Deduzione per l'assistenza ai figli

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1 Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni LIG 36 l LIFD 33 III 1. PANORAMICA DELLA DEDUZIONE PER L'ASSISTENZA AI FIGLI: PF PF 2011 PF 2012 PF 2013 PF 2014 PF 2015 Cantone Confederazione max. fr. 10'000. Nel testo seguente viene impiegata la deduzione valida per il periodo fiscale DEDUZIONE GENERALE I costi per l'assistenza ai figli non sono considerate spese professionali, anche se questa assistenza viene svolta da terzi a seguito dell'assenza, dettata da ragioni professionali, dei genitori (TF , 2A.681/2004). Per questi esborsi è però possibile far valere la deduzione generale ai sensi dell'art. 36 lett. l LIG risp. Art. 33 cpv. 3 LIFD. Ciò significa da un lato che contrariamente alle deduzioni sociali l'entità di questa deduzione non si basa sulla situazione esistente al termine del periodo fiscale risp. dell'assoggettamento. Dall'altro, i costi effettivi devono essere comprovati. Nel caso dei costi per l'assistenza ai figli trattasi di una fattispecie che riduce l'incidenza delle imposte. In virtù della regola generale dell'onere probatorio nel diritto tributario il contribuente deve esibire la prova delle spese sostenute. Il contribuente deve pertanto allegare alla dichiarazione fiscale una distinta dei costi per l'assistenza ai figli indicando i beneficiari dei versamenti. Inoltre, il contribuente deve indicare ogni volta il motivo per l'assistenza ai figli svolta da terzi. Per l'amministrazione delle imposte deve risultare chiaramente se la deduzione per l'assistenza ai figli è effettivamente giustificata. Il contribuente è dunque tenuto a indicare per quale dei motivi previsti dalla legge (attività lucrativa, incapacità di guadagno, formazione) non ha potuto occuparsi personalmente dell'assistenza ai figli. Se non viene addotta questa prova, la deduzione non viene accordata. La retribuzione costituisce, per chi la percepisce, reddito imponibile He 036-l-01-i.doc P

2 3. PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA DEDUZIONE 3.1 Soluzione valida fino al periodo fiscale 2010 compreso Per ciascun figlio sotto i 14 anni, per il quale viene concessa una deduzione per figli (cfr. prassi relativa a LIG 38, ), nel Cantone si può far valere una deduzione per l'assistenza ai figli per un massimale di CHF 10'300., a condizione che durante l'orario di lavoro insorgano costi per la presa a carico dei figli da parte di terzi (LIG 36 lett. l). Non è determinante il giorno di riferimento, bensì il giorno del compleanno, per cui sono detraibili le spese maturate fino alla data di compleanno (massimo CHF 10'300. ). La legge prevede una quota a carico del contribuente di CHF Concretamente ciò significa da un lato che costi per l'assistenza ai figli pari o inferiori a CHF 500. non possono essere dedotti, dall'altro che nel caso di costi per l'assistenza ai figli superiori a questa soglia una quota di CHF 500. non è deducibile dalle imposte. Questo sistema vuole impedire abusi, che per ragioni di economia procedurale verrebbero difficilmente scoperti. Vi si aggiunge il fatto che i costi dell'assistenza ai figli devono essere detraibili, quando riducono effettivamente la capacità economica. Non è il caso per versamenti molto esigui (messaggio sulla revisione parziale della Legge sulle imposte, fascicolo no. 10/ , pag. 1189). La quota a carico del contribuente viene presa in considerazione una sola volta; vale a dire che anche nel caso di più figli la quota ammonta comunque a CHF Se la si abbinasse ad ogni figlio, nel caso di più figli non si potrebbe più parlare di importi di piccola entità, di cui di fatto non si tiene conto. Ciò non corrisponderebbe alla volontà al legislatore. La deduzione può essere richiesta soltanto da famiglie monoparentali e da coniugi con doppio reddito, la cui attività lavorativa raggiunge assieme almeno il 120%. Va osservato che una persona non può avere un'attività lucrativa che superi il 100%. Nel caso di genitori separati con la custodia congiunta dei figli la deduzione deve essere ripartita. Complessivamente può essere rivendicata una deduzione massima per figlio di CHF 10'300.. Le coppie che vivono in regime di concubinato non possono avvalersi della deduzione. Questa disposizione vuole evitare che la posizione delle coppie coniugate peggiori ulteriormente e in forte misura (cfr. messaggio sulla revisione parziale della Legge sulle imposte, fascicolo no. 10/ , pag. 1190). La tipologia della presa a carico dei figli da parte di terzi è irrilevante. In linea di conto entra l'assistenza da parte di domestici, di terzi o di una scuola diurna. Gli importi versati alla nonna per la regolare cura dei nipoti (spese di trasferta, vitto) sono costi per l'assistenza ai figli deducibili (VGer ZH, in: ZStP ). Fino al periodo fiscale 2010 compreso, a livello federale non era prevista alcuna deduzione per l'assistenza ai figli Esempio: 036-l-01-i.doc 2

3 A è una madre sola con un bambino di 5 anni, per il quale riceve gli alimenti per figli. Mentre lavora il bambino è accudito in un asilo nido (dietro retribuzione). La deduzione per l'assistenza ai figli viene accordata. Nei seguenti esempi si parte di volta in volta dal presupposto che uno dei due coniugi sia professionalmente attivo al 100%. L'altro coniuge lavora durante l'intero anno oltre il 20%. La deduzione per l'assistenza ai figli viene accordata. fino al 20% o meno. La deduzione per l'assistenza ai figli non viene accordata. oltre il 20%, ma dimissiona per fine novembre. La deduzione per l'assistenza ai figli viene accordata (nessun giorno di riferimento analogamente alle deduzioni sociali). oltre il 20% e per inizio dicembre cambia lavoro. La deduzione per l'assistenza ai figli viene accordata 1. L'altro coniuge lavora dal 1.1. al 30% fino a fine anno. La deduzione per l'assistenza ai figli viene accordata. fino a fine novembre / fine giugno / fine marzo La deduzione per l'assistenza ai figli viene concessa in ragione dei costi maturati per la presa a carico dei figli fino a fine marzo, giugno risp. novembre (fino a un massimo di CHF 10'300. ). Nessuna decurtazione del massimale di CHF 10'300., se i presupposti per la concessione della deduzione per l'assistenza ai figli non sono adempiuti per tutto l'anno, bensì soltanto limitatamente nel tempo. L'altro coniuge lavora ogni anno per un determinato periodo dell'anno al 30%: La deduzione per l'assistenza ai figli viene concessa nella misura dei costi maturati per la presa a carico dei figli durante questo periodo (fino a un massimo di CHF 10'300. ) più La deduzione per l'assistenza ai figli viene concessa nella misura dei costi maturati per la presa a carico dei figli durante questo periodo (fino a un massimo di CHF 10'300. ). L'altro coniuge modifica il proprio carico di lavoro nel corso dell'anno: (80%) più (20%), fine dell'attività lucrativa al La deduzione per l'assistenza ai figli viene accordata in ragione dei costi per la presa a carico dei figli maturati durante il periodo dal 1.1. al (fino a un massimo di CHF 10'300. ). Per il periodo dal 1.4. al la deduzione per l'assistenza ai figli non viene concessa, poiché in questo lasso di tempo l'altro coniuge non supera più il 20% di attività lucrativa. 1 Il cambiamento di impiego o di professione non ha nessun influsso sulla valutazione della fattispecie. 036-l-01-i.doc 3

4 L'altro coniuge è professionalmente attivo al 40%. Il figlio di 3 anni viene accudito gratuitamente dalla nonna durante due giorni a settimana. Non insorgono spese che potrebbero essere dedotte. Casi speciali: Il figlio compie 14 anni in ottobre. La deduzione per l'assistenza ai figli viene accordata per i costi di presa a carico del figlio maturati fino a fine ottobre (fino a un massimo di CHF 10'300. ). Nessuna decurtazione del massimale di CHF 10'300., se i presupposti per la concessione della deduzione per l'assistenza ai figli non sono adempiuti per tutto l'anno, bensì soltanto limitatamente nel tempo. A e B vivono in regime di concubinato. A è professionalmente attivo al 100%, B al 40%. Mentre i genitori lavorano la figlia C, che A e B hanno in comune, è accudita in un asilo nido (dietro retribuzione). Non viene accordata la deduzione per l'assistenza ai figli, in quanto le coppie in concubinato non hanno diritto a questa deduzione. A e B sono divorziati e lavorano al 100% risp. al 50%. Mentre sono al lavoro la loro figlia è accudita in un asilo nido (dietro retribuzione). A si assume 2/3 e B 1/3 dei costi per l'assistenza ai figli. La deduzione per l'assistenza ai figli può essere accordata (in pari entità) a A e a B. Il 1 agosto A e B si trasferiscono dall'estero in Svizzera. Entrambi i genitori lavorano all'80%. Essendo l'assoggettamento in Svizzera dato soltanto per cinque mesi, le deduzioni di entità limitata e quindi anche la deduzione per l'assistenza ai figli vengono concesse soltanto in proporzione (LIG 66 IV). In concreto ciò significa che la deduzione massima non ammonta a CHF 10'300., bensì a CHF 4'300.. Per contro, per la determinazione dell'aliquota fiscale non ha luogo alcuna decurtazione. A è professionalmente attivo al 100%, l'altro coniuge è invalido. Nessuna deduzione, in quanto non vi è doppio reddito con un'attività professionale complessiva superiore al 120%. Va verificato se i costi per l'assistenza ai figli debbano essere classificati come spese dettate da disabilità ai sensi dell'art. 36 lett. g bis LIG risp. art. 33 I lett. h bis LIFD e quindi essere ritenuti deducibili. A lavora al 100%, l'altro coniuge studia. Nessuna deduzione, in quanto non vi è doppio reddito con un'attività professionale complessiva superiore al 120%. A lavora al 100%, l'altro coniuge vive assieme al figlio all'estero. Si accorda la deduzione, se l'altro coniuge all'estero esercita un'attività lucrativa oltre il 20%. A e B lavorano al 100% risp. al 50%. B perde il proprio impiego a fine maggio, in seguito è disoccupato per cinque mesi e percepisce l'indennità giornaliera dell'ad. Il 1 novembre B assume un nuovo impiego al 50%. I costi per l'assistenza ai figli maturati durante il periodo in cui B era disoccupato non sono deducibili, poiché il genitore disoccupato può accudire da sé i figli. 3.2 Soluzione valida a partire dal periodo fiscale 2011 Il è entrata in vigore la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli. Con questa legge la Confederazione introduce nella LIFD e nella LAID una deduzione per la cura prestata da terzi a ogni figlio (cfr. LIFD 33 III ; LAID 9 II lett. m). Poiché in questo ambito non è sensato avere disposizioni divergenti, l'art. 36 lett. l LIG è stato 036-l-01-i.doc 4

5 adeguato all'art. 33 III LIFD (cfr. anche Circolare n. 30 dell'afc del concernente Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, cifre 8 e 14.3 segg.). Il presupposto per la deduzione delle spese comprovate per l'assistenza ai figli (Cantone: max. 10'300 franchi; Confederazione: max. 10'100 franchi) è che cumulativamente: il figlio non abbia ancora compiuto i 14 anni; il figlio viva in comunione domestica con il genitore che provvede al suo sostentamento; le spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente. I coniugi non separati legalmente o di fatto possono far valere le spese per l'assistenza ai figli se entrambi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa. La deduzione per l'assistenza ai figli non viene concessa solo in caso di attività lucrativa di entrambi i genitori, bensì anche nei casi in cui solo uno dei genitori svolga un'attività lucrativa e l'altro sia inabile al lavoro, oppure nei casi in cui uno di loro sia in formazione e non sia in grado di occuparsi dell'assistenza dei figli. Se entrambi i coniugi lavorano negli stessi orari al 50% e se per questo risultano loro delle spese per l'assistenza ai figli, essi possono dedurre queste spese fino all'importo massimo. Le spese per l'assistenza svolta da terzi che risultano al di fuori dell'orario di lavoro o di formazione effettivo dei genitori, ad esempio per una baby-sitter alla sera o durante attività nel tempo libero, non possono essere dedotte. Simili spese, che risultano ai genitori in seguito all'organizzazione del loro tempo libero, vanno qualificate quali spese di sostentamento non deducibili. A partire dal periodo fiscale 2011 a livello cantonale viene così a cadere la franchigia di 500 franchi, nonché l'esigenza che le coppie con doppio reddito debbano svolgere insieme un'attività lucrativa superiore al 120%. È sufficiente se entrambi i coniugi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa. Sono deducibili soltanto le spese effettivamente comprovate per la cura prestata da terzi ai figli. A tale scopo si intendono soltanto le spese sorte con l'effettiva cura. Se nella cura prestata da terzi sono incluse spese per il vitto o altro sostentamento dei figli, queste vanno considerate costi della vita e non possono quindi essere dedotte (cfr. messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 relativo alla legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in: FF 2009, pag. 4766). Le spese per l'assistenza da parte dei genitori stessi non sono deducibili. In caso di genitori non tassati congiuntamente (separati, divorziati, non coniugati) senza economia domestica comune, di principio ha diritto alla deduzione delle spese per l'assistenza ai figli il genitore che vive con il figlio e che si occupa del suo sostentamento. Il presupposto è che il genitore svolga un'attività lucrativa, sia incapace al guadagno e al contempo incapace di provvedere all'assistenza oppure segua una formazione. Se vi è una custodia alternata, ogni genitore può dedurre le spese dimostrate fino alla metà dell'importo massimo. Esiste tuttavia la possibilità che i genitori richiedano un'altra suddivisione. In questo caso i genitori devono trovare un accordo. Spetta perciò ai geni- 036-l-01-i.doc 5

6 tori motivare e dimostrare una suddivisione diversa (Circolare dell'afc n. 30, cifre ). Questa regolamentazione vale anche per concubini senza figli comuni. I concubini che vivono con i figli comuni nella stessa economia domestica possono dedurre le spese dimostrate fino alla metà dell'importo massimo se entrambi svolgono contemporaneamente un'attività lucrativa, se sono in formazione oppure se sono incapaci al guadagno e al contempo incapaci di occuparsi dell'assistenza. Non ha importanza se esercitano l'autorità parentale congiuntamente o meno. 036-l-01-i.doc 6

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