DIREZIONE GENERALE CENTRALE SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE IL RESPONSABILE MARCELLO BONACCURSO

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1 DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE IL RESPONSABILE MARCELLO BONACCURSO TIPO ANNO NUMERO REG. / / DEL / / e p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale Ai Direttori Generali della Giunta Ai Responsabili dei Servizi regionali All Agenzia di Informazione e Comunicazione All Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale All Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura AGREA All Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali IBACN All Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER All Agenzia Regionale di Protezione Civile REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERV.GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE PG/2013/ del 27/08/2013 Giunta Al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività Contrattuale dell Assemblea Legislativa LL.SS. Oggetto: Adempimenti amministrativi in attuazione dell art. 31 Semplificazioni in materia di DURC del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/ del 26/06/2013. L art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia rubricato (Semplificazioni in materia DURC) in sede di conversione operata con Legge 9 agosto 2013, n. 98 è stato oggetto di specifiche modifiche ed Viale Aldo Moro Bologna tel fax Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it PEC: gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it ANNO NUMERO INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB a uso interno DP Classif. Fasc.

2 integrazioni. Si riporta in linea con quanto indicato nella propria precedente circolare prot. n. PG/2013/ del 26/06/2013 per facilità di lettura il testo integrale dell art. 31 così come inserito nella pubblicazione sul S.O. della G.U n. 63/L del 20 agosto 2013: Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC 1. All articolo 13 -bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all articolo1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse. 1 -bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell immobile, non sussiste l obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio. 2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l obbligo di acquisire d ufficio il documento unico di regolarità contributiva»; b) all articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell ambito dell appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all affidatario e a tutti i subappaltatori.». 3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all articolo 38, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l aggiudicazione del contratto ai sensi dell articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. 5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici 1

3 di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l acquisizione di un nuovo DURC. 6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell autorizzazione di cui all articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo. 7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico. 8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell emissione del DURC o dell annullamento del documento già rilasciato, invitano l interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. 8 -bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3 del presente articolo. 8 -ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. 8 -quater. Ai fini dell ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi,le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 8 -quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8 -quater è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio. 8 -sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. 8 -septies. L esercizio dell attività d impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi controlli. 2

4 Al fine di ottemperare, a far data dal 21 agosto 2013 (entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013, n. 98), alle prescrizioni previste dall art. 31 e ad integrazione di quanto indicato nella propria circolare PG/2013/ del 26/06/2013 si evidenziano le seguenti disposizioni tecnico-operative incidenti in forma diretta sull agire amministrativo-contabile dei provvedimenti amministrativi da adottare che abbiano riflessi per l espletamento del controllo contabile. Costituisce in primo luogo oggetto di modifica l elemento temporale di validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto dal comma 5 dell art. 31 primo capoverso che, rispetto alla formulazione originaria che prevedeva per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture una validità di centottanta giorni dalla data di emissione, stabilisce ora una validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. Ulteriore elemento di modifica rispetto alla precedente formulazione normativa è l utilizzo che il DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell art. 31 secondo periodo, possa essere impiegato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. L attenzione della circolare, tuttavia, viene riposta in specifico sull inserimento operato, ad integrazione del comma 8 dell art. 31, dei commi da 8-bis a 8-quinquies della nuova formulazione dettata dalla L. n. 98/2013. Premesso che rimangono invariati, alla luce dell art. 31, il quadro di riferimento normativo e le disposizioni dettate per rendere operativa l acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, le prescrizioni indicate dal nuovo contesto normativo di fatto non innovano gli obblighi soggettivi e la perimetrazione oggettiva sul DURC. In questo contesto, tuttavia, le prescrizioni previste al comma 8-bis dell art. 31 obbligano le strutture regionali ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in fase di erogazione delle risorse attribuite per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere comprese le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (art. 1, co. 553, L.266/2005). La novità fondamentale è l esplicitazione dell obbligo di acquisizione del DURC in fase di erogazione delle risorse che viene strettamente collegato, così come si evince dall ultimo periodo del comma 8-bis, alla necessità di rendere di fatto applicabile il comma 3 dell art. 31 che disciplina l ipotesi di intervento sostitutivo (art. 4 del D.P.R. n. 207/2010) dell Ente erogatore in caso di DURC che segnali un inadempienza contributiva. Si tratta in concreto di una estensione applicativa che porta ad allargare la sfera degli obblighi dell Ente in caso di inadempienza contributiva attraverso l esercizio dell intervento sostitutivo. Sotto il profilo operativo, ai fini dell erogazione dei benefici sopra indicati, le strutture regionali che adottano provvedimenti amministrativi di liquidazione ovvero provvedimenti amministrativi che predispongano la reiscrizione in bilancio delle spese perenti con assunzione dell impegno contabile e contestuale liquidazione, debbono attestare, nel medesimo provvedimento, l avvenuta acquisizione del DURC che dovrà avere corso di validità al momento dell adozione dell atto stesso previsto in 120 giorni dalla data del rilascio (comma 8-ter art. 31). 3

5 Nella fattispecie in esame si specifica che, nei titoli di pagamento che verranno predisposti per dare esecuzione ai provvedimenti amministrativi di liquidazione ovvero di reiscrizione a bilancio dell impegno contabile e contestuale liquidazione, il documento unico di regolarità contributiva dovrà essere trattenuto agli atti delle strutture proponenti e pertanto non dovrà essere allegato a corredo alle richieste di emissione del relativo titolo di pagamento così come avviene invece per i titoli di pagamento aventi ad oggetto acquisizione di lavori, servizi e forniture. Lo scrivente Servizio provvederà per dare esecuzione alle richieste di emissione dei titoli di pagamento ricevute entro la data del 30 agosto 2013 e per tutte quelle che verranno successivamente prodotte che abbiano a riferimento un provvedimento amministrativo di liquidazione ovvero di reiscrizione e contestuale liquidazione adottato entro la medesima data a richiedere, per l esecuzione del titolo di pagamento, il Documento Unico di Regolarità Contributiva alle strutture proponenti senza obbligare queste ultime a procedere alla modifica delle determinazioni stesse. Il comma 8-ter disciplina, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni della normativa dell Unione Europea, statale e regionale, la validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) fissandolo a 120 giorni dalla data del rilascio. Si precisa che, per eseguire l erogazione finanziaria disposta per il riconoscimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere per il quale è prevista l acquisizione del DURC, sarà necessario che in fase di liquidazione (determina dirigenziale che predispone la liquidazione della spesa) venga rispettato il limite temporale fissato dal comma 8- ter dell art. 31. Le strutture regionali che adottano provvedimenti amministrativi di reiscrizione a bilancio di impegni di spesa perenti con contestuale liquidazione e provvedimenti di liquidazione debbono espressamente indicare nell attestazione riferita al Documento Unico di Regolarità Contributiva il corso di validità, ovvero la data di rilascio ovvero quella prevista per la sua scadenza. La conoscenza di questo elemento consentirà, infatti, alla scrivente struttura di dare esecuzione ai titoli di pagamento. Il comma 8-quater disciplina gli obblighi di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva per dare piena legittimità alla fase di concessione delle agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. Costituisce importante elemento di semplificazione la prescrizione che prevede che la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva debba essere operata d ufficio ed eseguita in sede di concessione delle agevolazioni alle imprese di tutti i settori. Ne deriva che, nei provvedimenti amministrativi (Delibere di Giunta Regionale / determinazioni dirigenziali) con i quali si procede alla concessione delle agevolazioni, si dovrà espressamente attestare l avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. 4

6 Si segnala che il documento non dovrà essere allegato ai provvedimenti amministrativi sottoposti al controllo contabile ma, in linea con quanto previsto per la fase di erogazione delle agevolazioni co. 8 bis dell art. 31 si dovrà attestare l acquisizione nel testo del provvedimento medesimo. L obbligo di acquisizione d ufficio del DURC e la sua validità con riferimento all adozione, condiziona pertanto la fase di concessione dell agevolazione. Parimenti, la sua mancata acquisizione d ufficio determina l impossibilità di procedere al riconoscimento concessorio dell agevolazione costituendo di fatto violazione di legge. Sui provvedimenti amministrativi di concessione (delibere di Giunta Regionale, determine dirigenziali) sottoposti al controllo contabile che non risultano ancora adottati e per i quali è previsto l obbligo di acquisizione del DURC, la scrivente struttura provvederà, d intesa con le strutture regionali proponenti i provvedimenti, ad integrare il testo con la descrizione dell avvenuta acquisizione del DURC. Il comma 8-quinquies fissa l elemento temporale di validità del DURC condizionante la fase concessoria a giorni 120 dalla data del rilascio. Al fine di consentire alla scrivente struttura l esecuzione dei riscontri previsti per il controllo contabile sui provvedimenti amministrativi rientranti nella fattispecie in commento si invitano le strutture regionali proponenti, a segnalare in forma tempestiva eventuali scadenze ravvicinate di validità del DURC quando i tempi previsti per l esercizio del controllo contabile potrebbero risultare non compatibili con il periodo di validità del documento stesso. Si informano quanti in indirizzo che con Messaggio n del 23 agosto 2013 l INPS evidenzia che, a decorrere dal 2 settembre 2013 l inoltro della richiesta di DURC sarà consentito solo se il sistema della sportello Unico previdenziale rileva l avvenuta registrazione, nell apposito campo, dell indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, della SOA e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazione che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall INAIL, dalle Casse Edili e dall INPS esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Pregando gentilmente quanti in indirizzo di provvedere affinché venga assicurata la massima diffusione alla presente circolare, si coglie l occasione per porgere i più cordiali saluti. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Marcello Bonaccurso) 5

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