I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D)"

Transcript

1 Ordinanza d esecuzione del decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali del 12 aprile 1957 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 20 del decreto del Consiglio federale del 12 aprile ) concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali (detto qui di seguito «decreto»), ordina: I. Procedura d iscrizione nel registro di commercio A. Trasferimento della sede a un luogo scelto nella Svizzera (art. 4 cpv. 1 D) Art. 1 1 L ufficiale del registro, come gli è notificata una deliberazione di trasferimento della sede, accerta se siano adempiute le condizioni previste nel decreto e nella presente ordinanza. Esso dichiara ricevuta della notificazione e, se si tratta di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale iscritta nel registro di commercio, ne dà comunicazione all ufficiale del registro di commercio del luogo nel quale essa ha la sede in quel momento. Quest ultimo opera in conformità del capoverso 3 dell articolo 8 della presente ordinanza. 2 Ogni ufficiale del registro di commercio tiene un indice alfabetico delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali che gli hanno notificato la deliberazione di trasferire la sede nel suo distretto. Esso stabilisce per ogni caso un inserto contenente i documenti giustificativi. L indice e gli inserti non possono essere pubblicati prima che il trasferimento sia divenuto efficace. 3 Divenuto efficace il trasferimento della sede, le iscrizioni sono fatte direttamente nel registro principale e, se possibile, pubblicate. RU ) RS

2 Difesa economica B. Trasferimento della sede a un luogo scelto all estero o a un luogo nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero (art. 4 cpv. 2 a 6 D) 1. Norme di procedura per l Ufficio federale del registro di commercio Art. 2 1 L Ufficio federale del registro di commercio, come a esso è notificata una deliberazione di trasferimento della sede, accerta se siano adempiute le condizioni previste nel decreto e nella presente ordinanza. Esso dichiara ricevuta della notificazione e, se si tratta di persona giuridica, società di persone o ditta individuale iscritta nel registro di commercio, ne dà comunicazione all ufficiale del registro di commercio del luogo nel quale essa ha la sede in quel momento. Quest ultimo opera in conformità del capoverso 3 dell articolo 8 della presente ordinanza. 2 L Ufficio federale iscrive la persona giuridica, la società di persone o la ditta individuale in un registro speciale. Tale registro è tenuto in forma tabellare analogamente al registro principale degli uffici cantonali. 3 L Ufficio federale tiene un indice alfabetico delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali che ad esso hanno notificato la deliberazione di trasferire la sede in un luogo scelto all estero o in un luogo nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero oppure di combinare tali due possibilità. Esso stabilisce per ogni caso un inserto contenente i documenti giustificativi. 4 Nel caso di trasferimento della sede a un luogo scelto all estero, una copia dell iscrizione, corredata, ove trattisi di persona giuridica, d un esemplare autenticato dello statuto (ove sia il caso, della legge o dell atto costitutivo) è trasmessa senz indugio alla rappresentanza diplomatica o consolare competente. Secondo le circostanze, l Ufficio federale può limitarsi a trasmettere dei microfilmi. 5 Il registro speciale, l indice e gli inserti non possono essere pubblicati prima che il trasferimento della sede sia divenuto efficace. In tale caso, le iscrizioni sono, se possibile, pubblicate. 2. Norme di procedura per le rappresentanze diplomatiche e consolari Art. 3 1 Ogni rappresentanza diplomatica o consolare tiene un indice alfabetico delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali la cui deliberazione di trasferimento della sede nella sua circoscrizione è stata ad essa comunicata dall Ufficio federale, come anche di quelle che alla medesima hanno notificato direttamente, in virtù del capoverso 6 dell articolo 4 del decreto del 12 aprile ), una tale deliberazione. Essa stabilisce per ogni caso un inserto contenente i documenti giustificativi. 1) RS

3 Protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali OE Come il trasferimento della sede è divenuto efficace, le copie di iscrizioni, trasmesse dall Ufficio federale, sono raccolte in un registro speciale identico a quello tenuto dal medesimo. 3 La rappresentanza diplomatica o consolare, quando ad essa è notificata direttamente una deliberazione di trasferimento della sede, accerta se siano adempiute le condizioni previste nel decreto e nella presente ordinanza. Essa dichiara ricevuta della notificazione e, se si tratta di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale iscritta nel registro di commercio, ne dà comunicazione, se possibile, all Ufficio del registro di commercio del luogo nel quale essa ha la sede in quel momento; quest ultimo opera in conformità del capoverso 3 dell articolo 8 della presente ordinanza. La rappresentanza diplomatica o consolare iscrive poi la persona giuridica, società di persone o ditta individuale nel registro speciale. 4 Il registro speciale, l indice e gli inserti non possono essere pubblicati prima che il trasferimento della sede sia divenuto efficace. C. Deliberazioni che mutano o revocano una precedente risoluzione di trasferimento della sede (art. 4 cpv. 4 D) 1. Deliberazione che muta una risoluzione precedente Art. 4 1 Ogni deliberazione che muta una risoluzione precedente di trasferimento della sede dev essere parimente notificata, se possibile, all Ufficio del registro di commercio (oppure alla rappresentanza diplomatica o consolare) competente rispetto alla vecchia sede. 2 Quest ultimo annulla l inserto e, ove sia già stata operata, cancella l iscrizione dal registro principale o da quello speciale. 2. Deliberazione che revoca una risoluzione precedente Art. 5 1 Ogni deliberazione che revoca una risoluzione precedente di trasferimento della sede dev essere comunicata immediatamente all Ufficio del registro di commercio (oppure, in suo luogo, alla rappresentanza diplomatica o consolare) al quale era stata notificata quella risoluzione. 2 Tale Ufficio annulla l inserto e, ove sia già stata operata, cancella l iscrizione dal registro speciale. Esso comunica la deliberazione all ufficiale del registro di commercio del luogo nel quale si trova in quel momento la sede. Quest ultimo opera in conformità del capoverso 2 dell articolo 8 della presente ordinanza. 3

4 Difesa economica D. Modificazione dell iscrizione (art. 9 D) 1. Prima della data nella quale è divenuto efficace il trasferimento della sede Art. 6 1 Le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali devono notificare, per l iscrizione, all Ufficio cantonale o federale del registro di commercio cui fu notificata la deliberazione di trasferimento della sede, ogni modificazione dei fatti iscritti e ogni nuovo fatto che secondo il diritto comune devono essere iscritti. Se la deliberazione di trasferimento della sede è stata notificata direttamente in virtù del capoverso 6 dell articolo 4 del decreto a una rappresentanza diplomatica o consolare, la notificazione va fatta alla medesima. 2 La notificazione concernente modificazioni o complementi dev essere corredata di un estratto del registro di commercio (estratto del registro principale) della sede in quel momento, quando la persona giuridica, la società di persone o la ditta individuale è già iscritta in tale registro; se si tratta di modificazione dello statuto, alla notificazione devono essere allegate due copie autenticate dello statuto riveduto. 3 L inserto e, ove sia il caso, l iscrizione nel registro speciale sono completati senza indugio. 2. Dopo la data nella quale è divenuto efficace il trasferimento della sede Art. 7 1 Divenuto efficace il trasferimento della sede, le modificazioni devono essere notificate secondo il diritto comune, eccetto che nel decreto non sia disposto altrimenti. 2 Nel caso di trasferimento della sede in Svizzera, esse sono fatte nel registro principale e, se possibile, pubblicate. 3 Nel caso di trasferimento della sede all estero, la rappresentanza diplomatica o consolare, nella cui circoscrizione si trova la nuova sede, è competente a eseguire l iscrizione delle modificazioni o dei complementi. E. Cancellazione della sede precedente dal registro Art. 8 1 Ogni ufficiale del registro di commercio tiene un indice alfabetico delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali iscritte nel suo registro le quali hanno deliberato di trasferire la sede a un luogo scelto nella Svizzera o all estero oppure al luogo nel quale avrà sede il Governo costituzionale svizzero. Tale indice non è pubblico. 2 L ufficiale del registro di commercio che in virtù del capoverso 2 dell articolo 5 della presente ordinanza riceve la notificazione d una deliberazione che revoca una risoluzione precedente di trasferimento della sede cancella dal suo indice la persona giuridica, la società di persone o la ditta individuale. 4

5 Protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali OE Divenuta efficace la deliberazione di trasferimento della sede, la vecchia sede è soppressa di diritto (art. 11 cpv. 1 del D) e l iscrizione è cancellata d ufficio direttamente dal registro principale. II. Disposizioni finali Art. 9 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 maggio L Ufficio federale di giustizia 1) del Dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato di eseguirla. 1) Nuova denominazione giusta l art. 1 del DCF del 23 apr concernente l adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). 5

6 Difesa economica 6

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo

Dettagli

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile Traduzione 1 Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile 0.211.112.12 Conchiusa a Lussemburgo il 26 settembre 1957 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 1

Decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 1 Decreto del Consiglio federale concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 1 531.54 del 12 aprile 1957 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Decreto del Consiglio federale

Decreto del Consiglio federale Decreto del Consiglio federale concernente l esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d imposte sul

Dettagli

Accordo

Accordo Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli

Dettagli

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 221.411.1 del 3 dicembre 1954 (Stato 1 giugno 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima del 14 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 della legge federale del 23 settembre 1953 1 sulla navigazione marittima

Dettagli

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sul Consiglio della magistratura Legge federale sul Consiglio della magistratura (LCM) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 169 capoverso 1 e 191a della Costituzione federale 1 ; visto il

Dettagli

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1 221.411.1 del 3 dicembre 1954 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929 e 936 del Codice delle obbligazioni

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1

Dettagli

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato 425.1 del 6 ottobre 1978 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 sexies della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) 910.12 del 28 maggio 1997 (Stato

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione

Dettagli

Revoca della dichiarazione di scomparsa

Revoca della dichiarazione di scomparsa Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Revoca della dichiarazione

Dettagli

Spiegazione delle note

Spiegazione delle note A. Regole generali Le note per casi identici sono uniformi. La prima nota non numerata di un atto normativo ne indica la fonte (CS 1 a 14 oppure RU 1948 e annate successive). Se nella CS l atto fu riprodotto

Dettagli

Ordinanza sul registro di commercio

Ordinanza sul registro di commercio Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Modifica del 21 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 giugno 1937 1 sul registro di commercio è modificata come segue: Ingresso

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sull assicurazione militare Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998) Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura (OA Fam) 1 836.11 dell 11 novembre 1952 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e adozione. (OAMin) Modifica del 0 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 ottobre 977 sull accoglimento di minori a scopo

Dettagli

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto di revoca) Progetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della

Dettagli

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert) 784.103 del 12 aprile 2000 (Stato 23 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28, 62 e 64 della legge federale del 30

Dettagli

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali

Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Traduzione 1 0.211.112.13 Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere i riconoscimenti di figli naturali Conchiusa a Roma il 14 settembre 1961 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) del 19 settembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 387 capoverso 1 lettere a, b ed e del Codice penale 1 (CP); visti

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) Modifica del 10 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sull accoglimento

Dettagli

Spiegazione delle note

Spiegazione delle note A. Regole generali Le note per casi identici sono uniformi. La prima nota non numerata di un atto normativo ne indica la fonte (CS 1 a 14 oppure RU 1948 e annate successive). Se nella CS l atto fu riprodotto

Dettagli

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta 70.550 Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta in virtù dell art., art. 4, art. 85 cpv., art. 89, art. 9 cpv. 5, art. 0, art. 0 cpv. 4, art. 04, art. 09 cpv. 3, art. cpv.,

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3

Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 Traduzione 1 Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni 2 3 0.211.231.01 Conchiusa all Aia il 5 ottobre 1961 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio

Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio Legge federale relativa all Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR) 641.91 del 17 dicembre 2004 (Stato 1 febbraio 2013) L Assemblea federale

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998) Traduzione 1 0.831.109.691.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Confederazione Svizzera e di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia Concluso

Dettagli

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

A. Parte generale Cittadino all estero

A. Parte generale Cittadino all estero A. Parte generale 25 4. Cittadino all estero 26 Cittadino all estero Introduzione Il 1. novembre 2015 sono entrate in vigore la legge federale concernente le persone e le istituzioni svizzere all estero

Dettagli

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio

Dettagli

Deposito dell atto di trasferimento di quota di srl (2470 c.c.)

Deposito dell atto di trasferimento di quota di srl (2470 c.c.) Deposito dell atto di trasferimento di quota di srl (2470 c.c.) Il notaio autenticante 30 giorni OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: deposito (per l iscrizione) dell atto di cessione di quote. NOTA IMPORTANTE: se

Dettagli

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2007 concernente le informazioni riguardo all'abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all'obbligo di notificazione (Circ.

Dettagli

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010) Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudicidel Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla

Dettagli

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione

Dettagli

Decreto federale Disegno

Decreto federale Disegno Decreto federale Disegno che approva la trasposizione dello scambio di note fra la Svizzera e l UE concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici

Dettagli

ottobre 2009 ISTITUZIONI

ottobre 2009 ISTITUZIONI 6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre

Dettagli

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1

Dettagli

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria Traduzione 1 Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria 0.274.137 Concluso a Strasburgo il 27 gennaio 1977 Approvato dall Assemblea federale il 9 giugno 1994 2 Istrumento

Dettagli

Dichiarazione di scomparsa

Dichiarazione di scomparsa Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione Dichiarazione di

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui revisori del 22 agosto

Dettagli

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale

Dettagli

823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

823.114 Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (Ordinanza COLSTA) del 1 novembre 2006 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

Regolamento interno della Commissione della concorrenza Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo

Dettagli

richiesta, dal quale è possibile identificare la cittadinanza, fra cui segnatamente:

richiesta, dal quale è possibile identificare la cittadinanza, fra cui segnatamente: Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla circolazione delle persone Il Consiglio federale della Confederazione

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (CC) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 2003 1 ; visto il

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente

Dettagli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,

Dettagli

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio

Dettagli

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale

Dettagli

Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all asilo

Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all asilo 1 04-08-01 Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all asilo La presente circolare è stata emanata d'intesa con il comitato della Conferenza delle autorità

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 16 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 15 novembre 2007 La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia

Dettagli

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera Traduzione 1 0.946.293.492.1 Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera (Stato 1 giugno 2013) Gli accordi commerciali

Dettagli

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media

Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media Ordinanza sull accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull autorizzazione d accesso al Centro media (OAGio) del 30 novembre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) 510.626 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni

Dettagli

Legge federale sulla procedura penale

Legge federale sulla procedura penale Termine di referendum: 20 aprile 2000 Legge federale sulla procedura penale Modifica del 22 dicembre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del

Dettagli

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della

Dettagli

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 RS 0.351.1; RU1967 871 I Modifica della riserva svizzera 1 Svizzera Riserva La riserva formulata in virtù del decreto

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali 510.622.1 del 24 maggio 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007

Dettagli

Testo ddl. Art. 1 Finalità e oggetto

Testo ddl. Art. 1 Finalità e oggetto Disegno di legge concernente Disciplina per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private. Testo ddl Art. 1 Finalità e oggetto 1. La presente legge disciplina, ai sensi

Dettagli

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro Ordinanza dell Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici) 1 del 13 dicembre

Dettagli

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali del 12 giugno 1998 (Stato 24 giugno 2003) Il Dipartimento federale

Dettagli

Cambiamento del nome

Cambiamento del nome Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Cambiamento del nome in seguito

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein Traduzione 1 0.142.115.142 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri

Dettagli

Istruzione numero 3 dell Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (precetto esecutivo 2016 e altri formulari)

Istruzione numero 3 dell Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (precetto esecutivo 2016 e altri formulari) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento Istruzione numero 3 dell Alta

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) 172.042.110 del 27 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 48 capoverso 4 del Codice civile 1 (CC);

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 27 marzo 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 16 cpv. 7 e 8 7

Dettagli

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina: Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale nell allegato 1 alla legge sulla tariffa delle dogane e la modifica ad altri atti normativi in relazione ai cereali del 26 ottobre 2011 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull abilitazione al PF di Zurigo) del 2 giugno 2004 (Stato 1 agosto 2008) La direzione del PF di Zurigo, visto l articolo 10 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers) Modifica del 7 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 sulla protezione dei

Dettagli