POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLE PROFESSIONI LIBERALI E TECNICHE Mod. D 375 CG 01 Ed. 12/2010 Aggiornamento al

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLE PROFESSIONI LIBERALI E TECNICHE Mod. D 375 CG 01 Ed. 12/2010 Aggiornamento al DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione il contratto di assicurazione; Collaudatore il libero professionista che per incarico e nell interesse del Committente, esegue il collaudo statico dell opera; Contraente il soggetto che stipula l assicurazione; Danni corporali morte o lesioni personali; Danni materiali distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati; Direttore dei lavori il libero professionista che per incarico e nell interesse del Committente, segue e sorveglia l esecuzione dei lavori; Franchigia parte del danno indennizzabile, indicato in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato; Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Introiti il volume di affari relativo all attività oggetto dell assicurazione, dichiarato ai fini IVA, al netto dell IVA e delle cessioni di beni ammortizzabili; Perdite patrimoniali il pregiudizio economico che non sia l effetto o conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati; Polizza il documento che prova il contratto di assicurazione; Premio Progettista Scoperto Sinistro Società la somma dovuta dal Contraente alla Società; il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto relativo alle prestazioni professionali previste in polizza; la percentuale del danno indennizzabile,indicato in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato RC Professionale / Patrimoniale: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l assicurazione; RC Conduzione dello Studio / RC verso Prestatori di Lavoro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; ASSIMOCO SPA. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pag amento del premio. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art del Codice Civile. Pagina 1 di 11

2 Art. 2 - Durata e proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di dare disdetta nei modi e nei termini sopraindicati,ad ogni scadenza annuale, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per durata pluriennale. Art. 3 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art Codice Civile). Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle moda lità di accadimento del sinistro di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art Codice Civile). Art. 4 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato l a gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al dannegg iato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. Art. 5 - Recesso del contratto in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa,entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso,rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 6 - Dichiarazioni dell Assicurato Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod ice Civile, l Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti o circostanze già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza. Pagina 2 di 11

3 Art. 7 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art Codice Civile). Art. 8 - Aggravamento del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del r ischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (Art Codice Civile). Art. 9 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato (Art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Regolazione del premio Poichè il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio contenuto in polizza, che deve intendersi come premio minimo annuo, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito. A tale scopo: Comunicazione dei dati e pagamento della differenza premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Resta fermo il premio minimo stabili to in polizza. Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati Se il Contraente o l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli - per i relativi adempimenti - un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avut o luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. In tal caso la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente o l'assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è o bbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli element i variabili. Pagina 3 di 11

4 Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Art Modifiche dell assicurazione Eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE Art Responsabilità solidale Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà. Art Delimitazione territoriale L assicurazione vale per le attività poste in essere e per i sinistri verificatisi nei territori dei Paesi dell Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Art Limiti di indennizzo L assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della Società: per ciascun sinistro RCT; quale massima esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo e per l intero periodo contrattuale per tutte le richieste di risarcimento imputabili ad una unica causa generatrice (sinistro in serie), anche se presentate in tempi diversi, ma sempreché nei termini tempo rali previsti all Art. 19 ed all Art. 20; quale massima esposizione per l intero periodo contrattuale, in relazione a tutte le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di retroattività previsto all Art. 19 ed all Art. 20. Art Scoperto e/o franchigia L assicurazione si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile dello 0,10% ed il massimo dell 1,00% del massimale per sinistro indicato in polizza, fatto salvo importi superiori previsti in polizza.. Pagina 4 di 11

5 Art Inizio e termine della garanzia L assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazi one, sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamento colposo posto in essere nel medesimo periodo. Qualora la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità un altro contratto in corso con la Società e per la medesima attività descritta in polizza, l assicurazione deve intendersi operante: per le richieste di risarcimento originate da errori professionali commessi durante il periodo di vigenza della polizza sostituita o delle polizze a loro volta sostituite, sempreché commessi comunque non prima di 5 anni dalla decorrenza del presente contratto; per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia del presente contratto e non indennizzabili in base alla/e polizza/e sostituita/e in quanto presentate all Assicurato oltre i limiti temporali previsti dalla stessa/e. A tale scopo si conviene tra le parti che: a) le richieste di risarcimento saranno indennizzate alla condizioni di polizza e fino alla concorrenza del massimale per l ultima annualità assicurativa previsto dalla polizza sostituita; b) il massimale di cui al precedente punto a) rappresenta il massimo risarcimento a carico della Società, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate; c) qualora il presente contratto sia cessato, anche per sostituzione, la presente norma cesserà di avere affetto. Art Comportamenti colposi pregressi L assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di validità dell assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nei 24 mesi antecedenti la data di effetto dell assicurazione stessa, sempreché la richiesta di risarcimento: a) non sia assistita da coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto della presente polizza; b) venga presentata per la prima volta all Assicurato decorsi almeno tre mesi dalla data di effetto dell assicurazione purché entro il periodo di efficacia della stessa; c) non consegua ad atti, fatti, situazioni o circostanze che alla data di effetto della presente assicurazione erano noti all Assicurato o che potevano, da esso, ragionevolmente essere previsti. Nel caso in il cui il comportamento colposo si protragga nel tempo o si realizzi attr averso atti o fatti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto. Art Cessazione dell attività Ferme le condizioni di cui al presente contratto, è facoltà dell Assicurato o dei suoi aven ti diritto, di richiedere alla Società, la proroga della copertura, esclusivamente nel caso di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cancellazione volontaria dall Albo professionale, a morte od a sopravvenuta invalidità permanente da infortunio o malattia tale da impedire la prosecuzione dell attività (con esclusione dei casi di radiazione e/o sospensione dall albo professionale). Tale proroga, a condizioni da pattuirsi tra le parti, sarà soggetta in ogni caso alle seguenti disposizioni: emissione di apposita polizza, con incasso del relativo premio di proroga; Pagina 5 di 11

6 durata temporale non superiore a 5 anni; massimale pari a quello della polizza in essere al momento della richiesta, quale massimo esborso della Società per una o più richieste di risarcimento presentate per l intero periodo di proroga stabilito. Art Studi Associati - Società di Ingegneria - Pluralità di assicurati Qualora il Contraente/Assicurato sia uno Studio Associato, l assicurazione è valida anche nel caso in cui un sinistro determini la responsabilità personale dei singoli professionisti assicurati, purché regolarmente associati allo Studio e abilitati all esercizio della professione dichiarata in polizza. Qualora il Contraente/Assicurato sia una Società di Ingegneria, l assicura zione è prestata sia a favore della Società Contraente, sia a favore dei singoli professionisti (titolari e/o dipendenti del Contraente), che svolgono l attività descritta in polizza per conto della Società di Ingegneria Contraente. La garanzia è valida purché l attività sia svolta nel rispetto di leggi e regolamenti. La decadenza dalla condizione di Associato o di titolare e/o dipendente di Società, di uno o più professionisti, per motivi diversi dalla cessazione volontaria dell attività, decesso o sopravv enuta invalidità permanente da infortunio o malattia, durante il periodo di validità della polizza, determina la contestuale inoperatività della garanzia. Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente di più professionisti, dipendenti, collaboratori e/o praticanti Assicurati con la presente polizza. Ad integrazione di quanto previsto dall Art. 26 delle Condizioni Specifiche non sono considerati terzi gli Assicurati tra loro nonché le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela di cui alla lettera a) del predetto Articolo. Art Clausola di raccordo Le condizioni di assicurazione che precedono, sono valide ed opera nti solamente se completate dalle Condizioni Specifiche che regolano l attività professionale esercitata dall Assicurato. Tali condizioni sono contenute nel documento che segue: ALLEGATO F - per la professione di Amministratore di Stabili in Condominio. ALLEGATO F - NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DELL AMMINISTRATORE DI STABILI IN CONDOMINIO Art Oggetto dell assicurazione / Operatività dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali e per danni corporali e danni materiali involontariamente e direttamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell attività professionale indicata in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato per perdite patrimoniali e per danni corporali e materiali imputabili a fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti, collaboratori e/o praticanti della cui opera l Assicurato si avvale nello svolgimento dell attività dichiarata in polizza. Si intendono comprese in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo: le responsabilità derivanti da errori e/o omissioni nell esecuzione delle delibere assembleari; le responsabilità derivanti dalla presenza e/o accesso nelle aree di pertinenza del condominio amministrato; Pagina 6 di 11

7 le responsabilità derivanti dall uso di sistemi di elaborazione elettronica; L efficacia della presente assicurazione è subordinata all iscrizione dell Assicurato nell Albo Professionale del relativo Ordine ed al possesso da parte dell Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell attività per la quale è operante l assicurazione o delle attività ad esse strumentali alle quali sono preposti detti soggetti da parte dell Assicurato. Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, la cancellazione, la sospensione o la radiazione dall Albo Professionale determinano la risoluzione immediata dell assicurazione. Art Estensioni di garanzia L assicurazione comprende altresì: A) SANZIONI, MULTE, AMMENDE INFLITTE AI CLIENTI - Le sanzioni di natura fiscale, multe e/o ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori od omissioni imputabili all Assicurato. La presente garanzia è prestata nell ambito del massimale previsto in polizza e fino alla concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro ed annualità assicurativa pari al 25% del massimale stesso, con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 50 0,00. B) DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA - I danni da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché derivanti da un evento indennizzabile ai termini di polizza. La presente garanzia è prestata nell ambito del massimale previsto in polizza e fino alla concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro ed annualità assicurativa pari al 10% del massimale stesso, con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00. C) SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI ATTI E DOCUMENTI - Limitatamente al loro costo di rifacimento, le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, sempreché non derivanti da furto, rapina ed incendio. La presente estensione di garanzia è prestata nell ambito del massimale previsto in polizza e fino alla concorrenza di un limite massimo di risarc imento per ciascun sinistro e annualità assicurativa di Euro ,00, con l applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00. D) LEGGE SULLA PRIVACY (D.LGS. N.196/2003) - Le perdite patrimoniali dirette involontariamente cagionate ai clienti, in conseguenza della non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei clienti stessi. La garanzia è operante a condizione che l Ass icurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia (D. Lgs. N. 196/2003) e successive modifiche ed integrazioni e che il trattamento dei dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell attività professionale dichiarata in polizza. La garanzia non vale: per i danni di natura non patrimoniale di cui agli Artt. 9 e 29 comma 9 della legge /12/1996 e di quelli di cui all Art del Codice Civile; per il trattamento di dati aventi finalità commerciale; per la diffusione ed il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti; Pagina 7 di 11

8 per le multe e le ammende inflitte direttamente all Assicurato o alle persone del cui fatto lo stesso debba rispondere; qualora l Assicurato sia responsabile del trattamento dei dati nell ambito di strutture e/o presidi pubblici o privati, presso il quale presta la sua opera. La presente garanzia è prestata nell ambito del massimale previsto in polizza e fino alla concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro ed annualità assicurativa di Euro ,00, con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 1.500,00. E) COMMITTENZA LAVORI - L assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96, nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei fabbricati di cui l Assicurato è amministratore in carica. La garanzia è operante a condizione che l Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché dove imposto dal decreto legge anzidetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l esecuzione dei lavori. Art Persone non considerate terze Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) i dipendenti, collaboratori o praticanti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) i collaboratori, dipendenti e praticanti, e chi si trova con essi nei rapporti di cui alla lettera a), che si avvalgano delle prestazioni dell Assicurato; d) le Società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone indica te alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo. Art. 27 -Delimitazioni dell assicurazione Premesso che l assicurazione non è operante per l esercizio di nuove comp etenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore successivamente a quella di stipulazione del contratto, la garanzia non vale per i sinistri: a) da furto, nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell A ssicurato o da lui detenute; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; c) a cose che l Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all Art. 25 lettera C); d) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive; e) determinati da infedeltà dei dipendenti o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita; f) determinati dal pagamento di sanzioni, multe od ammende inflitte direttamente all Assicurato, fatto salvo quanto previsto all Art. 25 lettera A), nonché dall irrogazione di Pagina 8 di 11

9 sanzioni amministrative delle quali l Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento; g) derivanti dalla proprietà e conduzione dello studio professionale; h) derivanti da errori od omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; i) da inadempimenti di obbligazioni di risultato, da penali o maggiori costi prev isti da contratti, risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo, nonché da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; l) da attività inerenti procedure ed adempimenti in materia di finanziamenti, a gevolazioni, sovvenzioni, contributi, compreso tutto quanto in genere riguardante l accesso a mezzi finanziari; m) dall attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi giudiziari, di amministratore, di consigliere di amministrazione, di sindaco in società o enti, di revisore dei conti, di arbitro, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; n) da inadempimenti di obbligazioni di risultato, da penali o maggiori costi previsti da contratti, risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo, o) nonché da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; p) relativi ad attività e/o incarichi che non rientrano nelle competenze professionali dell Assicurato, stabilite da leggi e regolamenti; q) da difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati dall Assicurato, sempreché realizzato, adattato o modificato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, socio o amministratore; r) da attività svolte da dipendenti, consulenti, praticanti e/o collaboratori in nome e per conto dell Assicurato, nei periodi di sospensione dall Albo Professionale; s) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere compresi gli impianti e le pertinenze in genere ad essi strumentali. CONDIZIONI PARTICOLARI Operanti solo se indicato il rispettivo premio in polizza Art. 28 Conduzione dello studio professionale A parziale deroga di quanto disposto dall Art. 27 lettera g), l assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni corporali e i danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto acci dentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale privato, di cui lo stesso sia titolare, nonché delle attrezzature ivi esistenti. Sono compresi i danni da spargimento d acqua e rigurgito di sistemi d i scarico, sempreché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture; qualora siano in corso analoghe coperture per lo stesso rischio, la presente garanzia opera in eccedenza rispetto a quanto previsto dalle predette coperture. L assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale RCT per sinistro ed anno indicato nel frontespizio di polizza, con applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro di Euro 250,00. Pagina 9 di 11

10 Art. 29 Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) A parziale deroga di quanto disposto dall Art. 26 lettera b) la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: A) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n e dell Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o di lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta di Euro 2.600,00. La presente estensione non comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per sinistri conseguenti a malattie professionali, nonché da silicosi e malattie da esposizione all amianto e da impiego o detenzione di esplosivi. L assicurazione di responsabilità verso prestatori di lavoro soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l INAIL del personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea i nterpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n La presente estensione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione purché conseguenti ad infortuni sul lavoro avvenuti e denunciati nel medesimo periodo. Il massimale per sinistro convenuto per l assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO. CONDIZIONI PARTICOLARI (Operanti solo se espressamente richiamato il relativo allegato in polizza) Art. 30 Assicurazione di Secondo Rischio RC07 Premesso che l Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente assicurazione e per lo stesso rischio esiste altra polizza in corso Compagnia e con massimale per sinistro dichiarati nell allegato, la presente assicurazione viene prestata per l eccedenza rispetto a tale somma e per il massimale previsto nella presente polizza; ciò anche nell eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell altra assicurazion e; nel qual caso il massimale della polizza di 1 Rischio rimarrà a totale carico dell Assicurato. Art. 31 Danni subiti da collaboratori in genere RC08 A parziale deroga di quanto disposto all Art. 26 lettera b), viene riconosciuta la qualifica di terzi ad eventuali dipendenti, collaboratori o praticanti dell Assicurato, non soggetti all obbligo di assicurazione presso l INAIL, i quali subiscano un infortunio (escluse le malattie professionali) Pagina 10 di 11

11 nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell Assicurato presso lo Studio Professionale di cui lo stesso è titolare, e sempreché dall evento sia derivata un invalidità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all Art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con l applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.600,00 per ogni sinistro. Il massimale per sinistro convenuto per l assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione delle Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO. Pagina 11 di 11

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