GUARDIA DI FINANZA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA
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1 GUARDIA DI FINANZA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA LAVORI MONOGRAFICI DEL 30 CORSO SUPERIORE LUIGI EINAUDI TECNICA PROFESSIONALE I LIDO DI OSTIA, OTTOBRE 2002
2 Impaginazione M.C. MARCO BOCCOLINI M.O. VINCENZO CILIBERTI FIN. SC. CARLO SAMUEL ROSSI FIN. GIANCARLO NAPOLI Stampa BRIG. RAFFAELLO FANTONI BRIG. GIUSEPPE FINOCCHIARO FIN. SC. MARIO CRUCIANI FIN. SC. NATALINO PALERMO FIN. ALFREDO LABATE
3 INDICE GENERALE PARTE PRIMA LA RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTRERO... 1 PARTE SECONDA STRUMENTI INNOVATIVI DI PAGAMENTO E CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI PARTE TERZA LA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL ORO PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO E LA NORMATIVA ITALIANA ANTIRICICLAGGIO PARTE QUINTA LE CLAUSOLE ANTIABUSO NELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE PARTE SESTA MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA PARTE SETTIMA L EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA PARTE OTTAVA PRINCIPI GENERALI DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E L EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE
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5 INDICE PARTE PRIMA LA RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTRERO a cura del Cap. Renzo NISI CAP. I IL RILANCIO DELL ECONOMIA Premessa Cenni sul funzionamento della politica monetaria La teoria monetarista Conclusioni... 5 CAP. II LO SCUDO FISCALE Cenni preliminari Disciplina ex D.L. n. 167/1990 e soggetti interessati dallo «scudo fiscale» Obblighi di rilevazione e segnalazione Obblighi dichiarativi La residenza fiscale Adempimenti a carico del soggetto interessato all emersione Rimpatrio del denaro e delle altre attività finanziarie detenute all estero Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all estero senza rimpatrio Regolarizzazione degli investimenti e delle attività non finanziarie detenute all estero senza il loro rimpatrio Adempimenti degli intermediari Adempimenti direttamente applicativi dello «scudo fiscale» Adempimenti connessi alle normative sul «monitoraggio» e sull antiriciclaggio Adempimenti collegati ad aspetti di natura penale Effetti dell operazione di emersione... 25
6 II 6.1 Effetti preclusivi Causa di non punibilità per determinati reati Conti segretati BIBLIOGRAFIA DL 28/06/1990 NUM DL 03/05/1991 NUM DECRETO LEGGE 350/ CIRCOLARE N SCUDO FISCALE: CON LE INTEGRAZIONI ALLE ISTRUZIONI L AGENZIA CHIARISCE CHE PUÒ ESSERE OPPOSTO ANCHE AL REDDITOMETRO PARTE SECONDA STRUMENTI INNOVATIVI DI PAGAMENTO E CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI a cura del Cap. Agostino NUZZOLO Introduzione CAP. I CONCETTI GENERALI E DATI QUANTITATIVI Definizioni Prospettive di sviluppo della moneta elettronica La moneta elettronica e la politica monetaria (cenni) CAP. II I DIFFERENTI METODI DI PAGAMENTO Premessa Assegni elettronici NetChex Redi-Check NetCheque Banknet Carte di credito e di debito POS... 90
7 III 3.2 SET CyberCash FirstVirtual Moneta elettronica Millicent Ecash (Digicash) I sistemi di pagamento innovativi in Italia CAP. III LA SORVEGLIANZA SUI SISTEMI DI PAGAMENTO ED IL CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI Il quadro di riferimento per la sorveglianza Riflessi fiscali generati dalle modalità di pagamento innovativo Sistemi innovativi di pagamento e riciclaggio via internet CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA ALL. DIRETTIVA 2000/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 SETTEMBRE 2000 RIGUARDANTE L'AVVIO, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA PARTE TERZA LA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL ORO a cura del Magg. Guido Mario GEREMIA 1. Premessa Soggetti attivi Oggetto della disciplina Disposizioni di natura fiscale Sanzioni Obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro Casi particolari di interesse Compravendite di oro estero su estero Trasferimento al seguito da o verso l estero Commercio di rottami di oro
8 IV 8. Brevi cenni sul commercio dell oro BIBLIOGRAFIA LEGGE 17 GENNAIO 2000, N. 7 "NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO, ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/80/CE DEL CONSIGLIO, DEL 12 OTTOBRE 1998" D.LGS.LGT. 17 MAGGIO 1945, N COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E PASSAGGIO A QUEST'ULTIMO DELLE FUNZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO (ART.2) D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ARTT.10, 21, 22, 39 E 68) D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALLA L. 13 NOVEMBRE 1978, N. 765, RIGUARDANTE L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA (ART.1) L. 26 SETTEMBRE 1986, N REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE VALUTARIA (ART.1) L. 5 LUGLIO 1991, N. 197 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N.143, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO D.L. 3 MAGGIO 1991, N. 143 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO (ART. 4) D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (2) (1/CIRC) (ARTT.108, 109 E 161) D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415 RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/22/CEE DEL 10 MAGGIO 1993 RELATIVA AI SERVIZI DI
9 V INVESTIMENTO NEL SETTORE DEI VALORI MOBILIARI E DELLA DIRETTIVA 93/6/CEE DEL 15 MARZO 1993 RELATIVA ALL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E DEGLI ENTI CREDITIZI (1/A) (1/CIRC) (ART.2) NORMATIVA COMUNITARIA DIR. 93/22/CEE DEL CONSIGLIO DIR. 98/80/CE DEL CONSIGLIO PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO E LA NORMATIVA ITALIANA ANTIRICICLAGGIO a cura del Cap. Paolo KALENDA CAP. I LE OPERAZIONI DOCUMENTARIE Le operazioni documentarie Le operazioni di credito documentario Funzione dell operazione Struttura dell operazione Emissione Luogo di utilizzo Conferma Utilizzo del credito e ruolo della banca dell'esportatore Credito utilizzabile presso la banca emittente Credito utilizzabile presso la banca avvisante (banca designata) Controllo dei documenti Modifiche ad un credito documentario Tempistiche per il controllo dei documenti Credito trasferibile Documenti di trasporto e loro sostituzione Snellimenti operativi Le operazioni di incasso documentario Funzione dell operazione
10 VI 3.2 Struttura dell'operazione Le lettere di credito Stand-by Primary bank guarantee S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) CAP. II L ATTIVITÀ PREVENTIVA IN MATERIA DI RICICLAGGIO Premessa Limitazioni all uso del contante art. 1 L. 197/91 - Cenni Obblighi di identificazione e registrazione art. 2 l. 197/ Identificazione Registrazione Principali operazioni e rapporti ai quali si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione Trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento Trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore Operazioni frazionate Conti, depositi o altri rapporti continuativi Le segnalazioni delle operazioni sospette Premessa - La collaborazione attiva La normativa vigente Profili problematici e soluzioni Il regime sanzionatorio previsto per le violazioni alla normativa antiriciclaggio - Cenni Un caso di riciclaggio mediante operazioni documentarie Operazione Forziere Conclusioni BIBLIOGRAFIA ALL. 1 SCHEMA TIPO DI OPERAZIONE DI CREDITO DOCUMENTARIO ALL. 2 UN CASO DI RICICLAGGIO MEDIANTE OPERAZIONI DOCUMENTARIE
11 VII PARTE QUINTA LE CLAUSOLE ANTIABUSO NELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE a cura del Magg. Decio PAPARONI CAP. I LE CLAUSOLE ANTIABUSO NELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE: PRINCIPI GENERALI La doppia imposizione internazionale e le convenzioni contro la doppia imposizione: profili generali Definizione e classificazione delle clausole antiabuso nelle convenzioni contro la doppia imposizione La clausola classica del beneficiario effettivo ed il treaty shopping Le clausole OCSE anti treaty shopping Prima ipotesi: look-through approach Seconda ipotesi: exclusion approach Terza ipotesi: subject-to-tax-approach Quarta ipotesi: channel approach Introduzione di clausole di salvaguardia Le clausole relative alla definizione di stabile organizzazione CAP. II NORME SPECIALI Lo scambio d informazioni quale clausola antiabuso Tipologie dello scambio d informazioni Ambito soggettivo ed oggettivo dello scambio d informazioni I limiti all obbligo di fornire informazioni La segretezza delle informazioni Lo scambio di informazioni e le definizioni internazionali di «evasione» ed «elusione» Le clausole di origine anglosassone sulla limitazione dei benefici convenzionali (limitations on benefits) La limitazione dei benefici nella convenzione tra Stati Uniti e Olanda Publicly traded test
12 VIII Ownership test Active trade or business test Headquarter company test Base reduction test Derivative ownership provision for Dutch companies Shipping and air transport test Discretionary test Le clausole cosiddette di origine latino-germanica conclusioni BIBLIOGRAFIA PARTE SESTA MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA a cura del Magg. Francesco FALLICA 1. Premessa Presupposti per l ammissione alla protezione speciale I protagonisti del sistema L evoluzione del fenomeno Il Servizio Centrale di Protezione Il programma speciale di protezione L efficacia dei programmi speciali di protezione Obiettivo e metodo di applicazione del programma I provvedimenti d urgenza La struttura del Servizio Centrale di Protezione L attività di protezione Mimetizzazione Assistenza Tutela Reinserimento sociale Fase di ingresso in programma l istruttoria tecnica Il programma speciale di protezione: il progetto di vita La partecipazione alle attività processuali L assistenza economica
13 IX 17.3 Gli aspetti relazionali: i documenti di copertura e il cambio delle generalità Gli aspetti occupazionali: l'inserimento nel mondo produttivo I testimoni protetti Ripartizione percentuale delle spese del Servizio Centrale di Protezione La riforma del settore: la legge 13/2/2001, n Considerazioni conclusive BIBLIOGRAFIA PARTE SETTIMA L EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA a cura del Magg. CCrn Errico PASSARO Premessa CAP. I LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: GENERALITÀ CAP. II L ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO CAP. III L ESISTENZA DI INDIZI CAP. IV LE INDAGINI PATRIMONIALI CAP. V LE INDAGINI BANCARIE CAP. VI ALTRI STRUMENTI DI CONTRASTO CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA PARTE OTTAVA PRINCIPI GENERALI DELLE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E L EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE a cura del Magg. Luigi della VOLPE
14 X CAP. I DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI La doppia imposizione Le misure unilaterali contro la doppia imposizione Le convenzioni Profili storico evolutivi Classificazione delle convenzioni Classificazione in base all efficacia Classificazione in base all oggetto Classificazione in base alla fonte CAP. II I PRINCIPI GENERALI Premessa I Principi delle convenzioni L intitolazione della Convenzione Il principio di reciprocità Principio di non discriminazione I principi dell efficacia nel tempo e nello spazio Le regole generali dei Modelli Premessa I Modelli OCSE Il modello imposte dirette Il modello imposte sulle successioni e donazioni IL modello ONU Draft US. Model income tax Treaty Andean Model I principi di interpretazione La Convenzione di Vienna Il modello OCSE CAP. III IL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI Premessa La direttiva CEE n. 77/799 del 19 dicembre 1977 e il regolamento comunitario n. 218/92 del 27 gennaio Gli accordi bilaterali per l esecuzione di verifiche simultanee L art. 26 del Modello OCSE
15 XI 5. Considerazioni sui limiti operativi delle norme sullo scambio di informazioni e conclusioni BIBLIOGRAFIA
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17 PARTE PRIMA LA RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTRERO Docente: Gen. D. Giuseppe GERVASI Frequentatore: Cap. Renzo NISI
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19 CAPITOLO I IL RILANCIO DELL ECONOMIA 1. Premessa È inutile negare che l attenzione degli operatori dei mercati finanziari e del diritto sia stata monopolizzata, in questo scorcio di anno 2001, dalla cd manovra dei 100 giorni, promossa dall attuale Esecutivo per consentire un reale rilancio dell economia. In quest ambito si colloca anche il cd scudo fiscale studiato per agevolare il rientro in Italia dei capitali illecitamente esportati nel tempo e probabilmente accumulati attraverso la commissione di reati tributari seppure di basso profilo, consistenti sostanzialmente nelle fattispecie di omessa e/o mendace dichiarazione. 2. Cenni sul funzionamento della politica monetaria Onde comprendere l importanza di una manovra del tipo di quella in oggetto, occorre spendere qualche parola su un concetto caro agli economisti e più precisamente, a quelli tra loro che appartengono alla scuola dei monetaristi, per i quali l aumento della massa monetaria in circolazione si traduce in un aumento di domanda globale attraverso un aumento dei consumi. Posto che la finalità del suddetto provvedimento è quella di consentire il rientro nel Paese dei capitali accumulati oltre confine valutati attraverso alcune attendibili stime intorno al milione di miliardi di lire 1 - non sfuggirà che, se risultasse vero il presupposto, allora lo scopo di rilanciare l economia risulterebbe raggiunto semplicemente riuscendo a riportare in circolazione sul nostro mercato questa enorme quantità di moneta, della quale anche solo una piccola parte potrebbe rivelarsi sufficiente ad avviare quel circolo virtuoso che si traduce in un aumento del P.I.L. pro capite. 1 Stima Banca d Italia, Il Sole 24 Ore, martedì 4 dicembre 2001.
20 4 LA RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTRERO In verità una manovra quale quella studiata dal Governo ha, almeno in teoria, il pregio di evitare una sgradevole ma naturale conseguenza, peraltro perfettamente nota in economia, che consisterebbe nel conseguente aumento dell inflazione con successiva perdita del potere di acquisto reale dei cittadini causata dall aumento della massa di moneta in circolazione. La definizione degli economisti per il concetto di quantità di moneta in circolazione, è legata all insieme del contante più i depositi bancari più i titoli a breve termine. Ma perché diventa importante affrontare la teoria economica della massa monetaria, con tutte le sue variabili ed incognite in un provvedimento come questo, che sembra più che altro teso a fornire i contribuenti italiani di una facile scappatoia all alba del changeover dovuto all avvento dell Euro? A questa domanda si può rispondere facilmente dicendo che se non si affronta la ratio del provvedimento il rischio più grosso diviene quello di interpretarlo per ciò che in effetti non è, cioè un semplice condono, andando per questa via a sostituire la causa con l effetto dello stesso. 2.1 La teoria monetarista Secondo la teoria dei monetaristi, infatti, un aumento della quantità di moneta in circolazione, dovuta ad esempio ad un aumento della retribuzione netta per un ampia categoria di lavoratori (esempio classico è quello del pubblico impiego), si traduce in un immediato maggiore potere di acquisto che andandosi a manifestare sul mercato rischia, se non contrastato da un adeguato aumento dell offerta di beni, di tradursi in un immediato aumento dei prezzi con conseguente aumento dell inflazione. Seguendo il filo di questo ragionamento ed ipotizzando che esistano nel sistema economico risorse non impiegate, in grado quindi di far lievitare al momento opportuno l offerta di beni e servizi, rimane in piedi un solo, ultimo interrogativo e cioè dove reperire la nuova massa monetaria con cui aumentare le retribuzioni di un gran numero di soggetti.
21 IL RILANCIO DELL ECONOMIA 5 A questa domanda è tenuto a rispondere il Dicastero del Tesoro il quale è chiamato ad emettere obbligazioni che saranno, poi, o immesse sul mercato, ovvero acquistate dalla Banca Centrale. Le due alternative non sono equivalenti in quanto agli effetti poiché, nel primo caso, la necessità di confrontarsi su un mercato finanziario in regime di concorrenza obbliga il Tesoro ad offrire un tasso più che appetibile al fine di piazzare lo stock di obbligazioni generando, così, un innalzamento dei tassi praticati dagli operatori privati (banche) per evitare il conseguente effetto di spiazzamento generato dallo spostamento dei capitali dai depositi alle obbligazioni, per inciso questo sistema non ingenera aumento di massa monetaria ma solo trasmigrazione della stessa. La seconda ipotesi consisterebbe nel far acquistare i titoli emessi senza tassi di particolare favore non dal pubblico ma dalla Banca Centrale, la quale per portare a termine quest operazione è costretta a stampare nuova carta moneta con conseguente aumento della massa monetaria in circolazione che, all inizio può ingenerare un impennata dei consumi poiché in questa fase non porta ad un immediato aumento dei tassi di interesse, tassi che comunque sono destinati ad assorbire, nel medio lungo periodo l effetto dell inflazione che inevitabilmente una manovra di questo tipo ingenera. Ora, come è noto, a seguito dei parametri imposti dal trattato di Maastricht, non è più consentito alle Banche Centrali di finanziare il disavanzo dei propri paesi, pena la fuoriuscita dalla moneta unica, né peraltro è consentito di far galoppare il debito pubblico oltre ogni limite e quindi, è in quest ottica che la soluzione di far rientrare nel Paese i capitali illecitamente esportati rappresenta la quadratura del cerchio consentendo, allo stesso tempo, un aumento ingente di massa monetaria senza per questo sottoporsi alle spiacevoli conseguenze di cui si è fatto sopra breve cenno. 2.2 Conclusioni È logico che su una manovra del genere si potranno muovere considerazioni di opportunità e/o di correttezza politica nel rapporto Stato/cittadino-contribuente ma, la sua effettiva valenza, di natura prettamente economica, potrà essere apprezzata solo tenendo in
22 6 LA RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTRERO considerazione quanto testé detto e soprattutto, solo alla luce della ricchezza che essa sarà riuscita a reinserire nell apparato produttivo del Paese.
23 CAPITOLO II LO SCUDO FISCALE 1. Cenni preliminari Il programma di emersione di attività detenute all estero s inserisce in un contesto di armonizzazione e integrazione fiscale europea, almeno per quanto riguarda l esigenza avvertita a livello comunitario di giungere progressivamente a un sistema improntato quanto più possibile alla trasparenza della movimentazione dei capitali. Quanto sopra si inserisce nel mutato contesto europeo che, a seguito di intese intercorse tra i paesi membri, a partire dal 2004 non consentirà più alcun riserbo sulle operazioni in parola. In proposito va anche considerata l attuale situazione internazionale in tema di rafforzamento dei presidi antiriciclaggio e dell approvazione, nel nostro Paese, del decreto ministeriale relativo all anagrafe centrale dei conti e dei depositi bancari, attuativo, dopo un decennio, di quell articolo 20 della legge 413/1991 che sembrava ormai divenuto lettera morta nel nostro ordinamento. In via generale, la disciplina del cosiddetto «scudo fiscale 1» prevede per taluni soggetti la possibilità di rimpatriare, attraverso banche, SIM o agenti di cambio (e altri «intermediari»), denaro o attività finanziarie detenuti al di fuori dello Stato, in violazione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (normativa in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori, cosiddetto «monitoraggio fiscale 2»), ovvero di regolarizzare gli investimenti all estero e le attività finanziarie estere, pur non effettuando il rimpatrio fisico delle stesse, evitando: l applicazione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, comprese quelle previste dal D.L. n. 167/1990; 1 2 artt del D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni nella L. 23 novembre 2001, n Normativa in allegato.
24 8 LA RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTRERO l attività accertativa dell Amministrazione finanziaria in relazione agli imponibili regolarizzati; la contestazione di alcuni reati connessi all illecita esportazione dei capitali all estero. A tal fine, la normativa in commento stabilisce una serie di adempimenti a carico dei soggetti interessati, e cioè: la compilazione di un modulo di dichiarazione, cosiddetta «dichiarazione riservata», da consegnare all intermediario; il pagamento di una somma pari al 2,5% delle attività da «sanare», ovvero l acquisto di speciali titoli del debito pubblico. Per quanto riguarda gli intermediari, la disciplina in oggetto assegna loro un ruolo fondamentale nell ambito della complessiva operazione di rientro: infatti, non solo gli stessi devono ricevere la dichiarazione riservata e provvedere al pagamento del 2,5% all Erario (compete agli intermediari l onere di farsi precostituire la provvista da parte del soggetto interessato, ovvero di rivalersi immediatamente sulle disponibilità rimpatriate), ma devono continuare ad adempiere agli obblighi di identificazione e registrazione di cui al D.L. n. 167/1990 (non dovendo, però, inoltrare determinate evidenze annuali all Amministrazione finanziaria nell ipotesi del rimpatrio fisico delle attività estere) e agli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.L. 3 maggio 1991, n L importanza e la particolarità della disciplina, con le rilevanti conseguenze che origina sia per i soggetti interessati, che per gli intermediari, implica che la stessa sia analizzata più approfonditamente nei suoi aspetti rilevanti. In particolare occorre esaminare: 1. la disciplina di cui al D.L. n. 167/1990 e i soggetti interessati dallo «scudo fiscale»; 2. gli adempimenti a carico del soggetto interessato all emersione; 3. gli adempimenti degli intermediari; 4. gli effetti delle operazioni di emersione.
25 LO SCUDO FISCALE 9 2. Disciplina ex D.L. n. 167/1990 e soggetti interessati dallo «scudo fiscale» Come è noto, in attuazione della Direttiva CEE n. 88/361 del 24 giugno 1988, che imponeva agli Stati membri di sopprimere, entro e non oltre il 1 luglio 1990, le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati fra persone residenti in tali Stati, l ordinamento italiano aveva eliminato (con D.M. 27 aprile 1990, attuativo del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148) i principali divieti e obblighi di natura valutaria che imponevano restrizioni alla libera esportazione e importazione di capitali. Ai residenti italiani, quindi, è stata data la possibilità di detenere valute, titoli e valori mobiliari esteri, di costituire e detenere in Italia ed all estero, linee di credito in valute ed in lire, esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari ed altre disponibilità in valute estere ed in lire, effettuare operazioni in cambi con contropartite estere, senza doversi avvalere delle banche abilitate. Le ampie facoltà riconosciute ai soggetti residenti, peraltro, avrebbero potuto consentire agli stessi di evitare l imposizione dei redditi connessi ai capitali di cui avevano la disponibilità attraverso il loro trasferimento all estero. Si poneva, pertanto, la necessità di introdurre una rete di controlli di matrice fiscale, che supplisse alla sopravvenuta abolizione dei controlli valutari 3. In tal senso, il D.L. n. 167/1990 ha introdotto un articolata disciplina con diverse categorie di controlli con le quali attuare il cosiddetto «monitoraggio» fiscale 4. In generale, i controlli del D.Lgs. n. 167/1990 si estrinsecano in due categorie di obblighi: di rilevazione e segnalazione (di cui agli artt. 1, 3 e 3-bis del provvedimento); di dichiarazione (di cui agli artt. 2 e 4 del provvedimento). 3 4 G. ESCALAR, Monitoraggio fiscale e dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all estero, in Rass. Trib., 1995, pag Il provvedimento citato è stato tra l altro modificato dal D.Lgs. n. 461/1997, che ha apportato significative variazioni sia relativamente ai soggetti «monitorati» o obbligati alle rilevazioni in dichiarazione, sia relativamente alle operazioni oggetto del monitoraggio e degli obblighi dichiarativi.
26 10 LA RECENTE NORMATIVA IN TEMA DI RIENTRO DEI CAPITALI DALL ESTRERO 2.1 Obblighi di rilevazione e segnalazione Nella categoria di cui al punto a) rientra, in primo luogo, l obbligo degli intermediari (banche e SIM) di mantenere evidenza delle operazioni di trasferimento da o verso l estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a di lire (effettuati anche a mezzo di assegni postali, bancari e circolari), eseguite dagli intermediari per conto o a favore dei seguenti soggetti residenti: 1. persone fisiche; 2. enti non commerciali; 3. società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n Nel novero dei soggetti sottoposti a monitoraggio, come si evince, non sono state incluse né le società di capitali, né le società di persone e, ciò, in forza della considerazione che essi possono attestare le proprie movimentazioni da e verso l estero, nonché i redditi conseguiti mediante investimenti esteri o derivanti da attività estere di natura finanziaria, sulla base dei loro dati di bilancio e della loro contabilità 5. Le evidenze (e, cioè, i dati riguardanti i soggetti che pongono in essere l operazione e gli estremi dell operazione stessa) rilevate dagli intermediari sono, ai sensi del comma 3 dell art. 1 del D.L. n. 167/1990, tenute a disposizione dell Amministrazione finanziaria per cinque anni e a questa trasmesse annualmente. Il predetto obbligo di rilevazione non sussiste nel caso di trasferimenti da e verso l estero, relativi ad operazioni effettuate nell ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/ ; al riguardo, l art. 10 di quest ultimo provvedimento ha espressamente sancito l insussistenza degli obblighi di rilevazione, nel caso in cui i soggetti monitorati abbiano optato per il regime del risparmio gestito o del risparmio amministrato Cfr., F. ORAZI, Le modifiche recate dal D.Lgs. n. 461/97 alla disciplina del monitoraggio fiscale, in Il Fisco, 1998, pag Art. 6. Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. Art. 7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. In proposito, la Relazione governativa al D. Lgs. N. 461/97ha giustificato l esonero dagli obblighi di rilevazione, affermando che nei casi di risparmio amministrato e gestito, la tassazione viene operata
27 LO SCUDO FISCALE 11 Sempre con riferimento a quanto previsto nel punto a), l art. 3 del D.L. n. 167/1990 sancisce l obbligo di comunicazione all UIC per i trasferimenti al seguito, ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, d importo superiore a di lire o al relativo controvalore. Per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione, l art. 2 del D.L. n. 167/1990 stabilisce, in primo luogo, l obbligo per i soggetti già sopra indicati, che effettuano trasferimenti da o verso l estero senza l intervento degli intermediari, ma attraverso non residenti, di evidenziare nella dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi, qualora questi siano superiori a di lire; l obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo Obblighi dichiarativi Ai sensi dell art. 4 del D.L. n. 167/1990, invece, i soggetti interessati 9 devono evidenziare in dichiarazione: gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo d imposta se l ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, sempre al termine del periodo d imposta, risulta superiore a di lire (l obbligo sussiste anche se nel corso dell anno non siano intervenute movimentazioni); i trasferimenti da, verso e sull estero, che hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a di lire. Quest obbligo sussiste anche se al termine 8 9 direttamente dall intermediario con la conseguenza che, non sussistendo l obbligo di dichiarazione a carico del contribuente, la segnalazione al Fisco è priva di concreta utilità. Si vedano in merito le istruzioni del modello Unico. Persone fisiche, società semplici e associazioni ad esse equiparate.
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