Testo ddl. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Oggetto e finalità

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1 Disegno di legge concernente Norme per la formazione specialistica medica, medico-veterinaria e non medica dell area sanitaria. Testo ddl Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e finalità 1. Ai sensi dell articolo 5, lettera a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, la Regione autonoma della Sardegna concede contributi annuali in favore delle Università degli studi della Sardegna, per la stipulazione di contratti di formazione specialistica medica e per l attivazione di borse di studio di specializzazione medico - veterinaria e non medica dell area sanitaria. 2. Il finanziamento dei contratti e delle borse di studio di cui al comma 1 è relativo alla frequenza delle scuole di specializzazione universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia, aventi sede amministrativa o sede aggregata presso le Università degli studi della Sardegna. 3. L intervento regionale di cui al presente articolo è finalizzato a: a) incentivare il percorso formativo specialistico post lauream dei dottori in discipline mediche e non mediche dell area sanitaria, nati o residenti in Sardegna o figli di emigrati sardi, secondo le esigenze formative della Regione; b) creare figure professionali specialistiche, in ragione del fabbisogno e delle criticità afferenti al personale dirigenziale medico e non medico del Sistema sanitario regionale della Sardegna; c) consentire ed agevolare anche la frequenza delle scuole di specializzazione aventi sede amministrativa presso Università non sarde e sede aggregata presso le Università degli studi della Sardegna; d) favorire i rapporti di collaborazione tra le Università degli studi della Sardegna coinvolte e le strutture delle Aziende sanitarie presso le quali si svolge la parte pratica ed assistenziale dell attività di formazione. 1/8

2 Capo II Formazione dei medici specialisti Art. 2 Contributi aggiuntivi finanziati dalla Regione Sardegna per l istituzione di contratti di formazione specialistica 1. La Regione autonoma della Sardegna concede contributi annuali in favore delle Università sarde, per l istituzione di contratti aggiuntivi di formazione specialistica, di cui si assume interamente l onere finanziario, ad integrazione del numero di contratti ministeriali di cui al titolo VI, capo I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli). 2. I contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 sono destinati alla frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in discipline mediche delle facoltà di medicina e chirurgia, aventi sede amministrativa o sede aggregata presso le Università sarde. Art. 3 Modalità di previsione e determinazione del finanziamento 1. Il finanziamento annuale ed il programma triennale di spesa sono predisposti dall Assessore regionale dell igiene e sanità e dell assistenza sociale, sulla base della programmazione del fabbisogno annuale e triennale dei medici specialisti da formare, tenuto conto delle esigenze sanitarie e sulla base di un approfondita analisi della situazione occupazionale 2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende favorevolmente espresso, delibera: a) l ammontare del finanziamento annuale ed il relativo riparto tra le Università della Sardegna e le rispettive scuole di specializzazione; b) l approvazione del programma di spesa triennale. 3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in favore delle Università della Sardegna entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento dirigenziale. 2/8

3 Art. 4 Contratto regionale di formazione specialistica 1. Le Università della Sardegna avviano annualmente le procedure per l ammissione dei medici alle rispettive scuole di specializzazione, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo VI, Capo I del decreto legislativo n. 368 del All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale con la Regione autonoma della Sardegna e con l Università degli studi presso la quale si svolge la specializzazione. 3. La disciplina del contratto regionale di formazione specialistica, ivi comprese le modalità di svolgimento dell attività formativa, è integralmente individuata e determinata ai sensi degli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del Le Università degli studi della Sardegna, destinatarie del finanziamento regionale, accertano la sussistenza del diritto dei candidati idonei alla frequenza delle scuole di specializzazione di usufruire del contributo regionale per la formazione specialistica. 5. Nel caso di aggregazione ad Università di altra regione, l Università della Sardegna presso la quale è istituita la scuola aggregata determina, in accordo con la sede amministrativa, i seguenti criteri operativi: a) modalità di erogazione del contributo in favore dello specializzando; b) modalità di controllo e verifica sul possesso dei requisiti soggettivi di cui all art. 5 comma 1 della presente legge; c) modalità di verifica ed attestazione dell attività didattica svolta dallo specializzando; d) modalità di rendicontazione alla Regione Sardegna delle spese sostenute. Art. 5 Criteri e requisiti soggettivi per l attribuzione del finanziamento e la stipulazione del contratto di formazione specialistica 1. Possono accedere ai contributi regionali di cui al presente i medici abilitati all esercizio della professione ai sensi del decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 (Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all esercizio della professione di medico chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni e integrazioni ) ed in possesso di almeno uno tra i sott elencati requisiti: 3/8

4 a) siano nati nel territorio della Regione Sardegna; b) siano figli di emigrati sardi; c) siano residenti nel territorio della Regione Sardegna alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica. 2. I soggetti destinatari del contributo regionale hanno l obbligo di: a) risiedere in Sardegna per l intera durata del corso; b) prestare la propria attività professionale a tempo determinato nel territorio regionale per almeno due anni, decorrenti dalla data di conseguimento della specializzazione. 3. L obbligo di cui al comma 2 lettera b) è subordinato, per ciascuna specializzazione, alla vacanza in organico della relativa figura professionale all interno del Servizio sanitario regionale ed all espletamento delle relative procedure di legge da parte delle aziende sanitarie. 4. L inosservanza anche di una sola delle prescrizioni di cui al comma 2 comporta l obbligo di restituzione degli emolumenti percepiti, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione in base all indice ISTAT al consumo per famiglie, e, nel caso di contratto formativo in svolgimento, determina la risoluzione anticipata del contratto. Art. 6 Incompatibilità 1. I benefici di cui al presente capo sono incompatibili con il godimento di altro contributo economico concesso dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici. L opzione per altro e diverso contributo pubblico comporta la rinuncia al finanziamento regionale per la formazione specialistica e, nel caso di contratto formativo in svolgimento, determina la risoluzione anticipata dello stesso. 2. Per quanto non previsto dal presente articolo, le cause di incompatibilità e le cause di risoluzione anticipata del contratto sono individuate e disciplinate ai sensi del titolo VI, capo I del decreto legislativo n. 368 del I requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono previsti nel contratto di formazione specialistica stipulato dal medico con la Regione Sardegna e l Università. 4/8

5 Capo III Borse di studio in favore dei laureati medici-veterinari e dei laureati in discipline non mediche dell area sanitaria Art. 7 Contributi finanziati dalla Regione Sardegna per l istituzione di borse di studio 1. La Regione autonoma della Sardegna concede, entro i limiti di stanziamento di bilancio, contributi annuali in favore delle Università sarde, per l istituzione di borse di studio di formazione specialistica nelle discipline di medicina veterinaria e nelle discipline non mediche dell area sanitaria previste dall articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n Le borse di studio di cui al comma 1 sono destinate alla frequenza delle scuole universitarie di specializzazione medico-veterinarie e non mediche delle facoltà di medicina e chirurgia e delle facoltà di farmacia, aventi sede amministrativa o sede aggregata presso le Università sarde. Art. 8 Modalità di previsione e determinazione del finanziamento 1. Il finanziamento annuale ed il programma triennale di spesa sono predisposti dall Assessore regionale dell igiene e sanità e dell assistenza sociale, sulla base della programmazione del fabbisogno formativo annuale e triennale dei medici veterinari e del personale dirigenziale sanitario non medico, tenuto conto delle esigenze sanitarie e sulla base di un approfondita analisi della situazione occupazionale 2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di trenta giorni, trascorsi i quali si intende favorevolmente espresso, delibera: a. l ammontare del finanziamento annuale ed il relativo riparto tra le Università della Sardegna e le rispettive scuole di specializzazione; b. l approvazione del programma di spesa triennale. 3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in favore delle Università della Sardegna entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento dirigenziale. Art. 9 Borsa di studio regionale 1. Le Università della Sardegna avviano annualmente le procedure per l ammissione dei medici veterinari e dei laureati non medici alle rispettive scuole di specializzazione, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo VI, Capo I del decreto legislativo n. 368 del /8

6 2. Per quanto non previsto dal presente Capo, la disciplina della borsa di studio, ivi comprese le modalità di svolgimento dell attività formativa, è integralmente individuata e determinata ai sensi del Capo II della presente legge e degli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del Le Università degli studi della Sardegna, destinatarie del finanziamento regionale, accertano la sussistenza del diritto dei candidati idonei alla frequenza delle scuole di specializzazione di usufruire del contributo regionale per la formazione specialistica. 4. Nel caso di aggregazione ad Università di altra regione, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell art. 4 della presente legge. Art. 10 Criteri e requisiti soggettivi per l attribuzione del finanziamento e la stipulazione delle borse di studio 1. Possono accedere ai contributi regionali di cui al presente Capo i medici veterinari abilitati all esercizio della professione ed i laureati appartenenti alle categorie previste dall art. 8 della legge n. 401 del 2000, in possesso di almeno uno tra i sott elencati requisiti: a) siano nati nel territorio della Regione Sardegna; b) siano figli di emigrati sardi; c) siano residenti nel territorio della Regione Sardegna alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica. 2. I soggetti destinatari del contributo regionale per la formazione specialistica medico veterinaria e non medica sono tenuti a: a) risiedere in Sardegna per l intera durata del corso; b) prestare la propria attività professionale a tempo determinato nel territorio regionale per almeno due anni, decorrenti dalla data di conseguimento della specializzazione. 3. L obbligo di cui al comma 2 lettera b) è subordinato, per ciascuna specializzazione, alla vacanza in organico della relativa figura professionale all interno del Servizio sanitario regionale ed all espletamento delle relative procedure di legge da parte delle aziende sanitarie. 4. L inosservanza anche di una sola delle prescrizioni di cui al comma 2 comporta l obbligo di restituzione degli emolumenti percepiti, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione in base all indice ISTAT al consumo per famiglie, e, nel caso di borsa di studio in svolgimento, determina l estinzione della stessa. 6/8

7 Art. 11 Incompatibilità 1. I benefici di cui al presente Capo sono incompatibili con il godimento di altro contributo economico concesso dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici. L opzione per altro e diverso contributo pubblico comporta la rinuncia al finanziamento regionale per la formazione specialistica e, nel caso di borsa di studio attivata ed in svolgimento, determina la risoluzione anticipata del rapporto con l Università e con la Regione e l estinzione del relativo finanziamento. 2. Per quanto non previsto dal presente articolo, le cause di incompatibilità, le cause di risoluzione anticipata del rapporto e le cause di estinzione della borsa di studio sono individuate e disciplinate ai sensi del titolo VI, capo I del decreto legislativo n. 368 del Capo IV Disposizioni finali Art. 12 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia). b) comma 9 dell articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (modificativo della legge regionale n. 5 del 1992); c) comma 2 dell articolo 52 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 d) comma 10 dell articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 ( modificativo della legge regionale n. 5 del 1992 ). e) commi 25 e 26 dell art. 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12. Art. 13 Norma finanziaria 1. Le spese per l attuazione della presente legge decorrono dall anno 2013 e sono valutate in euro per l anno 2013, in euro per l anno 2014 ed in euro 9.719,008 per 7/8

8 l anno 2015 e successivi. Alle medesime spese si fa fronte, per gli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 e s.m.i., delle quali si dispone l abrogazione con l art. 11, ed iscritte, per gli stessi anni, in conto della U.P.B. S (Cap. SC ) del bilancio regionale 2012/ Alle spese previste per l anno 2015 e quelle per gli anni successivi, si provvede con la legge di bilancio per i medesimi anni, sulla base del programma triennale di spesa di cui ai precedenti articoli 3 e Le spese per l attuazione della presente legge gravano sulla suddetta U.P.B. S del bilancio regionale per gli anni 2012/2014 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. 8/8

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