ALLEGATO PARAMETRI ECONOMICI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

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1 ALLEGATO PARAMETRI ECONOMICI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI Adeguato all Atto di indirizzo di cui alla DRG Toscana n. 385 del 11 maggio 2009 ** Con importi aggiornati sulla base del Minimo INPS 2015** Art. 1 Criteri per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni 1. Come indicato dall art. 47 della L.R. 24 febbraio 2005 n 41 l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d ora in avanti ISEE), viene utilizzato per determinare la situazione economica di un singolo o di un nucleo, in relazione all accesso ai servizi e prestazioni sociali ed alle modalità di compartecipazione alla spesa. 2. La mancata presentazione dell ISEE comporta l impossibilità di accedere ad un contributo economico e ad agevolazioni tariffarie, ma non preclude l accesso a servizi, cui l utente intende compartecipare interamente. 3. L ISEE è disciplinato dal D.Lgs. 109/98 e s.m.i. e dal DPCM del 4 aprile 2001 n 242 e viene determinato in base al reddito posseduto, all entità del patrimonio mobiliare ed immobiliare, ai componenti del nucleo, sulla base della seguente SCALA DI EQUIVALENZA Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. 4. Per una corretta ed equa definizione degli interventi di sostegno economico rivolti ad persone autosufficienti e loro nuclei, oltre all ISEE, verranno tenuti presenti 1/10

2 anche eventuali redditi esenti IRPEF, disponibili da parte degli interessati, rendite INAIL, assegno di inabilità, indennità di accompagnamento e per categorie specifiche (ciechi e sordomuti), assegno di invalidità civile, pensione sociale, indennità, pensioni di guerra, debiti vitalizi e indennizzi dello Stato. Inoltre, nella definizione di interventi economici si valuteranno i ratei dei mutui per abitazione principale e gli alimenti versati per familiari. 5. Negli interventi domiciliari e semi-residenziali rivolti ad anziani, adulti e disabili viene considerato l ISEE del solo interessato; nel caso di minori si considera l ISEE del nucleo familiare. 6. Negli inserimenti in strutture residenziali rivolti ad anziani non autosufficienti e disabili in condizioni di gravità, vengono considerati, oltre all ISEE dell interessato, le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza. 7. Limitatamente ai ricoveri di anziani ultra65enni non autosufficienti, nel caso in cui le disponibilità economiche di esso non coprano l intera quota sociale, la valutazione economica si estende all ISEE del coniuge e dei familiari di primo grado in linea retta come indicato nella DRG 385\ L inserimento di un minore in struttura può essere disposto anche a prescindere dalla valutazione economica, fatte salve le disposizioni dell autorità giudiziaria. 9. La certificazione ISEE ha validità annuale. E facoltà del cittadino presentare una nuova attestazione, qualora vi siano da rilevare mutamenti significativi della propria situazione; pur in presenza di attestazione ISEE in corso di validità il Servizio Sociale può richiederne l aggiornamento se i nuovi dati economici risultano disponibili. 10. Nel caso in cui la situazione economica del richiedente, per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, non sia adeguatamente rappresentata dall ISEE, l AS responsabile del caso potrà effettuare una valutazione economica extra ISEE tenendo conto della reale situazione contingente ed attuale, opportunamente documentata. 11. Il richiedente deve essere informato che sui dati da lui presentati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. 12. In linea con le disposizioni generali dell ente saranno disposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sui casi dubbi e a campione; inoltre l ente attiverà accertamenti di tipo sostanziale in collaborazione con la Guardia di Finanza, sulle dichiarazioni ISEE presentate dagli interessati. 13. Qualora emergano abusi o false dichiarazioni, il Servizio Sociale si riserva la facoltà di sospendere, revocare o recuperare i benefici concessi, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge. Art. 2 Determinazione della soglia economica di riferimento 1. La soglia economica di riferimento indica il limite al di sotto del quale si ritiene che non sia possibile, per un individuo o un nucleo familiare, soddisfare i fondamentali bisogni di vita. Essa diventa la soglia ISEE di accesso ai contributi economici ed alla 2/10

3 gratuità dei servizi, nonché la quota di franchigia garantita dalla compartecipazione al costo dei servizi. 2. Tale soglia viene definita su base mensile, dividendo l ISEE annuale per 12 (ISEE mensile); essa è pari: al trattamento pensionistico minimo INPS, nel caso di contributi economici e nella compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali; al 25% del trattamento pensionistico minimo INPS, nel caso dei servizi residenziali. 3. Ai sensi della DRG 385\2009, la soglia di esenzione dalla compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali per anziani ultra65enni non autosufficienti e disabili gravi è fissata nel 125% dell ammontare del trattamento minimo della pensione INPS; mentre la soglia di non esenzione è pari a 4 volte l ammontare del trattamento minimo della pensione INPS. Art. 3 Interventi a supporto della domiciliarità 1. Tali interventi hanno la finalità di mantenere l individuo, anche non autosufficiente, nel proprio contesto di vita, evitando in tal modo la perdita di abitudini e legami affettivi, anche attraverso la valorizzazione dell azione delle reti sociali. Essi comprendono: A. Domiciliarità diretta: per ANZIANI (vedi artt. 19, 20, 23 del Regolamento Servizi Sociali Lunigiana ) a) Assistenza domiciliare, b) A.D.I., c) Strutture semiresidenziali (Centro Diurno); per DISABILI, compresi quelli psichici (vedi artt. 29, 30, 32, 54, 55 del Regolamento Servizi Sociali Lunigiana) a) Assistenza domiciliare, b) A.D.I., c) Strutture semiresidenziali (Centri Diurni di Socializzazione, Centri di aggregazione). 2. Ferma restando la valutazione della situazione specifica dell interessato da parte dell équipe competente, la contribuzione viene definita in base ad una percentuale di incidenza sull ISEE dell assistito e ulteriormente personalizzata sulla base della situazione socio-familiare fino alla concorrenza dell intero costo del servizio. 3. L ammontare della spesa per la compartecipazione deve garantire all interessato il mantenimento di una quota di salvaguardia almeno pari a quella di esenzione totale, cioè il 125% del trattamento pensionistico del minimo INPS, nel caso di anziani ultra65enni non autosufficienti e disabili gravi e pari all importo del trattamento pensionistico del minimo INPS, nel caso di anziani ultra65enni autosufficienti e disabili non gravi. 4. Nel rispetto della DRG 385\2009, per gli anziani ultra65enni non autosufficienti e i disabili gravi, la compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali viene calcolata nel seguente modo: 4* minimo INPS ( 26123,76 ) : 100% costo del servizio = ISEE indiv. : X (compartecip.) [nel programma excel la compartecipazione viene applicata alla sola quota esente la franchigia, previo eventuale sconto sociale e spese sostenute per precedenti PAP] 3/10

4 5. Vengono previsti, accanto all ISEE, i seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, ai sensi dell art. 3 c.1 del D.Lgs.109/98 e s.m.i., che incidono sulla definizione dei livelli di compartecipazione al costo del servizio. Anziano/disabile privo di rete familiare Anziano/disabile che vive in condizioni di isolamento ambientale Anziano >80 anni -10% del costo del servizio -10% del costo del servizio - 5% del costo del servizio 6. Le riduzioni percentuali sono cumulabili e definiscono il secondo termine della proporzione Es.: - anziano privo di rete familiare: 4 * minimo INPS (26123,76 ) : 90% del costo del serv. = ISEE indiv. : X (compartecip.) - anziano privo di rete familiare, >80 anni: 4 * minimo INPS (26123,76 ) : 85% del costo del serv. = ISEE indiv. : X (compartecip.) - anziano privo di rete familiare, >80 anni che vive isolato: 4 * minimo INPS (26123,76 ) : 75% del costo del serv. = ISEE indiv. : X (compartecip.) 7. Per le persone ultra65enni autosufficienti e i disabili non gravi, la compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali viene calcolata con una contribuzione di incidenza sull ISEE, ulteriormente personalizzata, secondo la seguente tabella: [vedi programma excel] Contribuz. Sull ISEE ISEE % ,94 0,1 Contribuzione personalizzata ASSISTITO SOLO RETE INADEGUATA\PROBLEMATICA SPESE REGOLARI DI ASSISTENZA 6530, ,128 0,2 ASSISTITO CON RETE FAMILIARE 7837, ,316 0,3 ASSISTITO CON REDDITI ESENTI ISEE 9143, ,60 0, , ,88 0,5 oltre 13061,89 0,6 ASSISTITO ULTRA 80ENNE ALTRI FAMILIARI CON PROBLEMATICHE SOCIO-SANIT. 0,2 0,4 0,5-0,1 ASSISTITO ISOLATO - 0,05 BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVE - 0,1 BISOGNO ASSISTENZIALE MEDIO - 0,05 BISOGNO ASSISTENZIALE LIEVE 0 4/10

5 8. Per i minori e loro nuclei la compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali viene calcolata con una contribuzione di incidenza sull ISEE familiare, ulteriormente personalizzata, in riferimento alla specifica situazione, secondo la seguente tabella: Contribuz. Sull ISEE ISEE FAMILIARE % ,94 0,1 Contribuzione personalizzata - MINORE SOLO\SENZA OBBLIGATI - RETE FAMILIARE INADEGUATA\PROBLEMATICA 6530, ,128 0,2 MINORE CON RETE FAMILIARE 7837, ,316 0,3 MINORE CON REDDITI GENITORI 9143, ,60 0, , ,88 0,5 oltre 13061,89 0,6 PROBLEMATICHE SOCIO-SANIT. FAMILIARI MINORE ISOLATO\DIFFICOLTA SPOSTAMENTO 0,2 0,4 0,5-0,1-0,05 BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVE - 0,1 BISOGNO ASSISTENZIALE MEDIO - 0,05 BISOGNO ASSISTENZIALE LIEVE 0 9. Le tariffe, le percentuali, le soglie ISEE e le franchigie potranno essere modificate annualmente. B. Interventi economici a supporto della domiciliarità: per ANZIANI (vedi art. 17 del Regolamento Servizi Sociali Lunigiana) per DISABILI, compresi quelli psichici (vedi artt. 27 e 53 del Regolamento Servizi Sociali Lunigiana) 10. Nel caso di anziani ultra65enni non autosufficienti e di disabili gravi, il contributo mensile massimo è pari a 450, sulla base della gravità della situazione definita dall UVM. 11. Per la determinazione dell entità del contributo economico per anziani ultra65enni non autosufficienti e per disabili gravi, nel rispetto di quanto stabilito nella DRG 385\2009, si procede nel seguente modo: ISEE indiv. : 125% minimo INPS ( 8163,67 ) = 100% del liv. Isogravità : X (contributo spettante) [vedi programma excel] 12. Fino ad arrivare al livello max di ISEE individuale, pari ad 26123,76, come previsto dalla DRG 385\ Nel caso di anziani ultra65enni autosufficienti e di disabili non gravi, il contributo mensile massimo è pari a /10

6 14. Per la determinazione dell entità dello stesso si seguono i criteri della seguente tabella: Fasce ISEE annuale Percentuale di contributo applicata Da 0 a Da 0 a 6.530,94 minimo INPS % Da 6.530,95 a 7.837,128 (6.530,94+ 20% ) 90% Da 7.821,529 a 9.143,316 (6.530,94+ 40%) 80% Da 9.143,317 a ,598 (6.530,94+ 70%) 66% Da ,599 a ,88 (6.530, %) 50% Da ,89 a ,35 (6.530, %) 35% Da ,36 a ,82 (6.530, %) 20% Da ,83 IN SU 0% 15. Fino ad arrivare al livello max di ISEE individuale, pari al 200% del minimo INPS Art. 4 Compartecipazione al pagamento della retta in strutture residenziali (vedi artt. 21, 33, 57 del Regolamento dei Servizi Sociali Lunigiana) 1. I criteri per il pagamento della retta sociale di ricovero in strutture residenziali di anziani ultra65enni non autosufficienti e di disabili gravi, fanno riferimento ai criteri previsti nella DRG 385\2009 ed agli artt. 1 e 2 del presente Allegato. 2. Qualora le risorse economiche dell interessato non siano sufficienti al pagamento intero della retta sociale, si fa riferimento all ISEE estratto del coniuge e dei familiari in linea retta entro il primo grado, al netto delle soglie di esenzione previste dalla Regione, procedendo nel seguente modo: 43757,29 : alla q. soc. residua = somma ISEE famil. al netto delle rispettive quote di esenz. : X [vedi programma excel] Es.: se l assistito può pagare 20 euro, su 40 euro di q. soc. e la somma ISEE familiari fosse 3000, per la proporzione si avrebbe: x ,29 e si calcola la compartecip. dei famil. 3. Qualora il Servizio Sociale, sulla base di conoscenze acquisite, ritenga opportuno approfondire la situazione patrimoniale dell interessato, con attenzione a trasferimenti in denaro, alienazioni, donazioni di immobili di proprietà dello stesso a terzi, può avvalersi dell Ufficio Legale aziendale. 6/10

7 4. Tenuto conto che i bisogni dell assistito trovano soddisfacimento attraverso l erogazione dei servizi forniti dalla struttura in cui viene inserito, esso partecipa al pagamento della retta di ricovero con tutti i redditi posseduti, anche quelli esenti IRPEF, fatta salva una quota (detta franchigia) da lasciare in disponibilità allo stesso, per le spese di carattere personale, ammontante a 100 mensili, annualmente rivalutabili. Qualora la differenza tra ISE e ISEE dell assistito sia superiore ad 1\6 dell ammontare pensionistico del minimo INPS, non sarà prevista alcuna franchigia. 5. Nel caso in cui il nucleo familiare sia monoreddito, con l ingresso in struttura residenziale di un suo componente possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al familiare convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente. In questo caso si applica all assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per le prestazioni semiresidenziali e domiciliari, al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE non inferiore al 125% del trattamento minimo della pensione INPS. 6. I criteri per il pagamento della retta sociale di ricovero in strutture residenziali di anziani ultra65enni autosufficienti e di disabili non gravi, fanno riferimento agli artt. 21, 33, 57 del Regolamento Sociale Zona Lunigiana ed agli artt. 1 e 2 del presente Allegato. 7. Qualora l assistito non riesca a coprire interamente la retta sociale, nel rispetto della normativa vigente (LR 66/08 art. 14) ed ai sensi del DPCM n. 242 del 4\4\2001, si procede alla definizione dei nuclei familiari tenuti alla compartecipazione, ovvero al pagamento della retta stessa. 8. La compartecipazione al pagamento della retta di ricovero, viene calcolata soltanto sull ISEE del solo familiare obbligato, tenendo conto di eventuali familiari a carico, ai fini IRPEF, dello stesso, eccedente una quota di salvaguardia, secondo i criteri della Tabella sotto riportata: TABELLA DI RIFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE Assistito Coniuge Parenti di primo grado in linea retta (figli/genitori) ISEE annuale + Redditi esenti (Inail, Acc., etc.) detratti (somma annua per spese personali ) Con il 50% dell ISEE annuale eccedente la quota di franchigia (= MI) Con il 25% dell ISEE annuale eccedente la quota di franchigia (= MI) 9. Qualora il Servizio Sociale, sulla base di conoscenze acquisite, ritenga opportuno approfondire la situazione patrimoniale dell interessato, con attenzione a trasferimenti in denaro, alienazioni, donazioni di immobili di proprietà dello stesso a terzi, può avvalersi dell Ufficio Legale aziendale. 10. Tenuto conto che i bisogni dell assistito trovano soddisfacimento attraverso l erogazione dei servizi forniti dalla struttura in cui viene inserito, esso partecipa al 7/10

8 pagamento della retta di ricovero con tutti i redditi posseduti, anche quelli esenti IRPEF, fatta salva una quota (detta franchigia) da lasciare in disponibilità allo stesso, per le spese di carattere personale, ammontante a 100 mensili, annualmente rivalutabili. 11. Qualora la differenza tra ISE e ISEE dell assistito sia superiore ad 1\6 (1088,49 all anno, per l anno 2015) dell ammontare pensionistico del minimo INPS, non sarà prevista alcuna franchigia. 12. Nel caso in cui il nucleo familiare sia monoreddito, con l ingresso in struttura residenziale di un suo componente possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al familiare convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente. In questo caso si applica all assistito la soglia di esenzione totale prevista per le prestazioni domiciliari e semiresidenziali, pari al trattamento pensionistico minimo INPS, di anziani ultra65enni autosufficienti e disabili non gravi anche psichici. Art. 5 Interventi economici socio-assistenziali, di sostegno all autonomia della persona e del nucleo e di nuclei con minori (vedi artt. 18, 28, 38, 53 del Regolamento dei Servizi Sociali Lunigiana) 1. Gli interventi economici socio-assistenziali, di sostegno all autonomia della persona sono finalizzati a soddisfare, per quanto possibile, bisogni primari o a superare stati di difficoltà temporanea, in particolare a favore dei soggetti più esposti. 2. Essi devono essere affiancati da altre strategie indirizzate a rimuovere il bisogno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto assistenziale e nel relativo contratto servizi-utente (di cui all art. 3 del Regolamento Sociale Zona Lunigiana). 4. Gli interventi economici socio-assistenziali, di sostegno all autonomia della persona hanno carattere temporaneo e vengono erogati compatibilmente con la disponibilità finanziaria; 5. Tali interventi possono assumere le seguenti tipologie: A. CONTINUATIVO: erogato per la durata massima di 12 mesi, non prorogabili e previa verifica della situazione sociale dell interessato e dei suoi familiari. B. TEMPORANEO: erogato per la durata massima di 6 mesi, non prorogabili e previa verifica della situazione sociale dell interessato e dei suoi familiari. C. STRAORDINARIO: avente carattere di eccezionalità ed erogato una tantum, nel corso dell anno solare; l importo è variabile, sulla base della spesa documentata e comunque per un massimo di 500. D. CASSA ECONOMALE, avente carattere di indifferibilità ed urgenza, erogato per un importo max di 150 e per una sola volta nel corso dell anno solare. E. BUONO ALIMENTARE: una somma mensile da spendere, previa convenzione con esercizi commerciali, per l acquisto di generi di prima necessità. Tipologia: Importo max: * ** Durata max: Continuativo 250 mensili a persona 1 anno Temporaneo 250 mensili a persona 6 mesi Straordinario 500 a nucleo fam. Una tantum Cassa economale 150 max Una tantum Buono alimentare 250 max 6 mesi \1 anno * Gli importi andranno rivalutati annualmente, secondo l indice Istat. 8/10

9 **Il contributo massimo erogabile è ottenuto moltiplicando l importo mensile a persona per il valore del coefficiente della scala di equivalenza definito in base al numero dei componenti il nucleo familiare (vedi art. 1 del presente Allegato). 6. Ai contributi di cui sopra, fa eccezione quello per Affido familiare, che, secondo le disposizioni normative in materia, può ammontare fino ad un massimo di 400 mensili, per minore affidato, (somma da rivalutare annualmente in base all indice Istat). 7. I contributi economici non sono cumulabili tra di loro. 8. Il godimento di redditi esenti ai fini IRPEF comporta, nell ambito della progettazione dell intervento, una giusta ponderazione degli stessi, atta a ridurre, ovvero escludere l intervento economico, definito in base all ISEE, da parte dell Assistente Sociale responsabile del caso. 9. Eventuali mutui, alimenti ed altre spese a carico del\degli interessati, purché legalmente documentate, verranno ad integrare la valutazione economica definita dall ISEE, effettuata dall Assistente Sociale responsabile del caso, per determinare l ammontare del contributo; valutazioni che andranno esplicitate nel progetto individualizzato d intervento. Art. 6 Modalità di presentazione della domanda 1. La richiesta di una prestazione sociale va inoltrata al Servizio Sociale competente per territorio, corredata dall ultima certificazione ISEE e dalla relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica. Art. 7 Ricorsi 1. In caso di controversie, avverso le decisioni circa l intervento adottate dal Servizio Sociale, l interessato e\o i familiari possono presentare ricorso secondo le modalità stabilite all Art. 71 del Regolamento del Servizio Sociale Lunigiana. Art. 8 Recuperi e Rivalse 1. Qualora vengano accertati d ufficio o dichiarati dall assistito redditi e\o patrimonio non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l ASL può procedere ad un eventuale recupero delle somme anticipate, al momento dell effettivo godimento degli emolumenti attesi, vincolando, per questo, l assistito e\o i parenti con un impegno di pagamento da sottoscriversi prima dell erogazione del contributo stesso (contratto). 2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento, da parte di coloro che hanno sottoscritto l impegno, l ASL procede alla sospensione dell erogazione dell intervento. 9/10

10 Art. 9 Interruzione dell intervento sociale 1. Qualsiasi prestazione sociale può venire interrotta qualora si riscontrino sostanziali modifiche nelle condizioni socio assistenziali che hanno determinato l attivazione del progetto individuale di intervento. 2. L erogazione dell intervento potrà venire interrotta anche nel caso che si accerti l esistenza di redditi anche patrimoniali- dell assistito e\o dei parenti obbligati non dichiarati. 3. E fatta salva l azione di rivalsa, da parte dell ASL, per quanto non dovuto ed ugualmente erogato fino alla data di interruzione dell intervento stesso 10/10

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