ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI. REFERTO Autorità Giudiziaria art. 365 C.P. Finalità giudiziaria 23/11/2016

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1 IL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE E L EMERSIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI: DATI EPIDEMIOLOGICI IN PROVINCIA DI MODENA E ADEMPIMENTI MEDICO LEGALI IN MATERIA DI MALATTIE PROFESSIONALI Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Luigi Roccatto MALATTIA PROFESSIONALE Malattia contratta nell esercizio e a causa di lavorazioni tabellate D.M. 9 aprile 2008 DEFINZIONE ASSICURATIVA Qualunque alterazione dello stato di salute di un lavoratore, provocata, con causa lenta, da un fattore di rischio professionale Onere della prova a carico del lavoratore Sentenze Corte Costituzionale /88 in caso di malattie professionali REFERTO Autorità Giudiziaria art. 365 C.P. Finalità giudiziaria REFERTO art. 365 C.P. Chiunque, avendo nell esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che POSSONO presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d ufficio, omette o ritarda di riferirne all Autorità indicata nell articolo 361 (Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire), è punito con la multa fino a 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. 1

2 Tra i DELITTI PERSEGUIBILI D UFFICIO rientrano le LESIONI GRAVI O GRAVISSIME (art. 590 C.P.) dipendenti da fatti commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale Indebolimento permanente di organo o di senso Inabilità assoluta al lavoro > 40 gg Pericolo di vita Infermità certamente o probabilmente insanabile Mutilazione Incapacità a procreare Difficoltà della favella grave e permanente Deformazione o sfregio permanente MORTE REFERTO all Autorità Giudiziaria art. 334 C.P.P. Chi ha l obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza all ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell intervento; da inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto. in caso di malattie professionali DENUNCIA di MALATTIA PROFESSIONALE Direzione Territoriale del Lavoro, INAIL, AUSL art. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D.Lgs. 38/2000 Finalità epidemiologica DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE art. 139 D.P.R. 1124/65 È obbligatoria per ogni medico, che ne RICONOSCA L'ESISTENZA, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco* da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del Lavoro** competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale. * Attualmente D.M. 10 giugno 2014 ** Ora, Direzione Regionale del Lavoro ex D.M. 7 novembre 1996, n

3 DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE art. 10 D.Lgs. 38/ Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale (Azienda USL), anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio (INAIL) MINISTERO DEL LAVORO e DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 giugno 2014 RAPPORTO CON ATTIVITÀ LAVORATIVA: Elevata probabilità Lista I Limitata probabilità Lista II Possibilità Lista III AGENTI EZIOLOGICI Gruppo 1: malattie da agenti chimici esclusi i tumori Gruppo 2: malattie da agenti fisici esclusi i tumori Gruppo 3: malattie da agenti biologici esclusi i tumori Gruppo 4: malattie dell apparato respiratorio non comprese in altre voci esclusi i tumori Gruppo 5: malattie della pelle esclusi i tumori Gruppo 6: tumori professionali MINISTERO DEL LAVORO e DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 giugno 2014 Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n e successive modificazioni e integrazioni (GU n.212 del ) 3

4 LEGGE 833/1978 ISTITUZIONE DEL SSN art Organizzazione dei servizi di prevenzione In relazione agli standard fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori. omissis. Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del Lavoro omissis NOTA BENE L invio alla AUSL di Modena delle denunce di malattie professionale (di lavoratori di aziende del territorio provinciale) assolve anche l obbligo di invio alla D.T.L. in caso di malattie professionali PRIMO CERTIFICATO di MALATTIA PROFESSIONALE INAIL artt. 53, 251 D.P.R. 1124/65 Finalità assicurativa D.Lgs. 151/2015 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n (GU Serie Generale n.221 del Suppl. Ordinario n. 53) Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 CAPO III Razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro Art. 20 Modificazioni al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Art. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Modifiche agli artt. 28, 53, 54, 56, 238, 251 in vigore dal 22/03/2016 4

5 DPR 1124/65 art. 53 DPR 1124/65 art La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e di quello rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. DPR 1124/65 art Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore. 9. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione) DPR 1124/65 art. 251 Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato denuncia all'istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali. 5

6 D.Lgs. 151/01 art A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n

7 D.P.R. 9 giugno 1975, n Aggiornamento malattie tabellate (49 voci) D.P.R. 13 aprile 1994, n Aggiornamento malattie tabellate D.M. 9 aprile Aggiornamento malattie tabellate (85 voci nelle malattie dell industria 24 nelle malattie dell agricoltura) in caso di malattie professionali COMUNICAZIONE ex art. 281 D.Lgs. 81/08 (malattie causate da agenti biologici) INAIL (ex ISPESL) COMUNICAZIONE ex art. 92 comma 2 D.Lgs. 230/95 (malattie causata da RI) Direzione Territoriale del Lavoro, AUSL 7

8 in caso di NEOPLASIE professionali COMUNICAZIONE ex art. 244 D.Lgs. 81/08 INAIL (ex ISPESL) Finalità epidemiologica Agenti Chimici Cancerogeni COMUNICAZIONE ex art. 92 D.Lgs. 230/95 INAIL (ex ISPESL), DTL, AUSL Finalità epidemiologica Radiazioni Ionizzanti REGISTRAZIONE DEI TUMORI da agenti chimici cancerogeni D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II art. 244 comma 2 I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni. REGISTRAZIONE DEI TUMORI da agenti chimici cancerogeni NEOPLASIE INDOTTE DA RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs. 230/95 art. 92 comma 3 I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ispesl copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 8

9 NEOPLASIE INDOTTE DA RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs. 230/95 art. 92 comma 4 L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3 Codice di Deontologia Medica (art. 24 certificazione) Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico nel redigere certificazioni deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato SANZIONI DM Ministero Salute 12 luglio 2016 OMISSIONE REFERTO (art. 365 C.P.) multa fino a 516,00 OMISSIONE DENUNCIA (art. 139 D.P.R. 1124/65) arresto fino a 3 mesi, ammenda da 258,00 a 1032,00 arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 516,00 a 2582,00 se MC MANCATA TRASMISSIONE ISPESL (ex art. 92 comma 2 e comma 3 D.Lgs. 230/95) arresto fino a 1 mese, ammenda da 258,00 a 1549,00 MANCATA COMPILAZIONE PRIMO CERTIFICATO MEDICO MP (ex art. 53 DPR 1124/65) ammenda da 1.290,00 euro a 7.745,00 9

10 GRAZIE PER L ATTENZIONE e BUON LAVORO 10

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