INFORTUNI CUMULATIVA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - 1 -

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1 INFORTUNI CUMULATIVA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - 1 -

2 PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Palermo Piazza Alberico Gentili, 3 Tel PBX Fax R.E.A. di Palermo n Capitale Sociale E ,00 versato E ,00 Registro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del Le presenti condizioni Generali di Assicurazione Mod Inf/Cum 00 Ed. 2004, sono depositate presso lo studio del Notaio M. Orlando

3 ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: - Assicurazione : il contratto di assicurazione; - Polizza : il documento che prova l assicurazione; - Contraente : il soggetto che stipula l assicurazione; - Assicurato : la Persona o le Persone il cui interesse è protetto dall assicurazione; - Società : la Progress Assicurazioni S.p.A. ; - Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società; - Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro; - Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - Infortunio : l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili e che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea; - Attività professionale : l attività, dichiarata in polizza, che viene svolta dall Assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo; - Attività extra-profes- sionale : tutto quanto non rientra nell attività professionale; - Malattia : ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; - Istituto di cura : ogni Ospedale, Clinica o Casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno; - Ricovero : degenza comportante pernottamento, in Istituto di cura; - Ricovero diurno (Day Hospital): ricovero in Istituto di cura che non prevede il pernottamento; - Invalidità permanente : perdita definitiva anatomica o funzionale, totale o parziale di organi o arti, che comporti la riduzione, totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione; - Inabilità temporanea : temporanea incapacità ad attendere all occupazione professionale indicata in polizza; - Sutura : cucitura chirurgica dei margini di una ferita o di un tessuto lacerato, per ottenere la cicatrizzazione; - Gessatura : tutela fissa esterna, costituita da fasce, gesso, resine o materiali equivalenti, mantenuta continuamente da parte dell Assicurato e non temporaneamente rimovibile dallo stesso; - Franchigia : la parte di indennizzo che l Assicurato tiene a suo carico; - Terrorismo : si intende l uso di violenza minacciato o applicato per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico di o di intesa con una organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o di intimorire l opinione pubblica o parte di essa

4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. Art.2 - Altre assicurazioni L Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi e per gli effetti dell art C.C.. Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art.5 - Aggravamento del rischio L Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi e per gli effetti dell art.1898 C.C.. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art C.C.) con rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 11 delle C.G.A.) In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913 C.C.). Se da tali obblighi si omette o si ritarda colposamente la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi e per gli effetti dell art.1915 C.C.. Art.8 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 9 - Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.10 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale, per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza; - di ogni altra attività che l Assicurato svolga senza carattere di professionalità

5 E considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sono compresi in garanzia anche: a) l asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l annegamento; d) l assideramento o il congelamento; e) le punture di insetti e morsi di animali; f) i colpi di sole o di calore; g) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; h) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; i) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. Art. 2 Rischi esclusi Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati: 1) dall uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 2) dalla guida: - di veicoli per i quali è prescritta alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla C; - di macchine agricole ed operatrici; - di natanti a motore per uso non privato; 3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 4) dall uso anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al successivo art. 3; 5) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere, caccia; 6) dalla partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; 7) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; 8) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche; 9) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 10) direttamente o indirettamente e derivati da o legati a: a) atti di guerra, invasione, atti ostili, operazioni belliche (dichiarate o no), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti interni paragonabili ad una sommossa popolare (a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva), atti militari o di autorità non legittimate; b) atti di terrorismo di qualsiasi genere, sabotaggio. Sono esclusi anche qualsiasi genere di danni, direttamente o indirettamente causati, derivati da o legati ad azioni che vengono messe in atto allo scopo di limitare, prevenire o sopprimere gli atti succitati alle lettere a) e b) o che hanno a che vedere in qualche modo con uno di essi; c) da contaminazione di sostanze chimiche o biologiche; d) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; 11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X etc.); 12) responsabilità risultante da amianto o qualsiasi malattia derivante da esistenza, manipolazione, trasformazione, fabbricazione, vendita, distribuzione, stoccaggio o uso di amianto, prodotti d amianto e/o contenenti amianto. Art. 3 - Rischio volo L assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub. Comunque la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i seguenti limiti: - 5 -

6 A) per persona e ,00 per il caso di morte e ,00 per il caso di invalidità permanente e 100,00 per il caso di inabilità temporanea B) complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa e ,00 per il caso di morte e ,00 per il caso di invalidità permanente e 1.000,00 per il caso di inabilità temporanea In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente con la Società. Nell eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. L assicurazione non vale in caso di contratto di durata inferiore all anno. Art. 4 Servizio militare L assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il sevizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni. É considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l assolvimento dell obbligo di leva. L assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la risoluzione dell assicurazione stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione ad interventi militari fuori da confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l Assicurato di richiedere la sospensione dell assicurazione. Nel caso di risoluzione, spetta all Assicurato il rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto, mentre nel caso di sospensione l Assicurato ha diritto di ottenere la protrazione dell assicurazione per un periodo uguale a quello della sospensione. Art. 5 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, aids o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. Art. 6 Limiti territoriali L assicurazione vale in tutto il mondo fatta eccezione per il caso di inabilità temporanea, per il quale l assicurazione vale soltanto per l Europa e gli Stati Africani del Mediterraneo ed Asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero. Art. 7 Limiti di risarcimento In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l importo di e ,00 qualunque sia il numero delle persone infortunate assicurate con la presente polizza e con eventuali altre stipulate per lo stesso rischio con l infrascritta Società. Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte. Art. 8 Variazioni nella persona del Contraente Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l erede o con gli eredi cui siano state affidate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. In caso di alienazione dell azienda o di parte dell attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all acquirente l obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione della Società Contraente il contratto continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nel caso di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla fine della liquidazione. Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa entro trenta giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di quindici giorni

7 Art. 9 Variazione nelle persone assicurate L assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale è stata stipulata la copertura assicurativa. Le variazioni delle persone assicurate devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice al contratto. L assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell appendice, purchè sia stato pagato il maggior premio che risulti dovuto. La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a decorrere dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione. Art. 10 Variazione di rischio - Cambiamento dell Attività L assicurazione vale per le persone designate in polizza, con l indicazione delle rispettive mansioni. Le variazioni delle attività espletate dalle persone assicurate devono essere comunicate alla Società, la quale ne prende atto con appendice al contratto. Se le variazioni comportano un aggravamento di rischio, il Contraente è obbligato al pagamento del premio in aumento entro 15 giorni dalla ricezione dell appendice stessa. La mancata comunicazione da parte del Contraente delle circostanze suddette potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. La determinazione di tale perdita e la valutazione dell aggravamento, diminuzione od equivalenza del rischio verranno effettuate con riferimento alle voci della Tariffa Aziendale in vigore al momento del sinistro, ferme tutte le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Art. 11 Denuncia dell infortunio e oneri relativi Fermo quanto previsto dall art. 7 delle Norme che regolano l assicurazione in generale, la denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Art. 12 Criteri di indennizzabilità Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le malattie o gli infortuni sofferti, nonché le mutilazioni ed i difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipula del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. Viene tuttavia confermato che l indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni saranno regolate dalle Condizioni Generali di Assicurazione. La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art 14 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 13 Morte L indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro un anno dal giorno dell infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 14 Invalidità permanente da infortunio L indennizzo per il caso di invalidità è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti: - 7 -

8 Perdita totale, anatomica o funzionale di: destro sinistro un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito anchilosi della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera 20% 15% anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% paralisi completa del nervo radiale 35% 30% paralisi completa nervo ulnare 20% 17% amputazione di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% amputazione di un piede 40% 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% una falange dell alluce 2,5% anchilosi dell anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 35% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica 8% sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di ambedue gli orecchi 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - dodicesima dorsale 10% una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% - 8 -

9 La perdita assoluta e irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più parti di organi od arti in uno stesso infortunio, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo si stabilisce tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella per l arto superiore destro e la mano destra, varranno per l arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. L indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo il criterio di cui sopra, con le seguenti modalità per scaglione di somma assicurata: a) fino ad ,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 3 punti; b) oltre ,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 5 punti. Art Inabilità Temporanea Qualora l infortunio abbia per conseguenza una inabilità dell Assicurato ad attendere alle occupazioni dichiarate, la Società liquida la somma assicurata: integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle proprie attività; al 50%, per ogni giorno in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività. L indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per il periodo della necessaria cura medica e decorre dal giorno successivo a quello dell infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa il giorno precedente a quello dell avvenuta guarigione. Nel caso in cui l Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall art. 11, l indennizzo decorre dalla data di guarigione pronosticata dall ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Detto indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 300 giorni dal giorno dell infortunio e a partire dal 6 giorno successivo a quello imputabile a termini delle condizioni stesse. Art. 16 Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. Art Obblighi del Contraente In caso di infortunio delle persone assicurate, il Contraente è obbligato a presentare alla Società i registri ed ogni altro documento probatorio unitamente alla regolare certificazione di presenza. Art.18 - Regolazione del premio Qualora il premio sia convenuto sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute nel numero delle persone assicurate durante lo stesso periodo. A tale scopo: a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto: - il numero definitivo delle persone assicurate.- Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Il premio anticipato, viene considerato come premio minimo comunque acquisito dalla Società

10 b) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati Nel caso in cui l Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato: la comunicazione dei dati il pagamento della differenza attiva dovuta la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente. c) Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie per l esatta individuazione del numero delle persone. Art. 19 Controversie Arbitrato irrituale In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all art. 12, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. E data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso, entro 2 anni; in tal caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo. Art. 20 Beneficiari in caso di morte. Eredi legittimi e/o testamentari della persona infortunata. CONDIZIONI AGGIUNTIVE Sempre operanti nel caso di attività solo professionale I. Rischio in itinere L assicurazione vale anche durante il percorso dell Assicurato dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa. GARANZIE ACCESSORIE Operanti soltanto se espressivamente richiamate in polzza 1 Rimborso delle spese per ricoveri ospedalieri e per interventi chirurgici, in dipendenza di infortunio La Società corrisponde per ogni infortunio e fino alla concorrenza della somma di copertura indicata: a)- In caso di intervento chirurgico anche se effettuato in ambulatorio il rimborso delle spese: 1. per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei 60 giorni precedenti l intervento;

11 2. per gli onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d intervento; 3. per l assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami post intervento riguardanti i periodi di ricovero; 4. per le rette di degenza; 5. per il trasporto dell Assicurato in autoambulanza all Istituto di cura o all ambulatorio per l intervento; 6. rese necessarie dall intervento e sostenute dopo la cessazione del ricovero; per esami per acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, effettuati nei trenta giorni successivi all intervento, nonché per trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali, (escluse, in ogni caso, le spese di natura alberghiera) effettuati nei novanta giorni successivi all intervento stesso. L onere a carico della Società per l insieme delle prestazioni di cui ai punti 5. e 6. non potrà superare il 10% del massimale assicurato. b)- In caso di ricovero in Istituto di cura che non comporti intervento chirurgico, il rimborso delle spese per gli accertamenti diagnostici, l assistenza medica, le cure, i medicinali e le rette di degenza, riguardanti il periodo di ricovero, nonché per accertamenti diagnostici effettuati nei sessanta giorni precedenti il ricovero (compresi i relativi onorari medici). L assicurazione non comprende: - le cure o gli interventi per la eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del Contratto; - le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, resi necessari da infortunio), le cure dentarie e paradentarie, le protesi dentarie; - le spese per l acquisto, la manutenzione o la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici; - le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - le conseguenze derivanti da guerra, insurrezioni, tumulti popolari, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. 2 Indennità giornaliera per ricoveri ospedalieri in dipendenza di infortunio In caso di ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato), la Società corrisponde l indennità giornaliera garantita per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di sessanta giorni per ogni infortunio. Il giorno di dimissione non è indennizzabile. La Società riconosce la indennità anche nei casi di degenza in regime di Day Hospital, quando il ricovero diurno si protrae per almeno due giorni (in questo caso il giorno di dimissione è indennizzabile). 3 Indennità giornaliera da gesso Qualora in conseguenza dell infortunio sia stata applicata una gessatura in Istituto di cura o in ambulatorio verrà corrisposta l indennità pattuita sino alla rimozione delle bende gessate, nel limite massimo di 60 giorni per evento. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione, in originale, di una dichiarazione, rilasciata dall Istituto di cura, attestante la durata della gessatura e su presentazione di cartella clinica. Il primo e ultimo giorno di gessatura verranno complessivamente indennizzati per n. 1 giorno. Non sarà corrisposta diaria per gessatura delle sole dita. 4 Indennità giornaliera per punti di sutura Qualora in conseguenza dell infortunio siano stati applicati dei punti di sutura, in Istituto di cura o in ambulatorio, verrà corrisposta l indennità pattuita sino alla rimozione dei punti di sutura, nel limite massimo di 30 giorni per evento. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione in originale, di una dichiarazione, rilasciata dall Istituto di cura, attestante la durata di permanenza dei punti di sutura e su presentazione di cartella clinica. Il giorno di applicazione ed il giorno di rimozione dei punti di sutura verranno complessivamente indennizzati per n. 1 giorno. AVVERTENZA Cumulo indennizzi diarie: ricovero, gessatura, punti di sutura Se le indennità previste ai punti 2, 3 e 4 dovessero coincidere fra loro in tutto o in parte, la diaria verrà corrisposta per uno solo dei quattro eventi, progressivamente nel tempo, e comunque sino ad un massimo di 120 giorni per evento. Ovvero la diaria di gessatura si computerà dal giorno di dimissione dal ricovero e fino al massimo dei giorni previsti dal punto 3, come pure per i punti di sutura, fino al massimo dei giorni previsti dal punto

12 NOTA INFORMATIVA predisposta ai sensi dell art. 123 dei d.l. 17 marzo 1995, n.175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 dei 2 giugno INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia, in piazza A. Gentili n. 3, Palermo. La Società Progress Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con d.m. del 12 marzo INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO Legge applicabile Ai sensi dell art. 122 del d.lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Progress Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami in merito al contratto Il Contraente insoddisfatto del servizio ricevuto e ove lo ritenga opportuno, può segnalarlo alla Direzione della Progress Assicurazioni S.p.A. - ufficio reclami - che si attiverà per ricercare la soluzione del caso. Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno comunque essere rivolti all ISVAP - Servizio tutela del consumatore, Sezione reclami - Via del Quirinale, Roma. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso, l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Contraente. Durata del contratto Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo. Nel caso fosse scelta la forma con tacito rinnovo, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all art. relativo al rinnovo/proroga del contratto delle condizioni generali di assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata da un anno ad un massimo di due anni. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo INFORMATIVA Al SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96 (AREA INDUSTRIALE) Ai sensi dell art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: l. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento a) è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; alla conclusione, esecuzione e gestione di rapporti con fornitori, consulenti, legali, professionisti e lavoratori autonomi in genere; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonchè indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Società stessa. 2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

13 b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonchè da società di servizi (cfr. successivo punto 9). 3. Conferimento dei dati Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonchè indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato. 5 Comunicazione dei dati a) l dati personali possono essere comunicati - per le medesime finalità di cui al punto 1) lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi o persone fisiche a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri ovvero la contabilità e l assistenza in materia fiscale, tributaria o del lavoro, nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi di pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); b) inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 6. Diffusione dei dati l dati personali non sono soggetti a diffusione 7. Trasferimento dei dati all estero l dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. In tale ultimo caso la Società rende noto di avere stipulato con il soggetto appartenente al paese terzo, contratto redatto in conformità della deliberazione n 35 del 10/10/2001 del Garante per la protezione dei dati personali, nonché della Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15/06/2001 n 2001/ 497/CE e successive modificazioni. I contratti in parola sono disponibili presso la Sede della Società e si trovano altresì depositati presso il Notaio Marcello Orlando di Palermo. 8. Diritti dell interessato L art. 13 della Legge conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. Titolare e responsabile del trattamento Titolare del trattamento è la Progress Assicurazioni in persona del Sig. Giovanni Ficarra. Responsabile, ai fini della citata legge, è la Sig.ra Nunzia Ciotta, tutti domiciliati presso la sede della Società in Palermo, Piazza A. Gentili,

14 CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI Preso atto dell informativa di cui sopra, Ai sensi degli articoli 11, 20, 22 e 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, Acconsento/iamo al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett a) delle predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge al trasferimento degli stessi dati all estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (paesi UE e Paesi extra UE), laddove ciò sia funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice...Acconsento/iamo (*) al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano per finalità d informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato al trasferimento degli stessi dati all estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi LIE e Paesi extra UE) per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell interessato (leggibili)... (firma)... Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell interessato (leggibili)... (firma)... (*) (ove l interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all estero dei suoi dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato, deve premettere la parola non alla parola acconsento/iamo )

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