REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CONDIZIONI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELL AZIENDA USL ROMA/D

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1 U.O.C. AFFARI GENERALI, STUDI E DOCUMENTAZIONE U.O. Contratti e Convenzioni Via Casal Bernocchi, Roma Tel. 06/ /15/00 fax 06/ REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CONDIZIONI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DELL AZIENDA USL ROMA/D Art. 1 Oggetto L Azienda USL Roma/D si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale, le risorse umane e strumentali disponibili, studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l Università, giovani laureati che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca, nonché giovani che frequentano scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari, soggetti in tirocinio curriculare (obbligatorio o facoltativo, ma sempre riconducibile e funzionale al piano del curriculum di studi o all acquisizione di attestati o abilitazioni professionali), nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia. Art. 2 Finalità I tirocini formativi e di orientamento, disciplinati dall art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, costituiscono lo strumento giuridico per l inserimento temporaneo presso l Azienda USL Roma/D di soggetti che hanno già assolto l obbligo scolastico ai sensi della Legge n del 31 dicembre 1962, al fine di assicurare loro l acquisizione di competenze idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 1 di 13

2 amministrazioni. L Azienda USL Roma/D per raggiungere le finalità di cui al precedente capoverso favorirà la formazione culturale e professionale del tirocinante, consentendogli l approccio diretto all organizzazione e ai processi lavorativi, e ogni azione volta a rafforzare la collaborazione con le istituzioni universitarie, pubbliche e private ed in generale con il mondo della formazione e della ricerca, adottando il principio dell imparzialità e della programmazione mediante individuazione del contingente numerico ospitabile presso ogni singola struttura aziendale. L Azienda USL Roma/D attraverso l utilizzo dei tirocini formativi concorre alla formazione del capitale umano cui il Servizio sanitario nazionale potrà attingere nel breve o medio periodo, contribuendo anche ad orientare i giovani universitari in quegli ambiti della Pubblica Amministrazione che offrono prospettive ed opportunità di impiego. Tale opera di orientamento potrà consentire di sviluppare percorsi di istruzione e formazione indirizzati, in particolare, alle nuove necessità del Servizio sanitario nazionale, quali l innovazione tecnologica, l attività decisionale, la valutazione dei risultati, la qualità dei processi, la semplificazione delle procedure, la comunicazione pubblica e le relazioni con i cittadini/utenti come indicato nei programmi e nelle normative vigenti. Art. 3 Disposizioni e definizioni generali Il tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che permetta ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo della Pubblica Amministrazione. L Azienda USL Roma/D quale Soggetto ospitante si obbliga essenzialmente a far svolgere ai tirocinanti un adeguata attività formativa sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento che risulta essere il piano di riferimento del percorso intrapreso dal Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 2 di 13

3 tirocinante, convenuto e definito nei contenuti e nelle modalità come indicato nel successivo articolo 9. La caratteristica peculiare dell istituto è rappresentata dall inserimento del tirocinante in un contesto preordinato alla sua formazione professionale. Con tale soggetto l Azienda non costituisce alcun rapporto lavorativo come previsto dall art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione, non riconosce rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio dell Azienda, tranne il caso indicato all art. 4 del presente regolamento relativamente ai medici specializzandi. L Azienda non utilizza il tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico. I tirocini di formazione e di orientamento sono promossi dai seguenti Soggetti Promotori, anche tra loro associati: a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; b) provveditorati agli studi; c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; d) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 3 di 13

4 e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; f) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; h) enti locali. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione rilasciata dalle Istituzioni preposte, fatta salva la possibilità di revoca che comporta automatica decadenza del rapporto convenzionale. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti promotori e l Azienda USL Roma/D (atto bilaterale con cui le parti si obbligano ad assicurare al tirocinante la formazione corrispondente al progetto formativo e/o di orientamento). Articolo 4 Coperture assicurative I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 4 di 13

5 Per quanto riguarda i tirocini svolti da medici specializzandi delle facoltà di Medicina e Chirurgia la copertura assicurativa, come previsto dal Decreto legislativo n. 368/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è a carico dell Azienda USL Roma/D. Art. 5 Modalità di attivazione e condizioni specifiche di svolgimento L attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una convenzione con il soggetto promotore. Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche normative, accordi e/o protocolli d intesa stipulati a livello regionale, le convenzioni hanno una durata minima di un anno e massima di anni tre e sono rinnovabili su richiesta del soggetto promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi. Il modello di convenzione cui fare riferimento è allegato al presente regolamento (allegato n. 1). I tirocini di formazione e di orientamento vengono attivati secondo la seguente procedura: Il rappresentante legale del soggetto promotore formalizza la richiesta di attivazione della convenzione al Direttore Generale dell Azienda USL Roma/D, indicando tipo di laurea, scuola, corsi di perfezionamento, di specializzazione post-secondari, anche non universitari, e l ambito aziendale in cui si intende svolgere l attività di tirocinio. Le istituzioni private/comunità/cooperative/istituzioni scolastiche non statali allegano alla domanda o specificano iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che li abilita a svolgere l attività di formazione. L Unità Organizzativa Aggiornamento Continuo del Personale: - Raccoglie le istanze dei soggetti promotori, distinguendoli per ordine cronologico di arrivo, tipo di laurea. Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 5 di 13

6 - Acquisisce il parere delle Commissioni Tecniche per orientamento e tirocinio professionale di competenza all uopo istituite, in considerazione della tipologia del tirocinio richiesto, anche il parere dell U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione, quando particolari situazioni lo richiedano. - Stabilisce l ammissibilità delle richieste sulla base del contingente già programmato per ciascuna struttura. - Invia la documentazione per la predisposizione degli atti conseguenti all U.O.C. Affari Generali, Studi e Documentazione. L U.O.C. Affari Generali, Studi e Documentazione, ricevuta la documentazione dall U.O. Aggiornamento Continuo del Personale, per il tramite dell U.O. Contratti e Convenzioni, avvia l istruttoria e l iter amministrativo: - Verifica la documentazione ricevuta, nonché l iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che abilita il soggetto promotore a svolgere l attività di formazione. - Predispone la bozza di convenzione corredata dallo schema del progetto formativo e/o di orientamento e del visto del Direttore dell U.O.C. Affari Generali, Studi e Documentazione. - Acquisisce la condivisione della bozza di convenzione dal soggetto promotore. - Sottopone la bozza di convenzione all U.O. Aggiornamento Continuo del Personale per l apposizione del visto. - Predispone l atto deliberativo di approvazione della bozza di convenzione. - Propone l atto deliberativo richiamato al punto precedente alla Direzione Aziendale. Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 6 di 13

7 - Adottato l atto deliberativo, predispone quanto necessario per provvedere alla sottoscrizione della convenzione prima al soggetto promotore e dopo al Direttore Generale dell Azienda. - Provvede alla repertoriazione e conservazione della convenzione stipulata. - Provvede all invio della copia della convenzione nonché dell atto deliberativo di approvazione della medesima a: Commissione tecnica tirocini specifica per profilo professionale ove esistente, competente per l assegnazione del tirocinante, concordata con la struttura/servizio di destinazione, Direzione della macroarea (Presidio Ospedaliero, Distretto, Dipartimento) di assegnazione del tirocinante, in assenza di Commissione tecnica specifica, Soggetto promotore, nonché comunicazione per conoscenza ai servizi di seguito indicati: U.O. Aggiornamento Continuo del Personale, Ufficio Stampa Aziendale. E fatto divieto a tutti i Dirigenti dell Azienda di concedere autorizzazioni/nulla-osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative che esulino dalla gestione tecnica di tirocini già autorizzati e formalizzati. L Azienda USL Roma/D assicura, tramite il Tutor incaricato, l osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, provvedendo in particolare: Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 7 di 13

8 - alla valutazione dei rischi attinenti alle attività svolte in Azienda dai tirocinanti, - all informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati, - all attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati. L Azienda USL Roma/D e il soggetto promotore garantiscono reciprocamente l osservanza di quanto sancito dal Decreto legislativo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I tirocinanti sono individuati inerentemente ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente incaricato. Art. 6 I Soggetti Promotori I soggetti promotori dopo aver definito nel dettaglio, anche per vie brevi, i termini delle iniziative, devono formalizzare la richiesta al Direttore Generale dell Azienda. I soggetti promotori nell assolvere i propri compiti, devono: definire il progetto, individuando gli elementi di dettaglio, la tipologia e/o settore sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dai tirocinanti; individuare il professionista (tutor) quale responsabile didattico-organizzativo dell iniziativa; predisporre, unitamente con il responsabile aziendale, per il tramite del tutor il progetto formativo e/o di orientamento; ai sensi dell art. 5 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione, alla Struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 8 di 13

9 Sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Art. 7 Durata L art. 7 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 dispone la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento a seconda del soggetto richiedente, nel dettaglio: a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f) ; Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 9 di 13

10 f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo. In deroga ai limiti sopra richiamati sono fatti salvi le norme speciali dettate per l ammissione agli esami di stato per l abilitazione all esercizio delle professioni. Art. 8 Limiti di frequenza per i tirocini Ai sensi dell art. 1. comma 3, lettera c), del Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, i tirocinanti contemporaneamente presenti in Azienda, non possono superare il dieci per cento del totale dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Art. 9 Predisposizione progetto formativo Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di Responsabile didattico-organizzativo e da un Tutor aziendale responsabile di tutto il percorso formativo che verifica la completezza e la rispondenza della documentazione assicurativa, garantisce la realizzazione del progetto e la normativa antinfortunistica sul lavoro, l applicazione della legge sulla privacy, il monitoraggio e il controllo delle attività. Ove non esista la Commissione Tecnica per orientamento e tirocinio professionale specifica, il Direttore della Unità Operativa Complessa di destinazione del tirocinante, Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 10 di 13

11 individua e nomina il Tutor aziendale di profilo analogo a quello del tirocinante, e un Referente per il monitoraggio dei tirocinanti dell U.O.C. che mantiene rapporti con l U.O. Aggiornamento Continuo del Personale fornendo le informazioni necessarie per un costante monitoraggio-report trimestrale. Per ciascun tirocinante ospitato dall Azienda USL Roma/D viene predisposto un progetto formativo e/o di orientamento secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato n. 2), concordato da entrambi i responsabili contenente: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 4; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; e) il settore aziendale di inserimento. Il tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. Il Progetto formativo deve essere datato e sottoscritto, per l Azienda USL Roma/D, dal Tutor aziendale e dal soggetto proponente. Art. 10 Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a : - apporre la firma di presenza nell apposito registro; Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 11 di 13

12 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento; - seguire le indicazioni del Tutor aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; - rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all Azienda; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento di colore verde di dimensione 10x6 cm riportante la scritta TIROCINANTE con nome e cognome. Al termine del periodo formativo il tirocinante può essere richiesta una relazione sull attività svolta da consegnare al Responsabile aziendale del tirocinio. In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi dell Azienda ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, l Azienda medesima, tramite il Tutor di riferimento, potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore. Art. 11 Certificazioni Presso ciascuna Unità Operativa Complessa ospitante, ove non esista la Commissione Tecnica per orientamento e tirocinio professionale specifica, viene conservato il fascicolo personale del tirocinante composto da tutti i documenti significativi relativi alla sua attività nella Struttura stessa. Le certificazioni dell avvenuto regolare svolgimento del tirocinio predisposte e siglate dal Tutor aziendale su richiesta dell interessato, verranno rilasciate a firma del Direttore Generale dell Azienda o suo delegato, al termine del periodo di tirocinio purché l attività sia stata realmente e Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 12 di 13

13 regolarmente effettuata, tenendo conto degli obiettivi di tirocinio raggiunti e delle presenze risultanti dall apposito registro. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1 luglio Articolo 13 Disposizioni transitorie Sono consentite le prosecuzioni dei tirocini già intrapresi nonché l effettuazione di quelli già autorizzati, all entrata in vigore del presente Regolamento. Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall Azienda in contrasto con il presente regolamento. Rimangono in vigore, purché non in contrasto con il presente regolamento, le procedure in atto deliberate dall Azienda che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Tecniche per orientamento e tirocinio degli Psicologi e degli Assistenti Sociali in precedenza istituite, nonché i relativi regolamenti cui si rimanda per la specifica gestione operativa. Sede legale: via Casal Bernocchi, Roma C.F. - P.IVA Pagina 13 di 13

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