ASSICURAZIONE PROFESSIONALE NEL LABIRINTO DELLE DEFINIZIONI E DELLE CLAUSOLE
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- Gianmarco Mattei
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1 ASSICURAZIONE PROFESSIONALE NEL LABIRINTO DELLE DEFINIZIONI E DELLE CLAUSOLE
2 La professione intellettuale artt del Codice Civile è caratterizzata da: - personalità nell esecuzione della prestazione; - riserva dell esercizio agli iscritti in appositi albi; - responsabilità personale e illimitata del professionista; - indipendenza del professionista nello svolgimento delle sue attività; - compenso adeguato all importanza dell opera e al decoro della professione.
3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Art. 5 Obbligo di assicurazione 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
4 Da quando è obbligatorio avere una assicurazione di responsabilità civile professionale? Nel settore privato l'obbligo è stato prorogato dalla Riforma delle professioni al 15 agosto Nel settore pubblico l'obbligo già esiste per professionisti esterni e per diversi incarichi: attività di supporto al Rup, di progettazione, di verifica e validazione dei progetti, la normativa dà indicazioni su alcune caratteristiche che la polizza deve avere (progettista esterno: art. 111 DLgs. 163/2006 e art.269 DPR 207/2010; verifica dei progetti: art. 112 Dlgs. 163/2012 e art. 57 DPR 207/2010).
5 NON SI COPRONO LE RESPONSABILIT A' CIVILI RESIDUE La disciplina delle polizze Merloni oggi DPR 207/2010 Art 269 l ambito di operatività della polizza che copre la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a c aric o della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori c osti. - differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l esecuzione dell intervento a causa dell errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbero dovuto affrontare per l esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. - nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti affidino la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
6 Sono iscritto ad un Albo. Ho l'obbligo di stipulare una polizza? No. In ambito privato la legge obbliga esclusivamente a riferire al cliente i dati ed il massimale della polizza al momento del conferimento d'incarico. Se non si firma un contratto, perché non si hanno clienti propri, non si è obbligati a stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale. Bisogna considerare inoltre che le polizze prevedono in genere la copertura dell'assicurato da errori o omissioni da parte di suoi collaboratori.
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8 DEFINIZIONI RISCHI NOMINATI sono comprese solo le attività descritte, non coperte le attività non descritte Ad esempio prevenzioni incendio, certificazioni ambientali etc se non descritte ALL RISK tutte le attività comprese, escluso attività di imprenditore e promesse contrattuali non strettamente professionali
9 DEFINIZIONI CLAIMS MADE (espressione inglese "a richiesta fatta") il sinistro viene "attivato" dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l'errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell'errore professionale può passare molto tempo. "Loss occurrence" affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell'errore professionale; "claims made" il professionista avrà copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.
10 DEFINIZIONI CLAIMS MADE richiedere retroattività, e attenzione alle Dichiarazioni sul questionario all inizio della polizza ed a tutti i rinnovi annui nella dichiarazione delle circostanze conosciute.
11 ESEMPIO L architetto Tizio sia assicurato con polizza rc professionale con effetto dal al e che, nel 2002, abbia eseguito la progettazione di un fabbricato ad uso abitativo ultimato nel dicembre del Nel giugno del 2004, a fronte di una serie di presunti vizi dell immobile, il professionista si vede recapitare una lettera di messa in mora da parte del condominio contenente una richiesta risarcitoria per asserita negligenza professionale commessa in fase di progettazione. Ricevuta la missiva di cui sopra, l'architetto provvede immediatamente a comunicare il fatto al proprio broker chiedendo l apertura della posizione assicurativa sotto la polizza sopra citata. Riepilogando: richiesta risarcitoria del giugno del 2004; negligenza contestata commessa in fase di progettazione e dunque nel 2002; polizza di rc valida dal al A seconda che si tratti di polizza loss occurence o claims made la richiesta di copertura potrà essere negata o accolta.
12 ESEMPIO NON vi sarà copertura in regime di Loss Occurrence in quanto la negligenza contestata risale ad un periodo antecedente l inizio della polizza, mentre vi sarà COPERTURA con la polizza Claims Made perchè la richiesta è pervenuta in vigenza del contratto. Con una polizza loss occurence, è necessario che il professionista sia assicurato già al momento della commissione dell errore professionale. Con una polizza Claims Made dotata di retroattività il professionista è coperto anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell errore, a patto che sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni e che la negligenza sia stata commessa nel periodo di retroattività. Nello specifico, se la polizza prevede una retroattività limitata la negligenza, per essere coperta, dovrà necessariamente essere stata commessa successivamente alla data di retroattività specificatamente indicata. Viceversa, nel caso in cui vi sia una retroattività illimitata, saranno ammesse al beneficio di copertura le sole negligenze commesse successivamente all iscrizione all albo, salvo specifiche attività eventualmente escluse dalla polizza.
13 ESEMPIO Naturalmente l Assicurato non beneficerà della copertura nel caso in cui abbia sottaciuto circostanze che lasciavano presupporre la possibilità di ricevere, in futuro, una richiesta risarcitoria da parte di terzi. Questionario pre-assuntivo: documento di fondamentale importanza, che precede la stipulazione della polizza e che, una volta sottoscritto, andrà a costituire parte integrante della stessa. Questo è per gli Assicuratori uno strumento di fondamentale importanza per valutare la portata del rischio che gli si chiede di sottoscrivere e per la copertura del quale dovrà essere stabilito il pagamento di un premio congruo rispetto alla copertura richiesta. Le dichiarazioni dell Assicurato hanno dunque valore essenziale in quanto la copertura e la determinazione del premio sono in funzione della valutazione del rischio e perché la corrispondenza tra il rischio reale e il rischio rappresentato dal contraente è considerata un presupposto per la validità del contratto.
14 DEFINIZIONI CONTINUOS COVER "Gli Assicuratori si impegnano a indennizzare l'assicurato per qualsiasi richiesta di risarcimento ricevuta durante il periodo di assicurazione anche se derivante da circostanze suscettibili di dare origine ad un sinistro che fossero noti all'assicurato prima della decorrenza della polizza e che l'assicurato non ha dichiarato nella proposta di assicurazione':
15 DEFINIZIONI COLPA GRAVE Errata interpretazione delle norme URBANISTICHE e REGOLAMENTI
16 DEFINIZIONI RESPONSABILITA' IN SOLIDO IL PROFESSIONISTA E' RESPONSABILE IN SOLIDO CON L'IMPRESA PER UNA PERCENTUALE STABILITA DAL GIUDICE IN CASO DI CONTENZIOSO SE L'IMPRESA FALLISCE LA COPERTURA DELLA PERCENTUALE ATTRIBUITA ALL'IMPRESA NON VIENE COPERTA, PUR SE RICHIESTA AL PROFESSIONISTA
17 OBBLIGHI DI LEGGE CODICE CIVILE Articolo Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
18 OBBLIGHI DI LEGGE CODICE CIVILE Articolo Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere dal contratto stesso... Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
19 OBBLIGHI DI LEGGE CODICE CIVILE Articolo Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio pi elevato (1926).
20 POSTUMA O ULTRATTIVITA' Periodo di tempo, di durata determinata e successivo alla conclusione della polizza, entro il quale saranno accolti, i reclami rivolti contro l Assicurato. La formulazione standard del concetto di postuma nel contratto assicurativo prevede che l Assicurazione sia operante per i sinistri ( definiti nel contratto assicurativo) denunciati agli Assicuratori entro X anni successivi alla data di cessazione della polizza, per attività svolte durante la Durata del Contratto. Questa copertura viene espressa in alcune polizze di RC professionale in maniera poco chiara, tra concetto di Durata del Contratto e di Periodo di Efficacia, lasciando inizialmente intendere che esprimano lo stesso concetto salvo poi rivelarsi inefficaci. PORRE ATTENZIONE NELLA LETTURA DEL CONTRATTO
21 POSTUMA O ULTRATTIVITA' IL PERICOLO MAGGIORE deriva dal fatto che la postuma offerta nasconde sempre grandi limiti, ad esempio 1) PER MOLTE COMPAGNIE E UNA FACOLTA DELLA COMPAGNIA quindi l assicurato non ha certezza che gli verrà concessa 2) IL PREMIO SARA CONVENUTO DALLA COMPAGNIA e quindi l Assicurato non ha certezza di quanto potrà costargli. 3) AD ESEMPIO NELLA POLIZZA AEC NUOVA è previsto la postuma di 5 anni gratuita senza premio aggiuntivo. 4) LA WILLIS ad esempio parla di 10 anni ad un costo prestabilito 125% ma pone sempre che l Assicurato lo richieda e l Assicuratore abbia dato il suo assenso quindi vuol dire che decideranno loro se concederlo o meno RICORIAMOCI PERO CHE COME PREVISTO DAL CODICE CIVILE DURANTE LA COPERTURA ASSICURATIVA (NON POSTUMA) LA COMPAGNIA DOPO OGNI SINISTRO PUO' RECEDERE DAL CONTRATTO, e allora la postuma?...
22 COMPARAZIONE PREMI MASSIMALE FATTURATO LLOYD S AEC 390 EURO FRANCHIGIA EURO retro come da condizioni LLOYD S GAVA 400 EURO FRANCHIGIA EURO retro illimitata ELITE INSURANCE 291 EURO FRANCHIGIA 750 EURO retro 1 anno TORUS 555 EURO FRANCHIGIA EURO retro 5 anni AIG EUROPE 406 EURO FRANCHIGIA EURO retro illimitata GENERALI 800 EURO FRANCHIGIE SCOPERTI DIVERSIFICATI retro 3 anni ZURICH 772 EURO SCOPERTO 10% CON IL MINIMO DI EURO retro 10 anni ARCH INSURANCE 660 EURO FRANCHIGIA EURO retro illimitata LLOYD S WILLIS 265 EURO FRANCHIGIA EURO SOLO ON LINE UNIPOL LLOYD S UIA CONVENZIONE INARCASSA retro illimitata 560 EURO FRANCHIGIA EURO e altre franchigie diversificate su alcune garanzie aggiuntive 550 EURO FRANCHIGIA EURO retro come da condizioni
23 VALUTAZIONE DI ALCUNE POLIZZE AEC LLOYD S - premi partono da 230 euro all anno, per coloro che sono stati precedentemente assicurati con un massimale minimo di euro, - copertura della continuos cover (NEGLIGENZE NEI CONFRONTI DELL ASSICURATORE) - RISCHIO SOLIDALE DELL ARCHITETTO CON LE IMPRESE - franchigia assoluta euro - buona copertura dei rischi complessivi - grandi opere sono garanzie aggiuntive SE NON si è mai stati assicurati per chiedere la retroattività, il premio potrebbe essere più alto delle migliori offerte del 30-40%. Abbiamo sottoscritto la convenzione con un ribasso del 15% e in caso di almeno 50 sottoscrizioni avremo un ulteriore 15%
24 VALUTAZIONE DI ALCUNE POLIZZE GAVA BROKER premi partono da 300 euro all anno per un massimale di euro, sono comprese le grandi opere - franchigie in base al fatturato da euro fino a euro, euro per fatturati di euro attenzione alle circostanze non formali, ampia offerta di prodotti assicurativi (INFORTUNI etc.)
25 VALUTAZIONE DI ALCUNE POLIZZE WILLIS LLOYDS - premio minimo di 150 euro, (con esclusione determinate prestazioni e con un massimale basso), formula completa parte da 230 euro - franchigie molto alte su medio-grandi massimali - obbligo anche delle circostanze verbali non assicurate per negligenze - RISCHIO SOLIDALE DELL ARCHITETTO CON LE IMPRESE
26 VALUTAZIONE DI ALCUNE POLIZZE TORUS - premi contenuti per bassi fatturato - franchigia 500, - forte limitazione nella retroattività a 5 anni, - forte limitazione nella postuma max 5 anni, - limitazione alle sanzioni che sono coperte fino a euro ad anno (quelle inflitte a committenti e terzi) - circostanze scritte, ma sempre meglio comunicare anche le altre per i fini prescrizione assicurativa
27 VALUTAZIONE DI ALCUNE POLIZZE DUAL SPA (POSTE ITALIANE RSA UNIQA TUA GR. CATTOLICA) PREMI SUPERIORI siamo in attesa degli accordi dell'ordine di Torino le altre Compagnie di Assicurazioni (GENERALI, ZURICH, ASSITALIA, ALLIANZ, CATTOLICA etc.) - non sono all risk - Franchigie e scoperti fino al 10% con un minimo scoperto di o euro, e a volte senza massimo - Non coprono il rischio di solidarietà - Non coprono un'ampia retroattività ( a volta la limitano a 3 anni o 5 anni) e la postuma è sempre un facoltà della Compagnia
28 RAPPORTO PARITARIO TRA ASSICURATO E COMPAGNIA SCHEMA DI VERIFICA DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA PROPOSTA, DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL PROPONENTE
29 SCHEDA ASSUNTIVA DEL RISCHIO RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DA COMPILARSI A CURA DELL INTERMEDIARIO ASSICURATIVO GARANZIE DANNI A PERSONE DANNI A PERSONE DANNI A COSE DANNI ALL OPERA CONDUZIONE DELLO STUDIO E LESIONI DI DIPENDENTI LESIONI FISICHE SUBITE DA TIROCINANTI O COLLABORATORI NON ASSICURATI PERDITE PATRIMONIALI PER MANCATA RISPONDENZA OPERA ALL USO VIOLAZIONE DI NORME, VINCOLI, PRESCRIZIONI ERRORI CATASTALI, accatastamento, successioni etc. CONSULENZE IN GENERALE CONSULENZE SU PROGETTAZIONE E DIREZIONE COMPRESO CONTABILITA LAVORI PERDITE PATRIMONIALI 81/2008 MASSIMALE IN POLIZZA O SOTTOLIMITE PREVISTO FRANCHIGIA SCOPERTO COMPRESA NON COMPRESA
30 SCHEDA ASSUNTIVA DEL RISCHIO RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DA COMPILARSI A CURA DELL INTERMEDIARIO ASSICURATIVO GARANZIE PREVENZIONE INCENDIO CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA ATTIVITA DI SUPPORTO AL RESPONS. UNICO DEL PROCEDIMENTO ex ART 5 554/99 (DPR 207/2010) MASSIMALE IN POLIZZA O SOTTOLIMITE PREVISTO FRANCHIGIA SCOPERTO COMPRESA NON COMPRESA SICUREZZA DEI LAVORI ex DL (Dlg 81/08) ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO FATTURATO ULTIMO ANNO O PREVENTIVATO,00 PREMIO ANNUO,00 DURATA POLIZZA NR. ANNI
31 DOMANDE/RISPOSTE A CURA DELL INTERMEDIARIO A) E COMPRESA LA COLPA GRAVE PER LE VIOLAZIONE DI NORME? B) LA MANCATA RISPONDENZA DELL OPERA ALL USO E COPERTA DURANTE L ESECUZIONE DELLE OPERE? C) LA MANCATA RISPONDENZA DELL OPERA ALL USO E COPERTA ENTRO UN CERTO LIMITE TEMPORALE? FINO A QUANDO? D) AI FINI DEL SINISTRO ENTRO QUANTO L ASSICURATO DEVE DENUNCIARE ALL ASSICURATORE OGNI RICHIESTA DANNI DI UN TERZO? GG, E LA POLIZZA PREVEDE ANCHE L OBBLIGO DELLA DENUNCIE DI CIRCOSTANZE O RECLAMI CHE POTREBBERO DIVENTARE RICHIESTE DANNI SUCCESSIVAMENTE? (DEEMING CLAUSE) E) LA POLIZZA PREVEDE LA COPERTURA DEL RISCHIO SOLIDALE DEL TECNICO? SE SI, ESISTE UN LIMITE VERSO CHI? F) SONO COPERTE LE NEGLIGENZE DEL TECNICO VERSO L ASSICURATORE PER NON AVERLO PORTATO A CONOSCENZA DI CIRCOSTANZE O RECLAMI? SE SI ESISTE UNA FRANCHIGIA O SCOPERTO? E IN CHE MISURA?
32 DOMANDE/RISPOSTE A CURA DELL INTERMEDIARIO G) SONO COMPRESE LE ATTIVITA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINI? H) E COMPRESA L ATTIVITA DI CONCILIAZIONE? I) SONO ESCLUSE DETERMINATE OPERE CONSIDERATE AD ALTO RISCHIO? SE SI QUALI? L) L ASSICURATORE PREVEDE LA POSSIBILITA DI EMETTERE POLIZZE O APPENDICI AI FINI COPERTURE PREVISTE DALLA LEGGE MERLONI? M) RETROATTIVITA IN ANNI PREVISTA IN POLIZZA OFFERTA? N) LA POLIZZA PREVEDE LA POSTUMA? E SE SI, E FACOLTA DELLA COMPAGNIA CONCEDERLA? ESISTE UNA PREVISIONE DI DURATA DELLA POSTUMA? HA UN COSTO? E SE SI E PREVEDIBILE DA OGGI IN CHE MISURA E SE SI A QUANTO AMMONTEREBBE? O) LA POLIZZA E A TACITO RINNOVO O SENZA TACITO RINNOVO? NEL CASO DI TACITO RINNOVO SONO PREVISTE CONDIZIONI PER LE QUALI E ESCLUSO TALE EVENTO? COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PROPOSTA NOME E COGNOME INTERMEDIARIO NR. ISCRIZIONE RUI ISCRITTO DA / / FIRMA DELL INTERMEDIARIO
33 COPERTURA LEGALE La compagnia da una copertura fino alla concorrenza dei due interessi (della compagnia e dell assicurato). Quando questi divergono la copertura non tutela l assicurato, in quanto l avvocato è retribuito dalla compagnia, che potrebbe aver interesse a dimostrare che il sinistro denunciato, o non è colpa dell assicurato, o in subordine, non è coperto dalla polizza. Per questo è necessario avere una polizza diversa che tutela l assicurato anche contro la propria compagnia. Queste polizze coprono l intera attività professionale dell assicurato, anche in casistiche diverse da quelle relative ai sinistri. Una delle polizze più convenienti e complete è quella di UCA di Torino, con cui l OAPPC sottoscriverà una delle prossime convenzioni.
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