L IMPATTO DELLA CEDU SULL ORDINAMENTO ITALIANO (15 luglio 2016) PROF. CHIARA RAGNI
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1 L IMPATTO DELLA CEDU SULL ORDINAMENTO ITALIANO (15 luglio 2016) PROF. CHIARA RAGNI
2 4 novembre 1950 Roma, gli Stati del Consiglio d Europa adottano la Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ratificata in Italia con la legge ordinaria 4 agosto 1955 n. 848
3 QUALI SONO I DIRITTI PREVISTI DALLA CEDU? Tra gli altri: il diritto alla vita (art. 2); Il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3). V., da ultimo, CEDU, Cestaro c. Italia, 7 aprile il diritto ad un processo equo in materia civile e penale (art. 6); il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8); la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9); la libertà di espressione (art. 10); il diritto a disporre di un ricorso effettivo (art. 13); il diritto al rispetto dei propri beni (art. 1 Prot. 1); il diritto di votare e di presentarsi come candidati (art. 3 Prot. 1).
4 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CEDU La Cedu enuncia tutta una serie di diritti che lo Stato si impegna a garantire assumendo sia obblighi di carattere positivo che di carattere negativo. Garantisce gli individui che lamentino di avere subito una lesione di un proprio diritto la possibilità di presentare un ricorso davanti alla Corte europea per i diritti dell uomo (CtEDU), a condizione che: il diritto della cui violazione si tratta sia tra quelli compresi nella CEDU. l individuo sia sottoposto alla giurisdizione dello Stato cui è attribuita la violazione (art. 1 CEDU). siano stati previamente esauriti tutti i rimedi giurisdizionali interni (art. 35 comma 1 CEDU). il ricorso non sia identico ad altro ricorso già deciso dalla CtEDU. Spazio marchio Facoltà Piè di pagina: spazio libero per eventuale nome struttura
5 Previo esaurimento dei ricorsi interni Il soggetto deve avere esaurito, nello Stato in questione, tutti i ricorsi suscettibili di porre rimedio alla situazione denunciata (si tratta, nella maggior parte dei casi, di un azione dinanzi al tribunale competente, seguita all occorrenza da un appello e da un ricorso presso una giurisdizione superiore come la Corte suprema o la Corte costituzionale). L esercizio di questi ricorsi non è di per sé sufficiente: è necessario anche che il soggetto abbia puntualmente sollevato la violazione della Convenzione nell ambito dei suddetti ricorsi. A partire dalla data della decisione interna definitiva (in generale il giudizio pronunciato dall istanza giurisdizionale più alta in grado), decorre il termine di sei mesi (quattro quando entrerà in vigore il Protocollo 15 CEDU) per introdurre il ricorso. Una volta scaduto tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile dalla Corte.
6 OBBLIGHI DELLO STATO AI SENSI DELLA CEDU Dare attuazione ai diritti (OBBLIGHI POSITIVI) Introdurre nell ordinamento norme o adottare misure che vincolino l operatore giuridico interno al rispetto della CEDU e delle sentenze della CtEDU (art. 46 CEDU) Predisporre meccanismi interni di tutela dei diritti nel caso in cui se ne lamenti la violazione Astenersi dal violare i diritti (OBBLIGHI NEGATIVI) Astenersi dal porre in essere condotte o dall emettere leggi/norme che abbiano come effetto quello di violare i diritti Spazio marchio Facoltà Piè di pagina: spazio libero per eventuale nome struttura
7 OBBLIGHI NEGATIVI VS. OBBLIGHI POSITIVI Norme della CEDU che ad esempio rilevano ai fini della delimitazione di queste categorie di obblighi: - Art. 2, par. 1, Diritto alla vita: Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge Art. 3, Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti Norme che si applicano non solo nelle ipotesi di reati commessi da agenti pubblici e dunque riconducibili direttamente allo Stato (cd. applicazione verticale), ma anche a casi di violazione della vita o dell integrità fisica commesse da privati (cd. applicazione orizzontale), quando lo Stato non abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire lesioni al bene della vita e dell integrità fisica da parte di terzi (cd. obblighi positivi scaturenti dagli art. 2 e 3)
8 DIRITTI DELL INDIVIDUO VS. INTERESSI FONDAMENTALI ED IMPERATIVI DELLO STATO (TEORIA DEL MARGINE D APPREZZAMENTO) Diritti assoluti (es. diritto alla vita art. 2 CEDU) e diritti relativi (es. diritto alla vita familiare art. 8 CEDU). Per i secondi lo Stato gode di un margine di apprezzamento, nel determinare le modalità del loro godimento, qualora essi si pongano in contrasto con interessi fondamentali dello Stato nei casi previsti dalla Convenzione, ed occorra procedere a un bilanciamento tra diritto individuale ed esigenza pubblica imperativa. Limiti la condotta dello Stato deve essere proporzionata e necessaria rispetto all interesse che si vuole tutelare.
9 Attuazione in Italia: ratifica della CEDU mediante legge ordinaria QUALE RANGO NELLA GERARCHIA DELLE FONTI? E POSSIBILE ATTRIBUIRE ALLA CEDU RANGO COSTITUZIONALE? Spazio marchio Facoltà Piè di pagina: spazio libero per eventuale nome struttura
10 Quale posto per la CEDU nella gerarchia delle fonti? Non sono mancati, tuttavia, tentativi della dottrina tesi a riconoscere una valore costituzionale, o para-costituzionale, alla Convenzione, tale da rendere possibile la disapplicazione della norma difforme, attraverso l ancoraggio di diverse norme costituzionali, quali ad esempio: l art. 2, che impronta tutti i diritti tutelati dalla Costituzione ad un principio personalista, di valorizzazione dell individuo [Barbera], e che informa di sé l intero assetto istituzionale; l art. 10, c. 1, perché molte disposizioni della CEDU coinciderebbero in realtà con norme consuetudinarie internazionali, oggetto di adattamento automatico; l art. 11: soluzione già avvalorata per il Trattato CE, da taluni ritenuta applicabile a tutti i trattati, in primis quelli riguardanti la tutela dei diritti fondamentali, la cui tutela è sancita anche dal Trattato CE. l art. 117: l articolo è stato introdotto con la legge costituzionale n. 3 del Il ricorso alle legge ordinaria per la ratifica, a stretto rigore, dovrebbe far concludere nel senso del riconoscimento di un rango di fonte primaria al pari della legge che rinvia ad essa per la Convenzione.
11 COSA PREVEDE L ART. 117 COST.? «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». La norma NON disciplina la procedura di adattamento dell ordinamento italiano al diritto internazionale (gli obblighi internazionali vanno attuati attraverso i consueti processi di adattamento). La norma NON altera il valore formale delle norme di attuazione delle varie categorie di obblighi. Essa si limita a stabilire un meccanismo costituzionale di garanzia nei loro confronti. Essa PERO pone alla funzione legislativa il vincolo del rispetto degli obblighi internazionali.
12 QUALI DIFFERENZE RISPETTO AGLI ARTICOLI 10 E 11? GLI ARTICOLI 10 E 11 CONFERISCONO RANGO COSTITUZIONALE: Il primo alle norme di diritto internazionale consuetudinario Il secondo alle norme di diritto UE le quali, in forza del Trattato CE cui l Italia ha aderito, cedendo una parte della propria sovranità alla organizzazione con esso creata, godono di un PRIMATO sulle norme degli ordinamenti interni. CONSEGUENZA: In entrambi i casi il giudice nazionale disapplica la norma interna in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall Italia.
13 COSA ACCADE NEL CASO DELLA CEDU? Può essere considerata al pari delle norme UE dopo i Trattato di Lisbona? No perché La Convenzione EDU,, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri (CORTRE COST. N. 348/2007).
14 PUO ESSERE CONSIDERATA ESPRESSIONE DI NORME CONSUETUDINARIE? L art. 10, con l'espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l'adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell'ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano pertanto dalla portata normativa del suddetto art. 10 (CORTE COST. N. 348/2007).
15 CORTE COST.: SENTENZE 348 E 349 DEL 2007 QUALE CONCLUSIONE? «il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi».
16 GLI SVILUPPI SUCCESSIVI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ITALIANA sentenza n. 80 del 2011 confermativa delle sentenze «gemelle»; la Corte nega che, allo stato, le innovazioni recate dal trattato di Lisbona [art. 6, TUE] abbiano comportato un mutamento nella collocazione delle disposizioni CEDU nel sistema delle fonti.... l ordinamento comunitario configura una «realtà giuridica, funzionale e istituzionale» differenziata dal sistema CEDU Per la Corte costituzionale italiana, la situazione anteriore al Trattato di Lisbona non è mutata neppure per il fatto che la Carta di Nizza ha ormai lo «stesso valore giuridico dei Trattati» (art. 6 TUE, paragrafo 1, primo comma) e che l art. 52, paragrafo 3, primo periodo, della suddetta Carta, preveda una clausola di equivalenza fra i diritti da essa previsti e «quelli corrispondenti garantiti» dalla CEDU. [Negli stessi termini: n. 113, 236, 303 del 2011, 78 e 230 del 2012].
17 ESECUZIONE DELLE SENTENZE CEDU NELL ORDINAMENTO NAZIONALE L art. 46 CEDU impegna gli Stati contraenti a «conformarsi alle sentenze definitive della Corte [EDU] sulle controversie di cui sono parti». La Corte è tenuta ad applicare il diritto CEDU nell interpretazione che ne ha dato la Corte EDU, ma con un «margine di apprezzamento e di adeguamento che nel rispetto della sostanza della giurisprudenza di Strasburgo le consenta comunque di tenere conto delle peculiarità dell ordinamento in cui l interpretazione della Corte europea è destinata ad inserirsi» (sentenze n. 230 del 2012, 236 e 303 del 2011, 311 del 2009).
18 Corte cost. n. 49/2015: l obbligo di conformarsi alla giurisprudenza consolidata 7. Questa Corte ha già precisato, e qui ribadisce, che il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente» (sentenze n. 236 del 2011 e n. 311 del 2009), «in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza» (sentenza n. 311 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 303 del 2011), fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro (sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009). È, pertanto, solo un diritto consolidato, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo. La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell ambito di quest ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well-established caselaw» che «normally means case-law which has been consistently applied
19 Segue Solo nel caso in cui si trovi in presenza di un diritto consolidato o di una sentenza pilota, il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di «ogni strumento ermeneutico a sua disposizione», ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all incidente di legittimità costituzionale (sentenza n. 80 del 2011). Quest ultimo assumerà di conseguenza, e in linea di massima, quale norma interposta il risultato oramai stabilizzatosi della giurisprudenza europea, dalla quale questa Corte ha infatti ripetutamente affermato di non poter «prescindere» (ex plurimis, sentenza n. 303 del 2011),
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