ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA. Rassegna Stampa. 23 giugno Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/

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1 Ufficio stampa Rassegna Stampa 23 giugno 2014 Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/

2 SOMMARIO Pag. 4 AVVOCATI: L Oua apre alle società multidisciplinari (Italia Oggi) Pag. 5 AVVOCATI: L'Oua dice sì alle multidisciplinari (Il Sole 24 Ore) Pag. 6 AVVOCATI: Avvocati senza Cassa in stand by (Italia Oggi) Pag. 7 AVVOCATI: Scuole legali, Cnf approva il regolamento ad hoc (Italia Oggi) Pag. 8 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Tribunali minori, grandi speranze (Il Tempo Abruzzo) Pag.10 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Chiusura uffici giudiziari, Oua: nessun risparmio e mancato monitoraggio (Altalex) Pag.12 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Uffici giudiziari soppressi, uno spiraglio dalla legge di stabilità (Il Corriere di Latina) Pag.13 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Il tribunale di Sala Consilina potrebbe essere accorpato a quello di Vallo della Lucania (Il Giornale del Cilento) Pag.14 PROCESSO CIVILE: Giustizia, si lavora sul processo civile. Stop alle correnti della magistratura (Il Messaggero) Pag.16 PROCESSO CIVILE: Il pianeta giustizia civile (Il Messaggero) Pag.17 PROCESSO TELEMATICO: Notifica Pec all'avvocato hi-tech (Italia Oggi Sette) Pag.19 PROCESSO TELEMATICO: Rito telematico, carta da salvare (Il Sole 24 Ore) Pag.21 PROCESSO TELEMATICO: Il cancelliere amico? Sarà solo un ricordo di Lorenza Morello, Morello Consulting (Italia Oggi) Pag.22 RIFORMA GIUSTIZIA: Presto un decreto sui riti alternativi (Il Giornale) Pag.23 TEMPI PROCESSI: Le cause durano trent anni ma i giudici non pagano mai (Il Giornale) Pag.24 RIFORMA P.A.: Braccio di ferro su toghe militari, cambia ancora la riforma della Pa (Il Sole 24 Ore) Pag.25 RIFORMA P.A.: Avvocati contro il taglio ai Tar (Il Sole 24 Ore) Pag.26 RIFORMA P.A.: È polemica sui Tar da chiudere (Italia Oggi) Pag.27 RIFORMA P.A.: Il finto risparmio della chiusura dei Tar (Mondoprofessionisti) Pag.28 PROFESSIONI: Professionisti, Pos (quasi) obbligatorio (Il Corriere della Sera) Pag.29 PROFESSIONI: Professionisti, dieci verifiche per Unico (Il Sole 24 Ore) Pag.31 PROFESSIONI: Partite Iva, tariffe su misura (Italia Oggi Sette) Pag.32 PROFESSIONI: Professionisti, trasferte leggere (Italia Oggi) Pag.33 PROFESSIONI: Equiparate fiscalmente alle associazioni (Il Sole 24 Ore) Pag.34 PREVIDENZA: Volontaria, ma quanto mi costi Il 30 giugno la prima scadenza (Italia Oggi) Pag.36 CARCERI: Carceri sovraffollate: sconti e risarcimenti per detenuti ed ex (Il Giornale) Pag.37 CARCERI: Uno sconto ai detenuti (Italia Oggi) Pag.39 CARCERI: Celle sovraffollate, via ai risarcimenti (Il Sole 24 Ore) Pag.40 CARCERI: Carceri, scoppia lo scandalo appalti (Il Messaggero) Pag.41 CARCERI: Carceri, lavori e favori. La procura punta al Dap (Il Tempo) Pag.42 MEDIAZIONE: Giustizia, c'è Medilapet (Italia Oggi) Pag.44 MEDIAZIONE: La conciliazione predilige il settore tlc (Italia Oggi Sette) Pag.45 L INTERVISTA: Spigarelli: Basta con la giustizia-spettacolo, spesso poi arrivano le assoluzioni (Il Messaggero) Pag.46 L INTERVENTO/1: Detenuti da risarcire, il caos dei ricorsi di Luigi Ferrarella (Il Corriere della Sera) 2

3 Pag.47 L INTERVENTO/2: La sanità insegna alla giustizia di Andrea Fosfuri e Greta Nasi (Il Sole 24 Ore) Pag.48 L INTERVENTO/3: Alla Corte non passa la formazione lacunosa dei giudici di Enrico De Mita (Il Sole 24 Ore) Pag.49 LA LETTERA: Avvocati pubblici e meritocrazia (Il Corriere della Sera) Pag.50 FISCO: Sul 730 a domicilio il nodo responsabilità (Il Sole 24 Ore) Pag.51 FISCO: Riforma del Catasto, rischio caro tasse (Il Sole 24 Ore) Pag.52 FISCO: Riforma del Catasto, primo passo (Il Sole 24 Ore) Pag.53 FISCO: Successioni più semplici sotto 100 mila (Italia Oggi) Pag.54 UNIVERSITA : Qualità degli atenei, Verona e Trento al top (Il Sole 24 Ore) Pag.56 FAMIGLIA: Diritto di famiglia, riforma-puzzle (Il Sole 24 Ore) Pag.58 FECONDAZIONE: Il giudice: Trovare ovunque un medico per Stamina (Il Corriere della Sera) Pag.60 CONDOMINIO: Fondo speciale senza intoppi (Italia Oggi Sette) Pag.62 CONDOMINIO: La procedura da seguire (Italia Oggi Sette) Pag.63 EUROPA: Precedenti Italia indietro (Italia Oggi Sette) Pag.64 EUROPA: Cepej, l'italia è latitante (Italia Oggi Sette) Pag.65 CONSIGLIO DI STATO: Il diritto di accesso esclude documenti «equipollenti» (Il Sole 24 Ore) Pag.66 SENTENZE: Domande riconvenzionali senza vincolo di mediazione (Il Sole 24 Ore) Pag.67 SENTENZE: Denuncia dei difetti della casa, termine dalla piena conoscenza (Il Sole 24 Ore) Pag.68 SENTENZE: Vittima, ma con concorso di colpa (Il Sole 24 Ore) Pag.69 CASSAZIONE: L'avvocato deve saper aspettare (Italia Oggi Sette Pag.70 CASSAZIONE: Dal gratuito patrocinio sorgono diritti patrimoniali (Italia Oggi Sette) Pag.71 CASSAZIONE: Legale del collegio pagato come arbitro (Italia Oggi Sette) 3

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5 IL SOLE 24 ORE SOCIETÀ TRA AVVOCATI L'Oua dice sì alle multidisciplinari La necessità di fronteggiare la crisi porta l'organismo unitario dell'avvocatura ad auspicare un esercizio della professione in forma aggregata. L'avvocatura dice sì anche alle società multidisciplinari, a patto che sia garantita l'autonomia e l'indipendenza dei legali. 5

6 ITALIA OGGI Dal comitato dei delegati dell'ente via libera alle correzioni che interessano oltre 50 mila legali Avvocati senza Cassa in stand by Iscrizione d'ufficio dopo l'ok ministeriale al regolamento Sab Per gli avvocati con redditi inferiori ai euro (circa 50 mila soggetti), fino ad oggi privi di copertura previdenziale di categoria, l'iscrizione d'ufficio a Cassa forense scatterà il giorno successivo alla pubblicazione dell'apposito regolamento (ex articolo 21 della legge 247/2012) sulla Gazzetta Ufficiale. E non dal due febbraio 2013, come inizialmente previsto dall'istituto pensionistico. Anche se, su base volontaria, c'è la possibilità di recuperare la contribuzione E' questa la modifica più importante, sulla scorta delle indicazioni del ministero del lavoro del 5 giugno 2014, approvata dal comitato dei delegati che ieri si è riunito proprio per correggere la nuova disciplina proposta e in prima battuta non approvata dai ministeri vigilanti. «Resta, invece, integralmente confermato», spiega il presidente Nunzio Luciano, «l'impianto generale del regolamento». Luciano ricorda «le agevolazioni previste (sconto del 50%) in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi, per i primi anni di iscrizione alla Cassa; il procedimento di iscrizione d'ufficio alla Cassa, con delibera della giunta esecutiva, a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all'albo da parte del Consiglio dell'ordine; lo specifico regime transitorio previsto per gli avvocati che, all'entrata in vigore del regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa». Il nuovo testo sarà ora trasmesso ai ministeri vigilanti per la conclusione dell'iter di approvazione che, a questo punto, auspicano i vertici dell'ente «sia particolarmente rapido». La lettera ministeriale. Sistemata la questione della decorrenza, tuttavia, restano aperti un paio di fronti. Poiché il contributo minimo scontato, con la possibilità di integrare i propri versamenti nell'arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa anche per chi non è più giovanissimo, non solo non risolve la questione dell'adeguatezza delle future pensioni ma lascia aperto il fronte della sostenibilità dell'ente. Il ministero mette bene in evidenza questi aspetti quando scrive sulla sua missiva del 5 giugno che «in considerazione degli elementi di forte indeterminatezza sottostanti le ipotesi attuariali connesse all'intensità del turnover di categoria la direzione generale invita la Cassa a prevedere all'interno del regolamento forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni decorso un anno dall'entrata in vigore. C'è una nuova realtà della professione», scrive il ministero, «fatta anche di difficoltà lavorative, che alla lunga non possono non riflettersi sui flussi contributivi». Le modalità di iscrizione. Entrato in vigore il regolamento, dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Cassa sarà data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici riconosciuti dal regolamento. L'iscrizione obbligatoria riguarda anche gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri albi professionali. Tuttavia, essi saranno tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi. Non solo. Il nuovo obbligo riguarda anche gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi e integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi. Ignazio Marino 6

7 ITALIA OGGI Scuole legali, Cnf approva il regolamento ad hoc Sab Una rete di Scuole forensi su tutto il territorio nazionale per garantire agli avvocati la fruizione di una formazione di qualità per tutto l'arco della professione. Il Consiglio nazionale forense ha, infatti, approvato il regolamento che istituisce e organizza le Scuole forensi che, in attuazione del nuovo ordinamento professionale forense, cureranno la formazione degli aspiranti avvocati per l'accesso alla professione e le altre attività di formazione, finalizzate alla formazione continua e alla specializzazione. La nuova disciplina interessa circa 75 Scuole forensi già attive sul territorio e si propone di realizzarne una disciplina unitaria per promuovere una uniformità di condizioni del funzionamento, a partire dall'omogeneità di giudizi, dalle condizioni di accesso e qualità dell'offerta formativa, sulla base di indirizzi fissati dal Cnf anche per il tramite della Scuola superiore dell'avvocatura. Una uniformità sul territorio che è emersa come necessaria anche nella ultima Conferenza nazionale delle Scuole. Queste ultime, nella nuova articolazione, andranno istituite presso i Consigli dell'ordine, che potranno consorziarsi tra di loro, con le Università o promuovere all'uopo Fondazioni e Associazioni. Al loro finanziamento, adeguato allo scopo, provvederà il Consiglio dell'ordine che tuttavia potrà anche stipulare convenzioni con enti pubblici o altri soggetti previsti dalla legge per il finanziamento. Il regolamento promuove anche la possibilità di bandire borse di studio per i più meritevoli. Ed è prevista la modalità e-learning. Grande attenzione, inoltre, è posta alla qualità dell'offerta formativa, che deve rappresentare l'«eccellenza» delle Scuole: sono previsti criteri rigorosi di selezione dei docenti, selezionati tra avvocati, docenti universitari, magistrati, professionalità qualificate funzionali alla formazione professionale forense, tra i quali l'esperienza maturata come formatori e la partecipazione-a loro volta- a corsi di formazione per formatori anche organizzati dalla scuola superiore dell'avvocatura. 7

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10 ALTALEX Chiusura uffici giudiziari, Oua: nessun risparmio e mancato monitoraggio GIUSTIZIA, IL MONITORAGGIO CHE NON C È SULLE CONSEGUENZE DELLA CHIUSURA DI MILLE UFFICI GIUDIZIARI... E I RISPARMI CHE NON SI VEDONO OUA: SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA LA COMMISSIONE MINISTERIALE STILA UN DOCUMENTO DI PROPAGANDA. NESSUN DATO, MOLTE INCONGRUENZE E UNA GRAVE AMMISSIONE: L'OBIETTIVO DELLA RIFORMA NON SONO I RISPARMI NICOLA MARINO, PRESIDENTE OUA: «Sembra una difesa d ufficio o un libro dei sogni : il documento redatto dalla Commissione di monitoraggio ministeriale non solo non convince ma omette le criticità e quindi impedisce di intervenire per risolvere costruttivamente i problemi emersi sul territorio. Non solo: ammette che la ragione della chiusura di sezioni distaccate e tribunali non era il risparmio di risorse, come propagandato allora e come recepito dalla stessa Corte Costituzionale nella motivazione che ha portato a respingere il ricorso di incostituzionalità. Questa relazione, purtroppo, è in controtendenza con l atteggiamento fin qui mostrato dal Ministro Orlando in altri ambiti. Chiediamo il suo intervento: serve una verifica reale sul campo con il coinvolgimento dell avvocatura L'Organismo Unitario dell Avvocatura-OUA, dopo un'attenta valutazione della propria Commissione interna di settore, coordinata da Marcello Luparella, esprime un giudizio fortemente critico sulla relazione redatta dalla Commissione Ministeriale incaricata di monitorare lo stato di attuazione della riforma della geografia giudiziaria. Ci si aspettava una analisi obiettiva, completa e realistica dello stato dell'arte - denuncia l'oua - ci si è trovati invece di fronte ad una specie di difesa d'ufficio dell'operato dei "burocrati" del Ministero, animata più dalla preoccupazione di controbattere "a prescindere" alle mille critiche sollevate da COA, enti locali, comitati cittadini e rappresentanti politici, che dall'intento di verificare realmente la sussistenza delle criticità sollevate. Per l'oua l'indagine "brilla" soprattutto per genericità ed incompletezza, si riferisce solo a una parte delle sedi interessate, non riporta un solo dato numerico o statistico, espone tesi apodittiche e indimostrate. In compenso, e a conferma di quanto si evidenzia da anni: viene definitivamente confermato che l'obiettivo della riforma non è il risparmio (e ciò in piena contraddizione con quanto affermato dalla Consulta per sostenerne la legittimità); si ammette l'insostenibile aumento dei costi di notifiche e pignoramenti, senza indicare alcuna soluzione (il vero problema sono infatti i pignoramenti, rispetto ai quali non inciderà minimamente la notifica telematica invocata dalla relazione); 10

11 si ammette che la drammatica situazione di sottodimensionamento degli organici è idonea a determinare a breve il collasso del sistema; si conferma la volontà politica di sacrificare la giustizia di prossimità, e le zone più disagiate e problematiche, in nome di un'efficienza in realtà inesistente; si ammette che i criteri dettati dalla legge delega non sono stati rispettati. Per l'oua in definitiva il quadro tracciato dalla Commissione e le conclusioni cui essa perviene, non corrispondono minimamente alla situazione disastrosa che gli avvocati e i cittadini sono costretti a sopportare quotidianamente in tutta Italia e che da tempo viene denunciata dalle Commissioni Giustizia parlamentari, in particolare quella del Senato. Per questa ragione, quindi, il presidente dell'oua, Nicola Marino, chiede che il Ministro, nell'ottica di rinnovata collaborazione che sta caratterizzando in questa fase i rapporti con l'avvocatura, intervenga personalmente e disponga un monitoraggio dello stato della riforma più esaustivo e statisticamente più completo. E che voglia, altresì, nell'immediato ascoltare ufficialmente il parere e le ragioni delle rappresentanze nazionali forensi, immotivatamente escluse dai lavori della Commissione. 11

12 IL CORRIERE DI LATINA Uffici giudiziari soppressi, uno spiraglio dalla legge di stabilità Il Ministro della giustizia dispone che gli immobili delle sezioni distaccate soppresse possono essere riutilizzate, a spese della Regione, per l esercizio di funzioni giudiziarie. Il caso di Terracina Gli avvocati scrivono al presidente del tribunale che "Giacché la disposizione appare di sicuro interesse, sia per le esigenze territoriali che per quelle proprie del tribunale di Latina, si chiede che voglia organizzare un incontro sul tema, così da assumere concordi iniziative al riguardo". Nella tormentata vicenda della riforma delle circoscrizioni giudiziarie con la soppressione delle sedi distaccate dei tribunali di Gaeta (già avvenuta) e di Terracina (che avverrà a settembre 2015) si apre uno spiraglio. La legge di stabilità prevede di fatto la possibilità di reintrodurre, per lo svolgimento dei carichi di lavoro pendenti, le sezioni distaccate recentemente soppresse. IL COMMA BIS APRE AL RIUTILIZZO DELLE SEDI. In effetti l articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, che dettava la disciplina dell'uso temporaneo degli edifici in cui sedevano gli uffici giudiziari soppressi, è stato integrato: «dopo il comma 4 è aggiunto il seguente 4-bis. In via sperimentale il Ministro della giustizia può disporre, nell ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. SPESE A CARICO DELLA REGIONE. Un principio che permetterebbe di reimpiegare i 'tribunali' ed alleggerire la struttura di piazza Buozzi, oberata dalla ben note pendenze e dalla situazione esplosiva di Gaeta con quasi ottomila fascicoli in stand by da quasi un anno: l'opportunità non è sfuggito all'ordine degli avvocati di Latina che su questo tema hanno scritto al presidente facente funzioni del tribunale Giuseppe D'Auria e al sindaco di Terracina Nicola Procaccini. La norma prevede anche che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sarebbero integralmente a carico del bilancio della Regione. Gli avvocati scrivono che "Giacché la disposizione appare di sicuro interesse, sia per le esigenze territoriali che per quelle proprie del tribunale di Latina, si chiede che il presidente del tribunale voglia organizzare un incontro sul tema, così da assumere concordi iniziative al riguardo". ARRETRATI IN SOSPESO E UNA STRUTTURA IN SOFFERENZA. Nello specifico Terracina aveva già ottenuto una proroga di due anni rispetto alla direttiva ufficiale che era scattata il 13 settembre 2013 con il taglio di 947 uffici giudiziari, 30 tribunali, 30 procure, 220 sezioni distaccate e 667 sedi di giudice di pace. Ora questo comma potrebbe riaprire la strada per una ulteriore proroga rispetto a una situazione che così come si profila risulterebbe critica per la giustizia pontina: mentre gli arretrati di Gaeta sono ancora in sospeso con ottomila cause, tra civile e penale, ferme, incombono proprio quelli di Terracina che da settembre 2015 dovrebbero ricadere sul tribunale pontino già in conclamata sofferenza. Ma le condizioni per limitare i danni ci sarebbero, bisognerà vedere come verranno sfruttate. Marianna Vicinanza 12

13 IL GIORNALE DEL CILENTO Il tribunale di Sala Consilina potrebbe essere accorpato a quello di Vallo della Lucania 21 giugno :28 Dopo il riordino dei tribunali in base alla nuova legge sulla geografia dei territori, il palazzo di giustizia salese è stato soppresso e i plichi sono stati trasportati al tribunale di Lagonegro, in Basilicata. A nulla sono valse le proteste degli avvocati del foro valdianese. Di qualche giorno fa, invece, la visita del ministro alla Giustizia Andrea Orlando a Salerno. L uomo della giunta Renzi ha scambiato qualche battuta con il sindaco Vincenzo De Luca. Battute che - a detta dei grillini provinciali - «sono solo demagogie». Intanto spunta una nuova ipotesi. Il tribunale di Sala Consilina potrebbe essere accorpato a quello di Vallo della Lucania. Cosa questa che sarebbe una vera beffa perchè penalizzerebbe ancora di più avvocati, professionisti e cittadini visto che raggiungere Vallo della Lucania da Sala Consilina è praticamente un impresa a causa dell'assenza di collegamenti stradali decenti. Il tutto è emerso dalla relazione finale sulla nuova geografia giudiziaria, redatta dal gruppo di lavoro e monitoraggio della ella riforma del ministero Orlando. Tra le pagine del documento si legge anche il nome del tribunale di Sala Consilina e chi ha stilato i fogli scrive testualmente: «Nel corso dell audizione è stato chiesto il ripristino del tribunale soppresso con l annessione al circondario del tribunale di Vallo della Lucania». Tutte ipotesi al momento. Luigi Martino 13

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17 ITALIA OGGI SETTE VERSO IL PROCESSO TELEMATICO/4 Semplificazione per alcuni adempimenti Notifica Pec all'avvocato hi-tech Nell'oggetto del messaggio rinvio alla legge 53/1994 Lun Notifiche Pec per l'avvocato telematico. Ma attenzione alle formalità da osservare: ci vuole una relazione di notificazione specifica e l'oggetto del messaggio di posta elettronica deve contenere un rinvio alla legge 53/1994. Vediamo come muoversi per utilizzare un sistema, che viene incentivato con la semplificazione di alcuni adempimenti. Le notifiche eseguite a mezzo Pec, infatti, non devono essere annotate nel registro in uso all'avvocato per le notifiche in proprio. Le nuove norme sulla facoltà per gli avvocati di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo Pec sono efficaci dal 24 maggio 2013 e si possono notificare in proprio atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. Dopo avere predisposto l'atto da notificare (meglio se in formato pdf) e la relativa procura, bisogna preparare la relazione di notificazione. Si tratta di un separato documento, da sottoscrivere con la firma digitale e da allegare al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; l'attestazione di conformità del documento informatico estratto rispetto all'atto formato su supporto analogico. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. La notificazione con modalità telematica si deve esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi e può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Il messaggio di Pec con cui si invia la notificazione deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del Bisogna assicurarsi, poi, di avere scelto dal sistema di posta elettronica il tipo di ricevuta «completa», richiesta per la validità della notificazione. La procedura di invio di un messaggio Pec comporta la ricezione di due messaggi di conferma: 1) la ricevuta di accettazione, inviata dal proprio gestore Pec; 2) la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore Pec del destinatario. 17

18 Si ha la sicurezza che la notificazione sia andata a buon fine con il recapito nella casella Pec del mittente sia della ricevuta di accettazione che della ricevuta di avvenuta consegna. Peraltro, se qualcosa va storto, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio. Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata. La prova della regolarità della notificazione è data dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna. In un futuro prossimo, il supporto per la prova della notificazione sarà costituito dal supporto di memorizzazione su cui si saranno salvati i file nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail. I file non devono essere salvati in formato.txt, pena perdita delle proprietà del file. Nell'attesa si possono stampare i file su carta e quindi stampando il messaggio di Pec di invio della notificazione; tutti gli allegati; la ricevuta di accettazione; la ricevuta di avvenuta consegna. Per ciascun documento dovrà essere attesta la conformità degli atti ai documenti informatici da cui sono tratti. Su ogni documenti cartaceo di deve apporre una dichiarazione, che può essere formulata così: «Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1della legge 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, dl 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta [indicazione del nome e firma dell'avvocato]». L'avvocato che certifica la conformità all'originale è pubblico ufficiale, responsabile penalmente per le false dichiarazioni. Antonio Ciccia 18

19 IL SOLE 24 ORE Rito telematico, carta da salvare Processo digitale. Il Csm sottolinea l'opportunità del «doppio binario» MILANO. Sab Per ora non è «concepibile» il superamento del fascicolo cartaceo. E poi serve un aggiornamento di scanner e Pc portatili, come pure una diffusione e obbligatorietà omogenea dei depositi telematici. E, ancora, vanno rafforzate la formazione di magistrati e personale amministrativo e l'assistenza tecnica sul campo per evitare blocchi del sistema e intralci all'attività giudiziaria. Il Csm tira le fila dell'indagine (si veda il Sole 24 Ore di lunedì scorso) compiuta sul territorio, con i responsabili degli uffici giudiziari, e, in una risoluzione del 12 giugno, fa il punto della situazione alla vigilia della scadenza del 30 giugno per l'entrata in vigore del processo telematico e mentre si attende ancora la versione finale del decreto legge con le misure del ministero della Giustizia per un debutto dilazionato. Il Consiglio prende una posizione "forte", oltre che sull'opportunità, anche sulla legittimità della sopravvivenza del doppio binario (carta e digitale) per la tenuta del fascicolo. La modalità tradizionale non è in alcun modo cancellata dal momento che, spiega il Consiglio, non è prevista l'obbligatorietà della via telematica per gli atti introduttivi (con l'eccezione del processo monitorio), le comparse di costituzione e i provvedimenti del giudice. Inoltre, lo stesso giudice può sempre ordinare il deposito cartaceo di atti e documenti. Per queste ragioni, il Csm conclude che, allo stato e malgrado le opinioni di alcuni interpreti che ritengono invece che, con l'entrata in vigore delle regole tecniche previste dall'articolo 4 del decreto legge n. 193 del 2009, sia stato soppresso anche l'obbligo di tenuta del fascicolo cartaceo, «non sussiste alcuno specifico divieto di conservazione del fascicolo d'ufficio in forma cartacea». Perciò rimane la possibilità di esaminare su carta gli atti e i documenti arrivati telematicamente «a prescindere dall'utilizzo di strumenti informatici e anche nell'ipotesi in cui i sistemi a presidio del Pct siano inattivi o inefficienti». La risoluzione sottolinea ancora come la necessità di garantire (almeno se richiesta) la possibilità di disporre di una copia cartacea completa del fascicolo d'ufficio (oppure degli atti o dei documenti che il giudice espressamente richiede di poter esaminare su carta) non contrasta con l'efficienza del sistema: non pregiudica infatti il deposito telematico e favorisce il superamento delle resistenze legittimamente fondate sul rischio di perdita di qualità nel lavoro dei giudici e di inefficienze dovute al necessario utilizzo delle infrastrutture telematiche. In questa prospettiva allora bisognerà assicurare non solo la digitalizzazione di quanto è stato acquisito su carta, ma anche la riproduzione cartacea di quanto è stato prodotto in via telematica. Di qui la richiesta del Consiglio di assicurare anche la capacità di stampa degli uffici con la fornitura di stampanti veloci, carta e toner. E, sempre sul versante delle disponibilità di risorse materiali, la risoluzione mette in evidenza come il ministero dovrebbe intervenire per soddisfare in particolare queste esigenze: - approvvigionamento specialmente di scanner e di pc portatili (per i quali il monitoraggio ha fatto emergere un fabbisogno del 78% in più per gli scanner e di circa il 53% in più per i portatili) in tempi compatibili con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà; - diffusione e omogenea obbligatorietà dei depositi telematici per ridurre al minimo l'esigenza 19

20 di scansione degli atti da parte degli uffici (si rileva, infatti, che se, disponendo di idonee apparecchiature, il procedimento di stampa del fascicolo telematico non comporta un significativo aggravio di lavoro, al contrario la scansione degli atti appare essere operazione spesso complessa e laboriosa); - dotazione anche ai giudici onorari delle smart card; - individuazione di procedure per il rinnovo delle smart card che non prescindano dalla richiesta dell'utente; - immediata sostituzione delle credenziali di firma nel caso di smarrimento o malfunzionamento (anche attraverso l'adozione di supporti aggiuntivi possibilmente da remoto). Giovanni Negri 20

21 ITALIA OGGI SETTE La rivoluzione al via impone un nuovo atteggiamento intellettuale del legale Il cancelliere amico? Sarà solo un ricordo di Lorenza Morello, Morello Consulting lun Il Processo civile telematico, conosciuto secondo l'ormai noto acronimo «Pct», rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'attuale sistema, in quanto consiste in un insieme di nuove regole atte a disciplinare le fasi del processo in maniera diversa e assolutamente nuova rispetto a quanto fin ad ora concepito dal codice di rito. Questa rivoluzione non può prescindere da un cambiamento di atteggiamento intellettuale del Professionista che dovrà eseguire la procedura. Chi ha frequentato, per professione o «avventura» le Cancellerie dei tribunali, è ben consapevole di quanta «italianità» si annidi dietro a queste procedure, le code, i ritardi, i rapporti con il cancelliere amico e quant'altro saranno solo un lontano ricordo, insomma. Tutto ciò dovrà fare i conti con l'obbligatorietà, dal prossimo 30 giugno 2014, dell'utilizzo della telematica per il deposito di tutti gli atti processuali, dall'atto introduttivo, ai documenti formanti il fascicolo, alle memorie e, insomma, a ogni atto che le parti vorranno far confluire nel fascicolo processuale. L' innovazione fonda le proprie radici normative nel dpr 13/2/2001 n. 123 che ha introdotto da oltre un decennio il processo civile telematico nel nostro ordinamento, ed il suo sviluppo nella normazione successiva, quale il dlgs 30/6/2003 n. 196 (c.d Codice della privacy), il dpr 11/2/2005 n. 68, il dlgs 7/3/2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), fino al più recente dl 29/12/2009 n. 193, il dm 21/2/2011 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo civile e penale) successivamente modificato dal dm 15/12/2012, n. 209, fino alla legge di Stabilità n. 228/12 che, con l'art. 1, aggiunge al dl n. 179/12 (Decreto Crescita), l'art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). Il nuovo sistema apporta notevoli migliorie ai servizi giudiziari e la sua attuazione consentirà l'esecuzione di operazioni quali, oltre al deposito degli atti, la trasmissione delle notifiche e comunicazioni, la consultazione dello stato dei procedimenti, dei fascicoli e dei provvedimenti del giudice, col semplice uso della via telematica. 21

trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l applicazione di sanzion

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