I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)
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1 Ordinanza d esecuzione del decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali del 12 aprile 1957 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 del decreto del Consiglio federale del 12 aprile ) concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali (detto qui di seguito «decreto»), ordina: I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D) Art. 1 1 L ufficiale del registro, come gli è notificata una deliberazione di trasferimento della sede, accerta se siano adempiute le condizioni previste nel decreto e nella presente ordinanza. Esso dichiara ricevuta della notificazione e, se si tratta di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale iscritta nel registro di commercio, ne dà comunicazione all ufficiale del registro di commercio del luogo nel quale essa ha la sede in quel momento. Quest ultimo opera in conformità del capoverso 3 dell articolo 8 della presente ordinanza. 2 Ogni ufficiale del registro di commercio tiene un indice alfabetico delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali che gli hanno notificato la deliberazione di trasferire la sede nel suo distretto. Esso stabilisce per ogni caso un inserto contenente i documenti giustificativi. L indice e gli inserti non possono essere pubblicati prima che il trasferimento sia divenuto efficace. 3 Divenuto efficace il trasferimento della sede, le iscrizioni sono fatte direttamente nel registro principale e, se possibile, pubblicate. RU ) RS
2 Difesa economica B. Trasferimento della sede a un luogo scelto all estero o a un luogo nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero (art. 4 cpv. 2 a 6 D) 1. Norme di procedura per l Ufficio federale del registro di commercio Art. 2 1 L Ufficio federale del registro di commercio, come a esso è notificata una deliberazione di trasferimento della sede, accerta se siano adempiute le condizioni previste nel decreto e nella presente ordinanza. Esso dichiara ricevuta della notificazione e, se si tratta di persona giuridica, società di persone o ditta individuale iscritta nel registro di commercio, ne dà comunicazione all ufficiale del registro di commercio del luogo nel quale essa ha la sede in quel momento. Quest ultimo opera in conformità del capoverso 3 dell articolo 8 della presente ordinanza. 2 L Ufficio federale iscrive la persona giuridica, la società di persone o la ditta individuale in un registro speciale. Tale registro è tenuto in forma tabellare analogamente al registro principale degli uffici cantonali. 3 L Ufficio federale tiene un indice alfabetico delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali che ad esso hanno notificato la deliberazione di trasferire la sede in un luogo scelto all estero o in un luogo nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero oppure di combinare tali due possibilità. Esso stabilisce per ogni caso un inserto contenente i documenti giustificativi. 4 Nel caso di trasferimento della sede a un luogo scelto all estero, una copia dell iscrizione, corredata, ove trattisi di persona giuridica, d un esemplare autenticato dello statuto (ove sia il caso, della legge o dell atto costitutivo) è trasmessa senz indugio alla rappresentanza diplomatica o consolare competente. Secondo le circostanze, l Ufficio federale può limitarsi a trasmettere dei microfilmi. 5 Il registro speciale, l indice e gli inserti non possono essere pubblicati prima che il trasferimento della sede sia divenuto efficace. In tale caso, le iscrizioni sono, se possibile, pubblicate. 2. Norme di procedura per le rappresentanze diplomatiche e consolari Art. 3 1 Ogni rappresentanza diplomatica o consolare tiene un indice alfabetico delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali la cui deliberazione di trasferimento della sede nella sua circoscrizione è stata ad essa comunicata dall Ufficio federale, come anche di quelle che alla medesima hanno notificato direttamente, in virtù del capoverso 6 dell articolo 4 del decreto del 12 aprile ), una tale deliberazione. Essa stabilisce per ogni caso un inserto contenente i documenti giustificativi. 1) RS
3 Protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali OE Come il trasferimento della sede è divenuto efficace, le copie di iscrizioni, trasmesse dall Ufficio federale, sono raccolte in un registro speciale identico a quello tenuto dal medesimo. 3 La rappresentanza diplomatica o consolare, quando ad essa è notificata direttamente una deliberazione di trasferimento della sede, accerta se siano adempiute le condizioni previste nel decreto e nella presente ordinanza. Essa dichiara ricevuta della notificazione e, se si tratta di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale iscritta nel registro di commercio, ne dà comunicazione, se possibile, all Ufficio del registro di commercio del luogo nel quale essa ha la sede in quel momento; quest ultimo opera in conformità del capoverso 3 dell articolo 8 della presente ordinanza. La rappresentanza diplomatica o consolare iscrive poi la persona giuridica, società di persone o ditta individuale nel registro speciale. 4 Il registro speciale, l indice e gli inserti non possono essere pubblicati prima che il trasferimento della sede sia divenuto efficace. C. Deliberazioni che mutano o revocano una precedente risoluzione di trasferimento della sede (art. 4 cpv. 4 D) 1. Deliberazione che muta una risoluzione precedente Art. 4 1 Ogni deliberazione che muta una risoluzione precedente di trasferimento della sede dev essere parimente notificata, se possibile, all Ufficio del registro di commercio (oppure alla rappresentanza diplomatica o consolare) competente rispetto alla vecchia sede. 2 Quest ultimo annulla l inserto e, ove sia già stata operata, cancella l iscrizione dal registro principale o da quello speciale. 2. Deliberazione che revoca una risoluzione precedente Art. 5 1 Ogni deliberazione che revoca una risoluzione precedente di trasferimento della sede dev essere comunicata immediatamente all Ufficio del registro di commercio (oppure, in suo luogo, alla rappresentanza diplomatica o consolare) al quale era stata notificata quella risoluzione. 2 Tale Ufficio annulla l inserto e, ove sia già stata operata, cancella l iscrizione dal registro speciale. Esso comunica la deliberazione all ufficiale del registro di commercio del luogo nel quale si trova in quel momento la sede. Quest ultimo opera in conformità del capoverso 2 dell articolo 8 della presente ordinanza. 3
4 Difesa economica D. Modificazione dell iscrizione (art. 9 D) 1. Prima della data nella quale è divenuto efficace il trasferimento della sede Art. 6 1 Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali devono notificare, per l iscrizione, all Ufficio cantonale o federale del registro di commercio cui fu notificata la deliberazione di trasferimento della sede, ogni modificazione dei fatti iscritti e ogni nuovo fatto che secondo il diritto comune devono essere iscritti. Se la deliberazione di trasferimento della sede è stata notificata direttamente in virtù del capoverso 6 dell articolo 4 del decreto a una rappresentanza diplomatica o consolare, la notificazione va fatta alla medesima. 2 La notificazione concernente modificazioni o complementi dev essere corredata di un estratto del registro di commercio (estratto del registro principale) della sede in quel momento, quando la persona giuridica, la società di persone o la ditta individuale è già iscritta in tale registro; se si tratta di modificazione dello statuto, alla notificazione devono essere allegate due copie autenticate dello statuto riveduto. 3 L inserto e, ove sia il caso, l iscrizione nel registro speciale sono completati senza indugio. 2. Dopo la data nella quale è divenuto efficace il trasferimento della sede Art. 7 1 Divenuto efficace il trasferimento della sede, le modificazioni devono essere notificate secondo il diritto comune, eccetto che nel decreto non sia disposto altrimenti. 2 Nel caso di trasferimento della sede in Svizzera, esse sono fatte nel registro principale e, se possibile, pubblicate. 3 Nel caso di trasferimento della sede all estero, la rappresentanza diplomatica o consolare, nella cui circoscrizione si trova la nuova sede, è competente a eseguire l iscrizione delle modificazioni o dei complementi. E. Cancellazione della sede precedente dal registro Art. 8 1 Ogni ufficiale del registro di commercio tiene un indice alfabetico delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali iscritte nel suo registro le quali hanno deliberato di trasferire la sede a un luogo scelto nella Svizzera o all estero oppure al luogo nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero. Tale indice non è pubblico. 2 L ufficiale del registro di commercio che in virtù del capoverso 2 dell articolo 5 della presente ordinanza riceve la notificazione d una deliberazione che revoca una risoluzione precedente di trasferimento della sede cancella dal suo indice la persona giuridica, la società di persone o la ditta individuale. 4
5 Protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali OE Divenuta efficace la deliberazione di trasferimento della sede, la vecchia sede è soppressa di diritto (art. 11 cpv. 1 del D) e l iscrizione è cancellata d ufficio direttamente dal registro principale. II. Disposizioni finali Art. 9 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 maggio L Ufficio federale di giustizia 1) del Dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato di eseguirla. 1) Nuova denominazione giusta l art. 1 del DCF del 23 apr concernente l adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). 5
6 Difesa economica 6
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