COMUNE DI DELEBIO Provincia di Sondrio

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1 COMUNE DI DELEBIO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA Norme di utilizzo, modalità di conferimento e criteri per la Raccolta differenziata Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il Centro di raccolta del Comune di Delebio è costituito da cassoni scarrabili e cassonetti destinati a ricevere rifiuti non pericolosi e pericolosi (batterie auto e frigoriferi) di esclusiva provenienza domestica ed è pertanto munito dei requisiti relativi così come richiamati dal Decreto emanato dal Ministero dell Ambiente in data Il Centro di raccolta è situato nell area di proprietà del Comune di Delebio medesimo in località Trivate avente specifica destinazione nell ambito delle aree individuate dallo strumento urbanistico per attrezzature tecnologiche; tale area è distinta in catasto terreni ai mappali 64; 65; 66, (in parte) del Fg Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del DM 08/04/2008 in attuazione del D.Lgs n. 152 e dal D.Lgs n. 4, nonché, in via residuale, della D.G.R. 27/06/2005 n 8/220 così come integrata dalla D.G.R. 13/02/2008 n 8/6581. Art. 2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del servizio è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento. 2. Egli sovrintende il corretto funzionamento del centro di raccolta coordinando la gestione dello stesso attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente Regolamento. Art. 3 OPERATORI DEL SERVIZIO 1. Sono operatori del Servizio i soggetti incaricati dell Amministrazione alla custodia e manutenzione del Centro di Raccolta, nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze. 1

2 2. Gli operatori del servizio devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell utente. 3. Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà: a) Di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il centro di Raccolta, i documenti di identità necessari alla verifica dei requisiti per l accesso (residenza o domicilio nel comune di Delebio, ovvero nel caso di soggetti aventi diritto, non residenti o domiciliati, necessari ad individuarli e quindi di verificare la loro effettiva iscrizione al ruolo della tassa comunale dei rifiuti); a tale scopo dovrà essere adottato la procedura di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita prevista all art. 6.5 dell Allegato I del DM 08/04/2008; b) Di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia; c) Di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque direttamente al Responsabile del Servizio; d) Di negare l assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato; e) Di non consentire l accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così come specificato nel successivo art. 4 comma 2. Art. 4 ACCESSO Soggetti autorizzati (UTENTI) modalità 1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti: a) Le persone fisiche residenti domiciliati nel Comune di Delebio, o iscritte al ruolo della tassa comunale dei rifiuti (privati cittadini, utenze domestiche); b) Le persone giuridiche con sede nel comune, o iscritte al ruolo nella tassa comunale dei rifiuti (attività a vario titolo o aziende, servizi, uffici, associazioni, cooperative ecc.) limitatamente ai rifiuti di tipo urbano e assimilati (escluso quindi quelli assimilabili, speciali, etc. o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi a cure e spese dei produttori presso discariche ovvero centri raccolta abilitati); c) Il gestore del servizio di igiene urbana; d) Il comune di Delebio. 2. L accesso con automezzi all interno del Centro di Raccolta è in genere consentito ad un massimo di numero 3 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato. 3. L accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l apertura del Centro Raccolta. 2

3 4. L accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio ovvero ad altri soggetti istituzionali (operatori ecologici dipendenti dal Comune, protezione civile, personale sanitario) per motivi di prevalente interesse pubblico, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio. Art. 5 ORARIO DI APERTURA 1. Gli orari di apertura del Centro di raccolta saranno determinati con ordinanza del Responsabile del Servizio e resi noti mediante cartello apposto in loco. Art. 6 TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO 1. Le tipologie di rifiuti che vengono direttamente raccolti nei cassoni scarrabili presso il Centro Raccolta sono le seguenti: (ai sensi della della D.G.R. 27/06/2005 n 8/220 integrata dalla D.G.R. 13/02/2008 n 8/6581 ed all art. 4.2 dell allegato I al DM ): a) PER LE PERSONE FISICHE Carta e Cartone (cod. CER ) Frazione verde (sfalci e potature) (cod. CER ) Vetro (solo contenitori) (cod. CER ) Metalli (cod. CER ) Rifiuti ingombranti (di impiego esclusivamente domestico es. mobili, tavoli, legno trattato e non trattato) (cod. CER ) Frigoriferi e altri beni durevoli contenenti CFC (con senza componenti pericolosi) (cod. CER * * ) RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. lgs. 25 luglio 2005 n 151) (Cod. CER * * ) Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (Cod. CER *) Pneumatici derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (in quanto assimilati con delibera Comune di Delebio CC n. 27 del 8 giugno punto 32 dell art. 4.2 dell allegato 1 al DM ) Macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dalle utenze domestiche in locali adibiti ad abitazione (previsto della D.G.R. Lombardia 27/06/2005 n 8/220) Altri rifiuti urbani ed assimilati ai sensi della delibera Comune di Delebio CC n. 27 del 8 giugno 1998, purché il loro conferimento sia previsto dal Regolamento comunale (punto 32 dell art. 4.2 dell allegato 1 al DM ). b) PER LE PERSONE GIURIDICHE Carta e Cartone (cod. CER ) 3

4 Frazione verde (sfalci e potature) (cod. CER ) Vetro (solo contenitori) (cod. CER ) Metalli (cod. CER ) Rifiuti ingombranti (di impiego esclusivamente domestico es. mobili, tavoli, legno trattato e non trattato) (cod. CER ) Altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani ** ai sensi della delibera Comune di Delebio CC n. 27 del 8 giugno 1998 (punto 32 dell art. 4.2 dell allegato 1 al DM ) NB Fatta eccezione per carta, cartone, contenitori in vetro e metalli, non possono essere conferiti scarti di produzione ovvero rifiuti di qualsiasi natura anche se assimilati alle tipologie di rifiuti sopra individuate, provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali, da cantieri edili ovvero da parte di utenze non domestiche; c) PER IL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA / COMUNE DI DELEBIO Residui della pulizia stradale (terre da spazzamento strade pubbliche - previsto della D.G.R. Lombardia 27/06/2005 n 8/220) Art. 7 MODALITA DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO a) VERDE Nel container devono essere depositati i residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria abitazione e i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico se effettuato in economia dall Amministrazione Comunale. Le ramaglie devono essere spezzate e frantumate per ridurne il volume. b) METALLI Nel container vanno depositati solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere. Eventuali oggetti poliaccoppiati (ad es. plastica + ferro) vanno gettati negli Ingombranti. E vietato lo smaltimento di marmitte da auto e motoveicoli. c) CARTA E CARTONE Nel contenitore devono essere depositati solo carta e cartone (riviste, giornali, scatole in carta e cartone, ecc). E severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano formati oltre che da carte e cartone, anche da altri componenti. d) MATERIALI INERTI Nel container vanno depositati solo rifiuti in piccola quantità (mai superiore a 1/5 di mc.) 4

5 preventivamente esaminati ed ammessi dagli operatori di sevizio derivati da varie attività di piccola manutenzione delle proprie abitazioni (sanitari, lavandino, piastrelle, calcinacci, lastre di vetro, ecc. ) purché eseguiti in economia diretta dai privati. Per lavori di maggiore entità e/o eseguiti da ditte o imprese apposite è compito di queste stesse ditte provvedere allo smaltimento delle macerie presso le discariche autorizzate. E severamente vietato gettarvi materiale contenete amianto che deve essere smaltito, secondo precise normative, da ditte specializzate. e) CONTENITORE ACCUMULATORI AL PIOMBO In questo contenitore si possono conferire, solo se proveniente da utenze domestiche, le batterie per auto. Quantità max prevista 30 kg/giorno. f) VETRO Nella campana possono essere gettati solo contenitori in vetro previsti dalla raccolta differenziata (vetri di uso alimentare). Essi devono essere il più possibile puliti. g) INGOMBRANTI In questo container devono essere depositati, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri contenitori quali ad esempio: Vecchi mobili plurimateriali (possibilmente smontati per ridurne il volume) Imballaggi voluminosi in genere da commercio (ove non conferibili nelle altre raccolte differenziate) Materiali vari in pannelli (legno, plastica) Sacchi e sacchetti in plastica Cellophane, carta plastificata, adesiva, metallizzata Paglietta metallica Pelle e similpelle Feltri e tessuti non tessuti Plastiche in genere Materassi e imbottiture naturali e sintetiche Tappezzerie, moquette, linoleum Lana di vetro e di roccia Paglia, fibra di legno Tessuti, stracci Cavi Juta Gomma Caucciù 5

6 h) RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. lgs 25 luglio 2005 n 151, compresi frigoriferi e congelatori) Essi andranno depositati nell apposito container previa esibizione di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio. Per ogni nucleo familiare è ammesso lo smaltimento massimo di n. 5 all anno. i) PNEUMATICI I pneumatici di auto o motoveicoli potranno essere smaltiti solo se privi di cerchione metallico, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, solo se derivanti da utenza domestica e per un totale annuo di n. 4 per utenza. Art. 8 OBBLIGHI 1. Gli utenti sono obbligati a: a. Rispettare tutte le norme del presente regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio; b. Raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale del Centro di raccolta; c. Mostrare i documenti di identità comprovanti i requisiti di accesso e l eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista quando richiesta dagli operatori del servizio; d. Effettuare preliminarmente, il più possibile, la differenziazione dei rifiuti conferiti; e. Gettare i rifiuti negli appositi contenitori; f. Accedere secondo le modalità di accesso di cui all art. 4. Art. 9 DIVIETI 1. Presso il centro di raccolta è severamente vietato: a. Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto dall art. 4 comma 1; b. Accedere con modalità diverse da quelle prescritte all art. 4 commi 2-3-4; c. Depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU); d. Depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento (art. 6 e art. 7); e. Scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall art. 7 e senza ottemperare agli obblighi imposti all utente dall art. 8 (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito senza differenziazione di rifiuto, ecc.); 6

7 f. Rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere; g. Conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali anche se assimilabili agli urbani; h. Scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del centro di raccolta. Art. 10 CONTROLLI 1. Le attività di controllo in materia avvengono: Su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino Su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio Su richiesta da parte del Responsabile del servizio Su diretta iniziativa dell ufficio di polizia municipale 2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento. 3. L Amministrazione potrà in qualunque momento decidere con apposita delibera di Giunta di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del centro di raccolta e dell area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l opportunità. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali ai sensi dell Art. 4 lettera b D. Lvo 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29/11/2000 dell Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Art. 11 SANZIONI Determinazione e procedimento di applicazione 1. Chiunque viola i divieti di cui all art. 9, lett. a) e g) è punito con una sanzione amministrativa da a Chiunque viola i divieti di cui all art. 9, lett. b), c), d), e), f), h) è punito con una sanzione amministrativa da a Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dalla Polizia Municipale e dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria di cui all art. 57 C.P.P. nell ambito delle rispettive mansioni. 4. Per tutte le sanzioni previste da questo regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 689/81 e successive modifiche. 5. L autorità competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della L.n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Responsabile dell Area 7

8 Tecnica e di vigilanza, salvo attribuzione di tale funzione ad un dirigente dell Ente. 6. E comunque fatta salva l applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. lgs 152/2006 e successive modifiche. 7. Nel caso la violazione riguarda rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossico, nocivi o comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D.lgs n 152/2006 e successive modifiche. 8. L Amministrazione acquisirà le schede rifiuti conferiti al Centro Raccolta (allegato 1a al DM ) Art. 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso. 2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l organizzazione del Centro di Raccolta non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall organo consiliare mediante modifica del Regolamento stesso. Note: (*) asterisco accanto al codice = rifiuti classificati pericolosi; (**) Elenco rifiuti assimilati ai rifiuti urbani ai sensi della delibera CC n. 27 del 8 giugno 1998: Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1984, n. 253, S.O. 1. Classificazione dei rifiuti 1.1. Criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano ipotesi di assimilabilità rientranti nella lettera e) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del In particolare, si stabiliscono criteri di assimilabilità di natura tecnologica rivolti a permettere, senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, lo smaltimento di rifiuti speciali in impianti aventi le caratteristiche minimali stabilite in funzione dello smaltimento, nei medesimi, di rifiuti urbani. Nel caso in cui i rifiuti speciali, assimilati ai sensi di tali criteri, vengano conferiti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, i termini e le modalità di conferimento, nonché il compenso per lo smaltimento, saranno definiti da apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, l'assimilabilità dei rifiuti derivati da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 268 a 298 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni (3) I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della 8

9 Repubblica n. 915 del 1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto se rispettano le seguenti condizioni: a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; - cassette, pallet; - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di princìpi attivi. 9

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