COMUNE DI GHILARZA Provincia di Oristano
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1 COMUNE DI GHILARZA Provincia di Oristano DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 121 del 09/11/2015 OGGETTO : Rideterminazione delle indennità spettanti al Sindaco e agli assessori ai sensi dell articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n L anno duemilaquindici il giorno nove del mese di novembre alle ore nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. All apertura della discussione sull argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano: NOMINATIVO INCARICO PRESENTI ASSENTI Alessandro Marco Defrassu Sindaco X Paola Piras Vice - Sindaco X Giovanni Corrias Assessore X Giovanni Antonio Manca Assessore X Maria Domenica Porcu Assessore X Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali, invita la Giunta a deliberare sull argomento indicato in oggetto. 1
2 LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore affari generali, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue: PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19/06/2015, in relazione al disposto dell articolo 41 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto all esame delle condizioni di eleggibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nelle elezioni amministrative svoltesi in data ; CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 63 del 06/07/2015 si provvedeva a rideterminare le indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli assessori comunali, senza tener conto di quanto previsto dall art. 1 comma 136 della Legge 56/2014 in merito all invarianza di spesa, in considerazione dell incertezza normativa sull applicabilità di tale disposizione alla Regione Sardegna; RICHIAMATI: l articolo 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano: 1. - Comma così modificato: dal comma 731 dell art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l importo pari ad un quarto dell indennità prevista per il rispettivo presidente.... omissis la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell ammontare del bilancio di parte corrente; c) (lettera così sostituita dall art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) (lettera soppressa dall art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L , n. 78); f) previsione dell integrazione dell indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. ; il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265., che, in assenza della emanazione del decreto di cui all art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 2
3 , n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell allegato A allo stesso D.M. n. 119/2000 i quali prevedono: 1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati: a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall Ente interessato; b) del 3% per gli enti la cui percentuali di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1; 2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili ; VISTO l art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), con la quale viene introdotta una riduzione nelle misura del 10 per cento dell ammontare degli emolumenti dovuti agli amministratori locali a titolo di indennità di funzione e di gettoni di presenza percepiti alla data del 30/09/2005; ACCERTATO che tale decurtazione è stata ritenuta strutturale e, pertanto, tutt ora vigente (Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 1/2012) ed in particolare la Corte stabilisce che:. la disposizione di cui all art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 ; VISTO il D.L. n. 112/2008 che: con l art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000; con l art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119; VISTO il parere del Ministero dell Interno , n /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita: «Ciò posto, occorre anche richiamare l attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall art. 2 del citato regolamento»; VISTI i commi 135 e 136 dell art. 1 della L. 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni che testualmente recitano: comma 135: All articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i comuni con popolazione fino a abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»; comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata , che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l invarianza di spesa, evidenzia: al fine di individuare un criterio di calcolo 3
4 uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica ; ACCERTATO che con nota del 24/07/2015 veniva inviato alla Regione Sardegna, Assessorato EE.LL., a firma congiunta dei Sindaci dei Comuni di Ghilarza, Ula Tirso, Siamanna, Fordongianus, Boroneddu e Austis, un quesito relativamente all applicazione nelle Regione Sardegna delle disposizioni dei commi 135 e 136 dell art. 1 della Legge n. 56/2014; VISTA la nota di risposta al succitato quesito, nel quale si afferma in particolare che il comma 136 dell art. 1 della Legge 56/2014 impone di assicurare l invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti, è applicabile anche ai Comuni della Sardegna; CONSIDERATO, altresì, che nella nota RAS si chiarisce che il comma 135 dell art. 1 Legge 56/2014 non si applica ai Comuni della regione Sardegna per i quali trovano applicazione specifiche leggi regionali, in virtù della potestà legislativa primaria di cui all art. 3 comma 1 lett. b) dello Statuto Speciale per la Sardegna; ACCERTATO che in base a quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata con deliberazione n. 21/2015/PAR, l individuazione della spesa massima consentita deve essere effettuata sulla base dei parametri astratti di quantificazione propri di ogni singola voce componente l aggregato di spesa, senza considerare a tal fine gli oneri per permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità collegata all attività lavorativa dell amministratore; RILEVATO che, in applicazione delle succitate disposizioni normative, l indennità di funzione spettante ai nuovi amministratori per l anno 2015, sulla base dei parametri astratti derivanti dall applicazione degli importi di cui al decreto n. 119 del 4 aprile 2000 del Ministero dell Interno, è la seguente: BENEFICIARI IMPORTO IN EURO Riduzione 10% IMPORTO ANNUALE SINDACO ( ) 2.169, , ,496 Vice Sindaco 20% indennità del 398,25 358, ,1 Sindaco (art. 4 c. 2 ) Assessori 15% indennità del 298,69 268, ,825 Assessori 15% indennità del 298,69 268, ,825 Assessori 15% indennità del 298,69 268, , , ,071 VISTA la Legge 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, la quale all articolo 1 comma 135 è stato disposto che: - nei Comuni fino a abitanti il consiglio comunale è comporto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; - nei comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri, ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro; VISTO l articolo 1 comma 136 della richiamata Legge 56/2014 il quale prevede che, prima dell applicazione del comma 135, i comuni interessati provvedano, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare 4
5 l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti; VISTA la circolare del Ministero dell interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24/04/2014 con la quale è stato indicato che tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge , n. 138, convertito con modificazioni dalla legge , n. 148 ; VISTA la specifica attestazione di invarianza della spesa rilasciata dal revisore dei conti, dott. Francesco Manconi, ai sensi dell articolo 1, comma 136, della legge 56/2014 acquisito al ns. prot. n del 26/10/2015; VISTI: - lo Statuto comunale vigente; - il Regolamento Comunale di Contabilità vigente; - il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione; DELIBERA DI REVOCARE in sede di autotutela la propria precedente deliberazione G.C. n. 63 del 06/07/2015 in quanto adottata senza tener conto di quanto disposto dall art. 1 comma 136 della Legge 56/2014; DI RIDETERMINARE l indennità mensile di funzione del Sindaco e degli assessori comunali nella seguente misura: BENEFICIARI IMPORTO IN EURO RIDUZIONE 10% IMPORTO ANNUALE SINDACO ( ) 2.169, , ,496 VICE SINDACO 20% indennità del 398,25 358, ,1 Sindaco (art. 4 c. 2 ) ASSESSORI 15% indennità del 298,69 268, ,825 ASSESSORI 15% indennità del 298,69 268, ,825 ASSESSORI 15% indennità del 298,69 268, , , ,071 DI DARE ATTO che pertanto le indennità spettanti al nuovo Sindaco e agli assessori per l anno 2015, tenuto conto delle loro condizioni professionali, risultano essere le seguenti: BENEFICIARI IMPORTO IN EURO Riduzione 10% Sindaco (Defrassu A. M.) 1.952, , ,00 Vice Sindaco (Piras P.) 358, ,215 * 2.150,58 Assessore (Manca G. A.) 268, ,41 * 1.612,92 Assessore (Corrias G.) 268, ,41* 1.612,92 Assessore (Porcu M.D.) 268,821 0 ** , ,42 * decurtazione per lavoro dipendente ** 5 comma art. 82: Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. Nello 5
6 specifico caso l interessato ha optato per l indennità percepita al Comune di Austis; DI DARE ATTO che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi; DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà con propria determinazione ad assumere gli atti gestionali necessari e conseguenti alle variazioni che dovessero successivamente intervenire nelle condizioni professionali degli amministratori; DI DARE ATTO che in merito ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali si provvederà alla rideterminazione con apposita deliberazione del Consiglio comunale; DI DARE ATTO che la spesa complessiva è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell articolo 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l urgenza di provvedere a darvi esecuzione.- 6
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8 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu Il segretario comunale dott.ssa Miscali Isabella Pareri espressi ai sensi dell articolo 49 del d.lgs. n. 267 del Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del Settore Finanziario Ghilarza 09/11/2015 Rag. Giuliana Biagini Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del Settore Ghilarza 09/11/2015 Rag. Anna Rita Onida PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet per quindici giorni consecutivi a partire dal Il segretario comunale dott.ssa Miscali Isabella 8
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