IL PRIVATE LIFE INSURANCE

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1 IL PRIVATE LIFE INSURANCE Relatore: Giuseppe Frascà Milano, 22 giugno 2015

2 Agenda I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE MARKET OVERVIEW PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE CASE STUDY & FAQ 2

3 I bisogni del Cliente Private 1 PROTEZIONE EFFICIENZA - OTTIMIZZAZIONE 5 Gestione, organizzazione e controllo del patrimonio Gestione della liquidità in eccesso o strutturale Protezione del patrimonio da condizionamenti e pericoli FAMIGLIA PATRIMONIO Cessioni, acquisizioni, IPO 2 SUCCESSIONE AZIENDA Strutture estere di ottimizzazione Finanziamenti Passaggio generazionale Cross - Border 3 PIANIFICAZIONE Cessione, identificazione di Partner finanziari, acquisizione di aziende SOSTENIBILITA' crescita, sviluppo, valorizzazione 4 3

4 Protezione 4

5 Successione Programmazione della successione Età programmazione SI NO Fino a > Soggetti esterni coinvolti nella successione Soggetti % Banche creditrici 1,3 Banche d affari 3,8 Cons. legali o comm. 63,3 Membri esterni al cda 20,9 Altro 10,8 Fonte: AIPB su dati Bankit Gestione di conflittualità all interno del family business 5

6 Pianificazione & Sostenibilità TRASFERIMENTO DI BENI MOBILI/IMMOBILI CESSIONE AZIENDA PIANIFICAZIONE FISCALE Bisogni Integrati IDENTIFICAZIONE PARTNER FINANZIARIO TRASFERIMENTO DI AZIENDE ACQUISIZIONE DI AZIENDE PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE Orizzonte di lungo termine 6

7 Efficienza e Ottimizzazione ANALISI NORMATIVA E FISCALE CICLO DI VITA FAMILIARE-AZIENDALE VALUTAZIONI ECONOMICO- FINANZIARIE PATRIMONIO AZIENDA FAMIGLIA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ IN ECCESSO O STRUTTURALE CESSIONI, ACQUISIZIONI, IPO STRUTTURE ESTERE DI OTT. FINANZIAMENTI CROSS- BORDER 7

8 Agenda I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE MARKET OVERVIEW PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE CASE STUDY & FAQ 8

9 Evoluzione delle masse Nel 2009 il trend si è decisamente invertito Inversione importante nel 2009 Fonte: Prometeia 9

10 MARKET VIEW: ITALIA Ramo Vita Nuova produzione vita imprese italiane ed extra-u.e. 2006: 48,8 mld di Euro 2007: 41,7 mld di Euro 35,2 : 2008 mld di Euro 2009: 59,0 mld di Euro 2010: 63,7 mld di Euro 2011: 52,9 mld di Euro 2012: 47,7 mld di Euro 2013: 61,4 mld di Euro 2014: 90,6 mld di Euro 2015: 38,2 mld di Euro (al 30 aprile) Fonte: ANIA Newsletter Ufficio Studio giugno 2015

11 MARKET VIEW: ITALIA Ramo Vita Imprese UE Nuova produzione vita imprese U.E. in LS / LPS 2006: 6 mld di Euro 2007: 9 mld di Euro 2008: 6,4 mld di Euro 2009: 4,2 mld di Euro 2010: 5,7 mld di Euro 2011: 5,5 mld di Euro 2012: 7,0 mld di Euro 2013: 12,1 mld di Euro 2014: 15,6 mld di Euro 2015: 6,1 mld di Euro (al 30 aprile) Fonte: ANIA Newsletter Ufficio Studio giugno 2015

12 I Principali Player del mercato operanti in LPS

13 MARKET VIEW: ITALIA Ramo Vita a produzione individuale vita per ramo/prodotto Nuova produzione individuale vita per ramo/prodotto Aprile 2015 Prima stima* (migliaia di euro) Trend mensile (imprese Ramo/Prodotto Premi da inizio anno 2015 Distribuzione % Variazione % 2015 su 2014 Vita ramo I ,3% 0,1% Unit Linked ramo III ,1% 134,6% Capitalizzazioni ramo V % 68,6% Imprese italiane ed extra UE % 24,0% Imprese UE ,2% Totale in mio ,1% Prevalenza Ramo I a capitale e rendimento garantito

14 Agenda I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE MARKET OVERVIEW PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE CASE STUDY & FAQ 14

15 Private Insurance: definizione Il Private Insurance è il termine che identifica l insieme delle soluzioni vita e danni offerte alla clientela private (famiglie con risorse finanziarie disponibili superiori a ), con problematiche sofisticate e complesse. Il Private Insurance è un offerta di prodotti assicurativi: - altamente personalizzata; - che viene formulata attraverso una struttura dedicata, dotata di risorse umane qualificate e specializzate all interno di Banche, Compagnie ed Intermediari * Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB (Associazione Italiana Private Banking) 15

16 Private Insurance: definizione Il Private Insurance è un servizio dedicato che comprende: polizze di assicurazione sulla vita (tipicamente di diritto estero) ad elevato contenuto finanziario in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli investitori più facoltosi ed alle rispettive famiglie (polizze portfolio, unit private); polizze di copertura dei rischi sulla durata della vita (rendite vitalizie, assicurazione caso morte); polizze danni (contratti ad elevata personalizzazione) volte alla copertura dei rischi patrimoniali legati ai beni mobili ed immobili del cliente private ; polizze danni che offrono copertura dei rischi personali (rischio di danni alla persona): assicurazione malattia, infortuni, LTC. * Definizione elaborata dalla Commissione Tecnica Permanente sul Private Insurance di AIPB (Associazione Italiana Private Banking) 16

17 Esigenza L approccio nella ricerca delle soluzioni Concetto che integra i servizi di private banking e di gestione patrimoniale con un utilizzo sofisticato dell'assicurazione sulla vita,quale strumento di pianificazione finanziaria e successoria in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali agli Investitori più facoltosi e alle rispettive famiglie Compagnie Assicurative Private Insurance Soluzione Clienti Architettura aperta per soluzioni assicurative su misura 17

18 Canali Distributivi 18

19 Quadro Normativo (indice) DEFINIZIONI CONTRATTI ASSICURATIVI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA NORME DI COMPORTAMENTO SAIA CENNI SULL ANTIRICICLAGGIO 19

20 Il Contratto Assicurativo Definizione: art.1882 cc Effetti: il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel giorno in cui il contraente riceve dall'assicuratore l'accettazione della proposta o nel giorno in cui riceve la polizza sottoscritta dall assicuratore Soggetti: Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto. E' tenuto a pagare i premi e può esercitare tutti i diritti propri del contratto (riscatto, cessione, modifica beneficiari, messa a pegno della polizza, ecc) Assicurato: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Può coincidere con il contraente (assicurazione sulla vita propria) o essere un terzo (art c.c.). Deve dare espresso consenso scritto. Nel caso di più assicurati il pagamento può avvenire al primo o all ultimo decesso Beneficiario: persona fisica o giuridica designata a ricevere la prestazione al verificarsi dell evento assicurato. Può essere designato fin da subito o con successiva dichiarazione scritta o per testamento 20

21 Il beneficiario (Art.1920 cc) [...] Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione Il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Le somme corrisposte a seguito del decesso non rientrano nell'asse ereditario del de cuius. Tali somme risultano esenti da imposta di successione. Al contraente è data facoltà di nominare i beneficiari del contratto anche al di fuori del proprio asse ereditario, nei limiti della quota di patrimonio disponibile. (Per conoscere le quote spettanti ai legittimari v. Artt. 536 ss cc italiano) 21

22 L intermediazione assicurativa ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA Art. 106 Codice Assicurazioni Private L'attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati ACCESSO ALL INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA Art. 108 Codice Assicurazioni Private L'attività di intermediazione assicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109. É inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2 22

23 Canali distributivi: Italia Registro degli intermediari assicurativi: art. 109 Codice Assicurazioni Private Prima sezione (lett. a) assicurazione. agenti di Seconda sezione (lett. b) mediatori d assicurazione e di riassicurazione (broker) Terza sezione (lett. c) produttori diretti. Quarta sezione (lett. d) Banche (autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del TUB), intermediari finanziari (inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB), SIM (autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del TUF) e la società Poste Italiane Divisione servizi di bancoposta. Quinta sezione (lett. e) soggetti addetti intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera Elenco Annesso (art. 116, comma 2) intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro. 23

24 Canali distributivi: Italia Libera prestazione di servizi in Italia Art. 116, comma 2: Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono operare in Italia previa iscrizione all elenco annesso al RUI. ISVAP: settimo gruppo FAQ al RUI Laddove gli stessi operino in Italia avvalendosi, per l attività fuori sede, di collaboratori italiani, questi ultimi devono essere iscritti nella sezione E del registro e saranno pertanto tenuti all integrale rispetto della normativa italiana. Considerazioni operative L intermediario comunitario attesta che l attività del collaboratore è coperta dalla polizza di r.c. professionale o da analoga forma di garanzia ai sensi dell art. 4, par. 3 della Direttiva 2002/92/CE; L intermediario comunitario si assume la piena responsabilità dell attività posta in essere dal collaboratore, analogamente a quanto previsto dall art. 119, comma 3 del Codice per gli intermediari italiani; Il collaboratore deve rispettare le condizioni di iscrizione, di esercizio e le regole di comportamento previste dal Codice e dal Regolamento; Nella sezione E del registro viene data evidenza del rapporto a fini di trasparenza nei confronti del consumatore 24

25 Tipologia di prodotti distribuibili L art. 108 del CAP, riserva tale attività agli iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi RUI. Il RUI è suddiviso in 5 sezioni distinte: Sez. A: Agenti di assicurazione Sez. B: Broker Sez. C: Produttori Diretti Sez. D: Banche (+ Sim, Intermediari finanziari, Poste Italiane - Banco Poste) Sez. E: soggetti che operano per conto di altri intermediari (A, B, o D), al di fuori dei locali di questi. Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro. Quindi una banca può essere solo iscritta alla sezione D del RUI. 25

26 Tipologia di prodotti distribuibili Art. 119, comma 2 Codice Assicurazioni Private Possono essere distribuiti attraverso gli Intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione Agenti: Prodotti Standard e Prodotti non- Standard Broker: Prodotti Standard e Prodotti non- Standard Produttori diretti: Prodotti Standard e Prodotti non-standard Banche, Intermediari finanziari, SIM, Poste: Prodotti Standard 26

27 Differenza tra prodotti ass. standardizzati e non stand. Non è definita da una norma di legge. Dobbiamo ricostruire la differenza in via interpretativa. L IVASS (Circolare Isvap 29 marzo 1995, n. 241) intende i prodotti assicurativi standard come prodotti assicurativi caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla compagnia di assicurazione con clausole non modificabili. Tutto ciò che è fuori da questo perimetro è prodotto assicurativo non standard. 27

28 Soluzioni assicurative standard e non standard L intermediazione assicurativa nel Private Insurance propone soluzioni mediante l utilizzo di prodotti assicurativi: standardizzati non standardizzati Alle banche è consentita la distribuzione diretta solo dei prodotti assicurativi standardizzati. 28

29 Polizza non standard e broker assicurativo Per l intermediazione dei prodotti assicurativi non standardizzati, la legge impone agli intermediari bancari e finanziari, di individuare modalità distributive alternative alla distribuzione diretta. Da qui la necessità di individuare le modalità distributive utilizzabili per il caso in cui l esigenza manifestata dal cliente, ovvero le caratteristiche dell operazione, rendano necessario il ricorso ad un utilizzo sofisticato dell assicurazione sulla vita, volto ad individuare una soluzione assicurativa non standardizzata. 29

30 La collaborazione tra intermediari D.L.18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni L. 17 dicembre 2012 n Comma 10 Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi a), b) e d) nonché quelli inseriti nell'elenco annesso, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori. Comma 12 A decorrere dal 1 gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. 30

31 Norme di comportamento Fonti Circolare ISVAP 551/D del 2005 Codice delle Assicurazioni private Regolamento ISVAP n.5 del 16 Ottobre 2006 Principi Diligenza Correttezza Trasparenza Professionalità Adeguatezza dei contratti offerti Obbligo di informativa (già in fase pre-contrattuale) No conflitto di interessi Indipendenza Prudenza Riservatezza Salvaguardia dei diritti dei contraenti e degli assicurati 31

32 Regole di Comportamento Adeguatezza dei contratti offerti: fase precontrattuale Informazioni da acquisire (da conservare su supporto durevole): Notizie sulle caratteristiche personali del contraente Età Attività lavorativa Nucleo familiare Situazione finanziaria ed assicurativa Propensione al rischio Aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto (copertura, durata ed eventuali rischi finanziari) Valutazione del contratto offerto in relazione a: Esigenze assicurative e previdenziali Propensione al rischio del contraente medesimo Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente 32

33 Regole di Comportamento Informativa Pre-contrattuale Documenti che devono essere consegnati al cliente: Riepilogativo dei principali obblighi di comportamento dell'intermediario (v. Modello 7a Reg. n.5 ISVAP) Dati essenziali dell'intermediario e della propria attività (v. Modello 7b Reg. n.5 ISVAP) Documentazione precontrattuale utile per effettuare una scelta prodotto consapevole (conflitto d'interessi) Documentazione contrattuale (Fascicolo Informativo) 33

34 SAIA Regolamento Intermediari Consob n.16190/2007, obblighi: Valutazione dell'adeguatezza / Appropriatezza (art ) Adeguatezza: si applica all'attività di consulenza e gestione. Ottenute le informazioni relative alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti, situazione finanziaria si valuta se il servizio da fornire sia adeguato. Se il cliente non fornisce le informazioni, l impresa non può fornire i servizi richiesti. Appropriatezza: si applica ai servizi di investimento diversi da consulenza e gestione ( collocamento ). Si deve valutare se il cliente ha il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi legati al prodotto. Non si applicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate. Classificazione MIFID della clientela (art. 35) Inducements (art. 52) Obblighi informativi Obblighi precontrattuali 34

35 SAIA Regolamento Intermediari Consob n.16190/2007 Classificazione MIFID della clientela Clienti al Dettaglio: categoria dei "normali" investitori individuali che include, per sottrazione, quanti non fanno parte delle classi precedenti Clienti Professionali: in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da far ritenere che le loro scelte di investimento siano prese consapevolmente e in seguito a una corretta valutazione dei rischi Controparti Qualificate: sottoinsieme degli investitori professionali (elenco di soggetti specificamente individuati). Solo le persone giuridiche possono rientrare in questa categoria. 35

36 L antiriciclaggio nel settore assicurativo: cenni Il Risk Based Approach Obbligo di identificazione del cliente La relazione a distanza e la delega dell identificazione: criticità Obbligo di esaminare con particolare attenzione alcune transazioni Obbligo di conservazione di alcuni documenti La necessità di un adeguata organizzazione interna Il dovere di cooperare con le autorità 36

37 L antiriciclaggio nel settore assicurativo: cenni Obbligo di identificazione del Cliente Dovere di ogni professionista di individuare la propria controparte contrattuale Contraente Assicurato Beneficiario Beneficiario Economico Identificazione: stabilire l identità della controparte, indagine sulle sue condizioni familiari, economiche e finanziarie, origine dei fondi, livello di coerenza tra l importo investito e la condizione patrimoniale globale, motivazioni a sottoscrivere una polizza assicurativa Identificazione sulla base di prove documentali Timing Casi Particolari: PEP, NCCT, Terzo Pagatore, Persone Giuridiche, Trust 37

38 L antiriciclaggio nel settore assicurativo: cenni Obbligo di esaminare con particolare attenzione alcune transazioni Evitare di essere utilizzati come controparti inconsapevoli in operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; Buona conoscenza delle operazioni che i Clienti richiedono di porre in essere; Monitoraggio costante degli sviluppi richiedendo, se del caso, informazioni aggiuntive utili a rimuovere ogni dubbio; Esercitare il proprio giudizio in buona fede, determinando caso per caso se vi sia un sospetto di riciclaggio; Astenersi dal partecipare a transazioni non spiegabili, non comprensibili o non giustificabili; Lista delle possibili operazioni sospette. 38

39 Lista di possibili operazioni sospette Terzo pagatore laddove il legame tra questi e il Cliente non sia ovvia; Richiesta di eseguire un pagamento verso una terza parte non connessa al Cliente; Tentativo di fare o ricevere pagamenti in denaro; Riscatto/cessione subito successivo ad un cambio di proprietà della polizza; In certi casi, l esercizio del diritto di recesso da una polizza a premio unico entro 30 giorni dall emissione; Altre richieste di recesso connesse (marito, moglie, figli, parenti); Regolari richieste di riscatto immotivate o frequenti riscatti nel corso dell anno; Inspiegabili improvvisi cambiamenti nello stato economico del Cliente; Cambio di indirizzo del Cliente subito dopo la sottoscrizione del contratto o poco prima della sua scadenza/riscatto; Riscatti regolari laddove il Cliente abbia anche eseguito dei versamenti regolari; Incoerenza tra la situazione finanziaria/professionale del Cliente e l importo investito; Le informazioni disponibili forniscono prove contraddittorie rispetto alla condizione del Cliente; 39

40 Lista di possibili operazioni sospette Presentazione del Cliente da parte di un intermediario proveniente da un paese non regolamentato o scarsamente regolamentato in materia di riciclaggio o laddove vi sia un alto tasso di criminalità organizzata (es. traffico di stupefacenti, armi, terrorismo ecc..); Sottoscrizione a distanza di una polizza da parte di un Cliente che si trovi in un luogo dove potrebbe sottoscrivere un prodotto comparabile closer to home ; Difficoltà nel reperire le informazioni richieste a completare le indagini preliminari per scarsa cooperazione del Cliente; Ogni transazione che coinvolga una controparte non trasparente; Il Cliente manifesta maggiore interesse per la possibilità di riscattare gli importi versati in corso di contratto che per le performance e i costi del contratto stesso; Utilizzo di valute estere non convenzionali; Il Cliente fornisce informazioni scarse, false o fuorvianti; Il Cliente fornisce informazioni difficilmente verificabili o la cui verifica risulti estremamente onerosa; Il Cliente ha in essere più polizze con diverse controparti; Cessione del contratto di polizza ad un valore inferiore al mercato 40

41 Giurisdizioni La libera prestazione di servizi Home country control Il primo luglio del 1994, la terza Direttiva CEE ha autorizzato le Compagnie di Assicurazione europee ad esercitare la loro attività in LPS (Libera Prestazione di Servizi) all'interno dell'unione Europea. Questo significa che le Compagnie di Assicurazione, aventi sede in un qualsiasi Paese della UE, possono esercitare la loro attività sul territorio degli altri Paesi Membri, senza dover creare una sede secondaria. In base a questo principio, le compagnie europee possono, nel rispetto delle norme di interesse generale recepite ed emanate dall ISVAP, distribuire i propri prodotti sul territorio italiano, rimanendo soggette al solo controllo dell organismo competente nel proprio Paese di residenza. 41

42 Giurisdizioni LUSSEMBURGO 1957: è una delle sei nazioni fondatrici della CEE 1999: entra nell'area dell'euro. Principale centro finanziario UE: paese domicilio della quasi totalità delle SICAV e OICVM comunitari, Banche, Assicurazioni e Società di Gestione di Hedge Funds. Capitale europea del private banking Maggior centro extra-usa per amministrazione e gestione di fondi d'investimento Private Insurance: ha dato origine all'attuale modello di private insurance, attualmente è la sede principale del ramo Assicurazione Vita a livello europeo. Organo di controllo assicurativo: Commissariat Aux Assurances (CAA). Investimenti possibili: a tutela dell'investitore, il CAA ha previsto delle regole per i prodotti assicurativi vita legati a fondi di investimento, recentemente riviste dalla Circolare 08/01 del 2 gennaio 2008 che ha notevolmente abbattuto i limiti e le restrizioni precedentemente fissati. 42

43 Giurisdizioni LUSSEMBURGO Privacy: la legislazione garantisce la massima privacy finanziaria (Art.41 Legge 05/04/1993) ed assicurativa Protezione (Legge 6/12/1991): Gli asset a copertura delle riserve tecniche devono essere periodicamente inventariati. L'inventario permanente e gli asset che lo compongono sono separati rispetto ad ogni altro asset e obbligazione propri della Compagnia. Super-privilge: il contraente di polizza un creditore privilegiato di 1 grado, in caso di inadempienza della compagnia. Nel caso in cui gli asset a copertura delle riserve tecniche subissero un deprezzamento o risultassero insufficienti, sulla parte in eccesso non ancora soddisfatta, i contraenti (o i beneficiari) hanno comunque diritto ad un privilegio. 43

44 Giurisdizioni 1973: entra a far parte della CEE IRLANDA 1987: sviluppa l'ifsc (International Financial Service Centre) che dagli anni '90 è il centro attrattivo, finanziario ed assicurativo, di maggiore sviluppo in Europa. IFSC: centro finanziario a Dublino in cui è possibile beneficiare di un trattamento fiscale preferenziale. E' primo al mondo per le operazioni di outsourcing specializzate di gestione finanziaria e di tesoreria. Vi operano più della metà delle 50 banche leader sul mercato Private Insurance: nel corso degli ultimi anni il settore assicurativo ha conosciuto uno sviluppo di grande successo. Organo di controllo finanziario e assicurativo: Irish Financial Services Regulatory Authority. Investimenti possibili: ampia flessibilità di investimento, è ammesso l'utilizzo di fondi non armonizzati senza restrizioni. 44

45 Giurisdizioni IRLANDA Privacy: la normativa irlandese non garantisce un elevato grado di privacy finanziaria e si muove in totale trasparenza con le autorità degli altri Paesi membri dell'ue Protezione: Gli asset appartenenti ai contratti assicurativi sono separati da quelli di proprietà della compagnia assicurativa. La compagnia tiene un registro degli asset rappresentanti le riserve tecniche, il cui valore totale non può essere inferiore al valore delle riserve stesse. I reclami riguardanti i beni che rappresentano le riserve tecniche di un'impresa di assicurazione, hanno assoluta precedenza su qualsiasi altro credito vantato nei confronti dell'assicurazione. Le spese legali nascenti dagli atti di liquidazione hanno la precedenza sui crediti assicurativi fino al punto in cui i beni dell'impresa, escluse le riserve tecniche, siano insufficienti al soddisfacimento delle stesse. 45

46 Giurisdizioni IRLANDA Privacy: la normativa irlandese non garantisce un elevato grado di privacy finanziaria e si muove in totale trasparenza con le autorità degli altri Paesi membri dell'ue Protezione: Gli asset appartenenti ai contratti assicurativi sono separati da quelli di proprietà della compagnia assicurativa. La compagnia tiene un registro degli asset rappresentanti le riserve tecniche, il cui valore totale non può essere inferiore al valore delle riserve stesse. I reclami riguardanti i beni che rappresentano le riserve tecniche di un'impresa di assicurazione, hanno assoluta precedenza su qualsiasi altro credito vantato nei confronti dell'assicurazione. Le spese legali nascenti dagli atti di liquidazione hanno la precedenza sui crediti assicurativi fino al punto in cui i beni dell'impresa, escluse le riserve tecniche, siano insufficienti al soddisfacimento delle stesse. 46

47 Giurisdizioni LIECHTENSTEIN Privacy: La Legge sulla sorveglianza delle assicurazioni del 1996 e il Regolamento del 1997 prevedono, in analogia al segreto bancario, il segreto d'assicurazioni: gli organi ed i collaboratori devono osservare il segreto assoluto ed illimitato riguardo ai dati dei clienti. Nei Paesi ad alto tasso fiscale esiste la tendenza a impiegare convenzioni fiscali bilaterali come strumenti di controllo fiscale: il Liechtenstein ha una convenzione solamente con l'austria, dedicata al reddito dei lavoratori frontalieri. Protezione: Legge sulla vigilanza delle assicurazioni del Liechtenstein (VAG): il Liechtenstein, in qualità di Membro SEE, ha recepito nel diritto nazionale la Direttiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. Art.59a: i valori patrimoniali atti alla copertura delle riserve tecniche formano un fondo speciale di garanzia per il soddisfacimento degli obblighi derivanti dai contratti assicurativi. Art.59a: le somme spettanti ai contraenti sono privilegiate rispetto ad ogni altro credito. 47

48 Agenda I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE MARKET OVERVIEW PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE CASE STUDY & FAQ 48

49 L evoluzione del fondo assicurativo Polizza rivalutabile Gestione separata a capitale e rendimento minimo garantito la cui rivalutazione annua è determinata dalla partecipazione all andamento di un portafoglio di titoli obbligazionari valutati a costo storico. Unit linked Polizza assicurativa, con rischio finanziario a carico del cliente, il cui premio è impiegato per acquistare una «unità di conto», il cui sottostante è rappresentato da molteplici attività (quote di fondi, SICAV, azioni, obbligazioni). Index linked (pure & guaranteed) Polizza assicurativa il cui capitale a scadenza dipende dalla variazione di uno o più indici finanziari di riferimento (titoli azionari, indici di Borsa). Il rischio finanziario può essere a carico dell impresa o del risparmiatore. 49

50 L evoluzione del fondo assicurativo: il FID 50

51 Il Fondo Interno Dedicato (F.I.D.) Scelta tra una o più vite assicurate Libera scelta del beneficiario (anche Trust) Costi personalizzati Libera scelta e possibile modifica del Gestore FONDO INTERNO DEDICATO Selezione della giurisdizione del contratto più efficiente Libera scelta della Banca Depositaria (Comunitaria o Extra-UE) Strategia di investimento tailor made sul profilo del cliente Garanzia opzionale in caso di premorienza Personalizzazione e flessibilità operativa 51

52 F.I.D.: investimenti possibili Hedge Funds ETF SICAR SIF Commodities Funds Partecipazioni in società non quotate FONDO INTERNO DEDICATO Cartolarizzazioni Fondi di Investimento Fondi di Private Equity Strumenti derivati di copertura Fondi Immobiliari Life Settlement Funds Obbligazioni Cash enhanced SICAV 52

53 Polizze Vita PRIVATE Caratteristiche comuni 53

54 Proposta di polizza: FID (esempio) 54

55 Proposta di polizza: limiti di concentrazione (esempio) 55

56 Private Insurance: soggetti Contraente Broker / Intermediario Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, direttamente o tramite Società Fiduciaria. A fronte del versamento del premio ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto Broker Assicurativo: fornisce al cliente un servizio di consulenza, intermediazione e follow-up nella gestione del contratto assicurativo Compagnia Assicurativa Banca Depositaria Gestore Discrezionale Assicurato Beneficiario Viene scelta dal Contraente su suggerimento del Broker tra una rosa di quotazioni possibili. Apre un conto intestato alla Compagnia Assicurativa per ogni singola polizza. Si occupa del deposito e la custodia degli asset. Ha una procura sul conto di polizza. Gestisce il fondo assicurativo rispettando il profilo di rischio e la strategia scelti dal Contraente. Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto Persona fisica o giuridica designata dal contraente a ricevere le somme assicurate al verificarsi dell evento assicurato. 56

57 Aspetti legali e fiscali Vantaggi legali Art.1920 cc Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario Art.1923 cc Impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario Strumento esente da imposta di successione/donazione Esclusione dall asse ereditario Vantaggi Fiscali Differimento d imposta: l imposta sostitutiva del 26%* è dovuta solo in caso di riscatto e solo se si realizzi un capital gain: 12,5% fino al 31/12/ % dal 1/1/2012 al 30/6/2014* *eccetto componente titoli di Stato Capitalizzazione dei rendimenti: il pagamento è differito al solo momento del riscatto capitalizzazione composta Armonizzazione delle aliquote, e compensazione tra redditi positivi/negativi senza limiti di tempo e tipologia di reddito 57

58 Alcune peculiarità giuridiche ART.1923 cc [...] le somme dovute dall Assicuratore al contraente o al beneficiario non possano essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare La questione controversa: È ammissibile la richiesta di riscatto della polizza vita da parte del curatore fallimentare? 58

59 Alcune peculiarità giuridiche Corte di Cassazione (Sentenza Sezioni Unite n. 8271/2008) La protezione ex art.1923 da azioni esecutive o cautelari, resiste in seguito ad esecuzione concorsuale anche Il contratto assicurativo stipulato in bonis rimane in vigore anche dopo la dichiarazione di fallimento Impignorabilità dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto assicurativo Il curatore non è legittimato a richiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il correlativo valore di riscatto Il curatore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per ottenere il valore di riscatto del contratto assicurativo Si deve interpretare il contratto di assicurazione e, quindi, considerare l impignorabilità e insequestrabilità della polizza in chiave costituzionalmente orientata 59

60 Le Compagnie Estere in LPS NON Sostituto d Imposta SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA Obbligo di compilazione RW o in alternativa Conferimento Mandato all incasso ad altro intermediario Finanziario residente Obbligo in capo all Intermediario Finanziario Residente di agire in qualità di Sostituto d Imposta sui riscatti parziali/totali Non va compilato il quadro RM E dovuta l IVAFE CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA Nessun obbligo di compilazione RW La Fiduciaria: Preleva l imposta di bollo ordinaria Applica e versa l imposta dello 0,35% -> 0,50% del valore della polizza al 31/12 ricevendo provvista dal contraente Obbligo in capo alla Fiduciaria di agire in qualità di Sostituto d Imposta sui riscatti parziali/totali (26% sui proventi, detraendo gli acconti già versati) 60

61 Le Compagnie Estere in LPS Sostituto d Imposta SENZA INTESTAZIONE FIDUCIARIA CON INTESTAZIONE FIDUCIARIA Obbligo di compilazione RW o in alternativa Conferimento Mandato all incasso ad altro intermediario Finanziario residente La Compagnia può applicare l imposta di bollo ordinaria, diversamente è dovuta l IVAFE Esonero ai sensi Circolare n.19/e I RIFERIMENTI NORMATIVI Nessun obbligo di compilazione RW Art. 68 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 c.d. Decreto Crescita convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7/08/2012 Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 31/10/2012 Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23/12/2013 Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/06/

62 Polizze di Capitalizzazione Le polizze di capitalizzazione si configurano come contratti assicurativi capaci di veicolare una componente finanziarie pura. Sono delle operazioni mediante le quali il contraente affida una certa somma di denaro a un gestore, il quale si impegna a restituirla, ad una scadenza successiva, capitalizzata, ovvero aumentata degli interessi maturati nel corso della durata contrattuale e senza alcun vincolo o riferimento alla durata della vita umana. La prestazione da parte del soggetto gestore (impresa capitalizzatrice ) può consistere nel pagare un capitale o una rendita ovvero nel consegnare titoli o altri beni al decorso di un termine pluriennale. La figura dell assicurato viene meno e, conseguentemente, viene meno l alea tipicamente sottesa ad un contratto assicurativo. In realtà c è comunque un alea: quella associata al rischio finanziario che deriva da tre elementi: il tasso tecnico, la percentuale minima di rivalutazione del capitale ed il consolidamento delle prestazioni. La natura assicurativa del contratto resta legata principalmente ad alcune caratteristiche che sono il risultato delle disposizioni legislative e fiscali che si applicano a tutte le polizze vita, quali il regime fiscale e quello di impignorabilità, insequestrabilità e non assoggettabilità all asse ereditario. 62

63 Il Conflitto di Interessi 63

64 I profili di riqualificazione "Le particolari caratteristiche dei prodotti linked hanno spinto il legislatore italiano ad assoggettarne l offerta e la distribuzione alla disciplina dettata dal TUF e dalla Consob. L esistenza di un rischio finanziario in capo al contraente ha determinato il sorgere di un intenso dibattito giurisprudenziale circa l effettiva riconducibilità di tali prodotti nel novero delle polizze di assicurazione sulla vita: i giudici italiani, nella maggioranza dei casi, hanno ritenuto che i prodotti linked abbiano natura mista, finanziaria ed assicurativa e che le norme ad essi applicabili vadano individuate sulla base della componente prevalente, da individuarsi caso per caso. In tale ottica una grande considerazione è stata attribuita dalla giurisprudenza alla sussistenza di un effettivo rischio demografico. Le indicazioni della giurisprudenza costituiscono un importante punto di partenza per la corretta costruzione dei prodotti linked, nell ottica di mitigare il rischio di riqualificazione degli stessi. Tali riflessioni appaiono particolarmente rilevanti anche in relazione ad un ulteriore tema di grande rilevanza: l impignorabilità ed insequestrabilità dei prodotti finanziari assicurativi. " Silva Colombo - Studio Legale Zitiello e Associati 64

65 Private Insurance: principali obiettivi Protezione dei propri familiari Pianificazione della trasmissione del proprio patrimonio Ottimizzazione fiscale dei propri investimenti Polizza Vita con Fondo Interno Dedicato Accesso a strumenti innovativi Soluzione su misura per problematiche complesse 65

66 Agenda I BISOGNI DEL CLIENTE PRIVATE MARKET OVERVIEW PRIVATE INSURANCE: DEFINIZIONI E QUADRO NORMATIVO PRIVATE INSURANCE: ASPETTI TECNICI E OPERATIVI PASSAGGIO GENERAZIONALE E PRIVATE INSURANCE CASE STUDY & FAQ 66

67 Private Insurance: campi di applicazione (esempio) Strumento idoneo per l asset protection 67

68 L arte del Passaggio Generazionale Si può passare dalle maniche di camicia alle maniche di camicia in tre generazioni USA dalla ciotola di riso alla ciotola di riso Cina La pianificazione successoria è l arte di conservare il patrimonio di famiglia in buone condizioni e trasmetterlo alle generazioni future 68

69 Pianificare..Perché? PERCHÉ IN ITALIA SI FATICA A PIANIFICARE LA SUCCESSIONE.scaramanzia?? Gestione accentrata e attaccamento all impresa Rimozioni totalizzanti e timore di invecchiare Impulsività dell imprenditore Sottovalutazione degli aspetti del passaggio generazionale L idea che il primogenito (o anche tutti i figli) devono essere l erede (i) unico dell azienda Pianificazione senza condivisione Trasferimento graduale e coaudivato 69

70 L entropia del Passaggio Generazionale Fattori che erodono il patrimonio familiare Investimenti inefficaci, pigrizia, commissioni, tasse, suddivisioni ereditarie, ritardo nella pianificazione, mancanza di comunicazione 1 Sensibilizzare e informare gli imprenditori/professionisti affinché preparino efficacemente la loro successione Azioni da intraprendere 2 Valutazione impatto economico, onerosità dell imposta di successione, vendita asset patrimoniali 3 Individuazione forme giuridiche e soluzioni che facilitino la successione consentendo di gestire gli aspetti di gestione dell impresa e la proprietà della stessa 70

71 Passaggio Generazionale: OBIETTIVI & VINCOLI GRADUALITA LIQUIDAZIONE CONTINUITA GOVERNABILITA Aspetti emotivazionali Vincoli civilistici SEGREGAZIONE PROTEZIONE Rischi/ opportunità fiscali Soluzioni Societarie ECONOMICITA COMPENSAZIONE/ REMUNERAZIONE 71

72 Passaggio Generazionale: il metodo in 3 fasi Fase 1 Valutazione condivisa Fase 2 Pianificazione condivisa Fase 3 Realizzazione e controllo Azienda Patrimonio di famiglia Valutazione qualità professionali membri Analisi valori fondanti famiglia e impresa Piano per l azienda Piano per i bisogni familiari Piano per il passaggio generazionale Implementazione soluzioni, verifiche, spostamento persone, modifiche politiche retributive Continuità aziendale e familiare 72

73 L imposta sulle successioni L imposta sulle successioni e donazioni potrebbe essere definita, con un termine un po forte, come imposta sugli imprevidenti, ovvero di coloro i quali hanno gli strumenti, soluzioni e il supporto di specialisti per affrontare il delicato tema della trasmissione degli averi ai propri eredi designati ma rimandano tale delicato compito ad un imprecisato periodo futuro Immaginiamo infatti patrimoni importanti per i quali l effetto della presenza delle franchigie si diluisce, oppure il trasferimento di beni a beneficiari non vincolati da legami di parentela con il disponente cui risulta applicabile l aliquota massima del 8% Il risparmio fiscale non è un obiettivo, ma solo una variabile della pianificazione successoria 73

74 Imposta di Successione / Donazione I beni tassati Immobili Obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato) Azioni e partecipazioni in società e aziende (con esenzioni in particolari casi) Quote di fondi comuni Crediti (come il saldo sul conto corrente) Beni mobili (mobilio, gioielli) con un valore forfettario del 10% dell asse ereditario Trust I beni esenti Polizze Vita Titoli di Stato e assimilati Azioni, partecipazioni in società e aziende in particolari casi 74

75 Imposta di Successione / Donazione Legittimari Eredi necessari, a favore dei quali la legge riserva una quota dell eredità, sono: Il coniuge I figli legittimi e naturali riconosciuti o dichiarati tali, i figli legittimati e adottivi Gli ascendenti legittimi Al coniuge separato è riservato lo stesso trattamento del coniuge non separato, a meno che la separazione non gli sia stata addebitata. Il coniuge separato con addebito ha diritto al solo assegno vitalizio, se già godeva degli alimenti all apertura della successione. Calcolo della legittima (Massa ereditaria) (Debiti del de cuius) + (Beni di cui il de cuius ha disposto in vita: riunione fittizia) = LEGITTIMA 75

76 Imposta di Successione / Donazione Soggetti Imposta di successione Imposta ipotecaria Imposta catastale Coniuge, parenti in linea retta Fratelli e Sorelle - Altri parenti fino al 4 grado - Affini in linea retta - Affini in linea collaterale fino al 4 grado 4 % Franchigia: 1 M per beneficiario 6 % Franchigia: 100 K per beneficiario 6 % senza franchigia 2% sul valore catastale degli immobili oggetto di donazione o di successione (oppure. 168 se si tratta di prima casa per uno dei beneficiari) 1% sul valore catastale degli immobili oggetto di donazione o di successione (oppure. 168 se si tratta di prima casa per uno dei beneficiari) Altri soggetti 8 % senza franchigia 76

77 Imposta di Successione / Donazione Situazione successoria del de cuius Un solo figlio (nessun coniuge) Due o più figli (nessun coniuge) Ascendenti legittimi (n é coniuge né figli) Coniuge (nessun figlio) Coniuge* Un figlio Coniuge* Due o più figli Coniuge Ascendenti legittimi Coniuge separato non addebitato Coniuge addebitato (con alimenti) Altri parenti Quota del patrimonio Di riserva Disponibile ½ ½ 2/3 1/3 1/3 2/3 ½ ½ 1/3 1/3 1/3 ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ½ ½ Assegno 100% vitalizio Nessuna 100% 77

78 Imposta di Successione in Europa In Germania la tassazione va dal 7% al 30% per coniuge e parenti in linea retta, con l esistenza di alcune piccole franchigie. Si passa poi dal 12% al 40% per altri gradi di parentela per finire a una forbice che va dal 17% al 50% per i terzi. In Francia invece si va da aliquote tra il 5% e il 40% per coniuge e discendenti in linea retta, anche qui con franchigie molto contenute, per passare a valori tra il 35% e il 55% per altri parenti, fino al 60% destinato ai terzi. Nel Regno Unito esiste una sorta di aliquota unica fissata al 40%, dalla quale è escluso solo il coniuge.

79 Strumenti per la Pianificazione Patrimoniale Nuda proprietà/usufrutto: l imprenditore trasferisce l azienda/attività al successore designato pur mantenendone il controllo e la gestione Affitto d azienda: l imprenditore concede l azienda (o un ramo di essa) in affitto all erede per un periodo predeterminato al fine di verificarne l idoneità Patrimoni destinati/fondo patrimoniale: il genitore/imprenditore può costituire in capo alla società di famiglia uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare Fondazioni di diritto estero: l imprenditore può destinare il patrimonio (incentrato sull impresa di famiglia) in una fondazione, garantendone l unicità e l unità nella trasmissione Scissione: l imprenditore suddivide il patrimonio dell impresa familiare in più veicoli societari, consentendone la segregazione in varie componenti, evitando la trasmissione di situazioni di dissesto ed un attribuzione differenziata in base alle aspettative degli eredi Statuto / patti parasociali: inserimento di una serie di clausole attraverso cui regolare una pluralità di profili dei rapporti tra familiari/soci 79

80 Strumenti per la Pianificazione Patrimoniale Mandato Fiduciario: non da luogo ad una separazione dei beni rispetto al patrimonio del mandante e risulta pertanto poco efficacie rispetto a possibili azioni di terzi creditori Atti di destinazione: limitazione riguardanti la tipologia di beni, difficile determinazione e orientamenti non unanimi del requisito di merito Trust: consente di mantenere l unicità patrimoniale e di segregare il patrimonio aziendale. Difficoltà di fronte al concetto di spossessamento Patti di famiglia: negozio inter vivos, l oggetto del trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire il controllo della società e il trasferimento deve avvenire a favore di discendenti che proseguano l esercizio dell impresa Private Equity: in caso di mancanza di eredi designati, l imprenditore può fornire liquidità ai figli senza attribuire agli stessi le problematiche gestionali e senza cedere l azienda ad un impresa concorrente 80

81 Le soluzioni di Private Insurance Possono essere una valida risposta ai bisogni di un passaggio generazionale in quanto accomunano ai tipici vantaggi fiscali e legali delle soluzioni assicurative, la possibilità di essere utilizzati come veicolo per il trasferimento agli eredi anche di asset non quotati (es. partecipazioni societaria) Le polizze di Private Insurance si sono affermate negli ultimi anni come efficace alternativa o in uso congiunto al trust soprattutto per la possibilità di mantenere un controllo delle scelte fatte e per una efficiente flessibilità nelle scelte di gestione non disgiunto da una reale segregazione e protezione del patrimonio Elementi che accomunano la gran parte della clientela sono comunque la ricerca di soluzioni che coniugano elevati livelli di flessibilità e personalizzazione con esigenze di segregazione e tutela del patrimonio 81

82 Uso Combinato degli Strumenti Le esigenze di segregazione e protezione della clientela private unite ad esigenze di pianificazione successoria vedono sempre più spesso l uso combinato di alcuni degli strumenti precedentemente ricordati ES. mandato fiduciario per la sottoscrizione di una polizza vita con beneficiario un trust 82

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