Condizioni Generali (CGA)/
|
|
- Giustino Morelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Condizioni Generali (CGA)/ Assicurazione infortuni individuale Edizione WGR 743 It
2 Sommario La vostra assicurazione infortuni individuale in sintesi A Validità dell assicurazione A 1 Contenuto del contratto A 2 Persone assicurate A 3 Validità territoriale A 4 Inizio e fine della copertura assicurativa B Evento assicurato B 1 Definizione di infortunio B 2 Esclusione e riduzione delle prestazioni assicurative D Obblighi in caso di sinistro E Disposizioni varie E 1 Disdetta in caso di sinistro E 2 Premio F Disposizioni finali F 1 Inizio e fine del contratto di assicurazione.. 11 F 2 Diritto applicabile F 3 Foro competente C Prestazioni assicurate C 1 Spese di cura C 2 Indennità giornaliera in caso d incapacità lavorativa C 3 Indennità giornaliera d ospedalizzazione C 4 Capitale in caso d invalidità C 5 Capitale in caso di decesso C 6 Spese in caso di decesso Per facilitare la lettura è stata usata sola la forma maschile, essa deve comunque intendersi estesa anche a quella femminile. 2
3 La vostra assicurazione infortuni individuale in sintesi Nella seguente sintesi vi informiamo sui principali contenuti della nostra offerta assicurativa. Chi è l assicuratore? AXA Assicurazioni SA, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (in seguito «AXA»), una società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA. Chi è assicurato? L assicurazione è prestata per le persone o le categorie di persone specificate nell offerta/ proposta e nella polizza. Che cosa è assicurato? L assicurazione copre gli infortuni (B 1 CGA). Che cosa non è assicurato? L assicurazione non copre gli infortuni verificatisi in seguito ad avvenimenti bellici, guida in stato di ebbrezza o in seguito a partecipazione ad atti delittuosi (B 2 CGA ). Inoltre l assicurazione non copre le lesioni dovute al processo di masticazione. Quali prestazioni possono essere assicurate? Spese di cura a complemento di un assicurazione sociale (C 1 CGA) Indennità giornaliera in caso d incapacità lavorativa (C 2 CGA) Indennità giornaliera d ospedalizzazione (C 3 CGA) Capitale in caso d invalidità (C 4 CGA) Capitale in caso di decesso (C 5 CGA) Spese in caso di decesso (C 6 CGA) Le prestazioni assicurate sono indicate nell offerta/proposta e nella polizza. Come viene calcolato il premio? L ammontare del premio viene calcolato in base ai tassi di premio specificati nell offerta/proposta e nella polizza. In caso di aumento della tariffa dei premi, AXA può adeguare i relativi tassi. A tale effetto informerà lo stipulante 25 giorni prima della scadenza del nuovo premio. Di conseguenza, lo stipulante avrà la facoltà di disdire il contratto. Quali sono gli obblighi dello stipulante? Lo stipulante deve: pagare puntualmente il premio (E 2.1 CGA ); notificare immediatamente ad AXA eventuali casi d infortunio (D 1 CGA). Qual è la durata del contratto? Di norma il contratto ha una durata di cinque anni. Dopodiché esso si rinnova di anno in anno a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta almeno tre mesi prima. Il contratto può essere disdetto da entrambe le parti anche durante il trattamento di un sinistro assicurato, senza che ciò abbia ripercussioni sul caso stesso. 3
4 Quali dati vengono trattati da AXA e in che modo? Per la stipulazione e l esecuzione del contratto AXA viene a conoscenza dei seguenti dati: dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate per i pagamenti, ecc.), salvati in uno schedario elettronico; dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, relazioni di perizie, indicazioni dell assicuratore precedente sull andamento dei sinistri, ecc.), archiviati nei dossier delle polizze; dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.), salvati in sistemi di gestione dei contratti come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi; dati sui pagamenti (data riscossione dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso; eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), salvati in dossier fisici di sinistri e applicazioni elettroniche sinistri. Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere puntualmente i premi e, nei casi di prestazione, trat-tare correttamente i sinistri. I dati vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine di 10 anni è calcolato a partire dalla data di liquidazione dello stesso. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli altri assicuratori interessati, ai creditori pignoratizi, alle autorità, ai legali e ai periti esterni. I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative. Le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein, allo scopo di semplificare il proprio lavoro amministrativo e per finalità di marketing (ossia per fornire ai propri clienti un offerta ottimale di prodotti e servizi), si garantiscono reciprocamente la visione dei dati di base dei clienti (per identificare il cliente), dei dati contrattuali di base (eccetto i dati della proposta e quelli relativi a un danno) e delle elaborazioni dei profili di clienti. Importante! Troverete informazioni più dettagliate nell offerta/proposta, nella polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). 4
5 A Validità dell assicurazione A 1 Contenuto del contratto 1 AXA versa le prestazioni indicate nella polizza per le conseguenze di infortuni subiti dall assicurato durante la validità del contratto. 2 Il contratto può comprendere le seguenti assicurazioni: Spese di cura; Indennità giornaliera in caso d incapacità lavorativa; Indennità giornaliera d ospedalizzazione; Capitale in caso d invalidità; Capitale in caso di decesso; Spese in caso di decesso. A 2 Persone assicurate Le persone assicurate sono specificate nella polizza. A 3 Validità territoriale 1 L assicurazione è valida in tutto il mondo. 2 Per gli assicurati che (dalla Svizzera) trasferiscono il proprio domicilio all estero, il contratto si estingue alla fine dell anno di assicurazione in corso. 3 Il Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. A 4 Inizio e fine della copertura assicurativa 1 La copertura assicurativa ha effetto alla data d inizio del contratto.in caso di successiva inclusione nel contratto di ulteriori assicurazioni, di cui all art. A 1, cpv. 2, o di ulteriori persone, la relativa copertura assicurativa è operante a partire dalla data della loro inclusione nel contratto. 2 La copertura assicurativa cessa: con l estinguersi dell assicurazione; dopo 30 giorni dalla data in cui l assicurato ha avviato un attività lavorativa totalmente indipendente (al 100 %). 3 L assicurazione di un indennità giornaliera in caso d incapacità lavorativa si estingue con il compimento del 70 anno d età. 4 Alla scadenza principale successiva al compimento del 70 anno d età, la somma massima del capitale invalidità (possibile solo la variante «normale») e capitale in caso di morte ammonta a CHF Il diritto relativo alle prestazioni di tutte le assicurazioni contro gli infortuni in corso presso AXA (ad esclusione dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF) è limitato complessivamente a CHF 10 milioni per persona e per evento. 5
6 B Evento assicurato B 1 Definizione di infortunio 1 È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte. 2 Per le lesioni corporali equiparate all infortunio si applicano le disposizioni della LAINF. B 2 Esclusioni e riduzione delle prestazioni assicurative 1 Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni: conseguenti ad avvenimenti bellici o attentati terroristici. Tuttavia, nel caso che l assicurato venga sorpreso all estero dallo scoppio di tali avvenimenti, la copertura assicurativa cesserà soltanto quando siano trascorsi 14 giorni dal momento in cui gli avvenimenti si sono manifestati per la prima volta; subiti durante il servizio militare in un esercito straniero; subiti in seguito a partecipazione ad atti di guerra o di terrorismo; subiti in occasione di tumulti di qualsiasi genere, salvo che l assicurato dimostri di non avervi partecipato attivamente come agitatore o istigatore; subiti in occasione di viaggi aerei effettuati in qualità di pilota, membro dell equipaggio o allievo pilota; subiti durante la partecipazione a prove e a corse di veicoli e imbarcazioni a motore; dovuti all azione dei raggi ionizzanti. 2 Non sussiste alcun diritto alle prestazioni qualora l assicurato abbia provocato intenzionalmente la lesione corporale o il decesso. 3 Le prestazioni possono essere ridotte o, in casi particolarmente gravi, rifiutate, qualora l assicurato abbia provocato l infortunio nel commettere un crimine o un delitto. Tra questi rientrano anche gli infortuni verificatisi in seguito al consumo di alcol o stupefacenti durante la guida di veicoli a motore. Le prestazioni previste per i superstiti non vengono ridotte. 4 AXA rinuncia alla facoltà di riduzione delle prestazioni nei casi di colpa grave. 5 Non viene corrisposta alcuna prestazione per danni ai denti dovuti al processo di masticazione. 6 Se le cause delle spese di cura, dell invalidità o del decesso sono solo parzialmente attribuibili all infortunio, AXA pagherà solo una parte proporzionale delle prestazioni. 6
7 C Prestazioni assicurate C 1 Spese di cura 1 AXA rimborsa le prestazioni sanitarie e le spese che non rientrano nella copertura assicurativa prevista dalla LAMal, dalla LAINF, dall AI o dalla LAM. AXA non rimborsa la partecipazione alle spese, le franchigie e le tasse poste a carico dell assicurato da parte dell assicuratore LAMal. 2 Per ogni caso d infortunio le spese di cura vengono rimborsate senza limiti di somma per una durata massima di cinque anni e, ulteriormente, fino a concorrenza dell ammontare massimo di CHF Per quanto riguarda le prestazioni assicurate, si applicano le seguenti disposizioni: a) Le terapie ed altri provvedimenti d ordine medico nonché i soggiorni in stabilimenti e case di cura devono essere prescritti da un medico ed eseguiti da personale paramedico ai sensi della LAINF. b) Le prime cure mediche necessarie all estero sono coperte solo se l infortunio si è verificato fuori della Svizzera. AXA può esigere il rimpatrio dell assicurato, assumendosi le relative spese. c) L assicurazione comprende anche i danni a cose destinate a sostituire un organo o un arto o la sua funzione. Le spese per la sostituzione di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie vengono rimborsate soltanto se il pregiudizio fisico richiede un trattamento medico. d) Vengono rimborsate le spese per i viaggi e i trasporti necessari dal punto di vista medico. e) Le spese per azioni di ricerca e di salvataggio nonché per la traslazione della salma vengono rimborsate fino a concorrenza di CHF Le prestazioni devono essere scientificamente riconosciute e necessarie dal punto di vista medico. 5 AXA non rimborsa le prestazioni sanitarie quando siano già state pagate da un terzo responsabile. Se AXA versa delle prestazioni al posto di un terzo responsabile o di un assicurazione sociale o privata, l assicurato dovrà cederle i suoi diritti nella misura corrispondente alle prestazioni da essa effettuate. In caso di rifiuto della dichiarazione di cessione da parte dell assicurato, le prestazioni saranno sospese. C 2 Indennità giornaliera in caso d incapacità lavorativa 1 Se l assicurato, secondo l attestazione del medico, è inabile al lavoro, AXA corrisponde l indennità giornaliera che è indicata nella polizza per il caso di totale inabilità al lavoro. 2 È considerata incapacità lavorativa qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da infortunio, di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d attività abituale. 3 In caso di parziale inabilità al lavoro, l ammontare dell indennità sarà calcolato in base al grado dell inabilità stessa. I giorni di parziale inabilità al lavoro contano interamente ai fini del calcolo della durata del termine d attesa e della durata delle prestazioni. 4 Il termine d attesa decorre dal giorno in cui, secondo l attestazione del medico, è iniziata l inabilità al lavoro, ma comunque non prima di tre giorni dal primo trattamento medico. 5 Per ogni caso d infortunio, AXA corrisponde l indennità giornaliera per una durata massima di 730 giorni, meno il termine d attesa. A partire dall età ordinaria di pensionamento il diritto alla prestazione sussiste al massimo per altri 180 giorni per tutti i casi assicurativi in corso e quelli futuri. L indennità giornaliera viene tuttavia corrisposta fino al compimento del 70 anno d età. C 3 Indennità giornaliera d ospedalizzazione 1 Si può assicurare un indennità giornaliera d ospedalizzazione. 2 L indennità giornaliera d ospedalizzazione viene corrisposta a copertura/compensazione delle spese supplementari o delle spese sopportate dall assicurato o dai suoi parenti prossimi in rapporto con una sua degenza ospedaliera. L indennità d ospedalizzazione pattuita viene corrisposta per ogni giorno del periodo di degenza. Le prestazioni vengono versate al massimo per una durata di 180 giorni all anno. 3 L assicurazione dell indennità giornaliera d ospedalizzazione cessa alla scadenza principale successivo al compimento del 25 anno d età. C 4 Capitale in caso d invalidità 1 L assicurato ha diritto ad un capitale in caso d invalidità se, in seguito all infortunio, subisce una menomazione importante e durevole dell integrità fisica, mentale o psichica. Il capitale viene determinato in base all importo indicato nella polizza e secondo le seguenti percentuali: Perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice 5 % Perdita di un pollice 20 % Perdita di una mano 40 % Perdita di un braccio all altezza del gomito o al disopra dello stesso 50 % Perdita di un alluce 5 % Perdita di un piede 30 % Perdita di un rene 20 % Perdita della milza 10 % Perdita degli organi genitali o della capacità di riproduzione 40 % Perdita dell olfatto o del gusto 15 % Perdita completa dell udito da un orecchio 15 % Perdita della facoltà visiva da un occhio 30 % 7
8 Perdita completa dell udito da entrambi gli orecchi 85 % Perdita totale della facoltà visiva da entrambi gli occhi 100 % Lussazione recidivante della spalla 10 % Perdita di una gamba all articolazione del ginocchio 40 % Perdita di una gamba al disopra del ginocchio 50 % Perdita del padiglione auricolare 10 % Perdita del naso 30 % Privazione dello scalpo 30 % Deturpazione molto grave del viso 50 % Compromissione grave della funzione masticatoria 25 % Compromissione molto grave e dolorosa della funzione della colonna vertebrale 50 % Paraplegia 90 % Tetraplegia 100 % Compromissione molto grave della funzione polmonare 80 % Compromissione molto grave della funzione renale 80 % Compromissione delle funzioni psichiche parziali, come la memoria e la capacità di concentrazione 20 % Epilessia post-traumatica con crisi o sotto medicamenti senza crisi 30 % Dislalia organica molto grave, sindrome motorica o psico-organica molto grave 80 % 2 La perdita completa dell uso funzionale di un arto o di un organo è equiparata alla perdita anatomica dello stesso. Se la perdita anatomica o dell uso funzionale è parziale, AXA riduce proporzionalmente le relative percentuali. 3 Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d invalidità sarà stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti. Il totale così ottenuto non potrà in nessun caso essere superiore al 100 %. 4 Per le menomazioni speciali dell integrità e quelle non altrimenti indicate, l indennità verrà determinata in base a valutazione medica e in funzione del grado di gravità della menomazione, in analogia ai valori previsti nella tabella di cui al cpv. 1. Ciò vale anche quando l assicurato presenta contemporaneamente più menomazioni dell integrità fisica, mentale e psichica. 5 Se l assicurato aveva già subito una menomazione in seguito ad un infortunio precedente, AXA pagherà la differenza tra il capitale determinato in base al grado della menomazione preesistente e quello calcolato in base al grado della menomazione complessiva. 6 Le menomazioni dell integrità che, secondo la tabella, non raggiungono il cinque per cento, non danno alcun diritto al capitale in caso d invalidità. 7 La menomazione viene valutata senza considerare i mezzi ausiliari, ad eccezione di quelli per la vista. 8 Il capitale d invalidità è determinato nel modo seguente: per la parte del grado d invalidità fino al 25 %, in base alla somma assicurata; per la parte del grado d invalidità che eccede il 25 % ma non supera il 50 %, in base al triplo della somma assicurata; per la parte eccedente il 50 % del grado d invalidità, in base al quintuplo della somma assicurata. 9 Il capitale d invalidità cumulativo è valido fino al compimento del 65 anno d età. Dal 66 anno d età il capitale d invalidità è normale. C 5 Capitale in caso di decesso 1 In caso di decesso dell assicurato AXA versa il capitale che è indicato nella polizza. 2 AXA versa il capitale in parti uguali: al coniuge dell assicurato; in sua mancanza: al partner registrato, conformemente alla Legge federale sull unione domestica registrata di coppie omosessuali; in sua mancanza: ai figli che, conformemente alla LAINF, hanno diritto ad una rendita; in loro mancanza: alle persone fisiche designate dall assicurato per via testamentaria quali beneficiari del capitale in questione; in loro mancanza: ai figli dell assicurato che, conformemente alla LAINF, non hanno diritto ad una rendita; in loro mancanza: ai genitori dell assicurato; in loro mancanza: ai fratelli e alle sorelle dell assicurato. In mancanza di questi superstiti, AXA rimborsa le spese funerarie, al massimo però il capitale assicurato. 3 Qualora sia già stato versato un capitale per invalidità, il relativo importo sarà detratto dal capitale per il caso di decesso. C 6 Spese in caso di decesso Per i bambini, fino a 15 anno, AXA assume una somma di CHF come rimborso spese forfettario. 8
9 D Obblighi in caso di sinistro 1 Al verificarsi di un caso di assicurazione che potrebbe comportare il versamento delle prestazioni: si deve provvedere, non appena possibile, ad una cura medica adeguata ed osservare le prescrizioni del medico. Ogni assicurato si deve lasciar visitare, anche a breve scadenza, dai medici incaricati da AXA; lo stipulante o l avente diritto è tenuto a darne avviso ad AXA, mediante il modulo messo a disposizione, entro cinque giorni dalla scadenza del termine d attesa stabilito, ma in ogni caso non oltre 30 giorni da quando ha avuto inizio l inabilità al lavoro,. l assicurato può richiedere la consulenza di AXA per la gestione del caso anche durante il termine d attesa. 2 In caso di decesso, AXA deve essere avvisata tempestivamente di modo che possa, prima che abbia luogo la sepoltura, fare eseguire a sue spese un autopsia, nell eventualità che il decesso sia avvenuto anche per cause estranee all infortunio. 3 I medici che hanno in cura l assicurato, o che l hanno avuto in cura, devono essere liberati dal segreto professionale nei confronti di AXA. 4 In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali (avviso, comportamento, ecc.) che influisca sull accertamento o sull entità delle conseguenze dell infortunio, è riservata ad AXA la facoltà di ridurre le proprie prestazioni. La riduzione non ha luogo se viene provato che detto comportamento contrario al contratto non ha influito in alcun modo sull accertamento e sull entità delle conseguenze dell infortunio. 5 In caso di ripetuta violazione degli obblighi contrattuali AXA, previa comminatoria scritta e dopo la scadenza del termine da essa fissato, può rifiutare completamente il pagamento delle prestazioni. 9
10 E Disposizioni varie E 1 Disdetta in caso di sinistro 1 Dopo ogni sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, lo stipulante può inviare la disdetta entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento delle prestazioni. Lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto di assicurazione nel suo insieme oppure solo l assicurazione o le assicurazioni che hanno corrisposto le prestazioni. La copertura assicurativa cessa nel momento in cui AXA riceve la disdetta. 2 Dopo ogni sinistro AXA ha il diritto di disdire il contratto, al più tardi all atto del pagamento dell ultima parte dell indennità. In questo caso la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta da parte di AXA. E 2 Premio 2.1 Principio 2.11 Il premio scade alla data che è indicata nell avviso di premio In caso di pagamento a rate e di pattuizione di pagamento frazionato, le frazioni di premio che vengono a scadenza nel corso dell anno assicurativo si devono considerare come prorogate. AXA applica un supplemento su ogni singola rata. 2.2 Modifica della tariffa dei premi 2.21 In caso di modifica della tariffa dei premi AXA può chiedere l adeguamento dell assicurazione a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A tal fine dovrà comunicare allo stipulante i nuovi tassi di premio almeno 25 giorni prima della scadenza annuale del premio. Qualora non sia d accordo sui nuovi tassi, lo stipulante potrà disdire l assicurazione per la fine dell anno di assicurazione in corso. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l ultimo giorno dell anno di assicurazione. Nel caso contrario, l adeguamento si intende accettato Lo stipulante ha la facoltà di disdire soltanto l assicurazione interessata dalla modifica della tariffa o il contratto nel suo insieme Alla scadenza principale successivo al compimento del 15 anno d età dei figli dello stipulante, il premio viene adeguato automaticamente alla tariffa per i giovani e alla scadenza principale successiva al compimento del 25 anno di età automaticamente alla tariffa per gli adulti. Al compimento del 65 anno d età, il premio viene adeguato automaticamente alla tariffa per gli anziani Il ribasso per famiglia viene concesso a condizione che siano sempre assicurati almeno tre persone tramite lo stesso contratto. Dopo i 30 anni per i figli dev essere stipulata una polizza separata. 10
11 F Disposizioni finali F 1 Inizio e fine del contratto di assicurazione 1 La data di decorrenza e quella di scadenza del contratto di assicurazione sono indicate nella polizza. 2 Il contratto di assicurazione è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza esso si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta almeno tre mesi prima. F 3 Foro competente In caso di controversie derivanti dal presente contratto, lo stipulante o l avente diritto possono convenire AXA al foro: del loro domicilio svizzero; di Winterthur. F 2 Diritto applicabile A complemento delle presenti Condizioni Generali si applica la Legge federale sul contratto di assicurazione. 11
12 AXA Assicurazioni SA
Condizioni Generali (CGA)
Condizioni Generali (CGA) Assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20.3.1981 (LAINF) Edizione 08.2006 8000612 10.09 WGR 067 I Sommario L assicurazione contro gli infortuni secondo
DettagliCondizioni Generali (CGA)
Condizioni Generali (CGA) Assicurazione contro gli infortuni a complemento della LAINF (LAIC) per il personale Edizione 07.2006 8001022 10.09 WGR 040 I Sommario L Assicurazione contro gli infortuni a complemento
DettagliCondizioni Generali di Assicurazione (CGA)/
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Assicurazione cauzione d affitto Edizione 01.2014 8054254 09.14 WGR 759 It Sommario La vostra assicurazione in sintesi........... 3 Condizioni Generali di Assicurazione.........
DettagliCondizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)
Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione
DettagliAssicurazione facoltativa d indennità giornaliera Secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)
Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera Secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione gennaio 2009 (versione 2013) Ente assicurativo:
DettagliCondizioni aggiuntive per l assicurazione indennità gior naliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal)
Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità gior naliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA)
Compact Basic Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Assicurazione base) secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione
DettagliArt. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16. Art. 17
Condizioni particolari dell assicurazione Acrobat AB ABGA02-I4 Edizione 01.02.2004 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Scopo dell assicurazione Rischi coperti Lesioni
DettagliEDIZIONE 2015. Condizioni di partecipazione programma di bonus BENEVITA. PER LA MIGLIORE MEDICINA.
EDIZIONE 2015 Condizioni di partecipazione programma di bonus BENEVITA. PER LA MIGLIORE MEDICINA. Informazione per i clienti del programma di bonus BENEVITA. Qui di seguito le forniamo brevi e comprensibili
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO
ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO
DettagliPromemoria. Assicurazioni
Promemoria Assicurazioni Giocatori tesserati Regio League Swiss Ice Hockey Association, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Pagina 1 su 6 1. Indice Indice 2 Introduzione 2 1. Assicurazione delle
DettagliAgenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193
Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma
DettagliPrevidenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP
Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate
DettagliInformazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private
Informazioni per i clienti e (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione 01.2011 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione
Dettagli1.1 Generalità 1. 1.2 Basi dell assicurazione 1. 2.1 Cerchia di persone 1. 2.2 Anno assicurativo 1
Condizioni generali d assicurazione applicabili all assicurazione complementare di rischio per i destinatari della Cassa pensioni Swatch Group (previdenza individuale libera 3b) Edizione 01/2015 Sommario
DettagliFIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2014
FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 2014 Assicurazione militare (AM) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliFOGLIO INFORMATIVO ANALITICO
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società
DettagliCondizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile 2012
Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2012 Semplice. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Sommario A Informazione al cliente 3 1 Partner
DettagliEGK-Voyage La vostra copertura assicurativa completa per vacanze e viaggi
EGK-Voyage La vostra copertura assicurativa completa per vacanze e viaggi +41 44 283 33 93 www.egk.ch EGK-Voyage: Spese di cura Prestazioni Spese di cura non coperte all estero in aggiunta all assicurazione
DettagliLE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate
LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche
DettagliEdizione 2006 Condizioni generali d assicurazione (cga) per l assicurazione complementare alla lainf Helsana Business Accident
Il gruppo Helsana comprende Helsana Assicurazioni SA, Helsana Assicurazioni integrative SA, Helsana Infortuni SA, Avanex Assicurazioni SA, Progrès Assicurazioni SA, Sansan Assicurazioni SA e Maxi.ch Assicurazioni
Dettaglitra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA
Edizione giugno 2013 Promemoria Contratto quadro Assicurazione d indennità giornaliera Helsana Business Salary tra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA HEL-00810-it-0613-0003-21972 Fondazioni
DettagliTraduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947
Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio
Dettaglitra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA
Edizione 2014 Promemoria Contratto quadro Assicurazione d indennità giornaliera Helsana Business Salary tra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA HEL-00810-it-0913-0004-23529 Fondazioni
DettagliCONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE
Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Periodo di rendita 2 1.2 Riserva matematica di inventario 2 1.3 Riserva matematica sufficiente 2 1.4
DettagliAssicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio
Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione 02.2016 Indice I Concetti e contenuto 1 Principi 37 2 Assicuratore e persona assicurata
DettagliSTRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA
ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione: gennaio 2014 (versione luglio 2015) Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni private SA
Assicurazione contro la perdita di guadagno Assicurazione collettiva d indennità giornaliera secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione:
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliEDIZIONE 2012. Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione collettiva contro gli infortuni PER LA MIGLIORE MEDICINA.
EDIZIONE 2012 Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione collettiva contro gli infortuni PER LA MIGLIORE MEDICINA. Sommario Pagina Informazione per i clienti 4 La sua assicurazione
DettagliCondizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)
Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.1.2005 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.
DettagliAssicurazione complementare contro gli infortuni LCA Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Assicurazione complementare contro gli infortuni LCA Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 2014 Assicurazione complementare contro gli infortuni LCA Condizioni generali di assicurazione (CGA)
DettagliCGA. Assicurazione collettiva contro gli infortuni per persone non sottoposte alla LAINF
CGA (Condizioni generali del contratto d assicurazione) Visana Assicurazioni SA Valide dal 2009 Assicurazione collettiva contro gli infortuni per persone non sottoposte alla LAINF Indice Pagina 3 3 4 8
DettagliCGA. Assicurazione delle cure medico-sanitarie. (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA.
CGA (Condizioni generali d assicurazione) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valide dal 2014 Assicurazione delle cure medico-sanitarie Med Call (LAMal) Indice Pagina 3 4 5 6 6 6 7 7 1. Principi 2. Prestazioni
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
DettagliCondizioni generali d assicurazione applicabili alle assicurazioni di rischio per i destinatari della cassa pensioni FFS Edizione 09/2014
Condizioni generali d assicurazione applicabili alle assicurazioni di rischio per i destinatari della cassa pensioni FFS Edizione 09/2014 (Capitale di invalidità, capitale in caso di decesso) Sommario
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliCondizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed)
Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Edizione 1.1.2010 www.egk.ch www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed
Dettagli1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi
1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per
DettagliResponsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave
Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INAIL, con la determina del 11.03.2014
DettagliAssicurazione decesso e invalidità in seguito a infortunio (DII) Condizioni generali d assicurazione
Assicurazione decesso e invalidità in seguito a infortunio (DII) Condizioni generali d assicurazione Edizione 1.1.2011 www.egk.ch Assicurazione decesso e invalidità in seguito a infortunio (DII) Condizioni
DettagliRegolamento Cassa Sanitaria BNL
Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliAssicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) Base legislativa e possibili integrazioni
Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) Base legislativa e possibili integrazioni Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF)/ L assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) protegge dipendenti
DettagliPromemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008
Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente
DettagliSCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750)
SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) TIPOLOGIA TARIFFARIA AsSìpro 1 è un assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte costituita dalle seguenti tariffe: a) La tariffa 6G07BG; b)
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliI vostri premi per il 2015
I vostri premi per il 2015 Nell anno della votazione sull introduzione di una cassa malati pubblica, i premi per il 2015 sono finiti sotto la lente d ingrandimento. I premi rispecchiano i costi per la
DettagliCAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA
CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi
DettagliQual è la mia copertura assicurativa? Piccola guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori dipendenti
Piccola guida all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori dipendenti 2 Questo opuscolo La informa sulla Sua situazione assicurativa spiegandole se e in che misura Lei è coperto
DettagliAssicurazione infortuni
Assicurazione infortuni Assicurazione complementare per la cura stazionaria Condizioni Complementari (CC) Edizione gennaio 2007 indice Scopo e basi legali 5 1 DiSpoSizioni Comuni 1.1 Definizioni...................................
DettagliSezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club
SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma
DettagliSalary LAMal Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)
Salary LAMal Assicurazione facoltativa d indennità giornaliera secondo la Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) Condizioni generali d assicurazione (CGA) Edizione settembre 2006 (versione
DettagliContributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG
2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e
DettagliCOPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COPERTURA INFORTUNI INTEGRATIVA A FAVORE DEI TESSERATI LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Polizza Infortuni Integrativa prevede due opzioni di copertura A e B per consentire alle Società Sportive di ampliare
DettagliCONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI
Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato
DettagliDisoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione
Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione Le persone disoccupate con diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate contro gli infortuni alla Suva. In caso di infortunio è opportuno
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliIl presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA
Piano Individuale Pensionistico Fondo Pensione DOCUMENTO DI RENDITA Il presente documento integra il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto relative a Feelgood - Piano Individuale Pensionistico
DettagliUD3 Le carte di credito
UD3 UD3 Le carte di credito La polizza protezione creditore (CPI) La struttura: una polizza collettiva con contraente il creditore e assicurato il titolare; analisi delle garanzie offerte (dal caso morte
DettagliCondizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale
Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale (ramo assicurativo A3.4 secondo l allegato 1 dell Ordinanza sulla sorveglianza,
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliRealizzate i vostri sogni: assicurazione risparmio vincolata a fondi d investimento con garanzia.
Realizzate i vostri sogni: assicurazione risparmio vincolata a fondi d investimento con garanzia. Ognuno di noi ha i propri sogni: una vita a due, dei bambini, una casa propria, un pensionamento senza
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliInformazioni per datori di lavoro e collaboratori Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF
per datori di lavoro e collaboratori Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF Prestazioni di cura e rimborso delle spese Indennità giornaliera Rendita d invalidità Indennità per
DettagliData ultimo aggiornamento: 07/2014
TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela
DettagliInformazioni generali. Tessera europea di assicurazione malattia dimenticata o smarrita?
In giro per l Islanda Finalmente è giunto il momento di godersi una vacanza in Islanda, del tutto meritata! Ma cosa succede se si ammala o se ha un infortunio mentre si trova lì in vacanze? Ecco alcuni
DettagliSituazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri
Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri Il Ministero degli Affari Esteri ha l obbligo di stipulare polizze assicurative per diverse tipologie di personale. Si precisano di seguito le
DettagliUD7 I prestiti garantiti
UD7 UD7 I prestiti garantiti La cessione del quinto e la polizza obbligatoria La struttura: una polizza obbligatoria con caratteristiche fissate dalla legge; prestazioni: morte o perdita di impiego del
DettagliMODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere
DettagliAssicurazione cauzione affitto
Edizione 01/2015 Assicurazione cauzione affitto Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta una telefonata! Siamo a vostra disposizione. Help Point
Dettagli3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS
3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,
DettagliR E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A
R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A valido a partire dal 1 gennaio 2003 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI PAGINA 1. Campo d applicazione 4 DISPOSIZIONI
DettagliAssicurazione infortuni secondo la LAINF Compendio
Assicurazione infortuni secondo la LAINF Edizione 2016 La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Assicurazione infortuni secondo la LAINF Assicurazione infortuni secondo la LAINF 3 Contenuto 1. Base legale
DettagliMini Guida. Le classi di merito
Mini Guida Le classi di merito Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del LE CLASSI DI MERITO Non sempre chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo R.C. Auto conosce
DettagliCONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )
Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliPOLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto
POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione infortuni collettiva. Edizione per i settori non sottoposti alla LAINF EDIZIONE 2012
EDIZIONE 2012 Condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione infortuni collettiva Edizione per i settori non sottoposti alla LAINF PER LA MIGLIORE MEDICINA. Sommario Pagina Informazione
DettagliSCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO
SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni
DettagliCASSA MALATI. Assicurazione di base
CASSA MALATI Assicurazione di base Tutte le persone che vivono in Svizzera devono stipulare un assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L assicurazione di base è obbligatoria per tutti, indipendentemente
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliPolizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige
DettagliPromemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici
telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia
DettagliRegolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente
E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento
DettagliTITOLO VII USI IN MATERIA ALBERGHIERA
TITOLO VII 175 Capitolo primo USI IN MATERIA DI ALBERGHI Sommario Ammissione agli alberghi Art. 1 Prenotazione di camere «2 Condizione e durata del contratto «3 Prenotazioni di servizi extra «4 Accettazione
DettagliAssicurazioni per proteggere al meglio i vostri figli
Assicurazioni per proteggere al meglio i vostri figli Con il nostro capitale di sostegno e le nostre assicurazioni risparmio e invalidità per bambini optate per una sicurezza finanziaria e un futuro sereno.
DettagliCondizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA)
Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazioni complementari secondo la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) Edizione gennaio 2004 (Versione 2009) Ente assicurativo: Sanitas Assicurazioni
DettagliAssicurazione individuale contro gli infortuni
Assicurazione individuale contro gli infortuni Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2014 La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Informazioni sul prodotto Informazioni sul prodotto
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliAssicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2016
Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO Edizione 2016 Indice Parte 1: Pagina 4 Assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie Parte 2: Pagina 6 Copertura dell onere
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
Dettagli