Insieme per crescere. Rödl & Partner. Diritto, economia, attualità Approfondimento a cura di Rödl & Partner. Società

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1 Insieme per crescere Diritto, economia, attualità Approfondimento a cura di Edizione: aprile Sommario Società > La verbalizzazione dell assemblea dei soci > Società di capitali: tutte le novità del decreto competitività Assicurazioni > Diritto delle assicurazioni: il nuovo Regolamento IVASS n. 8 del 3/3/2015 Fiscalità e proprietà industriale > Detassazione del reddito per le imprese titolari di beni immateriali (IP-Box) Food & Beverage > Recenti sviluppi in materia di integratori alimentari contenenti sostanze botaniche ( botanicals ) Lavoro > Contratto a tutele crescenti e Jobs Act Compliance e corporate governance > Autoriciclaggio e modelli organizzativi: l opportunità di adottare un sistema di gestione dei rischi integrato Web & Mobile Economy > E- Commerce, Media, IP e IT-Law Società > La verbalizzazione dell assemblea dei soci a cura di Chiara Stanzione e Claudia Fanelli, Rödl & Partner Milano La verbalizzazione dell assemblea dei soci costituisce da sempre una tematica discussa in ambito societario, spesso a causa della mancanza di precise indicazioni normative al riguardo. Con il presente scritto si intende fornire una breve panoramica sull attuale disciplina prevista per la redazione dei verbali assembleari delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. Il verbale assembleare risponde alla duplice funzione di formalizzare e documentare il dibattito sorto nel corso dell adunanza e la deliberazione assunta dai partecipanti, in modo da garantire certezza e pubblicità all azione sociale e consentire, al tempo stesso, il controllo da parte dei soci e dei creditori. Nonostante sia decisiva per l efficacia e per la validità della deliberazione, la funzione documentativa del verbale integra una fase autonoma rispetto al processo deliberativo. Infatti, la deliberazione esiste indipendentemente dalla verbalizzazione e, pur essendo quest ultima obbligatoria, la mancanza, incongruità o falsità del verbale non impedisce alla delibera di venire ad esistenza, ma solo di produrre i suoi effetti. Il soggetto incaricato a svolgere la verbalizzazione è il segretario, salvo il caso in cui il verbale venga redatto da un notaio. Nelle società per azioni, l art c.c. prevede espressamente che il segretario deve esser designato dallo statuto o, in mancanza, dalla maggioranza dei presenti in assemblea. La disciplina sulle società a responsabilità limitata è invece meno chiara sul punto. Qualora le deliberazioni riguardino una modifica dell atto costitutivo (art c.c.) o l aumento di capitale deliberato dagli amministratori in forza di delega da parte dell assemblea (art c.c.), la funzione della verbalizzazione è assolta dal notaio. In tali casi, l art c.c. prevede a cario del notaio verbalizzante ulteriori adempimenti a seguito della redazione del verbale. Quest ultimo, infatti, è tenuto entro 30 giorni a depositare il verbale e a richiederne l iscrizione nel registro delle imprese, allegando le eventuali autorizzazioni, previa verifica circa l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge. Il valore probatorio del verbale di assemblea Il valore probatorio del verbale varia a seconda del soggetto incaricato a redigerlo. Infatti, qualora il verbale venga redatto

2 da un segretario, cioè da un soggetto privato, esso fa piena prova di quanto discusso e deliberato in assemblea finché non ne sia dimostrata l inesattezza o la falsità. Se invece a redigere il verbale è un notaio, questo ha natura di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute in relazione, però, alle sole circostanze accertate ed avvenute alla presenza del notaio. Con riferimento a quest ultima ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che il notaio non può entrare nel merito degli accertamenti fatti dal presidente. Di conseguenza, il verbale non può avere natura di atto pubblico in relazione all identificazione, alla legittimazione dei presenti e, sulla scia di un recente orientamento della Cassazione, all accertamento della misura della partecipazione, in quanto sono operazioni che per legge sono di competenza del presidente dell assemblea. Un discorso a parte meritano gli allegati che invece non sono necessariamente parte integrante del verbale e l attestazione fidefacente del notaio riguarda solo il fatto che l allegato sia stato redatto e consegnato al notaio dal presidente dell assemblea, e non il suo contenuto sostanziale di qualificazione delle presenze o di conformità delle deleghe. Quanto al contenuto del verbale, si è discusso in passato circa il suo carattere analitico o sintetico. Era infatti incerto se il verbale dovesse riportare solo la mera indicazione del capitale intervenuto unitamente al risultato della deliberazione, oppure riportare anche l indicazione nominativa dei partecipanti alla riunione (o dei loro delegati) e il voto espresso da ciascun socio. In base all attuale normativa post-riforma, si tende a propendere a favore dell analiticità del verbale per le società per azioni in conformità all art c.c., che prevede specifiche indicazioni circa il contenuto del verbale delle deliberazioni assembleari. Ciò nonostante, è bene ricordare che non è possibile annullare la deliberazione per incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che risulti impossibile accertarne il contenuto, gli effetti e la validità. Nel caso della società a responsabilità limitata, in mancanza di una normativa ad hoc che specifichi il contenuto del verbale e di un espresso richiamo per analogia alla disciplina delle società per azioni, pare sufficiente procedere con una verbalizzazione più sintetica. c.c. Tale espressione è stata ripresa dall art c.c. il quale prevede che la società deve tenere il libro dei soci nel quale sono trascritti senza indugio i verbali delle assemblee. Si noti, però, che ai sensi dell art bis, comma 2, c.c., l invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima della deliberazione successiva. La deliberazione, in tal caso, avrà effetto dalla data in cui è stata presa, salvo i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione. Tale disciplina trova applicazione anche per le società a responsabilità limitata. In ultimo, con riferimento all onere della prova, la giurisprudenza ha chiarito che, in caso di deliberazione adottata dall assemblea di una società a responsabilità limitata, in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale si dia atto della partecipazione di tutti i soci, personalmente o rappresentati su delega, incombe su chi impugna la deliberazione l onere di provare il carattere non totalitario dell assemblea. E invece ammissibile la prova testimoniale con cui il socio che ha proposto un impugnazione intenda dimostrare di aver dissentito dalla delibera di approvazione del bilancio, se del verbale non è precisato il nome dei soci che hanno espresso voto contrario. Si noti infine che qualora il socio decida di impugnare una delibera assembleare deducendo che non vi è mai stata l assemblea o che non vi ha partecipato, l onere della prova è carico della società. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, emerge che i recenti interventi legislativi abbiano in realtà posto maggior attenzione alla disciplina delle società per azioni, lasciando invece in secondo piano le società a responsabilità limitata. Si tratta probabilmente di una scelta volta ad accentuare la maggior autonomia delle persone dei soci sottraendoli dalla più rigida disciplina prevista per le società per azioni. In ogni caso, per evitare possibili contrasti interni, si suggerisce di procedere, per quanto possibile, con una verbalizzazione analitica e contestuale delle adunanze assembleari e ciò indipendentemente dal soggetto incaricato alla redazione del verbale e dalla forma societaria prescelta. Contatto per ulteriori informazioni Contestualità non necessaria Non è invece necessario redigere il verbale contestualmente allo svolgimento dell adunanza. Nel caso delle società per azioni, l art c.c. precisa che il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Anche nelle società a responsabilità limitata si parla di verbale redatto senza indugio nel caso di aumento di capitale ai sensi dell art Chiara Stanzione chiara.stanzione@roedl.it 2

3 Edizione: Aprile 2015 Abbassamento del capitale minimo nelle S.p.A. Claudia Fanelli Dottoressa > Società di capitali: tutte le novità del decreto competitività. a cura di Chiara Stanzione e Claudia Fanelli, Milano Con la conversione in legge del Decreto Competitività (D.L. 91/2014), sono state introdotte alcune importanti modifiche alle disposizioni societarie contenute nel codice civile. Uno dei principali obiettivi del legislatore è stato quello di incentivare la costituzione di nuove società di capitali, in particolare sotto forma di società per azioni, non tralasciando tuttavia importanti modifiche anche in tema di società a responsabilità limitata. Molte semplificazioni riguardano specificamente le S.p.A. quotate, lasciando così intendere che l auspicio sia quello di favorire la collocazione sul mercato del capitale di rischio delle società italiane. Vediamo dunque quali sono le principali novità. Tra le modifiche introdotte con il Decreto Competitività occorre innanzitutto annoverare il nuovo capitale sociale minimo previsto per la costituzione di una S.p.A., ridotto da ,00 a ,00 euro. Si tratta di un intervento che, oltre ad allineare la legislazione italiana a quella europea, laddove l importo minimo per la costituzione di una società per azioni è generalmente di ,00 euro, mira ad incentivare la nascita di nuove S.p.A. che, rispetto alle società a responsabilità limitata, si prestano meglio alla raccolta sul mercato di capitale di rischio e di debito. Va osservato che la nuova soglia del capitale minimo ha effetto anche sulle S.p.A. già esistenti le quali potranno, con apposita modifica statutaria, ridurre volontariamente il capitale sociale sino alla misura di ,00 euro. Nel caso invece di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite, con la nuova disciplina sarà necessario ricapitalizzare una S.p.A. solo qualora le perdite registrate siano tali da ridurre il capitale a un valore inferiore a ,00 euro. Nuovi requisiti per la nomina obbligatoria dell organo di controllo nelle S.r.l. Prima dell entrata in vigore del Decreto, le S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.A. erano automaticamente obbligate a nominare un revisore o un organo di controllo. Con la nuova disciplina scompare ogni forma di legame tra il valore del capitale sociale e l obbligo di attivare un controllo sindacale, il quale resta pur sempre obbligatorio qualora una S.r.l. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlli una società obbligata alla revi- MODIFICHE PRINCIPALI DEL DECRETO COMPETITIVITÀ Riduzione del capitale minimo per le S.p.A. Organo di controllo nelle S.r.l. Stima del capitale sociale semplificata Azioni con voto plurimo e maggiorato Nuovi criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso Nuove modalità di esercizio del diritto di opzione Iscrizione immediata nel registro imprese Capitale sociale di ,00 euro per le S.p.A. Eliminazione dell obbligo di nomina del revisore o dell organo di controllo nelle S.r.l. con capitale sociale non inferiore a quello stabilito per le S.p.A. ( ,00 euro). Possibilità di far ricorso a metodi di valutazione alternativi alla perizia giurata in caso di acquisti pericolosi e trasformazioni di società di persone in società di capitali. Possibilità di prevedere azioni con voto plurimo nelle S.p.A. non quotate e azioni con voto maggiorato nelle S.p.A. quotate. Possibilità di ricorrere a criteri alternativi di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso nelle S.p.A. quotate. Introduzione dell obbligo di pubblicazione sul sito internet della società dell avviso sull offerta di opzione o, in alternativa, il deposito dell avviso presso la sede sociale. Iscrizione immediata nel registro delle imprese degli atti societari qualora la richiesta sia basata su un atto notarile. 3

4 sione legale dei conti, oppure nel caso in cui superi per due esercizi consecutivi dei parametri per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Il sopravvenuto venir meno del presupposto di obbligatorietà della nomina dell organo di controllo in carica costituisce giusta causa di revoca dei sindaci in carica la cui nomina si era resa obbligatoria per il raggiungimento o il superamento della soglia di ,00 euro di capitale sociale. Non occorre pertanto attendere la naturale scadenza del mandato. Resta, tuttavia, intesto che la relativa delibera dei soci con cui viene revocato l organo di controllo in carica deve pur sempre esser approvata con decreto del Tribunale. Procedura semplificata per la stima del capitale sociale Il Decreto ha introdotto procedure di stima più snelle in caso di acquisti pericolosi, vale a dire tutti quegli acquisti di beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori effettuati dalla società nei due anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese e ad un prezzo pari o superiore al decimo del capitale. Ai sensi della nuova disciplina, infatti, non è più obbligatoria la relazione giurata di stima in caso di: 1) valori mobiliari o strumenti del mercato monetario qualora il valore ad essi attribuito sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti; 2) altri beni in natura o crediti se il valore attribuito sia pari o inferiore (i) al fair value iscritto nel bilancio dell esercizio precedente a quello nel quale è effettuato l acquisto, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi circa la valutazione dei beni acquistati, oppure (i) al valore risultante da una valutazione riferita a una data precedente di non oltre sei mesi dall acquisto e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto dell acquisto, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità. In alternativa alla perizia giurata, l attuale normativa codicistica prevede che l alienante può semplicemente presentare una documentazione contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. La possibilità di ricorrere a strumenti di valutazione alternativi alla relazione di stima giurata di un esperto designato dal Tribunale, è stata estesa anche alle ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali, facilitando in tal modo l ingresso di nuove società azionarie sul mercato. In particolare, in caso di trasformazione in S.r.l., la perizia giurata può essere sostituita da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell apposito registro. Nell ipotesi di trasformazione in S.p.A. è invece sufficiente produrre unicamente la documentazione dalla quale risulti il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza dei requisiti sopra descritti. Azioni con voto plurimo e azioni con maggiorato per le S.p.A. Cade il divieto per le società per azioni di emettere azioni che attribuiscono più di un diritto di voto. Lo statuto di una S.p.A. non quotata può ora prevedere l emissione di azioni con diritto di voto plurimo. Si tratta di azioni che attribuiscono al socio un maggior numero di voti in sede assembleare fino ad un massimo di tre voti per ogni azione posseduta. Medesima libertà statutaria non è invece consentita per le S.p.A. quotate, anche se restano salve le azioni con voto plurimo eventualmente emesse anteriormente all inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato. Per le S.p.A. quotate è invece prevista la possibilità di attribuire in via statutaria un diritto di voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Contrariamente alle azioni a voto plurimo, le azioni con voto maggiorato non rientrano nella categoria delle azioni speciali, ma vengono considerate come una sorta di premio fedeltà a favore dell azionista di lungo periodo, incentivando in tal modo il mantenimento di investimenti azionari di medio-lungo termine. Criteri alternativi di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso. Sono stati modificati i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso nelle società quotate. In particolare, è stato eliminato ogni riferimento all utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell avviso di convocazione dell assemblea. La nuova disciplina contempla la possibilità per lo statuto di prevedere che in caso di recesso il valore delle azioni possa essere determinato anche sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali o, più genericamente, sulla base di ulteriori criteri indicati dallo statuto, purché tale valore non sia inferiore a quello risultante in caso di applicazione del criterio della media aritmetica. Novità in tema di esercizio del diritto di opzione nelle S.p.A. È stata semplificata la procedura di pubblicità dell offerta delle azioni in opzione in caso di aumento del capitale nelle socie- 4

5 Edizione: Aprile 2015 tà per azioni, equiparandola alla disciplina prevista dalle leggi speciali per le società quotate. Ai sensi delle nuove previsioni codicistiche, l offerta di opzione, oltre a dover esser depositata presso l ufficio del registro delle imprese, deve altresì esser resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Tale novità consente a ciascun socio di venire a conoscenza del proprio diritto di opzione in tempi molto più rapidi. Tuttavia, ad una forma più efficiente di pubblicità, si contrappone una riduzione da trenta a quindici giorni dei termini per l esercizio del diritto di opzione. Sembra che in tal modo il legislatore abbia volute rendere più rapida la procedura prevista per l aumento di capitale a pagamento favorendo l ingresso di terzi investitori nella compagine sociale. Iscrizione immediata degli atti societari nel registro imprese. Si segnala in ultimo che, al fine di facilitare e accelerare le procedure finalizzate all avvio di attività economiche e di impresa, con la nuova disciplina è ora prevista l iscrizione immediata nel registro delle imprese degli atti societari qualora la richiesta sia basata su un atto pubblico o su una scrittura privata autenticata. Tale disposizione elimina la competenza del conservatore del registro delle imprese in relazione all accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l iscrizione di un atto societario, attribuendo competenza esclusiva al pubblico ufficiale (ad esempio, il notaio) che ha ricevuto l atto o autenticato la scrittura privata autenticata. Alla luce della nuova disciplina societaria, sembrerebbe più opportuno rimandare tra qualche tempo una valutazione circa l impatto della riforma sugli assetti societari, al fine di osservare nella prassi se gli operatori economici risultino concretamente incoraggiati dalla nuova normativa a costituire nuove società di capitali. Contatto per ulteriori informazioni Chiara Stanzione chiara.stanzione@roedl.it Claudia Fanelli Dottoressa claudia.fanelli@roedl.it Assicurazioni > Diritto delle assicurazioni: il nuovo Regolamento IVASS n. 8 del 3/3/2015 a cura di Federica Bargetto, Milano Con comunicato stampa del 4 marzo 2015, l Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ( IVASS ), ha reso nota l emanazione di un nuovo Regolamento in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti tra imprese, intermediari e clientela. Si tratta del Regolamento n. 8 del 3/3/2015 (il Regolamento ) che dà attuazione all articolo 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n Le principali novità Le principali novità introdotte consistono: 1. nell obbligo per gli intermediari iscritti al RUI (Registro unico intermediari) e per le compagnie d assicurazione di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata; 2. nella sollecitazione all utilizzo della firma elettronica avanzata, qualificata, digitale e grafometrica per la sottoscrizione della polizza e della documentazione relativa al contratto di assicurazione; 3. nella messa a disposizione del cliente, e senza oneri a carico dello stesso, degli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, per corrispondere i premi assicurativi; 4. nella possibilità di procedere alla ricezione e trasmissione di documentazione precontrattuale e contrattuale attraverso posta elettronica; 5. nel divieto per le compagnie e per gli intermediari di chiedere al contraente la documentazione già prodotta per altri preesistenti contratti. Il nuovo Regolamento, inoltre, introduce modifiche e inte- 5

6 grazioni al Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 (concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa), al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico degli intermediari, tenendo tuttavia sempre in considerazione l esigenza di tutela del contraente. E, ad esempio, previsto che l allegato n. 7 A, ossia la Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento, venga affisso nei locali dell intermediario e non più consegnato brevi manu per ogni contratto. L obbligo di consegna o trasmissione via dell allegato 7 A permane solamente nel caso in cui vi sia un offerta fuori sede o la fase precontrattuale venga gestita mediante tecniche di comunicazione a distanza e, dunque, non sia possibile per il contraente leggere l informativa affissa all interno dei locali. In ogni caso, l obbligo informativo relativo agli allegati 7 A e 7 B è adempiuto una sola volta, a prescindere dal numero dei contratti sottoscritti dal cliente e salvo che non vi siano modifiche dei dati in essi contenuti. Anche gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5/2006 sono sostituiti al fine di adeguarne il contenuto alla previsione in tema di posta elettronica certificata ed alle novità introdotte dal regolamento IVASS n. 6/2014 in tema di requisiti professionali degli intermediari assicurativi. Ancora, il nuovo Regolamento introduce alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 2010 che regola la promozione ed il collocamento dei contratti di assicurazione interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza. Entrata in vigore del nuovo Regolamento Il Regolamento n. 8 del 3/3/2015 entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, alcune prescrizioni del Regolamento si applicheranno soltanto decorsi sei mesi dall entrata in vigore del Regolamento stesso. Ciò al fine di consentire ad assicurazioni ed intermediari i necessari adeguamenti organizzativi che lo stesso comunicato stampa dell IVASS definisce di un certo onere, anche economico. Per intermediari e assicurazioni le spese dovrebbero tuttavia essere compensate da benefici in termini di riduzione di costi di stampa, trasmissione, conservazione e consegna della modulistica. Allo stesso tempo, dietro presentazione di specifica richiesta, i clienti potranno usufruire di metodi di consegna e conservazione della documentazione precontrattuale e contrattuale in formato elettronico, con conseguenti indubbi vantaggi. Le novità sembrano non essere finite. IVASS, infatti, nel proprio comunicato, informa che sono previsti successivi interventi di semplificazione per una più ampia rivisitazione dei contenuti dell informativa precontrattuale e contrattuale, in relazione ai quali è stata avviata dalla stessa IVASS una nuova fase informale di confronto con l associazione delle imprese assicuratrici che operano in Italia ( ANIA ) e con le varie associazioni di categoria. Contatto per ulteriori informazioni Federica Bargetto federica.bargetto@roedl.it Fiscalità e proprietà industriale > Detassazione del reddito per le imprese titolari di beni immateriali (IP-Box) a cura di Skevi Licollari e Mario Pozzi, Milano Con la legge del 23 dicembre 2014 n.190 (c.d. legge di stabilità 2015 ) e le modifiche apportate dal D.L. del 24 gennaio 2015 n.3, il legislatore nazionale ha inteso potenziare le agevolazioni fiscali a favore delle imprese titolari di beni immateriali. Il fine di tale manovra appare chiaro: creare un incentivo per collocare e sviluppare le immobilizzazioni immateriali sul territorio nazionale. L obbiettivo è perseguito tramite l introduzione di un regime opzionale irrevocabile, valevole per cinque esercizi che permette ai soggetti interessati di ottenere delle agevolazioni fiscali sul reddito derivante dall utilizzo dei beni immateriali, dalla concessione a terzi nonché sulle plusvalenze derivanti dalla loro cessione. Soggetti beneficiari e beni agevolati L opzione può essere esercitata da tutti i soggetti titolari di reddito d impresa. Non è prevista quindi alcuna limitazione per quanto riguarda la forma giuridica e possono avvalersi del regime agevolativo tutti i soggetti produttivi di tale reddito quali società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, società cooperative, enti commerciali e enti non 6

7 Edizione: Aprile 2015 commerciali. Possono altresì essere ammessi i soggetti esteri elencati nell art 73 comma 1 lett. d) del TUIR quali le società, gli enti di ogni tipo e i trust con o senza personalità giuridica, a condizione che siano residenti in paesi con i quali siano in vigore accordi per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Una condizione per accedere all agevolazione è che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo sia internamente che mediante contratti stipulati con terzi (società, università, enti di ricerca). Oggetto di detassazione sono i redditi derivanti dall utilizzo o dalla cessione dei seguenti beni immateriali: opere dell ingegno, brevetti industriali, marchi d impresa, disegni e modelli, processi, formule, e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale commerciale. L agevolazione prevista Reddito derivante dall utilizzo e dalla cessione in uso Il beneficio consiste in una riduzione da apportare al reddito d impresa e alla base imponibile IRAP pari al 50% (ridotto al 30% per il 2015 e 40% per il 2016) sulla parte del reddito agevolabile derivante dall utilizzo dei beni immateriali cosi calcolato: Con: Reddito da utilizzo bene immateriale: è il reddito derivante dalla concessione a terzi del bene immateriale (royalites) oppure dal utilizzo diretto da parte dell impresa; A: importo dei costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale. Tale valore va incrementato delle eventuali spese, rilevanti ai fini fiscali, sostenute per l acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino a un massimo del 30%; B: importo dei i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per la produzione del bene stesso. Per come è stato costruito il coefficiente, consegue che il beneficio della detassazione sarà pieno, nella misura massima stabilita dalla norma (ossia il 50% del reddito), se le spese con riconoscimento parziale non eccedono il 30% delle altre spese (ad esempio, in caso di beni immateriali interamente autoprodotti). In caso contrario, qualora le prime spese dovessero eccedere il suddetto limite (ad esempio, in caso di beni acquistati da terze parti), vi sarà una riduzione proporzionale del beneficio via via crescente con l aumentare di dette spese rispetto alle altre. Plusvalenze escluse Sono invece totalmente escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze realizzate dalla cessione dei predetti beni immateriali a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sia manifestata la cessione nella manutenzione e nello sviluppo di altri beni immateriali Adempimenti ai fini del beneficio Oltre ad una stima puntuale e corretta delle componenti reddituali e dei coefficienti illustrati da parte del contribuente o del suo consulente, per particolari casistiche sono stati previsti ulteriori adempimenti: - per i beni utilizzati direttamente dall impresa l assenza di un corrispettivo pagato da terzi rende la determinazione del reddito agevolabile del tutto discrezionale. In questo caso, è stata prevista una procedura obbligatoria di ruling ad oggetto la determinazione in via preventiva e in contradditorio con l Agenzia delle Entrate del contributo economico derivante dall utilizzo interno dell immobilizzazione immateriale; - nel caso in cui i redditi siano invece realizzati nel ambito delle operazioni infragruppo, la precedente procedura diventa facoltativa, ancorché al nostro avviso consigliabile. Punti aperti Al momento, si è in attesa di un decretato attuativo che dovrebbe dare risposta a molti punti aperti per quanto riguarda l applicazione della norma. In particolare, ci si aspetta che il decreto chiarisca sia i costi che possono essere inclusi che il funzionamento del meccanismo di calcolo della percentuale di reddito agevolabile. Un altro importante punto aperto è quello della detassazione della plusvalenza di cessione in quanto la norma richiama il corrispettivo e non la plusvalenza. Contatto per ulteriori informazioni Skevi Licollari Dottore Commercialista, Revisore Legale skevi.licollari@roedl.it 7

8 componenti di origine vegetale. Piuttosto, tali alimenti sono regolamentati, a livello europeo e nazionale, da diverse normative, adottate, nel corso degli anni, in materia di integratori alimentari, prodotti arricchiti, prodotti dietetici nonché concernenti le informazioni sugli alimenti ai consumatori in generale e le indicazioni nutrizionali e salutistiche. Mario Pozzi mario.pozzi@roedl.it Food & Beverage > Recenti sviluppi in materia di integratori alimentari contenenti sostanze botaniche ( botanicals ) a cura di Dr. Barbara Klaus, Milano L uso di alimenti salutistici, volti ad integrare ed arricchire la dieta con vitamine e minerali e/o altre sostanze di interesse nutrizionale (ad es. aminoacidi, acidi grassi essenziali, probiotici, prebiotici, fibre e sostanze di origine vegetale) è in continuo aumento. In effetti, secondo le rilevazioni Nielsen, nel 2014 le vendite dei prodotti alimentari legati al benessere psicofisico sono in aumento. Dalla bibita energetica di mais nero al frullato di aloe, per non parlare degli integratori alimentari contenenti, ad esempio, il ginkgo, l aglio, l erba di San Giovanni e il ginseng, si moltiplicano le innovazioni salutistiche-funzionali nell ambito dei prodotti alimentari, che rappresentano il segmento più dinamico del mercato alimentare, in netta controtendenza rispetto al calo generalizzato dei consumi dovuto alla crisi. In effetti, esiste un ampia gamma di sostanze nutritive e fisiologiche che possono far parte della composizione degli alimenti, in particolare degli integratori alimentari, degli alimenti arricchiti e dei prodotti dietetici, tra cui anche i prodotti botanici e le preparazioni derivate, a base di piante, alghe, funghi o licheni, largamente presenti nel mercato italiano ed europeo in generale. Le proprietà e gli effetti benefici di tali vegetali ( botanici ) spesso erano conosciuti già nell'antichità. Normativa di riferimento per gli alimenti salutistici-funzionali nell Unione europea e nei singoli Stati membri A differenza di altre giurisdizioni/ordinamenti (ad esempio il Canada), nell Unione europea e nei singoli Stati membri non esiste una legislazione omogenea che disciplina specificamente gli alimenti con effetti funzionali-salutistici in base ai loro Oltre alle suddette legislazioni specifiche, vale la pena di ricordare, in particolare, il Regolamento (Ce) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i prin cipi e i requisiti generali della legislazione alimentare e ha istituito l Auto rità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che costituisce la base di tutta la legislazione alimentare europea e di quella interna degli Stati membri relativamente alle misure in materia di prodotti alimentari 1. Una delle condizioni più importanti per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari, deducibili dal predetto Regolamento è, senza dubbio, quella di vietare l immissione nel mercato di prodotti alimentari a rischio, quindi, dannosi per la salute o inadatti al consumo umano (art. 14 del regolamento (Ce) n. 178/2002). Tale condizione deve essere osservata, in primo luogo, dagli operatori del settore che sono responsabili per la sicurezza e la salubrità dei loro prodotti e, in secondo luogo, dalle autorità europee e nazionali preposte che hanno il compito di adottare misure adeguate al fine di garantire che i prodotti alimentari a rischio non vengano immessi nel mercato. Senza dubbio, anche l etichettatura ha ripercussioni nel settore della sicurezza alimentare, considerato che un informazione corretta riportata sull etichetta di un alimento (ad. es. un integratore alimentare contenente botanici) aiuta i consumatori ad evitare l acquisto di alimenti per essi non adatti. In più, le regole riguardanti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti mirano ad assicurare il diritto all informazione degli stessi, garantendo che siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Ed infatti, il Regolamento (Ce) n. 178/2002, include tra le regole generali della legislazione alimentare anche le prescrizioni in materia di presentazione degli alimenti con l obiettivo di evitare che i consumatori e gli utilizzatori siano tratti in inganno dall etichettatura, dalla presentazione o dalla pubblicità dei prodotti medesimi (art. 16). Disposizioni più specifiche della legislazione alimentare sono, inoltre, previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, che stabilisce il principio secondo il quale le informazioni fornite sugli alimenti debbano essere leali (art. 6). Quindi, le stesse informazioni non devono indurre in errore, in particolare, sulle 1 Cfr. sul tema F. Capelli, B. Klaus, V. Silano, Nuova disciplina del settore alimentare e Autorità europea per la sicurezza alimentare, Giuffrè, Milano,

9 Edizione: Aprile 2015 caratteristiche dell alimento o attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede. Per quel che riguarda, inoltre, l uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti, il Regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce una serie di norme specifiche, tra cui il requisito della fondatezza scientifica (art. 6), volte ad armonizzare a livello europeo la fornitura delle informazioni riguardanti, in particolare, l effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti, in modo da orientarne correttamente le scelte dei consumatori stessi. Armonizzazione soltanto parziale delle disposizioni riguardanti gli integratori alimentari costituiti da sostanze botaniche a livello UE Nonostante le suddette normative armonizzate, tuttavia, il dibattito a livello europeo per quanto riguarda, in particolare, gli integratori alimentari costituiti da sostanze botaniche è in corso e coinvolge aspetti legati sia alle differenti legislazioni specifiche, tuttora esistenti, degli Stati membri, sia alle valutazioni sulla sicurezza alimentare, nonché, infine, alla possibilità di utilizzare indicazioni sulla salute basate non su studi clinici effettuati sull uomo, ma comunque su altra documentazione, ad esempio riguardante l uso tradizionale, e se quest ultima possa rientrare nel concetto di prove scientifiche generalmente accettate sul rapporto tra regime alimentare e salute richieste dal su citato art. 6 del Regolamento 1924/2006. Ciò anche in considerazione del fatto che la Direttiva n. 2002/46/ CE costituisce una direttiva di armonizzazione soltanto parziale per quanto concerne gli integratori alimentari contenenti sostanze diverse dalle vitamine e dai sali minerali, ad esempio i botanici. Di conseguenza, gli Stati membri, per quel che riguarda gli aspetti non armonizzati, non sono tenuti a modificare le loro normative interne e restano liberi di fissare regole ulteriori riguardo agli integratori alimentari, nel senso, che hanno il potere di applicare una disposizione interna non prevista dalla predetta Direttiva. Nello specifico: integratori alimentari costituiti da sostanze botaniche in Italia Ed in effetti, per quel che riguarda gli integratori alimentari contenenti sostanze vegetali, va ricordato, che al fine di garantirne la sicurezza, il governo italiano, attraverso il D.M. del 9 luglio 2012, aggiornato dal Decreto 27 marzo 2014, ha introdotto elenchi di sostanze e preparati vegetali ammessi, nelle parti ivi indicate, all impiego negli integratori alimentari. Soltanto l impiego, negli integratori alimentari, dei botanici inclusi in tali elenchi, è ammesso in Italia, salvo l applicazione del principio del mutuo riconoscimento. Principi della libera circolazione delle merci e del mutuo riconoscimento Il principio del reciproco riconoscimento garantisce agli operatori il diritto alla libera circolazione delle merci all interno dell Unione europea. Nello specifico, secondo i principi della libera circolazione delle merci e del mutuo riconoscimento (artt. 34 e 36 TFUE; Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008), così come interpretati nella costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell Unione europea, uno Stato membro non può vietare la vendita nel proprio territorio di un prodotto legalmente fabbricato in un altro Stato membro, neanche qualora le prescrizioni tecniche o qualitative differiscano da quelle imposte ai suoi prodotti nazionali. È possibile derogare a tale norma soltanto in condizioni molto rigorose, adducendo imperativi d interesse generale quali la salute, la protezione dei consumatori o dell'ambiente. Nel settore alimentare, tale principio costituisce uno strumento legale importante per le aziende, al fine di facilitare loro la possibilità di commercializzare lo stesso prodotto (integratore alimentare) in tutti gli Stati membri, senza dover provvedere, di volta in volta, a modifiche secondo le normative nazionali eventualmente esistenti, che possono anche differire notevolmente tra i singoli paesi. Va, tuttavia, segnalato, che per quel che riguarda la commercializzazione degli integratori alimentari contenenti botanici, il governo italiano (Ministero della Salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ufficio IV), attraverso le Linee guida sulla documentazione a supporto dell'impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori alimentari 2, aggiornate nel gennaio 2015, ha ristretto la possibilità alle aziende di far ricorso al principio del mutuo riconoscimento, esigendo una certificazione rilasciata dall Autorità competente dello Stato membro di provenienza che attesti, che l integratore contenente la sostanze vegetale in questione è legalmente in commercio in tale Stato e che lo stesso non è considerato un novel food ai fini dell impiego negli integratori alimentari. Si segnala in merito a tale richiesta, che non sempre le autorità di altri Stati membri rilasciano tale certificato in quanto non previsto dalle rispettive procedure amministrative. Conseguentemente, non avendo gli operatori economici alcun diritto a suddetto certificato, non potrebbero invocare l applicazione del principio del mutuo riconoscimento, il ché comporta, l impossibilità di commercializzare il prodotto in 2 Disponibili sul sito 9

10 Italia; il ché significa minare l efficacia del fondamentale diritto di libera circolazione delle merci, conferito agli operatori economici dal Trattato TFUE. È, pertanto fondamentale che uno Stato membro, ivi compresa l Italia, riconosca anche altre prove adeguate, atte a dimostrare che un prodotto (qui: integratore alimentare) è liberamente commercializzato in uno Stato membro, come ad esempio un certificato rilasciato da un istituto od un perito indipendente, autorizzato (ad es. la figura del cosiddetto Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger in Germania). Informazioni sulla sostanza vegetale impiegata come ingrediente negli integratori alimentari da tenere a disposizione delle autorità Tra le altre novità introdotte dalle suddette linee guida è, inoltre, opportuno segnalare, che il Ministero della Salute, al fine, sempre, di garantire la sicurezza degli integratori alimentari contenenti botanici, indica in maniera più precisa, gli oneri che a suo avviso sono imposti dalla normativa vigente agli operatori alimentari (ivi compresi, quindi, sia i produttori, che i distributori) di integratori alimentari contenenti sostanze vegetali ( botanici ). In particolare, ritiene che gli operatori del settore devono tenere a disposizione un dossier completo per ciascun prodotto, con le schede tecniche degli ingredienti impiegati e relative caratteristiche compositive e con la documentazione sulle modalità e i metodi di analisi impiegati per la determinazione e il controllo dei tenori delle sostanze caratterizzanti (di cui all articolo 6, comma 4, lettere a, b del decreto legislativo 169/2004) dichiarati in etichetta.. È, quindi, necessario, qualora un azienda del settore alimentare dovesse produrre e/o distribuire integratori alimentari contenenti sostanze vegetali, verificare se tale dossier è in essere e se lo stesso risulta conforme a suddetti nuovi requisiti. Si precisa, inoltre, che anche se le linee guida non hanno effetto cogente. Tuttavia, rispecchiando, le suddette, l interpretazione delle norme vigenti da parte del Ministero della Salute italiano, si consiglia vivamente, di osservarne tali istruzioni. Fornitura di informazioni ai consumatori sugli integratori alimentari contenenti botanici In più, nelle suddette linee guida aggiornate, il Ministero precisa come dovranno essere redatte determinate informazioni sul prodotto finito, da riportare nell etichetta degli integratori alimentari contenenti botanici, in quanto senza dubbio, come sopra ricordato, le disposizioni sull etichettatura hanno anche ripercussioni nel settore della sicurezza alimentare, considerato che un informazione corretta riportata sull etichetta aiuta il consumatore ad evitare l acquisto di alimenti per lo stesso non adatti. Nello specifico, il Ministero fornisce elementi più dettagliati in merito all indicazione della dose giornaliera consigliata, alla razionalità delle associazioni, alle eventuali avvertenze supplementari, all indicazione del shelf life, nonché in merito alle indicazioni sugli effetti fisiologici/indicazioni sulla salute (cosiddetti health claims ). Si raccomanda, pertanto, agli operatori del settore, di verificare se i propri prodotti siano conformi a tali requisiti di etichettatura. Indicazioni riguardanti l effetto nutritivo o fisiologico attribuito agli integratori alimentari sulla base dei predetti costituenti (cosiddetti health claims ) Tale verifica deve riguardare, anche, le informazioni, che l operatore alimentare fornisce ai potenziali acquirenti, quindi, ai consumatori, riguardanti la destinazione d uso e gli effetti degli alimenti (integratori alimentari) contenenti sostanze e preparati vegetali (quindi, botanici), ed in particolare, riguardanti l effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei predetti costituenti. Come sappiamo, in seguito all adozione da parte della Commissione europea del sopra già citato Regolamento (UE) n. 432/2012, soltanto le indicazione sulla salute approvate ed inserite nello stesso Regolamento (o autorizzate individualmente), possono essere utilizzate per gli alimenti, nelle comunicazioni commerciali (ad es. nell etichetta o nella pubblicità via web, stampa, TV, radio, etc.) dirette ai consumatori, salvo che uno specifico messaggio sugli effetti fosse obbligatorio per un determinato alimento in base alla legislazione comunitaria o nazionale applicabile (cfr. art. 13, par. 1 ed art. 2, par. 2, n. 1 del Regolamento n. 1924/2006). Per quel che riguarda le indicazione salutistiche riguardanti le sostanze ed i preparati vegetali impiegati negli alimenti (ivi compresi gli integratori alimentari) proprio per i loro particolari effetti nutritivi-fisiologici, il problema creatosi - ed al quale attualmente sia l industria che le Istituzioni coinvolte, soprattutto la Commissione europea, l EFSA e i governi degli Stati membri mirano a trovare una risposta - è che il suddetto Regolamento (UE) n. 432/2012, per la maggior parte dei botanici, non contiene (ancora) indicazioni sulla salute ammesse; piuttosto, più di indicazioni su tali sostanze vegetali risultano ancora on hold, in quanto, la Commissione europea aveva deciso di adottare, come primo passo, la lista degli health claims ammessi per tutte le sostanze diverse dai botanici e soltanto, successivamente, come secondo passo la lista riguardante gli health claims ammessi su questi ultimi, che, tuttavia, ad oggi non sussiste. Tale decisione di rinviare a data incerta l adozione della lista degli health claim sui botanici è anche dovuta alla problematica causata dall applicazione dei severi requisiti scientifici applicati dall EFSA per la valutazione dell esistenza del nes- 10

11 Edizione: Aprile 2015 so causale tra una determinata sostanza nutritiva-fisiologica ed un certo effetto benefico sull organismo umano, visto che, spesso, per le sostanze ed i preparati vegetali non sussistono dati clinici che supportano il predetto nesso causale, ma soltanto dati che dimostrano gli effetti benefici in base al loro uso tradizionale. Comunque, non riconoscere ai fini delle informazioni ed indicazioni sulle proprietà degli alimenti, le conoscenze rinvenute dalla lunga storia di uso tradizionale, comporterebbe una discriminazione ingiustificata, considerato che per quanto riguarda le indicazioni sugli effetti dei medicinali vegetali tradizionali (disciplinati dalla Direttiva 2001/83/ CE così come modificata dalla Direttiva 2004/24/CE) è sufficiente dimostrare tali effetti in base all esperienza e all impiego di lunga data di una sostanza botanica. Raccomandazioni alle aziende concernenti l utilizzo di indicazioni sulla salute per gli integratori alimentari contenenti botanici Lazio 5. Alla luce di quanto precede, ed in considerazione delle sanzioni piuttosto elevate che l Autorità Garante può infliggere in caso di violazione delle regole riguardante la pubblicità lecita, ivi comprese le disposizioni sancite dal Regolamento (Ce) n. 1924/2006, è necessario verificare, per ciascun singolo claim salutistico che un azienda intende fornire nella pubblicità, nel foglio illustrativo (ove sussistente) e nell etichetta, per i propri prodotti contenenti botanici, se sussistano validi studi scientifici che ne provino gli effetti reclamizzati. Inoltre, occorre verificare se, in relazione ai componenti botanici utilizzati ed alle proprietà benefiche affermate, esistano già pareri negativi dell EFSA. Se così fosse, i relativi claims sono da considerarsi ingannevoli e dovrebbero, conseguentemente, essere ommessi. Contatto per ulteriori informazioni Tuttavia, è necessario che le aziende del settore alimentare tengano presente che ad oggi, nessuna decisione è stata presa al riguardo. Pertanto, la possibilità di fornire delle informazioni ed indicazioni sulle funzioni ed effetti salutistici degli alimenti contenenti sostanze e preparati vegetali è rimasta in un area grigia, in quanto le stesse, non risultano né autorizzate né rigettate, ma semplicemente in attesa di una valutazione ossia on hold. Al proposito, si nota che in Italia, nell attuale periodo transitorio, tante aziende del settore fanno affidamento alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero della Salute, nelle proprie Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici 3, che segnalano gli effetti fisiologici volti ad ottimizzare le funzioni dell organismo, derivanti dalle sostanze ed i preparati vegetali impiegabili negli integratori alimentari secondo il summenzionato Decreto ministeriale 9 luglio 2012, come aggiornato dal Decreto 27 marzo Barbara Klaus barbara.klaus@roedl.it Effettivamente, il Ministero della Salute sembra ritenere che gli effetti indicati nelle sue predette linee guida, per singole sostanze vegetali, siano plausibili in base al complesso delle evidenze disponibili e che tali evidenze siano sufficienti, almeno in attesa della definizione degli health claims sui botanici a livello comunitario, attualmente on hold. Nonostante ciò, si sconsiglia vivamente di fare semplicemente affidamento a tali linee guida senza procedere ad un ulteriore verifica della legittimità delle indicazioni specifiche che un azienda intende fornire per i propri integratori alimentari contenenti botanici. Ciò in quanto le suddette linee guida non rappresentano indicazioni salutistiche autorizzate, costituendo meri orientamenti, privi di valore normativo, come affermato dall Autorità garante della Concorrenza e del Mercato 4 ed avvalorato dalle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del 3 Disponibili sul sito ormsanpdf?anno=0&codleg=48636&parte=2&serie=. 4 Provvedimento n del 20 marzo 2013, Medestea-natygendna, in Bollettino n. 13 del 08 aprile 2013; provvedimento del 9 settembre 2014, integratore Immun age, in Bollettino n. 37 del 24 settembre Sentenza n. 7491/

12 Lavoro > Contratto a tutele crescenti e Jobs Act a cura di Rita Santaniello, Giovanni Zoja e Lorenzo Ceraudo, Milano Le novità introdotte nel mondo del lavoro dal Jobs Act sono molte ed estremamente rilevanti. Le disposizioni, entrate in vigore dal 7 marzo 2015 con l attuazione della Legge Delega n. 183/14, comportano una radicale rivisitazione delle regole di tutela in caso di licenziamento illegittimo, attraverso un sistema di sanzioni ed indennizzi ancor più oggettivato in quanto commisurato a precisi parametri. Uno degli obiettivi (e plausibili effetti) del nuovo impianto rnormativo è quello di evitare quell incertezza nella valutazione dei rischi di causa che ha sempre contraddistinto il diritto del lavoro e, in particolare, la problematica dei licenziamenti.la riforma riguarda, essenzialmente e nei limiti di cui si dirà, le sole nuove assunzioni. Pertanto, per un periodo di tempo ragionevolmente lungo continueranno a coesistere i due regimi di tutela (ovvero quello appena introdotto e quello previsto a suo tempo dalla Riforma Fornero ). Il contratto a tutele crescenti in breve Per tutti i soggetti neo-assunti a far data dal 7 marzo 2015, indipendentemente dalla loro età e dal tipo di attività svolta dall impresa ed esclusi i dirigenti, sarà applicato il c.d. contratto a tutele crescenti. Si tratta di un rapporto di lavoro dalla durata indeterminata le cui norme si applicheranno anche ai casi di conversione (successiva alla data di entrata in vigore del decreto) di contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. E opportuno inoltre ricordare che, in forza della legge di stabilità, le nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2015 e sino ad esaurimento dei relativi fondi godranno di uno sgravio dei contributi INPS fino a 8.060,00 euro l anno per un massimo di 36 mesi. La peculiarità del contratto a tutele crescenti consiste nelle nuove tutele offerte al lavoratore illegittimamente licenziato, che aumentano progressivamente in relazione all anzianità di servizio. Di seguito si riportano le casistiche tipiche. Se il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa è illegittimo perché ritenuto discriminatorio ovvero perché intimato in forma orale, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, il lavoratore deve essere reintegrato e risarcito con un ammontare pari alle retribuzioni medio tempore maturate e, comunque, in misura mai inferiore alle 5 mensilità; permane anche la facoltà per il lavoratore di optare, in luogo della reintegrazione, per un indennità (esente da contribuzione) pari a 15 mensilità della sua ultima retribuzione; il tutto oltre a regolare contribuzione. Se il licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, invece, è dichiarato illegittimo per accertata insussistenza del fatto materiale contestato, il lavoratore deve essere reintegrato e risarcito con un ammontare pari alle retribuzioni medio tempore maturate, in misura comunque mai superiore alle 12 mensilità; permane sempre la facoltà per il lavoratore di optare, in luogo della reintegrazione, per l indennità pari a 15 mensilità della sua ultima retribuzione; il tutto oltre a regolare contribuzione. Negli altri casi di illegittimità rilevati dal giudice, non dovuti alla radicale insussistenza del fatto materiale contestato o comunque non consistenti in licenziamento orale, discriminatorio o nullo ai lavoratori di aziende con oltre 15 dipendenti 6, spetta un indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. Ai lavoratori di aziende fino a 15 dipendenti, invece, negli altri casi di illegittimità rilevati dal giudice non consistenti in licenziamento orale, discriminatorio o nullo spetta un indennità pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità, Per vizi meramente procedurali della contestazione disciplinare ovvero di motivazione: > ai lavoratori di aziende fino a 15 dipendenti spetta un indennità pari a ½ mensilità dell ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 1 e un massimo di 6 mensilità. > ai lavoratori di aziende con oltre 15 dipendenti spetta un indennità pari a 1 mensilità dell ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità. Licenziamento intimato per motivi legati alla persona ovvero al comportamento del dipendente (motivi soggettivi) 6 Più di 15 dipendenti nell unità produttiva in cui è avvenuto il licenziamento o più di 15 nell ambito dello stesso comune, ovvero più di 60 dipendenti complessivamente. 12

13 Edizione: Aprile 2015 Licenziamento intimato per motivi legati all azienda ovvero all attività produttiva (motivi oggettivi) Ove non ricorrano gli estremi del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo: > ai lavoratori di aziende fino a 15 dipendenti spetta un indennità pari a 1 mensilità dell ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. > ai lavoratori di aziende con oltre 15 dipendenti spetta un indennità pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio, nella misura comunque compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. Superamento delle soglie dimensionali a seguito di nuove assunzioni (ovvero trasformazioni di contratti a tempo determinato). Il licenziamento dei lavoratori già in forza al momento dell entrata in vigore della riforma sarà comunque assoggettato alla nuova disciplina se il datore di lavoro, in conseguenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato successive all entrata in vigore della riforma, supererà la soglia quantitativa di cui all articolo 18 (più di 15 dipendenti in unità produttiva o nell ambito dello stesso comune, ovvero più di 60 sull intero territorio nazionale). Offerta di conciliazione Onde evitare impugnazioni o comunque al fine di transigere immediatamente una potenziale controversia, il datore di lavoro, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, può offrire al lavoratore un importo pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, e comunque compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità (gli importi sono dimezzati per i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti). Tale importo non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è soggetto a contribuzione previdenziale. La corresponsione deve avvenire mediante assegno circolare, da consegnarsi presso una sede protetta (sindacato, D.T.L., Ente bilaterale, etc.). L accettazione della somma comporta l estinzione del rapporto e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento, anche qualora il lavoratore l abbia già proposta. Qualsiasi ulteriore somma pattuita tra le parti ed eccedente i limiti predetti sarà soggetta al regime fiscale ordinario. Tale forma di conciliazione non sostituisce le altre consuete modalità previste dall ordinamento. Licenziamenti collettivi Con l entrata in vigore dei decreti la violazione delle procedure o dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi implicherà soltanto un indennizzo monetario compreso tra le 4 e le 24 mensilità, con estinzione, in ogni caso, del rapporto di lavoro. La reintegrazione è prevista solo nel caso, sostanzialmente rarissimo, di licenziamento collettivo intimato in forma orale. Contatto per ulteriori informazioni Rita Santaniello rita.santaniello@roedl.it Giovanni Zoja giovanni.zoja@roedl.it Lorenzo Ceraudo lorenzo.ceraudo@roedl.it 13

14 Compliance e corporate governance > Autoriciclaggio e modelli organizzativi: l opportunità di adottare un sistema di gestione dei rischi integrato a cura di Paolo Peroni, Milano Dal 1 gennaio , l autoriciclaggio 8 è entrato a far parte dell oramai corposo elenco dei reati presupposto la cui commissione nell interesse e a vantaggio di una società possono comportarne la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/ Si tratta di una novità potenzialmente dirompente, a seguito della quale codici etici e modelli organizzativi di gestione e controllo adottati dalle società allo scopo di prevenire la commissione di reati al loro interno dovranno essere sottoposti ad un attività di analisi molto profonda (e, in alcuni casi, di altrettanto profondo aggiornamento). Uno dei punti critici cui dedicare la massima attenzione è la potenziale capacità del reato di autoriciclaggio di attrarre nella propria orbita anche illeciti che, oggi, non rientrano ancora tra i reati presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001. Un esempio, il più temuto: i delitti tributari potenzialmente commissibili da qualsiasi impresa potrebbero costituire l antefatto di un reato di autoriciclaggio sanzionabile anche nei confronti della società. Alcune parole sul reato di autoriciclaggio. Il delitto di autoriciclaggio in breve Il delitto di autoriciclaggio può essere contestato a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie ed imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa. Le condotte consistenti nella mera utilizzazione o godimento 7 A seguito della promulgazione della legge n. 186/2014, pubblicata in gazzetta il 17 dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1 gennaio Il reato di autoriciclaggio è punito ai sensi dell articolo 648 ter.1 del codice penale. 9 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ( D. Lgs. n. 231/01) è la norma di legge che ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa delle società conseguente alla commissione, nel loro interesse o a loro vantaggio, di specifici reati-presupposto ad opera di amministratori, dirigenti, collaboratori o dipendenti. L articolo 25 octies del D. Lgs. n. 231/01 ha introdotto tra i reati presupposto il delitto di autoriciclaggio. personale del denaro, dei beni o delle utilità provenienti da reato, quindi, non sono penalmente perseguite in forza del reato di autoriciclaggio. Esse infatti costituiscono la prosecuzione del delitto presupposto, già perseguito penalmente in via autono e quindi non più sanzionabile per il principio del ne bis in idem (per cui una persona non può essere chiamata a rispondere due volte per il medesimo fatto illecito) 10. Il reato di autoriciclaggio mira invece a punire le diverse condotte di occultamento e ostacolo concreto all identificazione della provenienza illecita, ricorrenti laddove beni o utilità di provenienza criminosa vengono nuovamente re-immessi nel circuito economico con modalità tali da impedire od ostacolare l individuazione della loro origine delittuosa. Quali sono le condotte criminose punibili? Le attività di autoriciclaggio - lo si è accennato - consistono nell impiego, la sostituzione o il trasferimento di risorse di provenienza illecita in altre attività economico finanziarie. Elemento comune alle modalità di commissione del fatto è il mutamento nella formale titolarità del bene, del denaro o della risorsa: l utilità di provenienza illecita viene sottratta ad un utilizzo o godimento personale per essere re-immessa nel circuito legale. Non basta. Secondo un interpretazione più restrittiva della norma, ciò che contraddistinguerebbe l autoriciclaggio sotto il profilo oggettivo è il fatto che le condotte, per essere penalmente rilevanti, dovrebbero essere connotate in sé da una finalità per così dire dissimulatoria. Dovrebbero cioè consistere in manovre articolate, in grado di occultare concretamente la provenienza illecita delle risorse economiche. Coerentemente, l elemento psicologico del reato è rappresentato proprio dalla volontà di celare la provenienza illecita delle risorse economiche. Nel caso di un azienda, potrebbero ricorrere reati di autoriciclaggio laddove, ad esempio, venga commesso un delitto non colposo capace di generare valore e il denaro o le altre utilità di provenienza illecita vengono impiegati in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie attraverso modalità capaci di creare un concreto ostacolo alla identificazione della loro provenienza delittuosa. 10 Il principio trova un riscontro puntuale nell articolo 649 del codice di procedura penale ai sensi del quale l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. 14

15 Edizione: Aprile 2015 L impatto del delitto di autoriciclaggio sui modelli organizzativi di gestione e controllo adottati dalle società Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la facoltà (e non l obbligo) di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato allo scopo di prevenire la commissione dei reatipresupposto. L adozione e l efficace attuazione di un modello organizzativo consente alle società di andare esenti da responsabilità amministrativa purché il compito di vigilare sul suo funzionamento sia stato affidato ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di controllo, non vi sia stata insufficiente vigilanza e le persone che hanno commesso il reato abbiano fraudolentemente eluso il modello. Ove una società si sia dotata di un modello organizzativo adeguatamente strutturato, il rischio di commissione del reato di autoriciclaggio potrebbe risultare già presidiato dai protocolli di condotta implementati, quanto meno relativamente ai casi in cui le risorse economiche di provenienza illecita derivino da un reato commesso all esterno della società. Qui, ad offrire protezione, potrebbero essere i principi e le regole di condotta già contemplate all interno dei modelli organizzativi allo scopo di prevenire la commissione di reati di riciclaggio e reati contro la pubblica amministrazione attraverso sistemi di monitoraggio dei flussi finanziari provenienti dall esterno della società. Analoga conclusione non vale però per altri reati commessi all interno della società e capaci di generare risorse che la stessa società potrebbe reindirizzare verso altre attività economico finanziarie, dissimulandone la provenienza illecita. Questo sarebbe, ad esempio, il caso dei reati tributari. Ciò rende altamente raccomandabile condurre un attività di mappatura dei rischi molto mirata e predisporre dei protocolli di condotta specifici per tutte le operazioni straordinarie, finanziarie e di gestione degli investimenti che potrebbero essere ipoteticamente dirette allo scopo di occultare o dissimulare la provenienza illecita di risorse finanziarie re-immesse nel circuito economico legale. da parte delle società unitamente ad una più ampia possibilità di ricorrere a forme di cooperazione con l amministrazione finanziaria, attraverso nuovi modelli di interpello o altri strumenti di indagine e definizione preventiva. Nell ambito del gruppo di lavoro dedicato al tema della Delega Fiscale, l Agenzia delle Entrate ha precorso i tempi, enfatizzando l importanza per le società di dotarsi da subito di un Tax Control Framework, ovverosia di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale mirato a prevenire la commissione di illeciti e quindi destinato ad essere incorporato quale parte integrante (e fortemente sostanziale ) del modello organizzativo di gestione e controllo e D. Lgs. n. 231/01. E un tema, questo, sul quale torneremo nuovamente una volta definito il quadro legislativo della riforma fiscale attualmente all esame del Governo 11. Contatto per ulteriori informazioni Paolo Peroni paolo.peroni@roedl.it L opportunità di integrare all interno del modello organizzativo un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale Il tema si interseca inesorabilmente con un altro argomento di grandissima attualità (e forse ancor maggior impatto sul futuro delle imprese presenti in Italia), oggi in corso di definizione sotto il profilo regolatorio e normativo: il Parlamento ha delegato al governo il potere di promulgare dei decreti legislativi volti alla riforma del sistema fiscale. Nell ambito del più ampio progetto di riforma, si prevede sarà fortemente incentivata l adozione di sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale 11 Il presente articolo è stato redatto il 15 aprile

16 Web & Mobile Economy > E-Commerce, Media, IP e IT-Law Privacy, cookie, diritti dei consumatori, diritti di proprietà intellettuale, IVA e fiscalità negli acquisti a distanza. Quanti sono i temi legali, tributari e doganali da considerare nella pianificazione e gestione di un business online? Come tutelare la creatività e la circolazione dei dati sul web? Come conciliare presidi normativi e obiettivi strategici di un e-commerce di successo? Per rispondere alle tante domande dell era digitale, il nostro studio ha costituito un team di avvocati e commercialisti specializzati nelle tematiche legali e fiscali legate ai mercati dell e-commerce, delle telecomunicazioni e new media. Il nostro obiettivo è coniugare competenze di diritto commerciale, amministrativo, diritto del lavoro, proprietà intellettuale e fiscalità internazionale con una forte cultura dell'innovazione e una conoscenza specializzata del quadro regolamentare in cui si muovono le industry presenti nel mondo del web: fashion, design, food & beverage, elettronica, advertising e marketing virale, viaggi e turismo, logistica, trasporti e mobilità, giochi online, smart city, mobile ed e-payment. Agli attori del mondo digitale è dedicato il numero speciale di E-com@Rödl, aprile 2015, scaricabile dal nostro sito alla pagina: commerce_media_e_it_law.html in Italia Avvocati, Dottori Commercialisti e Revisori Legali Milano Largo Donegani, Milano Telefono: Telefax: info@roedl.it web site: Contattare: Avv./RA Stefan Brandes Padova Via Francesco Rismondo, 2/E Padova Telefono: Telefax: padova@roedl.it web site: Contattare: Avv. Eugenio Bettella Roma Piazza S. Anastasia, Roma Telefono: Telefax: roma@roedl.it web site: Contattare: Avv. Roberto Pera Bolzano Piazza Walther-von-der-Vogelweide, Bolzano Telefono: Telefax: bolzano@roedl.it web site: Contattare: Dott. Thomas Giuliani Insieme per crescere Consulenza fiscale, finanziaria e legale - i nostri clienti confidano nella nostra capacità di assisterli con competenze ad ampio spettro. Ogni torre umana poggia su un ampia base; solo così, i Castellers in cima alla torre possono contare su un solido punto di appoggio. Castelleres de Barcelona Ogni singola persona conta, per i Castellers e per noi. Le torri umane simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di quello che è oggi. Força, Equilibri, Valor i Seny (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell antica tradizione delle torri umane. L associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. Imprint Diritto, economia, attualità - Edizione Aprile 2015 Redazione: Largo Donegani 2, Milano Tel.: Responsabile di redazione: Avv. Paolo Peroni paolo.peroni@roedl.it Largo Donegani 2, Milano newsletter@roedl.it Website International: Website Italia: Diritto, economia, attualità è un approfondimento a cura di, non destinato alla stampa né pubblicato ad intervalli regolari o comunque assimilabile ad un periodico o ad una testata rivolta al pubblico. non assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti del presente documento di approfondimento né in merito alla veridicità, attualità o completezza delle informazioni o in merito a decisioni eventualmente assunte in seguito alla lettura, anche per estratto, del medesimo. Le informazioni e valutazioni ivi contenute hanno carattere generale, non costituiscono parere legale o fi scale, né esame esaustivo dei temi trattati, non potendo sostituire né intendersi quali servizi di consulenza legale o tributaria personalizzati che raccomandiamo di richiedere ove foste interessati all analisi e trattazione di questioni e casi concreti. L'intero contenuto dell approfondimento costituisce proprietà intellettuale di ed è protetto da copyright. È consentito scaricare, stampare o copiare l approfondimento esclusivamente per uso personale. Qualsiasi modifica, copia, divulgazione o libera riproduzione dei contenuti o di parti di essi, sia online che offline, necessitano di preventiva autorizzazione scritta da parte di. Hanno collaborato alla redazione: Chiara Stanzione, Claudia Fanelli, Federica Bargetto, Skevi Licollari, Mario Pozzi, Barbara Klaus,Rita Santaniello, Giovanni Zoja, Lorenzo Ceraudo, Paolo Peroni.

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