Provvedimento N 2720 del 2/7/2009 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento N 5 del 16/10/2006
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1 CIRCOLARE N. 6 del 01 settembre 2009 Collegata a circolare n. 1 del 16 giugno 2008 Alle AGENZIE Oggetto: Provvedimento N 2720 del 2/7/2009 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento N 5 del 16/10/2006 Il Provvedimento apporta modifiche ed integrazioni resesi necessarie a distanza di quasi 3 anni dall entrata in vigore del nuovo Codice delle Assicurazioni e del successivo Regolamento n 5 del 16/10/2006. Gli obiettivi che il Legislatore si è posto nella stesura del Provvedimento sono riassumibili nella notevole semplificazione delle incombenze a carico degli intermediari, nell integrazione di quelle norme che avevano manifestato qualche lacuna interpretativa e, non ultimo, nella salvaguardia del massimo livello di tutela e di trasparenza nei confronti degli assicurati. Possiamo certamente dire che il Provvedimento ha raccolto, nei suoi 34 articoli e vari allegati, molte di quelle indicazioni ed esigenze che da più parti erano emerse nei primi anni di vita del nuovo Codice. Nella presente circolare abbiamo cercato di rappresentare la ratio del Provvedimento nel suo complesso, mettendo in risalto quei passaggi del documento che riteniamo meritino maggiore attenzione da parte di tutti noi. Sul sito ISVAP troverete ovviamente il testo integrale del Provvedimento, della relazione accompagnatoria, nonché dei vari allegati al Provvedimento stesso. Il Provvedimento è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27/07/2009. In grassetto troverete evidenziate le decorrenze diverse di quegli articoli, o parte di essi, che per le loro peculiarità, non potevano avere un effetto immediato. Art. 1 (Modifiche all art.2 del Reg. Definizioni ), apporta una modifica concernente la definizione di responsabili dell attività di intermediazione, chiarendo che tale qualifica può essere rivestita da coloro ai quali sono attribuite, nell ambito della società per la quale operano, mansioni direttive con esercizio di specifici poteri e funzioni, indipendentemente dall inquadramento nell organico. Art. 2 (Modifiche all art.9 del Reg. Prova di idoneità ) introduce una semplificazione delle procedure di esame per gli iscritti nelle Sezioni C) ed E) che dovranno superare la sola prova scritta con un punteggio minimo di almeno settanta/centesimi. Tali modifiche diventeranno operative a partire dalle sessioni di esame indette dal 1/2/2010 in poi. Un ulteriore modifica riguarda gli iscritti alle Sezioni A) e B) che intendano seguire l attività riassicurativa: in questo caso l esame si limita alle sole materie concernenti l attività stessa. Art. 3 (Modifiche all art 11 del Reg. Polizza di assicurazione della responsabilità civile ). In questo caso la novità consiste nell aver elevato i massimali minimi di copertura delle polizze RC a per ciascun sinistro e a complessivi per anno assicurativo. La decorrenza di questo articolo è prevista per il 1 gennaio Pag.1 di 7
2 Artt. 4 / 12 (Modifiche agli artt. 12,16,18,20,25,26,27,28 del Reg. Domande,requisiti e modalità di iscrizione ). Questi articoli prendono in considerazione le semplificazioni apportate dall ISVAP ai vari modelli necessari per iscrizioni, reiscrizioni, modifiche e cancellazioni dal Registro per gli iscritti alle varie Sezioni del RUI. Art. 13 (Inserimento dell art.28 bis nel Reg. Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E ) Questo nuovo articolo è finalizzato a semplificare le procedure in tema di avvio e modifica dei rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E. In particolare, posto che un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, che intenda avvalersi di un soggetto già iscritto nella sezione E da altro intermediario, deve presentare apposita domanda di iscrizione del soggetto quale suo collaboratore, al fine di contenere i tempi del procedimento, è stata disposta la riduzione da 90 a 45 giorni per lo svolgimento dell istruttoria, nonché la semplificazione del relativo modello. L articolo dispone, inoltre, che nel caso in cui l intermediario da iscrivere in E cessi il rapporto di collaborazione con l intermediario che lo aveva iscritto, quest ultimo debba comunicare all ISVAP, attraverso l utilizzo di un apposito modello, l interruzione del rapporto entro 10 giorni. In assenza di tale comunicazione, è stato previsto che il soggetto iscritto in E possa informare l Autorità dell intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione, attraverso una apposita dichiarazione inserita nel modello utilizzato dal nuovo intermediario per il quale verrà svolta l attività. Ciò, al fine di consentire all ISVAP l esercizio dei necessari poteri di vigilanza nei confronti del soggetto che abbia omesso di effettuare la comunicazione di interruzione del rapporto. Art. 14 (Modifiche all art.29 del Reg. Passaggio ad altra sessione del Registro ) apporta variazioni in tema di passaggio ad altra sezione del registro, al fine di rendere più agevoli le procedure e di semplificare il modello. Art. 15 (Modifiche all art.31 del Reg. Estensione dell esercizio dell attività di intermediazione in altri Stati membri ) prevede modifiche in relazione al modello da compilare ai fini dell estensione dell attività di intermediazione in altri Stati membri degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D. Tutti gli articoli dal 4 al 15 compresi avranno effetto solamente a partire dal 1/10/2009. Art. 16 ( Modifiche all art.36 del Reg. Obblighi di comunicazione ). Si prevede un allungamento dei termini di presentazione di alcune comunicazioni, l esclusione di altre informazioni non ritenute più indispensabili, nonché la semplificazione delle comunicazioni relative alle cariche rivestite da soggetti iscritti nelle sezioni A) o B),nell ambito di società iscritte nelle medesime sezioni. La decorrenza di questa prima parte di modifiche è immediata. In caso di comunicazioni concernenti la ripresa dell attività di Intermediari iscritti alle Sezioni A) o B) e temporaneamente inoperativi, la stessa dovrà essere subordinata al possesso della polizza R.C. ed al conseguimento dell aggiornamento professionale se l inoperatività stessa si è protratta per oltre 1 anno. E stato previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nella sezione E), di presentare all ISVAP apposita comunicazione (tramite specifico modello), entro un determinato termine oppure la documentazione attestante le cause che giustificano la mancata presentazione della comunicazione stessa. Pag.2 di 7
3 Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario sia sotto quello disciplinare. Allo scopo di armonizzare in un unico articolo tutte le comunicazioni obbligatorie verso l Organo di Vigilanza, trovano ora spazio nell art.36 anche le norme del provvedimento n 2473 del 16/11/2006, già recepito dalle Compagnie, che prevedono le modalità di trasmissione all ISVAP in formato elettronico, di conferimenti, variazioni e cessazioni di mandati agenziali. Le modifiche approvate dalla seconda parte dell art. 16 avranno effetto solamente a partire dal 1/10/2009. Art. 17 (Modifiche all articolo 38 del Reg. Aggiornamento professionale ) introduce delle novità, individuando alcuni casi di esonero dall aggiornamento professionale per gli intermediari inoperativi e per gli intermediari che si trovino in specifiche situazioni personali o di salute (gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio) che non consentano di partecipare ai corsi di aggiornamento. Art. 18 (Modifiche all art. 42 del Reg. Requisiti per lo svolgimento dell attività ) rettifica di fatto un semplice errore formale per quanto riguarda gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali. Art. 19 (Inserimento dell art.44 bis nel Reg. Norme particolari in materia di scioglimento dell incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A ) Viene introdotto nel Regolamento un nuovo articolo che disciplina,in situazioni del tutto particolari, una sorta di gestione interinale da parte della Compagnia a fronte di circostanze eccezionali e non prevedibili che dovranno essere però certificate dall ISVAP. Al verificarsi di tali circostanze, l Impresa che si troverà a dover sostituire l agente cessato con altro intermediario non ancora individuato,potrà gestire direttamente l agenzia tramite propri dipendenti fino ad un max di 60 gg. Naturalmente sono previste al riguardo rigide norme sottoforma di termini da rispettare, di salvaguardia degli addetti all attività assicurativa e di trasparenza verso il mercato. Art. 20 (Modifiche all art. 47 del Reg. Regole generali di comportamento ), si limita ad elevare, per i contratti di assicurazione contro i danni, da 500 euro a 750 euro la misura del premio che gli intermediari possono ricevere sottoforma di denaro contante. Art. 21 (Modifiche all art.49 del Reg. Informativa precontrattuale ) con le modifiche apportate all art.49, l informativa precontrattuale di cui al mod. 7/A (doveri comportamentali dell intermediario) deve essere consegnata, al pari del modello 7/B (dati essenziali intermediario e relative attività) solo prima della sottoscrizione della proposta o del contratto e non in occasione del primo contatto con il cliente. Non solo, in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo dello stesso, il mod. 7/B dovrà essere riconsegnato solo se i dati dell intermediario si sono nel frattempo modificati. Art. 22 (Modifiche all art.51 del Reg. Modalità dell informativa ) semplice presa d atto delle modifiche introdotte all articolo 49. Art. 23 (Modifiche all art.54 del Reg. Obblighi di separazione patrimoniale ) questo articolo introduce poche ma significative modifiche all art 54 del Regolamento: eleva da 5 a 10 giorni il termine entro il quale l intermediario deve versare i premi alla Compagnia e stabilisce che dette somme possono essere versate al netto delle provvigioni spettanti, purché tale modalità sia prevista dalla Compagnia mandante. Art. 24 (Inserimento dell art.54 bis nel Reg. Fideiussione bancaria ) è volto a recepire le modifiche apportate all articolo 117 del Codice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, Pag.3 di 7
4 che ha esentato gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazione patrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell Impresa al fine di non vanificare l effettività della disposizione, di stipulare una fideiussione bancaria che presenti determinate caratteristiche. Il nuovo articolo 54 bis fissa inoltre alcuni dettagli relativi alla stipulazione della fideiussione; in particolare l operatività a prima richiesta, la necessità del mantenimento costante delle caratteristiche della garanzia previste dalla norma primaria e i parametri di riferimento per la determinazione della capacità finanziaria oggetto della garanzia. Art. 25 (Modifiche all art.56 del Reg. Contratti in forma collettiva ), semplifica gli adempimenti a carico degli intermediari in considerazione delle caratteristiche delle polizze collettive. Art. 26 (Modifiche all art. 57 del Reg. Conservazione della documentazione ) interviene in tema di obblighi di conservazione della documentazione. Al fine di ridurre gli oneri è stato eliminato l obbligo di conservazione della documentazione non strettamente rilevante ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dalla disciplina sull intermediazione assicurativa. Per contro, in coerenza con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale è stato introdotto un nuovo obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero. Artt. 27 e 28 (Modifiche agli artt.59 e 60 del Reg. Contratti di assicurazione a distanza ) prendono in esame le regole particolari di comportamento e le informazioni da fornire al contraente adeguandole ai nuovi riferimenti normativi in materia. Art. 29 (Modifiche all art.62 del Reg. Violazioni alle quali si applicano sanzioni disciplinari ) sono state modificate, pur nella loro differenziazione, le sanzioni disciplinari previste dall art. 62 del Regolamento. La mancata costituzione del conto corrente separato o della stipulazione della fideiussione bancaria introdotta dal nuovo art.54 Bis, sono considerate motivo di radiazione dal RUI; una loro costituzione o stipulazione non conforme è invece sanzionabile con la censura da parte dell ISVAP. Altre importanti casistiche prese in esame dal Legislatore ai fini sanzionatori, riguardano il versamento temporaneo di somme su conti correnti diversi dal conto separato, nonché violazioni in materia di rilascio di false attestazioni di rischio o di non corretta assegnazione degli stessi. Art. 30 (Soppressione dell art. 74 del Reg.) Questo articolo rinviava a successive disposizioni, la comunicazione all ISVAP in formato elettronico, di alcune informazioni. Le modifiche dell art 36 del Regolamento, apportate dall art 16 del presente Provvedimento, ne sono la logica e concreta conclusione. Artt. 31 e 32 dettano disposizioni, rispettivamente in tema di allegati al Regolamento e di abrogazioni. Artt. 33 e 34 disciplinano l entrata in vigore e la pubblicazione del Provvedimento. Nel raccomandarvi, nel comune interesse, una puntuale osservazione di tutte le norme contenute nel presente Provvedimento, riportiamo qui di seguito, per Vostra comodità di utilizzo anche la parte finale della relazione ISVAP, relativa alle modifiche degli allegati al Regolamento, e il riepilogo degli allegati stessi (Allegato 1): Omissis In particolare sono stati realizzati modelli unici (uno per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative alla propria persona, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando parti differenti (quadri) a seconda della richiesta (prima iscrizione, Pag.4 di 7
5 propria o della propria società, cancellazione, reiscrizione). In tal modo il modello si compone in funzione delle diverse esigenze. Sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di iscrizione di soggetti già iscritti nella sezione E del registro e di passaggio di sezione, nonché un nuovo modello per la comunicazione all ISVAP dell interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E da parte dell intermediario per il quale era svolta l attività. Sono stati infine eliminati il modello 5B relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l acquisizione attraverso l adozione di altri modelli e il previgente allegato n. 9 contenente l elenco delle Imprese di Assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituto dal codice impresa indicato dall albo delle imprese, consultabile sul sito dell Autorità. Cordialmente. Elba Assicurazioni S.p.A. Allegati: 1) Riepilogo degli allegati al Regolamento Pag.5 di 7
6 Allegato 1 a circ. n. 6 del 01 settembre 2009 Pag.6 di 7
7 Pag.7 di 7
RELAZIONE. Il Provvedimento si compone di 34 articoli e degli allegati da 1 a 6, dei gruppi 7 e 8, nonché degli allegati da 9 a 12.
RELAZIONE PROVVEDIMENTO N. 2720 DEL 2 LUGLIO 2009 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
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