UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI. Corso di Laurea in Beni Culturali, Filosofia e Lettere

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI Corso di Laurea in Beni Culturali, Filosofia e Lettere Corso di Archivistica (mod. A) a.a. 2013/2014 Docente: Prof.ssa Cecilia Tasca Dispensa sulla Legislazione archivistica italiana* * La presente dispensa contiene il corso monografico indicato, per il presente anno accademico, per tutti gli indirizzi del Corso di Laurea in Beni Culturali (Archeologico, Archivisticodocumentario, Cinema, teatro e musica, Storico-artistico), per i Corsi di Laurea triennale in Lettere e in Filosofia, per il Corso di Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell arte e in Storia e società. 1

2 Regio Decreto 5 marzo 1874, n col quale tutti gli Archivi di Stato sono posti nella dipendenza del Ministero dell'interno Regio Decreto 26 marzo 1874, n relativo al riordinamento degli Archivi di Stato Regio Decreto 27 maggio 1875, n che stabilisce le regole per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato Circolare 1 marzo 1897, n del Ministero dell Interno, Direz. Gen. dell Amministraz. civile Div. 2ª "Circolare Astengo" (pdf 16Kb) Ordinamento degli archivi dei Comuni Circolare 24 luglio 1897, n del Ministero dell Interno, Direz. Gen. dell Amministraz. civile Div. 2ª "Circolare Bertarelli" (pdf 6Kb) Ordinamento degli archivi dei Comuni Regio Decreto 25 gennaio 1900, n. 35 che approva il regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle amministrazioni centrali Regio Decreto 2 ottobre 1911, n che approva il regolamento per gli Archivi di Stato Legge 1 giugno 1939-XVII, n Tutela delle cose d'interesse artistico e storico 2

3 1) Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni 2) Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente 3) Legge 29 gennaio 1975, n. 5 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854 Attribuzioni del ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità 4) Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 3

4 Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344 Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694 Regolamento recante norme per la riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti dei privati Legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione e la trasmissione con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione. Deliberazione 30 luglio 1998, n. 24/98 Regole tecniche per l'uso di supporti ottici 5) Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. 4

5 Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 281 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 1999 Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni 6) Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000 Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428 Delibera dell'autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 23 novembre 2000, n. 51 Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico sulla documentazione amministrativa 5

6 Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999) Decreto Ministero dell'innovazione e tecnologie 14 ottobre 2003 Approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi 7) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 Regolamento di organizzazione del MiBAC D.P.R. 4 febbraio 2005, n.78 interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche Intesa MiBAC e Presidente CEI per la tutela dei BBCC di D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale L. 17 agosto 2005, n, 168 Disposiz. Urg.per funzionalità di settori della P.A. (Archivio Presidenza del C. dei Ministri) 8) D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 Disposiz. Correttive Codice Urbani D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 Disposizioni integrative al CAD (Codice dell Amministrazione Digitale) 6

7 La Legislazione Archivistica nel contesto dei Beni Culturali La legislazione del regno d Italia Tra i molteplici problemi che, all indomani della realizzazione dell Unità d Italia, il nuovo Stato si trovò a dover fronteggiare, il più urgente in materia archivistica fu quello di unificare gli archivi che nelle precedenti amministrazioni preunitarie avevano avuto differenti collocazioni. La questione era strettamente connessa alla natura stessa degli archivi: coloro i quali consideravano la finalità culturale come lo scopo principale della conservazione dei documenti proponevano di affidare il coordinamento dell organizzazione archivistica al Ministero della Pubblica Istruzione; secondo altri, invece, avendo i fondi archivistici natura spesso riservata e un interesse politico prevalente, la competenza doveva essere attribuita al Ministero dell Interno; altri ancora, insistendo sulla natura demaniale degli archivi, ritenevano opportuno associarli al Ministero delle finanze o, in alternativa, a quello di Grazia e Giustizia, vista la prevalenza degli atti giudiziari. La vertenza fu risolta dal R.D. 5 marzo 1874, n. 1852, che unificò sotto la comune dipendenza dal Ministero dell Interno i 15 archivi allora esistenti, 8 dei quali: TO, GE, CA, MI, BR, MO, PAR, PA, erano già controllati dal dicastero dell Interno, mentre gli altri 7: FI, LU, PI, SI, VE, MAN, furono sottratti alla competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Lo stesso Decreto, istituì anche il Consiglio degli Archivi, l organo collegiale che ha affiancato per oltre cento anni l amministrazione degli archivi di Stato, occupandosi di dettare i principi generali sul servizio archivistico e di supervisionare l operato degli istituti. Al 1875 risale, poi, l emanazione del primo regolamento dell ordinamento generale degli archivi del regno R.D. 27 maggio, n. 2552, contenente norme che furono successivamente perfezionate e chiarite dal R.D. 2 ottobre 1911, n Un ulteriore punto di riferimento essenziale nell evoluzione della legislazione archivistica italiana fu poi costituito dalla L. 22 dicembre 1939, n. 2006, la quale, oltre a istituire una rete 7

8 completa di archivi con un istituto in ogni provincia, rappresentò anche la prima legge organica in materia di vigilanza sugli archivi non statali (archivi di enti pubblici e archivi privati), ripristinando appositi uffici (Sovrintendenze archivistiche, già istituite nel 1877 e soppresse nel 1891) per esercitare la funzione di vigilanza. Infine, altro principio innovativo introdotto dalla legge del 39 fu la definizione di Archivio di Stato come organismo che riuniva gli archivi dei dicasteri centrali del regno d Italia. La Legge sugli Archivi Con il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, contenente Norme relative all ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, si giunge ad una sensibile innovazione dell amministrazione archivistica e dei suoi compiti istituzionali. In particolare, il decreto provvedeva a: Individuare le attribuzioni fondamentali dell Amministrazione archivistica nella conservazione e nella vigilanza, indicando gli organi ed esse preposti (A. di Stato, Sovrintendenza, Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro etc.) Sottolineare la funzione culturale degli Archivi di Stato e definire i limiti da porre alla consultabilità dei documenti, i tempi dei versamenti, i compiti delle commissioni di sorveglianza e gli orientamenti per gli scarti 1. Le disposizioni Legislative successive al 1963 Successivamente all emanazione del D.P.R. 1409/1963, sostanziali innovazioni in materia di legislazione archivistica furono apportate dal D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, che istituì il Ministero per i Beni e la Attività Culturali, disciplinandone l organizzazione e l attività. Creato con lo scopo di concentrare sotto un unico dicastero l amministrazione di tutto il patrimonio culturale del paese, il nuovo ministero sostituì quello dell Interno nella gestione degli Archivi di Stato e quello della Pubblica Istruzione in materia di Musei, gallerie, monumenti e biblioteche. 1 Da notare che gli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45 del D.P.R. 1409/1963 sono stati abrogati in ottemperanza al dettato dell art. 166 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali, contenuto nel D.Lgs. 490/1999. Quest ultimo decreto, a sua volta, è stato anch esso abrogato, per intero, su disposizione dell art. 184 del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n

9 Limitandosi all organizzazione degli organi centrali e consultivi, il provvedimento non entrò nel merito delle singole materie, che continuarono ad essere regolate dalle disposizioni precedenti 2. Il Ministero dell Interno, comunque conservò talune attribuzioni in materia di documenti archivistici. Infatti, il D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, modificando e integrando le norme del 1963 in materia di consultabilità dei documenti riservati e di commissioni di sorveglianza, stabilì che l amministrazione dell Interno esercitasse, per mezzo di un ispettorato centrale, la vigilanza sui documenti di carattere riservato (politica e estera dello Stato prima che siano trascorsi 50 anni, affari relativi a private persone e documenti dei processi penali prima che siano trascorsi 70 anni), anche nel caso in cui si fossero trovati, a qualsiasi titolo, in possesso di enti pubblici o privati. Sempre per le implicazioni connesse alla diffusione incontrollata di documenti non liberamente consultabili, il D.P.R. n. 854 del 1975 provvedeva inoltre ad aggiungere un rappresentante del Dicastero dell Interno nelle commissioni chiamate ad esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l ordinamento degli uffici delle amministrazioni statali. Con D. M. 9 luglio 1990, n. 92, venne emanato, nell ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali, anche un programma di intervento per i beni archivistici. Il programma prevedeva, appunto, di procedere alla ricognizione dei beni archivistici, al fine, anzitutto, di creare un anagrafe di tutti gli archivi presenti sul territorio nazionale per poterli più facilmente identificare e controllare (progetto Anagrafe ) e, successivamente, di provvedere allo sviluppo degli Archivi dei dati acquisiti, creando sottoinsiemi di banche-dati (a livello di inventariazione o di indicizzazione di singoli complessi archivistici) collegate agli archivi anagrafici acquisiti e alle immagini dei documenti su dischi ottici. La Legge 5 febbraio 1992, n. 92, a sua volta, istituì le sovrintendenze archivistiche per il Molise e la Valle d Aosta, portando a 20 il numero degli organi che svolgono la funzione della vigilanza sugli archivi non statali, mentre il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344, disciplinò il procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi delle 2 Da notare come il termine Beni Culturali è un termine piuttosto recente, adoperato per la prima volta negli anni 60 dalla commissione Franceschini, che il governo incaricò di elaborare un piano di risanamento del patrimonio culturale italiano che aveva subito molte devastazioni durante la II guerra mondiale. In verità, il termine era apparso ufficialmente nel 1954 in ambito internazionale, quando l Unesco varò una celebre convenzione, per la salvaguardia dei BB.CC. in caso di conflitto armato. 9

10 amministrazioni dello Stato (esclusi i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa) e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali. Questo ultimo provvedimento è stato poi abrogato in seguito all emanazione del nuovo Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato, contenuto nel D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37. Di notevole rilevanza anche il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, con cui il legislatore ha inteso procedere al riordino dell organizzazione amministrativa statale nel settore dei beni culturali e in quello delle attività culturali (intese come attività volte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell arte), accorpando le funzioni esercitate dall ex Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con quelle del Dipartimento dello Spettacolo e dell Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al nuovo dicastero sono stati trasferiti tutti gli uffici dell ex Ministero per i Beni Culturali e ambientali. Dal testo Unico dei BB.CC. e AA. (D.Lgs. 490/1999) al Nuovo Codice dei BB.CC.(D.Lgs. 42/2004) Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell art. 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352, emanato con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, aveva provveduto a mettere ordine in tutta la normativa in materia emessa nel corso del Novecento, con immediate ripercussioni anche sull ampliamento della legislazione inerente all amministrazione dei beni archivistici. I presupposti per l emanazione del T.U. con cui era stata accorpata l intera normativa in materia di BB.CC. e AA. Vanno individuati nella L. 15 marzo 1997, n. 59, e, in modo ancora più specifico, nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, provvedimenti con i quali vennero definite le aree di competenza istituzionale riservate allo 10

11 Stato e quelle attribuite, in via esclusiva o in forma congiunta, allo Stato stesso, alle Regioni, agli Enti locali. Il T.U. è stato poi abrogato, insieme con le successive modificazioni e integrazioni, dall art. 184 del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) pubblicato nella G.U. n. 28/L del 24 febbraio 2004). Ma vediamo, nel particolare i due provvedimenti che lo hanno anticipato nel tempo: Il Coordinamento delle competenze di Stato, Regioni e Enti Locali in materia di BB.CC. Vale a questo punto accennare, pur per sommi capi, al D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 in ordine proprio al coordinamento delle principali competenze dello Stato, Regioni e Enti locali in materia di Beni Culturali, tenendo conto dei conseguenti risvolti che si producono anche sugli archivi. Ricordiamo, anzitutto, che l art. 149 chiarisce che, ai sensi dell art. 1 comma 3, lettera d della Legge n. 59 sono riservati allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali, intendendo per tutela ogni attività volta a riconoscere, conservare e proteggere i beni in questione. Lo stesso articolo, dopo aver spiegato che Lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrono all attività di conservazione dei beni culturali, specifica che sono di competenza dello Stato, in particolare: L apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e la vigilanza sui beni vincolati; Le autorizzazioni, le prescrizioni, i divieti, le approvazioni e altri provvedimenti volti a garantire la conservazione, l integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico; 11

12 Il controllo sulla circolazione o l esportazione dei beni di interesse storico o artistico e l esercizio del diritto di prelazione; La conservazione degli archivi degli Stati preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documento di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo, La vigilanza sugli Archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici. Sempre l art. 149 precisa inoltre che, ai sensi dell art.3, comma 1 lettera a della L. n. 59, spettano allo Stato: Il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni; Le attività tese al recupero dei Beni Culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della Direttiva CEE 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993; La prevenzione e la repressione di reati contro il patrimonio culturale, La definizione, da attuare pure mediante la cooperazione con le Regioni, di metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta e l elaborazione dei dati a livello nazionale 3 ; Formazione professionale; Metodologie comuni per il restauro. L art. 154, accogliendo il dettato dell art. 3 comma 1, lettera c della L. n. 59 (per il quale lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono chiamati anche a attuare la valorizzazione dei beni culturali attraverso apposite forme di cooperazione) ha provveduto a istituire, in ciascuna Regione a Statuto ordinario (con possibilità di creare organismi analoghi anche in quelle a 3 Per l accordo tra il Ministero e le Regioni per la catalogazione dei BB.CC., cfr. il Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Reg., le Prov. Autonome di Trento e Bolzano del 1 febbraio

13 statuto speciale) la Commissione per i Beni e le Attività culturali, composta da 13 membri così designati: 3 dal Ministro BB.AA. CC.; 2 dal Ministro Istruz, Univ. e Ric.; 2 dalla Regione; 2 dall Assoc. Reg. dei Comuni; 2 dall Assoc. Reg. delle Province; 1 dalla Conferenza episcopale reg.; 2 dal Consiglio Naz. dell Econ. e del Lavoro (CNEL). Il presidente è scelto dal Presidente della Giunta Reg. d intesa col Ministro. L art. 155 dispone che a ciascuna Commissione spetta il compito di proporre i piani annuali e pluriennali di valorizzazione dei BB.CC. in modo da armonizzare e coordinare nei vari territori tutte le iniziative dello Stato, della Reg., degli Enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati. Spetta alle Commissioni anche il parere in ordine agli interventi di tutela e valorizzazione dei BB.CC. e AA. Ancora, l art. 8 del Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Reg., le prov. Autonome di Trento e Bolzano del 1 febbraio 2001, relativo all Accordo tra il Ministro per I BB. AA. CC. e le Regioni per la catalogazione dei beni culturali, ha inoltre stabilito che la Commissione in questione è anche sede per il coordinamento dei programmi di catalogazione di Stato, Reg., enti locali ed enti ecclesiastici in ambito regionale. Ricordiamo infine che, fermo restando quanto disposto dagli artt. 154 e 155, le modalità di nomina e funzionamento delle Commissioni regionali per i BB.e le Attività CC. sono state poi specificate in un apposito Accordo del 27 marzo 2003 tra il Ministro, le Reg., le Prov. autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per il censimento e l inventariazione del patrimonio archivistico. 13

14 Il censimento e l inventariazione del patrimonio archivistico L Accordo del 27 marzo Premesso che le attività di censimento ed inventariazione rappresentano un esigenza prioritaria alla quale occorre provvedere, per l intero territorio nazionale, con criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati, e che a tal fine il dicastero per i BB. e le AA. CC., le Regioni e le autonomie locali attuano apposite forme permanenti di cooperazione, nel documento, all art. 1 si legge che il Ministero e le Regioni cooperano per la definizione degli standard e delle metodologie da seguire per censire e inventariare gli archivi storici ai fini della loro validità sull intero territorio nazionale, tenendo conto anche delle esperienze tecniche e scientifiche maturate presso gli enti locali. Spetta poi all autorità ministeriale, attraverso la Direzione generale per gli archivi, provvedere all unificazione e all emanazione delle metodologie e degli standard di cui sopra. Si evince dall art. 3 che un punto di riferimento imprescindibile per le attività di inventariazione e di documentazione in ambito regionale è costituito dal sistema informativo degli archivi storici (SIAS), creato mediante l integrazione telematica delle banche-dati inventariali delle diverse istituzioni operanti nel territorio della regione. Tale sistema, oltre che essere accessibile all utenza esterna (fatti salvi sia gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti d autore), deve configurarsi in modo tale da poter comunicare con il più ampio Sistema Informativo Nazionale (SAN), nel quale i dati provenienti dai sistemi regionali affluiscono, come chiarisce l art. 5 secondo specifiche procedure di validazione regolate dalla Direzione generale degli archivi. Le modalità di gestione dei dati condivisi (ovvero sulle banche dati comuni o con possibilità di accesso reciproco) sono regolamentate nel successivo art. 7, che prevede una apposita Commissione Paritetica Nazionale e ne disciplina struttura e funzioni. Composta da 12 rappresentanti (6 designati dal dirett. Gener. per gli archivi, 3 dalla Confer. dei presidenti delle regioni, 2 dall Associaz. Naz. dei Comuni (ANCI) e 1 dall Unione delle Prov. d Italia (UPI)), si deve riunire almento 2 volte l anno e provvedere a: Promuovere e verificare le attività comuni volte a definire gli standard e le metodologie di inventariazione degli archivi storici; 14

15 Definire le modalità di gestione dei diritti sui dati condivisi da Stato, Regioni ed enti locali di cui sopra; Individuare gli strumenti di coordinamento per il monitoraggio, a livello regionale e nazionale, delle attività di inventariazione programmate o già in corso; Studiare forme di integrazione tra il Sistema informativo nazionale e quelli regionali, con particolare riguardo allo scambio delle informazioni su base digitale; Prendere in esame qualunque altra tematica di carattere generale concernente le attività di inventariazione, allo scopo di formulare indirizzi, individuare soluzioni e incentivare ulteriori forme di cooperazione e di sperimentazione; Verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attività di cui ai punti precedenti. L art. 6, infine, afferma che il Ministero si è anche espresso positivamente sulla possibilità che le Regioni contribuiscano alle attività di inventariazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la Conferenza episcopale italiana (CEI), ma comunque nel rispetto delle seguenti esigenze: a) effettiva corrispondenza degli interventi di inventariazione agli standard emanati dal Ministero; b) reale possibilità di integrare i prodotti, così realizzati, con il Sistema Informativo Nazionale e con quelli regionali; c) armonizzare una programmazione degli interventi di inventariazione con le priorità definite nell ambito di ciascuna Commissione per i beni e le attività culturali istituita al livello regionale (di cui all art. 154 del D.Lgs. 112/1998. Si ricorda, infine, che in vista dell attuazione dell Accordo al quale si è fatto fin qui riferimento, ciascuna Regione è stata chiamata ad istituire, nel proprio ambito, un apposito organo di coordinamento tecnico (comprendente anche il soprintendente archivistico) fra tutti i soggetti concorrenti alla realizzazione del Sistema informativo regionale (art. 8). 15

16 Il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.42/2004) Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è, allo stato attuale, il sistema più aggiornato e più organico per quanto concerne la normativa sui Beni Culturali. Anzitutto, ricordiamo che in esso è un importante richiamo all art. 9 della Costituzione, un richiamo che vuole sottolineare, in sostanza, il ruolo di tutti i Soggetti Pubblici che sono chiamati a svolgere compiti di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Culturale della nostra nazione, perché si fa riferimento al concetto di Repubblica, che racchiude in sé il complesso dei Soggetti Pubblici. La nozione di Tutela è naturalmente ampia: è stata esaminata a fondo dalla dottrina, da leggi precedenti; in sostanza, potremo dire che la Tutela comprende tutto l insieme di attività, di iniziative, di funzioni che sono mirate alla individuazione dei Beni che poi sono l oggetto del Patrimonio Culturale, quindi tutto ciò che attiene alla loro conoscenza e soprattutto tutto ciò che attiene alla loro conservazione fisica, alla loro protezione fisica, finalizzata, poi, alla loro fruizione e valorizzazione. La valorizzazione, invece, è un concetto più ampio, descritto analiticamente per la prima volta nel D.Lgs. 112 del 1998 (L. Bassanini). Nel concetto di valorizzazione si possono concretizzare tutte quelle iniziative, tutte quelle attività pubbliche che mirano a sostenere e a incentivare le proprietà culturale e a sostenerla anche sotto il profilo finanziario, per consentirne, poi, la pubblica fruizione. Tutto ciò comporta, naturalmente, una serie di adempimenti e di concrete iniziative da parte dell Amministrazione. Anzitutto, il concetto di sostegno finanziario pubblico è un concetto sconosciuto alle leggi precedenti (1939), improntate più a un tipo di tutela prettamente statica e conservativa, e soltanto negli anni successivi c è stata una apertura verso la partecipazione di sostegno anche finanziario da parte dei Privati (L.Ronchey del 14 gennaio 1983, n. 4). Il Codice afferma che la valorizzazione si deve realizzare secondo forme che sono compatibili con la Tutela. Perché questo? Perché le esigenze prioritarie della Tutela non possono essere in alcun caso pregiudicate. Questa precisazione non era contenuta nel precedente T.U., ma è quanto mai opportuna: vale a dire, è vero che la Tutela e la Valorizzazione sono i cardini fondamentali su cui si muove tutta l azione della Pubblica Amministrazione, ma non sono su un piano prioritario, perché la valorizzazione è sottesa alla tutela, e, per quanto riguarda la valorizzazione, poi, una 16

17 parte importante viene riservata anche ai Privati, che possono concorrere a questi compiti con varie modalità (come vedremo). Bisogna anche ricordare che, secondo il disposto dell art. V della Costituzione, le Regioni hanno una potestà legislativa concorrente in merito ai compiti di valorizzazione, anche se bisogna sottolineare come il Codice fissa anche un criterio secondo il quale i principi fondamentali della materia devono essere fissati dallo Stato. Tutto ciò non comprende le regioni a Statuto speciale. Parte I: Disposizioni generali: Tutela (artt. 1-5) -L art. 1 del D.Lgs. chiarisce che, in attuazione dell art. 9 della Costituzione (in virtù del quale La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione), la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale coerentemente con le attribuzioni di cui all art. 117 della Costituzione medesima e secondo le disposizioni emanate dallo stesso D.Lgs. 42/2004, specificando, poi, all art. 2, che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici e che sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alle legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Ma entriamo nel dettaglio del Codice, e iniziamo con quanto esso prevede in merito alla Tutela: Art. 3: Tutela del patrimonio culturale. La tutela consiste nell esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione Artt.4-5: Funzioni dello Stato in materia di Tutela del patrimonio culturale e Cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela. 17

18 Parte prima: Disposizioni generali: la valorizzazione Artt.6-9. Parte seconda, Titolo I: Tutela, Capo I: oggetto della tutela: Art. 10 I beni culturali: Anzitutto, l art. 10, che ribadisce il concetto generale dei BB.CC. e quindi li elenca dettagliatamente, tanto che possiamo dire che l intero patrimonio culturale del nostro Paese viene sottoposto a Tutela. -L art. 10 del decreto afferma che sono Beni Culturali, fra gli altri: Gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali (Comuni, Città metropolitane, Province), nonché di ogni altro ente e Istituto pubblico; Una volta intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (prevista dall art. 13) gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati, che rivestano un interesse storico particolarmente rilevante. Prosegue con la Catalogazione (art. 17). Capo II: Vigilanza e ispezione Art. 18: La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. Per le cose di appartenenza statale è esercitata direttamente dal Ministero; per le cose appartenenti a regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni. Art. 19: i sovrintendenti possono procedere con preavviso non inferiore a 5 giorni, fatti salvi i casi urgenti, ad ispezioni volte ad accertare l esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei BB.CC. Capo III: Protezione e conservazione, Sezione I: misure di Protezione Artt : due momenti classici della tutela: indicano una serie di misure di protezione che mirano a impedire che il bene possa essere danneggiato, distrutto, e ad evitare che vi sia un uso 18

19 del bene che sia incompatibile con la sua connotazione storica e artistica. Trattano, in modo specifico, degli interventi vietati e di quelli soggetti a specifiche autorizzazioni. -L art. 20 afferma che gli archivi non possono essere smembrati. -L art. 21: che sono soggetti all autorizzazione del Ministero lo spostamento anche temporaneo di collezioni, serie e raccolte, lo scarto dei documenti degli Archivi Pubblici e degli Archivi privati dichiarati di notevole interesse culturale ai sensi dell art. 13,. Il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documenti di Archivi pubblici, nonché di soggetti giuridici privati. L eventuale spostamento di beni deve essere preventivamente denunciato al sovrintendente che, entro 30 giorni, può prescrivere le misure necessarie affinchè i beni non subiscano danni dal trasporto. Non è invece soggetto ad autorizzazione lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti e istituti pubblici. -L Art. 24: qualora gli interventi sui beni culturali pubblici siano eseguiti dalle amministrazioni della Stato, dalle Regioni o da qualunque altro ente o istituto pubblico, l autorizzazione può essere espressa nell ambito di accordi tra il Ministero e il soggetto pubblico interessato. Sezione II: misure di Conservazione In relazione alla Conservazione il codice indica delle misure agli artt Anzitutto, la conservazione del Patrimonio Culturale si realizza attraverso una politica che deve essere coerente, coordinata e programmata, sia per quanto riguarda la prevenzione sia per la manutenzione, sia per il restauro vero e proprio. Gli obblighi di conservazione gravano sugli enti proprietari o possessori o detentori di questi beni. Art. 30: è compito dello Stato, delle Regioni e di tutti gli altri enti e istituti pubblici garantire la sicurezza e la conservazione dei Beni culturali di loro appartenenza, con l obbligo specifico di 19

20 conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all art L art. 41: fa riferimento agli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali. Lo Stato e altri Enti che possiedono archivi statali, hanno l obbligo di curarne la conservazione. In effetti, la materia relativa agli archivi è ora inglobata all interno del codice, nel senso che la normativa del 1963 che disciplinava prima questo apposito settore, è abrogata e trasfusa nel nuovo codice che stabilisce: che gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato devono versare all Archivio Centrale dello Stato e agli Archivi di Stato i documenti che riguardano gli affari che sono esauriti da oltre 40 anni unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Per le liste di leva, il versamento avviene invece 70 anni dopo l anno di nascita della classe cui esse fanno riferimento. Mentre gli archivi notarili versano gli atti ricevuti dai notai che cessarono l esercizio della professione anteriormente all ultimo centennio. I direttori degli istituti archivistici possono anche accettare versamenti di ulteriori documenti, anche più recenti, qualora per questa documentazione ci sia una situazione di rischio o di dispersione o di possibile danneggiamento. I versamenti agli Archivi di Stato devono essere fatti previa operazione di scarto. All Archivio Centrale dello Stato vengono anche versati gli archivi degli enti statali soppressi o degli enti pubblici estinti, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. Presso questi organi giudiziari e amministrativi dello Stato (che hanno l obbligo a questi versamenti) vengono istituite apposite commissioni di cui fanno parte, oltre al rappresentante dell amministrazione competente, anche un rappresentante dell amministrazione archivistica e del Ministero dell interno, il cui compito è: vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito; collaborare affinché si possano fornire i criteri per la ottimale gestione degli Archivi; proporre, previo esame degli stessi, i documenti che vanno scartati; curare tutta la parte dei versamenti e identificare gli atti che abbiano una natura riservata.(la composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto del ministro di concerto col ministro dell interno, ai sensi dell.art. 17 l.23 agosto 19998, n Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 20

21 Non sono soggetti alla disciplina del codice il Ministero degli Affari Esteri; gli Archivi degli Stati Maggiori: dell esercito, della marina e dell aeronautica (carattere militare e operativo); inoltre, la Presidenza della Repubblica, la Camera dei Deputati e il Senato, che conservano gli atti presso i propri archivi storici; analogamente avviene per la Corte Costituzionale. - Art. 43: allo scopo di garantire la sicurezza o assicurare la conservazione dei beni culturali di propria competenza, Il Ministero può anche esercitare la cosiddetta custodia coattiva, disponendo il trasporto e la temporanea custodia dei beni in pubblici istituti. -L art. 44, inoltre, prevede che gli istituti di conservazione possano ricevere in comodato da parte dei privati BB.CC. mobili per permetterne la fruizione da parte della collettività, senza eccessive spese, per non meno di 5 anni rinnovabili, e che possano ricevere in deposito BB.CC. appartenenti a Enti Pubblici, ma con spese a carico di questi ultimi. Sezione III: altre forme di protezione (artt ). Capo IV: Circolazione Nazionale (artt ), Sezione I: alienazione e altri modi di trasmissione -L art. 53 del decreto stabilisce, che i Beni Culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all art. 822 del C.C. costituiscono il demanio culturale e, in quanto tali non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti appunto dal Codice dei BB.CC. e del P. Occorre ricordare che, stando al dettato dell art. 822 del C.C., fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del Demanio Pubblico. Senza dimenticare, che l art. 824 del C.C., con un rinvio al 2 comma dell art. 822, sottopone al regime del demanio pubblico anche i beni che, appartenenti a Province e Comuni, siano delle stessa specie di quelli suindicati. 21

22 Sezione II: Prelazione(artt ) ovvero la possibilità che lo Stato ha di acquistare BB.CC. alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell atto di alienazione. Sezione III: Commercio dei BB.CC.(artt ) Nel caso dei beni archivistici, va comunicato al S.A. l elenco dei documenti posti in vendita. Stessa cosa devono fare i privati a qualsiasi titolo detentori o possessori di Archivi quando acquisiscono documenti di interesse storico. Entro 90 gg. dall acquisto, il privato ha l obbligo di comunicare l elenco al S.A. competente. Capo V: Circolazione in ambito internazionale, Sezione I: Uscita e ingresso dal/nel territorio nazionale ( artt ) Relativamente alla circolazione dei BB.CC. in ambito internazionale (uscita e ingresso) il Codice vieta l uscita dal territorio del Paese per tutti i BB.CC. compresi nell Art. 10. l uscita temporanea, invece, riguarda Mostre e esposizioni (max 18 mesi, con attestato di circolazione valido 3 anni. Per la restituzione di BB.CC. usciti illegalmente, si rifà all art. 36 del trattato di Amsterdam e all art. 30 della Direttiva CEE 93/7. Sezione II: Esportazione dal territorio dell unione Europea ( artt ) Sezione III:Restituzione di BB.CC. illecitamente usciti dal territorio di uno stato dell Unione europea (artt ) Sezione IV: convenzione UNIDROIT (art. 87) Capo VI: Ritrovamenti e scoperte (artt ); 22

23 Capo VII: espropriazione dei BB.CC. (artt ). Titolo II; Fruizione e valorizzazione; Capo I: Fruizione dei Beni Culturali (artt ) La Fruizione e la valorizzazione costituiscono, come già detto i cardini fondamentali del Codice; di conseguenza ad esse sono dedicati numerosi articoli. -Va sottolineato, anzitutto che gli Archivi rientrano a tutti gli effetti fra gli istituti e luoghi della cultura, a proposito dei quali viene specificato all art. 101, che si deve intendere per Archivio: Una struttura permanente in grado di raccogliere, inventariare e conservare documenti originali di interesse storico, garantendone la consultazione per finalità di studio e di ricerca. -Lo stesso art. 101 chiarisce che gli istituti e i luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico, mentre quelli appartenenti a privati ma aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. Pertanto, nel successivo art. 102, lo Stato (attraverso il Ministero), le Regioni e gli altri enti pubblici, si impegnano ad assicurare la fruizione dei beni culturali custoditi negli istituti e nei luoghi di cultura di appartenenza pubblica, provvedendo a coordinare, armonizzare e integrare le forme di fruizione anche mediante la definizione di appositi accordi, in assenza dei quali ciascun soggetto pubblico è comunque tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha la disponibilità. Spetta alle Regioni la competenza legislativa in materia di disciplina della fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. 23

24 -Con l art. 103 il legislatore ha inteso disciplinare anche l accesso alle sedi culturali pubbliche, che può essere gratuito o a pagamento, ferma restando la gratuità dell accesso alle biblioteche e agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca. -Art. 105: chiamate a vigilare, nell ambito delle proprie attribuzioni, affinché siano rispettati i diritti di uso e di godimento pubblico sui beni culturali, le autorità ministeriali e regionali sono competenti, insieme con gli enti pubblici territoriali, anche in materia di uso dei beni culturali in loro consegna, di cui possono, appunto, concedere l utilizzo a singoli richiedenti (per fini compatibili con la destinazione culturale dei beni in oggetto), oppure consentire la riproduzione o l uso strumentale e precario (fatte salve le disposizioni in materia di diritto d autore e quelle che vietano qualunque riproduzione consistente nel trarre calchi dagli originali di sculture e opere a rilievo in genere ) per i quali l autorità che ha in consegna i beni determina i canoni e i corrispettivi (nessun canone per riproduzioni a fini personali e culturali, ma solo rimborso per le spese sostenute dall Ente concedente). Sezione II: Uso dei Beni culturali (artt ) Capo II: Principi della valorizzazione dei Beni culturali (artt ) -Art. 117: negli istituti e luoghi di cultura di appartenenza pubblica si possono istituire servizi aggiuntivi, ovvero di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (vendita cataloghi, materiali informativi, riproduzioni di BB.CC.; servizi attinenti ai beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; gestione dei punti vendita e l utilizzo commerciale delle riproduzioni dei beni; servizi di accoglienza, inclusi quelli di assistenza e di intrattenimenti per l infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba, l organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali. La gestione di tali servizi, che può essere integrata con quella dei servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria, viene attuata nelle forme diretta o indiretta previste per le attività di valorizzazione dei BB.CC., specificate all art

25 Capo III: Consultabilità dei documenti degli Archivi e tutela della riservatezza (artt ). Le regole fissate dal Codice sono quelle della libera consultabilità da parte degli Archivi di Stato e degli Archivi storici territoriali; vi sono tuttavia alcuni casi di esclusione: I documenti di carattere riservato che riguardano la politica estera dello Stato (dopo 50 anni); I documenti che contengono dati sensibili o che riguardano provvedimenti penali (dopo 40 anni o 70 se rivelano stati di salute, della sfera sessuale, o rapporti riservati di natura familiare). Le disposizioni valgono naturalmente anche per gli Archivi di proprietà privata depositati negli Archivi di Stato. In ogni caso occorre ricordare come la consultazione di documenti per scopi storici, qualora siano riservati, ha bisogno dell autorizzazione da parte del Ministero dell Interno, dove, sentito il parere dell Archivio di Stato competente, opera una Commissione che si esprime per la Consultazione di atti e archivi riservati. E inoltre attivo da qualche anno il Codice di Deontologia che prevede questi aspetti. Relativamente agli Archivi di proprietà privata, i loro proprietari, possessori o detentori, hanno l obbligo di permettere la consultazione agli studiosi che ne facciano richiesta motivata tramite il Sovrintendente Archivistico. Titolo III: Norme transitorie finali (artt ) La parte del Codice relativa ai beni paesaggistici è ricompresa tra gli artt (Parte Terza: Beni Paesaggistici: artt ); il nostro decreto legislativo si conclude con una 25

26 Parte Quarta relativa alle sanzioni: le sanzioni amministrative (artt ) e le sanzioni penali (artt ). Inoltre la Parte Quinta Dispozioni transitorie, abrogazioni ed entrate in vigore (artt ) 26

27 Riepilogo: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte I: Disposizioni generali: la Tutela (artt. 1-5) Disposizioni generali: la valorizzazione (artt.6-9) Parte II: Titolo I: Tutela Capo I: Oggetto della tutela (artt.10-17) Capo II: Vigilanza e ispezione (artt.18-19) Capo III: Protezione e conservazione Sezione I: misure di Protezione (artt ) Sezione II: misure di Conservaz. (artt ) Sezione III: altre forme di protei. (artt ) Capo IV: Circolazione Nazionale (artt ) Sezione I: alienazione e altri modi di trasmiss. Sezione II: Prelazione (artt ) Sezione III: Commer. dei BB.CC. (artt ) Capo V: Circolazione in ambito internazionale Sezione I: Uscita e ingresso dal/nel territorio nazionale (artt ) Sezione II: Esportazione dal territorio dell unione Europea (artt ) Sezione III:Restituzione di BB.CC. illecitamente usciti dal territorio di uno stato dell UE (artt ) Sezione IV: convenzione UNIDROIT (art. 87) Capo VI: Ritrovamenti e scoperte (artt ) Capo VII: Espropriazione dei BB.CC. (artt ) Titolo II: Fruizione e valorizzazione Capo I: Fruizione dei Beni Culturali Sezione I Principi generali (artt ) 27

28 Sezione II: Uso dei Beni cultur. (artt ) Capo II: Principi della valorizzaz. dei Beni cult. (artt ) Capo III: Consultabilità dei documenti degli Archivi e tutela della riservatezza (artt ) Titolo III: Norme transitorie finali (artt ) Parte III: Beni Paesaggistici (artt ) Parte IV: Sanzioni: (artt ) Parte V: Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (art.184) 28

29 Il Codice internazionale di deontologia degli archivisti è stato approvato dall Assemblea Generale del CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI a Pechino, il 6 settembre 1996 Traduzione italiana di Marco Carassi Prefazione 01. Un codice di deontologia degli archivisti ha lo scopo di fornire alla professione regole di condotta di alto livello. Dovrebbe inoltre sensibilizzare al rispetto di tali regole i nuovi membri della professione, ricordare agli archivisti più esperti le loro responsabilità professionali ed ispirare al pubblico fiducia nella professione. 02. Il termine "archivista", nel senso utilizzato in questo testo, si applica a tutti coloro la cui responsabilità è di controllare, prendere in gestione, trattare, conservare, restaurare e amministrare gli archivi. 03. Gli organismi datori di lavoro e le istituzioni archivistiche sono incoraggiati ad adottare programmi generali e pratiche quotidiane che consentano l applicazione di questo codice. 04. Questo codice è destinato a fornire un orientamento etico alla condotta dei membri della professione e non a fornire soluzioni specifiche a particolari problemi. 05. Ogni articolo è accompagnato da un commento che sviluppa e illustra il principio enunciato; articoli e commenti formano un tutt uno e insieme costituiscono il testo del codice di deontologia. 29

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