ESTRATTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO
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- Mariangela Natale
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1 ESTRATTO GLOSSARIO Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall Assicurazione, proprietario di un Veicolo che ha espresso il proprio consenso ad aderire alla presente Assicurazione contestualmente all acquisto, tramite il Contraente, di una Polizza RC Auto. Area di Rischio: il luogo di residenza dell Assicurato. Assicuratore/Compagnia/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, Majadahonda, e sede secondaria sita in Milano (Italia), via San Martino , Codice Fiscale e Partita IVA , R.E.A. MI Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l Assicuratore, il Contraente e l Assicurato. Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l Assicuratore; in particolare B2C Innovation S.r.l., con sede in Via L. Canonica 72, Milano (MI), che stipula il contratto di Assicurazione per conto altrui ai sensi dell art del Codice Civile in favore dei propri clienti che abbiano acquistato contestualmente una Polizza RC Auto per la copertura di un Veicolo, tramite i canali di vendita da questo utilizzati (vendita a distanza online dal sito istituzionale o da siti collegati, telefonica, punti vendita, collaborazione con altri Intermediari Assicurativi). Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell Assicurato, calcolata in misura fissa o in percentuale. Furto/Furto Totale: il reato previsto all art. 624 del Codice Penale, consumato con esclusione del semplice tentativo, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente. Ai fini dell Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le Autorità competenti. Incendio/Incendio Totale: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma che determini la distruzione del Veicolo assicurato con danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore all 80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro. Indennizzo: la somma corrisposta all Assicurato da MAPFRE ASISTENCIA in caso di Sinistro. Intermediario Assicurativo: persona fisica o giuridica, regolarmente iscritta al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che a titolo oneroso esercita attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e dispone, ove previsto, da parte dell Assicuratore di mandato all incasso del Premio. IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l Assicuratore). Modulo di Conferma di Adesione: il modulo sottoscritto dall Assicuratore che formalizza l accettazione in copertura dell Assicurato che ha espresso il proprio consenso a concludere l'assicurazione. MotoplatinumDOT: il nome commerciale del sistema antifurto DataDotDNA eventualmente applicato ai Veicoli assicurati, costituito dalla marchiatura di organi e componenti del Veicolo, che consente la tracciabilità del Veicolo stesso e di risalire al proprietario di esso tramite il numero del telaio registrato in un database. Parti: Assicurato, Contraente, Assicuratore. Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati e regola i rapporti fra le Parti. Polizza RC Auto/RC Auto: l assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei Veicoli, acquistata e sottoscritta dall Assicurato tramite l intermediazione del Contraente tramite i canali di vendita da questo utilizzati (vendita a distanza online dal sito istituzionale o da siti collegati, telefonica, punti vendita, collaborazione con altri Intermediari Assicurativi), contestualmente all adesione alla presente Assicurazione. Premio: la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte e commissioni all Intermediario di Assicurazione, dovuta all'assicuratore dal Contraente quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. 1 di 9
2 Sinistro: evento dannoso, consistente nel Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo, per cui è prestata l'assicurazione e al cui verificarsi viene corrisposto l Indennizzo. Somma Assicurata: il valore del Veicolo assicurato, indicato al momento dell adesione all Assicurazione al fine del calcolo del Premio applicabile e costituente la massima esposizione fino a cui la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa in caso di Sinistro. Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, desunto dalla quotazione Info Bike/ Dueruote. Valore d Acquisto: è il prezzo di acquisto del Veicolo (comprensivo di IVA), così come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d acquisto o da altro documento equivalente. Valore di Mercato: è il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) del Veicolo al momento dell adesione all Assicurazione, desunto dalla quotazione Info Bike/ Dueruote. Veicolo: il veicolo ad uso privato, oggetto dell Assicurazione, immatricolato in Italia come ciclomotore o motociclo, ai sensi del Codice della Strada, nuovo o usato, con anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore o pari a 4 (quattro) anni e con percorrenza non superiore a km (quarantamila) alla data di adesione all Assicurazione, e che alla medesima data abbia un Valore d Acquisto se nuovo o Commerciale se usato non superiore ad Euro ,00 (ventimila). Sono in ogni caso esclusi i Veicoli indicati nelle esclusioni di cui all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto della Polizza L Assicuratore si obbliga ad indennizzare all Assicurato il danno materiale e diretto subito dal Veicolo assicurato in conseguenza del verificarsi di un Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi artt. 6, 7 e 8. Art. 2 - Formalità di ammissione all Assicurazione L Assicurazione è sottoscritta per conto altrui (art del Codice Civile) dal Contraente in favore dei propri clienti proprietari di un Veicolo, come definito in Glossario, per la cui copertura abbiano acquistato contestualmente tramite il Contraente stesso una Polizza RC Auto e che per lo stesso Veicolo aderiscano alla copertura assicurativa prestando il proprio consenso, compilando successivamente il Modulo di conferma di Adesione e pagando il Premio. Art. 3 - Decorrenza e cessazione dell Assicurazione Trasferimento di proprietà La copertura assicurativa per i singoli Veicoli assicurati avrà durata pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data indicata nel Modulo di Conferma di Adesione a condizione che il Premio sia stato pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; alla scadenza essa non si rinnoverà tacitamente. La copertura assicurativa, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente al verificarsi del Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale o in caso di distruzione o perdita totale, confisca o sequestro del Veicolo assicurato. In caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato a terzi, l Assicurato potrà chiedere alla Compagnia la cessione dell Assicurazione all acquirente, tramite la compilazione e l invio a mezzo di raccomandata R.R. del Modulo di Subentro di cui all Allegato C entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data dell atto di trasferimento; in difetto, la copertura assicurativa cesserà dalla data de trasferimento, senza diritto al rimborso del Premio non goduto. Art. 4 - Diritto di recesso dell Assicurato L Assicurato può recedere dall Assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale, dandone comunicazione all Assicuratore secondo le modalità indicate all art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza dalle ore del giorno del ricevimento da parte dell Assicuratore della raccomandata di comunicazione di recesso, e la restituzione all Assicurato del Premio eventualmente già corrisposto, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di ricevimento. 2 di 9
3 Art. 5 - Momento di cessazione dell Assicurazione In caso di cessazione (art. 3) e/o recesso dell Assicurato (art. 4) dall Assicurazione, la copertura assicurativa della singola posizione cesserà rispettivamente dalle ore del giorno di scadenza della copertura o dell evento che ha determinato la cessazione anticipata di essa o dalle ore del giorno di ricezione da parte dell Assicuratore della comunicazione del recesso o dell avvenuto trasferimento di proprietà del Veicolo, in caso di mancato invio del Modulo di Subentro nel termine di cui all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. Art. 6 - Prestazione assicurativa In caso di Sinistro da Furto Totale o Incendio Totale, l'assicuratore indennizzerà l Assicurato con un importo pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante da Info Bike/Dueruote, al netto dello Scoperto e della Franchigia applicabili e nei limiti della Somma Assicurata e fatto salvo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 delle Condizioni di Assicurazione. Art. 7 - Somma Assicurata Scoperto e Franchigia L Indennizzo opera entro il limite della Somma Assicurata determinata dal Valore d Acquisto del Veicolo, in caso di Veicolo nuovo, o di Mercato, in caso di Veicolo usato, entro il massimo di Euro ,00 (ventimila). L Indennizzo relativo all Incendio Totale non potrà cumularsi con quello relativo al Furto Totale. Per ogni Sinistro ed in relazione all Area di Rischio dell Assicurato, come definita al successivo art. 11, la Compagnia detrarrà dall Indennizzo i seguenti Scoperti, da applicarsi in percentuale sull importo indennizzabile, con il minimo indicato: Area di Rischio Scoperto % Franchigia minima applicabile(euro) Area 1 10% 250 Area 2 15% 250 Area 3 20% 250 Area 4 25% 250 Area 5 25% 250 Art. 8 - Esclusioni e limitazioni Esclusioni operanti per tutte le garanzie La copertura assicurativa non opera e l Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di: a) dolo o colpa grave dell'assicurato o del Contraente o del conducente del Veicolo assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida); b) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni; c) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato; d) Veicolo non coperto da Polizza RC Auto in vigore al momento della decorrenza dell Assicurazione e al momento del Sinistro; e) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; f) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di guerra o di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia centrali che regionali o locali; g) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, trombe d'aria, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti; h) partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali ed allenamenti; 3 di 9
4 i) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere; j) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada; k) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati; l) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova effettuata; m) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo; n) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nel luogo del Sinistro) o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; o) circolazione in paesi diversi dall Italia per soggiorni superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi; p) danni indiretti, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; q) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente alla relativa omologazione; r) il lucro cessante o la perdita di chance. La copertura assicurativa non copre i danni e la perdita dei beni che si trovavano sul Veicolo assicurato oggetto di Furto o Incendio, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo: a) eventuali optionals del Veicolo assicurato; b) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo assicurato al momento del Furto o Incendio, quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso dell Assicurato o del diverso conducente del Veicolo. In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa indicata in Polizza: a) i Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (mototaxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, consegne a domicilio, ecc.); b) i Veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente); c) quad e sidecar; d) i Veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione di qualsiasi tipo e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate; e) i Veicoli che, al momento della sottoscrizione o rinnovo dell Assicurazione, abbiano un Valore d Acquisto se nuovi o di Mercato se usati superiore a Euro ,00 (ventimila); f) i Veicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità; g) Veicoli costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning; h) Veicolo assicurato soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall art. 214 del vigente Codice della Strada. Limitazioni della garanzia Furto La garanzia Furto non è operante nei seguenti casi: a) Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell Assicurato, del conducente del Veicolo assicurato o delle persone di cui questi debbano rispondere; b) Furto commesso mentre il Veicolo assicurato era affidato in custodia a terzi soggetti; c) rapina, come definita dall art. 628 del Codice Penale; d) appropriazione indebita, come definita dall art. 646 del Codice Penale; e) tentativo di Furto o di rapina; f) furto parziale; g) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Veicolo assicurato, durante la sosta su area pubblica (quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, catena anti-furto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul Veicolo assicurato). La garanzia Furto non copre i danni subiti o arrecati al Veicolo assicurato allo scopo di perpetrare il Furto o durante la circolazione successiva al Furto. 4 di 9
5 Limitazioni della garanzia Incendio La garanzia Incendio non copre i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio Totale, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio Totale. La garanzia Incendio non comprende la copertura per ricorso terzi da incendio. Art. 9 - Estensione Territoriale La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 (sessanta) giorni consecutivi, nei paesi aderenti al sistema della Carta Verde. Art Beneficiario della Prestazione Beneficiario irrevocabile della Prestazione è l Assicurato. Art Premio dell'assicurazione Il Premio per singolo Veicolo è calcolato in percentuale sul Valore d Acquisto (IVA inclusa) e in relazione all Area di Rischio ed è indicato nel Modulo di conferma di adesione - Certificato di Assicurazione. Qualora il Veicolo assicurato sia protetto dal sistema antifurto MotoplatinumDOT tramite marchiatura identificativa dei componenti di esso, come risultante dal documento fiscale di acquisto del Veicolo stesso, il Premio sarà calcolato con l applicazione di tassi ridotti applicabili sul Valore d Acquisto (IVA inclusa)....le Aree di Rischio sono determinate sulla base della seguente ripartizione territoriale, in relazione alla Provincia di residenza dell Assicurato: Area 1: BG; BI; BL; BZ; CO; CR; FC; FE; GO; LC; LU; MN; MO; NO; PD; PN; RA; RE; RO; SO; TN; TV; UD; VA; VC; VE; VI; VR; Area 2: AL; AN; AO; AP; AR; AT; BO; BS; CB; CH; CN; FI; FM; GR; IS; LO; MC; PC; PE; PG; PI; PO; PR; PT; PU; PV; RI; SI; SV; TE; TO; TR; TS; VB; Area 3: AG; AQ; CA; CI; CL; CS; CZ; EN; FR; GE; IM; KR; LI; LT; MB; MI; MS; MT; NU; OG; OR; OT; PZ; RG; RM; RN; SP; SR; SS; TP; VS; VT; VV; Area 4: AV; BN; BR; CT; LE; ME; PA; RC; Area 5: BA; BT; CE; FG; NA; SA; TA. Il Premio verrà corrisposto dall Assicurato con un unico versamento anticipato per tutta la durata della copertura da effettuarsi a mani del Contraente mediante bonifico bancario o carta di credito o assegno. L ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all 1% di addizionale antiracket). Art Modalità di denuncia del Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all Assicuratore entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite raccomandata R.R., anticipata via fax, al seguente indirizzo: B2C Innovation S.r.l., - Via L. Canonica 72, Milano (MI) Fax: Ai sensi dell art del Codice Civile, l Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell art del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all Indennizzo. Ai fini della liquidazione dell Indennizzo, l Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all Assicuratore la seguente documentazione: In caso di Furto Totale a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno; b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell Assicurato; c) originale o copia autentica della denuncia di Furto del Veicolo sporta presso la Pubblica Autorità; qualora l evento 5 di 9
6 si verifichi all estero la denuncia deve essere effettuata, oltre che all Autorità straniera, anche a quella Italiana; d) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo assicurato; e) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso del Veicolo assicurato rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o copia del certificato di avvenuta cessazione della circolazione qualora il Veicolo assicurato sia un ciclomotore; f) copia della Polizza RC Auto del Veicolo assicurato in vigore al momento del Sinistro; g) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo assicurato, e il numero identificativo del sistema MotoplatinumDOT eventualmente presente; h) documento comprovante il luogo di residenza dell Assicurato alla data del Sinistro; i) serie di chiavi originali in dotazione al Veicolo assicurato. Le chiavi, a seguito della definizione del Sinistro, verranno distrutte. In caso di Incendio Totale a) descrizione chiara e circostanziata della dinamica del Sinistro e di ogni dato o notizia utile ai fini della valutazione e liquidazione del danno; b) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, etc.) dell Assicurato; c) originale o copia autentica del verbale dei Vigili del Fuoco e/o di altre Autorità intervenute e/o dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro; d) dichiarazione di presa in carico del Veicolo assicurato da parte del demolitore autorizzato; e) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo assicurato; f) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso del Veicolo assicurato rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o copia del certificato di avvenuta cessazione della circolazione qualora il Veicolo assicurato sia un ciclomotore; g) copia della Polizza RC Auto del Veicolo assicurato in vigore al momento del Sinistro; h) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Veicolo assicurato, e il numero identificativo del sistema MotoplatinumDOT eventualmente presente; i) documento comprovante il luogo di residenza dell Assicurato alla data del Sinistro. L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di disporre perizie o accertamenti di diversa natura. La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell esistenza e dell esatta quantificazione del danno, oltre che della liquidazione dell Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, la Compagnia non potrà procedere alla liquidazione dell Indennizzo. Art Liquidazione dell Indennizzo L Assicuratore si impegna a liquidare l Indennizzo a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza inerente allo stesso e a seguito della sottoscrizione e restituzione, da parte dell Assicurato, della quietanza di liquidazione. In caso di Sinistro per Furto Totale e di successivo ritrovamento del Veicolo o di parti di esso, l Assicurato è obbligato ad informare l Assicuratore non appena ne abbia notizia. Se il ritrovamento avviene prima del pagamento dell Indennizzo, nulla sarà dovuto all Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale, come disciplinato nella presente Assicurazione. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell Indennizzo, l Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del medesimo, autorizzando l Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la necessaria procura notarile a vendere ed a rilasciare in suo favore l autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione. Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell Assicuratore. L eventuale somma in eccesso rispetto all Indennizzo erogato derivante dalla vendita del Veicolo da parte dell Assicuratore ed alle spese sostenute per la gestione della vendita e del Sinistro in genere, sarà restituita all Assicurato entro 180 (centottanta) giorni dall avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'assicurato non possa procedere al trasferimento di proprietà del Veicolo ritrovato o la ceda a soggetti diversi dall Assicuratore, egli è obbligato a rimborsare all Assicuratore l importo 6 di 9
7 corrisposto quale Indennizzo per Furto Totale del Veicolo. L Assicurato, tuttavia, ha sempre la facoltà di ritenere il Veicolo assicurato recuperato, previa restituzione dell Indennizzo ricevuto alla Compagnia. Ove stabilito dal presente articolo, l'assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse. In caso di disaccordo sulla valutazione del danno, su richiesta di una delle Parti, questa potrà essere esaminata in contraddittorio tra il perito nominato dalla Compagnia e il perito nominato dall Assicurato, fatto salvo in ogni caso il diritto di questi di adire l autorità giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo. Art Diritto di surrogazione Ai sensi dell art del Codice Civile MAPFRE ASISTENCIA è titolare del diritto di surrogazione, previsto in favore dell assicuratore che ha pagato l indennità, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Art Comunicazioni - Elezione di domicilio Eventuali comunicazioni da parte dell'assicuratore all Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest ultimo al momento dell adesione. Fatto salvo quanto previsto dall art. 12 delle Condizioni di Assicurazione in caso di Sinistro, le comunicazioni dell Assicurato relative all Assicurazione dovranno essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all Assicuratore presso: MAPFRE ASISTENCIA S.A. sede operativa Verrone (BI), Strada Trossi, n , eventualmente anticipata via all indirizzo: gap@mapfre.com Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento o diminuzione del Rischio Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. In caso di variazione del Rischio, quale a titolo esemplificativo e non limitativo la variazione dell Area di Rischio dell Assicurato, l Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all Assicuratore, secondo le modalità indicate all art. 15; in mancanza di tale comunicazione verrà applicato quanto previsto dagli artt e 1898 del Codice Civile. Art Altre assicurazioni Ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, l Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all Indennizzo. In caso di Sinistro, l Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all art. 15, nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data in cui l Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall art del Codice Civile. Art Cessione dei diritti L Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l Assicuratore, fatto salvo il caso di trasferimento di proprietà del Veicolo di cui all art. 3 delle Condizioni delle Assicurazioni. Art Prescrizione I diritti dell Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). Art Imposte ed oneri fiscali Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato e del 7 di 9
8 Contraente. Art Rinvio alle norme di legge - Legge applicabile e giurisdizione Forma dell Assicurazione Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. La forma dell Assicurazione è quella scritta e ogni modifica e/o variazione della stessa deve avere la medesima forma e risultare da atto sottoscritto da entrambe Parti. Art Foro competente Per qualsiasi controversia tra Contraente ed Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell Assicurazione è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Per qualsiasi controversia tra l Assicurato e le altre Parti concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato stesso. Art. 24 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a B2C Innovation S.r.l., con sede in Via L. Canonica 72, Milano (MI). Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente Assicurazione, si dà atto che ogni comunicazione fatta al Broker dal Contraente o dagli Assicurati s intenderà come fatta alla Compagnia medesima, facendo fede per la validità la data risultante da un documento ufficiale; come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente, s intenderà fatta dal Contraente stesso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker. Ai sensi dell accordo di intermediazione, il Broker, in proprio o tramite i propri collaboratori, è altresì autorizzato ad effettuare l incasso dei Premi, con effetto liberatorio per l assicurato, conformemente all'art. 118, comma 2, del Codice delle assicurazioni private e dell'art. 55 del regolamento ISVAP n 5/2006, rilasciando apposito documento. Art Tutela Dati - Informativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 MAPFRE ASISTENCIA, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali degli Assicurati Contraenti (di seguito gli Interessati ), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l instaurazione o l esecuzione del contratto di Assicurazione. Con riferimento ai dati sensibili il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati. Il trattamento dei dati personali avviene anche mediante l ausilio di strumenti informatici, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi. All interno di MAPFRE ASISTENCIA, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto dell Assicuratore servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale. L Assicuratore può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa (per esempio: riassicuratori; coassicuratori), i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo Mapfre, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico dell Assicuratore; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall Assicuratore anche nell interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede dell Assicuratore) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi 8 di 9
9 Titolari, salvo il caso in cui siano stati designati dall Assicuratore come Responsabili dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all estero, anche al di fuori dell UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali fossero trasferiti all estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. L Assicuratore non diffonde i dati personali degli Interessati. Ai sensi dell art. 7 del D. Lg. 196/2003, l Interessato può ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali presso il Titolare e la loro messa a disposizione in forma intellegibile, avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l integrazione dei dati, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l esercizio di tali diritti e per ottenere ulteriori informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti a cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può rivolgersi all Assicuratore : MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, Verrone (BI) Servizio Privacy - C.A. del Responsabile per l esercizio dei diritti dei terzi E mail privacy.italia@mapfre.com 9 di 9
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