Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Adriano Scipioni dall albo unico dei promotori finanziari
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1 Delibera n Sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, del sig. Adriano Scipioni dall albo unico dei promotori finanziari LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 22 dicembre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari del Sig. Adriano Scipioni, nato a Monterotondo (RM) l 8 ottobre 1953 e [ omissis ]; VISTA la documentazione trasmessa da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. con nota del 19 novembre 2014, dalla quale sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Adriano Scipioni nello svolgimento dell attività di promotore finanziario; CONSIDERATO, più in particolare che, il Sig. [ omissis ], cliente del promotore, nell ottobre 2014 si è recato presso la Banca per chiedere chiarimenti in merito ad un operazione di versamento eseguita in data 23 settembre 2014 sul proprio conto corrente, in mancanza di sua autorizzazione, mediante l accredito di tre assegni per un importo complessivo pari a 8.580,00, ipotizzando che si potesse trattare di un rimborso di un investimento effettuato nel gennaio 2013 e successivamente giunto a scadenza, e che ha rappresentato agli incaricati della Banca quanto segue: - nel gennaio 2013 il promotore gli ha proposto di subentrare in un investimento sottoscritto da altro cliente del promotore stesso (obbligazione Air France con scadenza 31 gennaio 2014 e cedola al 5,5%); - ritenendolo un buon investimento, in data 15 gennaio 2013 ha sottoscritto l ordine di acquisto relativo all investimento in parola ed ha emesso a tal fine un assegno per un importo di 8.000,00 in data 16 gennaio 2013; - nel giugno 2014 ha chiesto al promotore notizie del proprio investimento non risultando, a scadenza dell investimento medesimo, nessun accredito sul proprio conto corrente. A tale riguardo la Banca, con la citata nota del 19 novembre 2014, ha precisato che l assegno emesso dal Sig. [ omissis ] per l importo di 8.000,00 è stato incassato dal promotore, non risultando, pertanto, eseguita l operazione di investimento autorizzata dal cliente; - dopo vari solleciti, il 23 settembre 2014 sono stati versati sul proprio conto corrente i tre assegni sopra citati, per un importo complessivo di 8.580,00; TENUTO CONTO che, a fronte dell esibizione, da parte della Banca, della documentazione relativa alla suddetta operazione di versamento, il cliente ha disconosciuto la firma apposta sulla distinta di versamento e sulla girata d incasso dei tre assegni, tutti datati 23 settembre 2014, di cui alla distinta stessa; 1
2 PRESO ATTO che in data 10 ottobre 2014 il promotore, convocato dall Intermediario al fine di fornire chiarimenti in merito al proprio operato, ha dichiarato: - che l operazione di investimento non era stata perfezionata forse per un rialzo del mercato o per un ripensamento del cliente; - che l assegno di 8.000,00 emesso dal Sig. [ omissis ] non era finalizzato all acquisto di obbligazioni Air France bensì ad altro, non inerente il (proprio) lavoro ; - di avere ricevuto dal cliente la distinta di versamento ed i tre assegni affinché li versasse sul conto corrente del cliente stesso; VISTA la nota 13 aprile 2015, notificata al promotore il successivo 20 maggio, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari Rete, Promotori e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Adriano Scipioni la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007: - art. 107, comma 1, per avere: - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di un cliente; - comunicato al cliente informazioni non rispondenti al vero; - omesso di trasmettere operazioni di investimento; - art. 108, comma 5, per avere accettato dal cliente mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste dalla medesima disposizione; VISTA la nota del 22 luglio 2015 con cui il promotore, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha presentato deduzioni difensive, con le quali ha fatto presente che le violazioni in contestazione muovono tutte dal comune presupposto che l assegno di 8.000,00, emesso dal cliente e a sé intestato, fosse destinato all acquisto di obbligazioni Air France. In realtà tale assegno non è stato consegnato per eseguire l operazione di investimento sopra specificata, bensì unicamente per un prestito di natura personale ; non ricorrendo al riguardo alcuna ipotesi distrattiva, si potrebbe configurare quale unica fattispecie violativa quella meno grave prevista dall art. 108, comma 6, del regolamento Consob n del 29 ottobre 2007 come dimostrato, a detta del promotore, dal fatto che: - il Sig. [ omissis ] ha manifestato al promotore il venir meno di ogni interesse al perfezionamento della proposta di cui all ordine di investimento, dando precise disposizioni di non procedere nell acquisto dei titoli, in quanto stava cercando condizioni di acquisto più favorevoli. Essendo dunque questa la volontà del cliente, la proposta di investimento in contestazione non è stata trasmessa all Intermediario; - è altrettanto significativa ( ) la circostanza che il fondo di 8.000,00 sia stato reperito da una banca diversa (Intesa SanPaolo) da quella presso cui operava il promotore ; 2
3 - quindi il Sig. [ omissis ] ( ) era perfettamente a conoscenza che l assegno di 8.000,00 intestato direttamente ad Adriano Scipioni non poteva essere destinato all acquisto di obbligazioni Air France ; con ciò richiamando i seguenti elementi attenuativi della propria responsabilità: - il finanziamento ha riguardato un importo esiguo e si è trattato di un unico caso; - il cliente non ha subito alcun danno patrimoniale; - il prestito è stato prontamente rimborsato; - il Sig. [ omissis ] ha acconsentito al prestito in piena consapevolezza e senza artifici e raggiri da parte sua; - l avere sempre fornito tutte le informazioni richieste dagli incaricati senza nulla nascondere ; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 17 novembre 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento; VISTA la nota del 17 novembre 2015 con la quale è stata tramessa copia della Relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 3, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria non si sia ancora conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera e nell'ambito dei quali i destinatari abbiano già presentato deduzioni scritte ovvero abbiano partecipato all'audizione personale, si applicano l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 4, l articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio, come modificati dalla citata delibera; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate in data 15 dicembre 2015 dal promotore, rappresentato e difeso dal proprio legale, con le quali ha riproposto in altra forma, e dando particolare enfasi a taluni aspetti, argomentazioni già formulate dinanzi all'ufficio Sanzioni Amministrative, ribadendo «l assenza [in atti] del valido presupposto ossia l inesistenza di un ordine di investimento per poter ritenere integrate le violazioni dell art. 107, comma 1, e 108, comma 5. della delibera Consob n del 29 ottobre 2007» e asserendo che «l assegno in esame non aveva alcun collegamento» con «un ordine di investimento in obbligazioni Air France con scadenza 31 gennaio 2014 destinato ad Allianz Bank e sottoscritto dal [ omissis ] il »; RITENUTI sussistenti i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere all applicazione di sanzioni a carico del predetto promotore, atteso che emergono elementi idonei a far ritenere accertate le fattispecie oggetto di contestazione sostanziatesi nell acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza del Sig. [ omissis ] (per un importo complessivo pari a 8.000,00), nella 3
4 comunicazione di informazioni non rispondenti al vero, nell omessa trasmissione di operazioni di investimento e nell accettazione di mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle previste dalla normativa di settore, deponendo in tal senso la documentazione probatoria acquisita. In particolare, l acquisizione di disponibilità del Sig. [ omissis ] risulta comprovata dalla circostanza che l emissione dell assegno, avvenuta in data 16 gennaio 2013 per l acquisto delle obbligazioni Air France (in realtà mai eseguito, come evidenziato dalla Banca con nota del 19 novembre 2014), è stata effettuata immediatamente a ridosso della sottoscrizione dell ordine di acquisto, avvenuta in data 15 gennaio Ciò trova anzitutto conferma nella dichiarazione resa dallo stesso cliente nel corso dell incontro svoltosi con gli incaricati della Banca, laddove ha affermato di avere consegnato al promotore l assegno in parola per la finalità di investimento sopra indicata. Peraltro, la sussistenza dell ordine di investimento porta a ritenere non verosimile la versione del promotore secondo la quale la dazione della corrispondente somma di denaro tramite assegno sia stata effettuata a titolo di prestito personale. In particolare le argomentazioni svolte in sede difensiva dal promotore, volte a ricondurre la fattispecie acquisitiva nell ambito della violazione meno grave della percezione a titolo di finanziamento, risultano ora prive di elementi di supporto (il Sig. [ omissis ]avrebbe dato precise disposizioni di non procedere all investimento), ora inconferenti ( è altrettanto significativa ( ) la circostanza che il fondo di 8.000,00 sia stato reperito da una banca diversa (Intesa SanPaolo) da quella presso cui operava il promotore ). Dalle risultanze istruttorie, inoltre, non è emersa alcuna documentazione atta a comprovare il consenso del Sig. [ omissis ] in ordine alla dazione di proprie disponibilità al promotore, essendo il consenso elemento fondante per riqualificare come percezione di finanziamenti la condotta acquisitiva in contestazione. Premesso quanto sopra, si considera accertata, in via conseguenziale, anche l omessa esecuzione di operazioni di investimento. Quanto alla violazione relativa alla comunicazione di informazioni non rispondenti al vero, questa si ritiene comprovata alla luce del convincimento del cliente che il versamento su proprio conto corrente della citata somma di 8.528,00 rappresentasse il rimborso di un investimento fatto nel gennaio 2013 e giunto a scadenza: la convinzione del cliente in ordine al perfezionamento dell investimento in parola è stata evidentemente indotta dalla condotta illecita in contestazione. In questo contesto risulta altresì accertata la contestazione relativa all accettazione di mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla normativa regolamentare, deponendo in tal senso la documentazione in atti, che attesta l emissione da parte del cliente di un assegno bancario intestato al promotore, e la dichiarazione con la quale il Sig. Scipioni ha espressamente ammesso di avere accettato denaro dal cliente mediante la ricezione dell assegno in argomento. A tale riguardo si rappresenta che l assenza di danno all investitore, da ultimo invocata dal promotore in sede difensiva, non costituisce circostanza idonea ad escludere la configurabilità dell illecito in esame, posto che, essendo tale illecito una fattispecie di pericolo, la consumazione si configura indipendentemente dalla realizzazione di un danno effettivo, potendo invece assumere valenza solo quale elemento attenuativo delle responsabilità ascritte al Sig. Scipioni; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione della sanzione: - ai sensi dell art. 110, comma 1, del regolamento n /2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; 4
5 - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la radiazione dall Albo nell ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente (anche quando tale condotta si sia concretizzata nella distrazione di somme di denaro di pertinenza degli investitori) e di comunicazione o trasmissione al cliente di o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero; - ai sensi dell art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento Consob n /2007, la Consob dispone la sospensione dall Albo, da uno a quattro mesi, nell ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall art. 108, comma 5, del medesimo regolamento; - per l omessa esecuzione di operazioni di investimento la normativa di riferimento non prevede una sanzione specifica, di talché è rimessa alla Consob la valutazione in merito alla sanzione più congrua da applicare in relazione al caso concreto tra quelle previste dalla citata norma, tenuto conto della gravità della violazione e dell eventuale recidiva; - ai sensi dell art. 110, comma 3, del regolamento Consob n /2007, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore; - nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tener conto che: - le condotte illecite accertate, ancorché plurime, erano tutte strumentalmente rivolte all acquisizione di disponibilità di un solo cliente; - i comportamenti violativi hanno riguardato una somma di denaro non particolarmente elevata ( 8.000,00); - il promotore ha sostenuto di avere restituito la somma di pertinenza del cliente; - dette circostanze, valutate nel loro complesso, si ritengono tali da consentire l applicazione, nei confronti del Sig. Adriano Scipioni, della sanzione della sospensione sanzionatoria, per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell art. 196, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 58/1998; D E L I B E R A: Il Sig. Adriano Scipioni, nato a Monterotondo (RM) l 8 ottobre 1953 e [ omissis ], è sospeso, per un periodo di quattro mesi, dall Albo unico dei promotori finanziari. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 22 gennaio 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5
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