PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' NON COMMERCIALE

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1 a ssociazione n azionale b ande i taliane m usicali a utonome ANBIMA - Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome Gruppi Corali e Strumentali e Complessi Musicali Popolari PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' NON COMMERCIALE Durante gli anni il legislatore ha emanato una serie di provvedimenti per agevolare la situazione fiscale degli enti associativi non commerciali. Le Bande italiane, nella quasi totalità, sono Associazioni non riconosciute e non commerciali. La normativa principale di riferimento per gli Enti di tipo Associativo è rappresentata dal Libro Primo - Titolo Secondo, Articolo 14 e seguenti del Codice Civile. L'articolo 20 del C.C. dispone: L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ; per adempiere a tale obbligo è quindi necessario tenere un ordinato registro dei conti, da mettere a disposizione degli associati in modo da garantire la trasparenza della gestione associativa. Gli Enti Associativi non commerciali non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui agli artt e seguenti del Codice Civile. Le disposizioni normative riassunte nel prospetto seguente rappresentano le basi che tutti i dirigenti delle Associazioni, dal Presidente, ai Consiglieri ed altri incarichi elettivi dovrebbero tenere ben presenti per un puntuale e ordinato funzionamento delle singole Associazioni, e per poter beneficiare del regime fiscale agevolato.

2 LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE: I SOCI, LO SCOPO COMUNE, IL RAPPORTO ASSOCIATIVO, LA RAPPRESENTANZA LEGALE RIFERIMENTI LEGISLATIVI TESTO DELLA NORMA PUNTI DI ATTENZIONE ART. 36 ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE L'ORDINAMENTO INTERNO E L'AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE COME PERSONE GIURIDICHE SONO REGOLATI DAGLI ACCORDI DEGLI ASSOCIATI I SOCI SI RICONOSCONO NELLE FINALITÀ STATUTARIE E CONTRIBUISCONO AL LORO RAGGIUNGIMENTO ART. 37 FONDO COMUNE I CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI ED I BENI ACQUISTATI CON QUESTI COSTITUISCONO IL FONDO COMUNE DELL ASSOCIAZIONE. FINCHE' QUESTA DURA, I SINGOLI ASSOCIATI NON POSSONO CHIEDERE LA DIVISIONE DEL FONDO COMUNE, NÉ PRETENDERNE LA QUOTA IN CASO DI RECESSO IL FONDO È RAPPRESENTATO DA TUTTO IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE. ESSO È INDIVISIBILE ED INDISPONIBILE

3 ART. 38 OBBLIGAZIONI PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLE PERSONE CHE RAPPRESENTANO L'ASSOCIAZIONE I TERZI POSSONO FAR VALERE I LORO DIRITTI SUL FONDO COMUNE. DELLE OBBLIGAZIONI STESSE RISPONDONO ANCHE PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE LE PERSONE CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE LA RESPONSABILITÀ PERSONALE E SOLIDALE, PREVISTA DALL'ART. 38, DI COLUI CHE HA AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA È COLLEGATA NON ALLA MERA TITOLARITÀ DELLA RAPPRESENTANZA DELLA ASSOCIAZIONE, MA ALLA ATTIVITÀ NEGOZIALE CONCRETAMENTE SVOLTA PER CONTO DI ESSA E RISOLTASI NELLA CREAZIONE DI RAPPORTI OBBLIGATORI FRA QUESTA E I TERZI (CASSAZIONE 20 LUGLIO 1998 N E 21 MAGGIO 1998 N. 5089)

4 DISPOSIZIONI FISCALI E ADEMPIMENTI CONTABILI RIFERIMENTI LEGISLATIVI ART. 20 DEL DPR 600/73 SCRITTURE CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI TESTO DELLA NORMA LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 14, 15, 16, 17 E 18 SI APPLICANO, RELATIVAMENTEALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI EVENTUALMENTE ESERCITATE, ANCHE AGLI ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG CHE NON HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI. INDIPENDENTEMENTE ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE ECONOMICO E FINANZIARIO, GLI ENTI NON COMMERCIALI CHE EFFETTUANO RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI DEVONO REDIGERE, ENTRO QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, UN APPOSITO E SEPARATO RENDICONTO TENUTO E CONSERVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, DAL QUALE DEVONO RISULTARE, ANCHE A MEZZO DI UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, IN MODO CHIARO E TRASPARENTE, LE ENTRATE E LE SPESE RELATIVE A CIASCUNA DELLE CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE INDICATE NELL'ARTICOLO 108, COMMA 2-BIS, LETTERA A), TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N PUNTI DI ATTENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI CHE ESERCITANO SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, NON SUSSISTE, AI FINI CIVILISTICI, RELATIVAMENTE ALLA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ALCUNO SPECIFICO OBBLIGO CONTABILE O AMMINISTRATIVO IN TERMINI DI RENDICONTAZIONE SE NON QUELLO PREVISTO DALL ART. 20 RELATIVO ALLA CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA PER L APPROVAZIONE DEL BILANCIO. L ENTE NON COMMERCIALE DOVRÀ, QUINDI, REDIGERE UN RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO, SECONDO I CRITERI INDICATI NELLO STATUTO O SECONDO LE MODALITÀ LIBERAMENTE SCELTE DALL ENTE STESSO. SI RITIENE OPPORTUNO CHE VENGANO ISTITUITI UN APPOSITO REGISTRO VERBALI (CHE SARANNO SEMPRE SOTTOSCRITTI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE) ED UN REGISTRO SOCI CHE RIPORTI I SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA.

5 ART. 16 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DEVONO CONTENERE LA DENOMINAZIONE DELL'ENTE, L'INDICAZIONE DELLO SCOPO, DEL PATRIMONIO E DELLA SEDE, NONCHÉ LE NORME SULL'ORDINAMENTO E SULLA AMMINISTRAZIONE. DEVONO ANCHE DETERMINARE, QUANDO TRATTASI DI ASSOCIAZIONI, I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI E LE CONDIZIONI DELLA LORO AMMISSIONE; E, QUANDO TRATTASI DI FONDAZIONI, I CRITERI E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE. L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO POSSONO INOLTRE CONTENERE LE NORME RELATIVE ALL ESTINZIONE DELL'ENTE E ALLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO, E, PER LE FONDAZIONI, ANCHE QUELLE RELATIVE ALLA LORO TRASFORMAZIONE LE FINALITÀ STATUTARIE DEVONO ESSERE BEN INDIVIDUATE NEL PATTO ASSOCIATIVO

6 D. LGS. 460/97 RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE ARTICOLO 1 NEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON D.P.R. N. 917/86, ALL'ARTICOLO 87, IL COMMA 4 E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "4. L'OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE DELL'ENTE RESIDENTE E' DETERMINATO IN BASE ALLA LEGGE, ALL'ATTO COSTITUTIVO O ALLO STATUTO, SE ESISTENTI IN FORMA DI ATTO PUBBLICO O DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA O REGISTRATA. CONDIZIONI NECESSARIE PER USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI FISCALI: L'ASSOCIAZIONE DEVE AVERE UNO STATUTO SOTTO FORMA DI ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA CHE CONTENGA CLAUSOLE AGGIUNTIVE RISPETTO ALLE NORME D. LGS. 460/97: RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE ART. 5 - ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO ALL'ARTICOLO 111 DEL TUIR, APPROVATO CON DPR 22/12/86 N. 917, CONCERNENTE L'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO, SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI: COMMA 4-QUINQUIES: LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 3, 4-BIS, 4-TER E 4-QUATER SI APPLICANO A CONDIZIONE CHE LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE SI CONFORMINO ALLE SEGUENTI CLAUSOLE, DA INSERIRE NEI RELATIVI ATTI COSTITUTIVI O STATUTI REDATTI NELLA FORMA DELL'ATTO PUBBLICO O DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA O REGISTRATA. - DIVIETO DI DISTRIBUIRE UTILI O AVANZI DI GESTIONE; - GARANZIA DELLA EFFETTIVITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO SENZA LIMITAZIONI DI TEMPORANEITA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA; - ELEGGIBILITA' DEMOCRATICA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, CON CRITERIO DI VOTO SINGOLO E REQUISITI DI AMMISSIONE OD ESCLUSIONE DEI SOCI; - DIRITTO DI VOTO AI SOCI DI MAGGIORE ETA'; - INTRASMISSIBILITA DELLE QUOTE SOCIALI; - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELL'ENTE

7 CIRCOLARE 12 MAGGIO 1998 N. 124/E AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI SI APPLICANO IN PARTICOLARE AGLI ENTI ASSOCIATIVI LE DISPOSIZIONI DETTATE DALL'ART. 108 DEL T.U.I.R., IVI COMPRESE QUELLE DEL NUOVO COMMA 2 BIS, CONCERNENTI L'INTASSABILITA' DELLA OCCASIONALE RACCOLTA FONDI E DEI CONTRIBUTI PUBBLICI CORRISPOSTI IN REGIME DI CONVENZIONE O DI ACCREDITAMENTO GLI ENTI NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO SONO DESTINATARI DI UNO SPECIALE REGIME TRIBUTARIO DI FAVORE SIA AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO CHE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 02/09/2009 PROTOCOLLO N /2009 APPROVAZIONE DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI (MODELLO EAS) L ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2, PREVEDE CHE I CORRISPETTIVI, LE QUOTE E I CONTRIBUTI DI CUI ALL ART. 148 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917, E ALL ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, NON SONO IMPONIBILI A CONDIZIONE CHE GLI ENTI ASSOCIATIVI SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI QUALIFICANTI PREVISTI DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA E CHE TRASMETTANO PER VIA TELEMATICA ALL AGENZIA DELLE ENTRATE, AL FINE DI CONSENTIRE GLI OPPORTUNI CONTROLLI, I DATI E LE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI MEDIANTE UN APPOSITO MODELLO DA APPROVARE CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. L INTENTO DELLA NORMA È QUELLO DI ACQUISIRE UNA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE E CONOSCENZA DEL MONDO ASSOCIATIVO E DEI SOGGETTI ASSIMILATI SOTTO IL PROFILO FISCALE (SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE), CON L OBIETTIVO PRIMARIO DI TUTELARE LE VERE FORME ASSOCIAZIONISTICHE INCENTIVATE DAL LEGISLATORE FISCALE E, CONSEGUENTEMENTE, DI ISOLARE E CONTRASTARE L USO DISTORTO DELLO STRUMENTO ASSOCIAZIONISTICO SUSCETTIBILE DI INTRALCIARE LA LIBERTÀ DI CONCORRENZA TRA GLI OPERATORI COMMERCIALI.

8 AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 12/E Roma, 09 aprile 2009 OGGETTO: Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Enti associativi e norme in materia di ONLUS PREMESSA: L ART. 30, COMMI 1, 2, 3 E 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2, AL FINE DI CONSENTIRE GLI OPPORTUNI CONTROLLI, INTRODUCE PER GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO, CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI QUALIFICANTI RICHIESTI DALLE NORME FISCALI PER AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI DI FAVORE PREVISTE DALL ART. 148 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917, E DALL ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, L ONERE DI COMUNICARE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI. L APPLICAZIONE DELLE RICHIAMATE DISPOSIZIONI FISCALI DI FAVORE, RILEVANTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E AI FINI IVA, È PERTANTO SUBORDINATA ALLA RICORRENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: A) POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA; B) COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DELL ACCERTAMENTO (CON APPOSITO MODELLO APPROVATO E NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITÀ STABILITE CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE). GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO CHE POSSONO FRUIRE DELLE DISPOSIZIONI DELL ART. 148 DEL TUIR E DELL ART. 4, COMMI QUARTO E SESTO, DEL DPR N. 633 SONO SOLO GLI ENTI CHE NON HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI AI SENSI DELL ART. 73 DEL TUIR. SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CONTROLLO FISCALE: DALLE DISPOSIZIONI DEI COMMI 1, 2 E 3-BIS DELL ART. 30 EMERGE CHE L ONERE DELLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI È PREVISTO PER TUTTI GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO CHE FRUISCONO DELLA DETASSAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE OVVERO DEI CONTRIBUTI O DEI CORRISPETTIVI PREVISTA DAI RICHIAMATI ARTICOLI 148 DEL TUIR E 4 DEL DPR N.633, PERTANTO, SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL ART. 30 DEL DECRETO-LEGGE N. 185 GLI ENTI ASSOCIATIVI DI NATURA PRIVATA, CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, CHE SI AVVALGONO DI UNA O PIÙ DELLE PREVISIONI DI DECOMMERCIALIZZAZIONE PREVISTE DAGLI ARTICOLI 148 DEL TUIR E 4, QUARTO COMMA, SECONDO PERIODO, E SESTO COMMA, DEL DPR N RESTA INTESO CHE GLI ENTI ASSOCIATIVI INTERESSATI DALLE DISPOSIZIONI FISCALI DI FAVORE DI CUI AI CITATI ARTICOLI 148 DEL TUIR E 4 DEL DPR N.633 DEL 1972, NON POTRANNO PIÙ FARNE APPLICAZIONE QUALORA NON ASSOLVANO ALL ONERE DELLA COMUNICAZIONE NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITÀ STABILITE CON IL MENZIONATO PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

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