JOBS ACT - IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI. Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell Ordine di Milano. Milano, 16 FEBBRAIO 2016
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1 JOBS ACT - IL CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell Ordine di Milano Milano, 16 FEBBRAIO 2016 Prof. Avv. Luca Failla Università Lum Jean Monnet Bari Founding Partner LABLAW Studio Legale 1
2 In sintesi: Legittimo l utilizzo degli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori esclusivamente per 1. esigenze organizzative e produttive, 2. per la sicurezza del lavoro, con l aggiunta della possibilità anche per la 3. tutela del patrimonio aziendale. Resta la necessità dell accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (rsa/rsu). In caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Confermata l autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro in mancanza di accordo. Nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Legittimo utilizzo 1. degli strumenti ad uso del lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e 2. degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa. Utilizzazione dei dati per finalità inerenti al rapporto di lavoro (anche fini disciplinari) Obbligo di rispetto della disciplina in materia di privacy con la puntualizzazione della necessità di dare al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli (informativa privacy) 2
3 Questioni aperte: Strumenti di lavoro: cosa si intende per strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ; Accordi sindacali: 1. come cambia il contenuto dei nuovi accordi; 2. cosa succede agli accordi già stipulati; autorizzazioni DTL già in essere: quale sorte? controlli difensivi : sono ancora possibili? Accordi in deroga e contrattazione collettiva di prossimità: hanno ancora senso? 3
4 Il QUADRO GENERALE 4
5 POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO: IL DIFFICILE BILANCIAMENTO DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI Esigenza di controllo del datore di lavoro: libertà di iniziativa economica (v. art. 41, primo comma, Cost. che prevede che «l iniziativa economica privata è libera») Limiti all iniziativa economica privata (v. art. 41, secondo comma, Cost. che prevede che l iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana») Esigenza di riservatezza del lavoratore (riconducibile a diversi principi di rango costituzionale, in primis all art. 3 Cost.) Procedimentalizzazione dei poteri dell imprenditore art. 4 L. 300/70 accordo o autorizzazione DTL 5
6 IL DIVIETO DI CONTROLLO DEI LAVORATORI: RATIO Scopo primario del titolo I dello Statuto dei lavoratori, intitolato «della libertà e dignità del lavoratore», è quello di impedire che l'inserzione all'interno dell'apparato produttivo si traduca nella compromissione dei diritti fondamentali della persona. Ciò è confermato dalla Relazione ministeriale che chiarisce che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, va[da] mantenuta in una dimensione «umana» e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro. (Senato della Repubblica, V legislatura, doc. 738, 2).
7 IL DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA Art. 4 L. n. 300 del 1970 ANTE RIFORMA ATTIVITA DEI LAVORATORI Comportamento complessivo tenuto dal lavoratore in azienda, comprendente sia il momento dell effettiva prestazione, sia le licenze comportamentali (pause) CONTROLLO A DISTANZA La distanza si riferisce sia alla dimensione spaziale, sia a quella temporale È irrilevante che il controllo sia costante o discontinuo (può essere anche ex post) (comma 1) Esigenze organizzative e produttive o attinenti alla sicurezza L apparecchiatura deve essere strettamente necessaria per lo svolgimento dell attività produttiva Possibilità di controllo a distanza Il controllo deve essere preterintenzionale : conseguente, cioè, ad una funzione accessoria ed ineliminabile dell apparecchiatura (comma 2)
8 RAFFRONTO PRE/POST JOBS ACT Art. 4 - prima della riforma «È vietato l uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da: 1. esigenze organizzative e produttive ovvero dalla 2. sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto (.. )» Art. 4 - dopo la riforma «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per i. esigenze organizzative e produttive, ii. per la sicurezza del lavoro e iii. per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati ( )».
9 COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT Con il nuovo art. 4, comma 1, Stat. Lav. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente (i) per esigenze organizzative e produttive, (ii) per la sicurezza del lavoro e (iii) per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali Si passa da un principio generale di divieto ad un principio positivo dell impiego dei mezzi di controllo a distanza In concreto: scompare il divieto assoluto contenuto nel primo comma del vecchio art. 4 Stat. Lav. 9
10 PROCEDURA: ACCORDO SINDACALE O AUTORIZZAZIONE DTL/MINISTERO 10
11 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA STIPULAZIONE DELL ACCORDO La nuova disposizione, prevedendo che, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l accordo possa essere stipulato anche dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tiene conto di realtà produttive dislocate su più territori La modifica è rilevante poiché finora non poteva supplirsi alle RSA/RSU della specifica unità produttiva con le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Problemi connessi: Assenza delle RSA/RSU: il datore di lavoro era costretto ad implementare la procedura autorizzativa difronte alla DTL In caso di più unità produttive dislocate sul territorio nazionale: proliferazione di accordi e tavoli sindacali separati su base locale 11
12 LA PROCEDURA PER L INSTALLAZIONE (ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO) ACCORDO SINDACALE A tale fine è sufficiente la sottoscrizione da parte della RSU o delle RSA in difetto di accordo AUTORIZZAZIONE DTL La procedura di autorizzazione da parte della DTL all'installazione degli impianti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori deve concludersi entro il termine di 60 giorni (DPCM 22 DICEMBRE 2010 N. 275); nel caso di imprese con unità dislocate in territori che sarebbero di competenza di diverse Direzioni territoriali AUTORIZZAZIONE Ministero del Lavoro 12
13 IL CONTENUTO DEGLI ACCORDI SINDACALI E LA SORTE DEGLI ACCORDI GIA STIPULATI 13
14 NOVITA : UTILIZZABILITA DEI DATI RACCOLTI A FINI DISCIPLINARI Le informazioni raccolte ai sensi del 1 e del 2 comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» QUALI CONSEGUENZE? 14
15 QUALE SARA ADESSO IL CONTENUTO DEGLI ACCORDI? L accordo sindacale sarà necessario solo in caso di utilizzo di impianti audiovisivi e di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei lavoratori, impiegati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza e per la tutela del patrimonio aziendale; L accordo non sarà necessario in caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze; La legge consente l utilizzo dei dati raccolti anche a fini disciplinari. Gli accordi sindacali saranno coerenti? Ed in caso contrario? La nota del ministero del lavoro del 18 giugno 2015 chiarisce, poi, che non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e cellulari. (vedi slide precedenti) 15
16 QUALE SARA LA SORTE DEGLI ACCORDI GIA STIPULATI? Il nuovo art. 4 Stat. Lav. non pare essere in grado di travolgere, tanto più attraverso una automatica disdetta, i pregressi accordi siglati perché trattasi di accordi che sono espressione della autonomia privata e che appaiono svincolati da successivi mutamenti di legge. La caducazione degli effetti derivanti dai precedenti accordi sindacali non può che passare attraverso l adozione dei tradizionali rimedi di denunzia degli accordi sindacali, da effettuarsi nel rispetto dei tradizionali termini di preavviso. Nel caso di accordi sindacali privi di un termine di scadenza la giurisprudenza ha generalmente identificato i termini di preavviso in un periodo di tre mesi. 16
17 ACCORDI IN DEROGA E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITA : HANNO ANCORA SENSO? I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; [ ] Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. ( art. 8 D.L. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011) 17
18 ECCEZIONI ALLA STIPULAZIONE DELL ACCORDO: GLI STRUMENTI DI LAVORO 18
19 ECCEZIONI ALL ACCORDO O AUTORIZZAZIONE: GLI STRUMENTI DI LAVORO La disposizione di cui al 1 comma non si applica agli 1. I. strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e 2. agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 19
20 1. STRUMENTI IN DOTAZIONE DEL DIPENDENTE Strumenti informatico/tecnologici in dotazione al dipendente per RENDERE la prestazione lavorativa: Pc, notebook, smartphone, blackberry, ecc. strumenti di universale applicazione necessitati dalla moderna organizzazione del lavoro ma non certo strumenti di controllo a distanza per i quali occorre avviare procedure applicative o sindacali TALI STRUMENTI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI/IMPEGATI DAI DIPENDENTI SENZA DOVER ACCEDERE AD UN ACCORDO SINDACALE OVVERO A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N.B. L assenza di autorizzazione non fa venir meno il rispetto dei principi generali in tema di tutela della privacy nonché gli obblighi di corretta informazione al lavoratore in ordine ai rischi di controllo 20
21 LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO La disposizione di cui al 1 comma non si applica agli I. strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa Il Ministero del lavoro, con nota del ha chiarito che per tali strumenti devo intendersi pc, tablet, cellulari, cioè tutti gli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa (una volta si sarebbero chiamati gli attrezzi di lavoro ). possono dirsi inclusi filtraggio, dispositivi gps, ecc.? anche i software di localizzazione o 21
22 NOTA MINISTERO LAVORO 18 GIUGNO 2015 «per rendere la prestazione lavorativa»: nel momento in cui lo strumento in dotazione viene modificato (ad esempio, con l aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall ambito della disposizione. In tal caso, infatti, da strumento che serve al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione > legittimi solo alle condizioni di cui al comma 1 (Nota Ministero Lavoro 18 giugno 2015). 22
23 GLI STRUMENTI DI LAVORO : COME IDENTIFICARLI CORRETTAMENTE? PERSONAL COMPUTER: software applicativi; mail; internet?; LAPTOP TABLET SMARTPHONE AUTO AZIENDALE: telepass, sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS)? 23
24 2. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (es. badge, sistemi di accesso alle aree, aree di parcheggio): TALI STRUMENTI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SENZA DOVER ACCEDERE AD UN ACCORDO SINDACALE OVVERO A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N.B. L assenza di preventiva autorizzazione/accordo non fà venir meno il rispetto dei principi generali in tema di tutela della privacy nonché gli obblighi di corretta informazione al lavoratore in ordine ai rischi di controllo. Anzi la partita domani si sposta sul terreno della privacy. 24
25 AMPIA UTILIZZABILITA DEI DATI RACCOLTI: FINI DISCIPLINARI Le informazioni raccolte ai sensi del 1 e del 2 comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» Informativa e raccolta consenso ai sensi del TU privacy 25
26 I CONTROLLI DIFENSIVI 26
27 Questioni aperte: i controlli difensivi Nozione: controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando tali comportamenti non riguardino l esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro. Art. 4 - prima della riforma «È vietato l uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori, possono essere installati ( )» Art. 4 - dopo la riforma «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per i. esigenze organizzative e produttive, ii. per la sicurezza del lavoro e iii. per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. ( )»
28 CONTROLLI DIFENSIVI Giurisprudenza Cassazione n Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 legge n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono di ritenersi certamente fuori dell'ambito applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aule riservate o, come nella specie, gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. 28
29 CONTROLLI DIFENSIVI Giurisprudenza Cassazione , n In tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dal comma 2 dell'art. 4 l. n. 300 del 1970 (espressamente richiamato anche dall'art. 114 d.lg. n. 196 del 2003 e non modificato dall'art. 4 l. n. 547 del 1993, che ha introdotto il reato di cui all'art. 615 ter c.p.) per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli cosiddetti difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso. 29
30 I controlli difensivi : segue Se prima della riforma la giurisprudenza consentiva con difficoltà il superamento della procedura sindacale/autorizzazione in tutti i casi in cui i controlli anche occulti fossero diretti ad accertare NON l esatto adempimento della prestazione bensì comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell immagine aziendale (ipotesi non tipizzata dal legislatore) dopo il Jobs Act La tutela del patrimonio aziendale rientra tra le ipotesi tassative in cui poter installare strumenti di controllo previo accordo sindacale con le RSA/RSU/autorizzione DTL (ipotesi tipizzata dal legislatore - art. 4, comma 1) conseguenze: quale spazio per i controlli difensivi oggi?
31 Il RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY 31
32 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 n. 196: IL CODICE PRIVACY I trattamenti effettuati dal datore di lavoro devono rispettare le garanzie in materia di protezione dei dati svolgersi nell osservanza di principi cogenti: NECESSITÀ CORRETTEZZA FINALITA PERTINENZA NON ECCEDENZA 32
33 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 n. 196: IL CODICE PRIVACY Art. 11 Principi di correttezza, finalità, pertinenza nel trattamento dei dati «I dati personali oggetto di trattamento sono: a. trattati in modo lecito e secondo correttezza; b. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c. esatti e, se necessario, aggiornati; d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e. conservati in una forma che consenta l identificazione dell interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati» (comma 1) 33
34 IL CONTROLLO DEI LAVORATORI E I PROFILI DI PRIVACY Ogni forma di controllo sui lavoratori presuppone, inevitabilmente, il trattamento dei dati personali dei lavoratori stessi. Da ciò deriva l applicabilità del D.Lgs. n. 196/2003 e dunque l obbligo di verificare, caso per caso, se lo strumento di controllo sia stato installato e utilizzato anche in conformità delle prescrizioni dettate dal Codice della privacy Nel rispetto dei principi generali di liceità, finalità, esattezza, pertinenza, non eccedenza, etc (cfr art. 11 D.Lgs. n. 196/2003) e degli adempimenti previsti, quali informativa, consenso, etc REVISIONE DELLE INFORMATIVE PRIVACY/RACCOLTA DEL CONSENSO 34
35 VIOLAZIONE DELL ART. 4 ST.LAV. I controlli a distanza del datore di lavoro sull attività lavorativa sono leciti solo se conformi a: Art. 4 comma 2 Statuto dei lavoratori (accordo con RSA/RSU o autorizzazione DTL/min. Lavoro) Disciplina legge sulla privacy In caso di violazione: quali conseguenze? Profilo processuale : inutilizzabilità (ANCHE AI FINI DISCIPLINARI) del dato acquisito dal datore di lavoro attraverso gli accertamenti svolti sul lavoratore; Profilo sindacale : condotta antisindacale (art. 28 St. Lav.); Profilo penalistico : responsabilità penale (art. 38 St.Lav e art. 171 D.Lgs. 196/2003); Profilo civilistico : responsabilità civile nei confronti dei lavoratori interessati 35
36 INUTILIZZABILITA DEL DATO ACQUISITO Giurisprudenza «Un apparecchiatura di controllo predisposta per il vantaggio dei dipendenti, ma utilizzabile anche in funzione di controllo dell osservanza da parte di questi dei loro doveri di diligenza nel rispetto dell orario di lavoro e della stessa correttezza della esecuzione della prestazione lavorativa, ( ) non era stata concordata con le rappresentanza sindacali, né era stata autorizzata dall Ispettorato del Lavoro. Posto che il riferimento all attività lavorativa, oggetto della fattispecie astratta, non riguarda solo le modalità del suo svolgimento, ma anche il quantum della prestazione, il controllo sull orario di lavoro, risolvendosi in un accertamento circa la quantità di lavoro svolto, si inquadra, per ciò stesso, in una tipologia di accertamento pienamente rientrante nella fattispecie prevista dal secondo comma dell articolo 4. Per tale ragione il controllo operato è stato effettuato illegittimamente e quindi i risultati non possono essere posti a fondamento dell intimato licenziamento» (Cass. 17 Luglio 2007 n ) «Non può essere attribuito alcun valore probatorio ai dati acquisiti in violazione dell art. 4 S.L. che sono dunque inutilizzabili in causa (nella fattispecie il datore di lavoro aveva licenziato una lavoratrice sulla base di dati raccolti mediante un controllo dei collegamenti e dei siti internet in via continuativa con strumenti informatici centralizzati cd. SUPER SCOUT-, non accessibili al lavoratore, e aveva conservato la registrazione dei dati per un certo periodo di tempo)» (Corte d Appello di Milano, 30 settembre 2005 n. 668) «Costituisce strumento di controllo "preterintenzionale" a distanza dell'attività dei lavoratori, soggetto alla disciplina dell'art. 4 comma 2 l. n. 300 del 1970, un'apparecchiatura di rilevamento delle presenze attivata mediante tessera magnetica ( badge ), sicché, in caso di mancato esperimento della procedura di cui all'art. 4 comma 2 st. lav., non sono utilizzabili in sede disciplinare i dati acquisiti tramite la stessa.» (Trib. Napoli 29 settembre 2010; contra Trib. Napoli 23 settembre 2010) 36
37 CONTROLLO DELLA POSTA ELETTRONICA Il caso: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO 12 gennaio 2016 (Barbulescu c. Romania) La sentenza ha ritenuto legittimo il controllo del datore di lavoro sulle mail del lavoratore poiché: a. Vi era una policy interna che vietava l utilizzo a fini personali degli strumenti di lavoro aziendali; b. Vi era stata una informativa da parte del datore di lavoro riguardo al controllo effettuato sulle mail/posta ecc.. c. Il controllo era stato effettuato nell ambito di un procedimento disciplinare e il lavoratore aveva affermato di aver utilizzato la posta solo a fini professionali. LE MODIFICHE ALL ART. 4 ST. LAV. SONO IN LINEA CON LA PRONUNCIA DELLA CORTE EDU 37
38 Giurisprudenza CONTROLLO DELLA POSTA ELETTRONICA Tribunale Milano, 10/05/2002 (Ordinanza G.I.P.) La condotta del datore di lavoro che all'insaputa del lavoratore controlla la sua posta elettronica non integra gli estremi del reato di violazione della corrispondenza di cui all'art. 616, comma 1, c.p. poiché il lavoratore non è titolare di un diritto all'utilizzo esclusivo della posta elettronica aziendale e quindi si espone al rischio che altri lavoratori o il datore di lavoro possano lecitamente entrare nella sua casella e leggere i messaggi. L indirizzo di posta elettronica aziendale in uso al lavoratore ha carattere personale nel senso che viene attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle proprie mansioni; La personalità dell indirizzo non significa necessariamente privatezza 38
39 CONTROLLO DELLA POSTA ELETTRONICA: TUTTAVIA. In tema di controllo del lavoratore, i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad Internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione, l'attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento, anche in relazione al rispetto delle direttive aziendali che limitano le connessioni telematiche predette per finalità personali; ne consegue che i dati acquisiti da tali programmi, ove per gli stessi non siano rispettate le condizioni legittimanti di cui all'art. 4 comma 2 l. n. 300 del 1970 (quali l'accordo con le rappresentanze sindacali o la commissione interna o, in mancanza, l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro), non sono utilizzabili nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti del lavoratore in relazione a violazioni disciplinari emergenti da tali dati.(cassazione n. 4375) 39
40 GRAZIE DELL ATTENZIONE Avv. Prof. Luca Failla 40
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