REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA. Sezione lavoro. Il Giudice, Dr. Federico Centrone, ha pronunciato la seguente:

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione lavoro SENTENZA Sent. 670/05 Cont. 1197/2004 Cron OGGETTO: Inefficacia licenziamento. Il Giudice, Dr. Federico Centrone, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile n. 1197/2004 Ruolo Gen. Lav. Prev. Ass. promossa da: PEIRANO PIETRO NAZZARENO, LUMARE MAURIZIO, CLEMENTI ADOLFO, GAUDENZI ANTONELLO elettivamente domiciliati in Perugia, via Bartolo, 54, presso lo studio dell'avv. Fabrizio D. Mastrangeli che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrenti - CONTRO BANCA INTESA S.p.A. Con sede in Milano, in persona del dr. Francesco Micheli (per procura speciale del rep Notaio dr.ssa Renata Mariella), rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Fabbri, Angelo Chiello e Cesare Pozzoli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Bellini in Perugia, via XX Settembre, 57 per delega in calce alla copia notificata del ricorso - convenuta - OGGETTO: Illegittimità licenziamento. CONCLUSIONI PER I RICORRENTI:

2 1) Voglia l'ecc.mo Tribunale dichiarare inefficaci e comunque illegittimi i licenziamenti intimati al ricorrenti con raccomandate a.r. del 1 marzo 2004; 2) Voglia per l'effetto ordinare alla resistente di reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro, con le mansioni da loro svolte al momento del licenziamento; 3) Voglia condannare la resistente a risarcire ai ricorrenti i danni da loro subiti a causa dell'illegittimo recesso, corrispondenti alle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegra; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto sino al saldo; 4) Voglia condannare la resistente al pagamento dei contributi di legge sulle somme erogande in favore dei ricorrenti; In subordine, in relazione al sig. Lumare a) voglia in ogni caso dichiarare inefficace il licenziamento del sig. Lumare sino alla cessazione dello stato di malattia in cui si trovava il sig. Maurizio Lumare al momento del licenziamento. b) voglia condannare la resistente a corrispondere al sig. Lumare le retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento sino alla cessazione dello stato di malattia; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal dovuto sino al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria...omissis... CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA...si chiede che l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Perugia voglia dichiarare inammissibili, improponibili e comunque rigettare il ricorso e tutte le domande avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Previo rigetto delle avversarie istanze istruttorie. Previa altresì, occorrendo, ammissione di prova per testi...omissis... SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere stati sino al 31 marzo 2004 dipendenti della Spa Banca Intesa.

3 In particolare: PEIRANO PIETRO NAZZARENO, nato il 1 luglio 1946, era stato assunto in data ed all'atto del licenziamento prestava la sua attività presso la Filiale di Perugia, Via Fontivegge n.53 ed aveva la qualifica di quadro direttivo di II livello, con le mansioni di coadiutore del responsabile operativo, con due figli a carico; LUMARE MAURIZIO, nato il 16 maggio 1948, era stato assunto in data ed all'atto del licenziamento prestava la sua attività presso la Filiale di Perugia,Via Fontivegge n.53,si trovava in stato di malattia a seguito di intervento chirurgico ed aveva la qualifica di quadro direttivo di IV livello, con le mansioni di responsabile della filiale, con due figli a carico; CLEMENTI ADOLFO, nato il 15 maggio 1945, era stato assunto in data ed all'atto del licenziamento prestava la sua attività presso la Filiale di Perugia Via Fontivegge n.53, con la qualifica di quadro direttivo di IV livello e con le mansioni di "gestore base", con moglie ed una figlia a carico; GAUDENZI ANTONELLO, nato il 16 ottobre 1950, era stato assunto in data ed all'atto del licenziamento prestava la sua attività presso la Filiale di Foligno, Largo Carducci n. 12 ed aveva la qualifica di quadro direttivo di I livello, con le mansioni di operatore di sportello, con due figli a carico. Con comunicazione del 19 dicembre 2002 la Banca Intesa (allora Intesa Bci Spa) inoltrava alle rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS. costituite presso le Unità Produttive della Banca Intesa Spa, alle Segreterie Nazionali delle 00.SS. del settore bancario, alla ABI, al Ministero del Lavoro e ed alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano una comunicazione avente per oggetto: "artt. 4 e 24 Legge n.223 del Licenziamenti collettivi per riduzione di personale. Avvio delle procedura". In tale comunicazione la convenuta, dopo avere ricordato la normativa contrattuale di riferimento (artt. 17 e 18 del CCNL ), evidenziava che Banca Intesa aveva avviato la procedura prevista delle precitate norme contrattuali per il caso di ristrutturazioni e/o riorganizzazioni tali da prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali. A seguito di tale iniziativa, si erano svolti alcuni incontri con le organizzazioni sindacali che avevano portato alla sottoscrizione in data 5 dicembre 2002 di un accordo di programma "nel comune intento, in particolare, di ridurre le conseguenze sul piano sociale dei richiamati processi di riorganizzazione e di trasformazione dell'attività". La Banca Intesa, quindi nell'intenzione di adempiere alle previsioni di cui al terzo comma dell'art.4 della legge 223 del 1991, precisava: * I motivi che determinavano la situazione di esubero,

4 * I motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si riteneva di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; * Il numero, la collocazione aziendale e profili professionali del personale in esubero e del personale abitualmente impiegato; * I tempi di attuazione del programma di mobilità; * Le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; * Il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione. In ordine a numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale in esubero e del personale abitualmente impiegato, la Banca allegava alla comunicazione di apertura dei prospetti dai quali emergeva che i dipendenti da licenziare in totale erano 5700, di cui 26 in Umbria. Aggiungevano gli esponenti che in data 15 gennaio 2003 veniva sottoscritto l'accordo ex lege n.223/91. In tale accordo veniva convenuta la riduzione di 5700 unità per il triennio , di cui almeno 1300 unità con effetto dal 1 aprile 2003, ulteriori 1300 unità con effetto dal 1 luglio 2003, 2500 unità con effetto dal 1 aprile 2004 e 600 unità con effetto dal 1 aprile In tale accordo veniva specificato che la risoluzione sarebbe avvenuta tramite risoluzione del rapporto di lavoro "1) in via consensuale, con l'accoglimento della specifica richiesta degli interessati da parte dell'azienda, ovvero 2) ad iniziativa dell'azienda " A seguito di tale accordo, pervenivano n di esodo volontario per 1' e 783 per il 1 luglio 2003 che andavano a coprire quindi il numero di cessazioni di rapporto previste per l'anno Per il 2004, veniva prevista l'uscita dal lavoro di 2053 dipendenti. Rappresentavano quindi che negli anni 2003 e 2004 venivano esodati n quadri direttivi. I ricorrenti - che non avevano presentato richiesta di adesione volontaria al Fondo - si vedevano recapitare lettera di licenziamento con effetto dal del seguente tenore: "Come Le è noto la società il 19 dicembre 2002 ha avviato la procedura di cui agli artt.4 e 24 della legge n.223/91 che è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, con la sottoscrizione dell'accordo sindacale 15 gennaio 2003 e che, nel rispetto di quanto disciplinato dall'accordo di Programma 5 dicembre 2002 ha determinato, fra l'altro, termini e quantità di riduzione degli organici da attuarsi secondo le regole e previsioni di cui al Decreto Ministeriale n. 158 del 28 aprile Stante quanto sopra, in ottemperanza al sopra citato Accordo sindacale artt.2, 2 comma sub 1), 2), 39 e V comma sub bb)- e considerato che il numero delle adesioni volontarie al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,dell'occupazione e della riconversione professionale del personale dipendente

5 delle imprese di credito, da parte del personale interessato, è risultato, unitamente alle risoluzioni del personale in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, inferiore alla definita riduzione degli organici da conseguire al 31 marzo p.v., Ella in base ai requisiti di anzianità anagrafica e contributiva maturati alla data odierna, viene ricompreso tra i dipendenti che dovranno accedere al suddetto Fondo di Solidarietà a data dal 1 aprile Dobbiamo pertanto comunicarle che il Suo rapporto dì lavoro, in corso di esecuzione con la società, viene risolto con decorrenza ed effetto dalla fine della giornata del 31 marzo 2004, con la conseguenza che Ella, dal giorno successivo, non farà più parte degli organici della società". I ricorrenti impugnavano tempestivamente il licenziamento e contestualmente promuovevano il tentativo obbligatorio di conciliazione che però non sortiva alcun esito. Rappresentavano poi che l'azienda, dopo il licenziamento di essi ricorrenti, aveva proceduto a varie assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Tanto esposto, deducendo l'invalidità del licenziamento per tutta una serie di motivi, legati all'inosservanza della normativa di legge, segnatamente delle procedure previste dall'art. 4 della legge 223/1991, chiedevano dichiararsi l'inefficacia e, in ogni caso, l'illegittimità dell'intimato licenziamento con tutte le consequenziali pronunce, come da conclusioni in epigrafe riportate. Resisteva la Cassa, con memoria depositata in data , deducendo, a sua volta, con plurime ed articolate argomentazioni, l'assoluta regolarità e correttezza del proprio operato, del tutto conforme alle normative e all'accordo di programma con le 00.SS. sottoscritto in data a conclusione della procedura prevista dall'art. 18 del CCNL. Deduceva infine l'inammissibilità e improponibilità dell'impugnativa del licenziamento per univoca accettazione dell'atto risolutivo, concretizzatasi con l'esplicita volontà di utilizzare a proprio favore lo stesso licenziamento, di accettarne gli effetti, rinunciando al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva ed espressamente richiedendo di poter acceder al Fondo di Solidarietà dal 1 aprile 2004 e di beneficiare dell' "assegno straordinario di sostegno del reddito" che presuppone l'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Instava conclusivamente per la validità ed efficacia del licenziamento e per la reiezione del ricorso. Ritenuto ininfluente ai fini del decidere l'espletamento delle prove dedotte dalle parti, anche in via subordinata, aveva luogo la discussione, preceduta dallo scambio di note difensive e, all'esito, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva decisa all'udienza del 13 giugno 2005, come da dispositivo in atti, di cui veniva data lettura.

6 Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Prima di scendere all'esame del merito e dei dedotti profili di illegittimità del licenziamento, ritiene il giudicante che debba essere affrontata un'eccezione di natura pregiudiziale sollevata da Banca Intesa. La convenuta ha infatti sostenuto che i ricorrenti avrebbero prestato implicita acquiescenza al licenziamento attraverso la presentazione della richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà. Tale domanda, tuttavia, a ben vedere, conteneva l'espressa dichiarazione che la relativa richiesta era stata formulata "fatto espressamente salvo il proprio diritto di impugnare nelle sedi competenti il licenziamento intimato ed al solo fine di non perdere ogni fonte di sostentamento" (v. allegato s.n. fasc. ricorrente in data ). Nessuna acquiescenza è stata quindi prestata al licenziamento: che, anzi, i ricorrenti hanno espressamente rappresentato che la domanda di adesione al fondo non poteva rappresentare acquiescenza all'intimato recesso. Oltre tutto, l'accettazione dell'iscrizione al fondo, nonostante l'espressa riserva di impugnare il licenziamento, dimostra che la Banca stessa ha accettato che il ricorrente potesse iscriversi al fondo e nel contempo contestare l'illegittimità del licenziamento. Del resto, di fronte ad una inequivocabile manifestazione di volontà - che tra l'altro, per quanto sopra precisato, faceva seguito alla impugnazione del licenziamento - la Banca avrebbe potuto non accogliere la domanda di adesione: ma ciò non ha fatto, a conferma quindi che l'adesione al fondo è stata posta su un piano del tutto diverso da quello della impugnazione del licenziamento, che era quindi sicuramente ammissibile. L'eccezione pertanto, già in punto di fatto, appare infondata. E, tuttavia, anche sotto il profilo strettamente giuridico, se ne rivela l'inconsistenza. Secondo l'assunto della Banca convenuta, i ricorrenti, ricevuta la lettera di licenziamento, avrebbero dovuto optare fra la domanda all'inps per le prestazioni di cui al Fondo di solidarietà e l'impugnazione del licenziamento, riconoscendo quindi una alternatività tra le due condotte. Tale assunto non è condivisibile, non ravvisandosi invece incompatibilità di sorta tra il diritto all'impugnazione del licenziamento, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e quello della richiesta all'inps delle prestazioni del Fondo. La Suprema Corte ha già esplicitamente affermato che la richiesta e l'usufruizione di trattamenti previdenziali non sono in alcun modo incompatibili con l'impugnazione del licenziamento (Cass. Sez. Unite n ). Trattasi in realtà di aspetti del tutto distinti e non appare sostenibile che la richiesta all' Inps

7 comporti per il lavoratore la preclusione del suo essenziale diritto all'accertamento giudiziale di nullità del recesso. Allo stesso modo, non vi è alternatività tra impugnazione del recesso del datore di lavoro e richiesta all'inps della concessione dell'indennità di disoccupazione o di mobilità o di altri trattamenti previdenziali, fermo restando che, al fine di evitare duplicazioni di trattamenti e di tutele contributive, in caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di declaratoria giudiziale di nullità del licenziamento, gli importi erogati dall'ente previdenziale dovranno essere restituiti dal lavoratore, a favore del quale siano state corrisposte le retribuzioni pregresse e versati i relativi contributi previdenziali. Pertanto, il fatto che un lavoratore, colpito da sanzione espulsiva, sia costretto a richiedere tali trattamenti previdenziali, non è stato mai considerato motivo di incompatibilità con l'impugnazione del licenziamento, essendo evidente che si tratta di due percorsi e procedimenti assolutamente distinti, per i quali non è configurabile un rapporto di alternatività o di incompatibilità. L'assunto della Banca non trova poi alcun conforto neppure nella previsione dell'art.9, 14 comma, del Decreto Ministeriale n.158 ( "l'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva". Infatti, tale disposizione, pur logica in quanto diretta ad evitare i duplicazioni di tutele), non ha alcuna connessione con la materia dell'impugnazione del licenziamento, e ciò è fatto palese, oltre che dal suo senso logico, dalla sua stessa struttura letterale, in quanto non vi si prevede affatto che il lavoratore rinunci o debba rinunciare al diritto all'impugnazione del licenziamento. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent n ) hanno affrontato una questione sostanzialmente analoga a quella del Fondo di Solidarietà per i lavoratori del credito, occupandosi della vicenda dei lavoratori della S.p.a. Ferrovie dello Stato e del Fondo a gestione bilaterale "con le finalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662" (stessa norma posta a base del D.M n. 158 per i lavoratori del credito) istituito, ai sensi dell'art. 59, 6 comma, L n Esaminando le questioni relative ai licenziamenti intimati in sede collettiva, dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato, con contestuale richiesta da parte dei ferrovieri licenziati delle prestazioni del Fondo, la Suprema Corte a Sezioni Unite non ha ravvisato alcuna incompatibilità fra la richiesta delle prestazioni previdenziali del Fondo e la contemporanea impugnazione, da parte loro, dei licenziamenti ad essi intimati.

8 Alla luce di quanto fin ora posto, appare del tutto infondata l'eccezione di decadenza, inammissibilità e improponibilità della domanda, sollevata dalla convenuta. I ricorrenti hanno affermato che la procedura di licenziamento collettivo nella quale sono inseriti è stata caratterizzata da tutta una serie di violazioni della legge 23 luglio 1991, art. 5, e dello stesso accordo , tali da rendere inefficace la procedura stessa e, di conseguenza, il licenziamento loro intimato. Vede quindi opportuno, a conferma dell'esattezza di tale assunto, il richiamo degli attuali riferimenti normativi, non senza ripercorrere alcune delle fasi della procedura di contrattazione aziendale. L'art. 5, comma 3 della legge prevede: "Il recesso di cui all'art 4, comma 9, è inefficace, qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4 comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. [...] Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni". L'inefficacia del licenziamento consegue dunque al mancato rispetto delle procedure stabilite dall' art. 4 della legge, ossia ai vizi di carattere formale, mentre nel caso di violazione dei criteri di scelta, ossia di vizi sostanziali dei singoli licenziamenti, si ha l'annullabilità del licenziamento, come avviene nel caso del licenziamento individuale riconosciuto illegittimo per mancanza del giustificato motivo o della giusta causa. Sia per i vizi formali, sia per quelli sostanziali è in ogni caso applicabile la disciplina prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio n. 300, e i lavoratori - i cui licenziamenti vengano riconosciuti inefficaci o vengano annullati - hanno pertanto diritto alla reintegrazione, ossia alla cosiddetta "tutela reale" del posto di lavoro. L'art. 4, per ciò che in questa sede rileva, prevede: "2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 [quella di avviare le procedure di mobilità, n.d.e,/ sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce

9 mandato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'lnps, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede a un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.... omissis Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma omissis Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo...". iene innanzitutto il giudicante con l'assunto di parte ricorrente, laddove viene

10 evidenziata una vanificazione di fatto del controllo sindacale sulla riduzione del personale, mediante lesione del diritto di informativa e di esame congiunto per la verifica della effettività e della inevitabilità del ridimensionamento degli organici: è vero infatti che tutte le decisioni relative alla riduzione del personale all'interno della S.p.A. Banca Intesa sono state adottate in modo definitivo nell'ambito delle trattative concluse con l'accordo del , che non lasciava in pratica alle singole società facenti parte del Gruppo alcun effettivo margine di manovra. Come risulta dal doc. sub 10) prodotto dal ricorrente, già le OO.SS. presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, avevano evidenziato che la procedura preliminare - a livello di gruppo - non poteva ridursi in uno snaturamento o svuotamento del dettato legislativo di cui all'art.4 l.n.223/91 e avevano comunicato che avrebbero partecipato ad incontri ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge n.223/91 solo in quanto il confronto sindacale fosse avvenuto senza pregiudiziale alcuna e cioè senza assumere, " come sia assunti in altra sede, accordi che sarebbero invece, per legge, di ambito aziendale e di competenza delle RSA ". L'Accordo di Programma sottoscritto nel comune intento "di ridurre le conseguenze sul piano sociale dei richiamati processi di riorganizzazione e trasformazione dell 'attività", indica in effetti, in modo analitico, le modalità di attuazione del programma di esubero, senza lasciare spazio alcuno alla iniziativa delle singole aziende, tant'è che, a livello di holding, sono stati dettati anche i tempi dei vari esodi, senza alcuna possibilità di mediazione in sede locale. Nella stessa comunicazione di apertura della procedura, la Banca ha poi richiamato ripetutamente l'accordo di programma, a conferma del carattere di mero rinvio della procedura svolta a livello aziendale: ne è esempio il numero degli esuberi, a proposito dei quali la Cassa si è riferita all'accordo, senza alcuna determinazione autonoma. In pratica, ancor prima dell'inizio della procedura ex artt. 4 e 24 legge n. 223/91, la Banca Intesa aveva deciso di procedere a vari licenziamenti, senza quindi minimamente preoccuparsi del necessario confronto con le OO. SS. locali. Oltre tutto, anche in altre banche facenti capo alla medesima holding, si è arrivati alla conclusione di "accordi-fotocopia", ad ulteriore dimostrazione che la funzione della procedura ex lege n. 223/91 è stata svuotata della sua essenziale funzione (si veda doc. 10 all. al ricorso). Parte ricorrente ha poi dato dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti di fatto per poter procedere alla riduzione di personale, soprattutto per quanto attiene alle reali necessità dell'istituto di credito sotto il profilo dei risultati di gestione

11 La Banca Intesa ha avuto infatti nel 2003 un utile di mln di, rispetto ai 200 mln del 2002, addirittura sestuplicando in un anno il suo utile. Dai dati pubblicati dal quotidiano nazionale "Corriere della Sera" (prodotto dai ricorrenti all'udienza del ) Banca Intesa risulta aver raggiunto risultati considerevoli, in netto contrasto con il quadro rappresentato nell'ambito della procedura di licenziamento. La recente acquisizione della titolarità anche della Cassa di Risparmio di Fano da parte di Banca Intesa (v. allegato II ricorrente) è sicuramente indicativa di un contesto non certo congiunturale. Ovvia conseguenza è che, non sussistendo la situazione di crisi aziendale, come provato dai dati del bilancio ufficiale, non sussistevano in alcun modo le ragioni di carattere oggettivo da porre a base del licenziamento collettivo che ha investito anche gli odierni ricorrenti. Si aggiunga a ciò che, in contrasto con la proclamata esigenza di riduzione del personale, la Banca ha proceduto a varie assunzioni: sempre all'udienza è stata prodotta dai ricorrenti una comunicazione datata delle OO.SS. dalla quale si rileva che la Banca alla data dell' aveva proceduto a 166 assunzioni a tempo indeterminato e a 400 a tempo indeterminato sul territorio nazionale. Gli elementi fin qui evidenziati confermano, già da soli, l'illegittimità del licenziamento per cui è causa. Ma, come più sopra accennato, si ravvisano ulteriori, evidenti violazioni della legge 23 luglio 1991, n La Banca resistente ha innanzitutto violato il comma 9 dell'art. 4. Infatti ha omesso di indicare, nella prescritta comunicazione, da inviare al competente ufficio pubblico e alle organizzazioni sindacali, le specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta adottati per individuare i lavoratori da licenziare, ossia le ragioni che hanno portato al licenziamento dei ricorrenti e non di altri soggetti, non consentendo loro l'opportuno controllo sull'esercizio da parte del datore di lavoro dei suoi poteri. La violazione della norma di cui all'art. 4 comma 9 si rende ancor più evidente, considerando il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione sulla nullità del licenziamento, conseguente alla violazione della citata disposizione. In particolare la sentenza della Cassazione n , relativamente a procedura posta in essere dalla Banca di Roma con modalità analoghe, ha affermato: "L'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 impone al datore di lavoro che si avvale della procedura di mobilità di comunicare all'ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego ed alle associazioni di categoria sia l'elenco dei

12 lavoratori in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia" sia la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art 5, comma 1. È pacifico in causa che con Accordo del 20 marzo 1998 il personale da porre in mobilità per raggiungere l'obbiettivo dei 700 esodi doveva essere individuato facendo riferimento: a) preliminarmente a coloro che, in possesso dei requisiti appresso indicati, avessero aderito spontaneamente alla risoluzione del rapporto di lavoro b) quindi, ove i primi non fossero risultati sufficienti, prioritariamente al personale che alla data del 31 maggio 1998 fosse in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se avesse diritto al mantenimento in servizio; c) secondariamente al personale che si trovasse più prossimo alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione AGO. Nel caso di concorrenza di più soggetti in possesso dei predetti requisiti era stabilito che si sarebbe fatto ricorso al criterio dei singoli carichi di famìglia. La stessa Banca precisa in ricorso che nel caso di specie con comunicazioni in data 26 maggio 1998 dirette ai predetti organi amministrativi e ai sindacati l'azienda da una parte ha richiamato le precedenti comunicazioni con le quali era stato reso noto l'accordo stipulato il precedente 20 marzo, contenente la individuazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare concordati con le organizzazioni sindacali, dall'altra ha trasmesso in ottemperanza all'art. 4, punto 9, della legge, due elenchi dì lavoratori ordinati alfabeticamente, il primo contenente i nominativi di coloro che avevano aderito spontaneamente alla risoluzione del loro rapporto, il secondo contenente i nominativi dei lavoratori il cui rapporto viene sciolto ad iniziativa dell'azienda sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo. La Corte territoriale, con motivazione congrua e priva di vizi logici e contraddizioni, ha ritenuto che con la trasmissione dei due elenchi la Banca di Roma non abbia assolto all'onere di comunicazione impostole dall'art. 4, comma 9, della legge, avendo completamente omesso di indicare le modalità applicative dei criteri di scelta, ossia "la esplicìtazione delle effettive modalità con cui i criteri sono stati concretamente applicati in ogni singolo caso, anche attraverso l'indicazione della valutazione comparativa che deve essere operata fra tutti i dipendenti interessati atta selezione e la esplicitazione dei modi di ponderazione dei vari criteri tali da rendere comparabili dati non omogenei"; e avendo altresì omesso di indicare l'anzianità di servizio di ogni singolo dipendente e quindi del tempo di maturazione dei requisiti per il pensionamento, al fine della necessaria 12

13 comparazione che desse ragione della scelta di alcuni piuttosto che di altri. La Banca addebita alla Corte di non aver tenuto conto che i criteri di scelta non erano in concorso tra loro ma seguivano un ordine rigidamente predeterminato, sicché, per la rigidità nel meccanismo applicativo dei criteri di selezione, non vi era nessuno spazio per valutazioni comparative o ponderazione di criteri non omogenei, avuto anche riguardo alle dimensioni dell'azienda, con la conseguenza che l'onere di comunicazione doveva ritenersi soddisfatto con la trasmissione dei due elenchi allegati e della indicazione dei criteri di scelta seguiti. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 4 comma nove della legge n. 223 del 1991 e che le censure della Banca ricorrente non siano meritevoli di accoglimento. La norma in esame, nella parte in cui fa obbligo al datore di lavoro di indicare "puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, è diretta a rendere trasparente la scelta operata così da porre i lavoratori interessati, le organizzazioni sindacali e gli organi amministrativi in condizione di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. Non soddisfa certamente tale esigenza la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali Né a tal fine è sufficiente la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri. Va considerato, infatti, che anche in un siffatto sistema, vi è necessità in primo luogo di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti (ad es. tutti i dipendenti in possesso dei requisiti per il pensionamento alla data del 31 maggio 1998) siano stati inseriti netta categoria da scrutinare; in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti inseriti nella predetta categoria siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, vi è necessità di controllare se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare. La comunicazione nella specie effettuata dalla Banca non risponde affatto alle predette esigenze ed è stata giustamente ritenuta illegittima dalla Corte romana, poiché da detta comunicazione il giudice di merito non è stato in grado di rilevare se tutti i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti siano stati inseriti nell'una o nell'altra categoria da scrutinare, né se vi sia stata corretta applicazione dei criteri di valutazione comparativa nel caso di eccedenza in ciascuna categoria degli scrutinando rispetto ai dipendenti da porre in mobilità". 13

14 L'iter procedurale seguito dalla banca convenuta è analogo a quello che la Corte ha ritenuto di censurare: l'art 4, comma 9, prescrive che per ogni soggetto, il datore di lavoro è tenuto ad indicare in modo "puntuale" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta; e tale onere non può certo ritenersi adempiuto laddove la parte datrice di lavoro - come nella presente fattispecie - si sia limitata ad indicare i nominativi dei lavoratori licenziati ed i loro dati anagrafici. Né tale eccezione può ritenersi superata in base al rilievo che i soggetti erano i soli pensionabili: infatti, anche dando per ipotesi ammesso tale presupposto in fatto, la Banca avrebbe dovuto fornire indicazioni circa la posizione degli altri colleghi con i quali effettuare il confronto, per consentire ai lavoratori licenziati di verificare se effettivamente erano loro - e non altri - i dipendenti da licenziare. Ma ciò non è avvenuto, onde, in conformità all'insegnamento della Corte Suprema in ordine ai licenziamenti intimati dalla Banca di Roma, anche il recesso di cui trattasi non potrà che essere dichiarato illegittimo. Analoga la decisione (sent n ) della Suprema Corte quando afferma: "nella materia dei licenziamenti collettivi regolati dalla L. 23 luglio 1991 n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, ai sensi del terzo comma dell'art. 5, la sanzione dell'inefficacia del licenziamento ricorre anche in caso di violazione del 9 comma dell'art. 4, che impone al datore di lavoro di dare comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; tale sanzione si applica anche nel caso in cui, in considerazione della inidoneità del criterio adottato e comunicato, non sia possibile individuare le ragioni che hanno indotto al licenziamento dell'uno o dell'altro lavoratore". A quanto sopra esposto vanno poi aggiunte ulteriori considerazioni circa l'inosservanza da parte della Banca Intesa di altre disposizioni di fondamentale rilievo. Già la stessa comunicazione di apertura, ai sensi degli artt.4 e 24 legge n.223/91, presta il fianco a serie critiche. Tale comunicazione, secondo il dettato legislativo, deve contenere una serie di dati, che sono da ritenersi assolutamente indispensabili per la legittimità dell'atto stesso - e quindi dell'intera procedura - in quanto è sugli stessi che poi si dovrà svolgere il successivo confronto sindacale. Al riguardo, la Cassazione ha precisato che l'estrema ampiezza dei contenuti della comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'alt.4 è finalizzata a consentire "una seria verifica dell'effettiva 14

15 necessità di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazioni di sofferenza dell'impresa, verifica che costituisce lo scopo della procedura" (cfr. Cass. 11 novembre 1998 n ). Ancora, sempre secondo la Suprema Corte, "il datore dì lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio ad una procedura di licenziamento collettivo, deve compiutamente e correttamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 (comprese, in particolare, quelle sulla forza lavoro complessivamente impiegata e sul numero e i profili professionali del personale eccedente), in maniera tale da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero; la inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, comma 12". (Cass. civ., Sez.lav., 15/11/2000, n.14760). Larga parte della giurisprudenza di merito, che non è il caso di richiamare in questa sede, si è poi attestata su tale posizione. Tali essendo i principi dominanti in materia, deve rilevarsi che la comunicazione di apertura della procedura non sembra proprio rispondere alle prescrizioni di legge. Essa è innanzitutto assolutamente carente per quanto concerne il punto stesso dì partenza della procedura, e cioè l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di esubero. Infatti, nella comunicazione di apertura della procedura la Banca sì è limitata a rinviare alle procedura intercorsa a livello di holding, mentre i dati necessari per poter rispettare il contenuto minimo dell'atto in oggetto avrebbero dovuto essere specificamente riferiti alla convenuta ed essere comunicati anche alle organizzazioni sindacali aziendali, quali necessarie destinatarie della procedura ex lege 223/91; pertanto il generico rinvio a quanto emerso in una procedura di valenza meramente contrattuale non può ritenersi sufficiente per rispettare il contenuto minimo previsto dall'art. 4 della legge. Palesemente incompleta è poi la comunicazione laddove omette di indicare i profili professionali del personale eccedente. Infatti, nell'allegato alla comunicazione di avvio della procedura la Banca si è limitata ad allegare un prospetto schematico, nel quale viene indicato il livello di inquadramento del personale eccedentario, ma non indica i profili professionali di detto personale, ad es. gestore affari, responsabile di filiale, addetto amministrativo, operatore di sportello, etc. 15

16 A tale riguardo, la Cassazione ha evidenziato che la categoria è composta di più profili professionali (v. Cass.24 gennaio 2002 n.809), per cui si rendeva necessario per la Banca indicare in modo specifico quali sarebbero state le specifiche posizioni lavorative interessate dalla riduzione di personale, ma ciò non risulta essere stato fatto. Ciò comporta che la comunicazione di avvio della procedura non risponde ai requisiti previsti dalla legge, così che tutti gli atti consequenziali, ivi compresi i recessi intimati ai ricorrenti devono ritenersi illegittimi. Il licenziamento è poi nullo per violazione del precetto dell'art. 4, terzo comma, laddove contiene un'ulteriore prescrizione tassativa, ai sensi della quale l'impresa deve indicare il "metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva". Ciò significa che, per ogni trattamento erogato ai dipendenti, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge o dal contratto collettivo, l'imprenditore deve indicare il metodo di calcolo. Poiché è notorio che in tutti gli Istituti di credito vi sono, specie per la fascia dirigenziale, ma non solo per essa, numerosi e rilevanti trattamenti aggiuntivi, la Banca resistente avrebbe dovuto indicare la loro sussistenza e il relativo metodo di calcolo. La norma ha un evidente contenuto di trasparenza, poiché ha voluto evitare che un imprenditore, il quale si affermi in condizioni di difficoltà economiche o, come si è detto nella specie, di "criticità", eroghi poi trattamenti ulteriori e aggiuntivi "ad personam", a cui non è obbligato né per legge, né per contratto collettivo. Ma la Banca, disattendo tale prescrizione, si è limitata ad usare nella lettera di apertura della procedura una locuzione del tutto generica e insufficiente (" si dichiara e si assicura che il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali è coerente con la legislazione vigente e con la contrattazione collettiva alle quali si fa costante riferimento, come peraltro controllato e certificato dagli organi preposti"). Si tratta, a ben vedere, di una frase che non esprime nulla di significativo e non reca alcun dato concreto e, in ultima analisi, poco e nulla chiarisce. Nel rispetto della normativa, la Banca avrebbe quindi dovuto, nel caso di erogazioni "ultracontrattuali" sulla base di criteri e parametri definiti, indicare i criteri e parametri stessi, e, nel caso di attribuzioni "ad personam", indicare il livello effettivo dei trattamenti stessi. Anche su questo aspetto, la Banca ha affermato di avere rispettato la norma di legge, ma non ha replicato nel dettaglio alle contestazioni formulate al riguardo nel ricorso introduttivo.

17 Anche per l'aspetto testé evidenziato, e per tale autonoma ragione, il licenziamento, connotato da evidenti profili di illegittimità, dovrà essere dichiarato inefficace. Merita infine ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che la conclusione dell'accordo sindacale nell'ambito della procedura non vale a sanare i vizi contenuti nella comunicazione di apertura della procedura (Cass. Sez. Un. 5 ottobre 2002 n ; v.anche Cass.9 settembre 2003 n ). In particolare Cass. Sez. Un. 5 ottobre 2002 n , ha affermato che "l'omissione della "comunicazione preventiva per iscritto" alle rappresentanze sindacali aziendali, alle associazioni di categoria ed all'ufficio provinciale del lavoro, che precisi i motivi dell'eccedenza e gli altri elementi prescritti dal comma 3 dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale, in quanto compromette la tutela dell'interesse primario del lavoratore ad una corretta instaurazione della procedura in cui si inserisce un atto (il recesso) per lui di massimo pregiudizio. In effetti, come già le Sezioni unite hanno avuto modo di precisare con la sentenza 11 maggio 2000, n. 302, gli interessi pubblici e collettivi, che pure la legge 223 del 1991 mira a tutelare con la scelta della "procedimentalizzazione" del potere di recesso dell'imprenditore, restano in secondo piano rispetto alla salvaguardia dell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro; ed una scelta siffatta si colloca in funzione compensativa della libertà concessa all'imprenditore in merito alla scelta di ridurre il personale, imponendo, in funzione della tutela del singolo lavoratore, che sia trasparente e verificabile l'individuazione dei dipendenti licenziati (v. anche Cass. 7469/1998; 11759/1998; 265/1999). In nessun caso, perciò, può considerarsi valido un accordo sindacale che, qualunque contenuto abbia, pregiudichi il diritto anche di un singolo lavoratore ". Nello stesso solco delle Sezioni Unite si è mossa anche la Corte con sentenza 9 settembre 2003 n , secondo cui, dal tenore inequivocabile dell'art. 5 comma 3 Legge 223 del 1991, la legge individua, espressamente, nel lavoratore il soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento di recesso inefficace per inosservanza delle procedure previste dall'alt. 4. Essa spetta, come più volte affermato da questa Corte, al lavoratore che sia coinvolto nella procedura atteso che la stessa incide su una sua posizione soggettiva costituita dall'interesse alla conservazione del posto di lavoro ed, in definitiva, sullo stesso diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato (art.4 Cost.) (1923/00,265/99, 6448/98). Il principio è stato definitivamente ribadito da Cass. 24 giugno 2004 n secondo cui "l'omissione della procedura di cui all'art. 4, legge n.223/1991, intesa alla precisazione dei

18 motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare". Il lavoratore è pertanto legittimato a far valere le suddette, patenti violazioni di legge. Ulteriore violazione è riscontrabile in relazione alla prescrizione di cui all'art.. 5, primo comma legge n..223/91 II criterio di scelta dei lavoratori da licenziare è stato indicato in base alla maggiore prossimità del raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia. Tale criterio, di per sé astrattamente legittimo, deve essere però interpretato nel senso precisato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 268 del 30 Giugno 1994, la quale dispone che l'accordo sindacale derogante l'individuazione legale dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità "non è valido, con conseguente annullabilità del recesso intimato dal datore di lavoro, quando è contrario a principi costituzionali o a norme imperative di legge poiché adempie una funzione regolamentare delegata dalla legge; la determinazione pattizia dei criteri di scelta deve rispettare non solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15 della legge n. 300 del 1970, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori". Tali principi costituzionali sono stati, anche recentemente, oggetto di costante applicazione da parte della Suprema Corte, la quale ha confermato che la determinazione negoziale dei criteri di scelta deve rispettare i principi della "non discriminazione" e quello della "razionalità", con la logica conseguenza che " i criteri concordati devono avere i caratteri della obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori" (Cass., Sez. Lav., n. 1760). Ma, già precedentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato l'impossibilità di condividere le impostazioni (sostenute, nel caso deciso, nella sentenza n dalla S.p.A. Ferrovie dello Stato) secondo le quali sussisterebbe la legittimazione, in via generale, ad operare ristrutturazioni aziendali mediante l'espulsione dei lavoratori più anziani", in quanto "i/ criterio dell'anzianità contributiva...può soltanto essere adottato per scegliere i dipendenti da licenziare nell 'ambito di ben individuate categorie o comprensori" ma non può valere come unico e determinante criterio

19 prescindendo dalle eventuali situazioni di sovrabbondanza in singoli uffici o reparti, poiché da ciò discenderebbe - in modo inammissibile - "la legittimazione, in via generale, ad operare ristrutturazioni aziendali mediante l'espulsione dei lavoratori più anziani". E tale principio è stato ribadito dalla già citata Cass. 24 giugno 2004 n , che ha ritenuto illegittimo un accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, dovendo in realtà detti lavoratori essere individuati sulla base dei reali esuberi di ciascuna unità produttiva ed in relazione ai profili professionali interessati dalla riduzione. Ciò significa che il criterio della anzianità non può essere applicato in via generale e preventiva, perché ciò comporterebbe - in aperto contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite - che vengono effettuati i licenziamenti non in relazione alle specifiche eliminazione di funzioni ma solo perché gli stessi sono i più anziani. Nel caso di specie, invece, la convenuta ha proceduto al licenziamento prescindendo nel modo più assoluto da un esame dei profili professionali effettivamente eccedentari ed individuando i dipendenti con quali risolvere il rapporto solo in forza del criterio della anzianità. D'altra parte anche testi normativi europei pongono divieti di effettuare discriminazioni in ragione dell'età (l'art. 21, intitolato "Non discriminazione" della Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea, sottoscritta a Nizza il , stabilisce specificamente che "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sull'età"), mentre appare evidente che il criterio di riduzione del personale adottato dalla Cassa convenuta, si traduce proprio in una discriminazione dei lavoratori per ragioni di età: discriminazione per la quale esiste invece il divieto, recentemente ribadito dall'art. 4 D. Lgs n. 216, che ha significativamente integrato l'art. 15 della legge n I ricorrenti hanno poi segnalato la violazione dell accordo , violazione che il giudicante ritiene in effetti ravvisabile. In tale accordo era prevista la estromissione di 642 quadri direttivi di IV livello, mentre al 1 aprile 2004 il numero degli appartenenti a tale livello allontanati dal servizio ammontava a 1178 (circostanza non contestata). Il dato assume maggior valenza alla luce del fatto che al 1 luglio 2003 erano stati licenziati 689 quadri direttivi di IV livello rispetto ai 682 previsti, per cui il risultato complessivamente previsto era già stato raggiunto, senza necessità di ulteriori licenziamenti.

20 Anche sotto tale profilo, emerge quindi con evidenza l'illegittimità dei licenziamenti di che trattasi. Si osserva da ultimo, in ordine alla posizione del ricorrente Pietro Nazzareno Peirano, che questi è stato assunto come categoria protetta nella sua qualità di orfano di guerra, ed è diventato invalido civile nella misura del 35% nel corso del rapporto (cfr. doc. 22 di parte ricorrente): illegittimamente quindi la Banca ha risolto il rapporto con un soggetto appartenente alle categorie protette. Alla luce delle esposte considerazioni, che il giudicante ritiene assolutamente prevalenti sulle nutrite, contrarie argomentazioni di parte convenuta (tali, in ogni caso, da non infirmare la fondatezza delle critiche alle palesi ed inconfutabili irregolarità riscontrate nella procedura di licenziamento), il recesso della Banca Intesa S.p.A., disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, va dichiarato illegittimo ed i lavoratori ingiustamente colpiti dal provvedimento espulsivo, secondo la statuizione dell'art. 18 Legge n. 300, richiamata all'art. 5, terzo comma, della legge n. 223, dovranno essere reintegrati nel posto di lavoro in precedenza occupato, con condanna della convenuta al risarcimento del danno da loro subito, corrispondente alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, commisurato alla retribuzione globale di fatto, sulla base di una retribuzione mensile di 4.080,24 per Peirano, di 9.763,39 per Lumare, di per Clementi e di 4.493,89 per Gaudenzi dal 1 aprile 2004 (data di decorrenza del licenziamento) alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, nonché a versare i contributi assistenziali e previdenziali di legge relativi al periodo indicato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato ai dipendenti Peirano Pietro Nazzareno, Lumare Maurizio, Clementi Adolfo, Gaudenzi Antonello con raccomandata A.R. del 1 marzo 2004 e, per l'effetto, ordina alla Banca Intesa S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, la reintegrazione dei ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro; condanna la Banca Intesa S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'indennità prevista dall'art quarto comma - Legge n. 300, commisurata alla retribuzione globale di fatto, sulla base di una retribuzione mensile

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