Traduzione dai testi originali francese e inglese 1

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1 Traduzione dai testi originali francese e inglese 1 Accordo concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati Conchiuso a Londra il 15 ottobre 1946 Entrato in vigore per la Svizzera il 13 gennaio 1947 I Governi contraenti, dopo avere proceduto all esame di una risoluzione adottata il 17 agosto 1944 dal Comitato intergovernamentale per i Rifugiati, riunito in sessione plenaria, risoluzione che concerne l istituzione di un titolo d identità e di viaggio per i rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati, considerate le misure internazionali prese in precedenza in materia di titoli di viaggio per certe categorie di rifugiati, persuasi della necessità di prendere misure analoghe in favore dei rifugiati, di cui si tratta in detta risoluzione, soprattutto allo scopo di permettere a questi rifugiati di cambiar paese, considerando che la preparazione dell emigrazione dei rifugiati che non possono stabilirsi nei paesi d asilo costituisce un elemento essenziale dell opera intrapresa a profitto di detti rifugiati, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art Con riserva delle disposizioni degli articoli 2 e 16, un titolo di viaggio, conforme alle disposizioni dell articolo 3, sarà rilasciato dai Governi contraenti ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza dei Comitato intergovernamentale, alla condizione tuttavia che detti rifugiati siano apolidi o non abbiano la protezione effettiva di nessun governo, che dimorino regolarmente nel territorio del Governo contraente interessato e non siano posti al beneficio delle disposizioni concernenti il rilascio di titoli di viaggio, contenute negli accordi del 5 luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928, 30 luglio 1935, o nella Convenzione del 28 ottobre Il titolo è rilasciato ai rifugiati che ne fanno domanda per viaggi fuori dei loro paese di residenza. CS Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. frane. della presente Raccolta. 1

2 Rifugiati Art. 2 Se il Governo interessato lo reputa opportuno, il documento previsto all articolo 1 può, a titolo transitorio, essere rilasciato a quei rifugiati che, pur adempiendo le altre condizioni previste dal presente Accordo, non dimorano sul territorio del Governo contraente interessato alla data in cui l Accordo stesso è messo in vigore, se si annunciano al Governo interessato entro un termine da stabilire, ma che non deve essere inferiore a tre mesi. Art Il titolo di viaggio previsto dal presente Accordo deve essere conforme al modello unito (vedi Allegato 2 ). 2. Esso deve essere redatto in almeno due lingue: in francese e nella lingua nazionale, rispettivamente nelle diverse lingue nazionali, dell autorità che rilascia il titolo. Art. 4 Con riserva dei regolamenti dei paesi che rilasciano il titolo di viaggio, nello stesso possono essere menzionati i figli di un rifugiato adulto. Art. 5 Le tasse per il rilascio del titolo di viaggio non devono essere superiori alla tassa minima prevista per i passaporti nazionali. Art. 6 Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è concesso per il più grande numero possibile di paesi. Art. 7 La durata di validità del titolo sarà di un anno o di due anni, a scelta dell autorità che lo rilascia. Art Per la rinnovazione dei titolo o il prolungamento della sua validità è competente, finchè il titolare dimora regolarmente sul suo territorio, la autorità che l ha rilasciato. Nelle medesime condizioni, l autorità che ha rilasciato il titolo scaduto è competente anche per l allestimento di un nuovo titolo. 2. I rappresentanti diplomatici o consolari, a ciò specialmente autorizzati, possono prolungare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei titoli di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi. 2 Non pubblicato nella RU. 2

3 Titolo di viaggio Art. 9 I Governi contraenti riconosceranno la validità dei titoli rilasciati conformemente alle disposizioni dei presente Accordo. Art. 10 Le autorità competenti dei paese nel quale il rifugiato desidera recarsi apporranno il loro visto sul titolo del rifugiato, se sono disposte a permettergli l entrata. Art. 11 Le autorità dei territori, ai quali s applica il presente Accordo, si impegnano a rilasciare visti di transito ai rifugiati che hanno ottenuto il visto del territorio di destinazione finale. Art. 12 Le tasse per il rilascio di visti d uscita, d entrata o di transito, non devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri. Art. 13 Se un rifugiato cambia il luogo di dimora e si stabilisce regolarmente in un territorio al quale è applicabile il presente Accordo, il rilascio di un nuovo titolo spetta all autorità competente di detto territorio; il rifugiato deve indirizzare la sua domanda a quest autorità. Art. 14 L autorità che rilascia un nuovo titolo deve ritirare il titolo scaduto. Art Il titolo di viaggio autorizza il suo titolare ad uscire dal paese che l ha rilasciato ed a ritornarvi, durante la validità dello stesso, senza il visto delle autorità di questo paese; restano riservati solo le leggi ed i regolamenti applicabili ai titolari di passaporti debitamente vistati. 2. I Governi contraenti si riservano la possibilità di limitare, in casi eccezionali, ed al momento in cui il titolo è rilasciato, il periodo durante il quale il rifugiato potrà ritornare; detto periodo non può essere inferiore a tre mesi. Art Con la sola riserva dell articolo 15, le presenti disposizioni non pregiudicano in nessun modo le leggi ed i regolamenti che reggono, nei territori cui si applica il presente Accordo, le condizioni d entrata, di transito, di dimora, di domicilio e d uscita. 3

4 Rifugiati 2. Esse non pregiudicano neppure le disposizioni speciali concernenti i beneficiari del presente Accordo nei territori ai quali esso si applica. Art. 17 Il rilascio del titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non determinano nè pregiudicano lo statuto del titolare, in particolare per quanto concerne la sua nazionalità. Art. 18 Il rilascio del titolo non conferisce al titolare nessun diritto alla protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari del paese che rilascia il titolo e non conferisce a questi rappresentanti un diritto di protezione. Art. 19 I titoli di viaggio rilasciati prima dell entrata in vigore del presente Accordo a persone al beneficio delle disposizioni degli art. 1 e 2 restano valevoli fino alla loro scadenza normale. Art. 20 Qualora le funzioni del Comitato intergovernamentale per i Rifugiati fossero trasferite ad un altra organizzazione internazionale, le disposizioni del presente Accordo concernenti il Comitato intergovernamentale per i Rifugiati saranno reputate applicabili a detta organizzazione. 3 Art. 21 Il presente Accordo, il cui testo inglese e francese fanno egualmente fede, porterà la data di oggi e rimarrà aperto, a Londra, alla firma dei Governi membri del Comitato intergovernamentale, come pure dei Governi che non ne sono membri. Art. 22 Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord è designato come autorità incaricata di notificare le firme ricevute, precisando la data del ricevimento, a tutti i Governi membri del Comitato intergovernamentale ed a tutti i Governi non membri che firmano il presente Accordo. 3 Per la Svizzera, dette funzioni sono ora esercitate dal Comitato intergovernativo per le correnti migratorie d Europa (art. 1 del DF del 17 mar concernente l ulteriore partecipazione della Svizzera al Comitato intergovernativo per le correnti migratorie d Europa FF ) e dall Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (art. 35 della conv. del 28 lug sullo statuto dei rifugiati RS ). 4

5 Titolo di viaggio Art Il presente Accordo entra in vigore novanta giorni dopo la firma dello stesso da parte di sei Governi. 2. Per quanto concerne gli altri Governi che depositano la loro firma ulteriormente, il presente Accordo entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito. Art Il presente Accordo può essere disdetto da qualsiasi Governo contraente dopo un anno a contare dalla data della sua entrata in vigore; la disdetta deve essere notificata per iscritto ed indirizzata al Governo dei Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord, il quale informa tutti i Governi, contemplati nell articolo 22, di ogni notificazione, precisandone la data dei ricevimento. 2. La disdetta è effettiva sei mesi dopo la data in cui essa è ricevuta dal Governo del Regno Unito. Art Ogni Governo contraente può, in qualsiasi momento dopo l entrata in vigore del presente Accordo conformemente all articolo 23, dichiarare per iscritto al Governo del Regno Unito che l Accordo si applica a tutte o a parte delle sue colonie, territori d oltre mare, protettorati, territori sotto mandato o sotto tutela, e l Accordo a contare dalla data della dichiarazione sarà applicabile al territorio od ai territori in questione. 2. La partecipazione di un territorio, cui l Accordo si applica in virtù dei precedente paragrafo, può cessare per notificazione scritta indirizzata al Governo del Regno Unito; l Accordo cessa di essere applicabile al territorio od ai territori in questione, indicati nella notificazione, sei mesi dopo la data di ricevimento di quest ultima. 3. Il Governo dei Regno Unito comunica ai Governi contemplati nell articolo 22 tutte le dichiarazioni, ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo e tutte le notificazioni, ricevute in applicazione del secondo paragrafo, come pure la data in cui queste dichiarazioni o notificazioni entrano in vigore. In fede di che, i sottoscritti hanno apposto, in nome dei loro rispettivi Governi, la loro firma al presente Accordo. Fatto a Londra, il quindici ottobre mille novecento quarantasei, in inglese ed in francese, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord; copie autentiche saranno inviate a tutti i Governi contemplati nell articolo 22. (Seguono le firme) 5

6 Rifugiati Campo d applicazione dell accordo il 1 gennaio 1977 Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Conferma (C) Entrata in vigore Belgio * 13 gennaio 1947 Brasile 6 maggio 1952 (A) 4 agosto 1952 Cile * 13 gennaio 1947 Cina (Taiwan) 23 febbraio maggio 1948 Danimarca 30 novembre febbraio 1951 Francia. * 13 gennaio 1947 Gran Bretagna** * 13 gennaio 1947 Grecia * 13 gennaio 1947 India 8 novembre febbraio 1947 Italia 1 ottobre dicembre 1947 Liberia 16 agosto novembre 1950 Lussemburgo * 13 gennaio 1947 Norvegia 6 luglio ottobre 1949 Paesi Bassi * 13 gennaio 1947 Pakistan 13 gennaio 1949 (C) 15 agosto 1947 Rep. Dominicana * 13 gennaio 1947 Rep. fed. di Germania*** 21 marzo giugno 1951 Sud-Africa 8 marzo giugno 1948 Svezia * 13 gennaio 1947 Svizzera * 13 gennaio 1947 Venezuela * 13 gennaio 1947 * Firma senza riserva di ratificazione (art. 23 cpv. 1). ** Estensione dell applicazione territoriale, vedi qui di seguito. *** L accorde è parimente applicabile al Land Berlino. 6

7 Titolo di viaggio Estensione dell applicazione territoriale dell Accordo Gran Bretagna Il 28 febbraio 1948, l applicazione territoriale dell accordo è stata estesa ai seguenti territori: Bahamas Gambia Seychelles Bermuda Kenya Tanganyika Guaiana britannica Nyassaland Trinità Honduras britannico Sarawak Uganda Per quanto non facenti parte dell accordo gli Stati e territori seguenti hanno dichiarato di riconoscere i titoli di viaggio rilasciati in applicazione dell accordo: Australia Haiti Nuova Zelanda Barbados Honduras Pacifico Ovest Canada Irlanda Portogallo Ceylon Libano Isole Sotto Vento Isole Falkland Liechtenstein Ste-Hélène Isole Fidji Federazione malese Sierra Leone Gibilterra Malta Singapore Guatemala Nigeria Zanzibar 7

8 Rifugiati 8

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