Polizza Obiettivo Assistenza
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1 Fascicolo Informativo Polizza Obiettivo Assistenza Contratto di Assicurazione Multigaranzia Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all'aderente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. Società del Gruppo Assicurativo
2 Polizza Obiettivo Assistenza - Nota Informativa Indice NOTA INFORMATIVA pag. 1 di 3 GLOSSARIO pag. 1 di 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 1 di 2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di OGGETTO DELL ASSICURAZIONE pag. 1 di DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE pag. 1 di PAGAMENTO DEL PREMIO pag. 1 di RISOLUZIONE DEL CONTRATTO pag. 1 di VALIDITÀ TERRITORIALE pag. 1 di RISCHIO GUERRA pag. 1 di DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO pag. 1 di ALTRE ASSICURAZIONI pag. 2 di ONERI FISCALI pag. 2 di LEGGE APPLICABILE pag. 2 di PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE pag. 2 di 11 SEZIONE A ASSISTENZA SALUTE pag. 2 di 12 A 1 SERVIZI pag. 2 di 11 A 1.1. CONSIGLI MEDICI TELEFONICI pag. 2 di 11 A 1.2. RETE DI STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE CON MEDIC4ALL TARIFFE PREFERENZIALI pag. 2 di 11 A 1.3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL ESTERO pag. 2 di 11 A 1.4. CONSULENZA SANITARIA PER VIAGGI ALL ESTERO pag. 2 di 11 A 1.5. COLLEGAMENTO CONTINUO CON LA STRUTTURA SANITARIA PER INFORMAZIONI SULLA DEGENZA pag. 2 di 11 A 1.6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE pag. 2 di 11 A 1.7. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI pag. 2 di 11 A 2 PRESTAZIONI pag. 3 di 11 A 2.1. INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA pag. 3 di 11 A 2.2. INVIO DI UN INFERMIERE pag. 3 di 11 A 2.3. ASSISTENZA PER CURE FISIOTERAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO pag. 3 di 11 A 2.4. ACCOMPAGNATORE E MEZZO DI TRASPORTO PER RECARSI IN STRUTTURE SANITARIE pag. 3 di 11 A 2.5. TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE IN AUTOAMBULANZA pag. 3 di 11 A 2.6. PRELIEVO DI CAMPIONI DA ANALIZZARE E CONSEGNA ESITI pag. 3 di 11 A 2.7. CONSEGNA DI MEDICINALI URGENTI IN ITALIA pag. 3 di 11 A 2.8. TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE SPECIALIZZATE O RIENTRO SANITARIO pag. 3 di 11 A 2.9. RIENTRO DEL CONVALESCENTE DA STRUTTURE SANITARIE pag. 4 di 11 A RIENTRO CON UN FAMILIARE pag. 4 di 11 A RIENTRO FUNERARIO pag. 4 di 11 A RIENTRO ANTICIPATO PER DECESSO DI UN FAMILIARE pag. 4 di 11 A RIENTRO DEI PASSEGGERI TRASPORTATI pag. 4 di 11 A RIENTRO ANTICIPATO E POSTICIPATO pag. 4 di 11 A TRASFERIMENTO CON UN FAMILIARE O VIAGGIO DI UN FAMILIARE pag. 4 di 11 A TRASPORTO CON ELICOTTERO IN ITALIA pag. 5 di 11 A ASSISTENZA A MINORENNI pag. 5 di 11 A INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL ESTERO pag. 5 di 11 A INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL ESTERO pag. 5 di 11 A PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO pag. 5 di 11 A ANTICIPO DI SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE pag. 5 di 11 A CONSULTI TRA SPECIALISTI pag. 5 di 11 A 3 PRESTAZIONE SECOND OPINION pag. 5 di 11 A 3.1 PREMESSA pag. 6 di 11 A 3.2 IL SERVIZIO PRESTATO pag. 6 di 11 A 3.3 ELENCO PATOLOGIE OGGETTO DELLA GARANZIA pag. 6 di 11
3 Polizza Obiettivo Assistenza - Nota Informativa Indice SEZIONE B ASSISTENZA MOBILITÀ pag. 8 di 11 B 1 ASSISTENZA ALL AUTO pag. 8 di 11 B 1.1. SOCCORSO STRADALE / INTERVENTI RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO pag. 8 di 11 B 1.2. SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI pag. 8 di 11 B 1.3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE IN ITALIA pag. 8 di 11 B 2 SPESE MEDICHE IN VIAGGIO pag. 8 di 11 B 2.1. COSA ASSICURA pag. 8 di 11 B 2.2. ESCLUSIONI pag. 9 di 11 B 2.3. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 9 di 11 B 3 SERVIZI pag. 9 di 11 B 3.1. INFORMAZIONI TURISTICHE pag. 9 di 11 B 3.2. NAVIGAZIONE ASSISTITA pag. 9 di 11 B 3.3. PRONTO TRAVEL pag. 9 di 11 SEZIONE C - ASSISTENZA CASA E GARANZIA FURTO, SCIPPO E RAPINA pag. 10 di 11 C 1 ASSISTENZA ALLA CASA pag. 10 di 11 C 1.1. UN IDRAULICO pag. 10 di 11 C 1.2. UN ELETTRICISTA pag. 10 di 11 C 1.3. UN FABBRO pag. 10 di 11 C 2 GARANZIA FURTO, SCIPPO E RAPINA pag. 10 di 11 C 2.1. COSA ASSICURA pag. 10 di 11 C 2.2. QUANTO ASSICURA pag. 10 di 11 C 2.3. ESCLUSIONI pag. 10 di 11 C 2.4. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO pag. 10 di 11
4 Polizza Obiettivo Assistenza Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
5 Polizza Obiettivo Assistenza - Nota Informativa 1/3 A. Informazioni sull Impresa di assicurazione 1) Informazioni generali La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a. è costituita in forma giuridica di società per azioni e appartiene al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.a. ha: Sede legale e direzione generale in Corso Giulio Cesare, Torino ITALIA, tel , fax , sito internet indirizzo di posta elettronica info@intesasanpaoloassicura.com Uffici amministrativi in Viale Stelvio, 55/ Milano ITALIA, tel La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/1996 pubblicato su G.U. n. 236 dell 8/10/1996 e n del 21/07/2006 pubblicato su G.U. n. 185 del 10/08/2006. La Società ha come socio unico Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed è soggetta all attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.; è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n ) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società La Società Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., in base a quanto riportato sul bilancio d esercizio 2012, dispone della seguente situazione patrimoniale. Patrimonio netto Capitale sociale Riserve patrimoniali Indice di Solvibilità , , ,00 2,79 Si precisa che l indice di solvibilità rappresenta il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Eventuali successivi aggiornamenti sulla situazione patrimoniale della Società sono disponibili sul sito B. Informazioni sul contratto La polizza ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. L assicurato può dare disdetta dal contratto inviando a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. idonea comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza dell anno assicurativo; in tal caso il contratto cesserà di produrre i propri effetti alle ore del giorno di scadenza annuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 2 Decorrenza e durata dell assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. In ipotesi di risoluzione della convenzione tra la Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo e la Società il contratto fra l assicurato e la Società sarà risolto con effetto alla data di scadenza annuale del contratto medesimo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 2 Decorrenza e durata dell assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. 3) Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura assicurativa è articolata in più sezioni e offre le seguenti garanzie: - Assistenza salute - Assistenza mobilità - Assistenza casa e garanzia furto, scippo e rapina Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle sezioni A Assistenza salute, B Assistenza mobilità e C Assistenza casa e garanzia furto, scippo e rapina delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA. Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 1 Oggetto dell assicurazione, 6 Rischio guerra, A 1.1. Consigli medici telefonici, A Rientro dei passeggeri trasportati, A Trasferimento con un familiare o viaggio di un familiare, A Invio di medicinali urgenti all estero, A Prolungamento del soggiorno A Anticipo di spese mediche e ospedaliere, A 3.4. esclusioni, B 1.1. Soccorso stradale / interventi riparazioni sul posto e traino, B 1.2. Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici, B 1.3. Autovettura in sostituzione in Italia, B 2.1. Cosa assicura, B 2.2. Esclusioni, C 1.1. Un idraulico, C 1.2. Un elettricista, C 1.3. Un fabbro, C 2.3. Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA.Sono presenti franchigie, scoperti e massimali. Si rinvia agli artt. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. A 2.2. Invio di un infermiere, A 2.3. Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo, A 2.4.Accompagnatore e mezzo di trasporto per recarsi in Strutture sanitarie, A 2.5. Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza, A 2.6. Prelievo di campioni da analizzare e consegna esiti, A 2.7. Consegna di medicinali urgenti in Italia, A Rientro con un familiare, A Rientro dei passeggeri trasportati, A Rientro anticipato e posticipato, A Trasferimento con un familiare o viaggio di un familiare, A Trasporto con elicottero in Italia, A Assistenza a minorenni, A Interprete a disposizione all estero, A Prolungamento
6 Polizza Obiettivo Assistenza - Nota Informativa 2/3 del soggiorno, A Consulti tra specialisti, B 2.1. Cosa assicura, C 1.1. Un idraulico, C 1.2. Un elettricista, C 1.3. Un fabbro, C 2.2. Quanto assicura delle Condizioni di Assicurazione. Esempio numerico di applicazione di massimale dell indennizzo. Qualora a seguito della rottura del tubo di carico dell acqua posto nella cucina dell abitazione dell assicurato si verifichi una perdita di acqua; l assicurato, può attraverso l attivazione della garanzia ASSISTENZA CASA prevista dalla presente polizza richiedere alla struttura organizzativa l invio di un tecnico specializzato. Ipotizzando che il danno si sia verificato su un raccordo della tubazione, e che per l attività di controllo e riparazione del predetto raccordo il tecnico richieda a titolo di compensi la somma di 100,00 IVA inclusa. La società tiene a proprio carico l intero predetto costo in quanto inferiore al massimo di 150,00 IVA inclusa previsto dalle Condizioni di Assicurazione. 4) Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione assicurativa. Per maggiori dettagli si invita a leggere attentamente l art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione. 5) Premi I premi devono essere pagati con periodicità annuale ad ogni ricorrenza annua del contratto. Il pagamento può avvenire solo in soluzione unica. In ogni caso i premi possono essere pagati esclusivamente per il tramite di addebito in conto corrente presso una delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. 6) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 7) Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 8) Diritto di recesso Come riportato alla lettera B - Informazioni sul contratto della presente Nota Informativa, il contraente può recedere dal contratto dandone disdetta a mezzo lettera raccomandata inviata alla Società entro 60 giorni dalla scadenza dell anno assicurativo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 2 Decorrenza e durata dell assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. 9) Regime fiscale Al contratto si applica il trattamento fiscale italiano. Le aliquote d imposta sono quelle di seguito riportate in funzione del ramo assicurativo. Furto: 22,25% Assistenza: 10,00% C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 10) Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA. La società eroga i servizi e le prestazioni che si rendono necessarie a seguito del verificarsi degli eventi indicati, attraverso la Struttura Organizzativa di Ima Italia Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, ai seguenti numeri: dall ITALIA dall ESTERO prefisso internazionale In relazione a quanto previsto al punto B 2 Spese mediche in viaggio in caso di sinistro, la denuncia deve avvenire entro i termini e secondo le modalità di cui alle condizioni contrattuali. Più precisamente il Contraente o l Assicurato deve comunicare il sinistro stesso alla Società tramite lettera raccomandata da inviare, entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell evento, a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. presso Ima Italia Assistance S.p.A. Ufficio Assistenza Piazza Indro Montanelli Sesto San Giovanni (MI)
7 Polizza Obiettivo Assistenza - Nota Informativa 3/3 In relazione a quanto previsto al punto C 2 Garanzia Furto Scippo e Rapina in caso di sinistro, la denuncia deve avvenire entro i termini e secondo le modalità di cui alle condizioni contrattuali. Più precisamente il Contraente o l Assicurato deve comunicare il sinistro stesso alla Società tramite lettera raccomandata da inviare a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Corso Giulio Cesare Torino Con riferimento alle sole coperture assicurative di cui al punto B 1 Assistenza all Auto, i servizi e le prestazioni vengono erogati attraverso la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, ai seguenti numeri: dall ITALIA numero dall ESTERO prefisso internazionale Per maggiori dettagli si rimanda alla regolamentazione degli artt. 1 Oggetto dell assicurazione, B 2.2 Esclusioni; B 2.3 Cosa fare in caso di sinistro, C 2.3 Esclusioni, C 2.4 Cosa fare in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione. 11) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del Servizio Corso Giulio Cesare Torino, fax , reclami@intesasanpaoloassicura.com. Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, può presentare un esposto con la documentazione relativa a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via Del Quirinale, Roma Tel Fax: oppure I reclami indirizzati all Ivass dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere e possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti sulla polizza, l Assicurato può contattare il Servizio Clienti al numero (il costo della telefonata è ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante). In caso di chiamata dall estero il numero di riferimento è Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ( nell apposita sezione dedicata al prodotto OBIETTIVO ASSITENZA. Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. L Amministratore Delegato (Alessandro Scarfò)
8 Polizza Obiettivo Assistenza Glossario
9 Polizza Obiettivo Assistenza - Glossario 1/2 Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante ai fini contrattuali: ADERENTE La persona fisica, titolare del rapporto di conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che ha aderito alla polizza collettiva OBIETTIVO ASSISTENZA. ASSICURATO La persona protetta dall assicurazione. ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE Assistenza prestata da infermieri in possesso di specifico diploma. BANCA Istituto autorizzato dalla Banca d Italia all esercizio dell attività bancaria, distributrice del prodotto. CENTRALE MSO (MEDICAL SECOND OPINION) è la struttura IMSAS S.r.l. - International Medical System and Services - che è in funzione dalle ore 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che in virtù dell accordo con medici specialisti nazionali ed internazionali, provvede alla gestione ed all erogazione della seconda opinione medica. CONTRAENTE La Banca che ha stipulato con la Società il contratto di convenzione avente ad oggetto la polizza collettiva OBIETTIVO ASSISTENZA a favore dei propri correntisti. DAY HOSPITAL/DAY SURGERY Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione della cartella clinica. FRANCHIGIA/SCOPERTO Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) ed in percentuale (scoperto) sull ammontare del danno, che rimane a carico dell Assicurato. IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A. Struttura Organizzativa che eroga i servizi e le prestazioni di assistenza per conto della Società. INDENNIZZO Quanto dovuto all Assicurato in caso di sinistro. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono considerati infortuni anche: L avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze; Le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali; Le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal , l'ivass succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'isvap. LUOGO DI CURA Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati luoghi di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri di benessere.
10 Polizza Obiettivo Assistenza - Glossario 2/2 MALATTIA Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. MALATTIA IMPROVVISA Malattia a decorso rapido che ha inizio in tempo brevissimo e non dipende da fattori morbosi preesistenti. MALATTIA IN ATTO Malattia clinicamente accertata o presente con sintomi oggettivi. Malattie e sintomi possono risultare anche da dichiarazioni o documentazione medica fornite in data posteriore alla stipulazione della polizza. MEDIC4ALL Struttura organizzativa che eroga le prestazioni di convenzionamento con istituti di cura. RESIDENZA Luogo in Italia in cui l Assicurato ha stabilito la dimora abituale. RICOVERO/DEGENZA Permanenza in luogo di cura con pernottamento o in day hospital/day surgery. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETÀ INTESA SANPAOLO ASSICURA S.p.A., con sede legale in Corso Giulio Cesare 268, Torino. STRUTTURA ORGANIZZATIVA Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza. STRUTTURE SANITARIE Luoghi di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici autorizzati. VEICOLO Il veicolo a motore (auto, camion, motociclo di cilindrata superiore a 50 c.c.) guidato dal sottoscrittore dell assicurazione e di sua proprietà o di proprietà di un componente del suo nucleo familiare risultante nello stato di famiglia. VIAGGIO Qualsiasi spostamento al dì fuori del comune dì residenza o soggiorno dell'assicurato. VISITA SPECIALISTICA Visita effettuata da medico chirurgo ìn possesso dì titolo dì specìalìzzazìone inerente la patologia motivo della visita stessa.
11 Polizza Obiettivo Assistenza Informativa sul trattamento dei dati personali Informativa aggiornata agosto 2013
12 Polizza Obiettivo Assistenza - Informativa sul trattamento dei dati personali 1/2 Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice Privacy ) Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito anche la Società ) appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa nella sua qualità di Interessato (Contraente/Assicurato) circa l utilizzo dei dati personali che la riguardano e sui suoi diritti. 1. FONTE DEI DATI PERSONALI I dati personali oggetto del trattamento (nome, cognome, sesso, residenza, professione, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e ogni altro dato necessario per lo svolgimento dei trattamenti di cui al successivo punto 2) sono raccolti direttamente o tramite le reti di vendita presso la clientela e/o presso terzi 1 legittimati a fornire tale comunicazione, durante la fase di negoziazione e perfezionamento del rapporto contrattuale ovvero durante la fase successiva di esecuzione e gestione del rapporto stesso. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I Suoi dati personali sono trattati nell ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità: a) svolgere le attività strettamente connesse e strumentali alla conclusione, alla gestione e alla esecuzione del rapporto contrattuale 2 ; b) adempiere agli obblighi derivanti da normative nazionali e comunitarie, nonché a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo 3 ; c) con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolgere attività funzionali alla promozione, alla erogazione e/o alla vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di mercato, di customer satisfaction e dei bisogni della clientela, nonché (iii) offrire prodotti e servizi individuati attraverso l elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, desiderata, ecc. (nel seguito unitariamente considerate le Attività Promo-Commerciali ). I suoi dati personali potranno altresì essere ceduti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo per lo svolgimento delle Attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze. Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute, oltre che dalla Società, da ciascuna delle altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati, attraverso: (i) manifestazioni a premio, (ii) la posta ordinaria o elettronica, (iii) il telefono (anche cellulare), (iv) il telefax, (v) internet, (vi) visite a domicilio (vii) SMS/ MMS, e (viii) altri sistemi di comunicazione a distanza anche automatizzati. 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 5) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. 4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale. Ne consegue che l eventuale rifiuto di rispondere può comportare l impossibilità di stipulare o dare esecuzione al rapporto contrattuale stesso. Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-Commerciali è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto 2, lett. c). 5. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI a) Per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza, ad altri soggetti 4 del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano in Italia o all estero (anche al di fuori dell Unione Europea) 5 come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) e il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), nonché l eventuale trasferimento dei dati anche al di fuori dell Unione Europea, ed è strettamente necessario per concludere e dare esecuzione al rapporto contrattuale. b) Per le finalità di cui al punto 2, lett. c) - ovvero le Attività Promo-commerciali sopra definite - i suoi dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società terze i cui prodotti e/o servizi sono oggetto di Attività Promo-Commerciali o che svolgono attività di supporto/realizzazione di tali attività, a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);, a studi e società nell ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
13 Polizza Obiettivo Assistenza - Informativa sul trattamento dei dati personali 2/2 a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo. Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società ( e può anche essere richiesto scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com. I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. 6. DATI DI SOGGETTI TERZI La informiamo che gli eventuali dati personali di altri soggetti (ad es. danneggiato, terzo pagatore, ecc.) da lei forniti saranno utilizzati dalla Società soltanto nei limiti strettamente inerenti alla fornitura e gestione dei servizi e/o prodotti richiesti (finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e/o per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria (finalità di cui al precedente punto 2, lett. b). 7. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL INTERESSATO INCAPACE DI AGIRE La presente informativa, per quanto direttamente applicabile e con esclusivo riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lett. a) e b), riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale dell Interessato qualora quest ultimo sia incapace di agire. 8. DIRITTI DELL INTERESSATO Ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché delle logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta i per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare, Per ulteriori informazioni e per l esercizio dei diritti di cui all art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Privacy - Corso Giulio Cesare Torino. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a privacy@intesasanpaoloassicura.com. 1. Ad esempio, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell Ordine e altri soggetti pubblici. 2. A titolo esemplificativo: negoziazione, predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione anche con finalità previdenziali, acquisizione delle adesioni a fondi pensione, raccolta premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni contrattuali, ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione, prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore. 3. Ad esempio la valutazione dell adeguatezza del contratto offerto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. 4. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti alcuni facenti parte della c.d. catena assicurativa : - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori; - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.); - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (ad es. Medic4all, I.M.A. S.p.A.) a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest ultima attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.); - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate; - nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 5. A titolo esemplificativo i Suoi dati personali possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dell Unione Europea per motivi inerenti all esecuzione del contratto di cui alla finalità sub punto 2 lett. a) collegati alla gestione del rapporto contrattuale (per es. riassicurazione).
14 Polizza Obiettivo Assistenza Condizioni di Assicurazione
15 Polizza Obiettivo Assistenza - Condizioni di Assicurazione 1/11 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A norma delle seguenti condizioni di assicurazione la Società si impegna ad erogare le seguenti prestazioni o servizi: ASSISTENZA SALUTE Le coperture assicurative previste nella presente sezione, valenti nei confronti dell Aderente e nei confronti dei famigliari con esso conviventi quali risultanti dallo stato di famiglia, sono fornite per un massimo di 5 volte per ogni anno di validità della polizza. ASSISTENZA MOBILITÀ Le coperture assicurative previste nella presente sezione valgono nei confronti dell Aderente, in particolare: In relazione al punto B 1 Assistenza all Auto, in qualità di conducente di veicoli a motore di sua proprietà o di proprietà di un componente del suo nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. Le coperture assicurative previste nella presente sezione sono fornite per un massimo di 3 volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della polizza ed a condizione che il luogo del sinistro sia al di fuori del comune di residenza dell Assicurato; In relazione al punto B 2 Spese Mediche in Viaggio, in qualità di persona colpita da improvvisa alterazione dello stato di salute durante un viaggio; In relazione al punto B 3 Servizi, in qualità di titolare del conto corrente cui è abbinata l assicurazione. ASSISTENZA CASA E GARANZIA FURTO, SCIPPO E RAPINA In relazione al punto C 1 Assistenza alla Casa, l assicurazione vale per l abitazione dell Assicurato risultante all indirizzo indicato sul modulo di adesione; in relazione al punto C 2 Garanzia Furto, Scippo e Rapina, l assicurazione vale per il titolare del conto che ha sottoscritto il modulo di adesione. La società eroga i servizi e le prestazioni che si rendono necessarie a seguito del verificarsi degli eventi indicati, attraverso la Struttura Organizzativa di Ima Italia Assistance, attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, ai seguenti numeri: dall ITALIA numero dall ESTERO prefisso internazionale L Assicurato per usufruire dei servizi e delle prestazioni previste, deve contattare preventivamente la Struttura Organizzativa ai numeri su indicati, fornendo: Le proprie generalità (nome e cognome); Le generalità (nome e cognome) dell aderente all assicurazione; Il n di conto corrente a cui è abbinata la polizza; Il tipo di servizio o di prestazione richiesta; Il numero di telefono del luogo di chiamata e l indirizzo, anche temporaneo. 2. DECORRENZA E DURATA DELL ASSI- CURAZIONE Le coperture assicurative decorrono dalle ore del giorno 15 del mese successivo a quello in cui l aderente ha sottoscritto il modulo di adesione. Il presente contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza anniversaria per un altro anno; fatta salva la possibilità per il contraente di poter recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale inviando, entro 60 giorni prima della scadenza, raccomandata A.R. indirizzata alla sede della Società. La risoluzione della convenzione fra la Contraente e la Società comporta la risoluzione del contratto fra Aderente e Società con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla data di risoluzione del contratto fra Contraente e Società. La Contraente si impegna a comunicare all Aderente l intervenuta risoluzione del contratto di convenzione con la Società. Tale comunicazione sarà inviata al domicilio dell Aderente entro 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto di assicurazione. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO I premi devono essere pagati con periodicità annuale ad ogni ricorrenza annua del contratto. Il pagamento può avvenire solo in soluzione unica. Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile all addebito su conto corrente intrattenuto presso una Filiale della Banca distributrice del prodotto. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. 4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La cessazione del rapporto di conto corrente fra l Aderente alla convenzione Obiettivo Assistenza e la Banca distributrice del prodotto comporta la risoluzione del presente contratto con effetto alla data di scadenza annuale del contratto medesimo. 5. VALIDITÀ TERRITORIALE L assicurazione vale in tutto il mondo. 6. RISCHIO GUERRA Le garanzie previste nella sezione A ASSISTENZA SALUTE, se applicabili anche quando l Assicurato si trova al di fuori dei confini nazionali, non valgono qualora l assicurato si trovi in una nazione in stato di guerra anche non dichiarata. 7. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR- COSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo e la stessa
16 Polizza Obiettivo Assistenza - Condizioni di Assicurazione 2/11 cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. 8. ALTRE ASSICURAZIONI In caso di Sinistro l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L Assicurato è tenuto a darne avviso e a richiedere a ciascuno degli assicuratori l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 9. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 10. LEGGE APPLICABILE Alla polizza viene applicata la Legge Italiana. 11. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE Tutte le controversie relative al presente contratto possono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. N. 28/2010 e successive modifiche che le parti dichiarano espressamente di accettare integralmente da effettuare innanzi l Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può essere inviata, a cura dell'organismo di Mediazione, presso la sede legale della Compagnia - Ufficio Sinistri -Mediazione oppure all'indirizzo organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com o al numero di fax Se la mediazione non ha successo, il foro competete esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. SEZIONE A ASSISTENZA SALUTE A 1 SERVIZI A 1.1. CONSIGLI MEDICI TELEFONICI Qualora l Assicurato abbia necessità d informazioni e consigli sui primi provvedimenti d urgenza d adottare, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il proprio servizio di consulenza medica telefonica. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche. A 1.2. RETE DI STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE CON MEDIC4ALL TA- RIFFE PREFERENZIALI Qualora l Assicurato abbia necessità d informazioni e prenotazioni su strutture sanitarie, la Struttura Organizzativa è a disposizione con la rete di strutture sanitarie con essa convenzionate (Case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorii diagnostici). La Compagnia consente di usufruire tramite la Struttura Organizzativa delle tariffe preferenziali preconcordate. A 1.3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL ESTERO Qualora l Assicurato richieda una visita specialistica all estero, la Struttura Organizzativa provvede a segnalare il nominativo di un medico il più vicino possibile al luogo in cui si trova l Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali. A 1.4. CONSULENZA SANITARIA PER VIAGGI ALL ESTERO Qualora l Assicurato debba intraprendere un viaggio in paesi tropicali o comunque definiti a rischio dal punto di vista sanitario, la Struttura Organizzativa è a disposizione per fornire informazioni su: Vaccinazioni e profilassi necessarie prima del viaggio; Consigli igienico-sanitari e norme d adottare durante il viaggio; Segnalazioni di medici o centri specializzati in medicina tropicale od infettivologia in Italia. In caso di malattia incorsa durante il viaggio o nei 15 giorni successivi al rientro in Italia, i medici della Struttura Organizzativa sono a disposizione per consigli telefonici all Assicurato o per un consulto con i medici che l hanno in cura. A 1.5. COLLEGAMENTO CONTINUO CON LA STRUTTURA SANITARIA PER INFOR- MAZIONI SULLA DEGENZA Qualora l Assicurato, mentre è in viaggio, a seguito d infortunio o malattia, debba essere ricoverato d urgenza in una struttura sanitaria ed i suoi familiari richiedano d essere informati sulle sue condizioni anche da casa, la Struttura Organizzativa effettua un collegamento telefonico diretto tra i propri medici ed il medico curante sul posto. Le notizie cliniche saranno poi comunicate telefonicamente alla famiglia dell Assicurato. A 1.6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE Qualora l Assicurato abbia necessità, per i medicinali commercializzati in Italia, d informazioni su: Loro composizione; Equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio; Posologie consigliate dalle Case produttrici; Eventuali controindicazioni; la Struttura Organizzativa mette a disposizione il proprio servizio di consulenza medica telefonica. A 1.7. TRASMISSIONE DI MESSAGGI UR- GENTI Qualora l Assicurato, mentre è in viaggio, abbia necessità di trasmettere a persone in Italia o all estero messaggi urgenti che rivestano carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Struttura Organizzativa, accertata l oggettiva urgenza del messaggio,
17 Polizza Obiettivo Assistenza - Condizioni di Assicurazione 3/11 compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall Assicurato, provvede a trasmetterlo. La Struttura Organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi. A 2 PRESTAZIONI A 2.1. INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA Qualora l Assicurato richieda una visita medica generica urgente in Italia nei giorni feriali dalle ore alle ore 08.00, al sabato e nei giorni prefestivi dalle alle e nei giorni festivi 24 ore su 24, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede ad inviare un medico senza alcun costo a carico dell Assicurato. Qualora nessuno dei medici della Rete Esterna sia immediatamente disponibile e sempre che l intervento del medico sia valutato urgente, la Struttura Organizzativa puó organizzare, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura sanitaria mediante autovettura od autoambulanza, senza alcun costo a carico dell Assicurato. A 2.2. INVIO DI UN INFERMIERE Qualora l Assicurato, ricoverato in una struttura sanitaria, al momento della dimissione richieda, in quanto prescritto dai medici curanti, l assistenza infermieristica presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa provvede a reperire e ad inviare il relativo personale, ponendo il costo a proprio carico con il limite di 500,00 IVA inclusa. A 2.3. ASSISTENZA PER CURE FISIOTE- RAPICHE CON INDIRIZZO RIABILITATIVO Qualora l Assicurato, a seguito di ricovero o intervento chirurgico in day hospital debba sottoporsi a riabilitazione eseguita da un fisioterapista secondo le indicazioni risultanti da cartella clinica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare al domicilio dell Assicurato un fisioterapista, ponendo il costo a proprio carico con il limite di 500,00 IVA inclusa. A 2.4. ACCOMPAGNATORE E MEZZO DI TRASPORTO PER RECARSI IN STRUT- TURE SANITARIE Qualora l Assicurato, nei trenta giorni successivi alle dimissioni da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato, richieda un accompagnatore e un mezzo di trasporto per recarsi dalla propria residenza in strutture sanitarie dove effettuare controlli, esami, trattamenti e cure, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede a reperirli, ponendo il costo a proprio carico con il limite di 500,00 IVA inclusa. A 2.5. TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE IN AUTOAMBULANZA Qualora l Assicurato richieda un trasporto in autoambulanza dalla propria residenza in Italia ad una struttura sanitaria della Regione di residenza e viceversa, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede all invio di un autoambulanza, ponendo il costo a proprio carico, con il limite di 150,00 IVA inclusa per evento. A 2.6. PRELIEVO DI CAMPIONI DA ANALIZ- ZARE E CONSEGNA ESITI Qualora l Assicurato richieda esami diagnostici prescritti dal medico curante e sia impossibilitato a muoversi dalla propria residenza come certificato dallo stesso medico, la Struttura Organizzativa organizza, senza alcun onere a carico dell Assicurato, il prelievo dei campioni da analizzare effettuato presso la residenza dell Assicurato, la consegna al laboratorio convenzionato e la successiva consegna all Assicurato degli esiti degli esami. Il costo degli esami di laboratorio rimane a totale carico dell Assicurato. A 2.7. CONSEGNA DI MEDICINALI UR- GENTI IN ITALIA Qualora l Assicurato, non potendosi allontanare dalla propria residenza per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, a seguito di prescrizione medica, richieda medicinali regolarmente registrati in Italia prescritti dal medico curante a lui indispensabili per il proseguimento di una terapia in corso, la Struttura Organizzativa, ritirata la relativa ricetta presso l Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto. È a carico dell Assicurato il solo costo dei medicinali, che andrá rimborsato al momento della consegna. A 2.8. TRASFERIMENTO IN STRUTTURE SANITARIE SPECIALIZZATE O RIENTRO SANITARIO Qualora l Assicurato, affetto da una patologia che per ragioni obiettive, non è ritenuta curabile in una struttura sanitaria della regione di sua residenza, richieda il proprio trasferimento presso altre strutture sanitarie italiane o estere specializzate per terapie o interventi chirurgici solo lá effettuabili, o che trovandosi in viaggio richieda il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantirgli le cure specifiche del suo caso o presso la sua stessa residenza, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici, d intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a: Organizzare il trasferimento dell Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengono più idonei alle sue condizioni tra aereo sanitario; Aereo di linea (eventualmente barellato); Treno/vagone letto (prima classe); Autoambulanza; Altri mezzi adatti alla circostanza; Il trasferimento dell Assicurato con aereo sanitario può avere luogo da tutti i Paesi europei; per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente con aereo di
18 Polizza Obiettivo Assistenza - Condizioni di Assicurazione 4/11 linea, eventualmente barellato; Assistere l Assicurato durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto che accompagna l Assicurato, sono a carico della Compagnia. Non danno luogo al trasferimento: 1. Le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie; 2. le malattie e gli infortuni che non impediscono all Assicurato di proseguire il viaggio o che possano essere curate sul posto. La prestazione viene fornita: Dal giorno di decorrenza dell assicurazione per trasferimenti resi necessari da infortunio; Dal 60 giorno successivo a quello di decorrenza dell assicurazione, per trasferimenti resi necessari da malattia. A 2.9. RIENTRO DEL CONVALESCENTE DA STRUTTURE SANITARIE Qualora l Assicurato, convalescente a seguito di un ricovero in una struttura sanitaria, richieda di rientrare alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvede a: Organizzare il trasferimento dell Assicurato alla sua residenza nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengono più idonei alle sue condizioni tra aereo di linea (classe economica), treno (prima classe), autoambulanza od altri mezzi adatti alla circostanza; Assistere l Assicurato durante il trasferimento, se dai propri medici giudicato necessario, con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico che accompagna l Assicurato e le spese dei biglietti del viaggio dell eventuale familiare, sono posti a carico della Compagnia. A RIENTRO CON UN FAMILIARE Qualora l Assicurato in viaggio necessiti della prestazione Rientro sanitario, o della prestazione Rientro del convalescente da strutture sanitarie e nel caso che non occorra l assistenza medica od infermieristica, la Struttura Organizzativa provvede a fare rientrare un familiare in viaggio con lui, con il mezzo utilizzato per il trasferimento dell Assicurato. L eventuale costo del trasporto è a carico della Compagnia senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di 750,00 IVA inclusa dall estero. A RIENTRO FUNERARIO Nel caso di decesso in viaggio dell Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto ed il trasporto stesso del corpo sono a carico della Compagnia. A RIENTRO ANTICIPATO PER DE- CESSO DI UN FAMILIARE Qualora l Assicurato sia in viaggio e debba interromperlo a seguito di decesso di un suo familiare (coniuge/convivente, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), la Struttura Organizzativa provvede a mettere a sua disposizione un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto, per rientrare alla propria residenza o per recarsi nel luogo dov è deceduto il familiare o dove viene inumato, ponendo il costo a carico della Compagnia. L Assicurato è tenuto a fornire al piú presto il certificato di morte rilasciato dall anagrafe. A RIENTRO DEI PASSEGGERI TRA- SPORTATI Qualora l Assicurato, in viaggio come conducente di un autoveicolo, necessiti della prestazione Rientro sanitario e non possa pertanto proseguire e qualora nessuno dei passeggeri a bordo sia in grado di sostituirlo alla guida, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione degli stessi passeggeri un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto adatto alla circostanza, per rientrare in Italia fino al luogo del ricovero o alla loro residenza. Il relativo costo è a carico della Compagnia con il limite per Assicurato di 250,00 IVA inclusa per trasferimenti sul territorio nazionale e di 750,00 IVA inclusa dall estero. Sono escluse le spese di soggiorno e qualsiasi altra spesa. A RIENTRO ANTICIPATO E POSTICI- PATO Qualora l Assicurato in un viaggio organizzato, a seguito di infortunio o malattia, come certificato dal medico curante, debba rientrare alla propria residenza anticipatamente o successivamente alla data prevista per il ritorno, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a sua disposizione, ponendo a carico della Compagnia il relativo costo, un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto adatto alla circostanza. L Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante. A TRASFERIMENTO CON UN FAMI- LIARE O VIAGGIO DI UN FAMILIARE Qualora l Assicurato in viaggio necessiti della prestazione Trasferimento in strutture sanitarie specializzate e nel caso che non occorra l assistenza medica od infermieristica, la Struttura Organizzativa provvede a fare rientrare un familiare in viaggio con lui con il
19 Polizza Obiettivo Assistenza - Condizioni di Assicurazione 5/11 mezzo utilizzato per il trasferimento dell Assicurato. Qualora l Assicurato in viaggio sia ricoverato in una struttura sanitaria e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero e qualora, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, richieda di essere raggiunto da questi, la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione di quest ultimo un biglietto d andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o in altro mezzo di trasporto, ponendo a carico della Compagnia la relativa spesa. In entrambi i casi sopra indicati l eventuale costo del trasporto è a carico della Compagnia senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di 1.500,00 IVA inclusa dall estero. A TRASPORTO CON ELICOTTERO IN ITALIA Qualora l Assicurato in viaggio, ricoverato in una struttura sanitaria italiana, richieda un trasporto in elicottero per essere trasferito in un altra struttura sanitaria italiana idonea a garantire le cure specifiche del suo caso, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici, d accordo con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede ad organizzare l intervento del mezzo aereo ponendo a carico della Compagnia la relativa spesa con il limite complessivo di 2.500,00 IVA inclusa. A ASSISTENZA A MINORENNI Qualora l Assicurato in viaggio sia nell impossibilità a seguito di infortunio o malattia, di occuparsi di figli minorenni che viaggiano con lui, la Struttura Organizzativa, provvede a mettere a disposizione di una persona indicata dall Assicurato o dagli stessi figli minorenni per prendersi cura di loro, un biglietto d andata e ritorno, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. Il costo del trasporto, adatto alla circostanza, è a carico della Compagnia senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di 1500,00 IVA inclusa dall estero. A INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL ESTERO Qualora medicinali regolarmente registrati in Italia, prescritti dal medico curante ed indispensabili all Assicurato per il proseguimento di una terapia in corso, siano introvabili sul posto, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici di guardia concordino che le specialità ivi reperibili non siano equivalenti, provvede ad inviare all Assicurato i medicinali, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. È a carico dell Assicurato il solo costo dei medicinali, che andrà rimborsato al rientro in Italia. A INTERPRETE A DISPOSIZIONE AL- L ESTERO Qualora l Assicurato in viaggio all estero sia ricoverato in una struttura sanitaria e richieda un interprete per favorire il contatto e lo scambio d informazioni tra l Assicurato stesso ed i medici curanti, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, ponendone i costi a carico della Compagnia con il limite di 500,00 IVA inclusa. A PROLUNGAMENTO DEL SOG- GIORNO Qualora l Assicurato, in un viaggio organizzato, sia costretto, a seguito di infortunio o malattia come certificato dal medico curante, a prolungare la sua permanenza oltre la data prevista per il ritorno, la Struttura Organizzativa provvede a prenotargli un albergo ponendo a carico della Compagnia esclusivamente il costo relativo alla camera ed alla prima colazione per un massimo di tre giorni e con il limite giornaliero di 100,00 IVA inclusa. L Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante. A ANTICIPO DI SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE Qualora l Assicurato inviaggio debba sostenere spese per cure ointerventi chirurgici non rimandabili ricevuti sul posto a cui non possa fare fronte immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le fatture relative a spese da sostenere per: Onorari medici; Ricoveri in strutture sanitarie ed eventuali interventi chirurgici; Onorari medici; Accertamenti diagnostici e medicinali durante lo stesso ricovero. Tale anticipo avrà il limite complessivo di 5.000,00 IVA inclusa per ogni anno di validità della polizza. Poiché il pagamento delle fatture rappresenta unicamente un anticipazione, l Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell anticipo. L Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Struttura Organizzativa la somma anticipata e, comunque, entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione. A CONSULTI TRA SPECIALISTI Qualora l Assicurato abbia consultato il suo specialista che, per la complessità del caso, richieda un consulto specifico con altro specialista, la Struttura Organizzativa, dopo l esame del proprio servizio medico, organizza il contatto fra il proprio specialista e quello dell Assicurato. La Compagnia si assumerà le spese della parcella del proprio specialista fino ad un massimo di 250,00 IVA inclusa.
20 Polizza Obiettivo Assistenza - Condizioni di Assicurazione 6/11 A 3 PRESTAZIONE SECOND OPINION A 3.1 PREMESSA Per Medical Second Opinion si intende il servizio di consulenza medica personalizzato, realizzato a cura di selezionate equipe di Medici Specialisti d eccellenza internazionali, rivolto a chi ha un grave problema di salute. Più precisamente, il servizio può essere utilizzato quando il quadro clinico prospettato all Assicurato non esprima certezze in termini di diagnosi o trattamenti terapeutici e pertanto l Assicurato stesso desideri avere un secondo parere, secondo le modalità descritte al seguente punto A 3.3. A 3.2 IL SERVIZIO PRESTATO La prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora l Assicurato, a seguito di malattia grave o infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente, necessiti di una consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa metterà in contatto l Assicurato con la Centrale MSO che effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale. Per beneficiare della prestazione, l Assicurato dovrà spiegare ai medici della Struttura Organizzativa il caso clinico per il quale richiede la seconda opinione medica. I medici della Struttura Organizzativa, inquadrato il caso con l Assicurato e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria. La documentazione raccolta, insieme alla richiesta di seconda opinione medica saranno trasmesse alla Centrale MSO che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula una risposta scritta, che verrà inviata direttamente all Assicurato. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del Direttore medico della Centrale MSO ed eventualmente con l assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. A 3.3 ELENCO PATOLOGIE OGGETTO DELLA GARANZIA La prestazione medical second opinion può essere richiesta in presenza di una delle patologie seguenti: Cancro Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne e dall invasione di tessuti. Ciò include la leucemia (ad eccezione della leucemia linfatica cronica) ma esclude il cancro localizzato e non invasivo (cancro in situ), inoltre sono esclusi i tumori correlati\derivanti da infezione da virus dell immunodeficienza umana e qualsiasi altro cancro cutaneo diverso da melanoma maligno e dal tumore spinale o cellulare. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da esame istopatologico o da specifica e circostanziata certificazione ospedaliera. La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N., radiologia tradizionale o altri accertamenti similari). Anemia aplastica Incapacità irreversibile del midollo osseo a produrre elementi figurati del sangue, che comporti anemia, neutropenia e trombocitopenia e che sia trattato almeno con una delle seguenti terapie: emo-trasfusioni periodiche, terapie continuative con agenti stimolanti del midollo, agenti immuno depressivi, trapianto di midollo osseo. Aneurismi o stenosi o rotture dell aorta toracica o addominale o delle grandi arterie o delle arterie endocraniche o della vena cava o superiore o della vena cava inferiore. Cirrosi epatica Patologia epatica cronica, caratterizzata dalla formazione di tessuto perilobulare, degenerazione epatocellulare, infiltrazione adiposa e cellulare e aeree di rigenerazione e ostacolo al normale flusso sanguigno (ipertensione portale). La diagnosi deve essere confermata da biopsia epatica e\o da T.A.C., R.M.N). Coronaropatia Coronaropatia che necessita di intervento chirurgico o tecniche cardiologiche interventistiche: malattia che determina intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o il blocco di una o più arterie coronarie, con innesto di by-pass in persone affette da forma grave di angina pectoris, incluse le tecniche non chirurgiche (propriamente dette) quali l insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finalizzato alla disostruzione. La diagnosi deve essere basata e dimostrata da angiografia o esami diagnostici similari. Distrofia muscolare La distrofia muscolare si riferisce ad un gruppo di miopatie generiche degenerative caratterizzate da astenia ed atrofia del muscolo senza coinvolgimenti del sistema nervoso. I diversi tipi si distinguono a seconda dell epoca dell insorgenza, della localizzazione e progressione della malattia. La diagnosi deve essere certificata dallo specialista neurologo e l indennizzo sarà effettuato soltanto se la malattia provoca l inabilità a svolgere almeno tre attività del vivere quotidiano (ADL). Le ADL sono: lavarsi, vestirsi. mangiare, alzarsi dal letto o da una sedia. Lesioni traumatiche o spontanee dell esofago o del colon La diagnosi deve essere confermata da accertamenti di diagnostica per immagini (T.A.C., R.M.N, radiologia tradizionale con o senza mezzo di contrasto, ecografia o altri accertamenti similari).
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