DURC per il commercio su aree pubbliche

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1 DURC per il commercio su aree pubbliche Confederazione Esercenti Attività Commerciali di Barletta Andria e Trani Cari colleghi, pensando di fare cosa utile Vi inviamo una nota informativa, predisposta dal nostro Ufficio legislativo, della situazione, alla data odierna e suddivisa per Regione, inerente lâ obbligo di presentazione della certificazione della regolaritã contributiva (leggi DURC) per il commercio su aree pubbliche. Il nostro Ufficio legislativo ricorda come ai sensi dellâ art. 28, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 114/1998 â cosã come sostituito dall'art. 2, comma 12, lett. a) della L. 23 dicembre 2009, n. 191 â le regioni possono stabilire che il rilascio dellâ autorizzazione allâ esercizio del commercio su aree pubbliche sia subordinato alla presentazione da parte dellâ interessato del documento unico di regolaritã contributiva, di cui allâ art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006. Nelle regioni in cui non à stata prevista una disciplina in materia, non sussiste obbligo di presentazione del D.U.R.C.. Inoltre, le regioni possono stabilire le modalitã con le quali i Comuni devono procedere alla verifica annuale della sussistenza del documento citato. Anche in tal caso, lâ obbligo di verifica sorge solo a seguito del provvedimento regionale che individua le procedure che il comune deve seguire. Regione Provvedimento Entro il ABRUZZO BASILICATA

2 CALABRIA Circ. Prot. n. 285/Dip del 12 gennaio 2010 Documento unico di regolaritã contributiva (DURC) settore commercio su aree pubbliche. La legge n. 191/2009 â Finanziaria 2010, allâ art. 2, comma 12, nellâ abrogare il comma 2 bis dellâ art. 28 d Decreto Legislativo n. 114/1998, ha previsto che le regioni, nellâ esercizio della potestã normativa in materia di disciplina delle attivitã economiche, possono stabilire che lâ autorizzazione al commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione del DURC. In attesa che questa regione provveda a disciplinare la materia, le autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche non sono soggette alla presentazione del DURC. CAMPANIA Circolare Prot del Preliminarmente, à opportuno precisare che con la legge finanziaria 191/2009 (art. 2, comma 12), si riconosce alle Regioni, nellâ esercizio della propria potestã normativa, il potere di stabilire che lâ autorizzazione allâ esercizio dellâ attivitã di commercio su aree pubbliche sia subordinata alla presentazione da parte del soggetto richiedente del DURC. Ciò premesso, nellâ attesa che la Regione Campania adegui la propria disciplina in materia, si conferma la validitã e la vigenza delle norme previste dal Capo III della legge regionale 1/2000. In conseguenza di quanto sopra, al fine del rilascio dellâ autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, per lâ aspetto dei requisiti soggettivi, i Comuni devono accertare esclusivamente il possesso dei requisiti professionali e morali di cui allâ articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal proposito, si invitano, quindi, i Comuni a provvedere al rilascio delle citate autorizzazioni senza richiedere il DURC o attestazioni di regolaritã contributiva. EMILIA ROMAGNA Alla data odierna la regione non ha ancora provveduto a regolamentare la materia, quindi non sussiste obbligo di presentazione del DURC. Eâ perã² in via di definizione un disegno di legge in materia di commercio, nel quale potrebbe essere inserito tale obbligo.

3 FRIULI VENEZIA GIULIA Non sussiste obbligo di presentazione del DURC. LAZIO LIGURIA Alla data odierna la regione non ha ancora provveduto a regolamentare la materia, quindi non sussiste obbligo di presentazione del DURC. Eâ perã² in via di definizione un T.U. in materia di commercio, nel quale sarã inserito tale obbligo. La disciplina dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi. LOMBARDIA Deliberazione G.R. 13 gennaio 2010 n Modifiche alla D.G.R. 25 novembre 2009, n In seguito all'approvazione della Legge Finanziaria 2010, la regione Lombardia ha emesso la delibera 13 gennaio 2010, n , con la quale à chiarito che il documento di Attestazione (Carta di esercizio) - di cui all'articolo 2 comma 3bis della l.r. 15/2000 (ora art. 21, L.R. 6/2010) - assolve alle finalitã previste dalla normativa statale â art. 2, comma 12, L.191/09 - onde non à stato ritenuto necessario richiedere agli operatori ambulanti la presentazione del DURC. 31 ottobre

4 MARCHE L.R n. 16 Art. 24 Modifiche alla L.R. n. 27/2009. Comma 9. Dopo l'articolo 38 della L.R. n. 27/2009 à inserito il seguente: «Art. 38-bis Documento unico di regolaritã contributiva. 1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, à soggetta alla presentazione del Documento unico di regolaritã contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/ Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolaritã contributiva, rilasciato dall'inps, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilitã di presentare il DURC. 3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolaritã contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un'autocertificazione che attesti detta impossibilitã e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolaritã contributiva, rilasciato dall'inps, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilitã a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade. 4. L'autorizzazione all'esercizio à in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'inps la rateizzazione del debito contributivo. 5. Salvo quanto previsto al comma 3, in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 2 l'autorizzazione à sospesa per sei mesi. 6. La Giunta regionale definisce ulteriori modalitã per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivitã di verifica della sussistenza e regolaritã della predetta documentazione.». 31 gennaio MOLISE PIEMONTE Delibera G.R del 26 luglio 2010 (come modificata dalla D.G.R del 23/12/10). L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11 e s.m.i. â Indicazioni per la verifica della regolaritã delle imprese del commercio su area pubblica. Stralcio: Entro il 30 aprile 2011, ed annualmente alla scadenza di ogni successivo 30 aprile, il comune territorialmente competente, sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o comune nel quale lâ operatore ha scelto di

5 avviare la propria attivitã nel caso di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, o comune nel quale un soggetto operante sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attivitã, verifica la regolaritã contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dellâ impresa. Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dellâ apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attivitã di vendita su area pubblica. Lâ operatore su area pubblica deve essere in possesso della documentazione comprovante la sua regolaritã ai fini della presente deliberazione, sin dallâ entrata in vigore della stessa: a) nel caso di acquisizione di azienda, o ramo dâ azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte, o gestione o franchising e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione di autorizzazione; b) nel caso di partecipazione allâ attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla vigente normativa in materia di area pubblica. Per la verifica di regolaritã, tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai comuni competenti territorialmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, la seguente documentazione, al fine di dimostrare, per lâ anno fiscale e previdenziale precedente, la loro regolaritã ai fini predetti: a. D.u.r.c. (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva), in caso di azienda con personale dipendente, rilasciato dallâ ente preposto nellâ anno in corso con riferimento allâ anno fiscale precedente; b. Certificato di regolaritã contributiva, in mancanza del D.U.R.C. e in caso di azienda che non si avvalga di personale dipendente, rilasciato dallâ ente preposto nellâ anno in corso con riferimento all'anno fiscale precedente ; c. Attestati di versamento dei contributi INPS riferiti allâ anno precedente, in difetto di entrambi i documenti sopraindicati; d. Ricevuta dellâ avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro tipo di dichiarazione dei redditi e. Visura Camerale in corso di validitã ; f. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dellâ azienda. 28 febbraio 30 aprile PUGLIA Circolare Prot. AOO_160/3263 del 3 febbraio 2010 Dal giorno 1/01/10 (data di entrata in vigore della L. n. 191/2009) il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche non à piã¹ subordinato alla presentazione del DURC da parte del richiedente, e che i Comuni non dovranno richiedere agli operatori la presentazione annuale del medesimo. SARDEGNA

6 SICILIA CIRCOLARE 27 gennaio 2010, n. 1. DURC Commercio su aree pubbliche. Articolo 2, comma 12, legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). Precedente circolare n. 6/09. Nuove disposizioni. Con la circolare n. 6 del 28 dicembre 2009, questa Amministrazione, in conformitã ad un parere reso in data 6 novembre 2009 dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha impartito disposizioni in ordine allâ applicabilitã nel territorio della Regione siciliana dellâ articolo 11-bis, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonchã proroga di termini - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2009, n DURC Commercio su aree pubbliche). Tuttavia, lâ articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria G.U. n. 302 del 30 dicembre suppl. ordinario n. 243), ha sostituito la superiore normativa delegando alle Regioni la decisione o meno di subordinare il rilascio dellâ autorizzazione allâ esercizio dellâ attivitã su aree pubbliche alla presentazione del documento unico di regolaritã contributiva (DURC). Ciò posto e non avendo lâ ARS ancora legiferato in materia, si rappresenta che nel territorio della Regione siciliana lâ autorizzazione in parola puã² essere rilasciata anche senza la presentazione preventiva del DURC da parte della ditta interessata. Superfluo sottolineare come la circolare n. 6/09 deve ritenersi superata. TOSCANA TRENTINO A.A./BOLZANO Alla data odierna la regione non ha ancora provveduto a regolamentare la materia, quindi non sussiste obbligo di presentazione del DURC. Eâ perã² in via di definizione un disegno di legge in materia di commercio, nel quale dovrebbe essere inserito tale obbligo, a partire dal Trentino-A.A./trento

7 L.P n. 17 Disciplina dell'attivitã commerciale. Art. 15 Autorizzazioni. 1. L'esercizio dell'attivitã di commercio su aree pubbliche à soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societã di persone, a societã di capitali regolarmente costituite o a cooperative ed à subordinato alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolaritã contributiva (DURC) ai sensi della disciplina statale; se la disciplina statale non prevede il rilascio del DURC à consentita la presentazione di una certificazione di regolaritã contributiva rilasciata dalla sede competente dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. Il DURC o la certificazione previsti dal comma 1 sono presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, nonchã in caso di subingresso, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; il comune verifica la sussistenza e la regolaritã della documentazione. 3. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio à rilasciata dal comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio dell'attivitã in forma itinerante nell'ambito del territorio provinciale. 4. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante à rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attivitã e abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori e nei locali dove essi si trovano per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago; in tal caso si applica l'articolo 20, comma L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 6. Il regolamento di esecuzione puã² prevedere che il rilascio dell'autorizzazione sia sostituito dalla presentazione di una dichiarazione di inizio attivitã, disciplinando quest'evenienza. 31 marzo UMBRIA L.R n. 15 TITOLO X Modificazioni e integrazione alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) Art. 105 Modificazioni allâ art Il comma 1 dellâ articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) à sostituito dal seguente: â œ1. Il commercio su aree pubbliche puã² essere svolto da persone fisiche o societã di persone o di capitali iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed à subordinato al possesso dei requisiti per lâ esercizio dellâ attivitã commerciale di cui agli articoli 5 e 28 del D.Lgs. 114/1998 ed al rilascio delle autorizzazioni.â. 2. Dopo il comma 1 dellâ articolo 4 della L.R. n. 6/2000 à inserito il seguente: â œ1-bis. Entro il 1 gennaio 2011 la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dallâ articolo 28, comma 2-bis de D.Lgs. 114/1998 come modificato dallâ articolo 2, comma 12 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce, previa concertazione, procedure e modalitã per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 dietro presentazione del documento unico di regolaritã contributiva (DURC), di cui allâ articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).â n.b.: la Giunta Regionale sta attualmente lavorando per dare attuazione al disposto di cui allâ art. 4, L.R. 6/2000, con un provvedimento che entrerã in vigore nei prossimi mesi. Ad oggi, pertanto, non sussiste ancora lâ obbligo di D.U.R.C.

8 VALLE Dâ AOSTA Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, la regione non ha ancora emesso provvedimenti in proposito. VENETO Non sussiste obbligo di presentazione del DURC, la regione non ha ancora emesso provvedimenti in proposito.

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