Bur n. 72 del 20/08/2013

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1 Bur n. 72 del 20/08/2013 REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2013, n. 2 Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda. Il Consiglio regionale ha approvato (Codice interno: ) Il Presidente della Giunta regionale il seguente regolamento regionale: Art. 1 Finalità emana 1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", l'attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall'imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano-Venezia. Art. 2 Tipi di pesca 1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano: a) la pesca dilettantistica e sportiva; b) la pesca professionale. 2. La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro. 3. La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci al fine della loro commercializzazione. 4. Per "esercizio della pesca" si intende oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività. 5. Per "luogo di pesca" si intende il sito ove viene praticato, o si riveli univocamente il proposito di praticare, l'esercizio della pesca. Art. 3 Orari di pesca 1. La pesca dilettantistica è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e La pesca notturna è consentita con la canna da pesca limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi e alla bottatrice con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a). 3. La Provincia può concedere eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 in funzione di particolari consuetudini o tradizioni locali, limitatamente alla pesca della trota lacustre con l'uso della tirlindana e con le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, lettera b). 1

2 4. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 8, comma La pesca dilettantistica all'agone, dal 1 giugno al 31 luglio, è consentita sino alle ore con l'osservanza dei periodi di divieto di cui all'articolo 4. Art. 4 Periodi di divieto e lunghezze minime 1. I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono i seguenti: Nome italiano Nome scientifico Tempi di divieto Lunghezze minime Carpione Salmo carpio 15/11-31/01 20/06-20/08 30 cm Coregone lavarello Coregonus lavaretus 15/11-15/01 30 cm Trota fario e lacustre Salmo (trutta) trutta 15/10-15/01 40 cm Carpa Cyprinus carpio 05/06-25/06 30 cm Tinca Tinca tinca 05/06-25/06 25 cm Cavedano Leuciscus cephalus 01/05-15/06 30 cm Alborella Alburnus alburnus alborella 15/05-30/06 Luccio Esox lucius 22/02-15/04 50 cm Anguilla Anguilla anguilla 01/10-31/12 50 cm Pesce persico Perca fluviatilis 15/04-15/05 18 cm Persico trota Micropterus salmoides 01/05-15/06 26 cm Agone Alosa fallax 05/06-10/06 01/07-06/07 15 cm 2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità della coda (telson). 3. La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate al comma 1, sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm. 4. È sempre vietata la cattura del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) mentre invece risulta consentita senza limitazioni di taglia e di periodo quella delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce. 5. I periodi di divieto delle specie ittiche iniziano dalle ore del primo giorno alle ore dell'ultimo giorno. 6. Fermo restando i periodi di divieto di cui al comma 1, dal 1 giugno al 31 luglio la pesca dilettantistico-sportiva dell'agone è vietata dalle ore del lunedì alle ore del martedì e dalle ore del mercoledì alle ore del giovedì, mentre la pesca professionale dell'agone, nello stesso periodo, è invece vietata dalle ore del martedì alle ore del mercoledì e dalle ore del sabato alle ore della domenica. 7. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Provincia può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento. 8. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua. Art. 5 Limiti di cattura 1. Per ogni giornata il pescatore dilettante, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, non può catturare più di: a) carpione: due capi; b) coregone lavarello: dieci capi; c) trota spp. (tutte le specie): cinque capi; d) luccio: due capi; 2

3 e) pesce persico: venti capi. 2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie. 3. Il limite complessivo di peso di cui al comma 2 può essere derogato con l'ultimo esemplare catturato. 4. È fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo La Provincia per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente alla cattura di specie ittiche alloctone. Art. 6 Zone di divieto assoluto di pesca 1. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a 100 metri dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca. Art. 7 Norme di salvaguardia 1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita e per evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la Provincia può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati. 2. La Provincia, per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo 4, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui all'articolo 8, all'articolo 9, commi 5, 6, 7 e 9 e all'articolo 11, commi 1 e La Provincia, per comprovate esigenze di tutela, può istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione. 4. La Provincia, prima di adottare le misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2 e 3 e all'articolo 11, comma 6, nonché le eventuali deroghe alle disposizioni previste all'articolo 3, deve sentire le altre Province interessate. Art. 8 Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica 1. La pesca dilettantistica dalla riva è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati: a) massimo tre canne con o senza mulinello con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali, salvo quanto previsto alle successive lettere b) e c); b) per la pesca del coregone lavarello è consentito l'uso di non più di due canne con un massimo di 10 ami complessivi. L'uso dell'amettiera per coregoni è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio. È sempre vietato il suo uso a traina; c) è consentito l'uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette per la pesca dell'alborella. Il suo utilizzo è vietato dal 15 maggio al 30 giugno; d) bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 metri e maglia non inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, negli orari previsti all'articolo 3; il suo uso è vietato dal 5 giugno al 25 luglio. È sempre vietato il sistema a teleferica; e) guadino e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato. 2. Durante il periodo di divieto di pesca dell'agone di cui all'articolo 4 è vietato l'utilizzo dell'amettiera (camolera) per agoni. 3. La pesca dilettantistica da natante è consentita con i mezzi e nei modi sottoindicati: a) nei modi indicati al comma 1; b) per ogni imbarcazione è consentito l'uso di tre tirlindane nei modi e tempi sottoindicati: 1) tirlindana da carpione (dindana, matros): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o metallo della lunghezza massima di 150 metri, dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. Il suo utilizzo è vietato dal 15 ottobre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto; 3

4 2) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un unico filo di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, e comunque in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri; 3) filagnino: attrezzo con un solo filo della lunghezza massima di 50 metri, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio; c) durante il periodo di divieto del luccio di cui all'articolo 4 è vietato l'uso di qualunque tipo di tirlindana di cui alla lettera b) ad una distanza inferiore a 300 metri dal battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta San Vigilio - Punta di Malerba e ad una distanza inferiore a 500 metri dal battente dell'onda a valle dello stesso limite, e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri; d) è consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana (esclusa quella trainata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimensioni di ciascuna tirlindana vengono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è prevista alcuna lunghezza massima. È vietata la traina di due o più tirlindane unite allo stesso cordino; e) il natante può sostare a una distanza non inferiore a 100 metri dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 metri dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. Nei canali del fiume Mincio la distanza oltre la quale il natante può sostare dagli attrezzi fissi di pesca è ridotta a 50 metri. 4. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di categoria A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte, negli orari previsti all'articolo 3; b) con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di dimensioni conformi alle leggi vigenti, per segnalare la propria presenza; c) con apposita unità d'appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale vigente in materia di navigazione. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l'adempimento di tale obbligo; d) entro una distanza di 50 metri dalla bandiera o dal natante di segnalazione; e) nelle zone e nei periodi che la Provincia individuerà in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative; f) ad una distanza superiore a 100 metri dalle zone di protezione e ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi da pesca, nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto; g) a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone d'ormeggio autorizzate dagli organi competenti e dai segnali per la navigazione; h) al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea; i) al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico. 5. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione. 6. È vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni. 7. È vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati. 8. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca. Art. 9 Uso di esche e pastura 1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali. 2. È vietato utilizzare come esca soggetti appartenenti alla specie anguilla europea. 3. È vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago. 4. È vietato utilizzare quale esca viva le specie che non abbiano raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'articolo Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9. 4

5 6. Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria di cui al comma 5, salvo quanto previsto ai commi 7 e Dal 1 giugno al 30 settembre e dalle ore 9.00 alle ore il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di 100 grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria. 8. I limiti di quantità di pastura, escluse le larve di mosca carnaria (bigattino), di cui ai commi 6 e 7, si riferiscono alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito. 9. È vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali. 10. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago. Art. 10 Misurazione delle maglie delle reti 1. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi. Art. 11 Attrezzi consentiti per la pesca professionale (Legenda: mag = numero maglie; MM = maglia massima; Mm = maglia minima; L = lunghezza massima del singolo attrezzo; Lg = larghezza massima; h = altezza massima; m = metri). 1. La pesca professionale è consentita unicamente con gli strumenti e nei modi sottoindicati: a) RETI VOLANTI, DI TRATTA, A CATINO, RETTANGOLARI (da non usarsi con barche fisse o ancorate, salvo le eccezioni indicate per ciascuna rete): 1) BIRBA - luccio e tinca. Mm 35; rete: L = 250 m, h mag = 35 m. Divieto: dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 5 giugno al 25 giugno. È consentito l'uso dell'ancora; 2) REMATTINO - alborella. Mm 6,5; MM 9; rete: L = 140 m, h mag = 18,2 m con Mm e 25,2 m con MM. Divieto: dal 15 maggio al 15 settembre. È vietato l'uso dell'ancora; 3) VARONARO (varonar) - agone, anguilla. Mm 16; MM 18; rete: L = 250 m, h mag = 19,2 m con Mm e 21,6 m con MM. Divieto: dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1 luglio al 6 luglio e dal 20 luglio al 25 luglio, dal martedì al mercoledì e dal sabato alla domenica di ciascuna settimana durante il periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio; 4) CIARA (ciara) - tinca. Mm 45; rete: L = 300 m, h mag = 45 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. È consentito l'uso dell'ancora; b) RETI DA POSTA CONICHE: 1) AEROPLANO CON BERTOVELLI (aeroplano) - tinca, carpa, luccio e anguilla. Mm 22; rete: L = 20 m, h = 1,5 m; bertovello con Mm 14. Dotazione massima per pescatore: n. 40 tra aeroplani e bertovelli. È consentito l'uso di una rosta di 40 m di lunghezza e di 1,5 m di altezza, avente maglia di Mm 15 e MM 25. È consentito l'uso di un aeroplano con bertovelli di Mm 7, L = 7 m e h = 0,5 m, dotato di rosta di Mm 7 e L = 25 m, esclusivamente per la cattura dell'esca personale per la spaderna (ami); 2) BERTOVELLO (bertabel, bertael, realti) - alborella, triotto. Mm 7; rete L = 3 m, diametro cerchio d'entrata = 0,5 m; camera d'entrata h = 1,5 m. È permesso l'uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua. Dimensioni della tela: Mm 5, L = 25 m, h = 2 m; 3) COGOLO (gabbia, ringhiera) - anguilla. L = 9 m; bocca con h = 3 m e Lg = 3 m; ali e bocca con Mm 24; cogolo con Mm 12. Divieto: dal 1 ottobre al 31 dicembre. È consentito l'uso di una rosta di Mm 22, L = 60 m e h = 3 m; c) TREMAGLI: 1) SPIGONSOLA - alborella. Mm 6; MM 10; L = 25 m; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 8. Divieto: dal 15 maggio al 31 luglio. Durante il periodo di divieto è consentito l'uso di una sola spigonsola di 25 m per la cattura di esca, e solo per la quantità indispensabile per l'uso giornaliero degli ami (spaderna); 2) TREMAGLIO (tramac, tramacet, tramai) - anguilla. Mm 18; MM 20; h = 1,5 m. Dotazione massima per pescatore: Mm 18 = n. 20 da mag o n. 15 da mag; MM 20 = n. 20 da mag o n. 14 da mag. È consentito l'uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche: Mm 20; L = 40 m; h = 1,5 m; 5

6 3) RE DA SERRAR (re da serrar) - pesce bianco. Mm 8; rete: L = 150 m; h = 3 m. Divieto: dal 15 maggio al 1 novembre. La rete va usata con l'ausilio di un bertovello di Mm 6; d) RETI SEMPLICI DA POSTA O SOSPESE: 1) VOLANTINO (antana da coregone e carpione, volanti) - carpione, coregone. Mm 37, MM 45; h = 7 m. Divieto: dal 15 novembre al 31 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto la rete non può essere collocata a una profondità maggiore di 18 m; la profondità sopraindicata corrisponde alla lunghezza massima della corda alla cui estremità va poi legata la rete. Dotazione massima per pescatore: n. 12 attrezzi da mag, ciascuno dotato di almeno due gavitelli di congiunzione e di un gavitello centrale. È consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di 24 attrezzi. L'uso della rete è consentito solo in forma volante, quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa; 2) VOLANTINO DA TINCA E TROTA - Mm 60; h = 7 m. Divieto: dal 22 febbraio al 31 marzo, dal 5 giugno al 25 giugno e dal 15 ottobre al 15 gennaio. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da mag. L'uso della rete è consentito solo in forma volante quindi non in contatto con il fondo, anche se zavorrato con un peso che ne rallenti la corsa; 3) ANTANA - tinca, carpa, trota, luccio. Mm 50; h = 3 m. Divieto: dal 5 giugno al 25 giugno. Dal 1 novembre al 15 gennaio è consentito l'uso di un attrezzo di Mm 60 e h = 2 m da porre unicamente su fondali di profondità maggiore di 5 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25; 4) ANTANELLO (ontanel) - carpione, lavarello, luccio, pesce persico. Mm 37; MM 45; h = 3 m. Divieto: dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio. Dal 20 giugno al 20 agosto è vietato collocare la rete su fondali profondi più di 20 m. Dotazione massima per pescatore: n. 25 da mag. Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere utilizzata in forma volante; 5) GEROLA (filza) - alborella. Mm 8; MM 14; rete: L = 25 m, h = 2 m. Divieto: dal 15 maggio al 15 agosto. Dotazione massima per pescatore: n. 10; 6) PENDENTE (reu) - agone. Mm 22, MM 25; h = 6 m. Divieto: dal 1 aprile al 15 maggio, dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1 luglio al 6 luglio e dal 31 luglio al 30 settembre. Dal 1 giugno al 31 luglio l'attrezzo è inoltre vietato dalle ore del martedì alle ore del mercoledì e dalle ore del sabato alle ore della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 5 da mag dal 15 maggio al 31 luglio e n. 15 da mag dal 30 settembre al 15 maggio. Ciascun attrezzo deve essere dotato di almeno due gavitelli di congiunzione. È consentita l'unione di non più di due fila di reti, per un massimo di n. 10 reti dal 15 maggio al 31 luglio, e di n. 30 reti dal 30 settembre al 15 maggio di ciascun anno. L'uso della rete è consentito solo in forma volante, non in contatto con il fondale, in presenza di profondità superiori a 10 m. Dal 1 giugno al 31 luglio, dalle ore del giovedì alle ore del sabato e dalle ore della domenica alle ore del lunedì di ogni settimana la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo; 7) S-CIAOLONE (s-ciaolotto, s-ciaulù, scarolin) - agone. Mm 22, MM 25; h = 2 m. Divieto: dal 31 luglio al 15 maggio, dal 5 giugno al 10 giugno, dal 1 luglio al 6 luglio. Da1 1 giugno al 31 luglio l'attrezzo è inoltre vietato dalle ore del martedì alle ore del mercoledì e dalle ore del sabato alle ore della domenica di ciascuna settimana. Dotazione massima per pescatore: n. 10 da mag. Dal 1 giugno al 31 luglio, dalle ore del giovedì alle ore del sabato e dalle ore della domenica alle ore del lunedì di ogni settimana, la rete deve essere messa in posa non prima di due ore prima del tramonto per essere recuperata non oltre le ore 9.00 del giorno successivo; e) ATTREZZI VARI: 1) SPADERNA (ami) - anguilla, luccio; 2) TIRLINDANA - carpione, trota, luccio, cavedano. Nei modi previsti all'articolo 8, comma 2; 3) FIOCINA. L'uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio. 2. I periodi di divieto d'uso per ciascuna rete, di cui al comma 1, iniziano alle ore del primo giorno e terminano alle ore dell'ultimo giorno. 3. È sempre vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete. 4. Gli attrezzi nel periodo in cui sono soggetti al divieto d'uso di cui al comma 1 non possono essere trasportati sulla barca o detenuti sul luogo di pesca. 5. Il pescatore non può trasportare sulla barca attrezzi da pesca in numero maggiore rispetto a quanto prescritto. 6. La Provincia deve individuare le zone di lago e/o le profondità massime entro le quali vietare, durante il periodo di divieto del luccio di cui all'articolo 4, comma 1, la messa in posa delle reti antana e antanello, al fine di tutelare la riproduzione della specie. 7. Gli attrezzi tipo tremaglio, antana e antanello, dal 1 marzo al 31 ottobre di ciascun anno, devono essere messi in posa a partire da tre ore prima del tramonto per essere recuperati non oltre le ore 9.00 (non oltre le ore durante i mesi di marzo e di ottobre) del giorno successivo. È fatta deroga ai limiti di cui sopra in presenza di condizioni atmosferiche avverse tali da poter costituire pericolo per l'incolumità del pescatore. 8. Gli impianti fissi di pesca devono essere autorizzati dagli organi competenti. Art. 12 Contrassegno sugli attrezzi professionali 6

7 1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla Provincia, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile. 2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine. 3. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne". 4. All'inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante che consenta l'identificazione del proprietario degli attrezzi. 5. Dal 31 ottobre al 1 marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all'inizio e alla fine di ciascuna fila da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 cm, nonché, ogni quattro reti, da gavitelli ben visibili. Art. 13 Modi di pesca vietati 1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli è vietato: a) usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per l'esercizio della pesca scientifica; b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica; c) collocare nelle acque di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza. Tra una rete, o fila di reti, e l'altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 metri; d) esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia; e) esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento; f) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza aver ottenuto regolare autorizzazione; g) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l'acqua. La pesca notturna utilizzando il galleggiante luminoso è consentita nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del presente regolamento; h) usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale; i) pescare con le mani; l) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei suoi canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti. La Provincia può autorizzare tagli del canneto e di piante acquatiche ingombranti, nell'interesse della salvaguardia dell'attività di pesca e del mantenimento dell'equilibrio ecologico. Art. 14 Gare e manifestazioni di pesca 1. Le associazioni sportive che hanno interesse ad effettuare gare o manifestazioni di pesca nelle acque indicate dal presente regolamento, per ottenere la necessaria autorizzazione, devono presentare domanda alla Provincia. 2. Nella domanda dovranno essere indicati: a) il tratto interessato nel caso di gare di pesca dalla riva; b) l'autorizzazione, ove occorra, del comune competente per territorio per l'occupazione della riva; c) il numero presumibile dei partecipanti; d) i tempi e le modalità di svolgimento; e) le specie ittiche oggetto della gara e quant'altro previsto dalle specifiche normative provinciali. 3. Le gare di pesca subacquea sono autorizzate nelle zone e con i limiti fissati dalla provincia. 7

8 4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta "Gara di pesca autorizzata" i tratti loro concessi. 5. Gli organizzatori sono responsabili degli eventuali danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo. 6. In occasione di gare e manifestazioni di pesca autorizzate la Provincia potrà stabilire deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai periodi di divieto e lunghezze minime, anche relativamente a singole specie ittiche. 7. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento. 8. Durante lo svolgimento delle gare è vietato l'esercizio della pesca ai non partecipanti. 9. La Provincia può istituire campi di gara. Art. 15 Tesserino catture 1. La Provincia può prevedere l'obbligo del possesso e della compilazione del tesserino catture da parte dei pescatori che esercitano la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, comma 1. Art. 16 Sanzioni amministrative 1. Per tutte le violazioni ai divieti e alle limitazioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Venezia, 12 agosto 2013 Luca Zaia. INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Tipi di pesca Art. 3 - Orari di pesca Art. 4 - Periodi di divieto e lunghezze minime Art. 5 - Limiti di cattura Art. 6 - Zone di divieto assoluto di pesca Art. 7 - Norme di salvaguardia Art. 8 - Attrezzi e modi consentiti per la pesca dilettantistica Art. 9 - Uso di esche e pastura Art Misurazione delle maglie delle reti Art Attrezzi consentiti per la pesca professionale 8

9 Art Contrassegno sugli attrezzi professionali Art Modi di pesca vietati Art Gare e manifestazioni di pesca Art Tesserino catture Art Sanzioni amministrative Note agli articoli: Nota all'articolo 1 - Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/1998 è il seguente: "Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione della legge. 1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici. 2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.". 9

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