1 Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione infortuni individuale, Edizione V 01
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1 1 Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione infortuni individuale, Edizione V 01 A A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 B B 1 B 2 B 3 B 4 B 4.1 B 4.2 Disposizioni generali Identità dell'assicuratore Basi contrattuali Definizioni concettuali Persone assicurate Durata del contratto, sospensione e disdetta alla scadenza del contratto Uscita da una ditta affiliata Comunicazioni alla Compagnia Foro competente e diritto applicabile Estensione della copertura Rischi e prestazioni assicurati Limitazioni dell estensione della copertura Validità territoriale Copertura assicurativa Inizio Fine C C 2 C 2.1 C 2.2 C 2.3 C 2.4 C 2.5 C 2.6 C 3 C 3.1 C 4 C 5 C 6 C 7 Prestazioni Invalidità d'invalidità d'invalidità Calcolo capitale d'invalidità Trasformazione del capitale d'invalidità in pagamento di rendite Prestazioni in caso di deformazioni estetiche Pagamento delle prestazioni Decesso causato da infortunio della persona assicurata Decesso causato da infortunio del figlio assicurato Esonero dal pagamento dei premi Influsso di malattie ed infermità Cagionamento intenzionale Cessione costituzione in pegno di diritti C C 1 C 1.1 C 1.2 C 1.3 C 1.4 C 1.5 C 1.6 Prestazioni Spese di cura Prestazioni Casa di cura e ospedale Spese di cura a complemento della Cassa malati (LAMal) Spese di cura a complemento dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF Terzi responsabili Concorso di diverse assicurazioni D D 1 D 2 E E 1 E 2 Caso d'assicurazione Obblighi Disdetta in caso di evento assicurato Premio Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora Adeguamento del premio Compagnia d'assicurazioni Edizione V 01 Pagina 1/6
2 A. Disposizioni generali Per consentire una più facile lettura delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile. A 1 Identità dell'assicuratore L assicuratore è la Compagnia d Assicurazioni Nazionale Svizzera (di seguito Compagnia ), una società anonima di diritto svizzero con sede a Steinengraben 41, 4003 Basilea. L agenzia competente per il singolo contratto figura sulla proposta, sulla polizza o su eventuali aggiunte. A 2 Basi contrattuali Costituiscono le basi del contratto d'assicurazione: Il vostro contratto d'assicurazione; la vostra polizza; le presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA); le restanti dichiarazioni scritte dello stipulante in qualità di persona assicurata nei confronti della Compagnia e dei medici incaricati di effettuare gli esami necessari; eventuali aggiunte nonché in forma sussidiaria le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). A 3 Definizioni concettuali Nell'ambito del contratto sono ritenuti Infortunio l azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano dovuta ad un fattore esterno straordinario. Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all infortunio, anche se non dovute ad un fattore esterno straordinario: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti o lesioni del timpano. Non costituiscono una lesione corporale ai sensi del capoverso precedente i danni non imputabili all infortunio causati alle strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. Malattia l'alterazione della salute constatata da un medico e non influenzata dalla volontà della persona assicurata, che richiede un trattamento medico e non va attribuita a un infortunio o alle sue conseguenze. Medico il medico in possesso del diploma federale oppure di un certificato scientifico di capacità estero, autorizzato a praticare la professione. Caso d'assicurazione l'evento da cui scaturisce l'obbligo di fornire prestazioni da parte della Compagnia, attribuile ad un infortunio assicurato. A 4 Persone assicurate È possibile assicurare i collaboratori e i loro familiari delle ditte affiliate delle seguenti associazioni e imprese: Unione dei trasporti pubblici (UTP); Funivie svizzere (FUS); Associazione delle aziende svizzere di navigazione (AASN); Unifun; Unione per l'assicurazione d'imprese svizzere di trasporto (UAIT). Sono considerati familiari coloro che vivono nella stessa economia domestica con la persona assicurata: coniuge risp. partner registrato; figli fino a 18 anni; figli fino a 25 anni, purché questi si trovino ancora nella prima formazione professionale (apprendistato o studio); partner conviventi. Le persone assicurate sono elencate nella polizza. A 5 Durata del contratto, sospensione e disdetta alla scadenza del contratto Il contratto viene stipulato per un anno. Si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per iscritto almeno 3 mesi prima della sua scadenza. La disdetta è valida se perviene alla Compagnia al più tardi il giorno che precede l'inizio del periodo di tre mesi.. Il contratto per i figli si estingue alla fine dell'anno d'assicurazione in cui questi compiono il 18 anno di vita. Dietro pagamento del premio tariffario per adulti, l'assicurazione può essere prorogata fino al termine della formazione, tuttavia al massimo entro la fine dell'anno d'assicurazione in cui il figlio ha compiuto il 25 anno di vita. Se la Compagnia continua ad addebitare i premi e questi vengono pagati dallo stipulante, l'assicurazione sarà considerata tacitamente rinnovata per un altro anno. Il contratto non può essere sospeso. A 6 Uscita da una ditta affiliata Se lo stipulante lascia una delle ditte affiliate, secondo la disposizione delle persone assicurate, l'assicurazione continua a sussistere alle condizioni vigenti. Essa cesserà tuttavia automaticamente al 31 dicembre dell'anno civile in cui lo stipulante lascia la ditta. Lo stipulante deve notificare immediatamente alla Compagnia la sua uscita dalla ditta affiliata. A 7 Comunicazioni alla Compagnia Per essere legalmente valide, le comunicazioni alla Compagnia imposte allo stipulante, agli assicurati o agli aventi diritto dal contratto devono essere fatte alla direzione della Compagnia o all'agenzia designata nella polizza. A 8 Foro competente e diritto applicabile Si riconosce come foro competente esclusivamente il domicilio svizzero dello stipulante, della persona assicurata o dell avente diritto o la sede della Compagnia. Il presente contratto e quindi la presente assicurazione sono retti esclusivamente dal diritto svizzero, ad eccezione del diritto di collisione. Compagnia d'assicurazioni Edizione V 01 Pagina 2/6
3 B Estensione della copertura B 1 Rischi e prestazioni assicurati È possibile assicurare i seguenti tipi di prestazioni a seguito di un infortunio della persona assicurata: spese di cura a complementeo della LAINF o della LAMal invalidità Decesso I tipi di prestazione assicurati sono elencati nella polizza. B 2 Limitazioni dell estensione della copertura Nessuna prestazione viene corrisposta in caso di infortuni: 1. in seguito a eventi bellici e attacchi terroristici in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, all'estero, a meno che l'infortunio non sopravvenga entro un periodo di 14 giorni susseguenti alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui la persona assicurata soggiorna e che sia sorpresa dallo scoppio di tali eventi; 2. in seguito alla partecipazione al servizio militare all'estero; 3. in seguito alla partecipazione di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per reprimerli, a meno che l'assicurato provi in modo attendibile che non vi ha preso parte in modo attivo o come agitatore accanto ai fautori di tali agitazioni; 4. in seguito all'esercizio intenzionale di un crimine o di un reato; 5. in seguito a risse e baruffe 6. in seguito alla partecipazione ad atti di guerra, di terrorismo o di banditismo 7. in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein; 8. in seguito agli effetti causati da radiazioni ionizzanti (danni nucleari) nella misura in cui ne debba rispondere la Confederazione o il proprietario dell'impianto nucleare, risp. il titolare di un'autorizzazione per il trasporto di materiale nucleare in base alla legislazione sulla responsabilità civile in merito all'energia nucleare.; 9. che sono stati arrecati intenzionalmente nonché in caso di suicidio, automutilazione o il loro tentativo, tranne nel caso in cui la persona assicurata al momento dell'atto era del tutto incapace di agire ragionevolmente; 10. in seguito all'utilizzo di aeromobili e in caso di lanci con il paracadute, se la persona assicurata ha intenzionalmente contravvenuto alle prescrizioni di legge o non possiede i certificati e le autorizzazioni necessari 11. in seguito alla partecipazione a gare di velocità con veicoli a motore o imbarcazioni a motore nonché durante le corse di allenamento su percorso di gara; 12. in seguito all'uso intenzionale senza motivi medici di medicinali, droghe e sostanze chimiche; 13. in seguito ad interventi sul proprio corpo, eseguiti dalla stessa persona assicurata o da terzi dietro sua richiesta. Fra questi rientrano anche misure profilattiche, diagnostiche o terapeutiche mediche (narcosi, iniezioni, raggi, interventi chirurgici, ecc.), nella misura in cui non sono necessarie a causa di un infortunio assicurato. B 3 Validità territoriale L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa si estingue se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) oppure alla scadenza dell'anno d'assicurazione in cui avviene tale trasferimento. Durante i viaggi e i soggiorni transitori all'infuori del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio, l'assicurazione conserva la propria validità, tuttavia solo per la durata di 12 mesi a partire dal giorno dell'attraversamento del confine. Alla scadenza di questo periodo l'assicurazione sarà sospesa B 4 Copertura assicurativa B 4.1 Inizio La copertura assicurativa ha effetto dalla data indicata nella polizza. B 4.2 Fine La copertura assicurativa cessa alla scadenza, con la sospensione o con l'annullamento del presente contratto; con il trasferimento del domicilio permanente all'estero e quindi con la scadenza dell'anno assicurativo durante il quale è avvenuto il cambio di domicilio. Costituisce eccezione il trasferimento del proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein; con il decesso della persona assicurata.. C Prestazioni C 1 Spese di cura C 1.1 Prestazioni La Compagnia si assume i seguenti costi per infortunio nella misura in cui essi eccedono le prestazioni legali derivanti dalla LAINF o dalla LAMal e si sono prodotti nell'arco di cinque anni dal giorno dell'infortunio: le spese necessarie per i trattamenti medici applicati o prescritti da un medico o dentista che è in possesso di un diploma federale come pure le spese ospedaliere nella classe o- spedaliera convenuta e quelle per il trattamento, soggiorno e vitto in occasione di cure prescritte dal medico, effettuate con il consenso della Compagnia in un istituto specializzato. per i danni dentari di bambini e adolescenti, la Compagnia assume le spese per i trattamenti intermedi necessari e per il ristabilimento finale anche dopo 5 anni dal giorno dell'infortunio, al massimo però fino al compimento del 25 anno d'età. durante i trattamenti terapeutici, le necessarie spese mediche per i servizi di assistenza di personale di cura diplomato o messo a disposizione da istituti pubblici e privati che non fa parte della famiglia dell'assicurato nonché le spese per la locazione di articoli sanitari. Gli oneri risp. i costi vengono assunti fino ad un massimo di CHF 5 000; le spese fino ad un massimo di CHF per il primo acquisto di protesi, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure le spese di riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di tali apparecchi se sono danneggiati o distrutti in seguito ad un avvenimento da cui conseguono misure terapeutiche ai sensi del punto precedente; le spese per i trasporti della persona assicurata che sono necessarie per le cure in seguito all'infortunio; le spese per il trasporto aereo sono tuttavia assicurate solo se sono inevitabili per ragioni mediche o tecniche e solo fino all'ospedale più vicino adatto a prestare le cure necessarie. Le spese di trasporto tramite veicoli non destinati al servizio pubblico (taxi ed altri veicoli del genere) sono rimborsate solo a condizione che non si possa ragionevolmente pretendere dalla persona assicurata che utilizzi i mezzi pubblici (treno, tram, autobus, ecc.); le spese per il viaggio di andata e ritorno di un membro della famiglia della persona assicurata (coniuge, partner registrato, partner convivente, figli, genitori) per rendere visita alla persona infortunata in caso di degenza ospedaliera all'estero fino alla concorrenza dell'importo massimo di CHF 2 000; Compagnia d'assicurazioni Edizione V 01 Pagina 3/6
4 le spese per le azioni di recupero della salma fino ad un massimo di CHF se il decesso è dovuto a un infortunio assicurato o per esaurimento; le spese per azioni di ricerca e di salvataggio a favore della persona assicurata fino ad un massimo di CHF ; C 1.2 Casa di cura e ospedale Va richiesta una garanzia di pagamento prima del ricovero nella casa di cura o nell'ospedale. Tale garanzia viene concessa non appena l'obbligo a fornire della Compagnia è certo. C 1.3 Spese di cura a complemento della Cassa malati (LAMal) Se le spese di cura sono assicurate a complemento delle prestazioni di una cassa malati, la Compagnia si assume, nell'ambito delle prestazioni assicurate dalla polizza, solo la parte non coperta dalla cassa malati (escluse l aliquota percentuale e la franchigia). Se al momento in cui si è verificato l'infortunio non sussisteva alcuna assicurazione delle cure medico-sanitarie con copertura degli infortuni presso una cassa malati, la Compagnia accredita la differenza fra i costi obbligatoriamente rimborsabili nell'ambito di questa polizza e quelle prestazioni che avrebbe fornito la cassa malati, in base alla Legge federale sull'assicurazione malattie nonché all'accordo tariffario e ospedaliero determinante nel cantone di domicilio della persona assicurata. Lo stesso principio vale se la cassa malati riduce o nega le proprie prestazioni perché sussiste la presente assicurazione complementare. C 1.4 Spese di cura a complemento dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF Se le spese di cura sono assicurate a complemento delle prestazioni dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF, la Compagnia si assume, nell'ambito delle prestazioni assicurate dalla polizza, solo la parte non coperta dall'assicurazione infortuni secondo la LAINF. Inoltre la Compagnia accredita l'importo dovuto risultante dall'assicurazione infortuni secondo la LAINF della persona assicurata, per le spese di sostentamento in caso di soggiorno presso una casa di cura. Se al momento dell'infortunio non sussiste più l'assicurazione infortuni secondo la LAINF, la Compagnia accredita la differenza risultante fra i costi obbligatoriamente rimborsabili nell'ambito della presente polizza e le prestazioni che avrebbe fornito l'assicurazione infortuni secondo la LAINF. C 2.2 d'invalidità Nei seguenti casi, il grado d'invalidità è stabilito in maniera vincolante. In caso di perdita totale o d'incapacità funzionale assoluta delle due braccia e delle due mani, delle due gambe o di due piedi 100 % di un braccio o di una mano e contemporaneamente di una gamba o di un piede 100 % di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito 70 % di un avambraccio o di una mano 60 % di un pollice 22 % di un indice 14 % di un altro dito 8 % di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio 60 % di una gamba al di sotto del ginocchio 50 % di un piede 40 % del dito grande del piede 10 % di un altro dito del piede 3 % della vista di ambedue gli occhi 100 % della vista di un occhio 30 % della vista di un occhio, se la vista dell'altro occhio era già completamente persa prima dell'infortunio 70 % dell'udito da ambedue le orecchie 85 % dell'udito da un orecchio 15 % perdita dell'udito da un orecchio, se l'udito dall'altro orecchio era già completamente perso prima dell'infortunio 70 % della parola 60 % dell'olfatto 10 % del gusto 10 % della milza 10 % di un rene 20 % In caso di perdita o di inabilità parziale, si applica un grado di invalidità proporzionalmente ridotto. In caso di perdita o d'incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, il grado d'invalidità è calcolato addizionando i singoli tassi percentuali; il grado d'invalidità non può tuttavia mai essere superiore al 100 %. L aggravamento delle conseguenze dell infortunio in seguito ad un difetto fisico che esisteva già prima dell infortunio oppure che, indipendentemente da quest ultimo, si presenta dopo il suo verificarsi, non dà diritto ad un indennità più elevata che se l infortunio avesse colpito una persona indenne. C 1.5 Terzi responsabili Se le spese di cura sono pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, la Compagnia non verserà nessuna indennità in base al presente contratto. Se la persona assicurata non si rivolge al terzo responsabile bensì alla Compagnia, essa ha l'obbligo di cedere alla stessa i suoi diritti di responsabilità civile fino a concorrenza degli oneri della Compagnia. C 1.6 Concorso di diverse assicurazioni Se per le spese di cura esistono più assicurazioni, le stesse sono risarcite una volta sola. Le prestazioni della Compagnia sono dovute solo in forma sussidiaria, ossia solo se nessun altro assicuratore è tenuto a fornire prestazioni. Se anche gli altri assicuratori forniscono prestazioni solo in forma sussidiaria, le prestazioni vengono accreditate solo in relazione alle prestazioni dovute da tutti gli assicuratori coinvolti. Nei casi indennizzati dall'assicurazione federale Invalidità (AI), dall'assicurazione militare federale (AM) oppure da altri assicuratori sociali esteri (inclusi quelli del Principato del Liechtenstein), la Compagnia assume, nei limiti delle prestazioni contrattuali per le spese di cura, solo la parte delle spese documentate non assicurata da essi. C 2 Invalidità C 2.1 d'invalidità Se l'infortunio ha come conseguenza, entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, un'invalidità presumibilmente permanente, la Compagnia versa il capitale in caso d'invalidità. L'ammontare della prestazione è proporzionale al grado d'invalidità, alla somma d'assicurazione concordata e alla variante della prestazione con una progressione per un ammontare del 350 %. In questo caso è irrilevante se e in quale misura sussiste una perdita al guadagno. Se le parti del corpo colpite dall'infortunio erano già prima parzialmente perse o soggette a incapacità funzionale, al momento dell'accertamento del grado d'invalidità è dedotto il grado d'invalidità preesistente stabilito in base ai criteri soprastanti.. Nei casi non menzionati precedentemente, il grado d'invalidità è determinato secondo la valutazione medica in conformità ai tassi percentuali sopraelencati in caso di perdita totale o di completa incapacità funzionale. C 2.3 Calcolo capitale d'invalidità Il capitale d'invalidità in percentuale della somma d assicurazione stabilita per l'invalidità ammonta, con una progressione pari al 350 %, a: Compagnia d'assicurazioni Edizione V 01 Pagina 4/6 % % % % % % % %
5 C 2.4 Trasformazione del capitale d'invalidità in pagamento di rendite La Compagnia versa, invece del capitale previsto in caso d'invalidità, una rendita a vita se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha raggiunto l'età di pensionamento AVS. La rendita annua per CHF del capitale previsto in caso d'invalidità ammonta a CHF 60. La rendita è corrisposta trimestralmente in anticipo. C 2.5 Prestazioni in caso di deformazioni estetiche Per una deformazione estetica grave e permanente del corpo umano dovuta all'infortunio (come per es. cicatrici), la Compagnia versa il 10 % della somma d'assicurazione stabilita nella polizza per l'invalidità in caso di deformazione del viso ed il 5 % di questa somma in caso di deformazione di altre parti del corpo normalmente visibili, a condizione che tali deformazioni contribuiscano a peggiorare l'avvenire economico o la situazione sociale della persona assicurata. Tale prestazione non viene versata se la persona assicurata per il medesimo evento ottiene un capitale o una rendita d'invalidità secondo tali condizioni. La prestazione ammonta al massimo a CHF per ogni caso d'assicurazione. C 2.6 Pagamento delle prestazioni Le prestazioni dovute sono esigibili non appena l'invalidità presumibilmente duratura o la deformazione estetica è accertata. C 3 Decesso causato da infortunio della persona assicurata Se l'assicurato muore in seguito ad un infortunio entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia versa il capitale assicurato in caso di decesso alle persone aventi diritto elencate. Il pagamento avviene secondo l'ordine elencato con esclusione della seguente categoria: 1. per metà al coniuge, risp. al partner registrato e ai figli, in mancanza di uno dei figli, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti. Se non esistono dei figli, l'intera somma pagabile in caso di decesso spetta al coniuge, risp. al partner registrato e viceversa; 2. ad altre persone, per il sostentamento delle quali la persona assicurata al momento del decesso provvedeva totalmente o principalmente; 3. ai genitori in parti uguali;. I figliastri e i figli elettivi sono assimilati ai figli germani. Sono considerati figli elettivi, quelli che al momento dell'infortunio possono considerarsi accolti per assumerne gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione. Le unioni domestiche registrate sono equiparate al matrimonio. Lo stipulante ha comunque la possibilità di regolamentare diversamente le disposizioni in merito ai beneficiari sopraelencati. In mancanza dei suddetti superstiti o - se lo stipulante ha modificato la clausola beneficiaria - non esiste alcuna persona beneficiaria, saranno indennizzate soltanto le spese di sepoltura fino al 10% del capitale previsto in caso di decesso, a condizione che le stesse non siano già state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile. Eventuali indennità già versate per l'invalidità dovuta al medesimo infortunio saranno dedotte dal capitale previsto in caso di decesso. C 3.1 Decesso causato da infortunio del figlio assicurato Se decede un figlio assicurato nell'ambito di un'assicurazione in caso di decesso o di un assicurazione complementare di decesso conseguente ad infortunio, prima che abbia compiuto i due anni e mezzo, la compagnia d'assicurazione può corrispondere un capitale in caso di decesso di massimo CHF Se il figlio muore prima di aver compiuto il dodicesimo anno di vita, la compagnia d'assicurazione può corrispondere, attingendo a tutte le assicurazioni sulla vita del figlio stipulate presso di lei, un capitale in caso di decesso di massimo CHF Se la somma dei premi, capitalizzata al tasso del 5%, versati per il figlio è superiore alla somma in caso di decesso secondo il paragrafo precedente, la somma dei premi capitalizzata va rimborsata. C 4 Esonero dal pagamento dei premi L'assicurazione di figli e adolescenti con meno di 18 anni è esonerata da un ulteriore pagamento dei premi se lo stipulante nel corso della durata del contratto e prima del compimento del suo 60 anno di vita decede o diventa invalido e a quel momento esercita ancora la patria potestà sui figli assicurati dal presente contratto. A tal proposito è considerata invalidità la riduzione presumibilmente a vita della capacità al guadagno, attestata da un medico riconosciuto a livello statale, e che duri da almeno un anno di un grado non inferiore al 66 2 / 3 % conseguente a malattia o infortunio. L'esonero dal pagamento dei premi ha inizio con la scadenza principale dell'anno d'assicurazione che segue il giorno del decesso dello stipulante o l'inizio della sua invalidità e dura per ogni figlio assicurato fino alla fine dell'anno d'assicurazione durante il quale egli ha concluso la sua formazione professionale, al massimo tuttavia fino al termine dell'anno d'assicurazione durante il quale ha compiuto il suo 18 anno di vita. Se l'assicurazione è esonerata dal pagamento dei premi, le prestazioni assicurative esistenti per ciascun figlio assicurato non possono essere né aumentate né estese. In caso di decesso o invalidità dello stipulante a seguito di eventi bellici in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein le disposizioni precedenti non hanno valore. Per le assicurazioni in corso già esonerate dal pagamento dei premi, tale esonero continua ad essere completamente applicato. C 5 Influsso di malattie ed infermità Se malattie, stati morbosi o infermità che esistevano già prima dell'infortunio o che si presentano dopo l'infortunio ma che non hanno alcun rapporto con lo stesso dovessero avere un influsso dannoso sulle conseguenze dell'infortunio, le prestazioni della Compagnia in caso di decesso e d'invalidità saranno ridotte in base a giudizio competente nella misura corrispondente all'influsso dei fattori estranei all'infortunio. C 6 Cagionamento intenzionale Se a seguito di un comportamento scorretto o una valutazione errata di un pericolo si verifica comunque un infortunio, nonostante un'attenta riflessione da parte della persona assicurata, la Compagnia e- roga tutte le prestazioni. Se l'infortunio viene causato per colpa grave, ossia violando le più elementari norme di precauzione, le prestazioni pecuniarie vengono ridotte. Le prestazioni vengono ridotte o, in casi più gravi, rifiutate nell'eventualità di infortuni conseguenti ad uno stato di ebbrezza con un tasso d alcolemia di oltre l' 1,0 o all'influsso di droghe. Lo stesso principio è valido se la persona assicurata si oppone o si sottrae intenzionalmente a una prova del sangue che è stata ordinata o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti; C 7 Cessione costituzione in pegno di diritti I diritti derivanti dalla presente assicurazione non possono né essere ceduti né costituiti in pegno prima di averne stabilito definitivamente l entità e senza un'autorizzazione esplicita da parte della Compagnia. Compagnia d'assicurazioni Edizione V 01 Pagina 5/6
6 D Evento assicurato D 1 Obblighi Se si verifica un infortunio, la Compagnia deve esserne avvisata immediatamente per iscritto. I casi di decesso devono essere annunciati immediatamente per telefono, fax o telegrafo alla Compagnia. Dopo l'infortunio si deve ricorrere il più presto possibile ad un medico in possesso di un diploma federale e prestare le cure necessarie. Inoltre, la persona assicurata risp. l'avente diritto deve prendere ogni misura utile a chiarire le circostanze dell'evento assicurato e le sue conseguenze; la persona assicurata deve in particolare svincolare i medici che lo hanno curato dal segreto professionale nei confronti della Compagnia e autorizzare i medici incaricati da quest'ultima ad esaminarlo. In caso di decesso i superstiti con diritto alla successione devono dare il proprio consenso all'esecuzione di un'autopsia, qualora il decesso possa avere anche cause estranee all'infortunio. In caso di violazione di un obbligo la Compagnia ha diritto a ridurre le prestazioni assicurative in maniera temporanea o permanente o di rifiutarle in casi particolarmente gravi. In caso di notifica ritardata la Compagnia ha inoltre il diritto di erogare le prestazioni solo a partire dal momento di ricezione della notifica. Queste restrizioni non trovano alcuna applicazione se la persona assicurata prova che la violazione dell'obbligo non sia imputabile a colpa o che non abbia influito in nessun modo sul danno o sulla posizione giuridica della Compagnia. I costi connessi alle prove suddette sono a carico della persona assicurata. La Compagnia è inoltre autorizzata a richiedere o a procurarsi a proprie spese ulteriori documentazioni e informazioni necessarie nonché a far visitare la persona assicurata in qualsiasi momento da un medico di fiducia. La Compagnia ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti coinvolti nel caso. D 2 Disdetta in caso di evento assicurato Dopo ogni evento assicurato per il quale la Compagnia ha fornito delle prestazioni, il contratto può essere disdetto, in parte o del tutto, dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento della prestazione da parte della Compagnia; dalla Compagnia, al più tardi alla data in cui versa la prestazione. Se lo stipulante disdice il contratto, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo che la Compagnia ha ricevuto la disdetta. Se la Compagnia disdice il contratto, la copertura assicurativa si e- stingue 30 giorni dopo l'avvenuto ricevimento della disdetta da parte dello stipulante. E Premio E 1 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ciascun anno d assicurazione e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno del mese di scadenza pattuito. Il termine di pagamento del primo premio scade all invio della fattura, al più presto però, all'inizio dell'assicurazione.. In caso di pagamento rateale, il premio va versato in anticipo e al più tardi il primo giorno dei mesi di scadenza pattuiti. Un pagamento rateale concordato del premio è riscontrabile nella polizza. Il primo premio scade alla ricezione della nota di premio, al più presto però, all'inizio dell'assicurazione. Se, per una ragione qualsiasi, il contratto viene annullato risp. disdetto prima della fine dell'anno d'assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio pagato per il periodo d'assicurazione non trascorso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadono più tardi. La regolamentazione del capoverso precedente non è valevole, se lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro durante l'anno successivo alla stipula del contratto; se la persona assicurata ha violato degli obblighi contrattuali verso la Compagnia, per indurla in errore. Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante è diffidato per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuarne il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione della Compagnia è sospesa per gli infortuni che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi. Quando la Compagnia non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine, si ritiene che sia receduta dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio. Se la Compagnia ha esatto giuridicamente il premio o l ha accettato più tardi, il suo obbligo a versare prestazioni rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese. La Compagnia non è tenuta a versare alcuna prestazione anche in caso di pagamento successivo dei premi arretrati per gli eventi assicurati che si sono verificati durante il ritardo e dopo la scadenza del termine di d'ingiunzione. In caso di ritardo nei pagamenti, la Compagnia è autorizzata ad addebitare le spese di mora, d'incasso e di esecuzione (5%) a partire dalla scadenza del premio. E 2 Adeguamento dei premi All inizio di un nuovo anno d assicurazione, la Compagnia ha il diritto di adeguare i premi all'andamento delle prestazioni fornite (eventi assicurati). A questo scopo, essa deve comunicare allo stipulante il nuovo premio al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso. Lo stipulante ha allora il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Compagnia al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione. Un eventuale mancata disdetta entro i termini previsti da parte dello stipulante, sarà intesa come un approvazione degli adeguamenti effettuati. Compagnia d'assicurazioni Edizione V 01 Pagina 6/6
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