OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/2014

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1 Via Rodi, BRESCIA Tel. 030/ Fax 030/ Web site: PEC: Brescia, lì 25 Febbraio 2014 A tutta la Spett.le Clientela OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 03/2014 Gentile Cliente, di seguito riportiamo le principali novità introdotte con la Finanziaria 2014, c.d. Legge di stabilità 2014 : 1) FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI PER L ACQUISTO DI IMPIANTI, MACCHINARI E INVESTIMENTI TECNOLOGICI ( SABATINI-BIS ) MODALITA E TERMINI DI ACCESSO Soggetti beneficiari Possono fruire delle agevolazioni le PMI che rispettano i seguenti requisiti: Devono avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese; Devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; Non devono aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Non devono essere in condizioni di difficoltà. Caratteristiche del finanziamento Per ciascuna impresa beneficiaria, il finanziamento deve: essere deliberato per un valore non inferiore a euro e non superiore a 2 milioni di euro (anche se frazionato in più iniziative di acquisto): avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto; essere interamente utilizzato per l acquisto, o l acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, degli investimenti agevolabili. Investimenti agevolabili Il finanziamento deve essere utilizzato per l acquisto (anche tramite leasing) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.3 e B.II.4 dell attivo di Stato Patrimoniale, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate sul territorio nazionale. Gli investimenti possono essere destinati: alla creazione di una nuova unità produttiva; all ampliamento di una unità produttiva esistente; alla diversificazione della produzione di uno stabilimento; 1

2 al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un unità produttiva esistente o all acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. In ogni caso, gli investimenti devono essere: avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi ( ); a tal fine rileva la data del primo titolo di spesa ammissibile; conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento; a tal fine, si considera la data dell ultimo titolo di spesa riferito all investimento o, nel caso di operazioni in leasing, la data di consegna del bene. Accesso all agevolazione Le agevolazioni riconosciute sono le seguenti: costituzione presso la Cassa Depositi e Prestiti di un plafond di risorse (fino a un massimo di 2,5 miliardi di euro, eventualmente incrementabili con successivi provvedimenti fino a 5 miliardi) che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero delle Sviluppo economico, l Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Cassa Depositi e Prestiti, potranno utilizzare per concedere alle PMI, fino al , finanziamenti di importo compreso tra ,00 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra descritti; la concessione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, di un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui predetti finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati; il contributo e pari all ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate trimestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni; la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario sopra menzionato, con priorità di accesso. Documentazione Le imprese che possiedono i requisiti individuati dal D.M , al fine di accedere alle suddette agevolazioni, devono presentare; domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all allegato n.1 della circolare n. 4567, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell impresa proponente o da un suo procuratore; dichiarazione/i resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all art. 85 del D.Lgs. 159/2011, nei casi previsti dallo stesso decreto; copia dell atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell impresa. Termini La domanda di agevolazione e i relativi allegati vanno compilati utilizzando esclusivamente, pena l invalidità, i moduli disponibili entro il nella sezione Beni strumentali (Nuova Sabatini ) del sito del Ministero dello Sviluppo economico ( A partire dalle ore del , le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione, mediante posta elettronica certificata. 2

3 2) RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA È riproposta la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al appartenenti alla stessa categoria omogenea. L Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale rivalutazione ha necessariamente valenza fiscale, pertanto sul maggior valore dei beni andrà versata un imposta sostitutiva del: - 16% per i beni ammortizzabili; - 12% per i beni non ammortizzabili. Non sarà possibile invece rivalutare i cespiti solo ai fini civilistici, come per la precedente rivalutazione del Le imposte sostitutive dovute potranno essere versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dell esercizio 2013 anche a mezzo compensazione con eventuali crediti disponibili. Il maggior valore dei beni sarà riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione, cioè dal In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa prima dell inizio del quarto esercizio successivo (2017) a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione. Il saldo attivo di rivalutazione andrà imputato al capitale o in un apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d imposta. È possibile provvedere all affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un imposta sostitutiva dei redditi e dell IRAP in misura pari al 10%. Anche in questo caso l imposta potrà essere versata in 3 rate annuali,senza interessi. La decorrenza dell affrancamento sarà fin dall esercizio La successiva distribuzione della riserva affrancata per quanto attiene: la società: - non comporta più una variazione in aumento nell Unico della società - né ammette il recupero dell imposta sostitutiva di rivalutazione i soci: - società di capitali non in trasparenza: è tassata come dividendo (qualificato o meno) in capo ai soci; - Srl in trasparenza, società di persone o ditta individuale: non è tassata in capo ai soci. L affrancamento produce gli stessi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria; la riserva assoggettata a imposta di affrancamento si presume già tassata in via definitiva e pertanto: L affrancamento incrementa il costo fiscale delle partecipazioni dei soci La successiva distribuzione decrementa il costo fiscale delle partecipazioni dei soci. 3) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E stata riaperta la possibilità di procedere alla rivalutazione di: - terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al il termine entro il quale provvedere: - alla redazione ed all asseverazione della perizia di stima; - al versamento dell imposta sostitutiva del 2% per le partecipazioni non qualificate, e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 3

4 4) RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO Sono introdotte a regime le disposizioni che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un operazione straordinaria (fusione, scissione, conferimento di azienda) di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un imposta sostitutiva del 16%. Pertanto tali disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre L imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta in cui l operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il Gli effetti del riallineamento: - decorrono dal secondo periodo d imposta successivo (2016) a quello di versamento dell imposta sostitutiva; - sono revocati qualora, anteriormente al quarto periodo d imposta successivo (2018) a quello di versamento dell imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell azienda cui si riferisce l avviamento affrancato. 5) DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo l equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi. E stato infatti modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni che è ora pari: - alla metà del periodo di ammortamento per la generalità dei beni mobili, ivi comprese le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta; - a 12 anni per i beni immobili. Per i leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR, rimane invece confermato che la durata deve essere pari all intero periodo d ammortamento (48 mesi). Le predette novità sono applicabili ai contratti stipulati dall ) PERDITE SU CREDITI E previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza: per crediti di modesto importo scaduti da almeno sei mesi (fino a o per le grandi imprese); per effetto dell apertura della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo o dell omologazione dell accordo di ristrutturazione debiti ex art. 182 bis L.F.); in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei Principi Contabili, già a partire dal periodo d imposta Il Principio Contabile N.15 prevede che la cancellazione del credito può essere operata anche per perdite conseguenti al riconoscimento giudiziale di un minor importo rispetto a quello iscritto in bilancio, perdite da cessione dei crediti e per riduzione dei crediti a seguito di transazione o rinuncia al credito (motivata); quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Competenza ai sensi degli artt. 109 Tuir e 2426 C.C.: la perdita va imputata per competenza nell esercizio in cui è divenuta certa (art ); se la perdita è certa civilisticamente ma non fiscalmente deducibile, essa andrà imputata a costo e poi ripresa in aumento nell Unico e dedotta, fiscalmente, nell esercizio in cui si verifica la certezza fiscale (art ); se esiste una perdita fiscalmente certa di competenza dell esercizio, ma non viene spesata, si perde la possibilità di una successiva deduzione; la perdita deve essere imputata in bilancio, per poter essere dedotta anche fiscalmente (art.109.4). 4

5 Nel momento in cui si ha la certezza che si realizzerà una perdita sussiste l obbligo di imputarla a conto economico, non essendo lecito il rinvio ai successivi esercizi sulla base di valutazioni discrezionali del contribuente (Cass. N. 2530/2011, n /2005). Per i crediti prescritti la competenza è inderogabile; appare più difficile sostenere una possibile posticipazione della deduzione rispetto a tale momento. Un credito prescritto non dà più speranze di recupero (salva l ipotesi di pagamento volontario del debitore) e quindi appare impossibile anche contabilmente la non imputazione a conto economico della perdita su crediti. Per i crediti di modesto importo, la circolare 26/2013 ha precisato che le relative perdite sono deducibili anche nel caso in cui il semestre di anzianità del credito sia maturato in esercizi precedenti. Rileva il momento di imputazione a bilancio delle perdite. 7) SANATORIA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il Si rammenta che: possono accedere alla definizioni i debitori notificatari di cartelle di pagamento portati a riscossione ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni; è necessario che il ruolo sia stato consegnato all Agente della Riscossione entro il ; il beneficio consiste solo nello stralcio degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora (artt. 24 e 30 del DPR 602/73); è imprescindibile versare tutte le somme dovute, senza possibilità di rateazione, entro il 31/03/2014. Rientrano nella definizione anche i carichi derivanti da accertamenti esecutivi notificati ai sensi dell art.29 del DL 78/2010, a condizione che il credito sia stato affidato all Agente della Riscossione entro il Inoltre, si conferma la presa di posizione espressa nel comunicato stampa Agenzia Entrate , ove, in occasione dell art. 12 della L. 289/2002, era stato affermato che nella locuzione uffici statali non rientrano gli enti previdenziali, per cui non sono oggetto di sanatoria i ruoli emessi da INPS e INAIL. Sono dovuti gli interessi e le maggiorazioni previsti dalle varie leggi fiscali e non, come le maggiorazioni di cui all art. 27 co.6 della L. 689/81, relative alle sanzioni per inosservanza di norme previste dal codice della strada (in relazione a tali entrate, quindi, l unico beneficio consiste nella non debenza degli interessi di mora). 8) DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI L IMU, relativa agli immobili strumentali, di competenza del 2013 e versata nel corso dell esercizio, è deducibile dal reddito d impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%. Rimane invece indetraibile ai fini IRAP. 9) INDENNITA SUPPLETIVA CLIENTELA Dopo diverse sentenze discordanti, la Corte di Cassazione, con la sentenza. n del 4 aprile 2013, si è definitivamente orientata per la deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela in base al principio di competenza. L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/2013 del 08/11/2013, ha stabilito che tali accantonamenti sono deducibili per competenza dal reddito d impresa, in quanto sufficientemente certi. Le società potranno quindi operare una variazione in diminuzione nell anno in cui liquideranno l indennità all agente, andando ad utilizzare il fondo tassato. 5

6 10) PROROGA AL DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI PREMI INAIL - BANDO INAIL L art.1 co.128 della Legge di Stabilità 2014 ha previsto che, con un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, su proposta dell INAIL e tenendo conto dell andamento infortunistico aziendale, sia effettuata una riduzione complessiva dei premi e contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il triennio L art. 2 co.3 del DL n.4, al fine di consentire alle imprese interessate di beneficiare del bonus, ha quindi differito al il pagamento dei premi e contributi INAIL in un unica soluzione alla prima scadenza annuale, stabilito in origine entro il Al riguardo, l INAIL ha fornito una prima serie di chiarimenti e istruzioni. Versamento autoliquidazione 2013/2014 Il nuovo termine del riguarda anche: Il temine del per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione (sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata); I termini per i pagamenti dei premi speciali anticipati per il 2014 inclusi quelli in rate mensili e trimestrali con scadenza compresa tra il e il e relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori; Il termine del per l invio telematico degli elenchi relativi alla regolarizzazione dei primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Dichiarazioni delle retribuzioni 2013 Secondo quanto affermato dall INAIL, il differimento interessa il termine del , fissato per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi Alpi online e Invio dichiarazioni salariali, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione a favore delle imprese artigiane prevista dall art.1 co. 780 e 781 della L n.296. Termine per l invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte Deve intendersi implicitamente differito al anche il termine per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il Pagamento rateale dei premi Per quanto riguarda il pagamento rateale (ex L. 449/97 e 144/99) dei premi di autoliquidazione , il rinvio al comporta di fatto un versamento da effettuare in tre rate. Tuttavia, secondo quanto chiarito dall INAIL, dovrà comunque essere operata una divisione in quattro rate, anche se le prime due confluiranno in un unico versamento da effettuarsi entro il termine di maggio. Dunque, la prima rata ma comprensiva di due, dunque pari al 50% del premio dovrà essere pagata entro il prossimo e senza l applicazione di interessi. Invece, il pagamento della seconda rata pari al 25% del premio è prevista per il (differita di diritto al ) ed è soggetta a maggiorazione per interessi. Infine, la terza rata dovrà essere versata entro il e avrà un importo pari al residuale 25% del premio, con maggiorazione dovuta per l applicazione degli interessi. Contributi a fondo perduto per investimenti Bando INAIL Per le aziende di tutti i settori che investono in macchinari, attrezzature ed impianti che vanno a migliorare la sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro l INAIL mette a disposizione contributi a fondo perduto del 65% fino a ,00 euro. I fondi a disposizione sono 307,359 milioni di euro. Progetti di investimento ammissibili: 6

7 Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro sostituzione impianto elettrico adeguamento varchi e rampe smaltimento amianto con opere di coibentazione Sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature (anche beni usati) acquisto macchine da cantiere (escavatori, pale gommate, gru, mezzi cingolati, ) acquisto macchinari specifici (presse, frese, torni, linee produttive, forni, ) acquisto attrezzature e impianti specifici (cappe d aspirazione, muletti, carriponte, ponteggi, piattaforme e mezzi di sollevamento ) Modifiche del layout produttivo installazione protezioni sui macchinari esistenti disposizione idonea delle linee produttive. 11) INCREMENTO AGEVOLAZIONI ACE PER UTILI NON DISTRIBUITI Incremento dell aliquota ACE, fissata al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel Ringraziando per l attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali Saluti Sacco & Partners DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI CONTI 7

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