Caccia e Pesca. La pesca professionale in provincia. Brescia. Aggiornamento febbraio 2014

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1 Caccia e Pesca La pesca professionale in provincia di Brescia Aggiornamento febbraio 2014

2 Indice Corso di abilitazione alla pesca professionale pag. 3 Licenza di pesca professionale pag. 4 Pesca professionale nel lago di Garda pag. 6 Pesca professionale nel lago di Iseo pag. 12 Pesca professionale nel lago d Idro pag. 17 Navigazione interna pag. 19 Aspetti assicurativi e contributivi (Legislazione) pag. 23 Imprenditore ittico, pescaturismo, ittiturismo (Legislazione) pag. 30 2

3 Il corso di abilitazione Per conseguire la licenza di pesca professionale è obbligatorio partecipare a specifici corsi abilitanti e superare un esame di idoneità (art. 144 comma 1 bis - Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31) Il programma Il programma del corso prevede n. 18 ore di lezioni teoriche e n. 18 ore di lezioni pratiche. Le lezioni teoriche affrontano i seguenti argomenti: riconoscimento, biologia e gestione della fauna ittica; ecologia dei laghi e dei fiumi; legislazione in materia di pesca; legislazione sulla navigazione; violazioni e sanzioni in materia di pesca; aspetti relativi alle principali patologie dei pesci d acqua dolce; igiene degli alimenti; aspetti fiscali e contributivi. Le lezioni pratiche prevedono l illustrazione delle reti da pesca; manutenzione; lavorazione del pescato; dimostrazione pratica della posa e levata delle reti. Quando viene organizzato e dove Il corso viene organizzato in collaborazione con la Provincia di Bergamo a cadenza annuale (generalmente fra ottobre e dicembre di ogni anno). Nel 2014 il corso verrà organizzato presso la Provincia di Brescia. Le lezioni teoriche si svolgono presso la sede della Provincia a Brescia in Via Milano, 13. La sede o le sedi delle lezioni pratiche vengono definite un mese prima dell inizio delle lezioni L esame L esame di abilitazione si svolge entro 30 giorni dalla fine delle lezioni. Se il corso viene organizzato dalla Provincia di Brescia, la sede dell esame è presso la sede della Provincia di Brescia in Via Milano, 13 Chi può iscriversi Possono iscriversi al corso sia coloro che sono residenti in provincia di Brescia sia coloro che sono residenti in una provincia lombarda. Come iscriversi Due mesi prima dell inizio delle lezioni, è possibile scaricare il modulo di iscrizione nel sito della Provincia alla pagina caccia e pesca. 3

4 Il rilascio della licenza Iscrizione agli elenchi dei pescatori di cui alla L. 250/58 Durata della licenza Rinnovo Smarrimento della licenza Obbligo annuale a carico del pescatore Per ottenere la licenza di pesca professionale di tipo A, fatti salvi i requisiti per poter essere iscritti negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla L. 250/58, occorre presentare all Ufficio Pesca la seguente documentazione: a) Attestato di superamento esame di abilitazione alla pesca professionale b) Domanda per il rilascio della licenza. c) N. 1 fotografia formato tessera d) Ricevuta dell effettuato versamento della tassa di concessione regionale, pari ad Euro 43,62 da effettuarsi sul c.c.p. n , intestato a Regione Lombardia - tassa concessione per la pesca - servizio tesoreria - via Pirelli MILANO e) Ricevuta del versamento di Euro 7,75 da effettuarsi sul c.c.p. n intestato a Provincia di Brescia Ufficio Pesca, Via Milano Brescia. f)fotocopia della carta d identità g) Fotocopia del codice fiscale. h). N. 2 marche da bollo da Euro 16,00. Contestualmente alla richiesta di licenza di pesca professionale, il pescatore presenta richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla Legge 250/58 che, a cura dell Ufficio Pesca, viene inoltrata all INPS di Brescia entro 24 ore dal rilascio della licenza. La durata della licenza è di 10 anni. Il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l esercizio della pesca professionale nelle acque interne. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale. Scaduti i dieci anni dal rilascio della licenza, occorre rinnovarla con la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza. In caso di smarrimento della licenza, occorre presentare, in carta semplice, al Servizio Pesca, una dichiarazione di smarrimento del documento e seguire la stessa procedura utilizzata per la richiesta di una nuova licenza. Ogni anno, entro il 31 gennaio, è necessario presentare all Ufficio Pesca l autodichiarazione (su apposito modulo disponibile presso l Ufficio Pesca) del pescato dell anno precedente unitamente a copia del documento di identità 4

5 In provincia di Brescia la pesca professione può essere esercitata esclusivamente nel Lago di Garda, Lago di Iseo e Lago d Idro. Si riportano di seguito le norme in vigore ed i riferimenti regolamentari per ciascun bacino lacustre. E in vigore il Regolamento regionale n. 5 approvato da Regione Lombardia il , uniforme al Regolamento regionale n. 2 approvato da Regione Veneto il12 agosto E in vigore il Regolamento interprovinciale approvato dalla Provincia di Brescia con deliberazione del Consiglio provinciale n. 338 e dalla Provincia di Bergamo con deliberazione del Consiglio provinciale n Sono in vigore le norme contenute nel piano ittico provinciale della Provincia di Brescia approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1. 5

6 Periodi di divieto e lunghezze minime di cattura della fauna ittica I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti: Specie ittiche Misure Periodo di divieto minime cm dal al ALBORELLA - Alburnus alborella* - 15/05* 30/06* AGONE - Alosa fallax 05/06 10/ /07 06/07 01/06** 31/07** ANGUILLA - Anguilla anguilla*** 50 01/10*** 31/12*** CARPA - Cyprinus carpio 30 05/06 25/06 CARPIONE Salmo Carpio 30 15/11 31/01 20/06 20/08 CAVEDANO - Leuciscus cephalus 30 01/05 15/06 COREGONE LAVARELLO - Coregonus lavaretus 30 15/11 15/01 LUCCIO - Esox lucius 50 22/02 15/04 PERSICO REALE - Perca fluviatilis 18 15/04 15/05 PERSICO TROTA - Micropterus salmoides 18 01/05 15/06 TINCA - Tinca tinca 25 05/06 25/06 TROTA LACUSTRE E FARIO - Salmo trutta 40 15/10 15/01 *Alborella: divieto assoluto di pesca e detenzione sino all , salvo proroga ** Agone: Dall 1 giugno al 31 luglio: con le limitazioni sotto riportate. ***Anguilla: E istituito il divieto assoluto di pesca all anguilla sino al 22 giugno 2014, salvo proroga I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore 12 del primo giorno alle ore 12 dell ultimo giorno. Le lunghezze minime dei pesci son misurate dall apice del muso all estremità della pinna caudale, quella del gambero dall apice del rostro all estremità della coda (telson). La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate al comma 1, sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua. Fermi restando i periodi di divieto di cattura dell agone, al 1 giugno al 31 luglio la pesca dilettantistico-sportiva dell agone è vietata dalle ore del lunedì alle ore del martedì e dalle ore del mercoledì alle ore del giovedì, mentre la pesca professionale dell agone, nello stesso periodo, è invece vietata dalle ore del martedì alle ore 12 del mercoledì e dalle ore del sabato alle ore della domenica. E sempre vietata la cattura del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) mentre invece risulta consentita senza limitazioni di taglia e di periodo quella delle specie alloctone di gambero d acqua dolce. 6

7 Zone di tutela ittica Dall 1 febbraio al 30 aprile di ogni anno è vietata la pesca dilettantistica e professionale, fatti salvi gli impianti fissi di cattura ivi esistenti, dalla riva per una profondità dell acqua di 20 : Da Punta San Sivino in Comune di Manerba alla località Rocchetta in Comune di Padenghe; Dal porticciolo La Zattera in Comune di Desenzano (Rivoltella) sino a Villa dei Pioppi in Comune di Sirmione. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio, per una fascia compresa fra la riva ed una profondità dell acqua di 20 m, è vietata la messa in posa delle reti antana e antanello nei seguenti tratti: Dal porto vecchio in Comune di Toscolano Maderno fino al porto di Fasano in Comune di Gardone Riviera; Dal porto di Barbarano in Comune di Salo fino all Hotel Casimiro in Comune di Portese (Golfo di Salo ) Dall Isola Borghese fino all Isola dei Conigli in Comune di Manerba (Golfo del Torchio); Dal porto di Dusano in Comune di Manerba fino al porticciolo Rabitti in località Lido di Lonato; Dalla località Zattera in Comune di Desenzano (Rivoltella) fino al porto Castello in Comune di Sirmione; Dall Hotel Boiola fino a Punta Gro (confine con la Provincia di Verona) in Comune di Sirmione. ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA PROFESSIONALE (Legenda: mg = numero maglie; MM = maglia ; Mm = maglia minima; L = lunghezza del singolo attrezzo; Lg = larghezza ; h = altezza ). La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi sottoindicati: Reti volanti, di tratta, a catino, rettangolari (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete): BIRBA luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h mg = 35 m. Divieto: dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 5 giugno al 25 giugno. E consentito l uso dell ancora; REMATTINO alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h mg = 18,2 m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. E vietato l uso dell ancora; VARONARO (varonar) agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h mg = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1 luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio, dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio; CIARA (ciara) tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h mg = 45 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. E consentito l uso dell ancora. 7

8 Reti da posta coniche AEROPLANO CON BERTOVELLI (aeroplano) tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. E consentito l uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. E consentito l uso di un aeroplano con bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m, esclusivamente per la cattura dell esca personale per la spaderna (ami); BERTOVELLO (bertabel, bertael, realti) alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d entrata = 0,5 m; camera d entrata h = 1,5 m. E permesso l uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m; COGOLO (gabbia, ringhiera) anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. E consentito l uso di una rosta di Mm 22, L = 60 m e h = 3 m; Divieto: dal 1 ottobre al 31 dicembre. Attrezzo vietato sino al 22 giugno 2014, salvo proroga) Tremagli SPIGONSOLA alborella. Mm 6; MM 10; L = 25 m; h = 1,5 m. Dotazione per pescatore: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Durante il periodo di divieto è consentito l uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l uso giornaliero degli ami (spaderna); TREMAGLIO (tramac, tramacet, tramai) anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione per pescatore: Mm 18 = n. 20 da mg o n. 15 da mg; MM 20 = n. 20 da mg o n. 14 da mg. E consentito l uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m; RE DA SERRAR (re da serrar) pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1 novembre. La rete va usata con l ausilio di un bertovello di Mm 6; Reti semplici da posta o sospese VOLANTINO (antana da coregone e carpione, volanti) carpione, coregone. Mm 37, MM 45; h = 7 m. Divieto: dal 15 novembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere collocata a una profondità maggiore di 18 m; la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione per pescatore: n. 12 attrezzi da mg, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. E consentita l unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L uso della rete è consentito solo in forma volante, quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa; VOLANTINO DA TINCA E TROTA Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 5 giugno al 25 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione per pescatore: n. 10 da maglie. L uso della rete è consentito solo in forma volante quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa; 8

9 ANTANA tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. Dal 1 novembre al 15 gennaio è consentito l uso di un attrezzo di Mm 60 e h = 2 m da porre unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione per pescatore: n. 25; ANTANELLO (ontanel) carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m. Dotazione per pescatore: n. 25 da mg. Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante; GEROLA (filza) alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione per pescatore: n. 10; PENDENTE (reu) agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1 aprile al 15 maggio e dal 31 luglio al 30 settembre. Dotazione per pescatore: n. 5 da mg dal 15 maggio al 31 luglio e n. 15 da mg dal 30 settembre al 15 maggio. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di congiunzione. E consentita l unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 30 attrezzi. L uso della rete è consentito solo in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10 m. Dal 1 giugno al 31 luglio, dal giovedì al sabato e dalla domenica al lunedì di ogni settimana la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo; S-CIAOLONE (s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin) agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 31 luglio al 15 maggio, dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1 luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio. Da1 1 giugno al 31 luglio l attrezzo è inoltre vietato dalle ore del martedì alle ore del mercoledì e dalle ore del sabato alla ore della domenica di ciascuna settimana. Dotazione per pescatore: n. 10 da mg. Dal 1 giugno al 31 luglio, dalle ore del giovedì alle ore del sabato e dalla ore della domenica alle ore del lunedì di ogni settimana la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo; Attrezzi vari SPADERNA (ami) anguilla, luccio; TIRLINDANA carpione, trota, luccio, cavedano. Nei modi previsti per la pesca dilettantistica. FIOCINA. L uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio. I periodi di divieto d uso per ciascuna rete iniziano alle ore 12 del primo giorno e terminano alle ore 12 dell ultimo giorno. E sempre vietato l uso a strascico di qualunque tipo di rete. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto d uso non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca. 9

10 Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal 1 marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le 9.00 (non oltre le ore durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno successivo. E fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l incolumità del pescatore. Misurazione delle maglie delle reti Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi. Contrassegno sugli attrezzi professionali Tutti gli attrezzi da pesca di cui all articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n All inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante che consenta l identificazione del proprietario degli attrezzi. Dal 31 ottobre al 1 marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all inizio e alla fine di ciascuna fila da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 cm, nonché, ogni quattro reti, da gavitelli ben visibili. Modi di pesca vietati: E vietato: l esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 100 m dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell esca o dell attrezzo usato per la pesca. usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per l esercizio della pesca scientifica; gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica; collocare nelle acque di cui all articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 m; esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia; esercitare la pesca nel lago e nei canali smovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento; apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione; usare fonti luminose durante l esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l acqua. La pesca notturna utilizzando il galleggiante luminoso è consentita nei limiti previsti dall articolo 3, comma 2, del presente regolamento; 10

11 usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l uso a strappo l esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l apparato boccale; pescare con le mani; estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La Provincia può autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell interesse della salvaguardia dell attività di pesca e del mantenimento dell equilibrio ecologico. Per i divieti non elencati si rimanda al regolamento regionale 9/2003 Tesserino catture La Provincia può prevedere l obbligo del possesso e della compilazione del tesserino segnacatture da parte dei pescatori. 11

12 Periodi di divieto e lunghezze minime di cattura della fauna ittica I tempi di divieto di pesca e le lunghezze minime totali di cattura e detenzione delle specie ittiche sono i seguenti: Specie ittiche Misure Periodo di divieto minime cm dal al ALBORELLA - Alburnus alborella* - 20/05* 20/06* AGONE - Alosa fallax 15 15/05 15/06 ANGUILLA - Anguilla anguilla 50 01/10 31/12 BARBO - Barbus plebejus 25 20/05 20/06 CARPA - Cyprinus carpio 30 01/06 30/06 CAVEDANO - Leuciscus cephalus 25 20/05 20/06 COREGONE LAVARELLO - Coregonus lavaretus 30 01/11 15/01 LUCCIO - Esox lucius 45 01/03 30/04 PERSICO REALE - Perca fluviatilis 16 01/04 15/05 PERSICO TROTA - Micripterus salmoides 22 01/05 15/06 PIGO - Rutilus pigus 30 20/04 20/05 SALMERINO A. - Salvelinus alpinus 30 01/12 20/01 TEMOLO - Thimallus thimallus 35 15/12 30/04 TINCA - Tinca tinca 25 15/05 30/06 TROTA LACUSTRE E FARIO - Salmo trutta 30 01/12 20/01 TROTA MARMORATA - Salmo trutta 40 01/12 20/01 * Alborella: divieto assoluto di pesca e detenzione sino al salvo proroga. I periodi di divieto decorrono da un ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un ora prima dell alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall apice del muso all estremità della pinna caudale. Zone di tutela ittica Dall 1 dicembre al 31 gennaio vige il rispetto della distanza di 250 dalla riva nelle seguenti zone: MONTEISOLA: Dal porto di Peschiera Maraglio fino al porto di Carzano; MARONE: Dalla galleria Colomberì in località Vello di Marone (inizio pista ciclopedonale del Sebino), fino alla località Calchera ; PISOGNE: Dal confine con la provincia di Bergamo fino alla località Govine davanti al Cavallo di Troia; 12

13 Per tutto l anno vige il rispetto della distanza da 30 dalla riva nelle seguenti zone: ISEO: Zona denominata Lamette dal confine con la Riserva naturale alla punta est dell ospedale civile; MARONE: Dalla località Calchera prima dell abitato di Marone fino all'inizio del Porto Nuovo di Marone; PISOGNE: Dalla Valle di Govine fino al confine con il Comune di Costa Volpino Norme di carattere generale per la pesca di professione I pescatori di professione devono munire ogni attrezzo di pesca di un contrassegno inamovibile (sigillo) rilasciato dalla Provincia di residenza recante il codice identificativo del pescatore e la sigla della tipologia di rete o attrezzo. Detto contrassegno va apposto anche sui gavitelli di segnalazione e di sospensione delle reti e degli attrezzi in esercizio di pesca di cui al successivo comma 4. Tutti gli attrezzi di pesca, ad eccezione del forone e di quelli consentiti anche per la pesca dilettantistica, le reti o file di reti devono essere dotate di 1 galleggiante (gavitello) avente misura minima di cm 15 di colore giallo, recante il contrassegno inamovibile (sigillo) rilasciato dalla Provincia. Le reti volanti devono essere munite di 2 (due) gavitelli posti all inizio ed alla fine di ogni tesa. Le reti e gli attrezzi di pesca all interno delle imbarcazioni adibite alla pesca di professione sono considerate a tutti gli effetti in esercizio di pesca. Per tale motivo devono essere tutti dotati di contrassegno inamovibile e deve esserne consentito l utilizzo in quel determinato periodo. Se la pesca viene esercitata contemporaneamente da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo, essere raddoppiate. E sempre vietato ad un pescatore calare o salpare le reti di proprietà di altro pescatore, nonché utilizzare gli attrezzi di pesca di un altro pescatore. L accompagnatore del pescatore titolare di licenza di tipo A lo assiste nell esercizio della pesca e, solo in sua presenza, può calare o salpare reti e utilizzare attrezzi del medesimo pescatore. E consentito, per la pesca a cacciata, l uso del battacchio, o sasso o pertica. Non possono essere unite fra di loro reti o parti di esse, aventi caratteristiche diverse. L attività di pesca di professione deve altresì essere esercitata nel rispetto delle norme che regolano la navigazione Attrezzi consentiti per la pesca professionale RETI A MANTELLO (TREMAGLI) Nome TENCARO Tencher Tinca - Luccio Cattura prevalente Tinca Luccio Lunghezza Altezza minima 13 Altezza Misura minima mm 35 Maglia Misura mm Dotazione per pescatore 40* *Nel tratto di lago a sud della congiungente la "Torre" nel Comune di Predore al Lido di Sassabanek in Comune di Iseo la misura minima della maglia della rete interna deve essere di mm. 40. L uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca. E vietato l uso della rete in acque di profondità inferiore a m. 5 durante il periodo di divieto di pesca del coregone. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio è consentito, per ogni pescatore, l uso di soli 50 m. di rete, utilizzabile unicamente a cacciata. 450

14 RETI SEMPLICI Nome Cattura prevalente Lunghezza Altezza minima Altezza Misura minima mm Maglia Misura mm Dotazione per pescatore (congiunzione compresa) Metri OLTANINA Antanina Persico Salmerino Agone L uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico. L uso della rete, nel periodo di divieto di pesca del luccio e del salmerino è consentito solo a cacciata e non da posta. Durante il periodo di divieto di pesca della tinca l uso di detta rete è vietato nel tratto di Lago a sud della congiungente la Torre nel comune di Predore al Lido Sassabanek in comune di Iseo. Nome Cattura prevalente Lunghezza Altezza minima Altezza Misura minima mm Maglia Misura mm Dotazione per pescatore (congiunzione compresa) Metri SARDENERA Sardenera Agone 300 3, L uso della rete è consentito: dal 1 novembre al 31 marzo, a non meno di 250 dalla riva e in acque di profondità non inferiore a 20 solo da posta anche se ancorata su un solo lato.si precisa inoltre che anche un solo tratto di detta rete non può entrare nella zona di divieto dei m.250 dalla riva e nelle acque di profondità inferiore a m. 20. dal 15 giugno al 15 luglio nelle zone di lago ove è consentita la pesca a riva con le reti entro i 50 m dal battente dell onda e in acque di profondità non inferiore a 20 Nome Cattura prevalente Lunghezza Altezza minima Altezza Misura minima mm Maglia Misura mm Dotazione per pescatore (congiunzione compresa) PALA VOLANTE Pala Coregone Divieto di utilizzo durante il periodo di divieto del coregone. Sino al 20 gennaio la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva. La rete deve essere munita di un galleggiante almeno ogni 25 m di lunghezza. Dal 15 luglio al 15 settembre è consentito l utilizzo di ulteriori 300 m. identificati con bolli particolari. L uso della rete è vietato a cacciata. Nome PALA DA POSTA Pala da posta Cattura prevalente Luccio Tinca Carpa Lunghezza 300 Altezza minima Altezza Misura minima mm 4 50 Maglia Misura mm Dotazione per pescatore (congiunzione compresa) Durante il periodo di divieto di pesca del coregone, della tinca e del luccio è vietato usare la rete in acque di profondità inferiore a 20 m.durante il periodo di divieto di pesca del salmerino e della trota la rete non può essere collocata nel tratto di lago compreso nei 250 m ai lati della foce del fiume Oglio in comune di Costa Volpino, per una profondità di m. 250 dalla riva. L uso di detta rete è vietato a cacciata

15 Nome PALETTA Paletta Cattura prevalente Salmerino Lunghezza Altezza minima Altezza Misura minima mm Maglia Misura mm Persico 300 3,80 4, Agone L uso della rete è consentito solo da posta ed è vietata sia a cacciata che in forma volante. E vietato l uso della rete durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico, del salmerino e dell agone. E vietato l uso della rete nel periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca in acque di profondità inferiore a m 20. Dotazione per pescatore (congiunzione compresa) Nome GEROLA* Gerola Cattura prevalente Alborella Vairone Lunghezza Altezza minima Altezza Misura minima mm Maglia Misura mm Dotazione per pescatore (congiunzione compresa) L uso della rete è vietato per tutto l anno a posta ed è consentito solo a cacciata. L uso della rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell alborella. * In conseguenza al divieto di pesca dell alborella l uso della rete è vietato sino al 15 luglio 2014 salvo ulteriori determinazioni di proroga ATTREZZI VARI Nome Cattura prevalente Lunghezza minima Lunghezza Altezza Misura minima mm Maglia Misura mm Dotazione per pescatore numero BERTOVELLO Bertael Anguilla Diametro massimo di apertura della bocca: m. 1,50. L uso dell attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio e della tinca e dell anguilla Nome TAMBURELLO Tamburel Cattura prevalente Scardola Vairone Lunghezza minima Lunghezza Altezza Misura minima mm Maglia Misura mm 1,50 25 Dotazione per pescatore numero Diametro massimo di apertura della bocca: m. 0,50 L uso di detto attrezzo è consentito solo nel periodo dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno per tutti i giorni della settimana, ivi compresi il sabato e la domenica. Nome Cattura prevalente Lunghezza minima Lunghezza Aeroplano con Bertovello 20 Altezza Misura minima mm Anguilla 1 Aeroplano 6,50 22 Bertovello 5 Maglia Misura mm Dotazione per pescatore numero E consentito l uso di una rosta di mm. 25; altezza max m. 1,50; lunghezza m. 25. L uso dell attrezzo è vietato durante il periodo di pesca dell anguilla. Nei periodi consentiti l uso dell attrezzo è esteso al sabato ed alla domenica

16 PESCAIE FISSE Con reti Parade, pesche (con reti) o bertovello * PALAMITI Spaderna Anguilla Anguilla Consentite solo nei diritti esclusivi di pesca esistenti * Con le caratteristiche e le prescrizioni stabilite per questo attrezzo Ogni palamite non può avere più di 500 ami di misura non superiore al n. 4, intendendo amo di detta misura quello la cui distanza dalla punta all asta non sia inferiore a mm. 10. L uso dell attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell anguilla. FORONE Furù Tinca Luccio Peso dell attrezzo: non superiore a kg. 5. Distanza tra le punte: non inferiore a cm. 4 La pesca professionale è altresì consentita con gli attrezzi e nei modi previsti per la pesca dilettantistica. Tesserino segnacatture Al fine di acquisire dati aggiornati sulle specie ittiche di maggior interesse per la pesca professionale e intraprendere iniziative mirate di ripopolamento, può essere istituito un tesserino segnacatture. 16

17 Periodi di divieto e lunghezze minime di cattura della fauna ittica I tempi di divieto di pesca e le lunghezze minime totali di cattura e detenzione delle specie ittiche sono i seguenti: I periodi di divieto decorrono da un ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un ora prima dell alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall apice del muso all estremità della pinna caudale. Specie ittiche Misure Periodo di divieto minime cm dal al AGONE - Alosa fallax 15 15/05 15/06 ANGUILLA - Anguilla anguilla 50 01/10 31/12 BARBO - Barbus plebejus 30 20/05 20/06 CARPA - Cyprinus carpio 30 01/06 30/06 CAVEDANO - Leuciscus cephalus 25 15/05 15/06 COREGONE LAVARELLO - Coregonus lavaretus 30 01/12 15/01 LUCCIO - Esox lucius 40 01/03 15/04 PERSICO REALE - Perca fluviatilis 18 01/04 30/05 PERSICO TROTA - Micripterus salmoides 30 01/05 15/06 SALMERINO A. - Salvelinus alpinus 30 Prima dom di ottobre Ultima dom di febbraio TINCA - Tinca tinca 30 20/05 30/06 TROTA LACUSTRE E FARIO - Salmo trutta 40 Prima dom di ottobre TROTA MARMORATA - Salmo trutta 40 Prima dom di ottobre Ultima dom di febbraio Ultima dom di febbraio TROTA IRIDEA Oncorhynchus mykiss Zone di divieto di posa di attrezzi di pesca professionale Dall 1 aprile al 15 giugno è vietato collocare attrezzi di pesca professionale per una distanza di 30 dal battente dell onda nelle seguenti zone: IDRO Tutto il promontorio del Rio Vantone, dal confine nord al confine sud dei camping; IDRO Dalla località Busetta fino al Porto Parole IDRO Dall imbocco della galleria in località Tre capitelli sino alla foce del torrente Neco nella frazione Crone ANFO Dal porto di Anfo sino al molo del circolo velico 17

18 PESCA NELLA ZONA NORD DEL LAGO (BAGOLINO Ponte Caffaro) Nella zona a nord del lago entro i confini amministravi del Comune di Bagolino, la pesca è consentita con i soli mezzi di pesca dilettantistica. Attrezzi consentiti per la pesca professionale Rete Lunghezza Pala 250 (min. 100) Altezza Massima m Maglia mm Dotazione max per pescatore 8 >= 45 m 250 compresa congiunzione Paletta 50 5 >= 45 n. 5 reti con divieto di congiunzione Tremaglio 100 1,50 >=26 <=28 m 200 con divieto di Antana >=26 <=28 congiunzione m 400 con divieto di congiunzione Modo d uso Da posta in superficie E possibile usarla legata ad un solo capo in modo che possa muoversi in senso orario o antiorario Esclusivamente da posta a fondo Esclusivamente da posta a fondo Esclusivamente da posta a fondo Gerola 50 2 >=10 M 50 Esclusivamente da posta in superficie Palamiti o Spaderna 1 Tirlindana (dirlindana) a 1 cucchiao Tirlindana (borò) con non più di 15 Ami o cucchiai Lunghezza del filo m 300 max ami n. 100 del n. 4 Lunghezza max del filo m Periodo vietato Divieto trota e coregone Divieto tinca e carpa Divieto persico reale Divieto persico reale Divieto alborella Divieto pesca trota Nel periodo dall 1 aprile al 30 settembre le reti con le relative segnalazioni dovranno essere salpate alle ore 17 di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica dalle ore 17. Dall 1 ottobre al 30 marzo le reti dovranno essere salpate alle ore 17 di ogni sabato e messe in posa alle ore 14 di ogni domenica. Ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore ed il relativo numero identificativo 18

19 DEFINIZIONE DI NAVE art. 136 Codice Navigazione La nave è qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Sotto l aspetto tecnico la nave deve essere idonea a galleggiare e spostarsi in acqua. Sotto l aspetto funzionale deve essere caratterizzata dall attitudine alla navigazione. PERSONALE NAVIGANTE Il personale che naviga deve avere i requisiti per l iscrizione nelle matricole del personale navigante (di terza categoria). Possono conseguire l iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore a 14 anni. Per l iscrizione dei minori di anni 18 è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà. LIBRETTO DI NAVIGAZIONE Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (ex Motorizzazione civile) rilascia il libretto di navigazione per il personale navigante nelle acque interne che è l unico documento che abilita alla professione della navigazione interna (art. 42 Regolamento per la navigazione interna 631/49) ISCRIZIONE E LICENZA Con D.P.R.14 gennaio 1972 n. 5 e con D.P.R. 24 luglio1977 n. 616 sono state trasferite alle Regioni le competenze in materia di navigazione interna e porti lacuali e di sicurezza della navigazione. La navigazione interna e il demanio lacuale è gestito in Lombardia da Autorità di bacino, enti pubblici non economici (L.R n. 6). Gli enti lombardi in essere per i laghi della provincia di Brescia sono l Autorità di bacino laghi di Garda e Idro e l Autorità di bacino laghi di Iseo, Endine e Moro. Le unità di navigazione devono essere iscritte in appositi registri, collaudate, certificate idonee alla navigazione. Sono abilitate alla navigazione dalla licenza di navigazione Presso l Autorità di bacino il pescatore di professione può richiedere l iscrizione della barca nel Registro di immatricolazione delle navi a motore e senza motore. Collaudo Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione (ex Motorizzazione civile) ha il compito di eseguire l accertamento tecnico per stabilire se l unità di navigazione è rispondente alle condizioni di navigabilità richieste per il servizio di pesca professionale in acque interne. Rilascia un verbale dal quale risulta l idoneità della barca Certificato di navigabilità L Autorità di Bacino, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento tecnico (collaudo), emette il certificato di navigabilità Licenza delle navi o galleggianti. L Autorità di Bacino, acquisiti i precedenti atti, rilascia la licenza 19

20 Con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n è stata disciplinata la navigazione nelle acque interne lombarde. L ordinanza è valida per i laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo. Si riportano di seguito alcune disposizioni. Per quanto non indicato, si rimanda al testo dell ordinanza. Protezione della Fascia costiera Fino a 50 m da riva: solo natanti a vela, remi. Unità a motore solo con motore elettrico non superiore a 3 hp. Da 50 a 150 m da riva la navigazione a motore è consentita ad un velocità non superiore a 10 nodi. Le unità adibite in modo esclusivo alla pesca, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con altri utenti Zone di balneazione I natanti impegnati nella pesca alla traina possono navigare entro i 50 dalla riva ad una velocità inferiore a 10 nodi purché non in prossimità di zone di balneazione, archeologiche,ambientali e naturalistiche. Divieto di navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate; obbligo di ormeggiare ad una distanza di 100 dalla spiaggia Zone di rilevanza archeologica, ambientale, a canneto E vietato l accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica appositamente delimitate In tutti i bacini compresi in parchi ed in riserve naturali regionali o statali restano in vigore le norme più restrittive dettate dalle specifiche normative di tutela ambientale Velocità consentita (al di fuori della fascia costiera) 27 nodi nelle ore diurne; 10 nodi per unità superiori ai 7 ; 7 nodi per unità fino a 7 ; a Monteisola: max 10 nodi Norme di comportamento Tutte le unità di navigazione devono dare la precedenza: a) Alle unità addette al servizio di pronto soccorso di ordine pubblico, di vigilanza; b) Alle unità di servizio di trasporto pubblico di linea c) Alle unità impegnate nelle operazioni di pesca professionale d) Alle unità a vela senza motore Le unità di navigazione hanno l obbligo di tenersi ad almeno 50 dalle unità adibite al servizio di linea da tutti i lati del natante e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; hanno l obbligo di non seguire nella scia a distanza inferiore di 50 m le unità trainati sciatori nautici Le unità di navigazione hanno l obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela 20

21 Le unità di navigazione hanno l obbligo di non intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione ed ostacolarne le manovre di accosto e attracco Le unità di navigazione hanno l obbligo di non ostacolare unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale e di non ostacolare unità impegnate in manifestazioni sportive autorizzate Manutenzione delle unità di navigazione e rifornimenti I proprietari e gli utilizzatori delle unità di navigazione hanno l obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori anche al fine di ridurre l inquinamento Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi e attrezzature idonee Divieto scarico acque di sentina su sponde, banchine, moli e pontili ad esclusione di accumolo per fattori atmosferici purchè non contengano oli Divieto scarico residui di combustione di oli lubrificanti, acque di lavaggio, sostanze pericolose e inquinanti anche se diluite Porti (codice della navigazione e regolamento navigazione interna) Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l esercizio della pesca è sottoposto all autorizzazione del comandante del porto Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l autorizzazione dell autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con sanzione amministrativa fino ad 51 Regolamento navigazione interna art. 89: E vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili 21

22 Per il lago di Garda vige la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda contenuta nel capo II artt della L.R. 14 luglio 2009 n. 11. Protezione della fascia costiera Fino a 300 m da riva: solo natanti a vela, remi, pedale. Per unità a motore solo attraversamento per approdo e partenza con velocità non superiore a 3 nodi. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca di proprietà dei pescatori professionali o muniti di licenza di categoria A, residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con altri utenti. Zone di balneazione Divieto di navigazione nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate Zone a canneto e di rilevanza archeologica o naturalistica E vietato l accesso a qualsiasi unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse esterna di 300. Velocità consentita (al di fuori della fascia costiera) 20 nodi nelle ore diurne e 5 nodi nelle ore notturne Norme di comportamento In navigazione hanno la precedenza le seguenti unità: a) Unità adibite al pubblico servizio di linea; b) Unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici; c) Unità impegnate in operazioni di pesca professionale Le unità a motore ed a vela hanno l obbligo di tenersi ad almeno a 100 dalle unità adibite al servizio pubblico e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale; è vietato seguire nella scia o a distanza inferiore di 50 le unità trainanti sciatori nautici Le unità di navigazione hanno l obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela E vietato intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione ed ostacolarne le manovre di accosto e attracco E vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche 22

23 Manutenzione delle unità di navigazione e rifornimenti Per ridurre l inquinamento è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi e attrezzature idonee Divieto scarico acque di sentina su sponda lombarda, banchine, moli e pontili Divieto scarico residui di combustione di oli lubrificanti, acque di lavaggio, ogni altra sostanza pericolosa e inquinante Banchine, pontili, moli pubblici E vietato esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici Porti (codice della navigazione e regolamento navigazione interna) Codice della navigazione art. 79: Nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l esercizio della pesca è sottoposto all autorizzazione del comandante del porto Codice della navigazione art.1168: Chiunque senza l autorizzazione dell autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con sanzione amministrativa fino ad 51 Regolamento navigazione interna art. 89: E vietato lo stendimento di reti da pesca sulla rotta abituale delle navi in servizio pubblico di linea o in prossimità di pontili, salvo che si tratti di piccole reti rapidamente rimovibili 23

24 Fonte : http// PESCATORI AUTONOMI (Legge 13 marzo 1958 n. 250) Sono Pescatori Autonomi (detti anche pescatori della piccola pesca): I pescatori addetti alla pesca marittima costiera, iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 3 categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di Porto) che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti. (Art. 115 del Cod. Navigazione/Regio Decr. del 30/03/1942, n. 327). I pescatori delle acque interne, iscritti nei Registri dei Pescatori di Mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza ai sensi dell art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca/Regio Decr. 11/04/38, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua o di aziende vallive di pescicoltura. Il requisito previsto per l iscrizione dei pescatori professionali (autonomi) nel regime assicurativo disciplinato dalla legge 13 marzo 1958 n. 250 è l esercizio professionale della pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. L attività di pesca è da considerare prevalente quando impegna l interessato per il maggior periodo di tempo dell anno e costituisce la maggior fonte di reddito (circ. n. 196/1997). La competenza in materia di iscrizione, variazione, cancellazione è stata fino al 2002 delle Commissioni compartimentali per i pescatori marittimi e per l assicurazione dei pescatori delle acque interne. Dal 2003 tali Commissioni sono state soppresse e le relative funzioni sono state attribuite all Inps. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: Per i pescatori addetti alla pesca marittima costiera: generalità del richiedente iscrizione nelle matricole della gente di mare secondo l art. 115 del codice della navigazione denominazione della matricola del natante utilizzato per l attività di pesca - estremi della licenza di pesca dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva o prevalente. Per i pescatori delle acque interne: - generalità del richiedente estremi della licenza di pesca rilasciata ai sensi dell dell art. 3 T.U. delle Leggi sulla Pesca - Regio Decr. 11/04/38, n dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva o prevalente. CONTRIBUZIONE E VERSAMENTO Il calcolo del contributo mensile dovuto dai Pescatori Autonomi è effettuato sulla misura di retribuzione convenzionale mensile vigente, per l anno in corso, per i lavoratori dipendenti della pesca. Di conseguenza i Pescatori Autonomi anche se giuridicamente e fiscalmente sono imprenditori, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione non il reddito d impresa prodotto, ma la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti). 24

25 Il versamento deve essere effettuato in rate mensili con scadenza giorno 16 di ogni mese tramite modello F24. Dal 1 gennaio 2007 i titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica come previsto dalla L. 4/08/2006 n. 248 e dall'art. 1 del D.C.P.M. del 4/10/2006. Pertanto, a partire dal 2007 non vengono inviati i modelli F24 ma una lettera in calce alla quale viene indicato l'importo da versare, uguale per tutti i dodici mesi dell'anno, la sede competente, la causale del contributo, il codice Inps ed il periodo di riferimento. LEGGE 13 marzo 1958, n. 250 Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Art. 1. Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc. Art. 2. Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorita' marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorita' marittima, se trattasi di pescatori marittimi. Entro il 10 di ciascun mese successivo, cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attivita' lavorativa. E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza. Art. 3. Presso ogni Amministrazione provinciale e' istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali piu' 25

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