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo. Pertanto In mancanza di disdetta, mediante SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 2 di 5

30 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. Si rinvia all art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Nei limiti di quanto contrattualmente previsto, la presente polizza prevede le seguenti garanzie: Responsabilità civile professionale La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento per Danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di reali o presunti errori ed/od omissioni commessi da un Agente in attività finanziaria e/o Mediatore creditizio nell'esercizio delle rispettive attività professionali per conto del Contraente. L Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da atti dolosi e/o fraudolenti delle persone delle quali il Contraente deve rispondere. Ai sensi della presente Assicurazione, qualsiasi Richiesta di Risarcimento o serie di Richieste di Risarcimento derivate da, basate su o attribuibili al/ai medesimo/i errore/i professionale/i sarà considerata una singola Richiesta di Risarcimento. In caso di Richiesta di Risarcimento nei confronti del Contraente che asserisca la natura dolosa e/o fraudolenta dei comportamenti del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere che abbiano operato in collusione con lo stesso, la Società non è tenuta ad indennizzare il Contraente fintanto che non sarà stato accertato giudizialmente il comportamento colposo. Qualora fosse accertato un comportamento doloso e/o fraudolento, la copertura assicurativa non sarà operante. A parziale deroga del disposto dell art. 1900, comma 1, c.c. la copertura è estesa alla colpa grave dell Assicurato. Avvertenza: Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Scheda di Polizza, delle Definizioni e degli art. 2 (Altre assicurazioni), 3 (Pagamento del premio), 13 (Gestione delle vertenze di danno spese legali), 14 (Azioni a seguito di richieste di risarcimento), 15 (Inizio e termine della garanzia polizza SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 3 di 5 claims made delle Condizioni Generali di Assicurazione. Degli art. 17 (Oggetto dell assicurazione), 18 (Esclusioni), 19 (Persone non considerate terze), 20 (Efficacia dell assicurazione), 21 (Limiti di risarcimento), 22 (Estensione territoriale), 23 (Vincolo di solidarietà) e 24 (Recuperi) e 25 (Cessazione del rapporto assicurativo) delle Norme che regolano l assicurazione della Responsabilità Civile degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Avvertenza: L Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta al Contraente e/o all Assicurato e da questi denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, od il periodo di garanzia postuma qualora previsto, purché relative ad attività professionali svolte non antecedentemente la Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza. Restano pertanto escluse, in assenza di espressa garanzia postuma, le Richieste di Risarcimento pervenute per qualsiasi motivo successivamente alla cessazione dell Assicurazione anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il Periodo di Assicurazione A tal proposito, si rinvia all art. 15 (Inizio e termine della garanzia polizza claims made) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l attenzione sul contenuto della Scheda di Polizza ed al contenuto dell articolo 21 (Limiti di risarcimento) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Di seguito è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione della franchigia e del massimale: Massimale: Euro Sottolimite: Euro Richiesta di risarcimento relativa a garanzia con sottolimite: Euro Franchigia: Euro 0 Danno liquidabile: Euro

31 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia Franchigia e scoperti: l inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l integrale ristoro del danno subito; l impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell assicurato. 4 Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione. Si richiama l art. 1 (Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti e le diminuzioni del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, la variazione del premio, nonché la cessazione del contratto ai sensi degli artt e 1898 del Codice Civile. Si richiamano gli artt. 5 (Aggravamento del rischio) e 6 (Diminuzione del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. A titolo esemplificativo: (i) una circostanza che può costituire un aggravamento del rischio è l aumento del volume d affari; l intermediazione di nuovi prodotti finanziari; (ii) una circostanza che può costituire una diminuzione del rischio è la riduzione del volume d affari; la riduzione dei prodotti finanziari intermediati. 6. Premi L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento. Se il Contraente e/o l'assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi devono essere pagati alla Società od al Broker od all Agente a cui la Polizza è assegnata. Si richiama la Scheda di Polizza e l art. 3 (Pagamento del premio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell Intermediario. 7. Rivalse Non è previsto il diritto di rivalsa nei confronti dell Assicurato. 8. Diritto di recesso Avvertenza: La Società può recedere in caso di mancata accettazione, da parte del Contraente, del Premio addizionale comunicatogli dalla Società in caso di aggravamento del rischio. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata con un preavviso di 30 giorni. Si richiama l articolo 5 (Aggravamento del rischio) delle Condizioni Generali per gli aspetti di dettaglio. Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto di Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione dando un preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Si richiama l articolo 8 (Disdetta in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 4 di 5

32 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto La legge applicabile alla Polizza é la legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente. I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge che sono il 21,25% + 1% di imposta antiracket (rc professionale) C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso), entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Si rinvia all articolo 7 (Obblighi dell Assicurato in caso di richiesta di risarcimento) delle Condizioni Generali per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Ace European Group Ltd. Direzione generale per l Italia Ufficio Reclami viale Monza 258, Milano, tel , fax ufficio.reclami@acegroup.com L Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale n. 21, Roma corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall Impresa e dei dati specificati all art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: reclami relativi all osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, nonché quelli ai quali l Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto). L esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel , Fax , Indirizzo complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all ISVAP, all indirizzo sopra indicato, che provvederà all inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall ISVAP all esponente. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l autorità giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Non sono previste procedure arbitrali. Ace European Group Ltd. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Pag. 5 di 5

33 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia Il rappresentante legale Orazio Rossi SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 6 di 5

34 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento. Se il Contraente e/o l'assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi devono essere pagati alla Società od al Broker od all Agente a cui la Polizza è assegnata. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società qualunque aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (art C.C.). Qualora l aggravamento di rischio comportasse un Premio addizionale o la modifica delle condizioni in corso, la Società potrà comunicarlo al Contraente/Assicurato e, qualora il Contraente/Assicurato non accettasse quanto proposto dalla Società, quest ultima Pag. 1 di 6 Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10 Art. 11. potrà recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora, nelle more della comunicazione e del perfezionamento del recesso si verificasse una Richiesta di Risarcimento, si applicherà l art C.C. ultimo comma. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO In caso di Sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. L Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo (art C.C.). DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto di Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione dando un preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. FORO COMPETENTE Le parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano. SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012

35 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia Art. 12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 13. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (art C.C., III comma). La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Il Contraente / l Assicurato, pena la non operatività dell Assicurazione, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna Richiesta di risarcimento senza il consenso scritto della Società. Art. 14. AZIONI A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO Ogni qualvolta si verifichi una Richiesta di Risarcimento per: asseriti comportamenti dolosi e/o fraudolenti, indebiti arricchimenti, delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, il Contraente sarà tenuto: a) interrompere nelle forme previste il rapporto con l Agente in attività finanziaria e/o il Mediatore creditizio infedele, e b) a denunciare l Agente in attività finanziaria e/o il Mediatore creditizio infedele all'autorità giudiziaria ed agli organi di vigilanza competenti (es. Organismo di Controllo; CONSOB; UIC; ecc.). La presente Assicurazione non opererà: a) fintanto che il Contraente non avrà denunciato il fatto all'autorità giudiziaria ed agli organi di vigilanza competenti; Art. 15. Art. 16. b) se il Contraente addiviene, senza il consenso scritto dell'assicuratore, a transazioni con l Agente in attività finanziaria e/o il Mediatore creditizio infedele e/o il terzo danneggiato o con chi per essi. Il Contraente coopererà con l'assicuratore e/o i suoi rappresentanti autorizzati nell'accertamento e nella definizione di ogni Sinistro. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (polizza claims made) L Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta al Contraente e/o all Assicurato e da questi denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, od il periodo di garanzia postuma qualora previsto, purché relative ad attività professionali svolte non antecedentemente la Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza. Restano pertanto escluse, in assenza di espressa garanzia postuma, le Richieste di Risarcimento pervenute per qualsiasi motivo successivamente alla cessazione dell Assicurazione anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il Periodo di Assicurazione. REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione: - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente, - del fatturato, escluso I.V.A., - del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando che la Società, su richiesta formale del Contraente/Assicurato, potrà fissargli un ulteriore termine o proroga. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 2 di 6

36 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società - fermo il suo diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi. Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all'85% dell'ultimo premio consuntivo. Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile professionale degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Art. 17. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Responsabilità civile professionale La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento per Danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di reali o presunti errori ed/od omissioni commessi da un Agente in attività finanziaria e/o Mediatore creditizio nell'esercizio delle rispettive attività professionali per conto del Contraente. L Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da atti dolosi e/o fraudolenti delle persone delle quali il Contraente deve SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 3 di 6 rispondere. Ai sensi della presente Assicurazione, qualsiasi Richiesta di Risarcimento o serie di Richieste di Risarcimento derivate da, basate su o attribuibili al/ai medesimo/i errore/i professionale/i sarà considerata una singola Richiesta di Risarcimento. In caso di Richiesta di Risarcimento nei confronti del Contraente che asserisca la natura dolosa e/o fraudolenta dei comportamenti del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere che abbiano operato in collusione con lo stesso, la Società non è tenuta ad indennizzare il Contraente fintanto che non sarà stato accertato giudizialmente il comportamento colposo. Qualora fosse accertato un comportamento doloso e/o fraudolento, la copertura assicurativa non sarà operante. A parziale deroga del disposto dell art. 1900, comma 1, c.c. la copertura è estesa alla colpa grave dell Assicurato. Art. 18. ESCLUSIONI L'Assicurazione non vale per Richieste di Risarcimento: a. che sono state notificate o che avrebbero dovuto essere notificate sulla base di un altra Polizza o certificato di Assicurazione in vigore prima della stipula della presente Assicurazione; b. per errori, omissioni e/o Atti illeciti commessi prima della decorrenza del Periodo di Assicurazione relativamente ai quali il Contraente e/o l Assicurato sapeva e/o poteva ragionevolmente prevedere che sarebbe conseguita una Richiesta di Risarcimento; c. per errori, omissioni e/o Atti illeciti commessi da un Agente in attività finanziaria e/o Mediatore creditizio già sottoposto ad indagini, procedimenti di verifica, controlli e/o sanzioni per presunte irregolarità da parte della Contraente, dell Autorità di Controllo (es. Organismo di Controllo; CONSOB; UIC; ecc.) e/o dell Autorità giudiziaria prima della decorrenza del Periodo di Assicurazione; d. per Agenti in attività finanziaria e/o Mediatori creditizi che sono stati reclutati non rispettando le procedure interne scritte

37 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia ed i requisiti stabiliti dalla Contraente per la selezione; e. per atti dolosi e/o fraudolenti del Contraente, salvi quelli delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, purché commessi senza alcun coinvolgimento attivo e/o passivo del Contraente; f. Danni direttamente e/o indirettamente causati a cose ed a persone; g. per sanzioni, multe ed ammende e tutto ciò che non è considerato assicurabile per legge; h. per consulenze finanziarie e/o investimenti che non hanno dato i risultati previsti o promessi, a meno che possa essere provato che il Danno patrimoniale è la conseguenza di errori e/o omissioni fatti dall Assicurato; i. per deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, perdite finanziarie in genere che derivino dall oscillazione di un qualsiasi mercato finanziario, a meno che possa essere provato che il Danno patrimoniale è la conseguenza di errori e/o omissioni fatti dall Assicurato; j. per l effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata od incompleta descrizione dei costi di beni, prodotti o servizi; o come risultato del mancato rispetto di costi promessi, prospettati, preventivati o contrattualizzati dall Assicurato; k. per qualsiasi danno che il Contraente e/o l Assicurato è civilmente obbligato a risarcire in conseguenza della totale o parziale impossibilità da parte dello stesso di fornire la prestazione, il bene o servizio promesso; l. per responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; m. per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di virus informatico; n. direttamente e/o indirettamente collegate ad operazioni di riciclaggio e/o ricettazione; o. direttamente e/o indirettamente collegate: all inosservanza della Legge 675/96 e successive modifiche sul trattamento e la tutela dei dati personali dei clienti, e/o alla raccolta, verifica e controllo dei dati personali dei clienti; Pag. 4 di 6 Art. 19 p. in conseguenza, diretta od indiretta, di guerra, terrorismo, ostilità, sconvolgimenti della natura, come ad esempio terremoto, uragani, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche; q. qualunque conseguenza, diretta od indiretta: da inquinamento dell acqua, dell aria, del suolo e comunque qualunque danno ambientale, da emissione o scarico di qualsiasi campo elettromagnetico, radiazione elettromagnetica od elettromagnetismo realmente o potenzialmente in grado di produrre effetti sulla salute, sicurezza o condizione di qualsiasi persona e/o ambiente o che produce effetto sul valore, commerciabilità, condizione o uso di qualsiasi proprietà, da radiazioni provocate da fissioni nucleari, fusioni o contaminazioni radioattive, da materiale radioattivo, tossico, esplosivo od altro di natura pericolosa connessa ad esposizione o di componenti nucleari. PERSONE NON CONSIDERATE TERZE Non sono considerati terzi: a) Il Contraente e le persone cui compete la qualifica di Assicurato; b) i parenti in linea retta e collaterale fino al 3 grado e gli affini fino al 3 grado degli Assicurati; c) i dipendenti, i lavoratori interinali, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori temporanei, i collaboratori e le persone delle quali il Contraente e/o l Assicurato deve rispondere nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente; d) le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone indicate al punto c) che precede rivestono la SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012

38 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia Art. 20 Art. 21 Art. 22 qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziale. EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE La presente Assicurazione è subordinata al possesso, da parte del Contraente e degli Assicurati della cui opera questi si avvale, dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell attività per la quale è prestata l Assicurazione o delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera il Contraente si avvale, in particolare l iscrizione all Organismo di Controllo o ad altro Albo o Registro previsto dalla legge. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Polizza, il venir meno dei predetti requisiti ed autorizzazioni determina la risoluzione dell Assicurazione. LIMITI DI RISARCIMENTO L Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico della Società indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento denunciate durante il Periodo di Assicurazione. Qualora fosse previsto un Sottolimite in relazione ad una specifica garanzia, unicamente per questa specifica garanzia l Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimite indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico della Società indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento denunciate durante il Periodo di Assicurazione. Qualora l Assicurazione fosse prestata per una pluralità di soggetti Assicurati, il Massimale ed i Sottolimiti, ove previsti, indicati nella Scheda di Polizza, rappresentano la massima esposizione a carico della Società anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. ESTENSIONE TERRITORIALE L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento per le attività poste in essere, Pag. 5 di 6 Art. 23 Art. 24 e per i conseguenti Danni patrimoniali verificatisi, nell ambito della Territorialità indicata nella Scheda di Polizza. VINCOLO DI SOLIDARIETA In caso di responsabilità solidale del Contraente e/o dell Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria del Contraente e/o dell Assicurato, con espressa esclusione della quota di responsabilità anche provvisoria di pertinenza di terzi. RECUPERI In caso di recupero d importi in relazione a qualsiasi Danno patrimoniale coperto dalla presente Assicurazione, l importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tal fine, sarà ripartito come segue: a) in primo luogo per rimborsare all Assicurato quella parte di Danno patrimoniale che, eccedendo l ammontare del Risarcimento corrisposto o dovuto dalla Società, fosse rimasto a suo carico; b) in secondo luogo per ridurre il Danno patrimoniale indennizzabile a termini di Assicurazione oppure per rimborsare la Società del Risarcimento dalla stessa corrisposto a Contraente e/o all Assicurato; c) da ultimo per rimborsare all Assicurato quella parte di Danno patrimoniale che, per effetto della Franchigia o di altre detrazioni previste dalla presente Polizza, fosse rimasta a suo carico. Art. 25 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO In caso di cessazione volontaria dell attività professionale del Contraente e/o dell Assicurato, l Assicurazione continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per gli errori professionali e/o gli Atti illeciti commessi fino alla data della cessazione volontaria dell attività. In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare dell attività del Contraente e/o dell Assicurato, l Assicurazione resta sospesa. L Assicurazione riprende ad avere efficacia dal momento della SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012

39 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia cessazione della sospensione sanzionatoria o disciplinare, purché sia in regola con il pagamento del Premio, fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione. Qualora durante il Periodo di Assicurazione la Contraente: a) fosse acquisita da parte di terzi ai sensi dall art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile, b) dovesse fondersi con un altro soggetto giuridico, c) entrasse in una qualsiasi procedura concorsuale, l Assicurazione continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per gli errori professionali e/o gli Atti illeciti commessi fino alla data di uno degli eventi descritti ai punti a), b) o c). In caso di Richiesta di Risarcimento, l Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell Assicurato coinvolto per eventuali nuovi errori professionali e/o Atti illeciti denunciati successivamente alla prima Richiesta di Risarcimento e tra loro non collegati a quelli già denunciati, senza diritto al rimborso del Premio. SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 6 di 6

40 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia GLOSSARIO La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. ASSICURAZIONE: operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto. ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all art Codice Civile. ASSICURAZIONE A VALORE INTERO: forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all art Codice Civile. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE: contratto di assicurazione con il quale l assicuratore si impegna a tenere indenne l assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l assicurazione. ASSICURAZIONE DI COSE: forma di copertura avente per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato. CARICAMENTI: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. CONFLITTO DI INTERESSI: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello della Contraente. CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e si obbliga a SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 1 di 3 pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). DECORRENZA DELLA GARANZIA: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. FASCICOLO INFORMATIVO: l insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. FRANCHIGIA: importo prestabilito a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. IMPRESA: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. INDENNIZZO: la somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di sinistro. ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. LIQUIDAZIONE: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. PERITO: libero professionista incaricato dall Impresa di stimare l entità del danno subito dall Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall ISVAP. POLIZZA: il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. PREMIO: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. RISARCIMENTO: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

41 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia RIVALSA: diritto che spetta all Impresa nei confronti dell Assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l Impresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. SINISTRO: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOMMA ASSICURATA: importo nei limiti del quale l Impresa si impegna a fornire la propria prestazione. SURROGAZIONE: facoltà dell Impresa che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. VALORE ASSICURATO: rappresenta la misura dell interesse sottoposto ad Assicurazione. DEFINIZIONI DI POLIZZA Si concorda che ai sensi della presente Assicurazione le espressioni sotto indicate assumono il seguente significato: AGENTE IN ATTIVITA FINANZIARIA la persona fisica o giuridica che viene stabilmente incaricata da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all esercizio delle attività finanziarie previste dall art. 106, comma 1, del T.U.B., senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. ASSICURATI il Contraente e: a) gli Agenti in attività finanziaria, b) i Mediatori creditizi, che operano per loro conto. ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione. ATTO ILLECITO qualunque azione e/o omissione dolosa e/o fraudolenta commessa con l intenzione di procurare per se o per altri un profitto ingiusto e/o illecito. CONTRAENTE il soggetto che stipula l Assicurazione nell interesse proprio od altrui. COSA/E sia gli oggetti materiali sia gli animali. DANNO A COSA/E alterazione fisica e/o chimica di Cosa/e. DANNO A PERSONA/E danni derivanti dalla lesione dell integrità psico/fisica e danni non patrimoniali sia conseguenti e/o annessi e/o connessi a questi che non. DANNO PATRIMONIALE qualsiasi somma della quale l Assicurato sia riconosciuto civilmente responsabile a titolo di Risarcimento danni a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell Assicurato, od ad accordi extragiudiziali negoziati dalla Società con il consenso scritto dell Assicurato, a condizione che tali Danni patrimoniali non derivino da sanzioni di natura fiscale o amministrativa, multe, ammende, penali contrattuali in genere, imposte e qualsiasi forma di Risarcimento od Indennizzo non assicurabile secondo la legislazione vigente. Non è considerata Danno patrimoniale il/i corrispettivo/i percepito dall Assicurato e che sia tenuto a restituire a seguito di un totale e/o parziale inadempimento dei suoi servizi professionali. FRANCHIGIA l importo prestabilito di Danno patrimoniale che rimane a carico dell Assicurato. INDENNIZZO / RISARCIMENTO la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro (capitale, interessi e spese) MASSIMALE l obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese. MEDIATORE CREDITIZIO la persona fisica o giuridica regolarmente iscritta all albo dei Mediatori creditizi che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. POLIZZA il documento che prova l'assicurazione. PREMIO la somma dovuta dal contraente e/o dall'assicurato alla Società. RICHIESTA DI RISARCIMENTO /SINISTRO a) qualsiasi procedimento o causa intentata da terzi nei confronti del Contraente e/o dell Assicurato per Danni patrimoniali causati da un errore professionale e/o Atto illecito; b) qualsiasi scritto mediante il quale terzi dichiarano di ritenere il Contraente e/o l Assicurato responsabile delle conseguenze di uno specifico errore professionale e/o Atto illecito; c) qualsiasi procedimento penale instaurato da terzi nei confronti del Contraente e/o dell Assicurato per un errore professionale e/o Atto illecito. SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 2 di 3

42 ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l'italia SCOPERTO la percentuale di Danno patrimoniale che rimane a carico dell Assicurato. SOCIETÀ la ACE EUROPEAN GROUP Ltd. SOTTOLIMITE l obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per una specifica situazione garanzia. Quando è previsto un Sottolimite di Risarcimento, questo non s intende in aggiunta al Massimale di garanzia ma è una parte dello stesso. SEDE LEGALE: Londra (Gran Bretagna)- Capitale sociale deliberato Lst ,00 capitale sociale sottoscritto e versato ,00- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3. lett. b. dir. n. 87/344/CEE Iscrizione Elenco ISVAP imprese comunitarie n. I STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: Milano - Viale Monza, Tel Fax P.I. e C.F R.E.A. n Rappresentante Generale per l Italia: Orazio Rossi info.ace.italy@acegroup.com Fascicolo Informativo Ediz maggio 2012 Pag. 3 di 3

43 POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE PER AGENTI IN ATTIVITA FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Attenzione: Questa è una claims made policy, ossia una copertura assicurativa operante per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta al Contraente e/o all'assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di Assicurazione. Si raccomanda di leggere attentamente il testo di polizza.

44 SCHEDA DI POLIZZA CODICE COLLABORATORE RAMO POLIZZA NR. Emessa in 2 esemplari il 7 maggio 2012 in Milano Sost./Rinn. Pol. Nr. CONTRAENTE DOMICILIO CAP PROV. PERIODO DI ASSICURAZIONE Effetto Scadenza Ore 24,00 del Ore 24,00 del DATA DI RETROATTIVITA MASSIMALI 00,00 in aggregato per Periodo di Assicurazione FRANCHIGIE e SCOPERTI 1.000,00 per reclamante per arricchimenti indebiti 00,00 per Sinistro TERRITORIALITA C.F. CONTEGGIO DEL PREMIO Ricavi / tasso imponibile 0,00 0,00% 0,00 Premio minimo imponibile comunque dovuto alla Società per ciascun anno o minor periodo 0,00 RATE Premio netto Addizionali Imponibile Imposte Totale Alla Firma Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Successive Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Il Contraente / Assicurato ai sensi ed agli effetti degli artt del C.C. dichiara che: a) è stato assicurato con altre compagnie di Assicurazione per rischi analoghi NO SI b) ha avuto stornati contratti da altre compagnie di Assicurazione per i rischi assicurati NO SI c) ha subito Richieste di Risarcimento nel corso degli ultimi 5 anni per i rischi assicurati NO SI d) è a conoscenza di fatti e/o atti che potrebbero dare origine a Richieste di Risarcimento NO SI L'Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dall Assicurato / Contraente nel corso della trattativa e nella proposta questionario che forma parte integrante della Polizza e viene prestata alle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive di Assicurazione. La presente Polizza è formata da nr. pagine. Contraente ACE EUROPEAN GROUP Ltd Rappresentanza Generale per l'italia

45 DEFINIZIONI Si concorda che ai sensi della presente Assicurazione le espressioni sotto indicate assumono il seguente significato: Agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che viene stabilmente incaricata da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all esercizio delle attività finanziarie previste dall art. 106, comma 1, del T.U.B., senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. Assicurati il Contraente e: a) gli Agenti in attività finanziaria, b) i Mediatori creditizi, che operano per suo conto. Assicurazione Contraente Cosa/e Danno a Cosa/e Danno a persona/e Danno patrimoniale il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l Assicurazione nell interesse proprio od altrui. sia gli oggetti materiali sia gli animali. alterazione fisica e/o chimica di Cosa/e. danni derivanti dalla lesione dell integrità psico/fisica e danni non patrimoniali sia conseguenti e/o annessi e/o connessi a questi che non. qualsiasi somma della quale l Assicurato sia riconosciuto civilmente responsabile a titolo di Risarcimento danni a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell Assicurato, od ad accordi extragiudiziali negoziati dalla Società con il consenso scritto dell Assicurato, a condizione che tali Danni patrimoniali non derivino da sanzioni di natura fiscale o amministrativa, multe, ammende, penali contrattuali in genere, imposte e qualsiasi forma di Risarcimento od Indennizzo non assicurabile secondo la legislazione vigente. Non è considerato Danno patrimoniale il/i corrispettivo/i percepito dall Assicurato e che sia tenuto a restituire a seguito di un totale e/o parziale inadempimento dei suoi servizi professionali. Franchigia l importo prestabilito di Danno patrimoniale che rimane a carico dell Assicurato.

46 Indennizzo / Risarcimento Massimale Mediatore creditizio Polizza Premio Richiesta di Risarcimento / Sinistro Scoperto Società Sottolimite la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro (capitale, interessi e spese) l obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese. la persona fisica o giuridica regolarmente iscritta all albo dei Mediatori creditizi che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta dal contraente e/o dall'assicurato alla Società. a) qualsiasi procedimento o causa intentata da terzi nei confronti del Contraente e/o dell Assicurato per Danni patrimoniali causati da un errore professionale; b) qualsiasi scritto mediante il quale terzi dichiarano di ritenere il Contraente e/o l Assicurato responsabile delle conseguenze di uno specifico errore professionale; c) qualsiasi procedimento penale instaurato da terzi nei confronti del Contraente e/o dell Assicurato per un errore professionale. la percentuale di Danno patrimoniale che rimane a carico dell Assicurato. la ACE EUROPEAN GROUP Ltd. l obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per una specifica situazione garanzia. Quando è previsto un Sottolimite di Risarcimento, questo non s intende in aggiunta al Massimale di garanzia ma è una parte dello stesso.

47 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno di pagamento. Se il Contraente e/o l'assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo q uello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi devono essere pagati alla Società od al Broker od all Agente a cui la Polizza è assegnata. Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società qualunque aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (art C.C.). Qualora l aggravamento di rischio comportasse un Premio addizionale o la modifica delle condizioni in corso, la Società potrà comunicarlo al Contraente/Assicurato e, qualora il Contraente/Assicurato non accettasse quanto proposto dalla Società, quest ultima potrà recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora, nelle more della comunicazione e del perfezionamento del recesso si verificasse una Richiesta di Risarcimento, si applicherà l art C.C. ultimo comma. Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

48 Art. 7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO In caso di Sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. L Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo (art C.C.). Art. 8 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamen to o rifiuto di Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione dando un preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno. Art. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 FORO COMPETENTE Le parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano. Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (art C.C., III comma).

49 La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Il Contraente / l Assicurato, pena la non operatività dell Assicurazione, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna Richiesta di risarcimento senza il consenso scritto della Società. Art. 14 AZIONI A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO Ogni qualvolta si verifichi una Richiesta di Risarcimento per: asseriti comportamenti dolosi e/o fraudolenti, indebiti arricchimenti, delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, il Contraente sarà tenuto: a) a interrompere nelle forme previste il rapporto con l Agente in attività finanziaria e/o il Mediatore creditizio infedele, e b) a denunciare l Agente in attività finanziaria e/o il Mediatore creditizio infedele all'autorità giudiziaria ed agli organi di vigilanza competenti (es. Organismo di Controllo; CONSOB; UIC; ecc.). La presente Assicurazione non opererà: a) fintanto che il Contraente non avrà denunciato il fatto all'autorità giudiziaria ed agli organi di vigilanza competenti; b) se il Contraente addiviene, senza il consenso scritto dell'assicuratore, a transazioni con l Agente in attività finanziaria e/o il Mediatore creditizio infedele e/o il terzo danneggiato o con chi per essi. Il Contraente coopererà con l'assicuratore e/o i suoi rappresentanti autorizzati nell'accertamento e nella definizione di ogni Sinistro. Art. 15 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (polizza claims made) L Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta al Contraente e/o all Assicurato e da questi denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, od il periodo di garanzia postuma qualora previsto, purché relative ad attività professionali svolte non antecedentemente la Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza. Restano pertanto escluse, in assenza di espressa garanzia postuma, le Richieste di Risarcimento pervenute per qualsiasi motivo successivamente alla cessazione dell Assicurazione anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il Periodo di Assicurazione. Art. 16 REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

50 - delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente, - del fatturato, escluso I.V.A., - del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando che la Società, su richiesta formale del Contraente/Assicurato, potrà fissargli un ulteriore termine o proroga. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società - fermo il suo diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi. Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all'85% dell'ultimo premio consuntivo.

51 Norme che regolano l assicurazione della responsabilità civile professionale degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Art. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Responsabilità civile professionale La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento per Danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di reali o presunti errori ed/od omissioni commessi da un Agente in attività finanziaria e/o Mediatore creditizio nell'esercizio delle rispettive attività professionali per conto del Contraente. L Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da atti dolosi e/o fraudolenti delle persone delle quali il Contraente deve rispondere. Ai sensi della presente Assicurazione, qualsiasi Richiesta di Risarcimento o serie di Richieste di Risarcimento derivate da, basate su o attribuibili al/ai medesimo/i errore/i professionale/i sarà considerata una singola Richiesta di Risarcimento. In caso di Richiesta di Risarcimento nei confronti del Contraente che asserisca la natura dolosa e/o fraudolenta dei comportamenti del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere che abbiano operato in collusione con lo stesso, la Società non è tenuta ad indennizzare il Contraente fintanto che non sarà stato accertato giudizialmente il comportamento colposo. Qualora fosse accertato un comportamento doloso e/o fraudolento, la copertura assicurativa non sarà operante. A parziale deroga del disposto dell art. 1900, comma 1, c.c. la copertura è estesa alla colpa grave dell Assicurato. Art. 18 ESCLUSIONI L'Assicurazione non vale per Richieste di Risarcimento: a) che sono state notificate o che avrebbero dovuto essere notificate sulla base di un altra Polizza o certificato di Assicurazione in vigore prima della stipula della presente Assicurazione; b) per errori, omissioni e/o Atti illeciti commessi prima della decorrenza del Periodo di Assicurazione relativamente ai quali il Contraente e/o l Assicurato sapeva e/o poteva ragionevolmente prevedere che sarebbe conseguita una Richiesta di Risarcimento; c) per errori, omissioni e/o Atti illeciti commessi da un Agente in attività finanziaria e/o Mediatore creditizio già sottoposto ad indagini, procedimenti di verifica, controlli e/o sanzioni per presunte irregolarità da parte della Contraente, dell Autorità di Controllo (es. Organismo di Controllo; CONSOB; UIC; ecc.) e/o dell Autorità giudiziaria prima della decorrenza del Periodo di Assicurazione; d) per Agenti in attività finanziaria e/o Mediatori creditizi che sono stati reclutati non rispettando le procedure interne scritte ed i requisiti stabiliti dalla Contraente per la selezione; e) per atti dolosi e/o fraudolenti del Contraente, salvi quelli delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, purché commessi senza alcun coinvolgimento attivo e/o passivo del Contraente;

52 f) Danni direttamente e/o indirettamente causati a cose ed a persone; g) per sanzioni, multe ed ammende e tutto ciò che non è considerato assicurabile per legge; h) per consulenze finanziarie e/o investimenti che non hanno dato i risultati previsti o promessi, a meno che possa essere provato che il Danno patrimoniale è la conseguenza di errori e/o omissioni fatti dall Assicurato; i) per deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, perdite finanziarie in genere che derivino dall oscillazione di un qualsiasi mercato finanziario, a meno che possa essere provato che il Danno patrimoniale è la conseguenza di errori e/o omissioni fatti dall Assicurato; j) per l effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata od incompleta descrizione dei costi di beni, prodotti o servizi; o come risultato del mancato rispetto di costi promessi, prospettati, preventivati o contrattualizzati dall Assicurato; k) per qualsiasi danno che il Contraente e/o l Assicurato è civilmente obbligato a risarcire in conseguenza della totale o parziale impossibilità da parte dello stesso di fornire la prestazione, il bene o servizio promesso; l) per responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; m) per mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di virus informatico; n) direttamente e/o indirettamente collegate ad operazioni di riciclaggio e/o ricettazione; o) direttamente e/o indirettamente collegate: all inosservanza della Legge 675/96 e successive modifiche sul trattamento e la tutela dei dati personali dei clienti, e/o alla raccolta, verifica e controllo dei dati personali dei clienti; p) in conseguenza, diretta od indiretta, di guerra, terrorismo, ostilità, sconvolgimenti della natura, come ad esempio terremoto, uragani, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche; q) qualunque conseguenza, diretta od indiretta: da inquinamento dell acqua, dell aria, del suolo e comunque qualunque danno ambientale, da emissione o scarico di qualsiasi campo elettromagnetico, radiazione elettromagnetica od elettromagnetismo realmente o potenzialmente in grado di produrre effetti sulla salute, sicurezza o condizione di qualsiasi persona e/o ambiente o che produce effetto sul valore, commerciabilità, condizione o uso di qualsiasi proprietà, da radiazioni provocate da fissioni nucleari, fusioni o contaminazioni radioattive, da materiale radioattivo, tossico, esplosivo od altro di natura pericolosa connessa ad esposizione o di componenti nucleari. Art. 19 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE Non sono considerati terzi: a) Il Contraente e le persone cui compete la qualifica di Assicurato; b) i parenti in linea retta e collaterale fino al 3 grado e gli affini fino al 3 grado degli Assicur ati; c) i dipendenti, i lavoratori interinali, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori temporanei, i collaboratori e le persone delle quali il Contraente e/o l Assicurato deve rispondere nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;

53 d) le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone indicate al punto c) che precede rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziale. Art. 20 EFFICACIA DELL ASSICURAZIONE La presente Assicurazione è subordinata al possesso, da parte del Contraente e degli Assicurati della cui opera questi si avvale, dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell attività per la quale è prestata l Assicurazione o delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera il Contraente si avvale, in particolare l iscrizione all Organismo di Controllo o ad altro Albo o Registro previsto dalla legge. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Polizza, il venir meno dei predetti requisiti ed autorizzazioni determina la risoluzione dell Assicurazione. Art. 21 LIMITI DI RISARCIMENTO L Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico della Società indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento denunciate durante il Periodo di Assicurazione. Qualora fosse previsto un Sottolimite in relazione ad una specifica garanzia, unicamente per questa specifica garanzia l Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimite indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico della Società indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento denunciate durante il Periodo di Assicurazione. Qualora l Assicurazione fosse prestata per una pluralità di soggetti Assicurati, il Massimale ed i Sottolimiti, ove previsti, indicati nella Scheda di Polizza, rappresentano la massima esposizione a carico della Società anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro. Art. 22 ESTENSIONE TERRITORIALE L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento per le attività poste in essere, e per i conseguenti Danni patrimoniali verificatisi, nell ambito della Territorialità indicata nella Scheda di Polizza. Art. 23 VINCOLO DI SOLIDARIETA In caso di responsabilità solidale del Contraente e/o dell Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria del Contraente e/o dell Assicurato, con espressa esclusione della quota di responsabilità anche provvisoria di pertinenza di terzi. Art. 24 RECUPERI In caso di recupero d importi in relazione a qualsiasi Danno patrimoniale coperto dalla presente Assicurazione, l importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tal fine, sarà ripartito come segue:

54 a) in primo luogo per rimborsare all Assicurato quella parte di Danno patrimoniale che, eccedendo l ammontare del Risarcimento corrisposto o dovuto dalla Società, fosse rimasto a suo carico; b) in secondo luogo per ridurre il Danno patrimoniale indennizzabile a termini di Assicurazione oppure per rimborsare la Società del Risarcimento dalla stessa corrisposto a Contraente e/o all Assicurato; c) da ultimo per rimborsare all Assicurato quella parte di Danno patrimoniale che, per effetto della Franchigia o di altre detrazioni previste dalla presente Polizza, fosse rimasta a suo carico. Art. 25 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO In caso di cessazione volontaria dell attività professionale del Contraente e/o dell Assicurato, l Assicurazione continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per gli errori professionali e/o gli Atti illeciti commessi fino alla data della cessazione volontaria dell attività. In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare dell attività del Contraente e/o dell Assicurato, l Assicurazione resta sospesa. L Assicurazione riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione sanzionatoria o disciplinare, purché sia in regola con il pagamento del Premio, fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione. Qualora durante il Periodo di Assicurazione la Contraente: a) fosse acquisita da parte di terzi ai sensi dall art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile, b) dovesse fondersi con un altro soggetto giuridico, c) entrasse in una qualsiasi procedura concorsuale, l Assicurazione continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione per gli errori professionali e/o gli Atti illeciti commessi fino alla data di uno degli eventi descritti ai punti a), b) o c). In caso di Richiesta di Risarcimento, l Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell Assicurato coinvolto per eventuali nuovi errori professionali e/o Atti illeciti denunciati successivamente alla prima Richiesta di Risarcimento e tra loro non collegati a quelli già denunciati, senza diritto al rimborso del Premio. Contraente ACE EUROPEAN GROUP LTD Rappresentanza Generale per l'italia

55 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Le parti concordano le seguenti Condizioni Particolari di Assicurazione, che derogano nei termini ed alle modalità indicate, quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 1. DETERMINAZIONE DEL PREMIO A parziale modifica di quanto previsto all art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società Contraente ACE EUROPEAN GROUP LTD Rappresentanza Generale per l'italia

56 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE La Contraente non è a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari. Anche agli effetti degli artt e 1893 del Codice Civile, si avverte la Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Contraente Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle Condizioni Generali di polizza: Art. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Art. 05 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Art. 07 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO Art. 08 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Art. 09 PROROGA DELL ASSICURAZIONE Art. 11 FORO COMPETENTE Art. 14 AZIONI A SEGUITO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO Art. 15 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (polizza claims made) Art. 16 REGOLAZIONE PREMIO Art. 18 ESCLUSIONI Contraente La Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione e le Condizioni Particolari di Assicurazione (ove esistenti). Qualora al perfezionamento della Polizza si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Fascicolo Informativo, si prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Fascicolo Informativo ed a derogare quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Contraente L'importo di 0,00 è stato pagato oggi il Broker

57 IMPEGNO DI RISERVATEZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali) Per gli assicurati ACE EUROPEAN GROUP LIMITED Trattamento dei dati personali per finalità assicurative Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società ha la necessità di disporre di dati personali che La riguardano - dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge, e/o dati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", cioè i soggetti che trattano dati personali per fini strumentali all esecuzione del contratto, in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Diritti dell'interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

58 Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso ACE European Group Ltd.- Rappresentanza Generale per l Italia viale Monza 258 Milano (MI) Tel Fax: Dichiarazione di Consenso al trattamento dei dati per finalità assicurative (art. 23 D. Lgs 196/2003) Preso atto dell informativa fornitami all atto della sottoscrizione del contratto, consento al trattamento dei miei dati personali per finalità assicurative per le finalità e con le finalità descritte. Nome Cognome Firma Luogo e data

59 Contratto di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile professionale di Mediatori Creditizi, Agenti in attività finanziaria DUAL Professionisti Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota informativa Condizioni di assicurazione Glossario Modulo di proposta deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Arch Insurance Company (Europe) Ltd. Rappresentanza Generale per l'italia Arch Insurance Company (Europe) Ltd. e parte di Arch Capital Group Ltd.

60 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA CIVILE DI MEDIATORI CREDITIZI, AGENTI IN ATTIVITA FINANZIARIA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'isvap. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito: il "Contratto") prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1. Informazioni generali Il Contratto è stipulato con: Arch Insurance Company (Europe) Limited (nel seguito anche gli "Assicuratori"). Sede legale: 6th Floor Plantation Place South 60, Great Tower Street EC3R5A7, Londra (Regno Unito) Sede Secondaria (Rappresentanza Generale) in Italia: Via Gabrio Casati, 1, Milano (Italia) - Telefono: / Fax: / Sito internet: info@archinsurance.co.uk Provvedimento di autorizzazione a svolgere l'attività assicurativa in Italia: n in data 16 febbraio 2005 Numero iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione: n Arch Insurance Company (Europe) Limited svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 23 del Codice delle Assicurazioni attraverso la propria Rappresentanza Generale avente sede in Milano, Via Gabrio Casati, 1. Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 1/8

61 Arch Insurance Company (Europe) Limited è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Regno Unito): Financial Services Authority (FSA), con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, E14 5HS, Londra (Regno Unito). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance Company (Europe) Limited è pari ad Euro ,00, di cui Euro ,00 di capitale sociale ed Euro ,00 di, riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni di Arch Insurance Company (Europe) Limited (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 123,9%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il Contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Avvertenza! Il Contratto scadrà automaticamente allo spirare del Periodo di Assicurazione, senza obbligo di disdetta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. XII ( Casi di cessazione dall Assicurazione ), lett. D ( Procedure di rinnovo ) della Sezione A del Contratto, nonché agli artt. II ( Definizioni ), lett. H ( Periodo di Assicurazione"), Sezione A del Contratto. Si richiama altresì l'attenzione dell'assicurato alla definizione di "Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento di cui alla lettera J dell'art. II ("Definzioni") ed a quanto previsto all'art. IV ( Condizioni Relative al Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento ), Sezione A del Contratto. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni La copertura assicurativa principale offerta dal Contratto è la seguente: - responsabilità civile professionale dell Assicurato o di un membro del suo Staff e/o Collaboratore. Il Contratto offre altresì talune limitate coperture accessorie alle precedenti per le quali si rinvia a quanto previsto rispettivamente agli artt: V "Perdita di Documenti"; VI Penalità fiscali",; VII "Responsabilità civile terzi nella conduzione dello Studio"; VIII "Codice Privacy", di cui alla Sezione A del Contratto. Ai fini della descrizione dettagliata delle coperture offerte dal Contratto si rinvia agli artt. I ("Oggetto dell assicurazione"); II ("Definizioni"), III Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 2/8

62 ("Esclusioni"), Sezione A del Contratto, oltre che agli articoli citati al paragrafo che precede. Si richiama l'attenzione dell'assicurato che il Contratto è in forma "claims made": esso pertanto copre esclusivamente le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate agli Assicuratori nel medesimo periodo Avvertenza! Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni si rinvia a quanto previsto all art. III ("Esclusioni"), Sezione A del Contratto. Per le limitazioni si rinvia alla Sezione II ("Definizioni"), Sezione A e, più in generale, alle clausole ivi evidenziate in colore grigio. Per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia a quanto previsto all'art. 3 della Sezione C ("Condizioni Generali") del Contratto nonché a quanto previsto al punto 3 dell'art. III ("Esclusioni"), Sezione A del Contratto. Avvertenza! Le garanzie di cui al Contratto si intendono prestate sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo o sottolimite di indennizzo (ove previsto) indicati nel Contratto. Le prestazioni assicurative sono soggette ad applicazione di Franchigie indicate nel Contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda: all art. II ("Definizioni"), lett.u ( Scoperto o franchigia ), Sezione A del Contratto; all art V "Perdita di Documenti" Sezione A del Contratto; all art. VII "Responsabilità civile terzi nella conduzione dello Studio" Per facilitare la comprensione da parte del Contraente, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie, dei Limiti di Indennizzo e dei sottolimiti di indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche: Esempio 1: Prestazione soggetta all applicazione della Franchigia in caso di PERDITA inferiore al LIMITE DI INDENNIZZO: LIMITE DI INDENNIZZO: ,00 Ammontare della PERDITA: ,00 FRANCHIGIA: 5.000,00 Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 3/8

63 Indennizzo: ,00 Esempio 2: Prestazione soggetta all applicazione della Franchigia in caso di PERDITA superiore al LIMITE DI INDENNIZZO: LIMITE DI INDENNIZZO: ,00 Ammontare della PERDITA: ,00 FRANCHIGIA: 5.000,00 Indennizzo: ,00 Esempio 3: Prestazione soggetta all applicazione del sottolimite di indennizzo in caso di PERDITA inferiore al relativo ammontare: Sottolimite di indennizzo : ,00 Ammontare della PERDITA: ,00 FRANCHIGIA: 1.000,00 Indennizzo: ,00 Esempio 4: Prestazione soggetta all applicazione del sottolimite di indennizzo in caso di PERDITA superiore al relativo ammontare: Sottolimite di indennizzo : ,00 Ammontare della PERDITA: ,00 FRANCHIGIA: 1.000,00 Indennizzo: ,00 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine a Circostanze del rischio - Nullità Avvertenza! L Assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze rese dal soggetto legittimato a fornirle relative a circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero prestato il loro consenso, o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, possono compromettere il diritto alla prestazione. Avvertenza! Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt e 1893 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto richiamato all'art. 1 della Sezione C ("Condizioni Generali") del Contratto. Avvertenza! Ai sensi dell art del codice civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione. Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 4/8

64 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per gli aspetti di dettaglio e per gli effetti dell'aggravamento e/o diminuzione del rischio si rinvia, oltre a quanto previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, a quanto previsto rispettivamente agli artt. 5 ("Aggravamento del rischio") e 6 ("Diminuzione del rischio") di cui alla Sezione C ("Condizioni Generali") del Contratto. In considerazione delle peculiarità delle coperture previste dal Contratto, non sono configurabili casi di aggravamento e/o diminuzione del rischio 6. Premi Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in un unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli Assicuratori ed indicato nel Certificato, il pagamento del Premio potrà essere frazionato in una o più rate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3 ( Pagamento del premio ) della Sezione C, Condizioni Generali del Contratto. Il pagamento del Premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli Assicuratori o all intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità. Avvertenza! Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di premio da parte degli Assicuratori e/o dell'intermediario. 7. Rivalse Avvertenza! In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia a quanto previsto all'art. VII della Sezione A del Contratto, oltre che all'art del Codice Civile. 8. Diritto di recesso Gli Assicuratori e l Assicurato potranno recedere dal Contratto a mezzo di lettera raccomandata inviata con un preavviso di 90 (novanta) giorni. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art.xii, lett. B ("Casi di Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 5/8

65 cessazione dell Assicurazione") di cui alla Sezione A del Contratto nonché a quanto previsto dagli art e 1898 del Codice Civile sopra richiamati. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto (i) Prescrizione I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art c.c.. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. (ii) Decadenza Ai sensi dell art.1915 del Codice Civile l inadempimento doloso dell obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell Assicurato. 10. Legge applicabile al Contratto Il Contratto è soggetto alla legge italiana ed è da questa regolato. 11. Regime Fiscale L'aliquota d'imposta a carico dell'aderente è pari al 22.25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo Avvertenza! A parziale deroga dell'art del Codice Civile "Avviso dell'assicuratore in caso di Sinistro" si precisa che l Assicurato o suoi aventi diritto dovranno dare avviso di ogni Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento agli Assicuratori a: Dual Italia S.p.A., Via Santa Maria Fulcorina, 20, Milano, Tel , fax , esaccomani@dualitalia.com o raroma@dualitalia.com entro 30 (trenta) giorni da quello in cui la Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento si è verificata oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza. La denuncia di qualsiasi Circostanza e/o Richiesta di Risarcimento dovrà essere effettuata per iscritto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto all art. IX ("Obblighi delle parti in caso di richieste di risarcimento "), di cui alla Sezione A del Contratto. Con riferimento alle procedure liquidative si rinvia a quanto indicato all art. IX Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 6/8

66 ("Obblighi delle parti in caso di richieste di risarcimento "), di cui alla Sezione A del Contratto. Ai fini della liquidazione degli indennizzi in base al Contratto, gli Assicuratori potranno avvalersi di Dual italia S.p.A. o di altri intermediari assicurativi autorizzati. 13. Reclami Eventuali reclami possono essere presentati agli Assicuratori, all Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono: 1. Agli Assicuratori: possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati per iscritto a: Arch Insurance Company (Europe) Limited, Rappresentanza Generale per l'italia, Via Gabrio Casati n. 1, 20123, Milano, all'attenzione del Rappresentante Generale, fax n (oppure fax n ), lleoni@archinsurance.co.uk oppure a: Arch Insurance Company (Europe) Limited, 6th floor, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, Londra EC3R 5AZ, all'attenzione del Complaints Manager, fax n I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. 2. All ISVAP: possono essere indirizzati i reclami (i) aventi ad oggetto l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte degli Assicuratori, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 7/8

67 (ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato agli Assicuratori o in caso di assenza di riscontro da parte degli Assicuratori nel termine di 45 (quarantacinque) giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, fax n: /353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell'isvap, che può essere consultato sul sito 3. All autorità di vigilanza dello Stato di origine degli Assicuratori: i reclami che possono essere indirizzati all'isvap possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello Stato di origine degli Assicuratori (Regno Unito) secondo le modalità previste da detta autorità: The Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Tel: ; enquiries@financialombudsman.org.uk; Sito internet: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all Isvap, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito - e chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti. * Arch Insurance Company (Europe) Limited, Rappresentanza Generale per l'italia, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa. Il rappresentante legale (Rappresentante Generale per l'italia) Lino Leoni Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 8/8

68 POLIZZA di Responsabilità Civile Professionale Mediatori Creditizi Agenti in attività finanziaria Sezione A OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Obbligazione temporale dell ASSICURATORE (Claims Made) ARTICOLO I Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella PROPOSTA ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l ASSICURATO contro le PERDITE delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall ASSICURATO o da un membro del suo Staff e/o COLLABORATORE di cui l ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITA (se concessa) nell espletamento dell attività di Mediatore Creditizio e Agente in attività finanziaria, esercitata in base alle leggi e regolamenti vigenti e/o eventuali ulteriori successive norme di legge recanti integrazioni e modificazioni della normativa di riferimento. DEFINIZIONI ARTICOLO II I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nel CERTIFICATO allegato, hanno il significato a loro attribuito di seguito: Per: a) PROPOSTA: si intende il formulario attraverso il quale gli ASSICURATORI prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l obbligo dell ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI anche ai sensi degli Artt del Codice Civile. La PROPOSTA forma parte integrante del contratto. b) CERTIFICATO: si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell ASSICURATO e la sua attività, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, il LIMITE DI INDENNIZZO, il PREMIO ed eventuali dettagli dell Assicurazione. Il CERTIFICATO forma parte integrante del contratto. c) CONTRAENTE: si intende la persona fisica, l Associazione Professionale, lo Studio Associato o la Società indicati nel CERTIFICATO, che stipula l Assicurazione per conto dell ASSICURATO. d) ASSICURATO: in caso di persona fisica si intende la Ditta individuale indicata nel CERTIFICATO. in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende: l Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società indicata nel CERTIFICATO, i partners, i professionisti associati e tutti i soci esclusivamente per l attività svolta per conto e nel nome dell Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società; Per ASSICURATO si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della POLIZZA. e) COLLABORATORE: si intende qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell ASSICURATO in qualità di: dipendente, praticante, apprendista, studente, consulente e COLLABORATORE risultante dalle registrazioni contabili e amministrative dell'assicurato; f) ASSICURATORI: si intendono i soggetti indicati nel CERTIFICATO. g) TERZO: si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall ASSICURATO o dai suoi dipendenti. Il termine TERZO esclude: I. il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l ASSICURATO; II. le imprese o Società di cui l ASSICURATO sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; III. i COLLABORATORI dell ASSICURATO nonchè le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I. h) PERIODO DI ASSICURAZIONE: si intende il Periodo indicato nel CERTIFICATO. i) RETROATTIVITA : si intende il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce RETROATTIVITA e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall ASSICURATO durante Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

69 il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso) in conseguenza di ATTI ILLECITI perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITA. I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non s intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione. Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa agli ASSICURATI per la propria attività svolta anche precedentemente alla stipula della POLIZZA presso un'associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dal CONTRAENTE. j) MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE specificato nel CERTIFICATO, entro il quale l ASSICURATO può notificare agli ASSICURATORI le RICHIESTE DI RISARCIMENTO manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad un ATTO ILLECITO commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO e nel periodo di RETROATTIVITA indicato nel CERTIFICATO (se concesso). k) ATTO ILLECITO: si intende: a) qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall ASSICURATO o da un membro dei suoi COLLABORATORE; b) qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una PERDITA a TERZI compiuto dai COLLABORATORE dell ASSICURATO; ATTI ILLECITI connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo ATTO ILLECITO. l) PERDITA: si intende: I. l obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l ASSICURATO sia tenuto per legge; II. i COSTI E SPESE sostenuti da un TERZO che l ASSICURATO sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale; III. i COSTI E SPESE (soggette alla definizione che segue) sostenute dall ASSICURATO con il consenso scritto degli ASSICURATORI nell attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l ASSICURATO per Responsabilità Civile. m) COSTI E SPESE: si intendono tutti i COSTI e le SPESE necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell ASSICURATO derivanti dall investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell ASSICURATO e/o dei suoi COLLABORATORE. L INDENNIZZO per i compensi di Avvocati ai sensi della presente POLIZZA non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli ASSICURATORI. I COSTI e le SPESE, come previsto all art del Codice Civile, sono limitati al 25% dei LIMITI DI INDENNIZZO indicati nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti COSTI E SPESE non sono soggetti all applicazione di alcuna FRANCHIGIA o SCOPERTO. Non saranno considerate COSTI E SPESE le attività di investigazione, monitoraggio e Perizia sostenute dagli ASSICURATORI. n) POLIZZA: si intende il documento che prova l assicurazione. o) PREMIO: si intende la somma dovuta dall ASSICURATO agli ASSICURATORI. p) RICHIESTA DI RISARCIMENTO: si intende: a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell ASSICURATO, oppure b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un ATTO ILLECITO inviata all ASSICURATO; Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite o riconducibili al medesimo ATTO ILLECITO anche se costituissero PERDITE a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta, in questo caso, a un unico LIMITE DI INDENNIZZO un unico SCOPERTO O FRANCHIGIA q) CIRCOSTANZE: si intende: a) qualsiasi manifestazione dell intenzione di avanzare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei confronti dell ASSICURATO; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell ASSICURATO, da cui possa trarne origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. c) qualsiasi atto o fatto di cui l ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti. r) INDENNIZZO: si intende la somma dovuta dagli ASSICURATORI ai sensi della presente POLIZZA. s) INTERMEDIARIO: si intende l INTERMEDIARIO indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore t) LIMITE DI INDENNIZZO: si intende l ammontare che rappresenta l obbligazione massima degli ASSICURATORI per ciascuna PERDITA ed in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE compreso l eventuale MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO. Tali ammontari sono specificatamente indicati nel CERTIFICATO. Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

70 A tali ammontari vanno aggiunti i COSTI E le SPESE come indicato al punto (m) delle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un sottolimite di INDENNIZZO questo non è in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO ma è una parte dello stesso e rappresenta l obbligazione massima degli ASSICURATORI per quella voce di rischio. u) SCOPERTO O FRANCHIGIA: si intende l ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO che rimane a carico dell ASSICURATO per ciascuna PERDITA e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli ASSICURATORI pagheranno per ogni PERDITA indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare. v) ATTI TERRORISTICI: si intende ogni atto o atti di forza e/o violenza: per ragioni politiche, religiose oppure altre ragioni; e/o diretti a rovesciare o influenzare un governo; e/o a scopo di incutere paura al pubblico o a parte del pubblico tramite qualsiasi persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento a qualsiasi organizzazione. w) DANNI CORPORALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità. x) DANNI MATERIALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, PERDITA o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali). ESCLUSIONI ARTICOLO III L Assicurazione non opera: 1) in relazione ad attività diversa da quella di mediatore creditizio e Agente in attività finanziaria; 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a CIRCOSTANZE esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui; 3) a favore di un ASSICURATO che non sia iscritto all Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e nella PROPOSTA o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli ATTI ILLECITI commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell ASSICURATO. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall esercizio professionale. Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l attività dell ASSICURATO, l assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO riferite ad ATTI ILLECITI commessi prima della data della predetta delibera. L ASSICURATO dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli ASSICURATORI fornendo copia di detta documentazione. Gli ASSICURATORI conseguentemente avranno facoltà di: I. recedere dalla POLIZZA dando 90 giorni di preavviso; II. mantenere in vigore l Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ATTI ILLECITI commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti; 4) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo; 5) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all ASSICURATO o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all Articolo VI Penalità Fiscali - che segue; 6) Per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da: I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare; sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari; 7) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall ASSICURATO; 8) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti dall ASSICURATO, salvo il caso in cui l ASSICURATO sarebbe stato ritenuto responsabile per la PERDITA anche in assenza di tali condizioni contrattuali o garanzie; 9) per le PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento: I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o II. qualsiasi atto terroristico Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

71 assicurativa PERDITE, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui gli ASSICURATORI affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi PERDITA, danno, costo o esborso non sono coperti dalla presente assicurazione, l onere di fornire prova contraria incombe all ASSICURATO. L eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante. 10) nei casi in cui l ASSICURATO sia persona giuridica allorché la RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da TERZI; 11) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell ASSICURATO. 12) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da DANNI CORPORALI o DANNI MATERIALI, salvo quanto previsto al successivo Articolo VIII. 13) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a fidejussioni 14) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili alle responsabilità previste dall art c.c. 15) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad Atti illeciti commessi da un Mediatore creditizio e Agente in attività finanziaria già sottoposto ad indagini, procedimenti di verifica, controlli e/o sanzioni per presunte irregolarità da parte della Contraente, dell Autorità di Controllo (es. Organismo di Controllo; CONSOB; UIC; ecc.) e/o dell Autorità giudiziaria prima della decorrenza del Periodo di Assicurazione; 16) per atti illeciti causati da Mediatori creditizi o Agente in attività finanziaria che sono stati reclutati non rispettando le procedure interne scritte ed i requisiti stabiliti dalla Contraente per la selezione 17) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a consulenze finanziarie e/o investimenti che non hanno dato i risultati previsti o promessi 18) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, perdite finanziarie in genere che derivino dall oscillazione di un qualsiasi mercato finanziario. 19) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a mancato, errato o inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di virus informatico 20) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente e/o indirettamente collegate ad operazioni di riciclaggio e/o ricettazione 21) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO dichiarate dall ASSICURATO nella PROPOSTA e verificatesi antecedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA 22) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate per il tramite di o comunque per effetto dell attività di intermediazione di Dual Italia S.p.A. 23) per le PERDITE patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi. 24) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con l esercizio di attività di intermediazione assicurativa. Resta inoltre inteso che gli ASSICURATORI saranno esonerati dall obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO e comunque a eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente POLIZZA se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di INDENNIZZO o esecuzione di tale prestazione esponga gli ASSICURATORI o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d America. CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO ARTICOLO IV Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni: A. POLIZZA emessa in nome e per conto di un singolo ASSICURATO 1) In caso di morte dell ASSICURATO e nel caso in cui il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dagli eredi dell ASSICURATO presso un diverso ASSICURATORE, gli stessi avranno diritto ad un periodo di 24 mesi seguente la data del mancato rinnovo per la notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, sempre che sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO. Tale periodo potrà essere esteso per un ulteriore periodo, la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno. 2) Fermo quanto previsto sub 1), è inoltre facoltà dell ASSICURATO, solo in caso di cessazione definitiva dell attività, salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall Albo professionale, di richiedere l acquisto di un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno. Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO. Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

72 B. POLIZZA emessa in nome e per conto di un Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una Società In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell attività, assorbimento o fusione dell Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d azienda ad un TERZO, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti e/o un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non venga acquistato dall ASSICURATO o dai suoi eredi presso un diverso ASSICURATORE, l ASSICURATO ha la facoltà di acquistare un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli ASSICURATORI, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno, semprechè sia stata inviata richiesta scritta agli ASSICURATORI entro 30 giorni dal termine del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO. Il LIMITE DI INDENNIZZO indipendentemente dal numero delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO notificate nel MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, non potrà superare il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO. PERDITA DI DOCUMENTI ARTICOLO V Qualora l ASSICURATO scopra durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE od il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso) come definiti nel CERTIFICATO che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali) la cui custodia era stata affidata all ASSICURATO od ai suoi predecessori o a TERZI dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all ASSICURATO od ai suoi predecessori sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli ASSICURATORI terranno indenne l ASSICURATO per: a) ogni responsabilità legale nella quale l ASSICURATO stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti; b) i costi e le spese di qualsivoglia natura sopportati dall ASSICURATO nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese. Tale garanzia viene prestata con un sottolimite di INDENNIZZO pari ad ,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo. PENALITA FISCALI ARTICOLO VI Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali e a maggior chiarimento delle condizioni di POLIZZA si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'assicurato - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti. RESPONSABILITA CIVILE TERZI NELLA CONDUZIONE DELLO STUDIO ARTICOLO VII Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, le garanzie della presente POLIZZA si intendono estese alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO di TERZI per i DANNI, CORPORALI E MATERIALI, dei quali l ASSICURATO si sia reso involontariamente responsabile a termini di legge e che siano accaduti nell ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale. Tale articolo si applica anche alla Responsabilità Civile dell ASSICURATO per fatto doloso, sempre avvenuto nell ambito dello Studio, di persone delle quali debba rispondere. La garanzia è prestata con un sottolimite di INDENNIZZO di ,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e per anno assicurativo e con una FRANCHIGIA fissa di 500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Nel caso in cui il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla POLIZZA. Ferme restando le Esclusioni indicate all Articolo III, la garanzia non è operante per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO riconducibili a o derivanti da: a) danni a cose che l ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni cagionati da furto o incendio di beni dell ASSICURATO o che questi detenga b) la proprietà di fabbricati e loro strutture fisse c) circolazione di qualunque veicolo CODICE PRIVACY ARTICOLO VIII Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, l Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all ASSICURATO in applicazione del D.Lgs. 30/06/2003 n 196 in materia di Privacy (Codice della Privacy) per PERDITE patrimoniali causate a TERZI, compresi i clienti, in conseguenza dell errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell ambito del LIMITE DI INDENNIZZO indicato nel CERTIFICATO ed è esclusa in caso di ATTO ILLECITO continuato. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO ARTICOLO IX a) L ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite il BROKER, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di: Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

73 I. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata; II. qualsiasi intenzione formalizzata da un TERZO di ritenerlo responsabile di un ATTO ILLECITO; III. qualsiasi Circostanza di cui l ASSICURATO venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Se tale comunicazione viene effettuata dall ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE relativamente ai precedenti punti (II) e (III) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO (purché l evento denunciato sia riconducibile ad un ATTO ILLECITO commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE) indipendentemente o meno dall applicabilità del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente sarà considerata dagli ASSICURATORI come effettuata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE. b) L ASSICURATO deve fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni e deve cooperare così come gli ASSICURATORI potranno ragionevolmente richiedere, divulgando l esistenza del presente contratto solo con il consenso degli ASSICURATORI, salvo non sia diversamente disposto dalla Legge. c) I Legali e Periti scelti dall ASSICURATO per la gestione di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovranno essere preventivamente approvati dagli ASSICURATORI. d) L ASSICURATO non deve ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli ASSICURATORI. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. e) Gli ASSICURATORI non potranno definire transattivamente alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO senza il consenso scritto dell ASSICURATO. Qualora l ASSICURATO rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli ASSICURATORI e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l obbligo risarcitorio degli ASSICURATORI per detta RICHIESTA DI RISARCIMENTO non potrà eccedere l ammontare con il quale la RICHIESTA DI RISARCIMENTO avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l ammontare applicabile indicato nel CERTIFICATO. f) Nel caso che una RICHIESTA DI RISARCIMENTO risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli ASSICURATORI e l ASSICURATO si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente POLIZZA. Sulla base di questo accordo, gli ASSICURATORI anticiperanno COSTI E SPESE per la parte della PERDITA assicurata. g) Gli ASSICURATORI si impegnano ad anticipare i COSTI e le SPESE sostenute prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest ultimo risulti non aver diritto all INDENNIZZO a termini del presente contratto. h) Nel caso in cui, tra gli ASSICURATORI e l ASSICURATO sia stata concordata una FRANCHIGIA o SCOPERTO a carico dell ASSICURATO stesso (come eventualmente specificato nel CERTIFICATO della presente POLIZZA) tale FRANCHIGIA o SCOPERTO non potrà essere opposta al TERZO danneggiato, il quale avrà diritto a ricevere dagli ASSICURATORI, l integrale INDENNIZZO della PERDITA subita; contestualmente è dovere dell ASSICURATO restituire agli ASSICURATORI la parte di PERDITA a suo carico corrispondente all importo della FRANCHIGIA o SCOPERTO concordati. Gli ASSICURATORI si riservano il diritto di rivalsa nei confronti dell ASSICURATO. ARBITRATO SPECIALE ARTICOLO X Qualora le Parti concordino sulla risarcibilità della RICHIESTA DI RISARCIMENTO in base al presente contratto, gli ASSICURATORI danno facoltà per iscritto all ASSICURATO di proporre al TERZO danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un Arbitrato rituale ai sensi dell Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata dagli ASSICURATORI senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a decidere sulla natura dell ATTO ILLECITO, sulle sue conseguenze e sulla quantificazione della PERDITA. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall ASSICURATO e dagli ASSICURATORI, uno dal TERZO danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l ASSICURATO. Gli ASSICURATORI (in nome e per conto dell ASSICURATO) e il TERZO danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. SURROGAZIONE ARTICOLO XI Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti dolosi, fraudolenti od omissioni dolose gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell ASSICURATO per tali ammontari. In tal caso l ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo dell ASSICURATO. In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili. CASI DI CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE ARTICOLO XII a) Salvo l applicabilità del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, questa POLIZZA cesserà con effetto immediato nel caso di: I. scioglimento della Società o dell Associazione professionale; II. cessazione dell attività; Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

74 III. ritiro dall attività o morte dell ASSICURATO; IV. fusione od incorporazione della Società o dell Associazione professionale; V. messa in liquidazione anche volontaria della Società; VI. cessione del ramo di azienda a soggetti TERZI. In tutti i casi predetti l Assicurazione è prestata nei confronti delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle CIRCOSTANZE che possono dare origine ad una PERDITA dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad ATTI ILLECITI commessi anteriormente alla data di cessazione e fino alla scadenza della POLIZZA indicata nel CERTIFICATO. b) Gli ASSICURATORI e l ASSICURATO potranno recedere dalla presente POLIZZA con lettera raccomandata inviata contenente un preavviso di 90 giorni. In questo caso se il recesso è esercitato dagli ASSICURATORI, l ASSICURATO avrà il diritto al rimborso del PREMIO netto indicato nel CERTIFICATO in proporzione al PERIODO DI ASSICURAZIONE non più coperto dal contratto. La stessa modalità sarà applicata se il recesso è esercitato dall ASSICURATO. L'eventuale rimborso sarà corrisposto all ASSICURATO entro 30 giorni dalla cessazione dell Assicurazione. c) RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente - Clausola risolutiva espressa Qualora l ASSICURATO sia complice o provochi dolosamente una richiesta di INDENNIZZO falsa o fraudolenta riguardo ad una PERDITA, esageri dolosamente l ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di TERZI, egli perderà il diritto ad ogni INDENNIZZO ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di PREMIO, fermo restando il diritto degli ASSICURATORI alla rivalsa contro l ASSICURATO per Indennizzi già effettuati. d) Procedure di rinnovo Il presente contratto si intende senza tacito rinnovo e scadrà automaticamente allo spirare del Periodo indicato nel CERTIFICATO, fatto salvo il caso in cui sia stato concesso un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO come riportato nella definizione di cui alla Sezione A, Art. 2 - lettera (j), nel qual caso il contratto stesso terminerà alla scadenza di detto Periodo. Le condizioni di rinnovo saranno valutate dagli ASSICURATORI al ricevimento di una nuova PROPOSTA firmata e datata. Condizioni Generali di Assicurazione Sezione B 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell ASSICURATO, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell ASSICURATO relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale PERDITA del diritto all INDENNIZZO. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA. 2. Altre assicurazioni L ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli ASSICURATORI comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art del Codice Civile). Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a 2 rischio, cioè per l eccedenza dei LIMITI DI INDENNIZZO rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative. 3. Pagamento del PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l ASSICURATO non paga i premi o le rate di PREMIO successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 C.C.). 4. Modifiche / Cessione dell Assicurazione Le eventuali modifiche o cessioni dei diritti ed interessi della presente Assicurazione saranno considerate valide solo se dichiarate per iscritto dall ASSICURATO e accettate dagli ASSICURATORI con relativa emissione di una appendice alla POLIZZA. 5. Aggravamento del rischio L ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la PERDITA totale o parziale del diritto all INDENNIZZO nonché il recesso dell ASSICURATORE dal contratto. (Art del Codice Civile). 6. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO o parte di esso a ricezione di tale comunicazione dall ASSICURATO (Art del Codice Civile) rinunciando sin da ora al relativo diritto di recesso. 7. Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell ASSICURATO. 8. Rinvio alle norme di Legge Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di Legge italiana in materia. Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

75 9. Estensione Territoriale L Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO originate da ATTI ILLECITI posti in essere e per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO avanzate esclusivamente nei Territori indicati nel CERTIFICATO. 10. Arbitrato In caso di controversia tra ASSICURATO ed ASSICURATORI sulla natura della RICHIESTA DI RISARCIMENTO e sull operatività della presente POLIZZA si dovrà ricorrere ad un Arbitrato rituale, ai sensi dell Art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile, composto da tre arbitri uno nominato dall ASSICURATO, uno dagli ASSICURATORI e il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal Presidente dell Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l ASSICURATO. Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all Albo dell Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l ASSICURATO. L arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. 11. Elezione di domicilio Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso: DLA Piper, Studio Legale Tributario Associato Via Gabrio Casati, Milano Tel. 02/ Fax 02/ Comunicazioni Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito Il Broker ), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE/ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue: a) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata al CONTRAENTE/ASSICURATO; b) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dal CONTRAENTE/ASSICURATO; c) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o al CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata dagli ASSICURATORI; d) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE/ASSICURATO si considererà effettuata agli ASSICURATORI. Il CONTRAENTE Arch Insurance Company (Europe) Limited Agli effetti degli Artt e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli: Sezione A I Oggetto dell Assicurazione - Obbligazione temporale dell ASSICURATORE (Claims Made) II Definizioni III Esclusioni IV Condizioni relative MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO IX Obblighi dell ASSICURATO in caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO X Arbitrato speciale XII Casi di cessazione dell Assicurazione Sezione B - Condizioni Generali di Assicurazione 1. Dichiarazioni relative alle CIRCOSTANZE del rischio 2. Altre assicurazioni 3. Pagamento del PREMIO 9. Estensione territoriale Il CONTRAENTE Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

76 Avvertenza Mezzi di pagamento Il Contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli ASSICURATORI e indicato nel CERTIFICATO, il pagamento del PREMIO potrà essere frazionato in una o più rate. Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli ASSICURATORI o all INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in tale qualità. Dichiarazione del CONTRAENTE Il CONTRAENTE dichiara che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e presa visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di assicurazione, PROPOSTA. IL CONTRAENTE Dual Italia PI Mediatori Creditizi Agenti in Attività Finanziaria Data ultimo aggiornamento Luglio /9

77 GLOSSARIO DUAL Professionisti CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DELLA RC PROFESSIONALE DI MEDIATORI CREDITIZI, AGENTI IN ATTIVITA FINANZIARIA Nel seguito sono indicate le definizioni della polizza (elencate nell ARTICOLO "DEFINIZIONI delle condizioni) e, in carattere corsivo, alcuni ulteriori termini utili ad una migliore comprensione del contratto assicurativo. ASSICURATO : in caso di persona fisica si intende la Ditta individuale nominata al punto 1 del Certificato. in caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si intende l Associazione Professionale o lo Studio Associato o la Società nominata nel Certificato, i partners, i professionisti associati e tutti i soci esclusivamente per l attività svolta per conto e nel nome dell Associazione professionale o dello Studio Associato o della Società. Per Assicurato si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo diventa durante la vigenza della polizza. ASSICURATORI : ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD., Rappresentanza Generale per l'italia. ATTI TERRORISTICI : a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di forza e/o violenza: (I) per ragioni politiche e/o religiose; (II) contro autorità governative od altre autorità statali; (III) volti ad incutere paura nella popolazione. ATTO ILLECITO : qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti dall Assicurato o da uno dei suoi Collaboratori. Qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto dai Collaboratori dell Assicurato. CERTIFICATO : il documento allegato alla polizza che riporta i dati dell Assicurato e la sua attività, il Periodo dell Assicurazione, il Limite di Indennizzo, il Premio ed eventuali dettagli dell Assicurazione. Il Certificato forma parte integrante del contratto. CIRCOSTANZA : a) qualsiasi manifestazione dell intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell Assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento. c) qualsiasi atto o fatto di cui l Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti. Data ultimo aggiornamento: Luglio /4

78 COLLABORATORI : Qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell Assicurato in qualità di: dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d udienza, collaboratore, consulente, corrispondente italiano od estero; anche a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei con l Assicurato nello svolgimento delle attività previste nell Oggetto dell Assicurazione. "CONTRAENTE la persona fisica, l Associazione Professionale, lo Studio Associato o la Società indicati nel Certificato che stipula l Assicurazione per conto dell Assicurato. "CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CLAIMS MADE": il contratto di assicurazione che prevede la copertura delle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti degli assicurati durante il Periodo di Assicurazione e notificate agli Assicuratori nel medesimo periodo. COSTI E SPESE : tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell Assicurato derivanti dall investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell Assicurato e/o dei suoi Collaboratori. L indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente polizza non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori. I Costi e le Spese, come previsto all art del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati nel Certificato e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non saranno considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e Perizia sostenute dagli Assicuratori. DANNI CORPORALI : il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità. DANNI MATERIALI : il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali). DUAL ITALIA S.P.A.": l'intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del Registro Unico Intermediari ISVAP al n. A incaricato dagli Assicuratori della ricezione e trasmissione delle comunicazioni in merito alla Polizza, della gestione delle Circostanze e Richieste di Risarcimento nonchè, con specifico riferimento agli agenti senza rappresentanza incaricati dagli Assicuratori, dello svolgimento di taluni adempimenti tecnico/commerciali connessi all'attività dei medesimi agenti. FRANCHIGIA : si intende l importo in misura fissa che rimane a carico dell Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare. Data ultimo aggiornamento: Luglio /4

79 INDENNIZZO : polizza. si intende la somma dovuta dagli Assicuratori ai sensi della presente LIMITE DI INDENNIZZO : l ammontare che rappresenta l obbligazione massima degli Assicuratori per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione compreso l eventuale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento. Tali ammontari sono specificatamente indicati nel Certificato e includono i COSTI E SPESE. Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un sottolimite di Indennizzo questo non è in aggiunta al Limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio. MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO : periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione specificato nel Certificato, entro il quale l Assicurato può notificare agli Assicuratori Richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione e riferite ad un Atto Illecito commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di Assicurazione indicato nel Certificato e nel Periodo di Retroattività indicato alla voce RETROATTIVITA del Certificato (se concesso). PERDITA : l obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l Assicurato sia tenuto per legge. I Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale. I Costi e Spese (soggette alla definizione COSTI E SPESE) sostenute dall Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l Assicurato per Responsabilità Civile. PERIODO DI ASSICURAZIONE : il periodo indicato nel Certificato. POLIZZA : il documento che prova l assicurazione PREMIO : la somma dovuta dall Assicurato agli Assicuratori PROPOSTA : il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio, fermo l obbligo dell Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt del Codice Civile. La Proposta forma parte integrante del contratto. RETROATTIVITÀ : il periodo di tempo compreso tra la data nel Certificato alla voce RETROATTIVITA e la data di decorrenza del Periodo di Assicurazione indicata nel Certificato. Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento concernenti fatti o Circostanze denunciati per la prima volta dall Assicurato durante il Periodo di Assicurazione od il Maggior Periodo per la notifica delle Richieste di Risarcimento (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di Retroattività. I limiti di Indennizzo in aggregato indicati nel Certificato non s intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione. Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa agli Assicurati per la propria Data ultimo aggiornamento: Luglio /4

80 attività svolta anche precedentemente alla stipula della Polizza presso un'associazione Professionale o uno Studio Associato o una Società diversa dal Contraente. RICHIESTA DI RISARCIMENTO : a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell Assicurato, oppure b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all Assicurato. Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, a un unico Limite di Indennizzo un unico Scoperto o Franchigia. SCOPERTO : si intende l ammontare, calcolato in percentuale del risarcimento, che rimane a carico dell Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare. SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO : l ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio. Tale ammontare non si somma a quello del LIMITE DI INDENNIZZO, ma è una parte dello stesso. TERZO : qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica diversa dall Assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine Terzo esclude: I. il coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi altro familiare che risieda con l Assicurato; II. le imprese o Società di cui l Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come previsto dal Codice Civile italiano; III. i Collaboratori dell Assicurato nonchè le persone che sono con questi in rapporti di parentela come previsto al precedente punto I. Data ultimo aggiornamento: Luglio /4

81 P.I. LINE - tailor made DUAL Professionisti Edizione Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell Assicurato e notificate agli Assicuratori nel Periodo di Assicurazione, nei limiti e subordinatamente alle condizioni tutte che saranno previste nella polizza medesima. Vi preghiamo di rispondere a tutte le domande in modo esauriente (se lo spazio dovesse essere insufficiente, vogliate utilizzare la pagina 7 della Proposta). Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza per gli Assicuratori. Per tale ragione, a tali domande si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o Circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative a Circostanze, possono comportare l annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell Indennizzo. INFORMAZIONI GENERALI Il Proponente.. Indirizzo CAP... CITTA... P.IVA. Cod. Fiscale Professione esercitata Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria 1. Indicare i soci, i partner, i collaboratori. Consulente del lavoro INFORMAZIONI SULL ATTIVITA di servizi (EDP Nominativo Relazione professionale DUAL Italia Questionario Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria - Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 1/5

82 2. Indicare i tre principali clienti e i relativi fatturati percepiti in Euro Nominativo Fatturato 3. Indicare le commissioni lorde degli ultimi 3 anni derivanti dalla attività di mediazione creditizia e/o intermediazione finanziaria. In aggiunta, si prega di indicare le commissione lorde, attese per l esercizio corrente Anno Fatturato 4. Segnalare i prodotti finanziari intermediati, le società mandanti ed il relativo importo di commissioni lorde derivante Prodotto finanziario Società Mandanti Commissioni Lorde Mutui Prestiti Personali Quinto dello stipendio Fidejussioni Cauzioni Leasing Altro (specificare) 5. Limite di Indennizzo richiesto (in migliaia di Euro) Il Proponente ha mai stipulato altre polizze che coprono in tutto o in parte i rischi oggetto della presente Proposta?... In caso affermativo indicare i seguenti dati: NO SI Compagnia Assicuratrice Scadenza Data di Retroattività Limiti di Indennizzo Premio lordo 7. Qualche Assicuratore ha mai annullato, rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per la RC professionale del Proponente negli ultimi 5 anni?... In caso affermativo fornire qui di seguito gli opportuni dettagli NO SI DUAL Italia Questionario Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria - Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 2/5

83 8. Negli ultimi 5 anni, si sono mai verificate Perdite o sono mai state avanzate Richieste di Risarcimento nei confronti: del Proponente, e/o dei soci passati e/o presenti dei membri dello staff passato e/o presente... NO SI In caso affermativo fornire qui di seguito i dettagli inclusi la data dell evento, nome del reclamante, ammontare della Perdita o della Richiesta di Risarcimento, allegando anche la documentazione disponibile. 9. Il Proponente è mai stato sottoposto ad indagini, verifiche, procedimenti, contestazioni, controlli e sanzioni da parte di Autorità di Controllo e/o di vigilanza e/o da parte di un Autorità Giudiziaria? NO SI In caso affermativo fornire qui di seguito i dettagli inclusi la data dell evento, nome del reclamante, ammontare della Perdita o della Richiesta di Risarcimento, allegando anche la documentazione disponibile. 10. Si è a conoscenza di qualche Circostanza che possa dare origine a una Perdita o a una Richiesta di Risarcimento nei confronti: del Proponente, e/o dei soci passati e/o presenti dei membri dello staff passato e/o presente... NO SI DUAL Italia Questionario Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria - Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 3/5

84 DICHIARAZIONI Il sottoscritto, dichiara che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta e ogni altra informazione fornita costituiscono gli elementi base del contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza. Si dichiara disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione della presente Proposta. La firma della presente Proposta non impegna il Proponente alla stipulazione del contratto di assicurazione. Codice della Privacy (Art. 13 del D.LGS. n. 196/03) - Vi informiamo che il trattamento dei dati personali e sensibili riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell attività di mediazione assicurativa di cui alla Legge 792/84. Detto trattamento potrà da noi essere effettuato con l ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarvi che i dati personali non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a trasferimento, Vi precisiamo che il titolare del trattamento è DUAL Italia S.p.A. con l ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione della presente Proposta è da intendersi quale assenso scritto al trattamento dei suddetti dati. Mezzi di pagamento Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in unica soluzione. Qualora espressamente concordato con gli Assicuratori ed indicato nel Certificato, il pagamento del Premio potrà essere frazionato in una o più rate. Il pagamento del Premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli Assicuratori o all intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità. Dichiarazione del Proponente Il Proponente dichiara che ha ricevuto e preso visione del fascicolo informativo redatto ai sensi del regolamento ISVAP 35 del 2010, composto da: nota informativa, glossario, condizioni generali di assicurazione, Proposta. Data / / Firma del Proponente. DUAL Italia Questionario Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria - Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 4/5

85 EVENTUALI INFORMAZIONI INTEGRATIVE ALLA PROPOSTA FORNITE DAL PROPONENTE Data / / Firma del Proponente DUAL Italia Questionario Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria - Data ultimo aggiornamento: Luglio 2012 Pag. 5/5

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