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1 DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n /GPF/FS/om TITOLO: Semplificazioni fiscali Decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16. Contenuto in sintesi Il decreto legge n. 16/2012 in esame contiene numerose disposizioni in materia fiscale tra le quali si evidenziano le seguenti: - nuove regole in materia di rateizzazione dei debiti tributari; - sanatoria in materia di tardiva comunicazione per i benefici fiscali e per i regimi opzionali; - riammissione di alcuni soggetti alla ripartizione tra i beneficiari del 5 per mille dell IRPEF; - efficacia della cessione dell eccedenza risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale; - nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni d intento; - introduzione di nuove norme in materia di comunicazione degli elenchi clienti e fornitori; - indicazione del domicilio fiscale; - semplificazione della comunicazione delle operazioni black list ; - limiti alla pignorabilità degli stipendi; - imputazione di costi inferiori a euro in contabilità semplificata; - inesigibilità dei crediti tributari di importo non superiore a euro 30; - arrotondamento degli importi nel mod. 770; - soppressione dell imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all estero; - novità in materia di accertamento presuntivo basato sugli studi di settore; - misure cautelari a garanzia dei crediti erariali; - creazione di liste selettive per mancata emissione di fattura, scontrino o ricevuta; - chiusura delle partite IVA inattive; - novità in materia di cedolare secca; - soppressione del regime contabile basato su estratti conto bancari; - comunicazioni dell esattore in sede di accertamento esecutivo (riscossione nell accertamento); - novità in materia di scudo fiscale; - nuova disciplina della compensazione dei crediti IVA; - accesso ai fini ispettivi di controllo nei locali degli enti non commerciali; - omessa comunicazione delle minusvalenze. Si inizia con la presente l esame del decreto delle semplificazioni Con riferimento all argomento in oggetto, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il decreto-legge n. 16, datato 2 marzo 2012, recante: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento dell accertamento. Il decreto-legge in esame contiene disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese.
2 Il decreto-legge, salvo diversa disposizione, entra in vigore dal 2 marzo 2012, giorno stesso della sua pubblicazione. Con la presente si inizia l analisi delle principali disposizioni fiscali del provvedimento. Rateizzazione debiti tributari (art. 1, commi da 1 a 4) Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione Come noto, in caso di decadenza dalla rateazione concessa per il pagamento di somme dovute a seguito di comunicazione d irregolarità (avvisi bonari), il debito residuo non può formare oggetto di ulteriore forma di rateazione. Per effetto della disposizione in esame, il contribuente, qualora dovesse decadere dalla predetta rateazione, potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica previsto dall art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. Debito tributario e rateazione flessibile Con il provvedimento in esame è stata modificata la disciplina del citato istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973), prevedendo le seguenti novità: a) è possibile chiedere piani di ammortamento del debito a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione; b) viene esclusa la decadenza del beneficio delle rateizzazioni per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive. La decadenza della rateizzazione si verifica solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; c) in caso di rateizzazione, non possono essere iscritte ulteriori ipoteche oltre quelle eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione. La norma fa salvi i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima della data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame). Rateazione crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato Su istanza dei debitori che versino in condizioni di difficoltà economica, gli enti pubblici dello Stato potranno accordare forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso o in presenza di una precedente rateizzazione. Comunicazioni e adempimenti formali (art. 2, comma 1) Come noto, è possibile accedere ad alcuni regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari previa presentazione di un apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (vd. ad es. la tassazione per trasparenza nell ambito delle società di capitali, le disposizioni di favore per gli enti di tipo associativo, ecc.). Con disposizione generale, il provvedimento in esame stabilisce che la fruizione di benefici fiscali o l accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all obbligo di preventiva
3 comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non sono preclusi, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente con il mod. F24 l importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall art. 11, comma 1 del D. Lgs. n. 471/1997, cioè euro 258. In questo caso è esclusa la compensazione. La predetta regolarizzazione non è ammessa se la violazione è stata già constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore dell inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Ripartizione del 5 per mille (art. 2, comma 2) A decorrere dall anno 2012 potranno partecipare al riparto del 5 per mille dell Irpef gli Enti che, pur non avendo assolto entro i termini di scadenza, in tutto o in parte, agli adempimenti richiesti, hanno i requisiti sostanziali. A tal fine, detti Enti devono presentare le domande entro il 30 settembre e versare la sanzione pari a euro 258. Cessione delle eccedenze IRES nell ambito dei gruppi societari (art. 2, comma 3) In caso di cessione delle eccedenze IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale (art. 122 del D.P.R. n. 917/1986), la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell importo ceduto non determina l inefficacia della cessione dal punto di vista fiscale, se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In caso di mancata indicazione è però dovuta la sanzione nella misura massima stabilita dall art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 ( 2.065,00). Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d intento (art. 2, comma 4) Come noto, i destinatari di dichiarazioni d intento (cedente/fornitore), devono trasmettere telematicamente all Amministrazione finanziaria la comunicazione relativa alle dichiarazioni di intento ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà prevista per gli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell IVA (vd. D.L. n. 746/1983). Il provvedimento in esame prevede l obbligo della trasmissione delle comunicazioni non più entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione periodica IVA, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell imposta. Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi (art. 2, comma 6)
4 Come noto, l art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, prevede l obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai euro (vd. ns. circ. n. 61, 71 e 115/2010). Il provvedimento in esame, per semplificare le procedure di adempimento di tale obbligo, stabilisce che dal 1 gennaio 2012, per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l importo complessivo di tutte le operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore; in pratica si dovrebbe tornare al noto elenco clienti e fornitori. Resta confermato che per le operazioni, per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta per le operazioni rilevanti ossia per quelle di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa (c.d. spesometro). Eliminazione dall obbligo di chiedere l indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati dall Amministrazione finanziaria (art. 2, comma 7) Il provvedimento in esame semplifica gli adempimenti di cui agli articoli 58 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di obblighi di indicazione del domicilio fiscale. Per effetto delle modifiche apportate alla predetta normativa dal provvedimento in esame, l obbligo di indicare il domicilio fiscale è limitato ai soli casi espressamente previsti dalla legge per singole tipologie di atti. Comunicazione operazioni black list - Introduzione soglia (art. 2, comma 8) Il decreto-legge in esame stabilisce che l obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (operazioni con Paesi c.d. black list ), è limitato ai soli casi di operazioni di importo superiore a euro 500 (vd. art. 1, comma 1 del D.L. n. 40/2010). Limiti di pignorabilità (art. 3, commi da 5 a 7) Come noto, il titolo II del D.P.R. n. 602/1973 detta la disciplina della riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo da parte dell esattore. Il provvedimento in esame introduce, con il nuovo art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 citato, un limite in materia di pignorabilità. In particolare, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall agente della riscossione nelle seguenti misure: - in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; - in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro; - resta confermata la misura di un quinto, se le somme sopra indicate superano i cinquemila euro.
5 In materia di espropriazione immobiliare viene stabilito che l agente della riscossione può procedere alla predetta espropriazione immobiliare solo se l importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro. In materia di iscrizione di ipoteca, viene previsto che l agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell importo complessivo del credito per cui si procede, purché l importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. Contabilità semplificata e ratei e risconti di costi inferiori a euro (art. 3, commi 8 e 9) Gli imprenditori possono imputare liberamente i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici, di competenza di due periodi d imposta e di ammontare non superiori a euro secondo gli ordinari criteri di competenza o, in alternativa, con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali. Tale disposizione si applica alle sole imprese in contabilità semplificata a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre Crediti tributari di modesta entità (art. 3, commi 10 e 11) Il provvedimento in esame prevede un limite di esigibilità dei crediti minimi. In particolare, a decorrere dal 1 luglio 2012, non si procede all accertamento, all iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi euro 30. Tale nuovo limite deve essere considerato con riferimento a ciascun credito tributario relativo a ciascun periodo d imposta e non opera in caso di ripetute violazioni degli obblighi di versamento. Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d imposta (art. 3, comma 12) Nelle dichiarazioni dei sostituti d imposta (mod. 770) tutti gli importi da indicare devono essere arrotondati alla seconda cifra decimale. Tale disposizione decorre delle dichiarazioni relative all anno d imposta Trasferimento di denaro senza imposte (art. 3, comma 15) Il provvedimento in esame ha soppresso l imposta di bollo (2%) introdotta dal decreto legge n. 138/2012 (c.d. Manovra bis ) convertito nella legge n. 148/2011, sui trasferimenti di denaro all estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di money transfer (vd. ns. circ. n. 86/2011).
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