Scadenze Gennaio Imposta di Bollo ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014
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- Gilberto Campo
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1 Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti E Novità Relative Alla Conservazione Elettronica Scadenze Gennaio Imposta di Bollo ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014 L emanazione del DMEF 17 Giugno 2014 ha introdotto una serie di semplificazioni, che incidono sostanzialmente sulle procedure, sugli obblighi e sulle scadenze prescritti dall abrogato DMEF 23 Gennaio 2004 e s.m.i (successive modifiche e integrazioni). In particolare ci soffermiamo su due delle scadenze previste, da effettuarsi entro il 31/01/2015: La trasmissione all Agenzia delle Entrate delle impronte dei volumi dell anno 2013, di cui siamo in attesa di un provvedimento da parte dell Ente, che confermerà la sua abrogazione retroattiva, valida anche per l anno in questione. Confermiamo che quest obbligo è di fatto abrogato dal DMEF 17 Giugno 2014, ma che lo stesso Decreto non ha chiaramente prescritto la sua abrogazione anche per gli anni pregressi, di cui comunque se ne evince l effetto dal tenore del provvedimento, ma che non è ritenuto sufficiente per una interpretazione estensiva. Abbiamo già comunicato (Newsletter 8/2014 e 14/2014) che ANORC ha inoltrato un Interpello all Agenzia delle Entrate, chiedendole di emanare una Circolare esplicativa sull argomento. Appena avremo visione e disponibilità del provvedimento, verrà predisposta ed emessa opportuna newsletter. Il versamento a saldo dell Imposta di Bollo per l anno 2014 e conseguente versamento dell anticipo per l anno 2015.
2 In questa newsletter, ci concentreremo su quest ultimo obbligo, che presenta aspetti importanti, sui quali sono emersi chiarimenti di applicazione, che vogliamo condividere. Sono di fatto presenti tre modalità di versamento dell Imposta: Versamento dell Imposta su base virtuale, attraverso un apposita Autorizzazione, rilasciata dall Agenzia delle Entrate competente. Versamento dell Imposta a consuntivo, procedendo all invio all Agenzia delle Entrate di comunicazioni preventive e consuntive, sulla base di quanto disposto dall Art. 7 del DMEF 23 Gennaio 2004, ora abrogato e sostituito dall Art. 6 del DMEF 17 Giugno Versamento dell Imposta tramite utilizzo di Bolli da applicare fisicamente ai documenti cartacei. Vediamo di seguito come intervengono modifiche sulle tre modalità. Assolvimento dell imposta tramite bollo fisico (sia su fatture, sia su Libri Giornali e Libri Inventari). Coloro che in passato preferivano utilizzare la modalità di assolvimento tramite bollo fisico da 2,00 Euro per le Fatture e da 16,00 Euro per i Libri, possono continuare a farlo. Dal giugno 2014, con l avvio dell obbligo della fatturazione elettronica verso la PA, se hanno queste casistiche, allora subentra obbligatoriamente anche la necessità di de-materializzare il bollo. In questo caso, si consiglia alle Aziende di procedere con la modalità del versamento a consuntivo, descritto al punto successivo. Assolvimento dell imposta tramite comunicazione consuntiva e versamento a saldo entro gennaio anno successivo. Coloro che già utilizzano il versamento tramite comunicazione consuntiva annuale, da inviare, unitamente alla modello F23 del versamento, all Agenzia delle Entrate, possono ora utilizzare la procedura di versamento come disposto dall Art.6 del DMEF 17 Giugno 2014, che prescrive il versamento unicamente a consuntivo, da eseguirsi entro 120 giorni dalla chiusura dell eserci zi o, tramite F24 telematico con codice tributo Relativamente all Anno 2014, pertanto, non si dovrà più spedire entro il 31/01/2015, la comunicazione consuntiva con raccomandata A/R, allegando il modulo F23 del versamento, ma si potrà attendere la scadenza del 30/04/2015 (120 giorni dalla chiusura dell esercizio del 31/12/2014), per effettuare il versamento del solo saldo (consuntivo dovuto-anticipo versato a Gennaio 2014) e non versare più l anticipo per l anno 2015, che sarà versato solo come consuntivo entro il 30/04/2016. Queste scadenze, ovviamente cambiano nel caso che si utilizzi un esercizio infrannuale (a:1/4-31/03, b:1/7-30/6, c:1/10-30/9), in quanto i 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, prevedono le scadenze del a:29/7, b:28/10 e c:28/01).
3 Inoltre, coloro che optano per questa modalità di versamento, in caso di Fattura soggetta a imposta di Bollo, devono inserire nel documento il testo: Imposta di Bollo assolta ai sensi dell Art. 6 del DMEF 17 Giugno Assolvimento dell imposta in modalità virtuale, tramite autorizzazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Coloro che già assolvevano al versamento dell imposta in modalità virtuale, tramite apposita autorizzazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate, devono decidere se proseguire, anche per il futuro, a gestire il versamento dell imposta con questa modalità, oppure procedere a dare disdetta dell autorizzazione e passare alla modalità descritta al paragrafo 2 riportato sopra. In questo paragrafo descriviamo la procedura prevista per la modalità virtuale, che prevede alcuni obblighi nuovi, rispetto alla procedura in uso sino al Infatti, prima, si trasmetteva all Agenzia delle Entrate una comunicazione consuntiva, tramite raccomandata A/R, nella quale dichiarare i propri dati fiscali, i dati dell autorizzazione e i dati consuntivi delle tipologie di documenti, sui quali si chiedeva lo scadenziario di versamento. L Agenzia delle Entrate, svolgeva i calcoli e comunicava al contribuente, una tabella di versamenti bimestrali, caricando sulla prima scadenza, quanto dovuto a saldo o a compensazione per l anno precedente. Il consuntivo relativo all anno precedente veniva assunto come preventivo per l anno in corso. La trasmissione della comunicazione consuntiva, da eseguirsi entro la scadenza di Gennaio di ogni anno, era inviata all Agenzia tramite Raccomandata A/R, ma dal 2015, con provvedimento: Prot.2014/ Approvazione del modello di dichiarazione dell imposta di bollo assolta in modo virtuale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, il Direttore dell Agenzia delle Entrate rende obbligatoria la sua trasmissione telematica, tramite compilazione dell apposito modello da trasmettere via ENTRATEL. Infatti il Provvedimento recita: Approvazione del modello di dichiarazione dell imposta di bollo assolta in modo virtuale È approvato, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, il modello di dichiarazione dell imposta di bollo assolta in modo virtuale previsto dall art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo modificato dall art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Omississ Ambito di applicazione Il modello di cui al punto 1 deve essere utilizzato, a partire dal 1 gennaio 2015, per la dichiarazione ai fini dell imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell anno precedente, nonché, in caso di rinunzia, per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinunzia. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dell Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet e può essere utilizzato e stampato nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell Allegato A
4 al presente provvedimento. Omississ Modalità di presentazione e periodo transitorio Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica: a) direttamente, dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; b) tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all art. 3, commi 2- bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n Per il periodo transitorio dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 le dichiarazioni da inviare a seguito di rinunzia all autorizzazione, anche nei casi in cui quest ultima avvenga in relazione ad operazioni straordinarie, devono essere presentate in formato cartaceo presso l ufficio territoriale competente. Questi primi quattro Articoli, Commi e Lettere, rendono una chiara visione del nuovo obbligo di trasmissione telematica, tesa a continuare, l ormai ineludibile processo di progressiva e sistematica de-materializzazione dei documenti, che l Amministrazione Pubblica e i Governi, stanno ormai tracciando da tempo. In particolare il Comma 1.2 impone l obbligatorietà della procedura da inizio 2015 e la impone in modalità telematica (Comma 1.4). Quindi, le Aziende che hanno in essere una autorizzazione emessa da parte dell Agenzia delle Entrate, e intendono continuare anche nel futuro ad utilizzare la modalità virtuale, devono adeguarsi alla nuova procedura telematica di invio della comunicazione consuntiva entro il mese di Gennaio di ogni anno. Questa decisione ha impatti anche sul testo da apporre ad ogni singola Fattura emessa soggetta ad Imposta di Bollo, che deve riportare: Imposta di Bollo assolta in modalità virtuale, Autorizzazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx, Agenzia delle Entrare xxxxxxxxxxxxxxx. Il nuovo Modello da predisporre, come dettato al Comma 1.3 deve essere compilato e trasmesso in modalità telematica, scaricando gratuitamente l apposito software di compilazione seguendo le indicazioni nel sito dell Agenzia delle Entrate: COSA DEVI FARE -> DICHIARARE - > D IC H IAR AZ IO NE P ER IL PA GAM ENT O D EL L IM POSTA D I B OL LO IN M O DO V IRTUA L E - > SOFTWARE DI COMPILAZIONE. Per procedere alla sua compilazione, le Aziende devono installare l applicazione e procedere alla compilazione dello stesso da inviare tramite ENTRATEL. Able Tech non ha conoscenza dei dati da immettere e quindi si consiglia alle Aziende, per procedere alla compilazione del modello, di interessare e richiedere assistenza al proprio Studio Commercialista. Sul sito dell Agenzia delle Entrate sono disponibili, oltre al Modello da stampare e al software per la compilazione, anche le istruzioni e il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate.
5 Disdetta dell Autorizzazione all assolvimento dell imposta in modalità virtuale. Coloro che sono in possesso di un Autorizzazione all assolvimento in modalità virtuale dell Imposta di Bollo e intendono dare disdetta a tale Autorizzazione, per procedere al versamento dell Imposta di Bollo, ai sensi dell Art. 6 del DMEF 17 Giugno 2014, descritta al punto 2 della presente newsletter, devono comunicare tale disdetta, consegnando agli Uffici dell Agenzia delle Entrate, il modello cartaceo opportunamente compilato, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, che recita: Per il periodo transitorio dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 le dichiarazioni da inviare a seguito di rinunzia all autorizzazione, anche nei casi in cui quest ultima avvenga in relazione ad operazioni straordinarie, devono essere presentate in formato cartaceo presso l ufficio territoriale competente. Il nuovo Modello da predisporre, come dettato al Comma 1.3 è scaricabile gratuitamente dal sito dell Agenzia delle Entrate ed è quindi disponibile alla sua compilazione manuale. Questa disdetta ha però il vincolo della data di termine dell Autorizzazione e quindi prevede, sostanzialmente la consegna di due modelli, come peraltro descrivono le istruzioni disponibili sul sito. Se analizziamo il modello:
6 Nella parte DATI GENERALI è presente il campo Tipo Dich, che descrive la tipologia di dichiarazione, a cui applicare le spiegazioni contenute nelle istruzioni: Tipo dichiarazione In questo campo occorre indicare: il codice 1 se si tratta di una dichiarazione consuntiva con la quale devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell anno precedente (ad esempio 2014). Tale dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio (ad esempio gennaio 2015); il codice 2 se si tratta di una dichiarazione a seguito di rinunzia all autorizzazione anche nei casi di operazioni straordinarie. Se l interessato ha rinunziato all autorizzazione, con apposita comunicazione scritta all ufficio territoriale competente, nel presente modello deve indicare il numero degli atti e documenti emessi dal 1 gennaio all ultimo giorno in cui è operativa l autorizzazione. Ad esempio, se il giorno da cui ha effetto la rinunzia è il 12 gennaio 2015, occorre presentare due dichiarazioni: una dichiarazione consuntiva (cod. 1) relativa all anno d imposta 2014; una dichiarazione a seguito di rinunzia (cod. 2) relativa agli atti e documenti emessi dal 1 gennaio all 11 gennaio 2015; Periodo di riferimento Nel caso di presentazione di una dichiarazione a seguito di rinunzia anche nei casi di operazioni straordinarie (cod. 2 nel campo Tipo dichiarazione ), occorre indicare, nel presente campo, la data corrispondente all ultimo giorno in cui è operativa l autorizzazione. Nei casi di operazioni straordinarie che non hanno comportato una rinunzia all autorizzazione (cod. 3 nel campo Tipo dichiarazione ) occorre indicare la data a decorrere dalla quale ha avuto effetto l operazione. La spiegazione è abbastanza chiara e indica che è opportuno procedere a fornire la disdetta il prima possibile, al fine di ridurre o azzerare l onere di dover eseguire versamenti, per i documenti emessi sino alla data di termine dell Autorizzazione stessa. Si rammenta che la dichiarazione ha validità di prova solo se si è in possesso della ricevuta di consegna del modello agli Uffici dell Agenzia delle Entrate. Tale ricevuta, essendo una prova, deve essere conservata ai fini di esibizione se richiesta. Conclusioni L assolvimento dell Imposta di Bollo è una procedura obbligatoria, che prevede scadenze diverse a seconda della modalità scelta. Rammentiamo comunque a coloro che assolvono l Imposta, attraverso applicazione del Bollo fisico al documento cartaceo, che tale Bollo deve riportare la data compatibile con il periodo fiscale a cui si riferisce. In altre parole, non possiamo comprare dal tabaccaio, in Dicembre 2014, i bolli da apporre alle centesime pagine del Libro Giornale dell anno 2013, perché li stampiamo in quel periodo. È una evidente situazione di versamento ritardato di 1 anno. Infatti i Bolli devono avere una data compatibile con il periodo fiscale a cui si riferiscono, e quindi per l anno 2013, i Bolli devono avere una data del Rammentiamo per coloro che non hanno provveduto al versamento dell anticipo dell Imposta di Bollo in Gennaio 2014, che possono aderire al versamento in modalità consuntiva, come
7 descritto al punto 2, da eseguirsi entro il 30/04/2015, se hanno l esercizio pari all anno solare. Inoltre ricordiamo che per i casi di ritardo è sempre disponibile la procedura del Ravvedimento Operoso, disponibile sino alla scadenza massima per l esercizio. Pertanto, non più disponibile per i ritardi relativi all Esercizio/anno 2013, ma ancora disponibile per gli esercizi/anni seguenti. Siamo comunque a disposizione di quanti necessitano di chiarimenti e approfondimenti.
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
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