Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 26/2012 Giovedì 28 giugno 2012 ASSISTENZA FISCALE 2012: I CONGUAGLI IN BUSTA PAGA

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1 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 26/2012 Giovedì 28 giugno 2012 ASSISTENZA FISCALE 2012: I CONGUAGLI IN BUSTA PAGA L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 25 maggio 2012, ha fornito le istruzioni necessarie per l assistenza fiscale prestata ai contribuenti dai sostituti d imposta, Caf e professionisti abilitati, spiegando modalità e termini dei conguagli. Dal 2012, è previsto l obbligo per tutti i datori di lavoro di segnalare, all Agenzia delle Entrate, l indirizzo telematico presso cui intendono ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti per effettuare le relative operazioni di conguaglio e trattenere o rimborsare gli importi direttamente nelle buste paga. Inoltre, la trasmissione dei dati del all Inps comprende anche gli esiti di liquidazione dei contribuenti che avevano come sostituti d imposta i soppressi Inpdap e Enpals. A cura di Gabriele Bonati I sostituti d imposta, per effetto dei commi 7-quinquies e 7-sexies, dell art. 42, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), sono tenuti ad effettuare le trattenute e/o i rimborsi, derivanti dai modelli 730, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (principio di competenza), non più a partire dal mese di luglio (principio di cassa). Per dette operazioni di conguaglio, peraltro, al sostituto non spetta alcun compenso. Gli importi da trattenere o da rimborsare sono rilevabili dai modelli ricevuti, tramite flusso telematico (entro lo scorso 31 marzo, i sostituti d imposta/loro intermediari, che non lo avevano già fatto lo scorso anno, erano tenuti obbligatoriamente, a comunicare all A.E. l indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati dei modd Provv. A.E ), dall Agenzia delle entrate (che a sua volta li ha ricevuti dai CAF o dai professionisti abilitati ad elaborare i modelli 730). Detta procedura, come ricordato dalla stessa circolare 15/2012, per l anno 2012 ha interessato tutti i sostituti d imposta, fatta eccezione per l INPS (compresi ex ENPALS e ex INPDAP) e i sostituti gestiti dal ministero dell Economia e delle finanze, ai quali il risultato contabile è trasmesso direttamente dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale. In via residuale (ad esempio per le ipotesi di restituiti ai CAF, perché non di competenza dei soggetti che li hanno ricevuti, oppure quando l A.E. risulta impossibilitata a consegnare il risultato contabile al sostituto), i predetti risultati contabili potranno essere ricevuti ancora in forma cartacea direttamente dai CAF o dal professionista abilitato. Le operazioni di conguaglio 2012 Nelle operazioni di conguaglio, da eseguirsi a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2012, i sostituti d imposta devono tenere conto del risultato contabile delle dichiarazioni elaborate direttamente (mod , assistenza fiscale diretta) e delle dichiarazioni ricevute tramite il flusso telematico dell Agenzia delle entrate entro il 22 luglio (mod , anche integrativi e/o rettificativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli) oppure, in alcuni casi residuali, ancora direttamente dai CAF o professionisti. Se il risultato contabile perviene oltre il predetto termine, il sostituto d imposta deve provvedere alle operazioni di conguaglio a partire dal primo mese utile. Tale situazione determinerà quindi un conguaglio tardivo e come tale andrà segnalato nel successivo modello 770/semplificato (la sanzione è applicabile all autore della violazione). La citata circolare n. 15/E/2012 ricorda che i sostituti d imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i (anche se pervenuti dall Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici) relativi alle persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli (per agevolare tale operazione, nel modello sono riportati l indirizzo e il numero di telefono del CAF o professionista abilitato che ha prestato l assistenza fiscale).

2 Sono interessate al conguaglio le seguenti imposte: IRPEF saldo; IRPEF primo acconto (e secondo o unico acconto IRPEF da trattenere a Novembre); anticipo imposte 20% su alcuni redditi a tassazione separata; addizionale regionale all IRPEF (ove istituita); acconto addizionale comunale (ove istituita); imposta sostitutiva incremento produttività; contributo di solidarietà 3%; cedolare secca (locazioni). Termini e modalità L'art. 19 del DM 164/1999 e la circolare dell Agenzia delle entrate 15/E/2012, stabiliscono quanto segue: le somme a debito (di importo superiore, con riferimento al singolo codice tributo, a 12,00) risultanti dal prospetto di liquidazione (mod e/o mod ) sono trattenute (salvo non siano sospese per eventi eccezionali) dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2012 e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute del dichiarante relative allo stesso mese. La prima retribuzione utile potrebbe anche essere quella relativa al mese di luglio pagata nei primi giorni del mese di agosto. In caso di incapienza della retribuzione, la trattenuta residua è effettuata dalla retribuzione del mese successivo (o dei mesi successivi) dello stesso periodo d'imposta (quindi non oltre il mese di dicembre 2012) applicando l'interesse dello 0,40% mensile (4,8% annuo) trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferiscono. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio l interesse dello 0,40% deve essere applicato dal mese di settembre; Danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, cedolare secca, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito IMU e risultanti nel prospetto di liquidazione mod , se il sostituto d imposta ha fornito assistenza diretta, o nel risultato contabile mod nel caso l assistenza sia stata prestata da un CAF o da un professionista abilitato. Il contribuente può chiedere di utilizzare l intera somma a credito per il pagamento dell IMU (casella 1 del quadro I barrata) oppure indicare (casella 2) la parte di credito che intende utilizzare per il pagamento dell IMU; se la somma indicata risulta uguale o superiore al credito risultante ovvero se la casella 1 risulta barrata, il sostituto d imposta non effettuerà alcun rimborso. Acconti Il contribuente può, sotto la propria responsabilità, chiedere (Quadro F - sezione V - del modello 730) al sostituto d imposta: - la trattenuta di minori acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione (Rigo F6, colonna 2, colonna 4 e colonna 6, del mod. 730); - di non effettuare alcun versamento a titolo di acconto (rigo F6, casella 1, colonna 3 e colonna 5) le somme a credito (di importo superiore, con riferimento al singolo codice tributo, a 12,00, ovvero anche di importo inferiore se derivante dalla richiesta di utilizzare parte credito per il pagamento del debito IMU, qualora dovuto) sono rimborsate a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2012, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'irpef operate sui compensi corrisposti nello stesso mese, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nella stesso mese di luglio e,

3 rispetto al passato, mediante riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Nel caso in cui le predette imposte non siano sufficienti, il rimborso delle somme residue verrà effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi dell'anno ovvero mediante utilizzo delle somme trattenute per effetto dell assistenza fiscale. Di tale evenienza, il sostituto d imposta ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all erogazione della prima rata di rimborso. Peraltro, le istruzioni per la compilazione del modello 770/semplificato prospetto lavoro dipendente sezione D, permettono la registrazione della compensazione interna tra debiti d imposta e crediti d imposta tra dichiarante e coniuge dichiarante (dichiarazione di mod. 730 congiunta). In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile e in percentuale uguale per tutti gli assistiti. Tale percentuale è determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso) e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare: Ammontare del credito residuo da rimborsare ,00 Ammontare delle ritenute da operare nel mese 1.500,00 Percentuale di rimborso 1.500,00 x 100 da applicare ai crediti = = 60% dei singoli assistiti 2.500,00 I contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale possono, compilando il quadro I (IMU), qualora dovuta, richiedere di utilizzare l eventuale credito risultante dal 730 per effettuare autonomamente (mod. F.24), il versamento dell IMU, dovuta per l anno In sede di conguaglio con le retribuzioni il sostituto d imposta provvederà quindi a rimborsare l eventuale differenza tra il credito derivante dal 730 e l ammontare utilizzato per il versamento IMU. In particolare se nel Mod. 730 risulta barrata la casella 1 del quadro I ovvero l ammontare della casella 2 è più alto del credito, il sostituto non effettuerà alcun rimborso. le somme derivanti da modelli rettificativi (elaborati dal sostituto o pervenuti direttamente dall Agenzia delle entrate o, nei casi residui, dai CAF o dai professionisti abilitati) o derivanti da mod pervenuti oltre il termine, per il 2012 (DPCM ), del (ovvero 22/7/2012) devono essere conguagliate nel primo mese utile del medesimo periodo d'imposta. Situazione questa che andrà poi evidenziata (utilizzando l apposito codice) nel mod. 770/2013 semplificato. le somme a credito derivanti dalle eventuali dichiarazioni integrative sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute del mese di dicembre; le imposte relative alla seconda o unica rata di acconto sono trattenute dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre (rimane confermato, per tale conguaglio, il principio di cassa); in caso di incapienza della retribuzione, la parte residua, maggiorata dagli interessi dello 0,40% mensile, va trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.

4 Nel caso in cui al 31 dicembre 2012 (inteso come termine e non come periodo di paga del mese di dicembre) risultino ancora delle somme da recuperare o da rimborsare, il sostituto d'imposta comunicherà all'assistito (entro il predetto termine del 31 dicembre), utilizzando le stesse voci contenute nel mod /4, l'ammontare residuo che lo stesso, autonomamente, dovrà versare nel mese di gennaio 2013 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (con l'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio) o recuperare, facendo valere il credito, nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata, se nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi (il sostituto d imposta provvede altresì a indicare il credito nella certificazione CUD). La circolare 15/E/2012 precisa altresì che nel caso di mancata indicazione nell anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dall Agenzia delle entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente. Rettifiche del CAF, del professionista abilitato e del sostituto d'imposta L Agenzia delle entrate (Circ. 15/E/2012) precisa che nei casi in cui vengano rilevati errori nella liquidazione del mod. 730 sia il sostituto d'imposta (assistenza diretta) sia il CAF sia il professionista abilitato devono provvedere alla loro correzione rideterminando gli importi a credito o a debito in tempo utile per consentire l'effettuazione delle operazioni di conguaglio entro il periodo d'imposta. I risultati andranno riportati in un nuovo mod sul quale sarà barrata la casella "730 rettificativo". Se le rettifiche riguardano anche il modello 730 base i sostituti di dichiarazione dovranno procedere anche alla correzione del modello stesso. Se la rettifica è effettuata dal CAF o dal professionista abilitato, quest'ultimo dovrà far pervenire al sostituto d'imposta, tramite l Agenzia delle entrate (ovvero direttamentre nei casi residuali) un nuovo mod con barrata la casella "rettificativo". Il sostituto d'imposta procederà ad effettuare i relativi conguagli a rettifica con il primo mese utile del medesimo periodo d'imposta ed applicare, su eventuali tardivi versamenti, gli interessi dovuti dal contribuente (circ. 15/E/2012). In quest ultima ipotesi nei confronti dell'autore delle violazione, si rendono altresì applicabili le sanzioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/97. Per la regolarizzazione può essere attivata la regolamentazione del ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs. 472/97) che permette di pagare la sanzione in misura ridotta. Dichiarazioni integrative Qualora il lavoratore riscontri nella dichiarazione di mod. 730 errori od omissioni, la cui correzione determini a suo favore un maggior rimborso o un minor debito (esempio omessa o parziale indicazione di oneri deducibili o detraibili), o non influisce sulla determinazione dell imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, il contribuente stesso può presentare una dichiarazione di mod. 730 integrativo rivolgendosi esclusivamente a un CAF dipendenti o a un professionista abilitato (anche se il mod. 730 originario è stato elaborato dal sostituto d'imposta che ha prestato assistenza fiscale diretta), entro il 25 ottobre 2012, nella dichiarazione deve essere indicato il codice 1 nella casella "730 integrativo". Qualora, prima del 25 ottobre, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il mod. 730 integrativo potrà comunque essere presentato (utilizzando il codice 1) se il lavoratore avrà un sostituto d imposta nel periodo ottobre-dicembre Il contribuente è tenuto a presentare al CAF o al professionista abilitato, per permettere a quest'ultimo il controllo di conformità, la documentazione relativa all'integrazione effettuata (il CAF e il professionista abilitato rilasciano ricevuta su mod ) ovvero tutta la documentazione se la dichiarazione originaria era stata presentata al sostituto d'imposta (assistenza diretta) o a un altro CAF o professionista abilitato.

5 Il CAF o il professionista abilitato elabora un nuovo mod , nel quale provvederà a indicare nella casella "integrativo" lo stesso codice risultante dal frontespizio della dichiarazione. La dichiarazione integrativa e il prospetto di liquidazione verranno consegnati al contribuente entro il 10 novembre 2012 (all'amministrazione finanziaria per via telematica entro il medesimo termine del 10 novembre 2012). Entro il medesimo termine del 10 novembre il CAF e/o il professionista abilitato dovrà far pervenire al sostituto d'imposta che effettua i conguagli, tramite i flussi telematici dell Agenzia delle entrate ovvero direttamente nei casi residuali) il mod integrativo, quest'ultimo effettuerà il conguaglio (credito a favore del contribuente) con la retribuzione da erogare nel mese di dicembre 2012 (sulle eventuali somme a debito, si veda ad esempio la situazione successivamente evidenziata e rappresentata dal codice 3, deve essere applicato l interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto, ovvero dal mese di settembre per i dipendente la cui paga di luglio è corrisposta nei primi giorni di agosto). Il conguaglio derivante dal mod. 730 integrativo, può essere effettuato anche da un sostituto d'imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato nella dichiarazione integrativa). Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. In tal caso, però, nell apposita casella deve essere indicato il codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio, i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l effettuazione dei conguagli a partire dal mese di luglio (competenza), il medesimo soggetto che ha prestato l assistenza per la presentazione del modello 730 originario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria. Qualora l integrazione riguardi errori od omissioni la cui correzione comporti un maggior rimborso, un minor debito o non influisca sulla determinazione dell imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, ma il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella 730 integrativo deve essere indicato il codice 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dello stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria e la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre. In tale ipotesi il sostituto d imposta effettuerà il conguaglio sulla retribuzione del mese di dicembre e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l interesse dello 0,40% mensile partire dal mese di agosto (ovvero da settembre per coloro che percepiscono le retribuzioni di luglio nel mese di agosto). Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre il sostituto è tenuto in ogni caso ad effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti a partire dal primo periodo di paga utile anche se diverso da dicembre (circ. Min. Fin. n. 31/E/2001). Va peraltro segnalato che a norma dell art. 2, c. 8-bis, del DPR 322/98, è data, al contribuente, la possibilità di presentare il mod. UNICO integrativo di una dichiarazione di mod. 730 anche nell ipotesi in cui l integrazione sia a favore del contribuente (minor debito o maggior credito). In tale ipotesi, il mod. UNICO integrativo deve essere trasmesso entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo a quella in cui si riferisce la dichiarazione da integrare Se invece il contribuente riscontra errori o omissioni (esempio omessa o parziale indicazione del reddito) che comportino un maggior debito o un minor credito, il contribuente stesso sarà tenuto a

6 presentare il mod. UNICO 2012 persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute. Se i termini previsti per la presentazione del modello Unico siano scaduti, la violazione può essere regolarizzata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs.472/1997 e successive modificazioni; art. 2 DPR 322/1998). La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del mod. 730 originario, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al medesimo mod Annullamento Nell ipotesi di avvenuto annullamento della dichiarazione modello 730 da parte del CAF o del professionista abilitato, l informazione, precisa la circolare 15/E/2012, viene resa al sostituto d imposta mediante un modello listato con la dicitura annullato. Casi particolari Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, l'aspettativa non retribuita (o analoga situazione) o il decesso dell'assistito, il comportamento da tenere è il seguente: cessazione del rapporto di lavoro: se l'evento interviene prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio (compresi i dipendenti della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo settembre 2011 giugno 2012), il sostituto d imposta non effettua le operazioni di conguaglio a debito e comunica all interessato che dovrà provvedere direttamente al versamento delle imposte dovute. Il medesimo sostituto è invece tenuto ad effettuare le operazioni a credito rimborsando le somme dovute mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti agli altri lavoratori nello stesso mese con le modalità e i tempi ordinariamente previsti; decesso del lavoratore assistito: se l'evento interviene prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio, il sostituto d imposta si astiene dall'effettuare le operazioni di conguaglio (sia a debito sia a credito) e comunica agli eredi che le somme a debito (o le rate non ancora trattenute), risultanti dalla dichiarazione, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del DPR 600/73, ovvero computate le somme a credito nella successiva dichiarazione (tali somme andranno altresì indicate nella dichiarazione CUD/2013 circ. AE 15/E/2012 che deve (o può) essere presentata per conto del contribuente deceduto (in alternativa, gli eredi possono anche presentare istanza di rimborso). L Agenzia delle entrate (Circ. 15/E/2012) precisa che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti. Gli eredi che rilevano delle incongruenze nel mod. 730 possono rettificarle mediante la presentazione di un mod. UNICO 2013 persone fisiche. Nel caso in cui il decesso del contribuente dichiarante intervenga successivamente alla presentazione del mod. 730 in forma congiunta, il sostituto deve astenersi dall'effettuazione delle operazioni di conguaglio e deve comunicare al coniuge superstite gli importi a debito e/o a credito. Quest'ultimo deve effettuare la separazione della propria posizione tributaria da quella del coniuge dichiarante deceduto (utilizzando i dati comunicati dal sostituto d imposta) ed effettuare tempestivamente i versamenti (non si applicano sanzioni per tardivo versamento); un eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. aspettativa senza retribuzione e casi analoghi: se il risultato del mod. 730 riporta un credito, il sostituto d imposta deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio competenza - (se a fine anno il rimborso non si completa, gli importi residui dovranno essere comunicati all'interessato); se il risultato contabile riporta un debito, il medesimo sostituto deve verificare se prima della fine dell'anno erogherà o meno compensi al soggetto interessato, in particolare se non erogherà alcun compenso

7 procederà a comunicare al contribuente l'importo delle somme dovute che lo stesso dovrà autonomamente versare, se invece erogherà compensi dovrà fare operare all'interessato la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile. Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro Qualora nel medesimo periodo d imposta intervenga il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro, si rendono applicabili le seguenti istruzioni (circ. 21/E/2009 e 15/E/2012): a) passaggio di dipendente da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro: nell ipotesi prospettata, per effetto ad esempio di fusione, scissione, cessione, conferimento d azienda, il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d imposta (si veda anche la Ris. A.E. N. 248/2002). Particolare indicazioni dovranno poi essere eseguite (sia dal cedente sia dal cessionario) nel modello 770/semplificato; b) passaggio di dipendente da un datore di lavoro ad un altro con interruzione del rapporto di lavoro: nell ipotesi prospettata (cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc. e successiva rioccupazione), il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro. La rateazione A norma dell'art. 20 del D. Lgs. 241/97, le somme derivanti dal mod. 730, relative all'irpef a saldo e primo acconto, all imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività, alle addizionali regionale e comunale, acconto addizionale comunale e all'anticipo 20% delle imposte su alcuni redditi soggetti a tassazione separata e cedolare secca, possono essere trattenute (scelta del contribuente) in forma rateale, da 2 rate a 5 rate (da indicare nel quadro F, sezione V, rigo F6, casella 7, del mod. 730/2012). La rateazione non può quindi andare oltre al mese di novembre 2012 (ultimo versamento 16/12/2012). Sulle rate successive alla prima sono dovuti, per le dichiarazioni presentate dal 1 luglio 2009 (D.M ) gli interessi nella misura dello 0,33% mensile (4% annuo). Se il conguaglio non può iniziare nel mese di luglio il sostituto d imposta dovrà ripartire il debito risultante dal Mod o dal mod in un numero di rate che sia il più vicino a quello scelto dal contribuente, nel rispetto del termine ultimo per la conclusione della rateazione (novembre). Per il fatto che la decorrenza delle operazioni di conguaglio è fissata con riferimento alle retribuzioni di competenza del mese di luglio (conseguentemente i conguagli possono decorrere da agosto, qualora le retribuzioni di luglio siano pagate nei primi giorni di agosto), può (anche frequentemente) accadere che il sostituto d imposta debba rettificare il numero delle rate, e conseguentemente il relativo ammontare, tutte le volte che il lavoratore abbia scelto il pagamento in 5 rate. Esempio - il dipendente ha scelto di pagare il saldo IRPEF di 1000 in 5 rate ( 200 per ciascuna rata) - il sostituto d imposta paga gli stipendi il 10 del mese successivo a quello di competenza (la prima retribuzione utile per il conguaglio è quella pagata il 10 agosto) - il sostituto d imposta sarà tenuto a rideterminare le rate, vale a dire dovrà ridurle a 4 e quindi trattenere mensilmente 250 anziché 200 Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile. La circolare 15/E/2012 precisa inoltre che nel caso in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dello 0,33% mensile

8 dovuto per rateazione, anche l'interesse dello 0,40% mensile per il differimento della trattenuta ai mesi successivi. Esempio: 3 rate da 100 Mese di luglio: trattenuta 50 (rata residua 50) Mese di agosto: nessuna trattenuta per mancanza di retribuzione (rata residua ,33% interessi) Mese di settembre: trattiene la 3 rata 100 più 1% interessi (0,33% mensile); più rata residua mese di luglio ,8% interessi per differimento della trattenuta (0,40% mensile) più rata residua agosto ,33% interessi rateazione + 0,4% interessi per differimento Versamento Le imposte trattenute risultanti a debito dal prospetto di liquidazione (Mod e 730-4), il cui importo deve essere, con riferimento ad ogni singola imposta e addizionale, superiore a 12,00, devono essere versate entro il termine previsto per il versamento delle ritenute d'acconto dell'assistito relativo allo stesso mese, vale a dire il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata la ritenuta. Il versamento è effettuato attraverso il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributi. IRPEF a saldo: 4731 (anno di riferimento 2011), sezione erario; IRPEF in acconto: 4730 (anno di riferimento 2012), sezione erario; Acconto 20% sui redditi a tassazione separata: 4201 (anno di riferimento 2011, sezione erario). Addizionale regionale all'irpef a saldo: 3803 (anno di riferimento 2011), sezione regioni; Addizionale comunale all'irpef a saldo (direttamente al comune interessato) : 3846 (anno di riferimento 2011), sezione IMU e altri tributi locali; Addizionale comunale all'irpef in acconto (direttamente al comune interessato) : 3845 (anno di riferimento 2012), sezione IMU e altri tributi locali; Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale: 1057 (anno di riferimento 2011) Contributo di solidarietà (3%): 1619, indicando il mese e l anno cui si riferisce la trattenuta (Ris. 47/E/2012); Cedolare secca: 1845 (acconto), 1846 (saldo), indicando il mese e l anno cui si riferisce la trattenuta (ris.49/e/2012) Interessi per rateazione: 1668 per l'irpef (nessun dato nell'anno di riferimento), sezione erario ; 3805 per l'addizionale regionale all'irpef (nessuna dato nell'anno di riferimento), sezione regioni; 3857 per l'addizionale comunale all'irpef (anno di riferimento 2011 ovvero 2012 per l acconto), sezione IMU e altri tributi locali. Per quanto riguarda invece le imprese non domiciliate fiscalmente in Sicilia, Sardegna e Valle d'aosta con impianti in dette regioni, ovvero domiciliate in Sicilia, Sardegna e Valle d'aosta con impianto fuori regione, occorre utilizzare i codici istituiti ad hoc (v. D.M ; Dm ). Gli interessi di differimento (0,4% mensili) vanno versati unitamente alle somme cui afferiscono, mentre gli interessi per rateazione vanno versati utilizzando gli appositi codici tributo sopra evidenziati. Collaboratori L Agenzia delle entrate anche quest'anno, non ha fornito istruzioni particolari per le operazioni di conguaglio derivanti dai mod riferiti alle dichiarazioni dei collaboratori coordinati e continuativi

9 a progetto e non a progetto, si ritiene comunque possano valere le istruzioni previste per i lavoratori dipendenti: le somme a debito vanno trattenute dai compensi da collaborazione di competenza del mese di luglio (si ritiene però che per tali lavoratori possa ancora valere, se si è già in possesso dei mod, 730-4, il concetto corrisposti dal mese di luglio, in quanto i compensi dei collaboratori possono riferirsi a più mesi, non necessariamente al mese di luglio) in caso di incapienza si procederà ad effettuare il recupero dai compensi successivi (comunque non oltre dicembre) con la maggiorazione dello 0,40% mensile (4,80% annuo); il contribuente può scegliere il pagamento rateale, la prima rata va rattenuta a luglio, le successive rate nei mesi a seguire con gli interessi dello 0,33% mensile (4% annuo) e, in caso di mancata trattenuta per incapienza dei compensi, occorre aggiungere anche l'interesse di differimento dello 0,40% mensile; le somme a credito vanno rimborsate a partire dal mese di luglio utilizzando le ritenute d'acconto operate sui compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese (quindi anche relative al lavoro dipendente); il versamento va effettuato con il mod. F24, entro il 16 del mese successivo a quello della trattenuta utilizzando i codici tributo dell'assistenza fiscale; nel caso di cessazione del rapporto di collaborazione o nel caso in cui al , non si siano ancora completate le operazioni di conguaglio, si procederà, come sopra precisato per i lavoratori dipendenti, a comunicare al collaboratore gli importi residui (debito o credito) che il collaboratore stesso dovrà versare o recuperare autonomamente. Casi particolari Nel caso in cui i collaboratori non percepiscano compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio (luglio) il sostituto d'imposta deve (si veda la circ. A.E. 15/E/2012): a) se il risultato contabile del mod. 730 riporta un credito, effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi del mese di luglio ovvero relative alle ritenute derivanti dai modd (se a fine anno non si conclude il rimborso, il credito residuo va comunicato al collaboratore); b) se il risultato contabile del mod. 730 riporta un debito, deve verificare se prima della fine dell'anno erogherà o meno compensi a tali soggetti, in particolare: se non erogherà alcun compenso dovrà comunicare al contribuente l'ammontare delle somme dovuto che lo stesso dovrà versare autonomamente; se erogherà compensi dovrà fare operare al collaboratore la scelta tra il versamento diretto e la trattenuta nel primo mese utile con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40% (per differimento della trattenuta). Secondo acconto IRPEF Dalla retribuzione da corrispondere nel mese di novembre 2012 (in tale ipotesi permane il principio di cassa), il sostituto deve trattenere l'importo (non rateizzabile) della seconda rata di acconto IRPEF (o unica rata). In caso di incapienza, l'ammontare residuo è trattenuto dalla retribuzione che verrà corrisposta nel successivo mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40% (mensile). In caso di ulteriore incapienza, l'importo residuo andrà versato direttamente dall'interessato nel mese di gennaio, previa comunicazione (entro il ) del relativo ammontare da parte del sostituto. Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento IRPEF e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto o effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al

10 modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 30 settembre 2012 al sostituto d imposta che effettua il conguaglio Differimento acconto 2012 Va ricordato che il DPCM (attuativo dell art. 55, cc. 1 e 2, del D.L. 78/2016 L. 122/2010 come modificato dall art. 33, c. 9, della L. 183/2011) prevede il differimento in sede di saldo, dell acconto IRPEF 2012, di 3 punti percentuali. Si ritiene che tale situazione sia già applicata dai CAF e professionisti abilitati in sede di elaborazione dei modelli 730-4

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