COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Provincia Salerno
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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Provincia Salerno REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E/O SISTEMI FISSI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI - IMPIANTI DI RICEZIONE DEI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTECAGNANO FAIANO VISTA la legge 31 luglio 1997 n.249 art.3 comma 13; VISTO l art.79 del vigente Regolamento Edilizio Comunale; VISTO il Decreto Interministeriale Ambiente, Sanità e comunicazioni n.381 del 10 settembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con salute umana; RAVVISATA la necessità di tutelare il patrimonio ambientale, paesaggistico del Comune e la salute pubblica; RISCONTRATA l opportunità di armonizzare equilibrare e razionalizzare la crescita di antenne anche paraboliche satellitari che esprimono un espressione della libertà di informazione dei cittadini e un importante elemento di modernizzazione del Paese con le indicazioni legislative legate alla prospettiva della centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari; CONSIDERATO che l esigenza di installazione di sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi è sempre più frequente e diffusa, ma la realizzazione di questo tipo di impianti deve avvenire nell assoluto rispetto della salute pubblica e in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile ha approvato il seguente Regolamento A) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E/O SISTEMI FISSI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI A.1) Installazione Nuovi Impianti Per impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazione si intendono i ripetitori per telefonia cellulare, cioè quegli impianti di telecomunicazione, aventi la funzione di ricevere o trasmettere, cioè di ripetere, amplificati i relativi segnali a radio frequenza.
2 Per sistemi e/o impianti radiotelevisivi si intendono gli impianti di telecomunicazioni, definiti anche come radiotorre, aventi la funzione di ricevere e ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati i relativi segnali a radiofrequenza. L installazione di impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, come prima definiti, è consentita nel rispetto delle leggi statali e regionali vigenti ed in particolare nel rispetto del Decreto Interministeriale Ambiente, Sanità e Comunicazioni n.381 del 10 settembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, nella salvaguardia dei valori ambientali. Al fine di evitare che tale tipo di impianti possano comunque essere installati all interno di centri urbani, in zone di espansione edilizia e, in ogni caso, in parti del territorio comunque diffusamente abitate, con l intento primario di salvaguardare il più possibile la salute dei cittadini, l installazione degli impianti di cui al presente Capo A è consentita nella sola zona Agricola E1, come individuata nella zonizzazione del vigente P.R.G. del Comune di Pontecagnano Faiano. Il sito d impianto dovrà essere ubicato ad una distanza minima di 300 mt, misurati dal limite delle adiacenti zone omogenee e da eventuali unità immobiliari adibite a permanenze di persone non inferiori a quattro ore. L impianto dovrà essere accuratamente progettato, comunque, nel rispetto delle norme vigenti. La sua realizzazione è subordinata al rilascio di concessione edilizia e di preventivo parere sanitario rilasciato dall A.S.L. competente. Prima dell ultimazione dei lavori, e comunque prima dell entrata in funzione dell impianto, si dovrà procedere a preventive misurazioni dei valori del campo elettromagnetico, così da verificare il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dal citato Decreto Interministeriale n.381/98. Le emittenti radiotelevisive, definite come il sito o la struttura comprendente uno o più trasmettitori che convertono segnali audio, video o in codice, in segnali modulati ad alta frequenza, tali da essere propagati da onde elettromagnetiche, potranno essere installati, in generale, nelle varie zone del territorio comunale. Prima della loro attivazione, comunque,
3 occorrerà procedere a preventiva verifica dei valori del campo elettromagnetico generati e quindi del rispetto dei limiti del più volte citato Decreto Interministeriale. Analogamente si dovrà procedere per le emittenti delle forze di polizia, delle forze armate, per i servizi di protezione civile e per le strutture aeroportuali, tutti comunque obbligati strettamente al rispetto dei limiti indicati dal Decreto Interministeriale n.381/98. A.2) Regime Transitorio Tutti gli impianti e/o sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi come sopra definiti già esistenti sul territorio, anche se regolarmente autorizzati, devono essere trasferiti nelle zone individuate dal Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano, entro un periodo di 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le emittenti radiotelevisive, le emittenti delle forze di polizia, delle forze armate, dei servizi di protezione civile e delle strutture aeroportuali, già esistenti ed operanti sul territorio del Comune di Pontecagnano Faiano, dovranno procedere al periodico controllo dei valori del campo elettromagnetico generati dai loro impianti. Tali valori dovranno essere sempre contenuti nei limiti indicati dal Decreto Interministeriale n.381/98. A.3) Controlli e Sanzioni Il comune di Pontecagnano Faiano potrà disporre attività di controllo e verifica del rispetto dei limiti di esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dagli impianti esistenti. Nel caso fosse accertato il superamento dei limiti indicati dal Decreto Interministeriale n.381/98, il Sindaco sospenderà immediatamente il funzionamento dell impianto che concorre a determinare il superamento mediante propria ordinanza. Il superamento, anche temporaneo, dei limiti indicati da parte dei soggetti titolari degli impianti esistenti è punito con una sanzione amministrativa pari a lire per ogni singola fonte di emissione responsabile, oltre alle sanzioni amministrative già previste dalla normativa vigente. La riattivazione dell'impianto potrà essere disposta solo dopo che saranno state rimosse tutte le cause che hanno determinato il superamento dei limiti di norma e dopo una preventiva verifica delle emissioni che garantisca il rispetto dei limiti stessi. B) IMPIANTI DI RICEZIONE DEI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI
4 B.1) Installazione 1) le indicazioni previste dal presente Regolamento si applicano su tutto il territorio comunale. 2) tutti gli immobili, composti da più unità immobiliari, di nuova costruzione e quelli soggetti a manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, per la ricezione dei programmi radiotelevisivi, dovranno avvalersi di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive; 3) l installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive, anche satellitari, deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell aspetto estetico delle città e del rispetto dell impatto visivo ed ambientale; 4) sono vietate le installazioni di antenne, anche paraboliche, all esterno ed all interno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili. Sono vietate le installazioni di antenne, anche paraboliche, quando le stesse siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l antenna, anche parabolica, andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con l Ufficio Tecnico Comunale le soluzioni più adeguate. 5) le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm di diametro per impianto collettivo e 85 cm di diametro per impianto singolo. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell antenna parabolica potranno essere valutate con l Ufficio Tecnico Comunale; 6) le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura; 7) sul disco dell antenna parabolica, a garanzia ed affidabilità del prodotto, è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell importatore della stessa;
5 8) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi. B.2) Regime transitorio 1) antenne esistenti: tutti i proprietari di unità immobiliari, in possesso di antenne, anche paraboliche, installate in modo non conforme alle modalità indicate ai precedenti commi, dovranno procedere alla loro rimozione entro il termine perentorio di 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed al loro riposizionamento a norma del presente regolamento. In caso di inerzia, il Comune di Pontecagnano Faiano disporrà la loro rimozione a mezzo Ordinanza con addebito delle relative spese a carico del proprietario e l applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire B.3) Controlli e Sanzioni nel caso di installazione di nuove antenne non conformi alle presenti norme regolamentari, l Ufficio Tecnico Comunale può intimare l adeguamento assegnando un termine perentorio di 30 giorni. In caso di inerzia, si procederà senza ulteriore indugio alla rimozione delle stesse, con l addebito delle spese occorrenti a carico del proprietario e l applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire ;
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