SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3

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1 I N D I C E NORMATIVA... 2 Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3 Le operazioni rilevanti... 3 Le operazioni escluse... 3 Verifica della soglia... 4 Contratti d appalto e con corrispettivi periodici... 5 Contratti collegati... 5 Pagamento frazionato... 6 Pagamento in anni diversi... 6 TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE... 7 Elementi della comunicazione... 7 Termini ed invio delle comunicazioni... 8 Invio comunicazione sostitutiva... 8

2 NORMATIVA L art 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva. Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta; Rientrano nell obbligo anche gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività agricole o commerciali. Sono invece da considerare esonerati dall obbligo di comunicazione i contribuenti minimi. Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti sono: d importo pari o superiore ad euro 3.000,00 al netto dell iva, per le operazioni documentate da fattura; d importo pari o superiore ad euro 3.600,00 al lordo dell iva applicata, per le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione. Anche per i soggetti che, pur avendo l obbligo di documentare le operazioni mediante l emissione della fattura non hanno l obbligo di indicare separatamente l imposta, il limite è pari ad euro 3.600,00 ad esempio il regime del margine e le agenzie di viaggio. NORMATIVA TRANSITORIA Al fine di garantire la graduale introduzione all obbligo comunicativo, per l anno 2010 vi è una normativa transitoria la quale prevede che l importo delle cessioni e delle prestazioni di servizi sia elevato ad euro ,00 al netto dell iva; Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell iva per le quali non ricorre l obbligo di emissione della fattura. In fase di prima applicazione, per l anno 2011, sono escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali non ricorre l obbligo di emissione della fattura effettuate dal 01/01/2011 fino al 30/06/2011. P a g. 2

3 LA COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI RILEVANTI Le operazioni rilevanti ai fini iva oggetto della comunicazione sono: operazioni imponibili; operazioni non imponibili se si tratta di: - cessioni all esportazione (art. 8 D.P.R. 633/1972 con esclusione delle operazioni di cui al c. 1 lettera a) e b) comprese le triangolazioni comunitarie (art 58 DL 331/93); - operazioni assimilate (artt. 8-bis, 8-quater, 71 e72 DPR 633/72); - servizi internazionali (art. 9 DPR 633/72). operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali; operazioni con soggetti privati residenti in paesi black list; operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72); operazioni soggette al regime del margine; operazioni soggette al regime del reverse charge; cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali per le quali è emessa la fattura (già dal 2010); cessioni gratuite che formano oggetto dell attività d impresa (la cui base imponibile è definita all art 13 DPR 633/72); destinazione di beni a finalità estranee all impresa (art. 2, c. 2, n. 5 DPR 633/72); cessioni di autoveicoli. Le operazioni escluse dall obbligo sono: LE OPERAZIONI ESCLUSE Operazioni non rilevanti ai fini dell iva quelle fuori campo di applicazione dell iva: P a g. 3

4 - le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art.15 DPR 633/72); - cessioni in regime monofasico (editoria art. 74 DPR 633/72); - cessioni di campioni gratuiti di modico valore (art. 2 DPR 633/72); - le immissioni in depositi doganali (art. 50-bis DL 331/93); operazioni compiute da contribuenti che rientrano nel regime dei minimi (art 1 c. 100 L. 244/2007); Importazioni soggette a bolla doganale; esportazioni (art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72) soggette a bolla doganale; operazioni effettuate / ricevute in ambito comunitario (se già indicate nei modelli intra); cessione di beni e prestazione di servizi rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede/residenza /domicilio nei paesi cosiddetti black list; operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria: fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione (art. 7 DPR 605/73) contratti di mutuo e atti di compravendita di immobili (sono esenti dall obbligo comunicativo le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli); operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi ai fini iva, qualora il pagamento dei corrispettivo sia avvenuto mediante carta di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art 7 c. 6 DPR 605/1973; passaggi interni di beni tra rami d azienda, documentati con fattura; operazioni che sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia (ad esempio se una prestazione viene resa al di fuori del territorio italiano, l operazione non verrà assoggettata ad imposizione italiana e quindi non dovrà essere comunicata). VERIFICA DELLA SOGLIA occorre aver riguardo ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali; per la determinazione delle soglie, non devono essere considerate le spese anticipate per nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile iva; P a g. 4

5 per i rivenditori di beni usati, deve essere comunicata la sola base imponibile a cui è riferibile l imposta. Variazioni in diminuzione (note di accredito) e in aumento (note di debito): l operazione non dovrà essere comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l importo dell operazione scende sotto al limite di euro 3.000,00, al contrario se per effetto della nota di variazione in aumento l importo inizialmente inferiore supera detto limite di euro 3.000,00 la comunicazione dovrà essere presentata; nel caso in cui l importo dell operazione sia superiore ad euro 3.000,00 e con la nota di variazione resti sempre superiore ad euro 3.000,00, l operazione deve essere comunicata al netto dell importo stornato; nell ipotesi in cui, la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l importo dovrà essere indicato nella comunicazione relativa all anno in cui è stata emessa la nota di variazione. CONTRATTI D APPALTO E CON CORRISPETTIVI PERIODICI Qualora siano stati stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici,( es. contratti di locazione, noleggio, concessione) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore ad euro 3.000,00 (per i contratti di compravendita, il superamento della soglia deve essere sempre collegato ad ogni singola operazione) CONTRATTI COLLEGATI Per i contratti tra loro collegati occorre considerare l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti P a g. 5

6 PAGAMENTO FRAZIONATO A fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo ad un unico contratto, che prevede corrispettivi periodici, ovvero a più contratti tra di loro collegati, in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore (in un anno solare) ai limiti, dovrà essere comunicato l importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un unica riga del tracciato record. Le operazioni possono essere singolarmente di importo inferiore al limite, ma fanno parte di uno stesso contratto il cui valore complessivo supera il limite stesso, è il caso di fatture in acconto e a saldo emesse in anni diversi. PAGAMENTO IN ANNI DIVERSI Quanto precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici, ovvero tra loro collegati, vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato e che sia effettuato in anni diversi. Ad esempio nel caso di cessioni di beni per euro ,00 con fatturazione nell anno di riferimento di un unico acconto di euro 2.500,00, nel tracciato record dovrà essere indicata un unica operazione resa e ricevuta nell anno pari ad euro 2.500,00, anche se inferiore alla soglia. P a g. 6

7 TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE Elementi da indicare nella comunicazione sono: Anno di riferimento; tipologia di invio: - 0 ordinario: entro la scadenza; - 1 sostitutivo: in sostituzione ad una comunicazione già presentata; - 2 annullamento: si annulla la comunicazione inviata precedentemente; partita iva (o in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario, committente anche per i soggetti privati con i quali si hanno operazioni ad euro 3.600,00, ma non vi è fattura, ma solo corrispettivi); dati del soggetto obbligato e di chi ha assunto l impegno alla trasmissione corrispettivi dovuti dal cessionario o committente (secondo le condizioni contrattuali) e l importo dell imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti. Per le operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l obbligo della fattura, indichiamo i corrispettivi comprensivi dell imposta sul valore aggiunto applicata. Ai fini della comunicazione dei dati per le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione, il committente o il commissario è tenuto a fornire i propri dati identificativi, pertanto qualora il cessionario non rivesta la qualifica di soggetto passivo iva è necessaria l acquisizione del codice fiscale. I non residenti privi di codice fiscale devono fornire i propri dati quali: cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio fiscale, questo per le persone fisiche; ragione sociale e domicilio fiscale se soggetti diversi dalle persone fisiche. P a g. 7

8 TERMINI ED INVIO DELLE COMUNICAZIONI Per quanto riguarda l anno 2010, il termine della trasmissione delle comunicazioni è fissato per il 31/12/2011 (vedi normativa transitoria). Dall anno 2011 in poi, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento (quindi la prima scadenza ordinaria è il 30/04/2012 per l esercizio 2011) Si sottolinea che il riferimento all esercizio Iva è sempre coincidente all anno solare, anche nei casi di periodo d imposta infrannuale, quindi termina sempre il 31/12. INVIO COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA Entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria, è possibile inviare una comunicazione che rettifichi quella già trasmessa (al fine di correggere eventuali errori/omissioni) Affinché sia valida è necessario che: - la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso periodo di quella originaria, - sia previamente annullata la comunicazione originaria. P a g. 8

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