COMUNE DI POIRINO. Provincia di Torino ORDINANZA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE N. 95 DEL IL SINDACO
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- Brigida Franchi
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1 COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino COPIA ORDINANZA RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE N. 95 DEL Oggetto: ORARI ESERCIZI COMMERCIALI..OMISSIS IL SINDACO ORDINA Per le ragioni indicate in premessa, che i titolari delle attività economiche di seguito disciplinate osservino le disposizioni che seguono: TITOLO I - SETTORE COMMERCIO IN SEDE FISSA Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano: - agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, - ai produttori agricoli che effettuano la vendita al pubblico dei loro prodotti in locali o aree private non annesse al fondo di coltura o allevamento, - alle attività artigiane che esercitano anche il commercio al dettaglio, ivi comprese le attività di panificazione e di vendita del pane. Le farmacie, ai sensi dell articolo 4 della L.R. 21/1991, sono ricomprese nella disciplina del presente titolo ad esclusione della disciplina dei turni di servizio e delle chiusure delle farmacie del territorio, così come dispone l articolo 3 della L.R. 21/1991. Art. 2 FASCIA ORARIA MASSIMA DI APERTURA E CHIUSURA L orario giornaliero può essere articolato nell ambito della seguente fascia:
2 apertura non prima delle ore 7.00 chiusura non oltre le ore su tutto il territorio comunale. Nel rispetto dei limiti sopra detti l operatore può liberamente determinare l orario di effettiva apertura non superando comunque complessivamente le 13 ore giornaliere. Art. 3 CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA Nei giorni di domenica e in occasioni di festività è obbligatoria la chiusura totale delle attività di cui all articolo 1 ad eccezione degli agricoltori. E prevista una deroga assoluta a tale chiusura nelle domeniche e le festività del mese di dicembre. Il sindaco individua, con proprio provvedimento a parte, 8 domeniche o festività scelte tra gennaio a novembre in cui può essere concessa la deroga alla chiusura domenicale e festiva. E prevista un ulteriore deroga assoluta in occasione della festa patronale di sant Orsola 21 ottobre. Per espressa previsione di legge le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per gli esercizi contemplati all art. 13 c. 1 del D.lgs 114/98 e s.m.i.. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, anche avendo riguardo al decreto annuale. Art. 4 CHIUSURA INFRASETTIMANALE Non è obbligatoria la chiusura infrasettimanale. Tutti gli operatori di cui all articolo 1, sono comunque obbligati a rendere noto al pubblico gli orari di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio con cartelli idonei all informazione. Art. 5 VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI L orario dei punti vendita di quotidiani e periodici non è soggetto ad alcun limite. Nel caso di attività promiscua, l attività collegata seguirà il proprio regime degli orari di apertura e chiusura previsto. TITOLO II SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Art. 6 AMBITO DI APPLICAZIONE La presente disciplina degli orari di apertura e chiusura viene applicata agli esercizi per la Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definiti dall art. 7 della L.R. 38/06 ed agli artigiani quali pizzerie da asporto, rosticcerie anche di alimenti etnici, gelaterie ed esercizi similari. Sono esclusi dall applicazione della disciplina di cui al presente titolo gli esercizi in cui l attività di trattenimento e svago risulta essere prevalente rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande e che sono regolamentati al titolo III della presente ordinanza. Sono altresì escluse dall applicazione della disciplina di cui al presente titolo le attività di cui al comma 6 dell art. 8 della L.R. 38/06, e, nel rispetto degli indirizzi specifici per il commercio sulle aree pubbliche, anche i commercianti itineranti del settore della somministrazione alimenti e bevande, disciplinati dal titolo IV del presente provvedimento. Art. 7 FASCIA ORARIA MASSIMA DI APERTURA E CHIUSURA Pag. 2
3 La fascia oraria massima di apertura e chiusura è così fissata: nei centri abitati : apertura dalle ore 5,00, chiusura entro le ore 2,00 della giornata successiva; fuori dai centri abitati: apertura dalle ore 5,00, chiusura entro le ore 3,00 della giornata successiva; Art. 8 MONTE ORARIO GIORNALIERO MINIMO Al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio a favore dei consumatori, gli esercenti scelgono l orario di apertura e chiusura entro la fascia oraria massima e nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in 5 ore. L esercente può posticipare l apertura e anticipare la chiusura fino ad un massimo di un ora rispetto all orario prescelto. Gli esercenti delle attività di ristorazione possono limitare l apertura ai soli periodi di somministrazione dei pasti. Gli esercenti hanno facoltà di effettuare una o più chiusure intermedie, previa comunicazione al pubblico con avviso esterno. Art. 9 ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI Gli esercizi misti che svolgono congiuntamente l attività di somministrazione e di commercio al dettaglio (o altre attività economiche), possono adottare un unico orario di apertura e chiusura corrispondente a quello dell attività prevalente, oppure, se le caratteristiche organizzative e del locale lo permettono, adottare orari differenziati per i tipi di attività, sempre nel rispetto della fascia oraria massima e del monte orario giornaliero minimo. Art. 10 ORARIO DELL ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE ANNESSA AD ESERCIZI DI CARATTERE RICETTIVO Negli esercizi annessi agli alberghi o ad altri complessi ricettivi, è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori degli orari di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate. Art TURNI DI CHIUSURA SETTIMANALE La giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa. TITOLO III ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E SVAGO Art. 12 AMBITO DI APPLICAZIONE Le attività disciplinate dal presente titolo sono le attività nelle quali l attività di somministrazione di alimenti e bevande è a margine di un attività prevalente di intrattenimento e svago, l accesso alle quali è consentito solo a determinate condizioni di orario, di pagamento o di altra forma, segue l orario proprio dei complessi in cui è inserita (a mero titolo esemplificativo, le discoteche, le sale da ballo, le sale da gioco, le sale scommesse, circoli, bar annessi ad impianti sportivi). Art. 13 FASCIA ORARIA MASSIMA DI APERTURA E CHIUSURA La fascia oraria massima di apertura e chiusura è così fissata: nei centri abitati : apertura dalle ore 8,00, chiusura entro le ore 2,00 della giornata successiva; Pag. 3
4 fuori dai centri abitati: apertura dalle ore 8,00, chiusura entro le ore 3,00 della giornata successiva; Art. 14 TURNI DI CHIUSURA SETTIMANALE La giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa. TITOLO IV COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Art. 15 AMBITO DI APPLICAZIONE Le attività disciplinate dal presente titolo sono le attività di commercio su area pubblica esercitate da titolari di autorizzazione di tipo A o B e gli agricoltori in possesso di DIA e disciplinate dal vigente Regolamento sul commercio su area pubblica. Rientrano in questo ambito i titolari di licenza da ambulante con somministrazione. Art. 16 ORARI L orario di attività di vendita sulle aree individuate dal regolamento del commercio su area pubblica dovrà essere previsto nelle seguenti fasce su tutto il territorio comunale: a) attività di mercato: dalle ore 7,00 alle ore 13,00 b) vendita itinerante e a domicilio: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 c) vendita in strutture fisse durante l intera settimana: dalle ore 7,00 alle ore 22,00 E prevista una deroga in occasione di fiere e manifestazioni. Il commercio su area pubblica in forma itinerante dovrà essere effettuato con soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque soste non superiori ad un ora di permanenza nel medesimo punto, con l obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri. Il commercio su area pubblica in forma itinerante nelle zone di sosta prolungata, può avvenire nelle aree individuate dal regolamento sul commercio su area pubblica, per una sosta massima di tre ore giornaliere. Art. 17 GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE E possibile istituire manifestazioni di vendita su area pubblica nei seguenti casi: nelle domeniche e festività del mese di dicembre; nelle 8 domeniche o festività fissate con decreto da gennaio a novembre, in cui può essere concessa la deroga alla chiusura domenicale e festiva; in occasione della festa patronale; nelle manifestazioni finalizzate alla rivitalizzazione del settore commerciale anche tramite il commercio di una sola specializzazione merceologica. In occasione di mercati a cadenza ultramensile quali la Festa dell Asparago e la Tinca (seconda domenica del mese maggio), la Festa di Sant Orsola e di altre fiere, feste o sagre a carattere temporaneo previste in apposito atto deliberativo della Giunta Comunale con individuazione delle aree interessate Qualora il mercato settimanale coincida con una festività, troverà applicazione quanto previsto dal regolamento comunale del commercio su area pubblica all art. 14. Pag. 4
5 TITOLO V ACCONCIATORI ED ESTETISTI Art. 18 AMBITO DI APPLICAZIONE Le attività disciplinate dal presente titolo sono le attività di acconciatore ed estetista di cui alle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990. Art. 19 ORARI Gli orari di apertura e chiusura per le attività di acconciatore ed estetista sono fissati secondo i seguenti criteri su tutto il territorio comunale: orario massimo di apertura settimanale (da lunedì a sabato) di 55 ore, all'interno della fascia oraria dalle 8.00 alle 22.00, a libera scelta dell'operatore; Oltre l'orario di chiusura è consentita esclusivamente l'ultimazione delle prestazioni iniziate. Le attività di estetica, esercitate presso gli esercizi di acconciatura, osservano gli stessi orari delle attività presso cui operano. Le attività di estetica esercitate presso palestre e/o centri sportivi non devono superare l'orario massimo di apertura settimanale di 55 ore. Le attività di estetica svolte all'interno di servizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici osservano gli stessi orari delle attività presso cui operano. Nei casi di compresenza in un unico locale o in locali con ingresso comune di attività di acconciatore uomo e donna ed estetista, i titolari devono scegliere un unico tipo di orario. Si dà facoltà agli esercenti di osservare le aperture domenicali e festive previste ai sensi dell 11, comma 5 D.Lgs. 114/1998. TITOLO V DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Art. 20 AMBITO DI APPLICAZIONE Le attività disciplinate dal presente titolo sono gli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione di cui alla DGR regione Piemonte 07/07/2008 n Art. 21 ORARI L orario su tutto il il territorio comunale, secondo quanto previsto dal capo V della D.G.R N , dovrà comprendere un minimo di 52 ore settimanali di apertura, e potrà essere aumentato dal gestore fino a settantotto ore. Ferma restando la necessità di garantire l apertura assistita degli impianti su tutto il territorio comunale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, i gestori stabiliscono articolazione giornaliero e settimanale dell orario di apertura dell impianto, non superando il limite delle tredici ore giornaliere con un minimo di nove ore ed un massimo di tredici ore giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio selfservice pre-pagamento Pag. 5
6 Il riposo infrasettimanale non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiori al 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l assistenza del gestore. L assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura, fatto salvo quanto previsto al primo punto del presente elenco; Gli impianti provvisti si apparecchiature self service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni previsti dal presente provvedimento; TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI ART ESPOSIZIONE ORARI Ogni esercente deve esporre al pubblico un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura, nonchè l eventuale giorno della chiusura infrasettimanale. L orario ed ogni sua variazione dovranno essere preventivamente comunicati in Comune. ART CHIUSURA ESTIVA I titolari di esercizi di somministrazione, panetterie, macellerie, rivendite di tabacchi, fiori, alimentari, giornalai, distributori di carburanti, nel periodo delle ferie estive sono tenuti alla comunicazione preventiva del periodo prescelto, affinchè il comune possa valutare e disporre con apposita ordinanza il calendario delle chiusure, in modo da garantire il servizio alla cittadinanza. Art SANZIONI I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa regionale e statale per i vari settori: - commercio in sede fissa allegato A): criteri per l applicazione e la graduazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 8c, comma 2 bis della L.R. 28/1999; - commercio su area pubblica art. 29 del D.lgs. 114/1998 e smi; - esercizi di somministrazione art. 21 della L.R. 38/2006 e smi; Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non previste da norme di legge nazionale o regionale, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (da 25,00 a 500,00), con pagamento in misura ridotta di cui all art. 16, comma 2, della Legge 689/81. Nel caso di violazioni delle norme in materia di inquinamento acustico, vengono applicate le sanzioni previste dall art. 10 della legge quadro 447/95 e dall art. 17 della L.R. 52/2000. L amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della Legge n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi. ABROGAZIONI Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata la precedente n. 50 del Per quanto non contemplato nella presente disposizione, occorre far riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia. Pag. 6
7 RICORSO Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Piemonte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. Il SINDACO (ing. Sergio Tamagnone Pag. 7
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