ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO RELATIVO ALL IRPEF E ALLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE
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1 ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO RELATIVO ALL IRPEF E ALLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE Entro il 24 giugno u.s. (termine inizialmente fissato al 17 giugno 2013 e prorogato dal DPCM 29 maggio 2013) i CAF e i professionisti abilitati dovevano consegnare al contribuente copia del Mod. 730 elaborato ed il relativo prospetto di liquidazione (Mod ). Dovevano, inoltre, trasmettere telematicamente entro l 8 luglio u.s. (termine inizialmente fissato al 30 giugno 2013 e prorogato dal DPCM 29 maggio 2013) all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza - o direttamente o avvalendosi di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione - hanno provveduto a consegnare a ciascun assistito, entro il 14 giugno u.s. (termine inizialmente fissato al 31 maggio 2013 e prorogato dal DPCM 26 aprile 2013), copia della dichiarazione Modello 730/2013, corredata del relativo prospetto di liquidazione Modello I sostituti d'imposta che non prestano l'assistenza e i cui dipendenti si siano rivolti ai CAF o ai professionisti abilitati al fine di ottenere l'assistenza fiscale hanno ricevuto da questi ultimi o direttamente dall Agenzia delle Entrate (se hanno inviato l apposita comunicazione entro lo scorso 31 marzo), entro l 8 luglio u.s., i Modelli recanti i risultati contabili relativi alle dichiarazioni Modd. 730/2012 presentate dai lavoratori dipendenti ai CAF e ai professionisti medesimi. I sostituti d imposta che intendevano ricevere i dati per effettuare i conguagli direttamente dall Agenzia delle Entrate, dovevano comunicare in via telematica con apposito modello all Agenzia stessa, entro il 31 marzo u.s. l indirizzo telematico presso il quale sarebbe stato recapitato l avviso della disponibilità dei risultati contabili delle dichiarazioni mod Il flusso informativo dei dati in oggetto non doveva essere inoltrato da coloro che l avevano già trasmesso nel 2012 se i dati forniti in precedenza non avevano subito variazioni. Nel caso in cui il sostituto d imposta non abbia inviato tale comunicazione, i Caf sono tenuti alla consegna del per le vie ordinarie e i sostituti dovranno poi restituire, entro 15 giorni, una copia dei modelli ricevuti. Ciò premesso, passiamo ad un breve esame delle ormai prossime operazioni di conguaglio cui saranno tenuti i sostituti d'imposta. SOSTITUTI D IMPOSTA TENUTI AD EFFETTUARE I CONGUAGLI DA MOD. 730 Le operazioni di conguaglio dovranno essere obbligatoriamente effettuate tanto dai sostituti d'imposta che hanno prestato l'assistenza quanto dai sostituti che, non prestando assistenza diretta, hanno però ricevuto i Modelli dai CAF e dai professionisti o direttamente dall Agenzia delle Entrate telematicamente. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza dovranno effettuare i conguagli: per i propri dipendenti che hanno richiesto assistenza diretta all'impresa; per i propri dipendenti che si sono rivolti ai CAF o ai professionisti abilitati. I sostituti d'imposta che non prestano l'assistenza dovranno effettuare i conguagli per i propri dipendenti che si sono rivolti ai CAF o ai professionisti. SU QUALI COMPETENZE VANNO EFFETTUATI I CONGUAGLI DA MOD. 730 Le operazioni di conguaglio in questione consistono: nel trattenere al dipendente dalla retribuzione di competenza del mese di luglio 2013 gli importi dell'irpef a saldo, dell addizionale regionale IRPEF e dell addizionale comunale IRPEF dovuti per l'anno 2012 e risultanti dal prospetto di liquidazione, Modello 730-3, eventualmente aumentati
2 della prima rata di acconto IRPEF nonché dell acconto di addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso, oppure risultanti dal Modello nei casi di assistenza prestata da un CAF.; nel rimborsare, mediante accredito sulla retribuzione di competenza del mese di luglio 2013, i crediti di IRPEF, di addizionale regionale IRPEF e di addizionale comunale IRPEF risultanti dai medesimi prospetti. I contribuenti hanno la facoltà di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, modello 730/2013, per il pagamento dell'imposta municipale propria (cd IMU) dovuta per l'anno Per l'esercizio di tale facoltà, è necessario compilare il relativo quadro I. Il soggetto che esercita la facoltà presentando il modello 730 non avrà, nel mese di luglio o agosto, da parte del sostituto d'imposta, il rimborso degli importi a credito risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'imu mediante compensazione nel modello F24. Come sopra evidenziato le operazioni di conguaglio vanno effettuate, secondo le indicazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la Circolare Ministeriale 9 maggio 2013, n. 14/E, con la retribuzione di competenza del mese di luglio. Per quanto riguarda i conguagli IRPEF, pertanto, le predette operazioni di maggiori trattenute o di rimborso interesseranno, a seconda della modalità di pagamento seguita dall'impresa,: le competenze di luglio 2013 erogate a fine luglio 2013 (con versamento delle relative ritenute al 20 agosto come previsto dall art. 3-quater della Legge 26 aprile 2012 n. 44); oppure le competenze di luglio erogate a inizio agosto 2013 (con versamento delle relative ritenute al 16 settembre). MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI DA MOD. 730 L'IRPEF a saldo 2012, l addizionale regionale IRPEF e l addizionale comunale IRPEF per il 2012 e la eventuale prima rata di acconto IRPEF 2013 nonché l acconto di addizionale comunale IRPEF per il 2013 andranno versate, in entrambi i casi, entro il prossimo 20 agosto 2013 (scadenza prevista a regime dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, art. 3-quater), ovvero entro il prossimo 16 settembre (a seconda che le competenze del mese di luglio siano pagate a fine luglio o nel mese di agosto). Quest anno l Agenzia delle Entrate precisa che se il sostituto riceve un Modello 730-4, pervenuto dall Agenzia delle Entrate o direttamente dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale, oltre il termine utile per effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, effettua il conguaglio il primo mese utile senza applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito. I crediti IRPEF rimborsati, unitamente all importo riconosciuto al sostituto d'imposta che ha fornito l'assistenza quale compenso per ogni modello 730 elaborato, andranno a diminuire l'ammontare delle ritenute su lavoro dipendente (cod. 1001) da versarsi entro il 20 agosto p.v. (scadenza prevista a regime dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, art. 3-quater), ovvero entro il 16 settembre p.v., nonché, novità dell anno scorso, l ammontare delle somme a debito da assistenza fiscale. Nella citata Circolare n. 14/E, con riferimento alle modalità delle operazioni dei conguagli a credito, viene affermato quanto segue: Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all IRPEF effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
3 In sostanza, sulla base delle predette indicazioni il sostituto d imposta può effettuare i rimborsi di IRPEF, di addizionale regionale e/o di addizionale comunale utilizzando a tale fine, a piacimento, ritenute IRPEF e/o trattenute per addizionale regionale e/o trattenute per addizionale comunale. Inoltre i rimborsi possono essere effettuati anche mediante riduzione delle somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale. Si sottolinea che non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro. (comma 137 dell articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Come già precisato, l importo dell'irpef dovuta a saldo 2012, quelli eventualmente dovuti come addizionale regionale IRPEF ed addizionale comunale IRPEF per il 2012 nonchè come prima rata d'acconto IRPEF per il 2013 e come acconto di addizionale comunale IRPEF per il 2013 vanno trattenuti dalla retribuzione di competenza del mese di luglio. Nel caso in cui, invece, risultino somme a credito dell'assistito per IRPEF, il relativo rimborso sarà effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente di competenza del mese di luglio. Ove tale ammontare risulti insufficiente, il rimborso avverrà utilizzando l'intero importo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Per esemplificare, supponiamo che in un'impresa quattro dipendenti abbiano richiesto l'assistenza fiscale e che dai rispettivi prospetti di liquidazione risultino le seguenti situazioni: dipendente A: IRPEF da trattenere saldo dipendente B: IRPEF da trattenere saldo dipendente C: IRPEF da rimborsare 59 dipendente D: IRPEF da rimborsare 43 Il sostituto d'imposta dovrà, nel caso sopra esposto, trattenere ai dipendenti A e B, in aggiunta alle ordinarie ritenute, a titolo di IRPEF a saldo 2012, la somma complessiva di 33. Dovrà inoltre provvedere a rimborsare ai dipendenti C e D i rispettivi crediti IRPEF, utilizzando a questo riguardo sia le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sia le trattenute per addizionale regionale e/o comunale e sia la somma di 33 trattenuta quale saldo IRPEF ai dipendenti A e B. Per quanto riguarda le somme a credito dell assistito per addizionale regionale IRPEF e/o per addizionale comunale IRPEF, i rimborsi dovranno essere effettuati dal sostituto d imposta utilizzando le trattenute a titolo di addizionale regionale e/o comunale derivanti da assistenza fiscale e, in caso di insufficienza, utilizzando le trattenute correnti per addizionale regionale e/o comunale o le correnti ritenute IRPEF. Riteniamo consigliabile, comunque, che i rimborsi dei crediti per addizionali regionale e/o comunale vengano effettuati, se possibile, nell ambito di ciascuna tipologia di addizionale. Inoltre, come indicato in precedenza, dall anno scorso le somme a credito possono essere rimborsate anche mediante riduzione delle somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale. Nel caso in cui le predette imposte non siano sufficienti per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell anno. Di tale evenienza, la circolare precisa che il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all erogazione della prima rata di rimborso. CONGUAGLI DA MOD. 730 PER CO.CO.PRO. E CO.CO.CO. Anche i possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori) e di collaborazione a progetto hanno potuto ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF o a un professionista abilitato.
4 Le modalità di effettuazione delle operazioni di conguaglio, per tali soggetti, sono analoghe a quelle sopra viste per i lavoratori dipendenti. In particolare, in presenza di un risultato contabile a credito per il contribuente, il sostituto effettua il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d acconto relative ai compensi di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle ritenute (e/o delle addizionali) relative alla totalità dei compensi di competenza dello stesso mese di luglio e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. L assenza di compensi al collaboratore per il mese di luglio non è di ostacolo per la restituzione di eventuali importi a credito, al quale il sostituto potrà, come visto, provvedere all occorrenza, anche utilizzando ritenute di lavoro dipendente e/o addizionali. In presenza di un risultato contabile a debito, il sostituto trattiene gli importi dovuti dai compensi di competenza del mese di luglio. Nel caso in cui il compenso di competenza del mese di luglio risulti insufficiente a trattenere l intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dal compenso di competenza del successivo mese di agosto e, in caso di ulteriore incapienza, dai compensi relativi ai successivi mesi del 2013, con l applicazione dell interesse dello 0,40 per cento in ragione mensile. ACCONTO DI IMPOSTA 20% SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA Ricordiamo che con D.L. 31/12/1996, n. 669 convertito nella Legge 28/2/1997 n. 30 è stato istituito un acconto di imposta del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata per i quali non è stata effettuata alcuna ritenuta alla fonte. Tale tipo di reddito può essere dichiarato, limitatamente ad alcune fattispecie, con il Mod Qualora il sostituto di imposta si trovi a dover versare l'acconto del 20% su tali redditi, a seguito di segnalazione sul Mod. 730/4, dovrà utilizzare il codice tributo: "Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto di imposta, sez. Erario. MODALITÀ DI VERSAMENTO Per un riscontro più completo ed approfondito di quanto esposto con la presente rimandiamo ai chiarimenti forniti dalla più volte richiamata Circolare Ministeriale 9 maggio 2013, n. 14/E. Per quanto concerne le modalità di versamento dell'irpef a saldo e in acconto, andranno utilizzati gli specifici codici tributo: 4731, denominato: "IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta, sez. Erario; 4730, denominato: "IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta, sez. Erario; Per quanto riguarda le modalità di versamento dell addizionale regionale IRPEF, andrà utilizzato il seguente codice tributo: 3803, denominato Addizionale regionale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale, sez. Regioni. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell addizionale comunale IRPEF per il 2012, andrà utilizzato il seguente codice tributo: 3846, denominato Addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta Mod. 730 saldo, sez. IMU e altri tributi locali. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell acconto dell addizionale comunale IRPEF per il 2013, andrà utilizzato il seguente codice tributo:
5 3845, denominato Addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta Mod 730 acconto, sez. IMU e altri tributi locali. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali per il 2012, andrà utilizzato il seguente codice tributo: 1057, denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale", sez. Erario. Per quanto riguarda le modalità di versamento della cedolare secca a saldo e in acconto, andranno utilizzati i seguenti codici tributo: 1845, denominato Imposta sostitut. dell'irpef e delle relat.addiz., nonchè delle imposte di registro e di bollo, sul can.di locaz. relat. ai contratti aventi ad ogg. immob. ad uso abitativo e le relat. pertinen. locate congiuntam. all'abitaz.-art.3,dlgs. n.23/2011-ass.fisc.-acconto, sez. Erario; 1846, denominato Imposta sostitut. dell'irpef e delle relat.addiz., nonchè delle imposte di registro e di bollo, sul can.di locaz. relat. ai contratti aventi ad ogg. immob. ad uso abitativo e le relat. pertinen. locate congiuntam. all'abitaz.-art.3,dlgs. n.23/2011-ass.fisc.-saldo, sez. Erario. I versamenti IRPEF per acconti e saldo, quelli di addizionale regionale e di addizionale comunale nonché quelli dell acconto 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, devono essere eseguiti con il Modello F24. POSSIBILITA DI RATEAZIONE I pagamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF ed eventualmente a titolo di addizionale regionale e di addizionale comunale, di acconto dell addizionale comunale, all imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività nonchè di acconto 20% sui redditi soggetti a tassazione separata e cedolare secca possono essere rateizzati (numero di rate compreso tra un minimo di due e un massimo di cinque). I dipendenti avranno avuto cura di indicare tale loro volontà nel Mod. 730 ed il C.A.F. o il professionista abilitato avrà segnalato al sostituto di imposta il fatto con il Mod I datori di lavoro dovranno suddividere gli importi dovuti a seguito dell assistenza fiscale per il numero delle rate richieste. Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito, il sostituto calcola l importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura dello 0,33 per cento mensile, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Può accadere che il sostituto non possa rispettare la scelta operata dal contribuente circa il numero delle rate prescelte. Infatti, la rateazione deve terminare comunque con il versamento, entro il 16 dicembre 2013 delle ritenute operate nel mese di novembre. In questo caso il sostituto deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il più vicino a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare la rateazione. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata. Per quanto riguarda, ad esempio, la rateizzazione del saldo IRPEF e della prima rata di acconto, ipotizzando che le competenze di luglio vengano corrisposte a fine luglio, entro il 20 agosto (scadenza prevista a regime dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, art. 3-quater) i sostituti verseranno la prima rata di saldo e la prima rata di acconto con i codici loro propri; entro il 16 settembre verseranno la seconda rata di saldo e la seconda rata di acconto, entrambe maggiorate dello 0,33% e proseguiranno maggiorando sempre le rate successive dello 0,33%. In pratica le rate potranno essere così calcolate:
6 RATA SCADENZA INTERESSI % 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 20 agosto 16 settembre 18 ottobre 16 novembre 16 dicembre 0 0,33 0,66 0,99 1,32 Gli interessi maturati sulle rate versate dopo il 20 agosto dovranno essere versati utilizzando i seguenti specifici codici tributo: 1630 denominato "Interessi pagamento dilazionato dell'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale"; 3790 denominato "Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale"; 3795 denominato "Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale".
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